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C-7328/2007

C-7328/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-16 · Italiano CH

Documenti di viaggio per stranieri

Sachverhalt

A. Entrato in Svizzera il 29 marzo 1986, A._______, cittadino turco nato il ..., ha presentato una domanda d'asilo il 1° aprile 1986, la quale è stata respinta dall'allora competente Delegato ai rifugiati (oggi: UFM) con decisione del 9 dicembre 1988 e confermata su ricorso il 20 giugno 1989 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito alla domanda d'asilo, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento il ricorso è stato accolto. In data 6 luglio 1989 l'interessato ha ottenuto l'ammissione provvisoria e a partire dal 16 aprile 1991 un permesso di dimora "B" ai sensi dell'art. 13 let. f dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 1791), regolarmente rinnovato negli anni successivi. B. In data 29 marzo 2007 l'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno/TI ha sollecitato l'interessato a presentare un passaporto nazionale valevole affinché avesse potuto essere rilasciato un permesso ordinario di soggiorno a suo favore, essendo tale documento un requisito essenziale per l'ottenimento nonché il rinnovo del titolo di soggiorno. Con missiva del 7 maggio 2007, l'interessato ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di aver preso contatto con l'Ambasciata turca di Berna, la quale gli ha comunicato che, non avendo prestato il servizio militare in Turchia, non era possibile procedere al rinnovo del passaporto. L'interessato ha esibito la richiesta formulata il 20 aprile 2007 alla detta rappresentanza rilevando che l'Ambasciata turca lo aveva poi informato telefonicamente che tale documentazione sarebbe stata rilasciata unicamente su richiesta delle autorità svizzere. L'interessato ha dunque richiesto all'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno di contattare l'Ambasciata turca di Berna al fine di ottenere le indicazioni necessarie. Egli ha inoltre asserito che non sarebbe stato oggettivamente possibile esigere da lui il rientro in Turchia per prestare il servizio militare, considerata la sua età ed i vent'anni di soggiorno all'estero, avendo inoltre abbandonato il proprio Paese d'origine a causa delle persecuzioni subite in ragione della sua appartenenza religiosa. C. In data 22 giugno 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (SPI) ha trasmesso all'Ufficio federale della migrazione (UFM) l'istanza presentata dall'interessato il 13 giugno 2007 tendente al rilascio di un passaporto per stranieri. In merito a tale richiesta l'autorità cantonale ticinese ha formulato un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 dell'Ordinanza del 27 ottobre 2004 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV, nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio 2010, RU 2004 4577). D. Con decisione del 28 giugno 2007, l'UFM ha respinto la domanda di rilascio di un passaporto per stranieri nei confronti dell'interessato. L'autorità di prime cure ha rilevato in particolare che secondo l'art. 5 cpv. 4 dell'Ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 1° marzo 1949 (ODDS, RU 1996 2243) lo straniero che non sia apolide deve fare ogni suo possibile, per quanto ciò possa essere ragionevolmente preteso da lui, per rimanere a beneficio del suo documento di legittimazione nazionale o per ottenerne uno e che ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 dell'ODV (nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio 2010) a uno straniero sprovvisto di documenti, titolare di un permesso di dimora annuale, può essere rilasciato un passaporto per stranieri. Oltre a ciò essa ha asserito che è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio nazionali validi e dal quale non si può pretendere di recarsi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 ODV (nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio 2010); tale assenza è accertata dall'UFM, nell'ambito dell'esame della domanda (art. 7 cpv. 3 ODV nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio 2010). L'autorità di prime cure ha poi affermato che sulla base delle informazioni in suo possesso, le persone che hanno perso la nazionalità turca per non avere prestato servizio di leva possono riacquistare la cittadinanza presentando domanda presso le autorità nazionali e pertanto si può ragionevolmente esigere dal richiedente che si rivolga alla rappresentanza diplomatica del suo Paese affinché gli venga riconosciuta la nazionalità turca nonché rilasciato il passaporto nazionale. L'UFM ha infine asserito che per l'interessato non era oggettivamente impossibile ottenere un passaporto nazionale e che non esisteva nessuna dichiarazione da parte della Rappresentanza consolare turca che inducesse a pensare che avrebbe rifiutato di rilasciare il documento richiesto una volta riacquistata la nazionalità turca. E. Con missiva del 2 agosto 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato ha fornito all'autorità inferiore ulteriori informazioni in riguardo alla questione. Egli ha affermato in particolare che la rappresentanza turca di Berna gli aveva rifiutato il rinnovo incondizionato del passaporto turco di modo che andava considerato come sprovvisto di documenti ai sensi dell'ODV. L'interessato ha documentato tale invio allegando lo scritto dell'11 luglio 2007 dell'Ambasciata turca, nel quale veniva dichiarato che secondo l'ordinamento giuridico turco, l'età limite al fine di prestare il servizio militare per i concittadini residenti all'estero era di 38 anni e visto che l'interessato aveva già compiuto i 40 anni, egli avrebbe dovuto rientrare in Turchia e prestare il servizio militare prima di poter ottenere il rinnovo del passaporto per stranieri. In data 22 agosto 2007, l'UFM ha replicato che all'interessato era data la possibilità di ripresentare presso l'autorità cantonale una nuova domanda di rilascio di un passaporto per stranieri all'intenzione dell'UFM sulla base dello scritto della rappresentanza turca dell'11 luglio 2007. F. In data 6 settembre 2007, l'interessato ha inoltrato una nuova richiesta di rilascio del titolo di viaggio all'autorità cantonale. In data 17 settembre 2007, quest'ultima ha a sua volta trasmesso all'UFM per competenza la detta istanza con preavviso favorevole. G. Con decisione del 26 settembre 2007, l'UFM ha nuovamente rifiutato la domanda volta all'ottenimento di un passaporto per stranieri. L'autorità di prime cure ha ripreso in sostanza le argomentazioni della precedente decisione del 28 giugno 2007, precisando inoltre che l'autorità consolare turca non ha rifiutato il rinnovo del passaporto, bensì lo ha vincolato alla condizione di assolvere il servizio militare in patria e che rispettata tale condizione, lo Stato turco avrebbe rinnovato il passaporto all'interessato. H. In data 29 ottobre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento nonché il rilascio di un passaporto per stranieri. Egli ha fatto valere in particolare che non si può ragionevolmente pretendere che rientri in patria per assolvere il servizio militare obbligatorio affinché gli venga rinnovato il passaporto ed ha affermato di aver lasciato il suo paese in seguito alle persecuzioni subite a causa della sua appartenenza alla minoranza armena. Egli ha poi rilevato che il governo turco continua a tutt'oggi nonostante l'esistenza di innumerevoli testimonianze e di riscontri storici a rifiutare di riconoscere il genocidio ai danni degli armeni. L'opinione pubblica turca musulmana è tuttora ostile nei confronti della minoranza armena, come lo prova l'assassinio nel corrente anno di un giornalista turco di origine armena, Hrant Dink, che si batteva per i diritti delle minoranze. Egli ha poi dichiarato che nonostante gli apprezzabili progressi degli ultimi anni, in Turchia i diritti dell'uomo e delle minoranze non sono ancora sufficientemente salvaguardati e la libertà d'espressione non è ancora garantita come nemmeno la libertà di culto per le comunità non musulmane. Il ricorrente ha affermato che la condizione di rinnovo del passaporto è contraddittoria, visto che secondo l'ordinamento giuridico turco, l'età limite per assolvere il servizio di leva obbligatorio è di 38 anni e che pertanto il ricorrente, ormai quarantenne, non è più soggetto a tale obbligo, oltre a ciò l'interessato ha rilevato che non è stata fornita garanzia alcuna in merito all'effettivo rinnovo una volta assolto il servizio militare obbligatorio. Egli ha sottolineato che una tale esigenza è eccessiva e manifestamente lesiva dei diritti fondamentali dell'interessato tenuto conto del fatto che egli non può né uscire dal territorio svizzero né ottenere un permesso di dimora e non è in grado di poter mettere in atto quanto richiesto dall'autorità turca, in quanto dopo vent'anni di assenza dal suo Paese d'origine tale pretesa sarebbe sproporzionata. I. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 20 dicembre 2007 l'autorità di prime cure ha postulato la reiezione del gravame. Essa ha ripreso le sue argomentazioni di fatto e di diritto, rilevando poi che il ricorrente non ha ottenuto né l'asilo né gli è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato o quello di una persona bisognosa di protezione ai sensi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e dell'art. 7 ODV (nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio 2010). Oltre a ciò l'UFM ha rilevato che l'interessato dispone di un permesso di dimora "B" e che la sua situazione avrebbe consentito normali contatti con le autorità del suo Paese. L'autorità inferiore ha poi precisato che in assenza di elementi concreti non si può interpretare la posizione delle autorità turche come un rifiuto di rilasciare all'interessato un documento nazionale e che è infatti notoriamente possibile ottenerlo su richiesta presso la rappresentanza turca in Svizzera. L'UFM ha poi sottolineato che aspetti d'ordine pratico, pur anche di rilievo come il presupposto dell'assolvimento del servizio militare, non possono giustificare il rilascio di un passaporto svizzero per stranieri. J. Invitato a prendere posizione in merito al suddetto preavviso, con replica del 21 febbraio 2008, l'interessato ha ribadito quanto precedentemente affermato in sede di ricorso. Oltre a ciò egli ha asserito che le autorità svizzere avevano concesso all'interessato il 20 giugno 1989 l'ammissione provvisoria per ragioni umanitarie. Egli ha inoltre dichiarato che i motivi per i quali l'ammissione provvisoria era stata pronunciata sussistono a tutt'oggi. Infine l'interessato ha precisato di aver sempre tenuto un comportamento corretto in Svizzera di modo che non vi sono motivi d'ordine pubblico che impediscano il rilascio di un documento di viaggio, rilevando poi che anche la competente autorità cantonale aveva emesso un preavviso favorevole al rilascio di tale documento. K. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 28 marzo 2008, l'UFM ha ripreso le sue precedenti argomentazioni, sottolineando che le disposizioni previste dalle autorità turche in materia di assolvimento del servizio militare non possono essere eluse mediante il rilascio di un documento svizzero di viaggio.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in relazione con il suo allegato 2, cifra I. Inoltre, l'introduzione di documenti biometrici ha reso necessaria una revisione totale dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 27 ottobre 2004 (ODV, RU 2004 4577). Abrogata il 28 febbraio 2010, essa è stata sostituita dall'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio 2010 entrata in vigore il 1° marzo 2010 (ODV, RS 143.5), la quale si fonda sugli art. 59 cpv. 1 e 111 cpv. 6 LStr.

E. 1.3 Ai sensi dell'art. 25 ODV alle procedure relative ai rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, è applicato il nuovo diritto.

E. 1.4 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.

E. 1.5 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

E. 3.1 L'UFM è competente per rilasciare i seguenti documenti di viaggio (cfr. art. 1 cpv. 1 ODV): titoli di viaggio per rifugiati (let. a), passaporti per stranieri (let. b), certificati d'identità per richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione e persone ammesse provvisoriamente (let. c) e infine documenti di viaggio sostitutivi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri (let. d). In applicazione dell'art. 3 cpv. 1 ODV hanno diritto ad un passaporto per stranieri le persone menzionate all'art. 59 cpv. 2 let. b e c LStr, ovvero gli stranieri riconosciuti quali apolidi dalla Svizzera secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 (let. b) e gli stranieri privi di documenti titolari di un permesso di domicilio (let. c). L'art. 3 cpv. 2 stabilisce inoltre che alle persone sprovviste di documenti titolari di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri. L'assenza di documenti è accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della domanda (art. 6 cpv. 4 ODV).

E. 3.2 Le persone menzionate all'art. 3 cpv. 1 ODV, ovvero gli apolidi e gli stranieri sprovvisti di documenti titolari di un permesso di domicilio, hanno un diritto garantito all'ottenimento di un documento di viaggio. Ciò non è il caso per le categorie di persone che sono titolari di un permesso di dimora annuale, ai quali può tuttavia essere rilasciato un tale documento in virtù dell'art. 3 cpv. 2 ODV. In concreto si constata che il ricorrente è titolare di un permesso di dimora "B". Nella presente causa si applica dunque l'art. 3 cpv. 2 ODV. Occorre pertanto esaminare se l'interessato può essere ritenuto sprovvisto di documenti ai sensi dell'art. 6 ODV.

E. 3.3 Giusta l'art. 6 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (let. a) o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (let. b). A questo proposito va rammentato che la legislazione svizzera in materia di diritto sugli stranieri esige dallo straniero durante il suo soggiorno in territorio elvetico che sia in possesso di un documento di legittimazione valido e riconosciuto (cfr. art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]). In assenza di documenti di legittimazione l'interessato è tenuto a procurarseli o collaborare a tal fine con le autorità (cfr. art. 90 let. c LStr). I documenti di viaggio rilasciati dalle autorità svizzere agli stranieri, salvo quelli rilasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si applicano altre norme, non sostituiscono un passaporto valido riconosciuto dalla comunità internazionale. Come dispone d'altronde l'art. 8 cpv. 1 ODV, i documenti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri e non provano né l'identità né la cittadinanza del detentore. Giova inoltre sottolineare che l'emissione di un passaporto è di esclusiva competenza del Paese d'origine della persona interessata, il quale decide sulla base di procedure e modalità previste dalla normativa interna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passaporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni nella legislazione nazionale (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico del Dipartimento degli affari esteri del 17 febbraio, 17 giugno e del 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C). Le prescrizioni soprammenzionate implicano pertanto che, riservati i casi in cui anteriormente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o quello dell'ammissione provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessato era personalmente esposto nel suo Paese d'origine, lo straniero con un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera si conformi alle condizioni d'ordine formali e materiali delle leggi del proprio Paese d'origine che disciplinano il rilascio dei documenti di legittimazione nazionali.

E. 4.1 La circostanza di non essere in possesso di un documento nazionale valido non è a priori sufficiente per potersi prevalere della qualità di straniero sprovvisto di documenti ai sensi dell'art. 6 ODV. Un requisito ulteriore consiste nell'impossibilità di pretendere dallo straniero di recarsi presso le autorità competenti del suo Paese d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (art. 6 cpv.1 let. a ODV) o che l'ottenimento di documenti di viaggio non sia possibile (art. 6 cpv.1 let. b ODV). A questo titolo si rammenta che di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale principio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a). In particolare, incombe al ricorrente di fornire le prove qualora non ve ne siano o qualora non si possa ragionevolmente esigere che l'autorità le fornisca in conformità alla regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso di mancata collaborazione sarà il ricorrente a subirne le conseguenze (cfr. DTF 125 V 193 consid. 2), 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c).

E. 4.2 Al fine di valutare si sia ragionevole esigere da uno straniero di rivolgersi alle autorità del proprio Paese d'origine per il rilascio o il rinnovo dei suoi documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 6 cpv. 1 let. a ODV), occorre esaminare il caso di specie servendosi di criteri oggettivi conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1 e la giurisprudenza ivi citata).

E. 4.3 Conformemente alla giurisprudenza in tale ambito, il rilascio di un documento di viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile giusta l'art. 6 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero ha intrapreso i passi necessari per tale richiesta ma questa viene rifiutata senza motivi sufficienti ("ohne zureichende Gründe" [cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6980/2007 del 2 settembre 2008 consid. 4.3 e giurisprudenza ivi citata]).

E. 4.4 In virtù del nuovo cpv. 2 dell'art 6 ODV in vigore dal 1° marzo 2010, i ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di documenti. Questa disposizione, già presente nell'ODV dell'11 agosto 1999 (RU 1999 2368) con pressoché analogo tenore, era stata radiata in occasione della revisione totale del 2004. Con l'attuale revisione, essa è stata reintrodotta al fine di garantire maggior chiarezza nell'applicazione dell'ordinanza.

E. 4.5 Giusta l'art. 6 cpv. 3 ODV non si può esigere dalle persone bisognose di protezione e dai richiedenti l'asilo di contattare le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di principio non lo si può esigere neppure dalle persone sprovviste di documenti validi che sono state ammesse provvisoriamente in ragione del carattere illecito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr, ossia allorquando l'esecuzione del rinvio è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, fatta salva l'evenienza in cui non vi sia alcun nesso tra l'illegalità e l'autorità del paese d'origine in questione. Trattandosi di stranieri titolari di un'autorizzazione di soggiorno, precedentemente posti a beneficio di un'ammissione provvisoria, è necessario esaminare se tali circostanze sono ancora attuali e se del caso riconoscer loro la qualità di persone sprovviste di documenti ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 let. a ODV (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-5410/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.6 In concreto si evince dagli atti che all'interessato è stato rifiutato l'asilo in quanto non è risultato che egli sia stato esposto a seri pregiudizi da parte dell'autorità turca, la quale non ha né favorito né manifestamente tollerato gli atti di violenza perpetrati dai musulmani ai danni della sua famiglia. Mediante decisione del 20 giugno 1989, egli è stato posto a beneficio dell'ammissione provvisoria siccome non si è potuto escludere che il ricorrente, in caso di rimpatrio, venisse confrontato con ulteriori difficoltà, inoltre, visto che ai suoi famigliari era pure stata concessa l'ammissione provvisoria, egli si sarebbe trovato solo in Turchia. È quindi possibile concludere che l'ammissione provvisoria non sia stata accordata in ragione di rischi che rappresenterebbero le autorità turche per il ricorrente in caso di rientro in Patria.

E. 5.1 Dagli atti risulta che il ricorrente non possiede un documento nazionale valido. Non è tuttavia contestato che egli possa contattare la Rappresentanza diplomatica del suo Paese, come d'altronde egli ha fatto. Il ricorrente fa piuttosto valere nel suo gravame che non sarebbe ragionevole pretendere che egli rientri in patria per assolvere il servizio militare dopo aver lasciato il proprio Paese a causa delle persecuzioni subite in ragione della sua appartenenza alla minoranza armena.

E. 5.2 Secondo la legislazione militare turca, in particolare ai sensi dell'art. 1 addizionale della legge No. 1111, Military Law (Turkey) del 20 marzo 1927 (http://www.unhcr.org/reworld/docid/3ae6b4d020.html, visitato il 19 aprile 2010), i cittadini turchi che risiedono o lavorano all'estero - a certe condizioni - hanno la possibilità di prestare un servizio militare di corta durata, ovvero di 21 giorni. Tale possibilità si presenta altresì alle persone che hanno superato i 38 anni se versano allo Stato turco una somma di Euro 7'668 o una somma equivalente in un'altra valuta. La legislazione turca prevede dunque delle disposizioni speciali per quanto concerne i cittadini turchi residenti all'estero.

E. 5.3 L'assolvimento del servizio militare in Turchia, come d'altronde in Svizzera, costituisce uno dei doveri civici del cittadino. È pertanto legittimo, al fine di ottenere un documento nazionale, esigere l'assolvimento del servizio militare.

E. 5.4 Dalla dichiarazione dell'Ambasciata di Turchia dell'11 luglio 2007 esibita dal ricorrente risulta unicamente che egli è sottoposto all'obbligo del servizio militare e che il rinnovo del passaporto sarebbe possibile solo per un corto periodo al fine di permettergli di rientrare in Turchia per assolvere tale servizio. Visto che l'ammissione provvisoria del ricorrente non è stata riconosciuta in quanto esposto a rischi da parte dell'autorità turca (cfr. consid. 4.5), il ricorrente ha la possibilità di rientrare in Turchia. Spetta quindi al ricorrente di riprendere contatto con le competenti autorità turche e chiarire esattamente quali siano le condizioni - tenuto conto della sua età - inerenti al servizio militare per un cittadino turco all'estero. I sentimenti del ricorrente al riguardo delle autorità turche, visto la sua appartenenza alla minoranza armena, anche se comprensibili, non possono dispensarlo dall'effettuare i passi necessari presso le autorità diplomatiche turche e non costituiscono un impedimento oggettivo all'ottenimento di un documento nazionale. In effetti, la questione di sapere se i motivi di rifiuto sono giustificati o meno devono essere esaminati alla luce della legislazione dello Stato d'origine, e non in base al diritto svizzero. In caso contrario, un documento di viaggio svizzero dovrebbe essere rilasciato anche qualora uno Stato rifiuti il rilascio di un documento nazionale per un motivo non riconosciuto dal diritto svizzero. Un tale procedimento non è sostenibile in quanto costituirebbe un'ingerenza inammissibile nella sovranità dello Stato terzo (cfr. sentenza del TAF C-2648/2007 del 31 marzo 2008 consid. 5.1).

E. 6 Da quanto precede, ne discende che il ricorrente non ha attualmente la qualità di straniero sprovvisto di documenti. L'autorità inferiore ha dunque rifiutato a giusto titolo il rilascio di un passaporto per stranieri giusta l'art. 3 cpv. 2 ODV. Il rifiuto di rilasciare un documento di viaggio all'interessato non appare dunque come una violazione sproporzionata della libertà personale sancita all'art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). In effetti, è obbligo di quest'ultimo di intraprendere i passi necessari in conformità con la legislazione del suo Paese d'origine al fine di ottenere un documento di legittimazione nazionale valido, rispettivamente d'ottenere un tale documento che gli permetta di viaggiare all'estero (cfr. l'art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e l'art. 8 OASA).

E. 7 Tenuto conto delle considerazioni precedenti, l'UFM non ha violato il diritto federale, non ha constatato i fatti pertinenti in maniera inesatta o incompleta e la sua decisione non appare inopportuna (art. 49 PA). Di conseguenza il ricorso è respinto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 12 novembre 2007.
  3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-7328/2007 {T 0/2} Sentenza del 16 aprile 2010 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, patrocinato dall'avvocato Cesare Lepori, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto al rilascio di un passaporto per stranieri. Fatti: A. Entrato in Svizzera il 29 marzo 1986, A._______, cittadino turco nato il ..., ha presentato una domanda d'asilo il 1° aprile 1986, la quale è stata respinta dall'allora competente Delegato ai rifugiati (oggi: UFM) con decisione del 9 dicembre 1988 e confermata su ricorso il 20 giugno 1989 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito alla domanda d'asilo, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento il ricorso è stato accolto. In data 6 luglio 1989 l'interessato ha ottenuto l'ammissione provvisoria e a partire dal 16 aprile 1991 un permesso di dimora "B" ai sensi dell'art. 13 let. f dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 1791), regolarmente rinnovato negli anni successivi. B. In data 29 marzo 2007 l'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno/TI ha sollecitato l'interessato a presentare un passaporto nazionale valevole affinché avesse potuto essere rilasciato un permesso ordinario di soggiorno a suo favore, essendo tale documento un requisito essenziale per l'ottenimento nonché il rinnovo del titolo di soggiorno. Con missiva del 7 maggio 2007, l'interessato ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di aver preso contatto con l'Ambasciata turca di Berna, la quale gli ha comunicato che, non avendo prestato il servizio militare in Turchia, non era possibile procedere al rinnovo del passaporto. L'interessato ha esibito la richiesta formulata il 20 aprile 2007 alla detta rappresentanza rilevando che l'Ambasciata turca lo aveva poi informato telefonicamente che tale documentazione sarebbe stata rilasciata unicamente su richiesta delle autorità svizzere. L'interessato ha dunque richiesto all'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno di contattare l'Ambasciata turca di Berna al fine di ottenere le indicazioni necessarie. Egli ha inoltre asserito che non sarebbe stato oggettivamente possibile esigere da lui il rientro in Turchia per prestare il servizio militare, considerata la sua età ed i vent'anni di soggiorno all'estero, avendo inoltre abbandonato il proprio Paese d'origine a causa delle persecuzioni subite in ragione della sua appartenenza religiosa. C. In data 22 giugno 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (SPI) ha trasmesso all'Ufficio federale della migrazione (UFM) l'istanza presentata dall'interessato il 13 giugno 2007 tendente al rilascio di un passaporto per stranieri. In merito a tale richiesta l'autorità cantonale ticinese ha formulato un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 dell'Ordinanza del 27 ottobre 2004 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV, nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio 2010, RU 2004 4577). D. Con decisione del 28 giugno 2007, l'UFM ha respinto la domanda di rilascio di un passaporto per stranieri nei confronti dell'interessato. L'autorità di prime cure ha rilevato in particolare che secondo l'art. 5 cpv. 4 dell'Ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 1° marzo 1949 (ODDS, RU 1996 2243) lo straniero che non sia apolide deve fare ogni suo possibile, per quanto ciò possa essere ragionevolmente preteso da lui, per rimanere a beneficio del suo documento di legittimazione nazionale o per ottenerne uno e che ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 dell'ODV (nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio 2010) a uno straniero sprovvisto di documenti, titolare di un permesso di dimora annuale, può essere rilasciato un passaporto per stranieri. Oltre a ciò essa ha asserito che è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio nazionali validi e dal quale non si può pretendere di recarsi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 ODV (nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio 2010); tale assenza è accertata dall'UFM, nell'ambito dell'esame della domanda (art. 7 cpv. 3 ODV nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio 2010). L'autorità di prime cure ha poi affermato che sulla base delle informazioni in suo possesso, le persone che hanno perso la nazionalità turca per non avere prestato servizio di leva possono riacquistare la cittadinanza presentando domanda presso le autorità nazionali e pertanto si può ragionevolmente esigere dal richiedente che si rivolga alla rappresentanza diplomatica del suo Paese affinché gli venga riconosciuta la nazionalità turca nonché rilasciato il passaporto nazionale. L'UFM ha infine asserito che per l'interessato non era oggettivamente impossibile ottenere un passaporto nazionale e che non esisteva nessuna dichiarazione da parte della Rappresentanza consolare turca che inducesse a pensare che avrebbe rifiutato di rilasciare il documento richiesto una volta riacquistata la nazionalità turca. E. Con missiva del 2 agosto 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato ha fornito all'autorità inferiore ulteriori informazioni in riguardo alla questione. Egli ha affermato in particolare che la rappresentanza turca di Berna gli aveva rifiutato il rinnovo incondizionato del passaporto turco di modo che andava considerato come sprovvisto di documenti ai sensi dell'ODV. L'interessato ha documentato tale invio allegando lo scritto dell'11 luglio 2007 dell'Ambasciata turca, nel quale veniva dichiarato che secondo l'ordinamento giuridico turco, l'età limite al fine di prestare il servizio militare per i concittadini residenti all'estero era di 38 anni e visto che l'interessato aveva già compiuto i 40 anni, egli avrebbe dovuto rientrare in Turchia e prestare il servizio militare prima di poter ottenere il rinnovo del passaporto per stranieri. In data 22 agosto 2007, l'UFM ha replicato che all'interessato era data la possibilità di ripresentare presso l'autorità cantonale una nuova domanda di rilascio di un passaporto per stranieri all'intenzione dell'UFM sulla base dello scritto della rappresentanza turca dell'11 luglio 2007. F. In data 6 settembre 2007, l'interessato ha inoltrato una nuova richiesta di rilascio del titolo di viaggio all'autorità cantonale. In data 17 settembre 2007, quest'ultima ha a sua volta trasmesso all'UFM per competenza la detta istanza con preavviso favorevole. G. Con decisione del 26 settembre 2007, l'UFM ha nuovamente rifiutato la domanda volta all'ottenimento di un passaporto per stranieri. L'autorità di prime cure ha ripreso in sostanza le argomentazioni della precedente decisione del 28 giugno 2007, precisando inoltre che l'autorità consolare turca non ha rifiutato il rinnovo del passaporto, bensì lo ha vincolato alla condizione di assolvere il servizio militare in patria e che rispettata tale condizione, lo Stato turco avrebbe rinnovato il passaporto all'interessato. H. In data 29 ottobre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento nonché il rilascio di un passaporto per stranieri. Egli ha fatto valere in particolare che non si può ragionevolmente pretendere che rientri in patria per assolvere il servizio militare obbligatorio affinché gli venga rinnovato il passaporto ed ha affermato di aver lasciato il suo paese in seguito alle persecuzioni subite a causa della sua appartenenza alla minoranza armena. Egli ha poi rilevato che il governo turco continua a tutt'oggi nonostante l'esistenza di innumerevoli testimonianze e di riscontri storici a rifiutare di riconoscere il genocidio ai danni degli armeni. L'opinione pubblica turca musulmana è tuttora ostile nei confronti della minoranza armena, come lo prova l'assassinio nel corrente anno di un giornalista turco di origine armena, Hrant Dink, che si batteva per i diritti delle minoranze. Egli ha poi dichiarato che nonostante gli apprezzabili progressi degli ultimi anni, in Turchia i diritti dell'uomo e delle minoranze non sono ancora sufficientemente salvaguardati e la libertà d'espressione non è ancora garantita come nemmeno la libertà di culto per le comunità non musulmane. Il ricorrente ha affermato che la condizione di rinnovo del passaporto è contraddittoria, visto che secondo l'ordinamento giuridico turco, l'età limite per assolvere il servizio di leva obbligatorio è di 38 anni e che pertanto il ricorrente, ormai quarantenne, non è più soggetto a tale obbligo, oltre a ciò l'interessato ha rilevato che non è stata fornita garanzia alcuna in merito all'effettivo rinnovo una volta assolto il servizio militare obbligatorio. Egli ha sottolineato che una tale esigenza è eccessiva e manifestamente lesiva dei diritti fondamentali dell'interessato tenuto conto del fatto che egli non può né uscire dal territorio svizzero né ottenere un permesso di dimora e non è in grado di poter mettere in atto quanto richiesto dall'autorità turca, in quanto dopo vent'anni di assenza dal suo Paese d'origine tale pretesa sarebbe sproporzionata. I. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 20 dicembre 2007 l'autorità di prime cure ha postulato la reiezione del gravame. Essa ha ripreso le sue argomentazioni di fatto e di diritto, rilevando poi che il ricorrente non ha ottenuto né l'asilo né gli è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato o quello di una persona bisognosa di protezione ai sensi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e dell'art. 7 ODV (nel suo tenore in vigore fino al 28 febbraio 2010). Oltre a ciò l'UFM ha rilevato che l'interessato dispone di un permesso di dimora "B" e che la sua situazione avrebbe consentito normali contatti con le autorità del suo Paese. L'autorità inferiore ha poi precisato che in assenza di elementi concreti non si può interpretare la posizione delle autorità turche come un rifiuto di rilasciare all'interessato un documento nazionale e che è infatti notoriamente possibile ottenerlo su richiesta presso la rappresentanza turca in Svizzera. L'UFM ha poi sottolineato che aspetti d'ordine pratico, pur anche di rilievo come il presupposto dell'assolvimento del servizio militare, non possono giustificare il rilascio di un passaporto svizzero per stranieri. J. Invitato a prendere posizione in merito al suddetto preavviso, con replica del 21 febbraio 2008, l'interessato ha ribadito quanto precedentemente affermato in sede di ricorso. Oltre a ciò egli ha asserito che le autorità svizzere avevano concesso all'interessato il 20 giugno 1989 l'ammissione provvisoria per ragioni umanitarie. Egli ha inoltre dichiarato che i motivi per i quali l'ammissione provvisoria era stata pronunciata sussistono a tutt'oggi. Infine l'interessato ha precisato di aver sempre tenuto un comportamento corretto in Svizzera di modo che non vi sono motivi d'ordine pubblico che impediscano il rilascio di un documento di viaggio, rilevando poi che anche la competente autorità cantonale aveva emesso un preavviso favorevole al rilascio di tale documento. K. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 28 marzo 2008, l'UFM ha ripreso le sue precedenti argomentazioni, sottolineando che le disposizioni previste dalle autorità turche in materia di assolvimento del servizio militare non possono essere eluse mediante il rilascio di un documento svizzero di viaggio. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in relazione con il suo allegato 2, cifra I. Inoltre, l'introduzione di documenti biometrici ha reso necessaria una revisione totale dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 27 ottobre 2004 (ODV, RU 2004 4577). Abrogata il 28 febbraio 2010, essa è stata sostituita dall'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio 2010 entrata in vigore il 1° marzo 2010 (ODV, RS 143.5), la quale si fonda sugli art. 59 cpv. 1 e 111 cpv. 6 LStr. 1.3 Ai sensi dell'art. 25 ODV alle procedure relative ai rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, è applicato il nuovo diritto. 1.4 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA. 1.5 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. 3.1 L'UFM è competente per rilasciare i seguenti documenti di viaggio (cfr. art. 1 cpv. 1 ODV): titoli di viaggio per rifugiati (let. a), passaporti per stranieri (let. b), certificati d'identità per richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione e persone ammesse provvisoriamente (let. c) e infine documenti di viaggio sostitutivi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri (let. d). In applicazione dell'art. 3 cpv. 1 ODV hanno diritto ad un passaporto per stranieri le persone menzionate all'art. 59 cpv. 2 let. b e c LStr, ovvero gli stranieri riconosciuti quali apolidi dalla Svizzera secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 (let. b) e gli stranieri privi di documenti titolari di un permesso di domicilio (let. c). L'art. 3 cpv. 2 stabilisce inoltre che alle persone sprovviste di documenti titolari di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri. L'assenza di documenti è accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della domanda (art. 6 cpv. 4 ODV). 3.2 Le persone menzionate all'art. 3 cpv. 1 ODV, ovvero gli apolidi e gli stranieri sprovvisti di documenti titolari di un permesso di domicilio, hanno un diritto garantito all'ottenimento di un documento di viaggio. Ciò non è il caso per le categorie di persone che sono titolari di un permesso di dimora annuale, ai quali può tuttavia essere rilasciato un tale documento in virtù dell'art. 3 cpv. 2 ODV. In concreto si constata che il ricorrente è titolare di un permesso di dimora "B". Nella presente causa si applica dunque l'art. 3 cpv. 2 ODV. Occorre pertanto esaminare se l'interessato può essere ritenuto sprovvisto di documenti ai sensi dell'art. 6 ODV. 3.3 Giusta l'art. 6 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (let. a) o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (let. b). A questo proposito va rammentato che la legislazione svizzera in materia di diritto sugli stranieri esige dallo straniero durante il suo soggiorno in territorio elvetico che sia in possesso di un documento di legittimazione valido e riconosciuto (cfr. art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]). In assenza di documenti di legittimazione l'interessato è tenuto a procurarseli o collaborare a tal fine con le autorità (cfr. art. 90 let. c LStr). I documenti di viaggio rilasciati dalle autorità svizzere agli stranieri, salvo quelli rilasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si applicano altre norme, non sostituiscono un passaporto valido riconosciuto dalla comunità internazionale. Come dispone d'altronde l'art. 8 cpv. 1 ODV, i documenti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri e non provano né l'identità né la cittadinanza del detentore. Giova inoltre sottolineare che l'emissione di un passaporto è di esclusiva competenza del Paese d'origine della persona interessata, il quale decide sulla base di procedure e modalità previste dalla normativa interna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passaporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni nella legislazione nazionale (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico del Dipartimento degli affari esteri del 17 febbraio, 17 giugno e del 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C). Le prescrizioni soprammenzionate implicano pertanto che, riservati i casi in cui anteriormente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o quello dell'ammissione provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessato era personalmente esposto nel suo Paese d'origine, lo straniero con un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera si conformi alle condizioni d'ordine formali e materiali delle leggi del proprio Paese d'origine che disciplinano il rilascio dei documenti di legittimazione nazionali. 4. 4.1 La circostanza di non essere in possesso di un documento nazionale valido non è a priori sufficiente per potersi prevalere della qualità di straniero sprovvisto di documenti ai sensi dell'art. 6 ODV. Un requisito ulteriore consiste nell'impossibilità di pretendere dallo straniero di recarsi presso le autorità competenti del suo Paese d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (art. 6 cpv.1 let. a ODV) o che l'ottenimento di documenti di viaggio non sia possibile (art. 6 cpv.1 let. b ODV). A questo titolo si rammenta che di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale principio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a). In particolare, incombe al ricorrente di fornire le prove qualora non ve ne siano o qualora non si possa ragionevolmente esigere che l'autorità le fornisca in conformità alla regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso di mancata collaborazione sarà il ricorrente a subirne le conseguenze (cfr. DTF 125 V 193 consid. 2), 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c). 4.2 Al fine di valutare si sia ragionevole esigere da uno straniero di rivolgersi alle autorità del proprio Paese d'origine per il rilascio o il rinnovo dei suoi documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 6 cpv. 1 let. a ODV), occorre esaminare il caso di specie servendosi di criteri oggettivi conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1 e la giurisprudenza ivi citata). 4.3 Conformemente alla giurisprudenza in tale ambito, il rilascio di un documento di viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile giusta l'art. 6 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero ha intrapreso i passi necessari per tale richiesta ma questa viene rifiutata senza motivi sufficienti ("ohne zureichende Gründe" [cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6980/2007 del 2 settembre 2008 consid. 4.3 e giurisprudenza ivi citata]). 4.4 In virtù del nuovo cpv. 2 dell'art 6 ODV in vigore dal 1° marzo 2010, i ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di documenti. Questa disposizione, già presente nell'ODV dell'11 agosto 1999 (RU 1999 2368) con pressoché analogo tenore, era stata radiata in occasione della revisione totale del 2004. Con l'attuale revisione, essa è stata reintrodotta al fine di garantire maggior chiarezza nell'applicazione dell'ordinanza. 4.5 Giusta l'art. 6 cpv. 3 ODV non si può esigere dalle persone bisognose di protezione e dai richiedenti l'asilo di contattare le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di principio non lo si può esigere neppure dalle persone sprovviste di documenti validi che sono state ammesse provvisoriamente in ragione del carattere illecito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr, ossia allorquando l'esecuzione del rinvio è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, fatta salva l'evenienza in cui non vi sia alcun nesso tra l'illegalità e l'autorità del paese d'origine in questione. Trattandosi di stranieri titolari di un'autorizzazione di soggiorno, precedentemente posti a beneficio di un'ammissione provvisoria, è necessario esaminare se tali circostanze sono ancora attuali e se del caso riconoscer loro la qualità di persone sprovviste di documenti ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 let. a ODV (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-5410/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata). 4.6 In concreto si evince dagli atti che all'interessato è stato rifiutato l'asilo in quanto non è risultato che egli sia stato esposto a seri pregiudizi da parte dell'autorità turca, la quale non ha né favorito né manifestamente tollerato gli atti di violenza perpetrati dai musulmani ai danni della sua famiglia. Mediante decisione del 20 giugno 1989, egli è stato posto a beneficio dell'ammissione provvisoria siccome non si è potuto escludere che il ricorrente, in caso di rimpatrio, venisse confrontato con ulteriori difficoltà, inoltre, visto che ai suoi famigliari era pure stata concessa l'ammissione provvisoria, egli si sarebbe trovato solo in Turchia. È quindi possibile concludere che l'ammissione provvisoria non sia stata accordata in ragione di rischi che rappresenterebbero le autorità turche per il ricorrente in caso di rientro in Patria. 5. 5.1 Dagli atti risulta che il ricorrente non possiede un documento nazionale valido. Non è tuttavia contestato che egli possa contattare la Rappresentanza diplomatica del suo Paese, come d'altronde egli ha fatto. Il ricorrente fa piuttosto valere nel suo gravame che non sarebbe ragionevole pretendere che egli rientri in patria per assolvere il servizio militare dopo aver lasciato il proprio Paese a causa delle persecuzioni subite in ragione della sua appartenenza alla minoranza armena. 5.2 Secondo la legislazione militare turca, in particolare ai sensi dell'art. 1 addizionale della legge No. 1111, Military Law (Turkey) del 20 marzo 1927 (http://www.unhcr.org/reworld/docid/3ae6b4d020.html, visitato il 19 aprile 2010), i cittadini turchi che risiedono o lavorano all'estero - a certe condizioni - hanno la possibilità di prestare un servizio militare di corta durata, ovvero di 21 giorni. Tale possibilità si presenta altresì alle persone che hanno superato i 38 anni se versano allo Stato turco una somma di Euro 7'668 o una somma equivalente in un'altra valuta. La legislazione turca prevede dunque delle disposizioni speciali per quanto concerne i cittadini turchi residenti all'estero. 5.3 L'assolvimento del servizio militare in Turchia, come d'altronde in Svizzera, costituisce uno dei doveri civici del cittadino. È pertanto legittimo, al fine di ottenere un documento nazionale, esigere l'assolvimento del servizio militare. 5.4 Dalla dichiarazione dell'Ambasciata di Turchia dell'11 luglio 2007 esibita dal ricorrente risulta unicamente che egli è sottoposto all'obbligo del servizio militare e che il rinnovo del passaporto sarebbe possibile solo per un corto periodo al fine di permettergli di rientrare in Turchia per assolvere tale servizio. Visto che l'ammissione provvisoria del ricorrente non è stata riconosciuta in quanto esposto a rischi da parte dell'autorità turca (cfr. consid. 4.5), il ricorrente ha la possibilità di rientrare in Turchia. Spetta quindi al ricorrente di riprendere contatto con le competenti autorità turche e chiarire esattamente quali siano le condizioni - tenuto conto della sua età - inerenti al servizio militare per un cittadino turco all'estero. I sentimenti del ricorrente al riguardo delle autorità turche, visto la sua appartenenza alla minoranza armena, anche se comprensibili, non possono dispensarlo dall'effettuare i passi necessari presso le autorità diplomatiche turche e non costituiscono un impedimento oggettivo all'ottenimento di un documento nazionale. In effetti, la questione di sapere se i motivi di rifiuto sono giustificati o meno devono essere esaminati alla luce della legislazione dello Stato d'origine, e non in base al diritto svizzero. In caso contrario, un documento di viaggio svizzero dovrebbe essere rilasciato anche qualora uno Stato rifiuti il rilascio di un documento nazionale per un motivo non riconosciuto dal diritto svizzero. Un tale procedimento non è sostenibile in quanto costituirebbe un'ingerenza inammissibile nella sovranità dello Stato terzo (cfr. sentenza del TAF C-2648/2007 del 31 marzo 2008 consid. 5.1). 6. Da quanto precede, ne discende che il ricorrente non ha attualmente la qualità di straniero sprovvisto di documenti. L'autorità inferiore ha dunque rifiutato a giusto titolo il rilascio di un passaporto per stranieri giusta l'art. 3 cpv. 2 ODV. Il rifiuto di rilasciare un documento di viaggio all'interessato non appare dunque come una violazione sproporzionata della libertà personale sancita all'art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). In effetti, è obbligo di quest'ultimo di intraprendere i passi necessari in conformità con la legislazione del suo Paese d'origine al fine di ottenere un documento di legittimazione nazionale valido, rispettivamente d'ottenere un tale documento che gli permetta di viaggiare all'estero (cfr. l'art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e l'art. 8 OASA). 7. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, l'UFM non ha violato il diritto federale, non ha constatato i fatti pertinenti in maniera inesatta o incompleta e la sua decisione non appare inopportuna (art. 49 PA). Di conseguenza il ricorso è respinto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 12 novembre 2007. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: