Estensione dell'allontanamento cantonale
Sachverhalt
A. Nel periodo 1992 / 1995, A._______, cittadino kosovaro nato il..., ha beneficiato di permessi per stagionali (permesso A), esercitando delle attività lucrative nel canton Zurigo. In data 20 dicembre 1995, l'interessato ha presentato presso le competenti autorità elvetiche una domanda d'asilo. Con decisione del 16 febbraio 1996, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, ora: Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto questa richiesta. Il 5 luglio 1996 A._______ si è unito in matrimonio con B._______, cittadina svizzera nata il..., ed è quindi stato posto a beneficio di un permesso di dimora annuale regolarmente rinnovato. B. Con sentenza del 30 novembre 2000, la Corte delle Assise criminali in Mendrisio ha riconosciuto A._______ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), condannandolo alla pena di 10 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 15 anni. In seguito al ricorso interposto dall'interessato tramite il suo patrocinatore avverso la suddetta decisione, con sentenza del 24 aprile 2001, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del canton Ticino (di seguito: CRP), ha parzialmente accolto il gravame, trasmettendo gli atti ad un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio sull'espulsione. Con sentenza del 18 marzo 2002, il presidente della Corte delle Assise criminali di Lugano ha sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni pronunciata in data 30 novembre 2000, per il resto la sentenza del 30 novembre 2000 è confermata. C. Dopo aver proceduto all'audizione dei coniugi C._______ il 13 aprile 2005 (moglie), rispettivamente il 13 settembre successivo (marito), con decisione del 23 settembre 2005, il Migrationsamt del canton Zurigo ha rifiutato il rinnovo del permesso di dimora di A._______ pronunciandone l'immediato rinvio dal territorio zurighese ad espiazione della pena avvenuta. L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. La suddetta autorità ha in particolare rimproverato all'interessato la commissione di gravi infrazioni nell'ambito del commercio di sostanze stupefacenti. In data 24 ottobre 2005, agendo per il tramite del suo patrocinatore, B._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione. A seguito del ritiro di questo gravame comunicato dalla ricorrente l'11 maggio 2006, con decreto del 17 maggio successivo, il Regierungsrat del canton Zurigo ha pronunciato lo stralcio della procedura dai ruoli. D. Con istanza del 6 giugno 2006, il Migrationsamt del canton Zurigo ha richiesto all'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) l'estensione dell'ordine cantonale di rinvio pronunciato in data 23 settembre 2005 a tutto il territorio della Confederazione. E. Il 9 giugno seguente l'autorità di prime cure ha comunicato ad A._______ la sua intenzione di emettere nei suoi confronti una decisione d'estensione a tutto il territorio della Confederazione dell'ordine cantonale di rinvio, dandogli la possibilità di formulare delle osservazioni in merito. F. Nella sua presa di posizione del 30 giugno 2006, agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, l'interessato ha in primo luogo affermato di avere rivestito un ruolo di secondaria importanza nella quadro del traffico di stupefacenti in cui era stato coinvolto e che durante gli anni di permanenza nel canton Zurigo si era ben integrato nella realtà svizzera, apprendendo il tedesco e lo svizzero tedesco e lavorando senza mai essere a carico dell'assistenza. Egli ha inoltre rilevato di non avere mai dato adito a lamentele da parte delle autorità penitenziarie e che nel quadro del regime di espiazione di fine pena lavora in qualità di gessatore a piena soddisfazione del proprio datore di lavoro. A._______ ha infine affermato di intrattenere una relazione sentimentale con una connazionale domiciliata in Ticino da oltre 13 anni e di stare affrontando le pratiche di divorzio dalla moglie. G. In data 20 luglio 2006, l'UFM ha emesso nei confronti dell'interessato una decisione d'estensione a tutto il territorio della Confederazione dell'ordine cantonale di partenza, rilevando che con decreto del 17 maggio 2006, il Regierungsrat del canton Zurigo ha pronunciato lo stralcio dai ruoli del ricorso interposto dalla consorte di quest'ultimo avverso la decisione del 23 settembre 2005 con la quale il Migrationsamt del canton Zurigo aveva rifiutato il rinnovo del suo permesso di dimora, con conseguente crescita in giudicato della stessa. L'autorità ha inoltre affermato che A._______ non dispone in alcun altro cantone di un permesso di dimora, sottolineando poi che l'esecuzione del suo rinvio è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117). L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. H. Con ricorso del 13 settembre 2006, A._______ è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendo nel contempo la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente ha ripreso essenzialmente le argomentazioni sviluppate nelle sue osservazioni del 30 giugno precedente, rilevando che, nonostante la sua presa di posizione fosse stata redatta in italiano, la decisione in oggetto è stata emanata in tedesco, con conseguente violazione del suo diritto ad ottenere una decisione in italiano, idioma nazionale. L'interessato ha inoltre affermato che essa non è sufficientemente motivata e non soddisfa pertanto i requisiti posti dall'art. 35 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). La decisione dell'UFM deve pertanto essere annullata per vizi formali. Egli ha poi sottolineato di avere depositato in data 4 settembre 2006 una domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora presso le competenti autorità ticinesi, richiesta non priva di fondamento, di modo che l'autorità federale non avrebbe potuto emettere una decisione di estensione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vODDS del 1949, RU 1949 I 233), senza verificare se un altro cantone fosse intenzionato ad accorglierlo. I. Alla luce della missiva del 20 ottobre 2006 con il quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha comunicato ad A._______ la sua intenzione di non rilasciargli il permesso B richiesto e dell'infrazione molto grave alla LStup di cui egli si è reso protagonista, con decisione incidentale del 30 ottobre 2006, l'autorità adita ha respinto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso presentata dal ricorrente. J. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 29 novembre 2006, l'UFM ha rilevato che nel suo scritto 20 ottobre 2006 la SPI ha manifestato l'intenzione di non tollerare la presenza del ricorrente sul suo territorio dopo la scarcerazione ed in ogni caso di non volergli rilasciare un permesso B, volontà peraltro ribadita nella sua presa di posizione del 29 novembre seguente. Quo alla lingua della procedura, l'autorità di prime cure ha poi affermato che la decisione di estensione era stata emanata su richiesta della autorità zurighesi, e che, giusta l'art. 37 PA, si giustificava pertanto l'utilizzo della lingua tedesca. K. Con decisione del 1° dicembre 2006, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata. Scarcerato il 4 dicembre successivo, il ricorrente è stato rimpatriato il giorno stesso. L. Invitato ad esprimersi in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 13 gennaio 2007, l'interessato si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni. Egli ha poi affermato che lo scritto del 20 ottobre 2006 della SPI è nullo a causa delle gravi violazioni procedurali e della non competenza del servizio che lo ha emanato, di modo che le considerazioni dell'UFM che si basano su di esso sono parimenti e di conseguenza da considerare nulle.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di estensione di un ordine cantonale di partenza a tutto il territorio della Confederazione rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 vLDDS, dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 4 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 2 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della vLDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. ATAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
E. 4 Nel suo gravame del 13 settembre 2006, il ricorrente ha affermato che la motivazione della decisione impugnata non è tale da permettere di comprendere quali siano le valutazioni che l'UFM ha posto alla base della propria decisione, di modo che essa non soddisfa i requisiti posti dall'art. 35 PA; l'autorità è dunque venuta meno all'obbligo di motivazione. L'interessato si prevale quindi implicitamente di una violazione del suo diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione del 18 aprile 1999 (Cst., RS 101). A._______ ha inoltre rilevato come, nonostante la sua presa di posizione del 30 giugno 2006 fosse stata redatta in italiano, la decisione in oggetto è stata emanata in tedesco, con conseguente violazione del suo diritto ad ottenere una decisione in italiano.
E. 4.1.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cst, comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata).
E. 4.1.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a).
E. 4.1.3 Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata risulta relativamente stringata, ciò non ha tuttavia impedito ad A._______ di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale, egli ha infatti potuto difendersi in maniera corretta. Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b). Visto quanto sopra, la censura del ricorrente in ordine all'insufficienza della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentito, risulta infondata.
E. 4.2 L'art. 33a cpv. 1 PA, il quale ricalca l'art. 37 PA in vigore fino al 31 dicembre 2006, prevede che il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. Questa disposizione non conferisce pertanto alcun diritto per una parte a che l'autorità federale di prima istanza emani una decisione nella sua lingua madre, seppur lingua ufficiale, ma unicamente a che la procedura sia condotta in una lingua ufficiale, ciò che è il caso nella fattispecie. A titolo abbondanziale, il Tribunale constata che il ricorrente ha perfettamente compreso i fatti su cui si fonda la decisione impugnata, nonché il suo contenuto e portata, difendendosi in maniera appropriata in sede di ricorso, di modo che l'emanazione di una decisione in tedesco non gli ha arrecato pregiudizio alcuno. Ne consegue che la censura di A._______ in ordine alla lingua delle decisione impugnata e della procedura risulta essere infondata.
E. 5.1 Giusta l'art. 12 cpv. 1 vLDDS lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera. Lo straniero è obbligato a lasciare il Cantone alla scadenza del permesso (art. 12 cpv. 2 vLDDS). In virtù dell'art. 12 cpv. 3 prima frase vLDDS lo straniero è inoltre tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga di un permesso. In questi casi, l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del cantone; se l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).
E. 5.2 L'autorità federale competente può trasformare l'ordine di lasciare un cantone in un ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 quarta frase vLDDS). Si tratta in questi casi di una decisione di estensione, come quella oggetto della presente procedura. L'UFM estenderà, di regola, a tutto il territorio della Confederazione, gli effetti del provvedimento cantonale sempreché, per ragioni speciali, non si voglia dare allo straniero la possibilità di chiedere un permesso in un altro cantone (art. 17 cpv. 2 in fine vODDS).
E. 6.1 Nel quadro della presente procedura il ricorrente si prevale del fatto che in data 4 settembre 2006 egli ha inoltrato presso le competenti autorità ticinesi una domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora, richiesta non priva di fondamento, di modo che l'autorità federale non avrebbe potuto emanare una decisione di estensione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 vODDS, senza attendere l'esito della suddetta domanda. L'interessato ha poi affermato che lo scritto del 20 ottobre 2006 della SPI è nullo a causa delle gravi violazioni procedurali e della non competenza del servizio che lo ha adottato, di modo che le considerazioni dell'UFM che si basano su di esse sono parimenti e di conseguenza da considerare nulle.
E. 6.2 L'estensione a tutto il territorio svizzero di un ordine cantonale di partenza costituisce la regola generale, così come specificato all'art. 17 cpv. 2 in fine vODDS. Questa estensione è infatti considerata come un automatismo (cfr. DTF 110 Ib 201 consid. 1c e Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 e 57.14 consid. 5 ; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 62 seg.; cfr. a questo titolo la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8088/2007 del 7 marzo 2008, consid. 3.1 e dottrina ivi citata). In queste condizioni, i motivi che hanno condotto le autorità cantonali di polizia degli stranieri zurighesi, dopo una ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, a rifiutare il rilascio o il rinnovo di un permesso e a pronunciare l'allontanamento dello straniero dal loro territorio (nella fattispecie in virtù della grave infrazione alla LStup di cui l'interessato si è reso protagonista), non possono essere rimessi in discussione nell'ambito della presente procedura federale di estensione. Pertanto, gli argomenti tendenti a dimostrare che lo straniero ha un interesse preponderante a rimanere in Svizzera (legati, ad esempio, alla durata del suo soggiorno, al suo comportamento individuale e al suo grado d'integrazione socioprofessionale in questo paese, o ai suoi legami personali con quest'ultimo), i quali rilevano della procedura cantonale di permesso e delle relative vie di ricorso, non hanno più ad essere esaminati dalle autorità federali di polizia degli stranieri (riservata l'esistenza di eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 vLDDS). Del resto, in virtù delle normative inerenti la ripartizione delle competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione ed i cantoni, non ricade nelle competenze delle autorità federali di polizia degli stranieri la facoltà di rimettere in causa le decisioni cantonali di rifiuto di permesso e di allontanamento cresciute in giudicato; in altre parole di costringere i cantoni a regolarizzare la presenza di stranieri ai quali hanno definitivamente rifiutato il proseguimento del soggiorno sul loro territorio (cfr. a questo titolo l'art. 18 cpv. 1 vLDDS il quale prevede che la decisione cantonale che rifiuta un permesso è definitiva). La presente procedura di estensione ha dunque quale oggetto esclusivamente quello di determinare se è a giusto titolo che l'UFM ha esteso gli effetti di una siffatta decisione a tutto il territorio della Confederazione in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 quarta frase vLDDS (cfr. GAAC precitati). Ne discende che, tenuto conto del fatto che l'estensione a tutto il territorio svizzero della decisione cantonale di allontanamento costituisce la regola generale, l'autorità federale di polizia degli stranieri deve limitarsi ad esaminare, a questo stadio della procedura, se sussistono dei motivi speciali tali da giustificare la rinuncia all'estensione in applicazione dell'art. 17 cpv. 2 in fine vODDS, così da permettere allo straniero di chiedere un permesso in un altro cantone (cfr. DTF 129 II 1 consid. 3.3). Dal momento che la rinuncia all'estensione non ha alcuna incidenza sull'illegalità del soggiorno in Svizzera in quanto tale e che una situazione irregolare non può essere tollerata, si può rinunciare ad un'estensione unicamente allorquando una procedura di autorizzazione è pendente in un cantone terzo e che tale cantone abbia autorizzato lo straniero a soggiornare sul suo territorio per la durata della procedura. In effetti, qualora lo straniero non presenti alcuna domanda di permesso in un cantone terzo o se questa domanda appare sin dall'inizio priva di esito positivo, gli incombe di lasciare la Svizzera (cfr. DTF 129 precitato, ibidem).
E. 7.1 Nella fattispecie si constata che con sentenza del 6 giugno 2006 il Migrationsamt del canton Zurigo ha rifiutato di concedere ad A._______ il rinnovo del suo permesso di dimora, decisione poi cresciuta in giudicato a seguito del ritiro da parte della moglie dell'interessato del ricorso interposto avverso la medesima. Il suddetto Ufficio ha quindi pronunciato l'immediato rinvio dell'interessato dal territorio zurighese ad espiazione della pena avvenuta.
E. 7.2 Dagli atti di causa si evince che in data 4 settembre 2006, quindi solo dopo circa un mese e mezzo dall'emanazione della decisione contestata, A._______ ha introdotto una procedura tendente all'ottenimento di un permesso presso le autorità ticinesi, prevalendosi di particolari legami personali e professionali in questo cantone. Ora, con scritto del 20 ottobre 2006, la SPI ha comunicato all'interessato la sua intenzione di non rilasciare il permesso B con attività richiesto. Quo alle contestazioni del ricorrente in merito al modus operandi delle autorità ticinesi che ha portato all'emanazione della succitata decisione, si rammenta che non rientra nelle competenze del Tribunale, nel quadro della presente procedura, rimettere in causa le decisioni cantonali in oggetto (cfr. consid. 6.2 supra). A questo proposito si rileva inoltre che egli non ha mai dimostrato di avere formalmente contestato la posizione delle autorità cantonali nelle dovute sedi. In conclusione, non esiste pertanto alcun cantone terzo dichiaratosi disposto a regolare le condizioni di soggiorno del ricorrente sul proprio territorio (cfr. GAAC 62.52 consid. 9). Date le circostanze, il TAF è portato a considerare che non sussistono, in casu, dei motivi speciali suscettibili di giustificare un'eccezione alla regola generale prevista all'art. 17 cpv. 2 in fine vODDS. L'estensione a tutto il territorio della Confederazione dell'ordine cantonale di partenza pronunciato dall'UFM si rivela dunque essere perfettamente fondata.
E. 8.1 Nella misura in cui A._______ non ottiene il rinnovo del permesso di dimora, è a ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera giusta l'art. 12 vLDDS. Occorre tuttavia ancora analizzare se l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 vLDDS. L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire o essere allontanato né verso il Paese d'origine o di provenienza, né verso un Paese terzo. L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo è contrario a impegni di diritto internazionale. L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo (art. 14a cpv. 2 a 4 vLDDS).
E. 8.2 Il ricorrente possiede i documenti necessari o gode per lo meno della possibilità di intraprendere presso la rappresentanza del suo paese d'origine i passi volti ad ottenere i documenti di viaggio che gli permettono di fare ritorno in Kosovo. Ne discende che nessun ostacolo insormontabile di ordine tecnico si opponeva all'esecuzione del suo rinvio (art. 14a cpv. 2 vLDDS).
E. 8.3 Per quanto attiene l'ammissibilità dell'esecuzione di tale rinvio, il ricorrente non ha sostenuto, né tanto meno dimostrato, che esso sarebbe stato contrario ad impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera. Non è infatti per nulla accertato che l'interessato potrebbe subire una persecuzione da parte delle autorità del suo paese e che rischierebbe quindi di essere personalmente e concretamente sottoposto a torture o a pene o trattamento inumani o degradanti in violazione dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Ne consegue che l'esecuzione del rinvio del ricorrente era ammissibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 3 vLDDS (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 60.97, 57.56, 56.50; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 245 e riferimenti ivi citati).
E. 8.4 Infine, il ricorrente non ha sostenuto, né tanto meno dimostrato, che un ritorno nel suo paese d'origine avrebbe implicato per lui un'esposizione concreta a pericolo. Nessun ostacolo insormontabile ostava quindi all'esecuzione del rinvio, di modo che esso deve essere considerato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 vLDDS. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene pertanto che l'esecuzione del rinvio di A._______ era possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14 a cpv. 2-4 vLDDS.
E. 9 Ne discende che l'UFM con decisione del 20 luglio 2006 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 9 ottobre 2006.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarti --- e --- di ritorno) - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarti cantonali di ritorno) - Migrationsamt des Kanton Zürich, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione:
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Corte III C-664/2006 {T 0/2} Sentenza del 22 agosto 2008 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Andreas Trommer, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, patrocinato dall'Avv. Daniel Ponti, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Estensione di un ordine cantonale di rinvio a tutto il territorio della Confederazione. Fatti: A. Nel periodo 1992 / 1995, A._______, cittadino kosovaro nato il..., ha beneficiato di permessi per stagionali (permesso A), esercitando delle attività lucrative nel canton Zurigo. In data 20 dicembre 1995, l'interessato ha presentato presso le competenti autorità elvetiche una domanda d'asilo. Con decisione del 16 febbraio 1996, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, ora: Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto questa richiesta. Il 5 luglio 1996 A._______ si è unito in matrimonio con B._______, cittadina svizzera nata il..., ed è quindi stato posto a beneficio di un permesso di dimora annuale regolarmente rinnovato. B. Con sentenza del 30 novembre 2000, la Corte delle Assise criminali in Mendrisio ha riconosciuto A._______ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), condannandolo alla pena di 10 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 15 anni. In seguito al ricorso interposto dall'interessato tramite il suo patrocinatore avverso la suddetta decisione, con sentenza del 24 aprile 2001, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del canton Ticino (di seguito: CRP), ha parzialmente accolto il gravame, trasmettendo gli atti ad un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio sull'espulsione. Con sentenza del 18 marzo 2002, il presidente della Corte delle Assise criminali di Lugano ha sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni pronunciata in data 30 novembre 2000, per il resto la sentenza del 30 novembre 2000 è confermata. C. Dopo aver proceduto all'audizione dei coniugi C._______ il 13 aprile 2005 (moglie), rispettivamente il 13 settembre successivo (marito), con decisione del 23 settembre 2005, il Migrationsamt del canton Zurigo ha rifiutato il rinnovo del permesso di dimora di A._______ pronunciandone l'immediato rinvio dal territorio zurighese ad espiazione della pena avvenuta. L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. La suddetta autorità ha in particolare rimproverato all'interessato la commissione di gravi infrazioni nell'ambito del commercio di sostanze stupefacenti. In data 24 ottobre 2005, agendo per il tramite del suo patrocinatore, B._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione. A seguito del ritiro di questo gravame comunicato dalla ricorrente l'11 maggio 2006, con decreto del 17 maggio successivo, il Regierungsrat del canton Zurigo ha pronunciato lo stralcio della procedura dai ruoli. D. Con istanza del 6 giugno 2006, il Migrationsamt del canton Zurigo ha richiesto all'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) l'estensione dell'ordine cantonale di rinvio pronunciato in data 23 settembre 2005 a tutto il territorio della Confederazione. E. Il 9 giugno seguente l'autorità di prime cure ha comunicato ad A._______ la sua intenzione di emettere nei suoi confronti una decisione d'estensione a tutto il territorio della Confederazione dell'ordine cantonale di rinvio, dandogli la possibilità di formulare delle osservazioni in merito. F. Nella sua presa di posizione del 30 giugno 2006, agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, l'interessato ha in primo luogo affermato di avere rivestito un ruolo di secondaria importanza nella quadro del traffico di stupefacenti in cui era stato coinvolto e che durante gli anni di permanenza nel canton Zurigo si era ben integrato nella realtà svizzera, apprendendo il tedesco e lo svizzero tedesco e lavorando senza mai essere a carico dell'assistenza. Egli ha inoltre rilevato di non avere mai dato adito a lamentele da parte delle autorità penitenziarie e che nel quadro del regime di espiazione di fine pena lavora in qualità di gessatore a piena soddisfazione del proprio datore di lavoro. A._______ ha infine affermato di intrattenere una relazione sentimentale con una connazionale domiciliata in Ticino da oltre 13 anni e di stare affrontando le pratiche di divorzio dalla moglie. G. In data 20 luglio 2006, l'UFM ha emesso nei confronti dell'interessato una decisione d'estensione a tutto il territorio della Confederazione dell'ordine cantonale di partenza, rilevando che con decreto del 17 maggio 2006, il Regierungsrat del canton Zurigo ha pronunciato lo stralcio dai ruoli del ricorso interposto dalla consorte di quest'ultimo avverso la decisione del 23 settembre 2005 con la quale il Migrationsamt del canton Zurigo aveva rifiutato il rinnovo del suo permesso di dimora, con conseguente crescita in giudicato della stessa. L'autorità ha inoltre affermato che A._______ non dispone in alcun altro cantone di un permesso di dimora, sottolineando poi che l'esecuzione del suo rinvio è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117). L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. H. Con ricorso del 13 settembre 2006, A._______ è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendo nel contempo la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente ha ripreso essenzialmente le argomentazioni sviluppate nelle sue osservazioni del 30 giugno precedente, rilevando che, nonostante la sua presa di posizione fosse stata redatta in italiano, la decisione in oggetto è stata emanata in tedesco, con conseguente violazione del suo diritto ad ottenere una decisione in italiano, idioma nazionale. L'interessato ha inoltre affermato che essa non è sufficientemente motivata e non soddisfa pertanto i requisiti posti dall'art. 35 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). La decisione dell'UFM deve pertanto essere annullata per vizi formali. Egli ha poi sottolineato di avere depositato in data 4 settembre 2006 una domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora presso le competenti autorità ticinesi, richiesta non priva di fondamento, di modo che l'autorità federale non avrebbe potuto emettere una decisione di estensione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vODDS del 1949, RU 1949 I 233), senza verificare se un altro cantone fosse intenzionato ad accorglierlo. I. Alla luce della missiva del 20 ottobre 2006 con il quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha comunicato ad A._______ la sua intenzione di non rilasciargli il permesso B richiesto e dell'infrazione molto grave alla LStup di cui egli si è reso protagonista, con decisione incidentale del 30 ottobre 2006, l'autorità adita ha respinto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso presentata dal ricorrente. J. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 29 novembre 2006, l'UFM ha rilevato che nel suo scritto 20 ottobre 2006 la SPI ha manifestato l'intenzione di non tollerare la presenza del ricorrente sul suo territorio dopo la scarcerazione ed in ogni caso di non volergli rilasciare un permesso B, volontà peraltro ribadita nella sua presa di posizione del 29 novembre seguente. Quo alla lingua della procedura, l'autorità di prime cure ha poi affermato che la decisione di estensione era stata emanata su richiesta della autorità zurighesi, e che, giusta l'art. 37 PA, si giustificava pertanto l'utilizzo della lingua tedesca. K. Con decisione del 1° dicembre 2006, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata. Scarcerato il 4 dicembre successivo, il ricorrente è stato rimpatriato il giorno stesso. L. Invitato ad esprimersi in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 13 gennaio 2007, l'interessato si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni. Egli ha poi affermato che lo scritto del 20 ottobre 2006 della SPI è nullo a causa delle gravi violazioni procedurali e della non competenza del servizio che lo ha emanato, di modo che le considerazioni dell'UFM che si basano su di esso sono parimenti e di conseguenza da considerare nulle. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di estensione di un ordine cantonale di partenza a tutto il territorio della Confederazione rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 vLDDS, dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 4 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della vLDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. ATAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Nel suo gravame del 13 settembre 2006, il ricorrente ha affermato che la motivazione della decisione impugnata non è tale da permettere di comprendere quali siano le valutazioni che l'UFM ha posto alla base della propria decisione, di modo che essa non soddisfa i requisiti posti dall'art. 35 PA; l'autorità è dunque venuta meno all'obbligo di motivazione. L'interessato si prevale quindi implicitamente di una violazione del suo diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione del 18 aprile 1999 (Cst., RS 101). A._______ ha inoltre rilevato come, nonostante la sua presa di posizione del 30 giugno 2006 fosse stata redatta in italiano, la decisione in oggetto è stata emanata in tedesco, con conseguente violazione del suo diritto ad ottenere una decisione in italiano. 4.1 4.1.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cst, comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). 4.1.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). 4.1.3 Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata risulta relativamente stringata, ciò non ha tuttavia impedito ad A._______ di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale, egli ha infatti potuto difendersi in maniera corretta. Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b). Visto quanto sopra, la censura del ricorrente in ordine all'insufficienza della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentito, risulta infondata. 4.2 L'art. 33a cpv. 1 PA, il quale ricalca l'art. 37 PA in vigore fino al 31 dicembre 2006, prevede che il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. Questa disposizione non conferisce pertanto alcun diritto per una parte a che l'autorità federale di prima istanza emani una decisione nella sua lingua madre, seppur lingua ufficiale, ma unicamente a che la procedura sia condotta in una lingua ufficiale, ciò che è il caso nella fattispecie. A titolo abbondanziale, il Tribunale constata che il ricorrente ha perfettamente compreso i fatti su cui si fonda la decisione impugnata, nonché il suo contenuto e portata, difendendosi in maniera appropriata in sede di ricorso, di modo che l'emanazione di una decisione in tedesco non gli ha arrecato pregiudizio alcuno. Ne consegue che la censura di A._______ in ordine alla lingua delle decisione impugnata e della procedura risulta essere infondata. 5. 5.1 Giusta l'art. 12 cpv. 1 vLDDS lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera. Lo straniero è obbligato a lasciare il Cantone alla scadenza del permesso (art. 12 cpv. 2 vLDDS). In virtù dell'art. 12 cpv. 3 prima frase vLDDS lo straniero è inoltre tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga di un permesso. In questi casi, l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del cantone; se l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS). 5.2 L'autorità federale competente può trasformare l'ordine di lasciare un cantone in un ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 quarta frase vLDDS). Si tratta in questi casi di una decisione di estensione, come quella oggetto della presente procedura. L'UFM estenderà, di regola, a tutto il territorio della Confederazione, gli effetti del provvedimento cantonale sempreché, per ragioni speciali, non si voglia dare allo straniero la possibilità di chiedere un permesso in un altro cantone (art. 17 cpv. 2 in fine vODDS). 6. 6.1 Nel quadro della presente procedura il ricorrente si prevale del fatto che in data 4 settembre 2006 egli ha inoltrato presso le competenti autorità ticinesi una domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora, richiesta non priva di fondamento, di modo che l'autorità federale non avrebbe potuto emanare una decisione di estensione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 vODDS, senza attendere l'esito della suddetta domanda. L'interessato ha poi affermato che lo scritto del 20 ottobre 2006 della SPI è nullo a causa delle gravi violazioni procedurali e della non competenza del servizio che lo ha adottato, di modo che le considerazioni dell'UFM che si basano su di esse sono parimenti e di conseguenza da considerare nulle. 6.2 L'estensione a tutto il territorio svizzero di un ordine cantonale di partenza costituisce la regola generale, così come specificato all'art. 17 cpv. 2 in fine vODDS. Questa estensione è infatti considerata come un automatismo (cfr. DTF 110 Ib 201 consid. 1c e Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 e 57.14 consid. 5 ; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 62 seg.; cfr. a questo titolo la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8088/2007 del 7 marzo 2008, consid. 3.1 e dottrina ivi citata). In queste condizioni, i motivi che hanno condotto le autorità cantonali di polizia degli stranieri zurighesi, dopo una ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, a rifiutare il rilascio o il rinnovo di un permesso e a pronunciare l'allontanamento dello straniero dal loro territorio (nella fattispecie in virtù della grave infrazione alla LStup di cui l'interessato si è reso protagonista), non possono essere rimessi in discussione nell'ambito della presente procedura federale di estensione. Pertanto, gli argomenti tendenti a dimostrare che lo straniero ha un interesse preponderante a rimanere in Svizzera (legati, ad esempio, alla durata del suo soggiorno, al suo comportamento individuale e al suo grado d'integrazione socioprofessionale in questo paese, o ai suoi legami personali con quest'ultimo), i quali rilevano della procedura cantonale di permesso e delle relative vie di ricorso, non hanno più ad essere esaminati dalle autorità federali di polizia degli stranieri (riservata l'esistenza di eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 vLDDS). Del resto, in virtù delle normative inerenti la ripartizione delle competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione ed i cantoni, non ricade nelle competenze delle autorità federali di polizia degli stranieri la facoltà di rimettere in causa le decisioni cantonali di rifiuto di permesso e di allontanamento cresciute in giudicato; in altre parole di costringere i cantoni a regolarizzare la presenza di stranieri ai quali hanno definitivamente rifiutato il proseguimento del soggiorno sul loro territorio (cfr. a questo titolo l'art. 18 cpv. 1 vLDDS il quale prevede che la decisione cantonale che rifiuta un permesso è definitiva). La presente procedura di estensione ha dunque quale oggetto esclusivamente quello di determinare se è a giusto titolo che l'UFM ha esteso gli effetti di una siffatta decisione a tutto il territorio della Confederazione in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 quarta frase vLDDS (cfr. GAAC precitati). Ne discende che, tenuto conto del fatto che l'estensione a tutto il territorio svizzero della decisione cantonale di allontanamento costituisce la regola generale, l'autorità federale di polizia degli stranieri deve limitarsi ad esaminare, a questo stadio della procedura, se sussistono dei motivi speciali tali da giustificare la rinuncia all'estensione in applicazione dell'art. 17 cpv. 2 in fine vODDS, così da permettere allo straniero di chiedere un permesso in un altro cantone (cfr. DTF 129 II 1 consid. 3.3). Dal momento che la rinuncia all'estensione non ha alcuna incidenza sull'illegalità del soggiorno in Svizzera in quanto tale e che una situazione irregolare non può essere tollerata, si può rinunciare ad un'estensione unicamente allorquando una procedura di autorizzazione è pendente in un cantone terzo e che tale cantone abbia autorizzato lo straniero a soggiornare sul suo territorio per la durata della procedura. In effetti, qualora lo straniero non presenti alcuna domanda di permesso in un cantone terzo o se questa domanda appare sin dall'inizio priva di esito positivo, gli incombe di lasciare la Svizzera (cfr. DTF 129 precitato, ibidem). 7. 7.1 Nella fattispecie si constata che con sentenza del 6 giugno 2006 il Migrationsamt del canton Zurigo ha rifiutato di concedere ad A._______ il rinnovo del suo permesso di dimora, decisione poi cresciuta in giudicato a seguito del ritiro da parte della moglie dell'interessato del ricorso interposto avverso la medesima. Il suddetto Ufficio ha quindi pronunciato l'immediato rinvio dell'interessato dal territorio zurighese ad espiazione della pena avvenuta. 7.2 Dagli atti di causa si evince che in data 4 settembre 2006, quindi solo dopo circa un mese e mezzo dall'emanazione della decisione contestata, A._______ ha introdotto una procedura tendente all'ottenimento di un permesso presso le autorità ticinesi, prevalendosi di particolari legami personali e professionali in questo cantone. Ora, con scritto del 20 ottobre 2006, la SPI ha comunicato all'interessato la sua intenzione di non rilasciare il permesso B con attività richiesto. Quo alle contestazioni del ricorrente in merito al modus operandi delle autorità ticinesi che ha portato all'emanazione della succitata decisione, si rammenta che non rientra nelle competenze del Tribunale, nel quadro della presente procedura, rimettere in causa le decisioni cantonali in oggetto (cfr. consid. 6.2 supra). A questo proposito si rileva inoltre che egli non ha mai dimostrato di avere formalmente contestato la posizione delle autorità cantonali nelle dovute sedi. In conclusione, non esiste pertanto alcun cantone terzo dichiaratosi disposto a regolare le condizioni di soggiorno del ricorrente sul proprio territorio (cfr. GAAC 62.52 consid. 9). Date le circostanze, il TAF è portato a considerare che non sussistono, in casu, dei motivi speciali suscettibili di giustificare un'eccezione alla regola generale prevista all'art. 17 cpv. 2 in fine vODDS. L'estensione a tutto il territorio della Confederazione dell'ordine cantonale di partenza pronunciato dall'UFM si rivela dunque essere perfettamente fondata. 8. 8.1 Nella misura in cui A._______ non ottiene il rinnovo del permesso di dimora, è a ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera giusta l'art. 12 vLDDS. Occorre tuttavia ancora analizzare se l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 vLDDS. L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire o essere allontanato né verso il Paese d'origine o di provenienza, né verso un Paese terzo. L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo è contrario a impegni di diritto internazionale. L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo (art. 14a cpv. 2 a 4 vLDDS). 8.2 Il ricorrente possiede i documenti necessari o gode per lo meno della possibilità di intraprendere presso la rappresentanza del suo paese d'origine i passi volti ad ottenere i documenti di viaggio che gli permettono di fare ritorno in Kosovo. Ne discende che nessun ostacolo insormontabile di ordine tecnico si opponeva all'esecuzione del suo rinvio (art. 14a cpv. 2 vLDDS). 8.3 Per quanto attiene l'ammissibilità dell'esecuzione di tale rinvio, il ricorrente non ha sostenuto, né tanto meno dimostrato, che esso sarebbe stato contrario ad impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera. Non è infatti per nulla accertato che l'interessato potrebbe subire una persecuzione da parte delle autorità del suo paese e che rischierebbe quindi di essere personalmente e concretamente sottoposto a torture o a pene o trattamento inumani o degradanti in violazione dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Ne consegue che l'esecuzione del rinvio del ricorrente era ammissibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 3 vLDDS (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 60.97, 57.56, 56.50; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 245 e riferimenti ivi citati). 8.4 Infine, il ricorrente non ha sostenuto, né tanto meno dimostrato, che un ritorno nel suo paese d'origine avrebbe implicato per lui un'esposizione concreta a pericolo. Nessun ostacolo insormontabile ostava quindi all'esecuzione del rinvio, di modo che esso deve essere considerato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 vLDDS. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene pertanto che l'esecuzione del rinvio di A._______ era possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14 a cpv. 2-4 vLDDS. 9. Ne discende che l'UFM con decisione del 20 luglio 2006 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 9 ottobre 2006. 3. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarti --- e --- di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarti cantonali di ritorno)
- Migrationsamt des Kanton Zürich, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: