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C-6990/2009

C-6990/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-26 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Sachverhalt

A. A._______, cittadino di nazionalità tedesca nato il ... a Locarno, ha risieduto in Svizzera dapprima con un permesso di dimora (B) per vivere con sua madre e, dall'agosto 1979, a beneficio di un permesso di domicilio con ultimo termine di controllo al 31 agosto 2011. Durante la sua permanenza in Svizzera egli ha interessato più volte le autorità di polizia, giudiziarie e amministrative:

- Con decreto di accusa del 9 settembre 1988, è stato condannato dal Sostituto procuratore pubblico della Giurisdizione Sottocenerina per furto e ripetuta contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), alla pena di 6 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Visti i reati commessi, con decisione del 29 maggio 1989, l'allora competente Dipartimento di polizia del Canton Ticino ha ammonito l'interessato avvertendolo che, dovesse dare adito a nuove lagnanze, sarebbe stata considerata l'eventualità di pronunciare la sua espul­sione dalla Svizzera.

- Mediante sentenza del 7 agosto 1989 il Presidente delle Assise correzionali di Mendrisio-Sud in Lugano ha condannato l'interessato per infrazione aggravata, ripetuta contravvenzione alla LStup e ripetu­ta violazione di domicilio a 13 mesi di detenzione e al versamento allo Stato di fr. 200.- a ragione dell'indebito profitto. L'esecuzione della pena privativa di libertà è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni. Il 9 novembre 1989, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una seconda decisione d'ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione dalla Svizzera.

- Con decreto di accusa del 28 marzo 1990 l'interessato è stato condannato dal sostituto Procuratore pubblico della Giurisdizione Sottocenerina per ripetuta infrazione e contravvenzione alla LStup a 90 giorni di detenzione. Senza revocare la sospensione condizionale della pena anteriore di 13 mesi di detenzione, il periodo di prova è stato prolungato di un anno. Il 6 dicembre 1990, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una terza decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avverti­mento d'espulsione dalla Svizzera.

- Mediante sentenza del 14 marzo 1991, il Presidente delle assise correzionali di Lugano-Città ha ritenuto A._______ autore colpevole di violazione e contravvenzione della LStup condannandolo alla pena di 7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. In tale sede è stata revocata la sospen­sione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione inflitta all'inte­ressato con sentenza del 7 agosto 1989. Il 20 agosto 1992, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una quarta decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con l'avverti­mento di espulsione dalla Svizzera o di revoca del permesso.

- Con decreto di accusa del 19 novembre 1993, il Procuratore generale del Canton Ticino ha condannato l'interessato alla multa di fr 350.- per infrazione alla LStup.

- Mediante sentenza del 14 marzo 1995, la Corte delle Assise criminali di Lugano ha condannato l'interessato per infrazione aggravata alla LStup, contravvenzione alla LStup, infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) e contravvenzione alla legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP, RU 1986 1974) ad una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione. Il 15 settembre 1997, la Sezione degli stranieri del Canton Ticino ha emesso una quinta decisione di ammonimento nei confronti dell'inte­ressato con avvertimento di espulsione dalla Svizzera o di revoca del permesso in caso di recidiva o di comportamento scorretto.

- Con sentenza del 3 ottobre 2000, la Corte delle Assise criminali di Lugano ha condannato l'interessato per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup alla pena di 3 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni. L'esecuzione della pena accessoria d'espulsione è stata sospesa con un periodo di prova di 5 anni. Contro questa sentenza l'interessato ha interposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione pena­le del Tribunale d'appello, il quale, con sentenza del 15 marzo 2001, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la pena accessoria d'espul­sione dalla Svizzera. Considerati i cinque ammonimenti emessi nei confronti dell'inte­ressato, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (di seguito: SPI, attualmente Sezione della popolazione) ha informato l'interessato dell'intenzione di esaminare gli estremi per emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio. A tale proposito gli ha concesso entro il 20 luglio 2001 la possibilità di prendere posizione circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in Patria. Con scritto del 18 giugno 2001, agendo per il tramite del suo rappresentate legale, egli ha affermato di essere fermamente intenzionato ad iniziare una nuova vita, di aver intrapreso una formazione quale istruttore fitness e di essere pienamente cosciente che non gli sarebbe stata concessa un'ulteriore possibilità. Il 12 luglio 2001, la Sezione degli stranieri ha emesso una sesta ed ultima decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata pronunciata l'espulsione dalla Svizzera o la revoca del permesso nei suoi confronti.

- Con sentenza del 19 novembre 2007, la Corte delle assise criminali di Mendrisio ha condannato l'interessato per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup ad una pena detentiva di 4 anni. B. Mediante decisione del 5 settembre 2008, in ragione delle precedenti condanne e delle 6 decisioni di ammonimento per motivi di ordine pubblico, la SPI ha revocato il permesso di domicilio all'interessato, al quale è stato pertanto ingiunto di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione, notificandone la partenza al competente Ufficio cantonale. Contro tale sentenza l'interessato ha interposto ricorso presso il Consiglio di Stato, che nella misura in cui ammissibile, ha respinto il gravame il 25 novembre 2008. C. Interrogato il 25 novembre 2008 dalla Polizia cantonale ticinese, all'interessato è stata concessa la possibilità di formulare osservazioni in merito all'eventuale emanazione di un provvedimento amministrativo quale il divieto d'entrata. L'interessato ha osservato che al termine della pena detentiva sarebbe stata sua intenzione rimanere in Svizzera almeno per il tempo necessario al fine di sistemare le pratiche inerenti a sua madre che non godeva di ottima salute. D. Il 5 ottobre 2009, l'UFM ha pronunciato nei confronti dell'interessato un divieto d'entrata a validità immediata e per una durata illimitata. La decisione è stata motivata, tenendo conto delle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681). In particolare la detta autorità federale ha ritenuto tale provvedimento giustificato in ragione della violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici per ripetuta infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LStup, rilevando l'esistenza del rischio di recidiva e una minaccia attuale e grave, tale da incidere sull'ordine e la sicurezza pubblici del nostro Paese. E. Il 9 ottobre 2009, tale provvedimento è stato notificato brevi manu all'interessato detenuto presso il Penitenziario Cantonale "La Stampa". F. Il 9 novembre 2009, l'interessato ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione postulando, in via incidentale, la restituzione dell'effetto sospensivo durante la presente procedura e l'esenzione dalle spese procedurali, in via principale l'annullamento del divieto d'entrata e in via subordinata la riduzione del periodo di validità della decisione impugnata nonché il rinvio degli atti all'autorità di prime cure per nuova decisione. A sostegno del proprio gravame egli ha dapprima affermato di essere nato e cresciuto in Ticino, di aver intrapreso una formazione quale imbianchino che ha dovuto interrompere a seguito di una neurodermite atopica e di aver lavorato in maniera saltuaria a causa del susseguirsi di problemi di salute. Tali circostanze lo costrinsero a rivolgersi all'assistenza pubblica. Circa la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, il ricorrente ha osservato di aver seguito un percorso di totale disintossicazione e di reinserimento. Pertanto la motivazione di pericolo dell'ordine pubblico derivante dall'attività illecita è da ridimensionare. Il suo piano di reinserimento nel mondo del lavoro in Germania quale autista gli permetterebbe inoltre di lavorare regolarmente in un ambiente professionalmente sano. Anche i suoi legami personali non sono più tali da mettere notevolmente in pericolo l'ordine pubblico elvetico. Infine, visto che la madre vive in Ticino, l'impossibilità di renderle visita potrebbe obbligarla a seguirlo in Germania siccome l'impossibilità di mantenere contatti regolari con lo stesso la metterebbero in una situazione psicologicamente molto difficile. Allega, tra l'altro, un certificato medico del 21 ottobre 2009, steso dal Dott. B._______, inerente allo stato di salute della madre. G. Con decisione incidentale del 26 novembre 2009 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha respinto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso ed ha invitato il ricorrente a riempire il formulario inerente all'assistenza giudiziaria. H. Il 23 dicembre 2009 l'interessato ha inoltrato al Tribunale la documentazione concernente la sua situazione finanziaria. I. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 21 gennaio 2010, l'autorità di prime cure ha dichiarato infondate tutte le sue conclusioni, postulando la reiezione del gravame. L'UFM ha sostanzialmente ritenuto che la fondatezza delle misure volte a salvaguardare l'ordine pubblico va apprezzata tenendo conto di tutte le regole del diritto comunitario, anche quelle che disciplinano la tutela dell'ordine pubblico. Le infrazioni commesse dal ricorrente minacciano l'integrità fisica e psichica delle persone e come tali violano un interesse fondamentale della società. Sebbene la madre dell'interessato risieda in Svizzera e il ricorrente abbia effettuato un percorso di disintossicazione e di reinserimento lavorativo, l'apprezzamento della fattispecie non può essere modificato, essendo l'interesse pubblico all'allontanamento dal territorio elvetico del ricorrente preponderante rispetto a quello suo privato a farvi rientro, la minaccia di violazione all'ordine e alla sicurezza pubblici essendo tuttora attuale e sufficientemente grave per giustificare il provvedimento. J. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, per il tramite di sua madre, con replica del 15 febbraio 2010 il ricorrente ha osservato che le infrazioni commesse erano esclusivamente dovute alla necessità di procurarsi sostanze stupefacenti. Venendo meno la dipendenza, le cause stesse degli atti commessi si sono estinte. Concretamente il ricorrente non avrebbe più fatto uso di qualsiasi sostanza stupefacente da poco più di tre anni. Avendo ormai 40 anni, egli desidera dare una svolta alla sua vita ed è attualmente alla ricerca di un lavoro. Dal suo profilo personale, la madre del ricorrente ha rilevato che, essendo a beneficio di una rendita di vecchiaia AVS, incontrare suo figlio senza dover effettuare in continuazione viaggi all'estero, onerosi sia dal profilo fisico che economico, è molto importante, considerato il loro profondo legame e l'assenza di altri parenti su cui contare. Essa ha infine invitato il Tribunale a voler tener conto dell'evoluzione personale del proprio figlio e ad esaminare la richiesta di una nuova decisione con validità temporale determinata. K. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 22 marzo 2010, l'UFM ha osservato che le argomentazioni complementari addotte non consentono di modificare l'apprezzamento della fattispecie. L. Nella misura in cui utile ai fini della presente sentenza, ulteriori fatti saranno menzionati nei considerandi seguenti.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 ALC).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del di­ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza­mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto­nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sen­tenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

E. 3.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).

E. 3.2 Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontana­mento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

E. 3.3 Qualora il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie che, come nella presente causa, è iniziata prima della sua entrata in vigore ma esplica a tutt'oggi i suoi effetti, si è in presenza di un'applicazione della legge con effetto retroattivo in senso improprio, la quale, riservato il principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/San Gallo 2006, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C-2482/2009 del 28 gennaio 2010, consid. 6.2, pag. 10 e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tuttora effettivo. L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in definitiva non vi sono mutamenti sostanziali.

E. 3.4 Concernente le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).

E. 4 In concreto il ricorrente è di nazionalità tedesca, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie.

E. 4.1 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa sempli­ce presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1. pag. 19 seg., DTF 131 II 352 consid. 3.1. pag. 357, DTF 130 II 1 consid. 3.6.1. pag 9 segg.).

E. 4.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere inter­pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot­tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si­curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa­to costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effet­tiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della so­cietà (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20, DTF 131 II 352 consid. 3.2 pag. 357 seg., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1. pag. 182 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).

E. 4.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferi­mento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pub­blico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon­date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta­mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro­cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte­ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci­dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan­ne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in consi­derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se­condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2 pag. 357 seg., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 182 segg., cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze CGCE ivi citate).

E. 4.4 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la perso­na toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infra­zioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circola­zione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particola­re, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20, DTF 130 II 493 consid. 3.3 pag. 499 seg. e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3 pag. 358; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 pag. 184 e giurisprudenza ivi citata). Detto prin­cipio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiun­gere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelga­no quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99 segg.).

E. 5 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha risieduto in Svizzera sin dalla nascita, ossia dal 1969. Durante tale soggiorno egli ha subito 8 condanne nel periodo tra il 1988 al 2007. In particolare egli è stato condannato per:

- furto e ripetuto consumo di un quantitativo imprecisato di haschisch tra il 1987 e il 1988 (cfr. decreto di accusa del 9 settembre 1988);

- vendita a terzi, previo acquisto, di poco meno di una trentina di grammi di cocaina e consumo personale di piccole quantità di cocaina e circa 2 grammi al mese di haschisch tra il maggio 1988 e il giugno 1989 nonché per ripetuta violazione di domicilio dal 20 maggio 1989 al 1° giugno 1989 (cfr. sentenza del 7 agosto 1989);

- acquisto e vendita in correità con terzi di 3 grammi di eroina, vendita di 7/8 buste dosi di eroina e circa 6 grammi di haschisch nonché acquisto ad uso personale di 5 o 6 buste dosi di eroina, una busta dose di cocaina e circa 15/18 grammi di haschisch nel periodo tra il settembre 1989 al 12 marzo 1990 (cfr. decreto di accusa del 28 marzo 1990);

- vendita a diversi tossicomani di 9 grammi di eroina e cessione gratuita di alcune dosi di eroina e di haschisch a terze persone e ripetuto consumo di sostanze stupefacenti dal 1990 al gennaio 1991 (cfr. sentenza del 14 marzo 1991);

- consumo di sostanze stupefacenti, senza essere autorizzato, tra il settembre 1992 e il maggio 1993 (cfr. decreto di accusa del 19 novembre 1993);

- partecipazione all'importazione e ai preparativi ad un traffico di 460 grammi di eroina, in gran parte destinati alla vendita, acquisto e possesso di almeno 70 grammi di eroina, in gran parte destinati alla vendita, vendita effettiva di circa 20 grammi, ripetuto consumo di eroina e favoreggiamento del soggiorno illegale di una persona nonché uso di un mezzo pubblico in quattro occasioni senza essere munito del biglietto valido richiesto per un valore di fr. 372.- tra il 28 maggio 1993 e la metà di luglio 1994 (cfr. sentenza del 14 marzo 1995);

- vendita, previo acquisto, a vari tossicomani di un quantitativo di 600 grammi di cocaina e imprecisato consumo di cocaina e eroina nel periodo fra aprile 1998 e maggio 1999 (cfr. sentenza del 3 ottobre 2000 e del 15 marzo 2001);

- vendita, offerta e trasmissione a terzi di un quantitativo pari a 1000 grammi di eroina, possesso di circa 110 grammi di eroina destinati alla vendita e consumo di almeno 200 grammi di eroina e un imprecisato quantitativo di marijuana nonché possesso di circa 120 grammi di canapa tra il febbraio 2004 e l'8 maggio 2007 (cfr. sentenza del 19 novembre 2007). In sostanza, una volta raggiunta la maggiore età, il ricorrente ha tenuto un comportamento delittuoso, interessando le autorità di polizia e giudiziarie durante un arco temporale di circa 20 anni. Egli si è reso colpevole a più ripre­se di molteplici reati, soprattutto nell'ambito del traffico degli stupefacenti. Molto gravi sono in particolare le ultime tre condanne, subite nel 1995, 2000 e nel 2007, con le quali è stato condannato a pene detentive non inferiori ai tre anni, per un totale di oltre 12 anni e mezzo di detenzione e dalle quali emerge che l'interessato ha messo in circolazione in totale circa 1, 640 kilogrammi di eroina e 570 grammi di cocaina.

E. 6.1 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'in­tervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3 pag. 222, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa pag. 526 seg.). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).

E. 6.2 Visto quanto precede, vi è ragione di considerare oggettivamente gravi le infrazioni commesse dal ricorrente, tali da minacciare un interesse fondamentale della società in conformità alla giurisprudenza della CGCE.

E. 7 Occorre esaminare a questo stadio della procedura se il comportamento tenuto dall'interessato costituisca una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo atto ricorsuale l'interessato ha dichiarato di aver seguito un percorso di totale disintossicazione e di reinserimento lavorativo, asserendo che sua madre vive tuttora in Ticino e che per la stessa, l'impossibilità di incontrare regolarmente il ricorrente, comporta una situazione psicologicamente molto difficile.

E. 7.1 Gli argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno del proprio gravame non permettono di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in modo determinante. I diversi reati perpetrati dall'interessato portano il Tribunale a considerare che non sia in grado o non abbia la volontà di attenersi all'ordine vigente. Nonostante le diverse condanne privative della libertà subite e le 6 decisioni di ammonimento emesse dalle autorità amministrative nei suoi confronti egli ha mantenuto un atteggiamento pericoloso per la collettività. Va inoltre ritenuto che già nel 2001 egli era stato reso attento della possibile emissione di un'espulsione amministrativa o di una decisione di rimpatrio nei suoi confronti. A tale proposito egli aveva affermato di essere fermamente intenzionato a cominciare una nuova vita ed era pienamente cosciente che non gli sarebbe stata concessa un'ulteriore possibilità. La gravità dei reati commessi, in situazione di recidiva non può assolutamente essere minimizzata. D'altronde, la sua attività delittuosa si è protratta per un lungo periodo ed è stata interrotta unicamente a seguito delle incarcerazioni. Come rilevato dalla Corte delle Assise criminali nella sentenza del 19 novembre 2007 i reati in discussione "...sono stati compiuti a soli 2 anni di distanza dall'espiazione dell'ultima pesante condanna a 3 anni di reclusione per il medesimo reato ...". Ora, egli ha subito l'ultima condanna nel novembre 2007 e dalla sua liberazione, avvenuta il 5 gennaio 2010, è trascorso ad oggi all'incirca un anno e 7 mesi. Visto l'insieme delle circostanze e il passato delittuoso dell'interessato protrattosi per diversi anni, tale lasso di tempo in libertà non è sufficiente per poter ritenere estinto o quasi nullo il rischio di recidiva. L'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera s'impone perciò tuttora in ragione di motivi di sicurezza e d'ordine pubblici.

E. 7.2 Circa la relazione con sua madre residente in Ticino va esaminata la possibile applicazione dell'art. 8 CEDU.

E. 7.2.1 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Affinché uno straniero possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Tale diritto non è tuttavia assoluto, ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità è possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2. pag. 145 segg.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2, pag. 14). In concreto sebbene l'interessato intrattenga un forte legame affettivo con la madre, residente in Ticino, nonostante lo stato di salute di quest'ultima, attestato dal certificato medico del 21 ottobre 2009, non è possibile ritenere l'esistenza di un rapporto di dipendenza effettiva e concreta fra loro. Egli non può pertanto fondare alcuno diritto derivante dall'art. 8 CEDU. Inoltre, per quanto un viaggio possa essere oneroso e faticoso, essa non è impedita dal rendergli visita o addirittura di stabilirsi con lui in Germania.

E. 7.2.2 Ad ogni modo, anche qualora l'interessato avesse potuto prevalersi dell'art. 8 CEDU, la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, confe­rita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, con­formemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubbli­ca autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della sa­lute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A que­sto titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei diffe­renti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di que­st'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 con­sid. 4.1 e 4.2 pag. 22 seg. e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera).Visti i reati imputati al ricorrente, anche in presenza di un diritto alla vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 cpv.1 CEDU, una misura limitante tale diritto sarebbe comunque giustificata. Da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

E. 7.3 Circa alla richiesta di limitare il divieto d'entrata, si osserva inoltre che, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, il divieto d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata il­limitata. Questo concetto significa che al momento dell'emissione della decisione le circostanze non permettevano di determinarne la durata precisa. In concreto vista la reiteratezza nel commettere reati pericolosi per la società, allo stato attuale dei fatti, il Tribunale non è in grado di stabilire un termine preciso per determinare fino a quanto sussista una minaccia concreta e attuale. Di principio, trascorso un certo periodo di tempo, la persona interessata potrà sollecitare il riesame della decisione di divieto d'entrata, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a questa do­manda sulla base dei nuovi elementi del caso. Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole e significativa reintegrazione sociale, la quale prende inizio con il rispetto delle decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5 pag. 504; sentenza del Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009, consid. 3.2). A questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio apprezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determinata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento.

E. 8 In queste circostanze, in ragione della natura delle infrazioni com­messe dal ricorrente, della durata delle pene di detenzione, della reiterazione e della gravità delle stesse, il Tribunale considera che l'interessato rappresenti ancora una minaccia reale e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi delle norme e del­la giurispru­denza comunitaria. Le condizioni per derogare al principio della libera circolazione delle persone sono dunque manifestamente adempiute. Tenuto conto di quanto sopra esposto, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari control­li. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicu­rezza pubblici ricercati con questa misura e che allo stato attuale dei fatti, la situa­zione personale dell'interessato non può essere ritenuta stabilizzata in modo tale da consentire una riduzione della durata del provvedimento emanato nei suoi confronti.

E. 9 Ne discende che l'UFM con decisione del 5 ottobre 2009 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 10 Resta ora da valutare la questione dell'assistenza giudiziaria inoltrata dal ricorrente mediante l'atto ricorsuale del 9 novembre 2009. Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istru­zione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal paga­mento delle spese processuali. In concreto con plico raccomandato del 23 dicembre 2009, il ricorrente ha inviato al Tribunale la documentazione relativa alla sua situazione finanziaria da cui risulta comprovato il suo stato d'indigenza. Nella misura in cui il suo gravame non appariva di primo acchito sprovvisto di esito favorevole, sono dunque adempiute le condizioni per concedere l'assistenza giudiziaria.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. L'istanza di esenzione dal pagamento dell'anticipo spese del 9 novembre 2009 è accolta. Pertanto non si prelevano spese processuali.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Rimedi giuridici: Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La sentenza impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6990/2009 Sentenza del 26 luglio 2011 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. A._______, cittadino di nazionalità tedesca nato il ... a Locarno, ha risieduto in Svizzera dapprima con un permesso di dimora (B) per vivere con sua madre e, dall'agosto 1979, a beneficio di un permesso di domicilio con ultimo termine di controllo al 31 agosto 2011. Durante la sua permanenza in Svizzera egli ha interessato più volte le autorità di polizia, giudiziarie e amministrative:

- Con decreto di accusa del 9 settembre 1988, è stato condannato dal Sostituto procuratore pubblico della Giurisdizione Sottocenerina per furto e ripetuta contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), alla pena di 6 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Visti i reati commessi, con decisione del 29 maggio 1989, l'allora competente Dipartimento di polizia del Canton Ticino ha ammonito l'interessato avvertendolo che, dovesse dare adito a nuove lagnanze, sarebbe stata considerata l'eventualità di pronunciare la sua espul­sione dalla Svizzera.

- Mediante sentenza del 7 agosto 1989 il Presidente delle Assise correzionali di Mendrisio-Sud in Lugano ha condannato l'interessato per infrazione aggravata, ripetuta contravvenzione alla LStup e ripetu­ta violazione di domicilio a 13 mesi di detenzione e al versamento allo Stato di fr. 200.- a ragione dell'indebito profitto. L'esecuzione della pena privativa di libertà è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni. Il 9 novembre 1989, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una seconda decisione d'ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione dalla Svizzera.

- Con decreto di accusa del 28 marzo 1990 l'interessato è stato condannato dal sostituto Procuratore pubblico della Giurisdizione Sottocenerina per ripetuta infrazione e contravvenzione alla LStup a 90 giorni di detenzione. Senza revocare la sospensione condizionale della pena anteriore di 13 mesi di detenzione, il periodo di prova è stato prolungato di un anno. Il 6 dicembre 1990, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una terza decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avverti­mento d'espulsione dalla Svizzera.

- Mediante sentenza del 14 marzo 1991, il Presidente delle assise correzionali di Lugano-Città ha ritenuto A._______ autore colpevole di violazione e contravvenzione della LStup condannandolo alla pena di 7 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. In tale sede è stata revocata la sospen­sione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione inflitta all'inte­ressato con sentenza del 7 agosto 1989. Il 20 agosto 1992, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una quarta decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con l'avverti­mento di espulsione dalla Svizzera o di revoca del permesso.

- Con decreto di accusa del 19 novembre 1993, il Procuratore generale del Canton Ticino ha condannato l'interessato alla multa di fr 350.- per infrazione alla LStup.

- Mediante sentenza del 14 marzo 1995, la Corte delle Assise criminali di Lugano ha condannato l'interessato per infrazione aggravata alla LStup, contravvenzione alla LStup, infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) e contravvenzione alla legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP, RU 1986 1974) ad una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione. Il 15 settembre 1997, la Sezione degli stranieri del Canton Ticino ha emesso una quinta decisione di ammonimento nei confronti dell'inte­ressato con avvertimento di espulsione dalla Svizzera o di revoca del permesso in caso di recidiva o di comportamento scorretto.

- Con sentenza del 3 ottobre 2000, la Corte delle Assise criminali di Lugano ha condannato l'interessato per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup alla pena di 3 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni. L'esecuzione della pena accessoria d'espulsione è stata sospesa con un periodo di prova di 5 anni. Contro questa sentenza l'interessato ha interposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione pena­le del Tribunale d'appello, il quale, con sentenza del 15 marzo 2001, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la pena accessoria d'espul­sione dalla Svizzera. Considerati i cinque ammonimenti emessi nei confronti dell'inte­ressato, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (di seguito: SPI, attualmente Sezione della popolazione) ha informato l'interessato dell'intenzione di esaminare gli estremi per emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio. A tale proposito gli ha concesso entro il 20 luglio 2001 la possibilità di prendere posizione circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in Patria. Con scritto del 18 giugno 2001, agendo per il tramite del suo rappresentate legale, egli ha affermato di essere fermamente intenzionato ad iniziare una nuova vita, di aver intrapreso una formazione quale istruttore fitness e di essere pienamente cosciente che non gli sarebbe stata concessa un'ulteriore possibilità. Il 12 luglio 2001, la Sezione degli stranieri ha emesso una sesta ed ultima decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata pronunciata l'espulsione dalla Svizzera o la revoca del permesso nei suoi confronti.

- Con sentenza del 19 novembre 2007, la Corte delle assise criminali di Mendrisio ha condannato l'interessato per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup ad una pena detentiva di 4 anni. B. Mediante decisione del 5 settembre 2008, in ragione delle precedenti condanne e delle 6 decisioni di ammonimento per motivi di ordine pubblico, la SPI ha revocato il permesso di domicilio all'interessato, al quale è stato pertanto ingiunto di lasciare la Svizzera al momento della scarcerazione, notificandone la partenza al competente Ufficio cantonale. Contro tale sentenza l'interessato ha interposto ricorso presso il Consiglio di Stato, che nella misura in cui ammissibile, ha respinto il gravame il 25 novembre 2008. C. Interrogato il 25 novembre 2008 dalla Polizia cantonale ticinese, all'interessato è stata concessa la possibilità di formulare osservazioni in merito all'eventuale emanazione di un provvedimento amministrativo quale il divieto d'entrata. L'interessato ha osservato che al termine della pena detentiva sarebbe stata sua intenzione rimanere in Svizzera almeno per il tempo necessario al fine di sistemare le pratiche inerenti a sua madre che non godeva di ottima salute. D. Il 5 ottobre 2009, l'UFM ha pronunciato nei confronti dell'interessato un divieto d'entrata a validità immediata e per una durata illimitata. La decisione è stata motivata, tenendo conto delle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681). In particolare la detta autorità federale ha ritenuto tale provvedimento giustificato in ragione della violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici per ripetuta infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LStup, rilevando l'esistenza del rischio di recidiva e una minaccia attuale e grave, tale da incidere sull'ordine e la sicurezza pubblici del nostro Paese. E. Il 9 ottobre 2009, tale provvedimento è stato notificato brevi manu all'interessato detenuto presso il Penitenziario Cantonale "La Stampa". F. Il 9 novembre 2009, l'interessato ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione postulando, in via incidentale, la restituzione dell'effetto sospensivo durante la presente procedura e l'esenzione dalle spese procedurali, in via principale l'annullamento del divieto d'entrata e in via subordinata la riduzione del periodo di validità della decisione impugnata nonché il rinvio degli atti all'autorità di prime cure per nuova decisione. A sostegno del proprio gravame egli ha dapprima affermato di essere nato e cresciuto in Ticino, di aver intrapreso una formazione quale imbianchino che ha dovuto interrompere a seguito di una neurodermite atopica e di aver lavorato in maniera saltuaria a causa del susseguirsi di problemi di salute. Tali circostanze lo costrinsero a rivolgersi all'assistenza pubblica. Circa la sua dipendenza da sostanze stupefacenti, il ricorrente ha osservato di aver seguito un percorso di totale disintossicazione e di reinserimento. Pertanto la motivazione di pericolo dell'ordine pubblico derivante dall'attività illecita è da ridimensionare. Il suo piano di reinserimento nel mondo del lavoro in Germania quale autista gli permetterebbe inoltre di lavorare regolarmente in un ambiente professionalmente sano. Anche i suoi legami personali non sono più tali da mettere notevolmente in pericolo l'ordine pubblico elvetico. Infine, visto che la madre vive in Ticino, l'impossibilità di renderle visita potrebbe obbligarla a seguirlo in Germania siccome l'impossibilità di mantenere contatti regolari con lo stesso la metterebbero in una situazione psicologicamente molto difficile. Allega, tra l'altro, un certificato medico del 21 ottobre 2009, steso dal Dott. B._______, inerente allo stato di salute della madre. G. Con decisione incidentale del 26 novembre 2009 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha respinto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso ed ha invitato il ricorrente a riempire il formulario inerente all'assistenza giudiziaria. H. Il 23 dicembre 2009 l'interessato ha inoltrato al Tribunale la documentazione concernente la sua situazione finanziaria. I. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 21 gennaio 2010, l'autorità di prime cure ha dichiarato infondate tutte le sue conclusioni, postulando la reiezione del gravame. L'UFM ha sostanzialmente ritenuto che la fondatezza delle misure volte a salvaguardare l'ordine pubblico va apprezzata tenendo conto di tutte le regole del diritto comunitario, anche quelle che disciplinano la tutela dell'ordine pubblico. Le infrazioni commesse dal ricorrente minacciano l'integrità fisica e psichica delle persone e come tali violano un interesse fondamentale della società. Sebbene la madre dell'interessato risieda in Svizzera e il ricorrente abbia effettuato un percorso di disintossicazione e di reinserimento lavorativo, l'apprezzamento della fattispecie non può essere modificato, essendo l'interesse pubblico all'allontanamento dal territorio elvetico del ricorrente preponderante rispetto a quello suo privato a farvi rientro, la minaccia di violazione all'ordine e alla sicurezza pubblici essendo tuttora attuale e sufficientemente grave per giustificare il provvedimento. J. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, per il tramite di sua madre, con replica del 15 febbraio 2010 il ricorrente ha osservato che le infrazioni commesse erano esclusivamente dovute alla necessità di procurarsi sostanze stupefacenti. Venendo meno la dipendenza, le cause stesse degli atti commessi si sono estinte. Concretamente il ricorrente non avrebbe più fatto uso di qualsiasi sostanza stupefacente da poco più di tre anni. Avendo ormai 40 anni, egli desidera dare una svolta alla sua vita ed è attualmente alla ricerca di un lavoro. Dal suo profilo personale, la madre del ricorrente ha rilevato che, essendo a beneficio di una rendita di vecchiaia AVS, incontrare suo figlio senza dover effettuare in continuazione viaggi all'estero, onerosi sia dal profilo fisico che economico, è molto importante, considerato il loro profondo legame e l'assenza di altri parenti su cui contare. Essa ha infine invitato il Tribunale a voler tener conto dell'evoluzione personale del proprio figlio e ad esaminare la richiesta di una nuova decisione con validità temporale determinata. K. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 22 marzo 2010, l'UFM ha osservato che le argomentazioni complementari addotte non consentono di modificare l'apprezzamento della fattispecie. L. Nella misura in cui utile ai fini della presente sentenza, ulteriori fatti saranno menzionati nei considerandi seguenti. Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 ALC). 1.2. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del di­ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza­mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto­nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sen­tenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. 3.1. Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 3.2. Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontana­mento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 3.3. Qualora il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie che, come nella presente causa, è iniziata prima della sua entrata in vigore ma esplica a tutt'oggi i suoi effetti, si è in presenza di un'applicazione della legge con effetto retroattivo in senso improprio, la quale, riservato il principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/San Gallo 2006, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C-2482/2009 del 28 gennaio 2010, consid. 6.2, pag. 10 e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tuttora effettivo. L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in definitiva non vi sono mutamenti sostanziali. 3.4. Concernente le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).

4. In concreto il ricorrente è di nazionalità tedesca, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie. 4.1. Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa sempli­ce presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1. pag. 19 seg., DTF 131 II 352 consid. 3.1. pag. 357, DTF 130 II 1 consid. 3.6.1. pag 9 segg.). 4.2. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere inter­pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot­tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si­curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa­to costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effet­tiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della so­cietà (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20, DTF 131 II 352 consid. 3.2 pag. 357 seg., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1. pag. 182 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate). 4.3. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferi­mento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pub­blico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon­date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta­mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro­cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte­ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci­dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan­ne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in consi­derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se­condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2 pag. 357 seg., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 182 segg., cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze CGCE ivi citate). 4.4. L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la perso­na toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infra­zioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circola­zione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particola­re, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20, DTF 130 II 493 consid. 3.3 pag. 499 seg. e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3 pag. 358; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 pag. 184 e giurisprudenza ivi citata). Detto prin­cipio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiun­gere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelga­no quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99 segg.).

5. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha risieduto in Svizzera sin dalla nascita, ossia dal 1969. Durante tale soggiorno egli ha subito 8 condanne nel periodo tra il 1988 al 2007. In particolare egli è stato condannato per:

- furto e ripetuto consumo di un quantitativo imprecisato di haschisch tra il 1987 e il 1988 (cfr. decreto di accusa del 9 settembre 1988);

- vendita a terzi, previo acquisto, di poco meno di una trentina di grammi di cocaina e consumo personale di piccole quantità di cocaina e circa 2 grammi al mese di haschisch tra il maggio 1988 e il giugno 1989 nonché per ripetuta violazione di domicilio dal 20 maggio 1989 al 1° giugno 1989 (cfr. sentenza del 7 agosto 1989);

- acquisto e vendita in correità con terzi di 3 grammi di eroina, vendita di 7/8 buste dosi di eroina e circa 6 grammi di haschisch nonché acquisto ad uso personale di 5 o 6 buste dosi di eroina, una busta dose di cocaina e circa 15/18 grammi di haschisch nel periodo tra il settembre 1989 al 12 marzo 1990 (cfr. decreto di accusa del 28 marzo 1990);

- vendita a diversi tossicomani di 9 grammi di eroina e cessione gratuita di alcune dosi di eroina e di haschisch a terze persone e ripetuto consumo di sostanze stupefacenti dal 1990 al gennaio 1991 (cfr. sentenza del 14 marzo 1991);

- consumo di sostanze stupefacenti, senza essere autorizzato, tra il settembre 1992 e il maggio 1993 (cfr. decreto di accusa del 19 novembre 1993);

- partecipazione all'importazione e ai preparativi ad un traffico di 460 grammi di eroina, in gran parte destinati alla vendita, acquisto e possesso di almeno 70 grammi di eroina, in gran parte destinati alla vendita, vendita effettiva di circa 20 grammi, ripetuto consumo di eroina e favoreggiamento del soggiorno illegale di una persona nonché uso di un mezzo pubblico in quattro occasioni senza essere munito del biglietto valido richiesto per un valore di fr. 372.- tra il 28 maggio 1993 e la metà di luglio 1994 (cfr. sentenza del 14 marzo 1995);

- vendita, previo acquisto, a vari tossicomani di un quantitativo di 600 grammi di cocaina e imprecisato consumo di cocaina e eroina nel periodo fra aprile 1998 e maggio 1999 (cfr. sentenza del 3 ottobre 2000 e del 15 marzo 2001);

- vendita, offerta e trasmissione a terzi di un quantitativo pari a 1000 grammi di eroina, possesso di circa 110 grammi di eroina destinati alla vendita e consumo di almeno 200 grammi di eroina e un imprecisato quantitativo di marijuana nonché possesso di circa 120 grammi di canapa tra il febbraio 2004 e l'8 maggio 2007 (cfr. sentenza del 19 novembre 2007). In sostanza, una volta raggiunta la maggiore età, il ricorrente ha tenuto un comportamento delittuoso, interessando le autorità di polizia e giudiziarie durante un arco temporale di circa 20 anni. Egli si è reso colpevole a più ripre­se di molteplici reati, soprattutto nell'ambito del traffico degli stupefacenti. Molto gravi sono in particolare le ultime tre condanne, subite nel 1995, 2000 e nel 2007, con le quali è stato condannato a pene detentive non inferiori ai tre anni, per un totale di oltre 12 anni e mezzo di detenzione e dalle quali emerge che l'interessato ha messo in circolazione in totale circa 1, 640 kilogrammi di eroina e 570 grammi di cocaina. 6. 6.1. I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'in­tervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3 pag. 222, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa pag. 526 seg.). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1). 6.2. Visto quanto precede, vi è ragione di considerare oggettivamente gravi le infrazioni commesse dal ricorrente, tali da minacciare un interesse fondamentale della società in conformità alla giurisprudenza della CGCE.

7. Occorre esaminare a questo stadio della procedura se il comportamento tenuto dall'interessato costituisca una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo atto ricorsuale l'interessato ha dichiarato di aver seguito un percorso di totale disintossicazione e di reinserimento lavorativo, asserendo che sua madre vive tuttora in Ticino e che per la stessa, l'impossibilità di incontrare regolarmente il ricorrente, comporta una situazione psicologicamente molto difficile. 7.1. Gli argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno del proprio gravame non permettono di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in modo determinante. I diversi reati perpetrati dall'interessato portano il Tribunale a considerare che non sia in grado o non abbia la volontà di attenersi all'ordine vigente. Nonostante le diverse condanne privative della libertà subite e le 6 decisioni di ammonimento emesse dalle autorità amministrative nei suoi confronti egli ha mantenuto un atteggiamento pericoloso per la collettività. Va inoltre ritenuto che già nel 2001 egli era stato reso attento della possibile emissione di un'espulsione amministrativa o di una decisione di rimpatrio nei suoi confronti. A tale proposito egli aveva affermato di essere fermamente intenzionato a cominciare una nuova vita ed era pienamente cosciente che non gli sarebbe stata concessa un'ulteriore possibilità. La gravità dei reati commessi, in situazione di recidiva non può assolutamente essere minimizzata. D'altronde, la sua attività delittuosa si è protratta per un lungo periodo ed è stata interrotta unicamente a seguito delle incarcerazioni. Come rilevato dalla Corte delle Assise criminali nella sentenza del 19 novembre 2007 i reati in discussione "...sono stati compiuti a soli 2 anni di distanza dall'espiazione dell'ultima pesante condanna a 3 anni di reclusione per il medesimo reato ...". Ora, egli ha subito l'ultima condanna nel novembre 2007 e dalla sua liberazione, avvenuta il 5 gennaio 2010, è trascorso ad oggi all'incirca un anno e 7 mesi. Visto l'insieme delle circostanze e il passato delittuoso dell'interessato protrattosi per diversi anni, tale lasso di tempo in libertà non è sufficiente per poter ritenere estinto o quasi nullo il rischio di recidiva. L'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera s'impone perciò tuttora in ragione di motivi di sicurezza e d'ordine pubblici. 7.2. Circa la relazione con sua madre residente in Ticino va esaminata la possibile applicazione dell'art. 8 CEDU. 7.2.1. L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Affinché uno straniero possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Tale diritto non è tuttavia assoluto, ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità è possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2. pag. 145 segg.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2, pag. 14). In concreto sebbene l'interessato intrattenga un forte legame affettivo con la madre, residente in Ticino, nonostante lo stato di salute di quest'ultima, attestato dal certificato medico del 21 ottobre 2009, non è possibile ritenere l'esistenza di un rapporto di dipendenza effettiva e concreta fra loro. Egli non può pertanto fondare alcuno diritto derivante dall'art. 8 CEDU. Inoltre, per quanto un viaggio possa essere oneroso e faticoso, essa non è impedita dal rendergli visita o addirittura di stabilirsi con lui in Germania. 7.2.2. Ad ogni modo, anche qualora l'interessato avesse potuto prevalersi dell'art. 8 CEDU, la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, confe­rita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, con­formemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubbli­ca autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della sa­lute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A que­sto titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei diffe­renti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di que­st'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 con­sid. 4.1 e 4.2 pag. 22 seg. e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera).Visti i reati imputati al ricorrente, anche in presenza di un diritto alla vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 cpv.1 CEDU, una misura limitante tale diritto sarebbe comunque giustificata. Da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione. 7.3. Circa alla richiesta di limitare il divieto d'entrata, si osserva inoltre che, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, il divieto d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata il­limitata. Questo concetto significa che al momento dell'emissione della decisione le circostanze non permettevano di determinarne la durata precisa. In concreto vista la reiteratezza nel commettere reati pericolosi per la società, allo stato attuale dei fatti, il Tribunale non è in grado di stabilire un termine preciso per determinare fino a quanto sussista una minaccia concreta e attuale. Di principio, trascorso un certo periodo di tempo, la persona interessata potrà sollecitare il riesame della decisione di divieto d'entrata, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a questa do­manda sulla base dei nuovi elementi del caso. Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole e significativa reintegrazione sociale, la quale prende inizio con il rispetto delle decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5 pag. 504; sentenza del Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009, consid. 3.2). A questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio apprezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determinata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento.

8. In queste circostanze, in ragione della natura delle infrazioni com­messe dal ricorrente, della durata delle pene di detenzione, della reiterazione e della gravità delle stesse, il Tribunale considera che l'interessato rappresenti ancora una minaccia reale e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi delle norme e del­la giurispru­denza comunitaria. Le condizioni per derogare al principio della libera circolazione delle persone sono dunque manifestamente adempiute. Tenuto conto di quanto sopra esposto, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari control­li. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicu­rezza pubblici ricercati con questa misura e che allo stato attuale dei fatti, la situa­zione personale dell'interessato non può essere ritenuta stabilizzata in modo tale da consentire una riduzione della durata del provvedimento emanato nei suoi confronti.

9. Ne discende che l'UFM con decisione del 5 ottobre 2009 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

10. Resta ora da valutare la questione dell'assistenza giudiziaria inoltrata dal ricorrente mediante l'atto ricorsuale del 9 novembre 2009. Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istru­zione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal paga­mento delle spese processuali. In concreto con plico raccomandato del 23 dicembre 2009, il ricorrente ha inviato al Tribunale la documentazione relativa alla sua situazione finanziaria da cui risulta comprovato il suo stato d'indigenza. Nella misura in cui il suo gravame non appariva di primo acchito sprovvisto di esito favorevole, sono dunque adempiute le condizioni per concedere l'assistenza giudiziaria. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di esenzione dal pagamento dell'anticipo spese del 9 novembre 2009 è accolta. Pertanto non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Rimedi giuridici: Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La sentenza impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: