opencaselaw.ch

C-6081/2023

C-6081/2023

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung III (Sozialversicherungen, Gesundheit) · 2026-08-13 · Italiano CH

Revisione della rendita

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Il 31 luglio 2015 A._______ (in seguito: assicurata, interessata o ricorrente) ha subito un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa di addetta alla sicurezza. Mentre era intenta a regolare il traffico, un'autovettura le ha schiacciato il piede destro (in particolare doc. 1 e segg. dell'incarto LAINF).

E. 1.2 Con richiesta di prestazioni del 13 gennaio 2016, ricevuta dall'Ufficio AI del Canton B._______ (in seguito: UAI-B._______) il 15 gennaio 2016, l'assicurata si è annunciata all'assicurazione invalidità svizzera (doc. UAIE 4 e segg.).

E. 1.3 L'amministrazione ha quindi avviato l'istruttoria, acquisendo agli atti l'incarto dell'assicuratore infortuni e dell'assicuratore responsabilità civile del conducente che ha provocato l'incidente menzionato (doc. UAIE 5 e segg.).

E. 1.4 Con decisioni del 25 settembre 2023, l'UAIE, tenuto conto delle conseguenze dell'infortunio del 31 luglio 2015, ha riconosciuto il diritto dell'interessata di percepire tre quarti di rendita d'invalidità dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, nonché una rendita intera dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2022 e, infine, dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2023 una rendita del 66% (doc. UAIE 219).

E. 1.5 Il 3 novembre 2023, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro le citate decisioni dell'UAIE, chiedendone l'accoglimento, ed il riconoscimento del diritto di percepire una rendita intera, oltre che dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2022, anche dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. Ha inoltre chiesto il rinvio degli atti per accertare ulteriormente il reddito da invalida che avrebbe potuto percepire a seguito della riformazione professionale proposta dall'autorità inferiore. A tal proposito ha osservato che la decisione impugnata è censurabile nella misura in cui l'amministrazione non ha indicato il provvedimento professionale previsto né ha proceduto a una concreta valutazione del reddito da invalido conseguibile a seguito della riformazione, confrontandolo con il reddito da valido. Non sarebbe infatti sufficiente sospendere la rendita per il futuro sulla sola base del mancato assoggettamento a misure professionali. L'UAIE avrebbe dovuto, al più, determinare il reddito da invalido tenendo conto dell'esito della riformazione rifiutata o svolta, senza procedere a una soppressione ipso iure della prestazione (doc. TAF 1).

E. 1.6 In data 8 dicembre 2023 l'interessata ha versato un anticipo di CHF 800.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 3 e 4).

E. 1.7 Nella risposta al ricorso dell'11 marzo 2024 - che si fonda sul preavviso dell'UAI-B._______ del 7 marzo 2024 - l'autorità inferiore ha fermamente contestato le censure ricorsuali dell'interessata ed ha precisato di ritenerle superflue e superate dagli eventi. L'UAI-B._______ ha infatti rilevato che dopo l'emanazione delle decisioni contestate è stato informato che la ricorrente nel periodo dal 10 maggio 2023 al 9 giugno 2023 ha fatto l'oggetto di una sorveglianza eseguita su richiesta dell'assicuratore responsabilità civile, da cui è risultato che essa deambula senza l'ausilio di stampelle e muove il piede oggetto del sinistro senza apparenti problemi di sorta. Alla luce di tali risultanze, i medici che si sono occupati del caso hanno attestato un comportamento intenzionale, non inconscio e pertanto privo di qualsiasi substrato somatico e valenza psicopatologica. Dal canto suo, l'autorità inferiore ha rilevato che le decisioni impugnate si fondano su un apprezzamento errato dei fatti poiché già a far tempo dalla primavera 2016 la ricorrente non presentava più alcuna incapacità lavorativa e di conseguenza non adempiva le condizioni formali per essere posta al beneficio di una rendita d'invalidità, neppure temporanea. Ha pertanto chiesto al TAF di voler valutare la possibilità di una reformatio in peius, nel senso di negare alla ricorrente il diritto ad una rendita d'invalidità AI (doc. TAF 8).

E. 1.8 Con replica dell'11 giugno 2024, la ricorrente ha osservato che la sorveglianza messa in atto dall'assicuratore responsabilità civile in Italia è avvenuta senza autorizzazione e costituisce pertanto reato. Essa ha concluso che tali risultanze, illecitamente acquisite, non possono formare oggetto di prova nel procedimento in esame. Ha inoltre censurato che alcuni fotogrammi ritraenti isolate circostanze in cui è stata avvistata deambulare senza l'ausilio di stampelle non possono risultare rilevanti a fronte di copiosa documentazione medica attestante le effettive condizioni di salute (doc. TAF 16).

E. 1.9 Con duplica del 17 settembre 2024, l'UAIE ha nuovamente chiesto a questo Tribunale di negare alla ricorrente il diritto ad una rendita d'invalidità. Rinviando alla presa di posizione dell'UAI-B._______ del 12 settembre 2024, l'autorità inferiore ha in sostanza ribadito e rinviato a quanto esposto in risposta (doc. TAF 21).

E. 1.10 In data 10 febbraio 2026, l'UAIE ha trasmesso a questo Tribunale copia della denuncia penale inoltrata presso il Ministero Pubblico del Canton B._______ dall'assicuratore responsabilità civile nei confronti dell'assicurata per i reati di truffa e ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale (doc. TAF 32).

E. 1.11 Con osservazioni del 17 e 18 marzo 2026 (doc. TAF 34 e 35) le parti hanno preso posizione in merito alla denuncia, confermando le loro antitetiche posizioni e conclusioni.

E. 1.12 Con provvedimento del 16 luglio 2026 questo Tribunale ha informato la ricorrente che, alla luce di un esame sommario della fattispecie e degli atti dell'incarto, nella procedura ricorsuale in esame sussisteva la possibilità che il Tribunale dovesse modificare le decisioni impugnate a sfavore della ricorrente (reformatio in peius), rispettivamente rinviare gli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione sul caso, e invitato quest'ultima a comunicare, nel termine di 15 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, se intendesse ritirare oppure mantenere il ricorso del 3 novembre 2023 presentato contro le decisioni dell'UAIE del 25 settembre 2023, fermo restando che il ritiro del ricorso andava formulato senza riserve e senza condizioni. Il Tribunale ha in particolare segnalato alla ricorrente che nel caso concreto l'eventualità di una reformatio in peius non appariva esclusa nella misura in cui avrebbe potuto ritenere utilizzabile nella procedura AI il materiale raccolto in occasione dell'osservazione fatta eseguire dall'assicuratore responsabilità civile (art. 43a cpv. 6 LPGA) e rivalutare l'aspetto medico, nonché la conseguente incapacità lavorativa, alla luce di tali risultanze rispettivamente rinviare gli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione sul caso, senza tuttavia confermare le rendite limitate nel tempo di cui alle decisioni impugnate (doc. TAF 38).

E. 1.13 Con scritto del 20 luglio 2026 la ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso inoltrato il 3 novembre 2023 avverso le decisioni dell'UAIE del 25 settembre 2023 senza riserve e/o condizioni ed ha chiesto al TAF di voler dichiarare la crescita in giudicato delle decisioni dell'autorità inferiore del 25 settembre 2023, pronunciare lo stralcio dal ruolo della vertenza, rispettivamente trattenere gli anticipi versati nella misura ritenuta equa e di giustizia, disponendo la restituzione dell'eventuale eccedenza (doc. TAF 40).

E. 2.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.

E. 2.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 2.3 Questo Tribunale constata che la ricorrente, nel menzionato scritto del 20 luglio 2026, ha indicato di desistere, senza condizioni e senza riserve, dal suo ricorso del 3 novembre 2023. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle decisioni impugnate del 25 settembre 2023.

E. 2.4 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

E. 3 Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.

E. 3.1.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 prima frase PA l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Per la terza frase del medesimo capoverso, per eccezione si possono condonare le spese processuali. Giusta l'art. 2 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2) la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa, mentre se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 5 TS-TAF). Per determinare se è una delle parti che ha reso priva di oggetto la procedura si applicano criteri materiali. Irrilevante è infatti chi ha eseguito l'atto processuale formale che ha indotto l'autorità a stralciare dai ruoli il ricorso (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, N 4.55 e segg. e 4.71 e segg. si confronti anche la sentenza del TAF C-3521/2020 del 30 settembre 2020 consid. 7.2.1 e 7.2.2). Secondo l'art. 6 lett. a TS-TAF le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all'articolo 65 PA, qualora un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale.

E. 3.1.2 Nella fattispecie, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, che ha causato lo stralcio della procedura, e sono fissate in CHF 400.- a causa dell'onere istruttorio accresciuto, nonché degli accertamenti sostenuti dal Tribunale nonostante l'interessata abbia infine ritirato il ricorso (art. 2 segg. TS-TAF; anche sentenza del TAF C-6354/2020 dell'11 ottobre 2022 consid. 4.1). Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 800.- versato dalla ricorrente l'8 dicembre 2023. La restante somma di CHF 400.- sarà restituita a quest'ultima allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

E. 3.2 Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA nonché art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1. La causa C-6081/2023 è stralciata dai ruoli.

2. Le spese processuali di CHF 400.- sono poste a carico della ricorrente e vengono compensate con l'acconto di CHF 800.- versato in data 8 dicembre 2023. A quest'ultima viene restituito il restante importo di CHF 400.- allorquando la presente sentenza sarà passata in giudicato.

E. 4 Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6081/2023 Sentenza del 13 agosto 2026 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia), patrocinata dall'avv. Michele Parravicini, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; rendite limitate nel tempo (decisioni del 25 settembre 2023). Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Il 31 luglio 2015 A._______ (in seguito: assicurata, interessata o ricorrente) ha subito un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa di addetta alla sicurezza. Mentre era intenta a regolare il traffico, un'autovettura le ha schiacciato il piede destro (in particolare doc. 1 e segg. dell'incarto LAINF). 1.2. Con richiesta di prestazioni del 13 gennaio 2016, ricevuta dall'Ufficio AI del Canton B._______ (in seguito: UAI-B._______) il 15 gennaio 2016, l'assicurata si è annunciata all'assicurazione invalidità svizzera (doc. UAIE 4 e segg.). 1.3. L'amministrazione ha quindi avviato l'istruttoria, acquisendo agli atti l'incarto dell'assicuratore infortuni e dell'assicuratore responsabilità civile del conducente che ha provocato l'incidente menzionato (doc. UAIE 5 e segg.). 1.4. Con decisioni del 25 settembre 2023, l'UAIE, tenuto conto delle conseguenze dell'infortunio del 31 luglio 2015, ha riconosciuto il diritto dell'interessata di percepire tre quarti di rendita d'invalidità dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, nonché una rendita intera dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2022 e, infine, dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2023 una rendita del 66% (doc. UAIE 219). 1.5. Il 3 novembre 2023, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro le citate decisioni dell'UAIE, chiedendone l'accoglimento, ed il riconoscimento del diritto di percepire una rendita intera, oltre che dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2022, anche dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. Ha inoltre chiesto il rinvio degli atti per accertare ulteriormente il reddito da invalida che avrebbe potuto percepire a seguito della riformazione professionale proposta dall'autorità inferiore. A tal proposito ha osservato che la decisione impugnata è censurabile nella misura in cui l'amministrazione non ha indicato il provvedimento professionale previsto né ha proceduto a una concreta valutazione del reddito da invalido conseguibile a seguito della riformazione, confrontandolo con il reddito da valido. Non sarebbe infatti sufficiente sospendere la rendita per il futuro sulla sola base del mancato assoggettamento a misure professionali. L'UAIE avrebbe dovuto, al più, determinare il reddito da invalido tenendo conto dell'esito della riformazione rifiutata o svolta, senza procedere a una soppressione ipso iure della prestazione (doc. TAF 1). 1.6. In data 8 dicembre 2023 l'interessata ha versato un anticipo di CHF 800.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 3 e 4). 1.7. Nella risposta al ricorso dell'11 marzo 2024 - che si fonda sul preavviso dell'UAI-B._______ del 7 marzo 2024 - l'autorità inferiore ha fermamente contestato le censure ricorsuali dell'interessata ed ha precisato di ritenerle superflue e superate dagli eventi. L'UAI-B._______ ha infatti rilevato che dopo l'emanazione delle decisioni contestate è stato informato che la ricorrente nel periodo dal 10 maggio 2023 al 9 giugno 2023 ha fatto l'oggetto di una sorveglianza eseguita su richiesta dell'assicuratore responsabilità civile, da cui è risultato che essa deambula senza l'ausilio di stampelle e muove il piede oggetto del sinistro senza apparenti problemi di sorta. Alla luce di tali risultanze, i medici che si sono occupati del caso hanno attestato un comportamento intenzionale, non inconscio e pertanto privo di qualsiasi substrato somatico e valenza psicopatologica. Dal canto suo, l'autorità inferiore ha rilevato che le decisioni impugnate si fondano su un apprezzamento errato dei fatti poiché già a far tempo dalla primavera 2016 la ricorrente non presentava più alcuna incapacità lavorativa e di conseguenza non adempiva le condizioni formali per essere posta al beneficio di una rendita d'invalidità, neppure temporanea. Ha pertanto chiesto al TAF di voler valutare la possibilità di una reformatio in peius, nel senso di negare alla ricorrente il diritto ad una rendita d'invalidità AI (doc. TAF 8). 1.8. Con replica dell'11 giugno 2024, la ricorrente ha osservato che la sorveglianza messa in atto dall'assicuratore responsabilità civile in Italia è avvenuta senza autorizzazione e costituisce pertanto reato. Essa ha concluso che tali risultanze, illecitamente acquisite, non possono formare oggetto di prova nel procedimento in esame. Ha inoltre censurato che alcuni fotogrammi ritraenti isolate circostanze in cui è stata avvistata deambulare senza l'ausilio di stampelle non possono risultare rilevanti a fronte di copiosa documentazione medica attestante le effettive condizioni di salute (doc. TAF 16). 1.9. Con duplica del 17 settembre 2024, l'UAIE ha nuovamente chiesto a questo Tribunale di negare alla ricorrente il diritto ad una rendita d'invalidità. Rinviando alla presa di posizione dell'UAI-B._______ del 12 settembre 2024, l'autorità inferiore ha in sostanza ribadito e rinviato a quanto esposto in risposta (doc. TAF 21). 1.10. In data 10 febbraio 2026, l'UAIE ha trasmesso a questo Tribunale copia della denuncia penale inoltrata presso il Ministero Pubblico del Canton B._______ dall'assicuratore responsabilità civile nei confronti dell'assicurata per i reati di truffa e ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale (doc. TAF 32). 1.11. Con osservazioni del 17 e 18 marzo 2026 (doc. TAF 34 e 35) le parti hanno preso posizione in merito alla denuncia, confermando le loro antitetiche posizioni e conclusioni. 1.12. Con provvedimento del 16 luglio 2026 questo Tribunale ha informato la ricorrente che, alla luce di un esame sommario della fattispecie e degli atti dell'incarto, nella procedura ricorsuale in esame sussisteva la possibilità che il Tribunale dovesse modificare le decisioni impugnate a sfavore della ricorrente (reformatio in peius), rispettivamente rinviare gli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione sul caso, e invitato quest'ultima a comunicare, nel termine di 15 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, se intendesse ritirare oppure mantenere il ricorso del 3 novembre 2023 presentato contro le decisioni dell'UAIE del 25 settembre 2023, fermo restando che il ritiro del ricorso andava formulato senza riserve e senza condizioni. Il Tribunale ha in particolare segnalato alla ricorrente che nel caso concreto l'eventualità di una reformatio in peius non appariva esclusa nella misura in cui avrebbe potuto ritenere utilizzabile nella procedura AI il materiale raccolto in occasione dell'osservazione fatta eseguire dall'assicuratore responsabilità civile (art. 43a cpv. 6 LPGA) e rivalutare l'aspetto medico, nonché la conseguente incapacità lavorativa, alla luce di tali risultanze rispettivamente rinviare gli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione sul caso, senza tuttavia confermare le rendite limitate nel tempo di cui alle decisioni impugnate (doc. TAF 38). 1.13. Con scritto del 20 luglio 2026 la ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso inoltrato il 3 novembre 2023 avverso le decisioni dell'UAIE del 25 settembre 2023 senza riserve e/o condizioni ed ha chiesto al TAF di voler dichiarare la crescita in giudicato delle decisioni dell'autorità inferiore del 25 settembre 2023, pronunciare lo stralcio dal ruolo della vertenza, rispettivamente trattenere gli anticipi versati nella misura ritenuta equa e di giustizia, disponendo la restituzione dell'eventuale eccedenza (doc. TAF 40). 2. 2.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 2.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 2.3. Questo Tribunale constata che la ricorrente, nel menzionato scritto del 20 luglio 2026, ha indicato di desistere, senza condizioni e senza riserve, dal suo ricorso del 3 novembre 2023. Da quanto esposto, discende che il citato ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle decisioni impugnate del 25 settembre 2023. 2.4. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 3. 3.1. 3.1.1. Giusta l'art. 63 cpv. 1 prima frase PA l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Per la terza frase del medesimo capoverso, per eccezione si possono condonare le spese processuali. Giusta l'art. 2 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2) la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa, mentre se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 5 TS-TAF). Per determinare se è una delle parti che ha reso priva di oggetto la procedura si applicano criteri materiali. Irrilevante è infatti chi ha eseguito l'atto processuale formale che ha indotto l'autorità a stralciare dai ruoli il ricorso (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, N 4.55 e segg. e 4.71 e segg. si confronti anche la sentenza del TAF C-3521/2020 del 30 settembre 2020 consid. 7.2.1 e 7.2.2). Secondo l'art. 6 lett. a TS-TAF le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all'articolo 65 PA, qualora un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale. 3.1.2. Nella fattispecie, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, che ha causato lo stralcio della procedura, e sono fissate in CHF 400.- a causa dell'onere istruttorio accresciuto, nonché degli accertamenti sostenuti dal Tribunale nonostante l'interessata abbia infine ritirato il ricorso (art. 2 segg. TS-TAF; anche sentenza del TAF C-6354/2020 dell'11 ottobre 2022 consid. 4.1). Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 800.- versato dalla ricorrente l'8 dicembre 2023. La restante somma di CHF 400.- sarà restituita a quest'ultima allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3.2. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA nonché art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

1. La causa C-6081/2023 è stralciata dai ruoli.

2. Le spese processuali di CHF 400.- sono poste a carico della ricorrente e vengono compensate con l'acconto di CHF 800.- versato in data 8 dicembre 2023. A quest'ultima viene restituito il restante importo di CHF 400.- allorquando la presente sentenza sarà passata in giudicato.

3. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.

4. Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: