Divieto d'entrata
Sachverhalt
A. A._______, cittadino italiano nato il (...), è giunto in Svizzera in data 30 novembre 1968, ottenendo dapprima un permesso di dimora per stagionali, alla fine del 1974 un permesso di dimora annuale e dal 18 settembre 1991 un permesso di domicilio. Il 26 gennaio 1970 egli è convolato a nozze con una connazionale. Dalla loro unione sono nati due figli, affidati alla madre al momento della separazione tra i coniugi intervenuta nel 1982. A decorrere dal 1983, l'interessato intrattiene una relazione con una cittadina elvetica, dalla quale ha avuto altri due figli. B. A._______ ha a suo tempo già interessato le autorità penali a più riprese e a più titoli. Con decisione del 17 maggio 2005, l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera valido fino al 16 maggio 2010, con la seguente motivazione: «Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento e per motivi di ordine e sicurezza pubblici (infrazione alla LF sulle armi, precedenti in Svizzera)». L'interessato è insorto con ricorso contro questa misura dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), il quale con sentenza del 18 marzo 2008 l'ha confermata (cfr. sentenza del TAF C-39/2006). C. Con decreto del 17 giugno 2014 l'interessato è stato condannato dal Procuratore federale ad una pena detentiva di 142 giorni per infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico. Per quest'ultima condanna e sulla base di ulteriori accertamenti effettuati, da cui è risultato che l'interessato è stato più volte condannato in Patria a pene detentive importanti per reati commessi anche dopo la decisione di divieto di entrata che lo ha mantenuto lontano dalla Svizzera fino al maggio 2010, la SEM ha emesso in data 18 novembre 2014 la misura di allontanamento che qui ci occupa, ai sensi dell'art. 67 LStr, fino al 17 novembre 2019 (5 anni). La SEM ha motivato la misura ritenuta la violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici che i reati commessi comportavano. Per i medesimi motivi la SEM ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. D. Con atto del 5 dicembre 2014, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale postulando, secondo il senso, l'annullamento del querelato provvedimento. A sostegno del suo gravame egli adduce aver già avuto un divieto di entrata dal maggio 2005 al maggio 2010, chiedendosi perché dovrebbe averlo una seconda volta, senza aver commesso altri reati in Svizzera. A suo dire, i reati commessi nel 2009 e nel 2010 sono avvenuti in territorio italiano e quindi estranei alla Svizzera. Egli adduce poi di avere figli e nipoti in Svizzera nonché di avervi regolarmente lavorato per trentacinque anni. E. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, la SEM, con le sue osservazioni del 15 giugno 2015, trasmesse al ricorrente per conoscenza e senza che si sia più espresso in replica, ha postulato la reiezione del ricorso in tutte le sue conclusioni, non consentendo le argomentazioni addotte dall'interessato di modificare il suo apprezzamento della fattispecie.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC; cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 consid. 1.1 con rinvii).
E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3.1 Giusta l'art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RS 142.20), fatto salvo il cpv. 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Nell'ottica del diritto interno, l'art. 96 cpv. 1 LStr prescrive che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengano conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero.
E. 3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla LStr, FF 2002 3327, pag. 3424).
E. 3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 195).
E. 4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC (RS 0.142.112.681). In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente e i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta di identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC).
E. 4.2 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25).
E. 4.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).
E. 4.4 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
E. 4.5 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii).
E. 5 Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
E. 5.1 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).
E. 5.2 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di stati terzi (membri ALC o meno).
E. 5.3 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 196; Andrea Binder Oser, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (DTF 139 II 121 consid. 6).
E. 6.1 Dalle tavole processuali risulta che l'interessato ha avuto dei problemi con la giustizia durante la sua lunga permanenza sul territorio della Confederazione. Egli è stato infatti condannato a diverse riprese, seppur per reati di lieve entità, dalle competenti autorità elvetiche tra il 1985 ed il 2003, in particolare: il 27 novembre 1985, l'Amtsstatthalteramt Sursee l'ha condannato al pagamento di una multa di Fr. 100.- per danni materiali; il 30 agosto 1994, il Richteramt di Thal-Gäu ha condannato l'interessato a 6 settimane di detenzione, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per sottrazione di contributi AVS dei dipendenti e truffa; il 25 aprile 1996, una pena di 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, è stata pronunciata nei suoi confronti dal Kriminalgericht del Canton Lucerna, in quanto ritenuto colpevole di truffa per mestiere, ripetuta falsità in documenti, tentata falsificazione di documenti e sottrazioni di cose requisite o sequestrate. A seguito di tale condanna, in data 29 agosto 1996, l'autorità cantonale competente in materia di polizia degli stranieri del Canton Ticino ha ammonito formalmente l'interessato, rendendolo edotto che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata emessa nei suoi confronti una misura amministrativa; il 27 ottobre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (SPI; attualmente Sezione della popolazione [SPOP]) ha pronunciato nei suoi confronti un secondo ammonimento per inottemperanza all'obbligo di versare gli alimenti per i figli nati dalla sua seconda relazione, informandolo che in caso di recidiva o di comportamento scorretto si sarebbe proceduto alla sua espulsione dal territorio svizzero o al rimpatrio; il 20 marzo 2000, il Ministero Pubblico del Canton Ticino l'ha condannato alla pena di 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, in quanto ritenuto colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale; il 1° gennaio 2003, l'Amtsstatthalteramt Sursee gli ha infine inflitto una multa di fr. 700.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per infrazione alle norme sulla circolazione stradale (eccesso di velocità).
E. 6.2 Va poi di transenna menzionata la decisione del 14 luglio 2000, con la quale la SPI ha pronunciato il rimpatrio di A._______, ritenendo come la sua condotta in generale ed i suoi atti permettessero di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento del Paese che lo ospita.
E. 6.3 L'interessato è stato quindi condannato il 17 giugno 2014 del Procuratore federale alla pena detentiva di 142 giorni per infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico. Come evidenzia la SEM, da ulteriori accertamenti sarebbe difatti risultato che l'interessato sia stato più volte condannato in Patria a pene detentive importanti per reati commessi anche dopo la decisione di divieto di entrata che lo ha mantenuto lontano dalla Svizzera fino al 16 maggio 2010. L'interessato si è reso colpevole segnatamente di detenzione illegale di armi, detenzione abusiva di munizioni nonché detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso. L'ultima condanna subita dall'interessato, in Italia, gli ha valso più di tre anni di reclusione per reati commessi tra il settembre 2009 e il gennaio 2010.
E. 6.4 Gli atti illeciti riconosciuti dal ricorrente riguardano crimini particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.1; 125 II 521 consid. 4a/aa). Le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono pertanto attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di armi.
E. 6.5 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la minaccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi. A mente del Tribunale gli argomenti avanzati nel ricorso non permettono di concludere che il rischio di recidiva possa essere senz'altro escluso. Egli adduce di aver già avuto un divieto di entrata dal maggio 2005 al maggio 2010, chiedendosi perché dovrebbe averlo una seconda volta, senza aver commesso altri reati in Svizzera. L'argomento è inconferente. Dalle tavole processuali risulta che durante il periodo di divieto pronunciato, egli ha commesso ancora atti delittuosi negli anni 2009 e 2010 peraltro di stessa natura di quelli che avevano portato alla precedente misura del 17 maggio 2005. Ciò testimonia dell'incapacità dell'interessato ad adattarsi all'ordine stabilito e porta a constatare le reali difficoltà a rispettare l'ordine pubblico, da cui anche l'impossibilità di fare un pronostico favorevole quanto al comportamento a venire. Occorre inoltre rammentare che le autorità elvetiche possono, sulla base dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, pronunciare un divieto d'entrata nei confronti dello straniero che, come nella fattispecie, con i suoi comportamenti ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici all'estero; il Tribunale ha già avuto modo di confermare misure di allontanamento di questo tipo (cfr. a titolo di esempio la sentenza del TAF C-3974/2013 del 5 maggio 2014 consid. 5.6). Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle infrazioni commesse nonché il loro reiterarsi anche posteriormente all'emanazione di una misura di divieto ed alla luce dei beni giuridici estremamente sensibili toccati, quali la sicurezza, il provvedimento avversato soddisfa le condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC.
E. 7 Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la durata della misura, fissata a cinque anni dall'autorità intimata, è adeguata alle circostanze del caso concreto.
E. 7.1 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
E. 7.2 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
E. 7.3 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera a fare visita a figli e nipoti. L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. In casu, l'interessato si è prevalso del rapporto con figli e nipoti. Dagli atti risulta che già al momento del divieto di entrata del 2005 i figli fossero in età adulta. Il rapporto tra genitori e figli maggiorenni non è protetto dalla suddetta disposizione convenzionale e nemmeno è dato in casu a vedere che sussista un rapporto di dipendenza dell'interessato con i figli maggiorenni (DTF 129 II 11 consid. 2). Da quest'ottica la decisione impugnata non viola quindi l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.
E. 7.4 Da un punto di vista della situazione personale anche i legami del ricorrente con la Svizzera devono essere relativizzati, non intravvedendovi alcun elemento che possa fare pensare ad un particolare legame o integrazione. Non solo. A seguito del comportamento riprovevole, nell'estate del 2000 è pure stato allontanato dalla Svizzera.
E. 7.5 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di cinque anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.
E. 8 Ne discende che la SEM con la decisione del 18 novembre 2014 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di fr. 1'000.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 27 marzo 2015 (1a rata) e 27 aprile 2015 (2a rata).
- Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Decisione confermata dal TF con sentenza del 12.05.2016 (2C_410/2016) Corte III C-7272/2014 Sentenza del 18 aprile 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il (...), è giunto in Svizzera in data 30 novembre 1968, ottenendo dapprima un permesso di dimora per stagionali, alla fine del 1974 un permesso di dimora annuale e dal 18 settembre 1991 un permesso di domicilio. Il 26 gennaio 1970 egli è convolato a nozze con una connazionale. Dalla loro unione sono nati due figli, affidati alla madre al momento della separazione tra i coniugi intervenuta nel 1982. A decorrere dal 1983, l'interessato intrattiene una relazione con una cittadina elvetica, dalla quale ha avuto altri due figli. B. A._______ ha a suo tempo già interessato le autorità penali a più riprese e a più titoli. Con decisione del 17 maggio 2005, l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera valido fino al 16 maggio 2010, con la seguente motivazione: «Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento e per motivi di ordine e sicurezza pubblici (infrazione alla LF sulle armi, precedenti in Svizzera)». L'interessato è insorto con ricorso contro questa misura dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), il quale con sentenza del 18 marzo 2008 l'ha confermata (cfr. sentenza del TAF C-39/2006). C. Con decreto del 17 giugno 2014 l'interessato è stato condannato dal Procuratore federale ad una pena detentiva di 142 giorni per infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico. Per quest'ultima condanna e sulla base di ulteriori accertamenti effettuati, da cui è risultato che l'interessato è stato più volte condannato in Patria a pene detentive importanti per reati commessi anche dopo la decisione di divieto di entrata che lo ha mantenuto lontano dalla Svizzera fino al maggio 2010, la SEM ha emesso in data 18 novembre 2014 la misura di allontanamento che qui ci occupa, ai sensi dell'art. 67 LStr, fino al 17 novembre 2019 (5 anni). La SEM ha motivato la misura ritenuta la violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici che i reati commessi comportavano. Per i medesimi motivi la SEM ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. D. Con atto del 5 dicembre 2014, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale postulando, secondo il senso, l'annullamento del querelato provvedimento. A sostegno del suo gravame egli adduce aver già avuto un divieto di entrata dal maggio 2005 al maggio 2010, chiedendosi perché dovrebbe averlo una seconda volta, senza aver commesso altri reati in Svizzera. A suo dire, i reati commessi nel 2009 e nel 2010 sono avvenuti in territorio italiano e quindi estranei alla Svizzera. Egli adduce poi di avere figli e nipoti in Svizzera nonché di avervi regolarmente lavorato per trentacinque anni. E. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, la SEM, con le sue osservazioni del 15 giugno 2015, trasmesse al ricorrente per conoscenza e senza che si sia più espresso in replica, ha postulato la reiezione del ricorso in tutte le sue conclusioni, non consentendo le argomentazioni addotte dall'interessato di modificare il suo apprezzamento della fattispecie. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC; cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 consid. 1.1 con rinvii). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Giusta l'art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RS 142.20), fatto salvo il cpv. 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Nell'ottica del diritto interno, l'art. 96 cpv. 1 LStr prescrive che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengano conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero. 3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla LStr, FF 2002 3327, pag. 3424). 3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 195). 4. 4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC (RS 0.142.112.681). In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente e i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta di identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC). 4.2 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). 4.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1). 4.4 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). 4.5 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii).
5. Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). 5.1 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2). 5.2 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di stati terzi (membri ALC o meno). 5.3 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 196; Andrea Binder Oser, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (DTF 139 II 121 consid. 6). 6. 6.1 Dalle tavole processuali risulta che l'interessato ha avuto dei problemi con la giustizia durante la sua lunga permanenza sul territorio della Confederazione. Egli è stato infatti condannato a diverse riprese, seppur per reati di lieve entità, dalle competenti autorità elvetiche tra il 1985 ed il 2003, in particolare: il 27 novembre 1985, l'Amtsstatthalteramt Sursee l'ha condannato al pagamento di una multa di Fr. 100.- per danni materiali; il 30 agosto 1994, il Richteramt di Thal-Gäu ha condannato l'interessato a 6 settimane di detenzione, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per sottrazione di contributi AVS dei dipendenti e truffa; il 25 aprile 1996, una pena di 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, è stata pronunciata nei suoi confronti dal Kriminalgericht del Canton Lucerna, in quanto ritenuto colpevole di truffa per mestiere, ripetuta falsità in documenti, tentata falsificazione di documenti e sottrazioni di cose requisite o sequestrate. A seguito di tale condanna, in data 29 agosto 1996, l'autorità cantonale competente in materia di polizia degli stranieri del Canton Ticino ha ammonito formalmente l'interessato, rendendolo edotto che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata emessa nei suoi confronti una misura amministrativa; il 27 ottobre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (SPI; attualmente Sezione della popolazione [SPOP]) ha pronunciato nei suoi confronti un secondo ammonimento per inottemperanza all'obbligo di versare gli alimenti per i figli nati dalla sua seconda relazione, informandolo che in caso di recidiva o di comportamento scorretto si sarebbe proceduto alla sua espulsione dal territorio svizzero o al rimpatrio; il 20 marzo 2000, il Ministero Pubblico del Canton Ticino l'ha condannato alla pena di 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, in quanto ritenuto colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale; il 1° gennaio 2003, l'Amtsstatthalteramt Sursee gli ha infine inflitto una multa di fr. 700.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per infrazione alle norme sulla circolazione stradale (eccesso di velocità). 6.2 Va poi di transenna menzionata la decisione del 14 luglio 2000, con la quale la SPI ha pronunciato il rimpatrio di A._______, ritenendo come la sua condotta in generale ed i suoi atti permettessero di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento del Paese che lo ospita. 6.3 L'interessato è stato quindi condannato il 17 giugno 2014 del Procuratore federale alla pena detentiva di 142 giorni per infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico. Come evidenzia la SEM, da ulteriori accertamenti sarebbe difatti risultato che l'interessato sia stato più volte condannato in Patria a pene detentive importanti per reati commessi anche dopo la decisione di divieto di entrata che lo ha mantenuto lontano dalla Svizzera fino al 16 maggio 2010. L'interessato si è reso colpevole segnatamente di detenzione illegale di armi, detenzione abusiva di munizioni nonché detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso. L'ultima condanna subita dall'interessato, in Italia, gli ha valso più di tre anni di reclusione per reati commessi tra il settembre 2009 e il gennaio 2010. 6.4 Gli atti illeciti riconosciuti dal ricorrente riguardano crimini particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.1; 125 II 521 consid. 4a/aa). Le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono pertanto attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di armi. 6.5 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la minaccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi. A mente del Tribunale gli argomenti avanzati nel ricorso non permettono di concludere che il rischio di recidiva possa essere senz'altro escluso. Egli adduce di aver già avuto un divieto di entrata dal maggio 2005 al maggio 2010, chiedendosi perché dovrebbe averlo una seconda volta, senza aver commesso altri reati in Svizzera. L'argomento è inconferente. Dalle tavole processuali risulta che durante il periodo di divieto pronunciato, egli ha commesso ancora atti delittuosi negli anni 2009 e 2010 peraltro di stessa natura di quelli che avevano portato alla precedente misura del 17 maggio 2005. Ciò testimonia dell'incapacità dell'interessato ad adattarsi all'ordine stabilito e porta a constatare le reali difficoltà a rispettare l'ordine pubblico, da cui anche l'impossibilità di fare un pronostico favorevole quanto al comportamento a venire. Occorre inoltre rammentare che le autorità elvetiche possono, sulla base dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, pronunciare un divieto d'entrata nei confronti dello straniero che, come nella fattispecie, con i suoi comportamenti ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici all'estero; il Tribunale ha già avuto modo di confermare misure di allontanamento di questo tipo (cfr. a titolo di esempio la sentenza del TAF C-3974/2013 del 5 maggio 2014 consid. 5.6). Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle infrazioni commesse nonché il loro reiterarsi anche posteriormente all'emanazione di una misura di divieto ed alla luce dei beni giuridici estremamente sensibili toccati, quali la sicurezza, il provvedimento avversato soddisfa le condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC.
7. Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la durata della misura, fissata a cinque anni dall'autorità intimata, è adeguata alle circostanze del caso concreto. 7.1 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 7.2 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 7.3 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera a fare visita a figli e nipoti. L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. In casu, l'interessato si è prevalso del rapporto con figli e nipoti. Dagli atti risulta che già al momento del divieto di entrata del 2005 i figli fossero in età adulta. Il rapporto tra genitori e figli maggiorenni non è protetto dalla suddetta disposizione convenzionale e nemmeno è dato in casu a vedere che sussista un rapporto di dipendenza dell'interessato con i figli maggiorenni (DTF 129 II 11 consid. 2). Da quest'ottica la decisione impugnata non viola quindi l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione. 7.4 Da un punto di vista della situazione personale anche i legami del ricorrente con la Svizzera devono essere relativizzati, non intravvedendovi alcun elemento che possa fare pensare ad un particolare legame o integrazione. Non solo. A seguito del comportamento riprovevole, nell'estate del 2000 è pure stato allontanato dalla Svizzera. 7.5 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di cinque anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.
8. Ne discende che la SEM con la decisione del 18 novembre 2014 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9. Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di fr. 1'000.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 27 marzo 2015 (1a rata) e 27 aprile 2015 (2a rata).
3. Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: