Entrata
Sachverhalt
A. B._______, cittadina colombiana nata il ..., ha ottenuto un visto d'entrata per la Svizzera per una durata complessiva di 60 giorni al fine di rendere visita alla nuova famiglia della madre A._______, la quale in data 8 novembre 2000 aveva dato alla luce un figlio, fratellastro dell'invitata. In data 21 agosto 2001, la Polizia cantonale ticinese ha emesso un rapporto di segnalazione nei confronti di B._______ per aver soggiornato oltre i sessanta giorni autorizzati dal visto, ovvero dal 7 agosto 2001 fino al 20 agosto 2001. In seguito all'accaduto la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha inflitto all'interessata una multa di Fr. 200.- e una tassa di giustizia di Fr. 40.-. B. B.a In data 25 giugno 2008, l'interessata ha nuovamente presentato una domanda di visto presso la Rappresentanza di Svizzera a Bogotà per sé e la figlia C._______, nata il ..., al fine di rendere visita alla famiglia della madre rispettivamente nonna per un periodo di tre mesi. All'istanza la richiedente ha allegato un certificato di un istituto bancario colombiano attestante l'esistenza di un conto bancario attivo a suo favore, una dichiarazione di una compagnia di finanziamento commerciale attestante la donazione di un credito, un certificato dell'Università di San Buenaventura Cali attestante la sua iscrizione, una dichiarazione del 23 giugno 2008 della madre e del suo congiunto che attestano di inviare alla richiedente mensilmente Fr. 500.-, una dichiarazione dell'interessata stessa del giugno 2008, mediante la quale garantisce che con la propria figlia intendono visitare la famiglia della madre e nonna nonché passare le vacanze in Svizzera per poi successivamente rientrare in Colombia e da ultimo un formulario d'invito da parte degli ospitanti, i quali si rendono garanti per l'osservanza dei termini d'uscita dallo spazio Schengen e per le spese di soggiorno. B.b In data 22 maggio 2008 l'Ambasciata di Svizzera a Bogotà ha rifiutato con decisione informale la suddetta richiesta di visto interposta dall'interessata per sé e sua figlia, siccome l'uscita dalla Svizzera e/o il ritorno al Paese d'origine al termine del soggiorno non era considerata come sufficientemente garantita. In seguito a detto rifiuto, con missiva dell'8 agosto 2008, la SPI ha trasmesso per competenza e decisione la suddetta domanda di visto per la Svizzera all'UFM. C. Con decisione del 28 agosto 2008, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rifiutato di concedere l'autorizzazione d'entrata in Svizzera all'interessata e alla figlia C._______. In primo luogo l'UFM ha fatto valere che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce un diritto ad entrare in Svizzera ed ha precisato che nel caso concreto l'istanza non poteva essere accolta in quanto l'uscita dalla Svizzera alla scadenza del previsto soggiorno non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Colombia e vista la situazione famigliare della richiedente. Oltre a ciò il fatto di poter lasciare il proprio Paese per un periodo di tre mesi lascerebbe intendere che non vi sono vincoli particolarmente stretti atti ad ostacolare un'eventuale emigrazione. La richiedente non potrebbe neppure avvalersi di legami professionali con il Paese d'origine tali da impedirle di rimanere durevolmente in Svizzera, osservando che la madre non sarebbe impossibilitata di recarsi all'estero e che non vi sarebbero motivi impellenti al rilascio di un visto. L'autorità di prime cure ha infine affermato che la richiedente aveva già soggiornato in Svizzera e che in tale occasione essa non aveva rispettato i termini di partenza del visto concessole. D. In data 24 settembre 2008, agendo per il tramite del loro patrocinatore, A._______ e B._______ hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento e richiedendo nel contempo il rilascio del visto d'entrata. Esse hanno in sostanza asserito che tale decisione significa di fatto impedire a qualsiasi cittadino colombiano di recarsi per un breve soggiorno in Svizzera, osservando che le richiedenti non hanno nessuna intenzione di abusare del visto d'entrata una volta ottenuto e che se del caso non avrebbero atteso quasi otto anni prima di chiedere un'autorizzazione d'entrata per la Svizzera. Le richiedenti hanno poi affermato che l'unico scopo del visto sarebbe quello di vistare la madre rispettivamente la nonna durante il periodo estivo di vacanze, sottolineando di aver presentato tutte le garanzie sia per quanto attiene il rientro sia in riguardo al sostegno finanziario da parte degli invitanti. Esse hanno dichiarato che la motivazione della decisione risulta essere restrittiva e contraria al diritto e che il loro desiderio, ovvero di una madre di voler ospitare durante le vacanze estive la propria figlia e la propria nipotina è più che legittimo. Esse hanno poi asserito che non sarebbe stato possibile adempiere ai requisiti imposti dalla decisione impugnata, precisando che non è giustificato emettere delle decisioni senza approfondire il singolo caso. Esse si sono infine dichiarate disposte a fornire qualsiasi ulteriore garanzia necessaria. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 4 novembre 2008, l'UFM ha ripreso in sostanza le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata, precisando che la presenza della madre e nonna delle richiedenti potrebbe costituire un motivo supplementare per volere trasferire il centro degli interessi in Svizzera e che la circostanza che la richiedente vi sia già venuta in precedenza non rappresenta un motivo determinante per accogliere l'istanza. F. Invitate ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 20 novembre 2008, le ricorrenti hanno ripreso le loro argomentazioni di fatto e di diritto esposte nel loro gravame, precisando di essere eventualmente disposte a versare una cauzione. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 3 dicembre 2008, l'UFM ha ribadito le sue argomentazioni.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ e B._______ hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
E. 3 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, pag. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare in linea generale l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rilascio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV.
E. 5 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). La pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono pertanto essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5).
E. 6 L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che B._______ e la figlia C._______ sono cittadine colombiane, sono sottomesse all'obbligo del visto.
E. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine dei richiedenti.
E. 7.2 A questo proposito occorre valutare la qualità di vita, le condizioni economiche e sociali predominanti in Colombia. L'esperienza ha a più riprese dimostrato che diversi cittadini colombiani tentano di lasciare il proprio Paese viste le condizioni politiche, sociali nonché economiche che vi prevalgono. La sicurezza è a tutt'oggi precaria, infatti questo Paese detiene una delle percentuali più elevate di criminalità al mondo. Nonostante l'economia colombiana sia cresciuta in questi ultimi anni, vi sono a tutt'oggi larghe fasce di popolazione che vivono in situazioni economiche e sociali difficili. A causa del rallentamento della congiuntura, nel 2008 il tasso di disoccupazione ammontava a 11.4 % e nel 2007 la sottoccupazione raggiungeva il 35 %, tassi percentuali che tendono ad aumentare ulteriormente nel corso del 2009 (cfr. <http://www.auswaertiges-amt.de> Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Kolumbien, visitato il 17 settembre 2009). Nel 2008 il prodotto interno lordo (PIL) pro capite ammontava a 4'985 USD e l'inflazione nello stesso anno raggiungeva il 7 % (cfr. http://www.seco.admin.ch > Länderinformationen > Lateinamerika > Kolumbien, visitato il 17 settembre 2009).
E. 7.3 Si rileva infine che la pressione migratoria, come lo ha dimostrato l'esperienza, risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone che non hanno particolari legami familiari o professionali che li vincola al loro Paese d'origine. L'emigrazione è inoltre intensificata allorquando le persone interessate hanno parenti stretti o amici all'estero.
E. 7.4 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica in Colombia e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera.
E. 8 Dagli atti di causa risulta che la richiedente ha 27 anni, è la madre di C._______, che attualmente ha cinque anni ed è anch'essa compresa nella richiesta di visto. Non risulta che B._______ sia coniugata. L'interessata segue dei corsi in vista di ottenere un diploma nell'ambito di un programma per l'educazione prescolare all'Università di San Buenaventura Cali in Colombia. Essa non è finanziariamente indipendente ed è sostenuta dalla madre la quale le invia mensilmente Fr. 500.-. Per quanto concerne la situazione di B._______, si constata dunque che essa non ha particolari legami d'ordine familiare o professionale con il suo Paese d'origine. Anche se per proseguire la sua formazione, B._______ potrebbe in una certa misura essere tenuta a ritornare nel suo Paese d'origine, questo fatto non può essere considerato tale da ostacolare concretamente un'eventuale emigrazione. Per quanto concerne i vincoli di natura famigliare non risulta che la richiedente abbia uno stretto rapporto con i parenti rimasti in Colombia, specie con il padre. Dagli atti emerge inoltre che durante la sua precedente permanenza in Svizzera nel 2001 i termini di partenza impartiti dalle competenti autorità non erano stati rispettati e le era pertanto stata inflitta una multa. Per quanto attiene alla situazione personale della figlia C._______, si presuppone che il contatto più stretto vissuto sia con la madre B._______. Se la bambina abbia nel suo Paese d'origine ulteriori legami famigliari, eccetto con la madre, o se frequenti una scuola d'infanzia non emerge dalle risultanze agli atti. Infine come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore, la presenza della madre rispettivamente nonna in Svizzera, che tra l'altro contribuisce al mantenimento della figlia in Colombia, può comportare un motivo ulteriore per voler lasciare il proprio Paese d'origine. Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e considerato il fatto che le interessate non hanno comprovato di intrattenere stretti legami familiari o professionali né d'altro genere con il loro Paese d'origine, il Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è assicurata.
E. 9 L'autorità di prime cure ha quindi rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dalle richiedenti in relazione all'uscita entro i termini previsti nonché le assicurazioni dell'ospitante in merito alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato e all'osservanza dei termini d'uscita, non sono tali da impedir loro, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate dai richiedenti in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto non sono vincolanti, così come le garanzie finanziarie fornite dagli ospitanti, le quali costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici che non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti.
E. 10 Ne discende che l'UFM con decisione del 28 agosto 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico delle ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 3 ottobre 2008.
- Comunicazione a: ricorrenti (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6117/2008 {T 0/2} Sentenza del 30 novembre 2009 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Blaise Vuille, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, B._______, entrambe patrocinate dall'avvocato Raffaele Dadò, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera concernente B._______ e C._______. Fatti: A. B._______, cittadina colombiana nata il ..., ha ottenuto un visto d'entrata per la Svizzera per una durata complessiva di 60 giorni al fine di rendere visita alla nuova famiglia della madre A._______, la quale in data 8 novembre 2000 aveva dato alla luce un figlio, fratellastro dell'invitata. In data 21 agosto 2001, la Polizia cantonale ticinese ha emesso un rapporto di segnalazione nei confronti di B._______ per aver soggiornato oltre i sessanta giorni autorizzati dal visto, ovvero dal 7 agosto 2001 fino al 20 agosto 2001. In seguito all'accaduto la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha inflitto all'interessata una multa di Fr. 200.- e una tassa di giustizia di Fr. 40.-. B. B.a In data 25 giugno 2008, l'interessata ha nuovamente presentato una domanda di visto presso la Rappresentanza di Svizzera a Bogotà per sé e la figlia C._______, nata il ..., al fine di rendere visita alla famiglia della madre rispettivamente nonna per un periodo di tre mesi. All'istanza la richiedente ha allegato un certificato di un istituto bancario colombiano attestante l'esistenza di un conto bancario attivo a suo favore, una dichiarazione di una compagnia di finanziamento commerciale attestante la donazione di un credito, un certificato dell'Università di San Buenaventura Cali attestante la sua iscrizione, una dichiarazione del 23 giugno 2008 della madre e del suo congiunto che attestano di inviare alla richiedente mensilmente Fr. 500.-, una dichiarazione dell'interessata stessa del giugno 2008, mediante la quale garantisce che con la propria figlia intendono visitare la famiglia della madre e nonna nonché passare le vacanze in Svizzera per poi successivamente rientrare in Colombia e da ultimo un formulario d'invito da parte degli ospitanti, i quali si rendono garanti per l'osservanza dei termini d'uscita dallo spazio Schengen e per le spese di soggiorno. B.b In data 22 maggio 2008 l'Ambasciata di Svizzera a Bogotà ha rifiutato con decisione informale la suddetta richiesta di visto interposta dall'interessata per sé e sua figlia, siccome l'uscita dalla Svizzera e/o il ritorno al Paese d'origine al termine del soggiorno non era considerata come sufficientemente garantita. In seguito a detto rifiuto, con missiva dell'8 agosto 2008, la SPI ha trasmesso per competenza e decisione la suddetta domanda di visto per la Svizzera all'UFM. C. Con decisione del 28 agosto 2008, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rifiutato di concedere l'autorizzazione d'entrata in Svizzera all'interessata e alla figlia C._______. In primo luogo l'UFM ha fatto valere che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce un diritto ad entrare in Svizzera ed ha precisato che nel caso concreto l'istanza non poteva essere accolta in quanto l'uscita dalla Svizzera alla scadenza del previsto soggiorno non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Colombia e vista la situazione famigliare della richiedente. Oltre a ciò il fatto di poter lasciare il proprio Paese per un periodo di tre mesi lascerebbe intendere che non vi sono vincoli particolarmente stretti atti ad ostacolare un'eventuale emigrazione. La richiedente non potrebbe neppure avvalersi di legami professionali con il Paese d'origine tali da impedirle di rimanere durevolmente in Svizzera, osservando che la madre non sarebbe impossibilitata di recarsi all'estero e che non vi sarebbero motivi impellenti al rilascio di un visto. L'autorità di prime cure ha infine affermato che la richiedente aveva già soggiornato in Svizzera e che in tale occasione essa non aveva rispettato i termini di partenza del visto concessole. D. In data 24 settembre 2008, agendo per il tramite del loro patrocinatore, A._______ e B._______ hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento e richiedendo nel contempo il rilascio del visto d'entrata. Esse hanno in sostanza asserito che tale decisione significa di fatto impedire a qualsiasi cittadino colombiano di recarsi per un breve soggiorno in Svizzera, osservando che le richiedenti non hanno nessuna intenzione di abusare del visto d'entrata una volta ottenuto e che se del caso non avrebbero atteso quasi otto anni prima di chiedere un'autorizzazione d'entrata per la Svizzera. Le richiedenti hanno poi affermato che l'unico scopo del visto sarebbe quello di vistare la madre rispettivamente la nonna durante il periodo estivo di vacanze, sottolineando di aver presentato tutte le garanzie sia per quanto attiene il rientro sia in riguardo al sostegno finanziario da parte degli invitanti. Esse hanno dichiarato che la motivazione della decisione risulta essere restrittiva e contraria al diritto e che il loro desiderio, ovvero di una madre di voler ospitare durante le vacanze estive la propria figlia e la propria nipotina è più che legittimo. Esse hanno poi asserito che non sarebbe stato possibile adempiere ai requisiti imposti dalla decisione impugnata, precisando che non è giustificato emettere delle decisioni senza approfondire il singolo caso. Esse si sono infine dichiarate disposte a fornire qualsiasi ulteriore garanzia necessaria. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 4 novembre 2008, l'UFM ha ripreso in sostanza le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata, precisando che la presenza della madre e nonna delle richiedenti potrebbe costituire un motivo supplementare per volere trasferire il centro degli interessi in Svizzera e che la circostanza che la richiedente vi sia già venuta in precedenza non rappresenta un motivo determinante per accogliere l'istanza. F. Invitate ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 20 novembre 2008, le ricorrenti hanno ripreso le loro argomentazioni di fatto e di diritto esposte nel loro gravame, precisando di essere eventualmente disposte a versare una cauzione. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 3 dicembre 2008, l'UFM ha ribadito le sue argomentazioni. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ e B._______ hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, pag. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare in linea generale l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3). 4. In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rilascio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV. 5. Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). La pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono pertanto essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5). 6. L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che B._______ e la figlia C._______ sono cittadine colombiane, sono sottomesse all'obbligo del visto. 7. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine dei richiedenti. 7.2 A questo proposito occorre valutare la qualità di vita, le condizioni economiche e sociali predominanti in Colombia. L'esperienza ha a più riprese dimostrato che diversi cittadini colombiani tentano di lasciare il proprio Paese viste le condizioni politiche, sociali nonché economiche che vi prevalgono. La sicurezza è a tutt'oggi precaria, infatti questo Paese detiene una delle percentuali più elevate di criminalità al mondo. Nonostante l'economia colombiana sia cresciuta in questi ultimi anni, vi sono a tutt'oggi larghe fasce di popolazione che vivono in situazioni economiche e sociali difficili. A causa del rallentamento della congiuntura, nel 2008 il tasso di disoccupazione ammontava a 11.4 % e nel 2007 la sottoccupazione raggiungeva il 35 %, tassi percentuali che tendono ad aumentare ulteriormente nel corso del 2009 (cfr. Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Kolumbien, visitato il 17 settembre 2009). Nel 2008 il prodotto interno lordo (PIL) pro capite ammontava a 4'985 USD e l'inflazione nello stesso anno raggiungeva il 7 % (cfr. http://www.seco.admin.ch > Länderinformationen > Lateinamerika > Kolumbien, visitato il 17 settembre 2009). 7.3 Si rileva infine che la pressione migratoria, come lo ha dimostrato l'esperienza, risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone che non hanno particolari legami familiari o professionali che li vincola al loro Paese d'origine. L'emigrazione è inoltre intensificata allorquando le persone interessate hanno parenti stretti o amici all'estero. 7.4 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica in Colombia e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera. 8. Dagli atti di causa risulta che la richiedente ha 27 anni, è la madre di C._______, che attualmente ha cinque anni ed è anch'essa compresa nella richiesta di visto. Non risulta che B._______ sia coniugata. L'interessata segue dei corsi in vista di ottenere un diploma nell'ambito di un programma per l'educazione prescolare all'Università di San Buenaventura Cali in Colombia. Essa non è finanziariamente indipendente ed è sostenuta dalla madre la quale le invia mensilmente Fr. 500.-. Per quanto concerne la situazione di B._______, si constata dunque che essa non ha particolari legami d'ordine familiare o professionale con il suo Paese d'origine. Anche se per proseguire la sua formazione, B._______ potrebbe in una certa misura essere tenuta a ritornare nel suo Paese d'origine, questo fatto non può essere considerato tale da ostacolare concretamente un'eventuale emigrazione. Per quanto concerne i vincoli di natura famigliare non risulta che la richiedente abbia uno stretto rapporto con i parenti rimasti in Colombia, specie con il padre. Dagli atti emerge inoltre che durante la sua precedente permanenza in Svizzera nel 2001 i termini di partenza impartiti dalle competenti autorità non erano stati rispettati e le era pertanto stata inflitta una multa. Per quanto attiene alla situazione personale della figlia C._______, si presuppone che il contatto più stretto vissuto sia con la madre B._______. Se la bambina abbia nel suo Paese d'origine ulteriori legami famigliari, eccetto con la madre, o se frequenti una scuola d'infanzia non emerge dalle risultanze agli atti. Infine come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore, la presenza della madre rispettivamente nonna in Svizzera, che tra l'altro contribuisce al mantenimento della figlia in Colombia, può comportare un motivo ulteriore per voler lasciare il proprio Paese d'origine. Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e considerato il fatto che le interessate non hanno comprovato di intrattenere stretti legami familiari o professionali né d'altro genere con il loro Paese d'origine, il Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è assicurata. 9. L'autorità di prime cure ha quindi rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dalle richiedenti in relazione all'uscita entro i termini previsti nonché le assicurazioni dell'ospitante in merito alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato e all'osservanza dei termini d'uscita, non sono tali da impedir loro, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate dai richiedenti in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto non sono vincolanti, così come le garanzie finanziarie fornite dagli ospitanti, le quali costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici che non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti. 10. Ne discende che l'UFM con decisione del 28 agosto 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico delle ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 3 ottobre 2008. 3. Comunicazione a: ricorrenti (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: