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C-6190/2015

C-6190/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-29 · Italiano CH

Rendite

Sachverhalt

A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato (da ...), ha formulato in data 16 febbraio 2015 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 10 pag. 1). B. Con decisione del 12 marzo 2015 (doc. 18), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 1'218.- al mese del 1° aprile 2015, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 30 anni e 10 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 42'300.- ed una scala delle rendite 30 (v. doc. 15 [foglio di calcolo]). C. C.a Con scritto del 25 marzo 2015 (doc. 20), l'interessato ha postulato il ricalcolo dell'importo della rendita di vecchiaia, dal momento che, secondo l'allegato attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera (doc. 20 pag. 3), il suo periodo contributivo è di 30 anni e 3 mesi. Il 29 giugno 2015, ha esibito copia degli estratti del conto individuale, del libretto per stranieri (permesso di tipo C) e di certificati di salario e conteggi delle indennità di disoccupazione (periodi da gennaio del 1994 a giugno del 1998; doc. 27). C.b Nell'ambito della procedura di opposizione, l'Ufficio controllo abitanti del comune di B._______ ha riferito che l'interessato ha risieduto in quel comune al beneficio di un permesso tipo C dal 22 marzo 1968 (proveniente dall'Italia) al 31 gennaio 1997 (partito per C._______; doc. 28). L'Ufficio controllo abitanti del comune di C._______ ha altresì comunicato che l'interessato ha soggiornato in quel comune al beneficio di un permesso tipo C dal 1° febbraio 1997 (proveniente da B._______) al 31 agosto 1998 (partito per l'Italia; doc. 24). D. Nella decisione su opposizione del 24 agosto 2015 (doc. 31), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 25 marzo 2015 e confermato la propria decisione del 12 marzo 2015 (v. doc. 30 [foglio di calcolo]). Detta autorità ha comunque precisato che la durata di contribuzione corretta è di 30 anni e 6 mesi, ciò che non modifica tuttavia l'importo mensile della rendita di vecchiaia (di fr. 1'218.-), gli anni interi di contribuzione (30), il reddito annuo medio (fr. 42'300.-) e la scala delle rendite (30) essendo rimasti invariati. E. E.a Il 18 settembre 2015, l'interessato ha interposto, per via elettronica, ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 24 agosto 2015, mediante il quale ha chiesto "il calcolo netto della mia pensione", ricorso che è poi stato trasmesso il 28 settembre 2015 per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1). E.b Il 9 novembre 2015, l'interessato medesimo ha esibito il ricorso del 18 settembre 2015 munito della propria firma manoscritta in originale. Ha altresì segnalato che secondo il calcolo che ha effettuato attraverso il sistema ESCAL dell'Ufficio centrale di compensazione, la sua rendita di vecchiaia sarebbe stata pari a fr. 1'295.- (doc. TAF 4). F. Nella risposta al ricorso del 18 dicembre 2015, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia assegnata al ricorrente con la decisione impugnata (doc. TAF 6). G. Nella replica dell'8 febbraio 2015, l'interessato ha chiesto chiarimenti, da un lato, sul metodo di calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia di fr. 1'218.- assegnatogli, e, dall'altro, sulla portata dell'indicazione del sistema ESCAL, da cui risulterebbe un importo della rendita di fr. 1'295.- mensili (doc. TAF 9). H. Nella duplica del 30 marzo 2016, l'autorità inferiore ha rilevato che la stima dell'importo della rendita di vecchiaia effettuata attraverso il sistema ESCAL dell'Ufficio centrale di compensazione non vincola la CSC nel calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia secondo le norme legali applicabili. Peraltro, il sistema ESCAL precisa che "il risultato - che può variare a seconda delle informazioni e dei dati inseriti autonomamente dall'utente - è ottenuto mediante una procedura semplificata senza garanzia assoluta" Per conseguenza, ha ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia di fr. 1'218.- mensili. Detta autorità ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 11). I. In una presa di posizione del 19 aprile 2016, l'interessato si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 18 settembre 2015 ed alla replica dell'8 febbraio 2015 (doc. TAF 14), presa di posizione che è poi stata trasmessa all'autorità inferiore per conoscenza con provvedimento del 27 aprile 2016 (doc. TAF 15).

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).

E. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

E. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3 Occorre innanzitutto verificare la correttezza dell'importo mensile della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente.

E. 3.1 Quanto al calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore, l'art. 29 cpv. 1 LAVS stabilisce che possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

E. 3.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.

E. 3.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS).

E. 3.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. Ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).

E. 3.3.3 Quanto al periodo contributivo in Svizzera, l'autorità inferiore ha considerato, secondo le iscrizioni figuranti sull'estratto del conto individuale dell'interessato (doc. 14) ed il fatto che il medesimo è stato posto al beneficio di un permesso di domicilio di tipo C da marzo del 1968 ad agosto del 1998 (doc. 24 pag. 2, 27 pag. 17 e 28), che il ricorrente ha pagato i contributi AVS da marzo del 1968 ad agosto del 1998. In particolare, come correttamente indicato nella decisione impugnata, il periodo contributivo dell'insorgente è di 30 anni e 6 mesi. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno 1950) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 44 anni fino al 2015 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.

E. 3.4 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 30 anni completi. Le tabelle delle rendite 2015 prevedono che al rapporto fra i 30 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 44 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 30 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 30 ed in funzione del suo reddito annuo medio.

E. 3.5 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

E. 3.5.1 Secondo l'estratto del conto individuale dell'interessato, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1968 al 1998 ammontano a fr. 1'075'008.- (9'350 + 12'454 + 15'774 + 16'845 + 20'121 + 22'874 + 26'578 + 15'224 + 24'212 + 30'486 + 18'020 + 27'505 + 31'390 + 36'400 + 45'798 + 39'600 + 37'189 + 39'130 + 42'563 + 45'184 + 49'396 + 51'069 + 59'162 + 59'483 + 55'605 + 37'946 + 30'779 + 37'532 + 50'303 + 52'061 + 34'975; doc. 14). Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1971 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.196 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 1'285'710.- (1'075'008 x 1.196). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 30 anni e 6 mesi, corrispondenti a 366 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2015 ammonta a fr. 42'154.- ([1'285'710 : 366] x 12), come rettamente calcolato ed indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata.

E. 3.5.2 Quanto all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 29sexies cpv. 2 LAVS e 30 cpv. 2 LAVS). Per quanto emerge dagli atti di causa, l'insorgente non adempie i presupposti per il riconoscimento di accrediti per compiti educativi.

E. 3.5.3 Il reddito annuo medio determinante del ricorrente per il 2015 ammonta quindi a fr. 42'154.-. Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 15. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 42'300.- nel 2015 (le tabelle delle rendite 2015 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 42'300.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 42'154.- [Tabelle delle rendite 2015 pag. 76]). La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 30 e ad un reddito annuo medio di fr. 42'300.- ammonta a fr. 1'218.- mensili (Tabelle delle rendite 2015 pag. 46). Anche su questo punto il calcolo effettuato dall'autorità inferiore è corretto.

E. 3.5.4 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 1'218.- dal 1° aprile 2015, come calcolato dall'autorità inferiore (doc. 14).

E. 3.5.5 Per il resto, questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha comunque contestato gli elementi del calcolo della rendita (periodo contributivo, reddito annuo medio determinante e scala delle rendite) come effettuato dall'autorità inferiore, calcolo dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha altresì motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio.

E. 4.1 Ritenuto che il calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore è da confermare, occorre esaminare la questione di sapere se il ricorrente possa invocare il principio della buona fede per ottenere il riconoscimento del diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 1'295.- mensili, importo che sarebbe stato indicato quale stima online dal sistema ESCAL dell'Ufficio centrale di compensazione.

E. 4.2 Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e non si contraddica. Un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge a condizione che cumulativamente (1) l'amministrazione è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (2) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (3) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (4) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio e (5) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (sentenze del TF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3 e 9C_171/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5; DTF 131 V 472 consid. 5 e 131 II 627 consid. 6.1).

E. 4.3 Questo Tribunale rileva che, mediante le indicazioni che figurano sul sito dell'Ufficio centrale di compensazione, la Cassa svizzera di compensazione non ha dato all'insorgente alcuna informazione giuridicamente vincolante quanto all'importo della sua rendita di vecchiaia. Nel sito dell'Ufficio centrale di compensazione (consultato il 28 aprile 2016) è in effetti indicato, sotto la rubrica "stima di una rendita on-line", che "la Cassa svizzera di compensazione mette a disposizione degli assicurati che hanno risieduto in Svizzera e all'estero il sistema ESCAL, che permette di effettuare on-line una stima dell'importo della rendita di vecchiaia. Il risultato di questa stima è ottenuto tramite una procedura semplificata basata su dei dati digitati liberamente dall'assicurato. Visto quanto precede, gli importi comunicati non hanno nessun valore giuridico e non ingaggiano in alcun modo la Cassa svizzera di compensazione". Anche nel sito ESCAL (consultato il 28 aprile 2016) è segnalato che "ESCAL è un sito che permette di effettuare una stima delle rendite di vecchiaia on-line (...) Il risultato è ottenuto mediante una procedura semplificata senza garanzia assoluta. La presenza di elementi ipotetici nel calcolo implica che gli importi annunciati sono unicamente indicativi. Questi importi non hanno quindi nessun valore giuridico e la Cassa svizzera di compensazione non si assume nessuna responsabilità. Inoltre la stima dell'importo della rendita non dà diritto alla prestazione!". L'indicata determinazione di una rendita di vecchiaia di fr. 1'295.- mensili (doc. TAF 9, doc. 1) è dunque da intendersi quale stima dell'importo della rendita a cui il ricorrente avrebbe avuto diritto sulla base dei dati digitati liberamente da lui medesimo. Non si può quindi seriamente concludere al fatto che tale indicazione possa in qualche modo avere fatto sorgere una legittima aspettativa da parte dell'insorgente di ottenere sicuramente una rendita mensile di fr. 1'295.- al momento del pensionamento. Già per questo motivo il ricorrente non può manifestamente prevalersi del principio della buona fede per ottenere il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 1'295.- mensili.

E. 4.4 Peraltro, sia aggiunto per sovrabbondanza, le condizioni per potere pretendere al versamento di una rendita dell'importo di fr. 1'295.- in virtù del principio della buona fede non sono comunque manifestamente adempite anche per altri motivi. Fra l'altro, non risulta dalle carte processuali, né il ricorrente lo ha preteso nel gravame, che facendo a giusto titolo affidamento sull'indicazione del sistema ESCAL dell'Ufficio di compensazione, abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, lo stesso essendosi limitato a segnalare genericamente che "da calcoli effettuati da altri esperti mi risulta che io sto percependo una rendita inferiore al dovuto" (ricorso del 18 settembre 2015; doc. TAF 1) e che "ritengo (l'importo di fr. 1'218.-) inferiore all'aspettativa che io speravo superiore" (scritto del 9 novembre 2015; doc. TAF 4).

E. 5 Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.

E. 6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6190/2015 Sentenza del 29 aprile 2016 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 24 agosto 2015). Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato (da ...), ha formulato in data 16 febbraio 2015 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 10 pag. 1). B. Con decisione del 12 marzo 2015 (doc. 18), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 1'218.- al mese del 1° aprile 2015, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 30 anni e 10 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 42'300.- ed una scala delle rendite 30 (v. doc. 15 [foglio di calcolo]). C. C.a Con scritto del 25 marzo 2015 (doc. 20), l'interessato ha postulato il ricalcolo dell'importo della rendita di vecchiaia, dal momento che, secondo l'allegato attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera (doc. 20 pag. 3), il suo periodo contributivo è di 30 anni e 3 mesi. Il 29 giugno 2015, ha esibito copia degli estratti del conto individuale, del libretto per stranieri (permesso di tipo C) e di certificati di salario e conteggi delle indennità di disoccupazione (periodi da gennaio del 1994 a giugno del 1998; doc. 27). C.b Nell'ambito della procedura di opposizione, l'Ufficio controllo abitanti del comune di B._______ ha riferito che l'interessato ha risieduto in quel comune al beneficio di un permesso tipo C dal 22 marzo 1968 (proveniente dall'Italia) al 31 gennaio 1997 (partito per C._______; doc. 28). L'Ufficio controllo abitanti del comune di C._______ ha altresì comunicato che l'interessato ha soggiornato in quel comune al beneficio di un permesso tipo C dal 1° febbraio 1997 (proveniente da B._______) al 31 agosto 1998 (partito per l'Italia; doc. 24). D. Nella decisione su opposizione del 24 agosto 2015 (doc. 31), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 25 marzo 2015 e confermato la propria decisione del 12 marzo 2015 (v. doc. 30 [foglio di calcolo]). Detta autorità ha comunque precisato che la durata di contribuzione corretta è di 30 anni e 6 mesi, ciò che non modifica tuttavia l'importo mensile della rendita di vecchiaia (di fr. 1'218.-), gli anni interi di contribuzione (30), il reddito annuo medio (fr. 42'300.-) e la scala delle rendite (30) essendo rimasti invariati. E. E.a Il 18 settembre 2015, l'interessato ha interposto, per via elettronica, ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 24 agosto 2015, mediante il quale ha chiesto "il calcolo netto della mia pensione", ricorso che è poi stato trasmesso il 28 settembre 2015 per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1). E.b Il 9 novembre 2015, l'interessato medesimo ha esibito il ricorso del 18 settembre 2015 munito della propria firma manoscritta in originale. Ha altresì segnalato che secondo il calcolo che ha effettuato attraverso il sistema ESCAL dell'Ufficio centrale di compensazione, la sua rendita di vecchiaia sarebbe stata pari a fr. 1'295.- (doc. TAF 4). F. Nella risposta al ricorso del 18 dicembre 2015, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia assegnata al ricorrente con la decisione impugnata (doc. TAF 6). G. Nella replica dell'8 febbraio 2015, l'interessato ha chiesto chiarimenti, da un lato, sul metodo di calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia di fr. 1'218.- assegnatogli, e, dall'altro, sulla portata dell'indicazione del sistema ESCAL, da cui risulterebbe un importo della rendita di fr. 1'295.- mensili (doc. TAF 9). H. Nella duplica del 30 marzo 2016, l'autorità inferiore ha rilevato che la stima dell'importo della rendita di vecchiaia effettuata attraverso il sistema ESCAL dell'Ufficio centrale di compensazione non vincola la CSC nel calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia secondo le norme legali applicabili. Peraltro, il sistema ESCAL precisa che "il risultato - che può variare a seconda delle informazioni e dei dati inseriti autonomamente dall'utente - è ottenuto mediante una procedura semplificata senza garanzia assoluta" Per conseguenza, ha ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia di fr. 1'218.- mensili. Detta autorità ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 11). I. In una presa di posizione del 19 aprile 2016, l'interessato si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 18 settembre 2015 ed alla replica dell'8 febbraio 2015 (doc. TAF 14), presa di posizione che è poi stata trasmessa all'autorità inferiore per conoscenza con provvedimento del 27 aprile 2016 (doc. TAF 15). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

3. Occorre innanzitutto verificare la correttezza dell'importo mensile della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente. 3.1 Quanto al calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore, l'art. 29 cpv. 1 LAVS stabilisce che possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 3.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. 3.3 3.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS). 3.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. Ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 3.3.3 Quanto al periodo contributivo in Svizzera, l'autorità inferiore ha considerato, secondo le iscrizioni figuranti sull'estratto del conto individuale dell'interessato (doc. 14) ed il fatto che il medesimo è stato posto al beneficio di un permesso di domicilio di tipo C da marzo del 1968 ad agosto del 1998 (doc. 24 pag. 2, 27 pag. 17 e 28), che il ricorrente ha pagato i contributi AVS da marzo del 1968 ad agosto del 1998. In particolare, come correttamente indicato nella decisione impugnata, il periodo contributivo dell'insorgente è di 30 anni e 6 mesi. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno 1950) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 44 anni fino al 2015 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. 3.4 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 30 anni completi. Le tabelle delle rendite 2015 prevedono che al rapporto fra i 30 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 44 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 30 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 30 ed in funzione del suo reddito annuo medio. 3.5 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 3.5.1 Secondo l'estratto del conto individuale dell'interessato, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1968 al 1998 ammontano a fr. 1'075'008.- (9'350 + 12'454 + 15'774 + 16'845 + 20'121 + 22'874 + 26'578 + 15'224 + 24'212 + 30'486 + 18'020 + 27'505 + 31'390 + 36'400 + 45'798 + 39'600 + 37'189 + 39'130 + 42'563 + 45'184 + 49'396 + 51'069 + 59'162 + 59'483 + 55'605 + 37'946 + 30'779 + 37'532 + 50'303 + 52'061 + 34'975; doc. 14). Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1971 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.196 (Tabelle delle rendite 2015 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 1'285'710.- (1'075'008 x 1.196). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 30 anni e 6 mesi, corrispondenti a 366 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2015 ammonta a fr. 42'154.- ([1'285'710 : 366] x 12), come rettamente calcolato ed indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. 3.5.2 Quanto all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 29sexies cpv. 2 LAVS e 30 cpv. 2 LAVS). Per quanto emerge dagli atti di causa, l'insorgente non adempie i presupposti per il riconoscimento di accrediti per compiti educativi. 3.5.3 Il reddito annuo medio determinante del ricorrente per il 2015 ammonta quindi a fr. 42'154.-. Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 15. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 42'300.- nel 2015 (le tabelle delle rendite 2015 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 42'300.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 42'154.- [Tabelle delle rendite 2015 pag. 76]). La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 30 e ad un reddito annuo medio di fr. 42'300.- ammonta a fr. 1'218.- mensili (Tabelle delle rendite 2015 pag. 46). Anche su questo punto il calcolo effettuato dall'autorità inferiore è corretto. 3.5.4 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 1'218.- dal 1° aprile 2015, come calcolato dall'autorità inferiore (doc. 14). 3.5.5 Per il resto, questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha comunque contestato gli elementi del calcolo della rendita (periodo contributivo, reddito annuo medio determinante e scala delle rendite) come effettuato dall'autorità inferiore, calcolo dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha altresì motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio. 4. 4.1 Ritenuto che il calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore è da confermare, occorre esaminare la questione di sapere se il ricorrente possa invocare il principio della buona fede per ottenere il riconoscimento del diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 1'295.- mensili, importo che sarebbe stato indicato quale stima online dal sistema ESCAL dell'Ufficio centrale di compensazione. 4.2 Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e non si contraddica. Un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge a condizione che cumulativamente (1) l'amministrazione è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (2) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (3) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (4) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio e (5) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (sentenze del TF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3 e 9C_171/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5; DTF 131 V 472 consid. 5 e 131 II 627 consid. 6.1). 4.3 Questo Tribunale rileva che, mediante le indicazioni che figurano sul sito dell'Ufficio centrale di compensazione, la Cassa svizzera di compensazione non ha dato all'insorgente alcuna informazione giuridicamente vincolante quanto all'importo della sua rendita di vecchiaia. Nel sito dell'Ufficio centrale di compensazione (consultato il 28 aprile 2016) è in effetti indicato, sotto la rubrica "stima di una rendita on-line", che "la Cassa svizzera di compensazione mette a disposizione degli assicurati che hanno risieduto in Svizzera e all'estero il sistema ESCAL, che permette di effettuare on-line una stima dell'importo della rendita di vecchiaia. Il risultato di questa stima è ottenuto tramite una procedura semplificata basata su dei dati digitati liberamente dall'assicurato. Visto quanto precede, gli importi comunicati non hanno nessun valore giuridico e non ingaggiano in alcun modo la Cassa svizzera di compensazione". Anche nel sito ESCAL (consultato il 28 aprile 2016) è segnalato che "ESCAL è un sito che permette di effettuare una stima delle rendite di vecchiaia on-line (...) Il risultato è ottenuto mediante una procedura semplificata senza garanzia assoluta. La presenza di elementi ipotetici nel calcolo implica che gli importi annunciati sono unicamente indicativi. Questi importi non hanno quindi nessun valore giuridico e la Cassa svizzera di compensazione non si assume nessuna responsabilità. Inoltre la stima dell'importo della rendita non dà diritto alla prestazione!". L'indicata determinazione di una rendita di vecchiaia di fr. 1'295.- mensili (doc. TAF 9, doc. 1) è dunque da intendersi quale stima dell'importo della rendita a cui il ricorrente avrebbe avuto diritto sulla base dei dati digitati liberamente da lui medesimo. Non si può quindi seriamente concludere al fatto che tale indicazione possa in qualche modo avere fatto sorgere una legittima aspettativa da parte dell'insorgente di ottenere sicuramente una rendita mensile di fr. 1'295.- al momento del pensionamento. Già per questo motivo il ricorrente non può manifestamente prevalersi del principio della buona fede per ottenere il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 1'295.- mensili. 4.4 Peraltro, sia aggiunto per sovrabbondanza, le condizioni per potere pretendere al versamento di una rendita dell'importo di fr. 1'295.- in virtù del principio della buona fede non sono comunque manifestamente adempite anche per altri motivi. Fra l'altro, non risulta dalle carte processuali, né il ricorrente lo ha preteso nel gravame, che facendo a giusto titolo affidamento sull'indicazione del sistema ESCAL dell'Ufficio di compensazione, abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, lo stesso essendosi limitato a segnalare genericamente che "da calcoli effettuati da altri esperti mi risulta che io sto percependo una rendita inferiore al dovuto" (ricorso del 18 settembre 2015; doc. TAF 1) e che "ritengo (l'importo di fr. 1'218.-) inferiore all'aspettativa che io speravo superiore" (scritto del 9 novembre 2015; doc. TAF 4).

5. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 6. 6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: