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C-6653/2011

C-6653/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-20 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Sachverhalt

A. Con decreto di accusa del 14 febbraio 2011, cresciuto in giudicato, la Procura Pubblica del Cantone Ticino ha condannato A._______, cittadino statunitense nato il ..., alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere per Fr. 40.- cadauna, per complessivi Fr. 800.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, in quanto ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in particolare per esercizio di attività lucrativa senza autorizzazione dal 1° settembre 2009 al 10 novembre 2010, quale allenatore del settore giovanile dell'... In precedenza l'interessato, a beneficio di un permesso G (frontaliere) valido sino al 30 aprile 2006, aveva lavorato alle dipendenze dell'... sino al 10 settembre 2005. B. Il 9 agosto 2011 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha quindi pronunciato nei confronti di A._______ un divieto di entrata valido da subito sino all'8 agosto 2014. L'autorità federale ha fondato la propria decisione sul sopramenzionato decreto d'accusa, indicando che il comportamento dell'interessato "costituisce una violazione grave dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 LStr". L'autorità di prime cure ha anche segnalato l'interessato nel sistema SIS. Tale decisione gli è stata notificata l'11 novembre 2011 dalla Polizia dell'aeroporto di Zurigo al momento del'imbarco per Washington. C. Con ricorso del 12 dicembre 2011 l'interessato ha chiesto al presente Tribunale di annullare la decisione impugnata. A fondamento delle proprie allegazioni A._______ ha indicato la carente motivazione della decisione impugnata, la violazione del principio di proporzionalità come pure la compatibilità della decisione con l'ALC e in particolare la violazione all'art. 5 dell'Allegato III all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681). Egli ha pure chiesto il ripristino dell'effetto sospensivo al ricorso, sostenendo di possedere un valido permesso di residenza a Como. D. Il 21 dicembre 2011, considerato che il ricorrente era a beneficio di un permesso di dimora in Italia, l'UFM ha informato il presente Tribunale della revoca della pubblicazione nel SIS. E. Con istanza di misure provvisionali del 23 gennaio 2012, dopo aver visionato gli incarti dell'UFM e della Sezione della popolazione del Cantone Ticino, l'interessato ha postulato nuovamente la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e in via subordinata l'autorizzazione ad entrare nello spazio Schengen esclusa la Svizzera. Con presa di posizione del 3 febbraio seguente l'UFM ha ribadito di aver revocato la pubblicazione nel SIS, sottolineando al contempo l'assenza di motivi particolari tali da giustificare la restituzione dell'effetto sospensivo. F. Con decisione incidentale del 15 marzo 2012 il presente Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo indicando che esiste un concreto interesse pubblico preponderante al'immediata attuazione della decisione adottata dall'autorità intimata prevalente sull'interesse privato addotto. G. Con osservazioni dell'8 maggio 2012 l'autorità di prime cure si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto, chiedendo al presente Tribunale di dichiarare il ricorso infondato e di confermare la decisione impugnata. Invitato ad esprimersi il 10 maggio seguente, il ricorrente non ha replicato.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTF. In particolare le decisioni in divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale, nella fattispecie, statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA)

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3 Poiché nel suo gravame il ricorrente ha motivato l'annullamento della decisione impugnata alla luce di una motivazione carente, occorre dapprima esaminare tale censura di natura formale.

E. 3.1 In proposito, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'ob­bligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di im­pugnarla così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adem­piere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua deci­sione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la por­tata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In ge­nerale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle con­seguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la li­bertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere cir­costanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno in­flu­enzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pro­nunciarsi su tutti i fat­ti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può per­mettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giu­risprudenza ivi citata). Dal punto di vista formale, il di­ritto ad una mo­tivazione è rispettato anche se la motivazione è impli­cita, risulta da di­versi considerandi componenti la decisione op­pure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impu­gnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro per­ché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventi­va. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona in­teressata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giu­risprudenza ivi citata).

E. 3.3 Nella fattispecie, il presente Tribunale non può condividere le allegazioni del ricorrente poiché, seppur succintamente, erano chiari i motivi che hanno portato l'autorità di prime cure all'adozione della decisione qui litigiosa. A titolo abbondanziale si rileva inoltre che, anche volendo condividere le allegazioni del ricorrente, allo stadio attuale della procedura è giustificato - alla luce del­la precitata giurisprudenza - rinunciare ad un rinvio della vertenza all'autorità inferiore in quanto porterebbe ad inutili ritardi, ritenuto che da una parte il ricorrente ne ha compreso il contenuto ed ha potuto di­fendersi correttamente e che nell'ambito dello scambio degli scritti l'au­torità inferiore ha preso posizione in merito alle argomentazioni deci­sive e il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, non vi è stata alcuna violazione del di­ritto di essere sentito del ricorrente.

E. 4 Il 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informa­zione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una se­gnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del parla­mento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Tuttavia, qualora un titolo di soggiorno sia stato rilasciato da uno stato membro, l'altro stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, avendo però la facoltà di iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate (art. 25 CAS). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso al proprio territorio ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in re­lazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen).

E. 5.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).

E. 5.2 Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontana­mento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

E. 5.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).

E. 5.4 Inoltre l'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2)

E. 5.5 Infine il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). La sicurezza e l'ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono, tra i beni giuridici da proteggere nel conte­sto della polizia, anche l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF 2002 pag 3424; cfr. anche Rainer J. Schweizer / Patrick Sutter / Nina Widmer, in: Rainer J. Schweizer [ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori riferimenti).

E. 6 Con riferimento alla censura del ricorrente secondo cui la decisione dell'UFM sarebbe contraria all'Accordo di libera circolazione sottoscritto tra la Confederazione Svizzera e la comunità europea e i suoi Stati membri, occorre rilevare che esso si applica unicamente ai cittadini degli Stati membri e non anche a stranieri, nella specie americani, a beneficio di un permesso di residenza in uno Stato membro in casu in Italia, come il ricorrente. In proposito si rileva però che tale permesso di residenza ha avuto quale conseguenza la cancellazione dal SIS (cfr. comunicazione del 21 dicembre 2011 da parte dell'UFM); ciò posto, ne discende dunque che il ricorso su questo punto è divenuto privo di oggetto.

E. 7.1 Giusta l'art. 11 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto. È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (art. 11 cpv. 2 LStr). Una regolamentazione speciale è prevista invece per lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera, il quale necessita di un permesso se la sua attività lucrativa supera otto giorni per anno civile (art. 14 cpv. 1 OASA).

E. 7.2 Dalle risultanze istruttorie emerge che il ricorrente, residente a ... (Italia) ha esercitato, senza la necessaria autorizzazione, l'attività lucrativa di responsabile tecnico e allenatore dei ... presso l'..., in particolare dal mese di settembre 2009 al 10 novembre 2010. Il ricorrente stesso ha riconosciuto i fatti e l'infrazione (cfr. istanza di misure provvisionali, pag. 2: "il ricorrente aveva commesso un'infrazione difficilmente contestabile e che quindi era corretto non interporre opposizione alla condanna penale").

E. 7.3 A fronte di quanto sopra menzionato, l'attività quale responsabile del settore tecnico / allenatore dell'... svolta dal ricorrente tra il 1° settembre 2009 e il 10 novembre 2010, è da considerare un'attività lucrativa esercitata senza permesso in violazione dell'art. 14 cpv. 1 OASA. A giusta ragione è dunque seguita l'applicazione delle disposizioni penali in particolare dell'art. 115 cpv. 1 let. c LStr, che punisce colui che esercita senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera. Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente avendo violato le normative vigenti in materia di diritto degli stranieri, la decisione dell'autorità amministrativa relativa all'emanazione di un divieto di entrata nei suoi confronti è giustificata.

E. 8 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista sino all'8 agosto 2014, rispetta il principio di proporzionalità.

E. 8.1 A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare atten­zione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è neces­sario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla mi­sura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo persegui­to e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.

E. 8.2 Per quanto riguarda l'interesse privato del ricorrente, dalle risultanze istruttorie emerge che A._______, è a beneficio di un permesso di soggiorno in Italia, dove svolge un'attività di Tour operator per sportivi provenienti dall'estero con destinazione l'Italia e l'Europa. Egli, ad eccezione dell'attività svolta presso l'... in questione, non ha alcun legame con la Svizzera. Inoltre, se è vero che il ricorrente non ha commesso crimini particolarmente efferati, esercitando un'attività lucrativa senza permesso, si deve però costatare che la violazione della LStr è perdurata per un periodo di tempo importante, ossia per 1 anno e 2 mesi; inoltre il ricorrente, avendo già svolto un'analoga attività a beneficio di un permesso quale frontaliere, avrebbe dovuto rendersi conto che tale permesso era necessario anche per l'attività svolta a Chiasso. Date le circostanze la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inoltre che il divieto d'entrata della durata di 3 anni appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura.

E. 9 A fronte di quanto sopra menzionato, il Tribunale constata che il divieto d'entrata pronunciato dall'UFM è fondato. Ne discende che l'autorità di prime cure, con la decisione del 9 agosto 2011, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; inoltre l'UFM non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed infine la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono fissate a fr. 1'036.- e vengono compensate con l'anticipo versato dal ricorrente il 20 aprile 2012.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'036.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 20 aprile 2012.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. Symic ...; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6653/2011 Sentenza del 20 agosto 2012 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Marie-Chantal May Canellas cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, Via Soldino 22, Casella postale 218, 6903 Lugano , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. Con decreto di accusa del 14 febbraio 2011, cresciuto in giudicato, la Procura Pubblica del Cantone Ticino ha condannato A._______, cittadino statunitense nato il ..., alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere per Fr. 40.- cadauna, per complessivi Fr. 800.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, in quanto ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in particolare per esercizio di attività lucrativa senza autorizzazione dal 1° settembre 2009 al 10 novembre 2010, quale allenatore del settore giovanile dell'... In precedenza l'interessato, a beneficio di un permesso G (frontaliere) valido sino al 30 aprile 2006, aveva lavorato alle dipendenze dell'... sino al 10 settembre 2005. B. Il 9 agosto 2011 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha quindi pronunciato nei confronti di A._______ un divieto di entrata valido da subito sino all'8 agosto 2014. L'autorità federale ha fondato la propria decisione sul sopramenzionato decreto d'accusa, indicando che il comportamento dell'interessato "costituisce una violazione grave dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 LStr". L'autorità di prime cure ha anche segnalato l'interessato nel sistema SIS. Tale decisione gli è stata notificata l'11 novembre 2011 dalla Polizia dell'aeroporto di Zurigo al momento del'imbarco per Washington. C. Con ricorso del 12 dicembre 2011 l'interessato ha chiesto al presente Tribunale di annullare la decisione impugnata. A fondamento delle proprie allegazioni A._______ ha indicato la carente motivazione della decisione impugnata, la violazione del principio di proporzionalità come pure la compatibilità della decisione con l'ALC e in particolare la violazione all'art. 5 dell'Allegato III all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681). Egli ha pure chiesto il ripristino dell'effetto sospensivo al ricorso, sostenendo di possedere un valido permesso di residenza a Como. D. Il 21 dicembre 2011, considerato che il ricorrente era a beneficio di un permesso di dimora in Italia, l'UFM ha informato il presente Tribunale della revoca della pubblicazione nel SIS. E. Con istanza di misure provvisionali del 23 gennaio 2012, dopo aver visionato gli incarti dell'UFM e della Sezione della popolazione del Cantone Ticino, l'interessato ha postulato nuovamente la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e in via subordinata l'autorizzazione ad entrare nello spazio Schengen esclusa la Svizzera. Con presa di posizione del 3 febbraio seguente l'UFM ha ribadito di aver revocato la pubblicazione nel SIS, sottolineando al contempo l'assenza di motivi particolari tali da giustificare la restituzione dell'effetto sospensivo. F. Con decisione incidentale del 15 marzo 2012 il presente Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo indicando che esiste un concreto interesse pubblico preponderante al'immediata attuazione della decisione adottata dall'autorità intimata prevalente sull'interesse privato addotto. G. Con osservazioni dell'8 maggio 2012 l'autorità di prime cure si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto, chiedendo al presente Tribunale di dichiarare il ricorso infondato e di confermare la decisione impugnata. Invitato ad esprimersi il 10 maggio seguente, il ricorrente non ha replicato. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTF. In particolare le decisioni in divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale, nella fattispecie, statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA)

2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3. Poiché nel suo gravame il ricorrente ha motivato l'annullamento della decisione impugnata alla luce di una motivazione carente, occorre dapprima esaminare tale censura di natura formale. 3.1 In proposito, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'ob­bligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di im­pugnarla così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adem­piere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua deci­sione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la por­tata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In ge­nerale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle con­seguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la li­bertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere cir­costanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno in­flu­enzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pro­nunciarsi su tutti i fat­ti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può per­mettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giu­risprudenza ivi citata). Dal punto di vista formale, il di­ritto ad una mo­tivazione è rispettato anche se la motivazione è impli­cita, risulta da di­versi considerandi componenti la decisione op­pure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impu­gnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro per­ché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventi­va. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona in­teressata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giu­risprudenza ivi citata). 3.3 Nella fattispecie, il presente Tribunale non può condividere le allegazioni del ricorrente poiché, seppur succintamente, erano chiari i motivi che hanno portato l'autorità di prime cure all'adozione della decisione qui litigiosa. A titolo abbondanziale si rileva inoltre che, anche volendo condividere le allegazioni del ricorrente, allo stadio attuale della procedura è giustificato - alla luce del­la precitata giurisprudenza - rinunciare ad un rinvio della vertenza all'autorità inferiore in quanto porterebbe ad inutili ritardi, ritenuto che da una parte il ricorrente ne ha compreso il contenuto ed ha potuto di­fendersi correttamente e che nell'ambito dello scambio degli scritti l'au­torità inferiore ha preso posizione in merito alle argomentazioni deci­sive e il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, non vi è stata alcuna violazione del di­ritto di essere sentito del ricorrente.

4. Il 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informa­zione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una se­gnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del parla­mento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Tuttavia, qualora un titolo di soggiorno sia stato rilasciato da uno stato membro, l'altro stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, avendo però la facoltà di iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate (art. 25 CAS). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso al proprio territorio ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in re­lazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen). 5. 5.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 5.2 Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontana­mento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 5.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). 5.4 Inoltre l'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2) 5.5 Infine il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). La sicurezza e l'ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono, tra i beni giuridici da proteggere nel conte­sto della polizia, anche l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF 2002 pag 3424; cfr. anche Rainer J. Schweizer / Patrick Sutter / Nina Widmer, in: Rainer J. Schweizer [ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori riferimenti).

6. Con riferimento alla censura del ricorrente secondo cui la decisione dell'UFM sarebbe contraria all'Accordo di libera circolazione sottoscritto tra la Confederazione Svizzera e la comunità europea e i suoi Stati membri, occorre rilevare che esso si applica unicamente ai cittadini degli Stati membri e non anche a stranieri, nella specie americani, a beneficio di un permesso di residenza in uno Stato membro in casu in Italia, come il ricorrente. In proposito si rileva però che tale permesso di residenza ha avuto quale conseguenza la cancellazione dal SIS (cfr. comunicazione del 21 dicembre 2011 da parte dell'UFM); ciò posto, ne discende dunque che il ricorso su questo punto è divenuto privo di oggetto. 7. 7.1 Giusta l'art. 11 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto. È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (art. 11 cpv. 2 LStr). Una regolamentazione speciale è prevista invece per lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera, il quale necessita di un permesso se la sua attività lucrativa supera otto giorni per anno civile (art. 14 cpv. 1 OASA). 7.2 Dalle risultanze istruttorie emerge che il ricorrente, residente a ... (Italia) ha esercitato, senza la necessaria autorizzazione, l'attività lucrativa di responsabile tecnico e allenatore dei ... presso l'..., in particolare dal mese di settembre 2009 al 10 novembre 2010. Il ricorrente stesso ha riconosciuto i fatti e l'infrazione (cfr. istanza di misure provvisionali, pag. 2: "il ricorrente aveva commesso un'infrazione difficilmente contestabile e che quindi era corretto non interporre opposizione alla condanna penale"). 7.3 A fronte di quanto sopra menzionato, l'attività quale responsabile del settore tecnico / allenatore dell'... svolta dal ricorrente tra il 1° settembre 2009 e il 10 novembre 2010, è da considerare un'attività lucrativa esercitata senza permesso in violazione dell'art. 14 cpv. 1 OASA. A giusta ragione è dunque seguita l'applicazione delle disposizioni penali in particolare dell'art. 115 cpv. 1 let. c LStr, che punisce colui che esercita senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera. Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente avendo violato le normative vigenti in materia di diritto degli stranieri, la decisione dell'autorità amministrativa relativa all'emanazione di un divieto di entrata nei suoi confronti è giustificata.

8. Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista sino all'8 agosto 2014, rispetta il principio di proporzionalità. 8.1 A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare atten­zione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è neces­sario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla mi­sura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo persegui­to e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato. 8.2 Per quanto riguarda l'interesse privato del ricorrente, dalle risultanze istruttorie emerge che A._______, è a beneficio di un permesso di soggiorno in Italia, dove svolge un'attività di Tour operator per sportivi provenienti dall'estero con destinazione l'Italia e l'Europa. Egli, ad eccezione dell'attività svolta presso l'... in questione, non ha alcun legame con la Svizzera. Inoltre, se è vero che il ricorrente non ha commesso crimini particolarmente efferati, esercitando un'attività lucrativa senza permesso, si deve però costatare che la violazione della LStr è perdurata per un periodo di tempo importante, ossia per 1 anno e 2 mesi; inoltre il ricorrente, avendo già svolto un'analoga attività a beneficio di un permesso quale frontaliere, avrebbe dovuto rendersi conto che tale permesso era necessario anche per l'attività svolta a Chiasso. Date le circostanze la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inoltre che il divieto d'entrata della durata di 3 anni appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura.

9. A fronte di quanto sopra menzionato, il Tribunale constata che il divieto d'entrata pronunciato dall'UFM è fondato. Ne discende che l'autorità di prime cure, con la decisione del 9 agosto 2011, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; inoltre l'UFM non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed infine la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono fissate a fr. 1'036.- e vengono compensate con l'anticipo versato dal ricorrente il 20 aprile 2012. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto.

2. Le spese processuali di fr. 1'036.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 20 aprile 2012.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. Symic ...; incarto di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: