Casi personali particolarmente gravi
Sachverhalt
A. A._______, cittadino siriano di etnia kurda, nato il ... , proveniente da ... in provincia di Aleppo, entrava in Svizzera il 19 novembre 2006 e presentava il medesimo giorno una domanda d'asilo. Essa veniva respinta - in data 6 dicembre 2007 - dall'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), che decideva però un'ammissione provvisoria dell'interessato, in considerazione della propria appartenenza all'etnia kurda e al relativo pericolo per la sua persona a seguito di un eventuale rinvio in patria. Conseguentemente A._______ beneficiava quindi del permesso F, rinnovato ripetutamente. B. Dal giugno del 2008 ad oggi, l'interessato è alle dipendenze - con un contratto a tempo indeterminato - del B._______ a Locarno, da cui percepisce un salario lordo di 3'900 franchi. In data 12 febbraio 2009 la polizia cantonale interveniva presso il D._______ di Locarno dove l'interessato, "completamente ubriaco", "dava in escandescenza". Ammanettato e tradotto negli uffici della polizia egli veniva in seguito rilasciato (rapporto di segnalazione, 12 febbraio 2009), senza alcuna conseguenza penale. C. In 20 aprile 2012, la Sezione della popolazione (in seguito SPOP) ha preavvisato favorevolmente il rilascio ad A._______ di un permesso di dimora giusta l'art. 84 cpv. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), riservata l'approvazione da parte dell'UFM. Il 2 agosto seguente - in ossequio del diritto di essere sentito - l'autorità di prime cure ha chiesto all'interessato di prendere posizione in merito alla sua intenzione di rifiutare il permesso di dimora sopracitato. A._______ ha quindi inoltrato le proprie osservazioni il 3 settembre 2012. D. Con decisione del 9 ottobre seguente l'UFM ha negato l'approvazione al rilascio del permesso di dimora. In particolare l'autorità di prime cure ha rilevato che non esistono gli estremi del caso di rigore, e meglio l'interessato non godrebbe di legami particolarmente forti e stretti con la Svizzera, gli anni trascorsi lontano dal proprio Paese non lo renderebbero totalmente estraneo alla patria ed infine il suo comportamento non sarebbe esente da critiche. E. Con ricorso del 6 novembre 2012, A._______ ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo e l'approvazione al rilascio del permesso di dimora, con il conseguente annullamento della decisione dell'autorità di prime cure. A sostegno delle proprie allegazioni il ricorrente ha rilevato "la violazione del diritto e in particolare l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento come pure l'accertamento incompleto dei fatti e l'inadeguatezza della decisione". A suo dire, egli sarebbe perfettamente integrato sia da un punto di vista sociale, in particolare intratterrebbe una relazione sentimentale con C._______, di cui si chiede la deposizione quale teste, che da un punto di vista lavorativo. Inoltre sarebbe impossibile ipotizzare un suo ritorno e un reinserimento in Siria, essendo il Paese ormai dilaniato dalla guerra. In questo contesto A._______ ha pure allegato che è ormai diventato impossibile intrattenere dei contatti con i parenti rimasti in Siria. A suo dire infine il comportamento mantenuto il 12 febbraio 2009 al D._______ di Locarno, oltre a mancare un riscontro oggettivo agli atti, non può essere l'elemento che fonda il rifiuto del permesso di dimora qui litigioso. F. Con scritto del 9 novembre 2012, A._______ ha chiesto all'UFM di riesaminare la decisione litigiosa, alla luce del caso di rigore grave riconosciuto al signor F._______, cittadino siriano e coinquilino del ricorrente, che a suo dire avrebbe un percorso lavorativo e personale simile. Egli ha pure sottolineato di mantenere una relazione stabile con la signora C._______ di Taverne con la quale vi è l'intenzione di sposarsi in un futuro prossimo. In proposito, il 14 novembre 2012, l'autorità di prime cure ha comunicato al ricorrente che, alla luce del ricorso pendente davanti al TAF, non sarebbe entrato nel merito della domanda di riesame. G. Con osservazioni del 10 dicembre 2012, l'UFM ha constatato che il ricorrente non ha allegato alcun elemento o mezzo di prova nuovo tale da modificare il proprio apprezzamento. In particolare l'autorità di prime cure ha rilevato che il caso segnalato dall'insorgente, sebbene presenti delle similitudini, non è identico al caso in esame, segnatamente per il comportamento non ineccepibile mantenuto dal ricorrente. H. Con replica del 28 gennaio 2013 A._______ si è riconfermato nelle proprie conclusioni di causa. Egli ha dapprima rilevato la violazione del diritto di essere sentito, sottolineando che la decisione dell'autorità di prime cure è carente nella motivazione, in particolare l'UFM avrebbe fatto uso di "frasi fatte e preconcetti generali, senza spiegare con la necessaria precisione i motivi per i quali il ricorrente non sarebbe sufficientemente integrato in Svizzera, perché la sua situazione familiare non soddisferebbe l'art. 31 OASA o perché sarebbe ragionevole esigerne oggi un rientro in Siria". Inoltre con riferimento al comportamento mantenuto in occasione del fermo di polizia presso il D._______ di Locarno, il ricorrente ha rilevato che esso "non risulta assolutamente adeguato a fondare il rifiuto del rilascio del permesso di dimora". A._______ ha infine sottolineato come l'UFM abbia giustamente escluso un rinvio nel 2007, e vorrebbe ora sostenere l'esatto contrario, benché la situazione in Siria sia notevolmente peggiorata. Il ricorrente ha infine chiesto al Tribunale di procedere alla sua audizione come pure all'audizione, in qualità di teste, di C._______ e di E._______. I. Con duplica del 13 febbraio 2013 l'autorità di prime cure si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto già espresse in precedenza come pure nella decisione del 9 ottobre 2012 qui impugnata.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 84 cpv. 5 LStr rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza citata, DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
E. 3 Con la replica il ricorrente si è prevalso della violazione del suo diritto di essere sentito, in particolare nel suo corollario dell'obbligo di motivazione. Infatti a dire di A._______ l'UFM, con risposta al ricorso, si è limitato a ripetere in maniera generica, senza spiegarne i motivi, che le condizioni legali per il rilascio del permesso di dimora non erano date (cfr. ricorso pag. 3 e 4).
E. 3.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza ha inoltre dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettata anche se la motivazione è implicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279 precitata, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre secondo il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di una vertenza all'autorità inferiore anche in presenza di una grave violazione della precitata garanzia, nella misura in cui tale agire rappresenterebbe unicamente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili ritardi inconciliabili con gli interessi del ricorrente (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3.3 Nella fattispecie, l'interessato è stato sentito prima dell'emissione del provvedimento e la motivazione dello stesso nonché le osservazioni presentate in sede di replica non appaiono peraltro oltremodo succinte e generali. Allo stadio attuale della procedura è pertanto giustificato - alla luce della precitata giurisprudenza - rinunciare ad un rinvio della vertenza all'autorità inferiore in quanto porterebbe ad inutili ritardi, ritenuto che da una parte il ricorrente ne ha compreso il contenuto, ha potuto difendersi correttamente ed ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, il Tribunale non ritiene che vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito.
E. 4 Giusta l'art. 99 LStr il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'UFM. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale. Il Consiglio federale ha quindi adottato l'art. 85 cpv. 1 let. a e b dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.20) per cui l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio e della proroga dei permessi di dimora se per il coordinamento della prassi nell'ambito dell'esecuzione della legge ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande oppure se lo richiede per un caso singolo. La competenza decisionale appartiene dunque alla Confederazione in virtù delle regole di procedura sopra citate (cfr. anche sito internet dell'UFM www.bfm.admin.ch Documentazione > Basi legali > Istruzioni e circolari > I. Settore stranieri > 1. Procedure e competenze, cifra 1.3.1; versione dell'ottobre 2013, consultata il 4 novembre 2013).
E. 5.1 Giusta l'art. 84 al. 5 LStr, le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza. L'art. 31 OASA, in merito ai casi particolarmente gravi, pone dei criteri comuni per l'esame delle domande di rilascio di un permesso di dimora inoltrate giusta l'art. 30 cpv. 1 let. b LStr, dell'art. 50 cpv. 1 LStr, dell'art. 84 cpv. 5 LStr e dell'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) (cfr. anche Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht 3a ed., 2012, pag. 240-241 ad art. 84 al. 5 LStr). Questa disposizione enuncia che, se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a. l'integrazione del richiedente
b. rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente;
c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli
d. la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione
e. la durata della presenza in Svizzera
f. lo stato di salute
g. la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine
E. 5.2 A differenza dell'art. 31 OASA, l'art. 84 cpv. 5 LStr contempla - in maniera esplicita - unicamente 3 criteri di valutazione, e meglio il grado di integrazione, la situazione famigliare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza. Il Tribunale ha già avuto l'occasione di determinarsi sul potere di esame dell'autorità amministrativa come pure sul carattere non limitativo dei criteri enumerati (cfr. sentenza C-5769/2009 del 31 gennaio 2011 consid. 4.3). Nello specifico, il TAF ha rilevato che le condizioni, alle quali un caso personale particolarmente grave può essere riconosciuto ad uno straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera, poste dall'art. 84 cpv. 5 LStr, non differiscono sostanzialmente dei criteri considerati per la concessione di una deroga alle condizioni d'ammissione giusta l'art. 30 cpv. 1 LStr, che riprende a sua volta l'art. 13 let. f dell'ordinanza limitante il numero degli stranieri (OLS, RO 1986 1791), applicabile fino all'entrata in vigore della LStr.
E. 5.3 Con riferimento all'art. 13 let. f OLS la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolinearne il carattere eccezionale come pure l'analisi restrittiva delle condizione ivi poste per il riconoscimento di un caso di individuale particolarmente grave (cfr. DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3). Secondo la prassi e la giurisprudenza, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza, in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto di derogare alle condizioni dell'ammissione deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze. Nel quadro dell'apprezzamento circa l'esistenza o meno di un caso particolarmente grave, è necessario valutare l'insieme delle circostanze del caso specifico; conseguentemente i criteri sviluppati dalla giurisprudenza federale e oggi consacrati all'art. 31 cv. 1 OASA non costituiscono un'enumerazione esaustiva e nemmeno debbono essere realizzati cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2, e riferimenti citati).
E. 6.1 Nella fattispecie, A._______ risiede in Svizzera dal novembre del 2006, ovvero da poco più di 7 anni. Egli adempie quindi il criterio posto dall'art. 84 cpv. 5 LStr di una residenza minima di 5 anni. Ciò detto, l'interessato non può comunque fondare il rilascio del permesso di dimora unicamente su questo criterio, ma deve comprovare l'esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare l'esistenza di un caso di rigore (cfr. C-6219/2011, consid. 6.1; DTAF 2007/16 consid. 7 e giurisprudenza citata).
E. 6.2 Con riferimento all'integrazione sociale, dagli atti di causa emerge che A._______ si esprime correttamente in italiano e conosce pure la lingua tedesca, francese ed l'inglese (cfr. dichiarazione B._______ del 30 ottobre 2012). Agli atti è però assente della documentazione attestante la partecipazione dello stesso alla vita sociale e comunitaria della regione, in particolare la partecipazione ad associazioni, fondazioni o società sportive, come pure la mancanza di attestazioni di conoscenti e amici. Va tuttavia sottolineato che il ricorrente ha una relazione sentimentale - dal maggio del 2010 - con la signora C._______, la quale ha confermato l'esistenza di progetti per un vita comune, compreso il matrimonio (cfr. dichiarazione C._______, del 25 ottobre 2012). Con riferimento all'integrazione professionale e all'acquisizione di una formazione specifica, non risulta dall'incarto che A._______ abbia conseguito una formazione professionale o conseguito una specializzazione in Svizzera. Infatti egli è entrato alle dipendenze del B._______ a Locarno nel giugno del 2008, con un contratto a tempo indeterminato, e dopo aver svolto le mansioni di aiuto cucina è attualmente attivo quale barista (cfr. dichiarazione B._______ del 30 ottobre 2012). Ciò detto, il Tribunale sottolinea tuttavia la soddisfacente situazione economica del ricorrente, che a far tempo dal giugno del 2008 è finanziariamente indipendente. Il Tribunale rileva inoltre che A._______ è in buono stato di salute e nei suoi confronti non sono pendenti procedure esecutive o atti di carenza beni. Con riferimento al comportamento e il rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero da parte dell'interessato, il TAF deve costatare - come già evidenziato dall'autorità di prima istanza - un comportamento non ineccepibile; nello specifico, in data 12 febbraio 2009, il ricorrente si è presentato "completamente ubriaco" presso il D._______ di Locarno, insultando e minacciando i presenti, al punto che si è reso necessario l'intervento della polizia. Ciononostante A._______ non è stato oggetto di ammonimenti o condanne penali, e nemmeno di querele. Va detto infine che questo è rimasto un fatto isolato e il ricorrente ha in seguito avuto un comportamento corretto e rispettoso.
E. 6.3 In esito alle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che A._______ non può prevalesi di un livello di integrazione sufficiente ai sensi del'art. 84 cpv. 5 LStr. Conseguentemente non occorre proseguire oltre l'analisi dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza e consacrati nell'art. 31 cpv. 1 LStr, segnatamente la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza. Peraltro il ricorrente, a beneficio di un'ammissione provvisoria, ha la facoltà di continuare il proprio soggiorno in Svizzera, senza dover rientrare in Siria.
E. 6.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale evidenzia anche la relazione sentimentale con C._______ con cui, secondo la documentazione agli atti, dovrebbe unirsi in vincolo coniugale, non è pregiudicata, considerato che il ricorrente è a beneficio, come già ricordato, di un'ammissione provvisoria sul territorio Svizzero.
E. 7 A fronte di quanto precede, il Tribunale ritiene che le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di un caso particolarmente grave giusta le combinate disposizioni art. 84 cpv. 5 LStr e art. 31 OASA.
E. 8 Ne discende che l'UFM, con la decisione del 9 ottobre 2012, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 9.1 Nel suo gravame A._______ ha chiesto l'audizione di C._______ e di E._______ quale mezzo di prova. In proposito per quanto attiene l'audizione di testimoni davanti allo scrivente Tribunale, occorre rammentare che la procedura dinanzi al TAF avviene di regola per iscritto (cfr. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsre-chtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrati-va prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostan-ze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispen-sabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si pro-cede ad un'audizione orale e personale dei testi. In casu, il TAF ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati ac-certati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun comple-mento di istruttoria (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 169 consid. 2.3.2 e 2.3.3 e riferimenti ivi citati). L'autorità è infatti abilitata a mettere fi-ne all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di for-mare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7793/2010 del 15 luglio 2011 consid. 8 e giurisprudenza citata; DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1). Quanto alla richiesta di una sua deposizione il Tribunale ritiene che egli ha avuto modo di sostanziare le proprie richieste nello scambio degli allegati scritti.
E. 9.2 L'insorgente ha infine evidenziato che la sua situazione personale presenti delle similitudini al caso del signor F._______, cittadino siriano suo coinquilino, al quale l'UFM ha riconosciuto il caso personale particolarmente grave. In proposito, il Tribunale rileva che in generale è molto difficile stabilire delle similitudini tra diverse fattispecie e nello specifico che dagli atti istruttori non è possibile stabilire una violazione del principio di uguaglianza nel caso in esame.
E. 10 Visto l'esito del ricorso le spese processuali sono a carico del ricorrente e vengono computate con l'anticipo spese di 800 franchi versato al Tribunale dal ricorrente il 22 novembre 2012 (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali per 800 franchi sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato il 22 novembre 2012.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. ... ; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5769/2012 Sentenza del 4 dicembre 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Jean-Daniel Dubey, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, ..., patrocinato dall'avv. Yves Flückiger, Corso Elvezia 25, 6900 Lugano , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. Fatti: A. A._______, cittadino siriano di etnia kurda, nato il ... , proveniente da ... in provincia di Aleppo, entrava in Svizzera il 19 novembre 2006 e presentava il medesimo giorno una domanda d'asilo. Essa veniva respinta - in data 6 dicembre 2007 - dall'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), che decideva però un'ammissione provvisoria dell'interessato, in considerazione della propria appartenenza all'etnia kurda e al relativo pericolo per la sua persona a seguito di un eventuale rinvio in patria. Conseguentemente A._______ beneficiava quindi del permesso F, rinnovato ripetutamente. B. Dal giugno del 2008 ad oggi, l'interessato è alle dipendenze - con un contratto a tempo indeterminato - del B._______ a Locarno, da cui percepisce un salario lordo di 3'900 franchi. In data 12 febbraio 2009 la polizia cantonale interveniva presso il D._______ di Locarno dove l'interessato, "completamente ubriaco", "dava in escandescenza". Ammanettato e tradotto negli uffici della polizia egli veniva in seguito rilasciato (rapporto di segnalazione, 12 febbraio 2009), senza alcuna conseguenza penale. C. In 20 aprile 2012, la Sezione della popolazione (in seguito SPOP) ha preavvisato favorevolmente il rilascio ad A._______ di un permesso di dimora giusta l'art. 84 cpv. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), riservata l'approvazione da parte dell'UFM. Il 2 agosto seguente - in ossequio del diritto di essere sentito - l'autorità di prime cure ha chiesto all'interessato di prendere posizione in merito alla sua intenzione di rifiutare il permesso di dimora sopracitato. A._______ ha quindi inoltrato le proprie osservazioni il 3 settembre 2012. D. Con decisione del 9 ottobre seguente l'UFM ha negato l'approvazione al rilascio del permesso di dimora. In particolare l'autorità di prime cure ha rilevato che non esistono gli estremi del caso di rigore, e meglio l'interessato non godrebbe di legami particolarmente forti e stretti con la Svizzera, gli anni trascorsi lontano dal proprio Paese non lo renderebbero totalmente estraneo alla patria ed infine il suo comportamento non sarebbe esente da critiche. E. Con ricorso del 6 novembre 2012, A._______ ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo e l'approvazione al rilascio del permesso di dimora, con il conseguente annullamento della decisione dell'autorità di prime cure. A sostegno delle proprie allegazioni il ricorrente ha rilevato "la violazione del diritto e in particolare l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento come pure l'accertamento incompleto dei fatti e l'inadeguatezza della decisione". A suo dire, egli sarebbe perfettamente integrato sia da un punto di vista sociale, in particolare intratterrebbe una relazione sentimentale con C._______, di cui si chiede la deposizione quale teste, che da un punto di vista lavorativo. Inoltre sarebbe impossibile ipotizzare un suo ritorno e un reinserimento in Siria, essendo il Paese ormai dilaniato dalla guerra. In questo contesto A._______ ha pure allegato che è ormai diventato impossibile intrattenere dei contatti con i parenti rimasti in Siria. A suo dire infine il comportamento mantenuto il 12 febbraio 2009 al D._______ di Locarno, oltre a mancare un riscontro oggettivo agli atti, non può essere l'elemento che fonda il rifiuto del permesso di dimora qui litigioso. F. Con scritto del 9 novembre 2012, A._______ ha chiesto all'UFM di riesaminare la decisione litigiosa, alla luce del caso di rigore grave riconosciuto al signor F._______, cittadino siriano e coinquilino del ricorrente, che a suo dire avrebbe un percorso lavorativo e personale simile. Egli ha pure sottolineato di mantenere una relazione stabile con la signora C._______ di Taverne con la quale vi è l'intenzione di sposarsi in un futuro prossimo. In proposito, il 14 novembre 2012, l'autorità di prime cure ha comunicato al ricorrente che, alla luce del ricorso pendente davanti al TAF, non sarebbe entrato nel merito della domanda di riesame. G. Con osservazioni del 10 dicembre 2012, l'UFM ha constatato che il ricorrente non ha allegato alcun elemento o mezzo di prova nuovo tale da modificare il proprio apprezzamento. In particolare l'autorità di prime cure ha rilevato che il caso segnalato dall'insorgente, sebbene presenti delle similitudini, non è identico al caso in esame, segnatamente per il comportamento non ineccepibile mantenuto dal ricorrente. H. Con replica del 28 gennaio 2013 A._______ si è riconfermato nelle proprie conclusioni di causa. Egli ha dapprima rilevato la violazione del diritto di essere sentito, sottolineando che la decisione dell'autorità di prime cure è carente nella motivazione, in particolare l'UFM avrebbe fatto uso di "frasi fatte e preconcetti generali, senza spiegare con la necessaria precisione i motivi per i quali il ricorrente non sarebbe sufficientemente integrato in Svizzera, perché la sua situazione familiare non soddisferebbe l'art. 31 OASA o perché sarebbe ragionevole esigerne oggi un rientro in Siria". Inoltre con riferimento al comportamento mantenuto in occasione del fermo di polizia presso il D._______ di Locarno, il ricorrente ha rilevato che esso "non risulta assolutamente adeguato a fondare il rifiuto del rilascio del permesso di dimora". A._______ ha infine sottolineato come l'UFM abbia giustamente escluso un rinvio nel 2007, e vorrebbe ora sostenere l'esatto contrario, benché la situazione in Siria sia notevolmente peggiorata. Il ricorrente ha infine chiesto al Tribunale di procedere alla sua audizione come pure all'audizione, in qualità di teste, di C._______ e di E._______. I. Con duplica del 13 febbraio 2013 l'autorità di prime cure si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto già espresse in precedenza come pure nella decisione del 9 ottobre 2012 qui impugnata. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 84 cpv. 5 LStr rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza citata, DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
3. Con la replica il ricorrente si è prevalso della violazione del suo diritto di essere sentito, in particolare nel suo corollario dell'obbligo di motivazione. Infatti a dire di A._______ l'UFM, con risposta al ricorso, si è limitato a ripetere in maniera generica, senza spiegarne i motivi, che le condizioni legali per il rilascio del permesso di dimora non erano date (cfr. ricorso pag. 3 e 4). 3.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza ha inoltre dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettata anche se la motivazione è implicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279 precitata, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre secondo il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di una vertenza all'autorità inferiore anche in presenza di una grave violazione della precitata garanzia, nella misura in cui tale agire rappresenterebbe unicamente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili ritardi inconciliabili con gli interessi del ricorrente (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata). 3.3 Nella fattispecie, l'interessato è stato sentito prima dell'emissione del provvedimento e la motivazione dello stesso nonché le osservazioni presentate in sede di replica non appaiono peraltro oltremodo succinte e generali. Allo stadio attuale della procedura è pertanto giustificato - alla luce della precitata giurisprudenza - rinunciare ad un rinvio della vertenza all'autorità inferiore in quanto porterebbe ad inutili ritardi, ritenuto che da una parte il ricorrente ne ha compreso il contenuto, ha potuto difendersi correttamente ed ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, il Tribunale non ritiene che vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito.
4. Giusta l'art. 99 LStr il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'UFM. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale. Il Consiglio federale ha quindi adottato l'art. 85 cpv. 1 let. a e b dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.20) per cui l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio e della proroga dei permessi di dimora se per il coordinamento della prassi nell'ambito dell'esecuzione della legge ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande oppure se lo richiede per un caso singolo. La competenza decisionale appartiene dunque alla Confederazione in virtù delle regole di procedura sopra citate (cfr. anche sito internet dell'UFM www.bfm.admin.ch Documentazione > Basi legali > Istruzioni e circolari > I. Settore stranieri > 1. Procedure e competenze, cifra 1.3.1; versione dell'ottobre 2013, consultata il 4 novembre 2013). 5. 5.1 Giusta l'art. 84 al. 5 LStr, le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza. L'art. 31 OASA, in merito ai casi particolarmente gravi, pone dei criteri comuni per l'esame delle domande di rilascio di un permesso di dimora inoltrate giusta l'art. 30 cpv. 1 let. b LStr, dell'art. 50 cpv. 1 LStr, dell'art. 84 cpv. 5 LStr e dell'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) (cfr. anche Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht 3a ed., 2012, pag. 240-241 ad art. 84 al. 5 LStr). Questa disposizione enuncia che, se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a. l'integrazione del richiedente
b. rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente;
c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli
d. la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione
e. la durata della presenza in Svizzera
f. lo stato di salute
g. la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine 5.2 A differenza dell'art. 31 OASA, l'art. 84 cpv. 5 LStr contempla - in maniera esplicita - unicamente 3 criteri di valutazione, e meglio il grado di integrazione, la situazione famigliare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza. Il Tribunale ha già avuto l'occasione di determinarsi sul potere di esame dell'autorità amministrativa come pure sul carattere non limitativo dei criteri enumerati (cfr. sentenza C-5769/2009 del 31 gennaio 2011 consid. 4.3). Nello specifico, il TAF ha rilevato che le condizioni, alle quali un caso personale particolarmente grave può essere riconosciuto ad uno straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera, poste dall'art. 84 cpv. 5 LStr, non differiscono sostanzialmente dei criteri considerati per la concessione di una deroga alle condizioni d'ammissione giusta l'art. 30 cpv. 1 LStr, che riprende a sua volta l'art. 13 let. f dell'ordinanza limitante il numero degli stranieri (OLS, RO 1986 1791), applicabile fino all'entrata in vigore della LStr. 5.3 Con riferimento all'art. 13 let. f OLS la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolinearne il carattere eccezionale come pure l'analisi restrittiva delle condizione ivi poste per il riconoscimento di un caso di individuale particolarmente grave (cfr. DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3). Secondo la prassi e la giurisprudenza, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza, in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto di derogare alle condizioni dell'ammissione deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze. Nel quadro dell'apprezzamento circa l'esistenza o meno di un caso particolarmente grave, è necessario valutare l'insieme delle circostanze del caso specifico; conseguentemente i criteri sviluppati dalla giurisprudenza federale e oggi consacrati all'art. 31 cv. 1 OASA non costituiscono un'enumerazione esaustiva e nemmeno debbono essere realizzati cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2, e riferimenti citati). 6. 6.1 Nella fattispecie, A._______ risiede in Svizzera dal novembre del 2006, ovvero da poco più di 7 anni. Egli adempie quindi il criterio posto dall'art. 84 cpv. 5 LStr di una residenza minima di 5 anni. Ciò detto, l'interessato non può comunque fondare il rilascio del permesso di dimora unicamente su questo criterio, ma deve comprovare l'esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare l'esistenza di un caso di rigore (cfr. C-6219/2011, consid. 6.1; DTAF 2007/16 consid. 7 e giurisprudenza citata). 6.2 Con riferimento all'integrazione sociale, dagli atti di causa emerge che A._______ si esprime correttamente in italiano e conosce pure la lingua tedesca, francese ed l'inglese (cfr. dichiarazione B._______ del 30 ottobre 2012). Agli atti è però assente della documentazione attestante la partecipazione dello stesso alla vita sociale e comunitaria della regione, in particolare la partecipazione ad associazioni, fondazioni o società sportive, come pure la mancanza di attestazioni di conoscenti e amici. Va tuttavia sottolineato che il ricorrente ha una relazione sentimentale - dal maggio del 2010 - con la signora C._______, la quale ha confermato l'esistenza di progetti per un vita comune, compreso il matrimonio (cfr. dichiarazione C._______, del 25 ottobre 2012). Con riferimento all'integrazione professionale e all'acquisizione di una formazione specifica, non risulta dall'incarto che A._______ abbia conseguito una formazione professionale o conseguito una specializzazione in Svizzera. Infatti egli è entrato alle dipendenze del B._______ a Locarno nel giugno del 2008, con un contratto a tempo indeterminato, e dopo aver svolto le mansioni di aiuto cucina è attualmente attivo quale barista (cfr. dichiarazione B._______ del 30 ottobre 2012). Ciò detto, il Tribunale sottolinea tuttavia la soddisfacente situazione economica del ricorrente, che a far tempo dal giugno del 2008 è finanziariamente indipendente. Il Tribunale rileva inoltre che A._______ è in buono stato di salute e nei suoi confronti non sono pendenti procedure esecutive o atti di carenza beni. Con riferimento al comportamento e il rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero da parte dell'interessato, il TAF deve costatare - come già evidenziato dall'autorità di prima istanza - un comportamento non ineccepibile; nello specifico, in data 12 febbraio 2009, il ricorrente si è presentato "completamente ubriaco" presso il D._______ di Locarno, insultando e minacciando i presenti, al punto che si è reso necessario l'intervento della polizia. Ciononostante A._______ non è stato oggetto di ammonimenti o condanne penali, e nemmeno di querele. Va detto infine che questo è rimasto un fatto isolato e il ricorrente ha in seguito avuto un comportamento corretto e rispettoso. 6.3 In esito alle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che A._______ non può prevalesi di un livello di integrazione sufficiente ai sensi del'art. 84 cpv. 5 LStr. Conseguentemente non occorre proseguire oltre l'analisi dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza e consacrati nell'art. 31 cpv. 1 LStr, segnatamente la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza. Peraltro il ricorrente, a beneficio di un'ammissione provvisoria, ha la facoltà di continuare il proprio soggiorno in Svizzera, senza dover rientrare in Siria. 6.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale evidenzia anche la relazione sentimentale con C._______ con cui, secondo la documentazione agli atti, dovrebbe unirsi in vincolo coniugale, non è pregiudicata, considerato che il ricorrente è a beneficio, come già ricordato, di un'ammissione provvisoria sul territorio Svizzero.
7. A fronte di quanto precede, il Tribunale ritiene che le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di un caso particolarmente grave giusta le combinate disposizioni art. 84 cpv. 5 LStr e art. 31 OASA.
8. Ne discende che l'UFM, con la decisione del 9 ottobre 2012, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 9. 9.1 Nel suo gravame A._______ ha chiesto l'audizione di C._______ e di E._______ quale mezzo di prova. In proposito per quanto attiene l'audizione di testimoni davanti allo scrivente Tribunale, occorre rammentare che la procedura dinanzi al TAF avviene di regola per iscritto (cfr. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsre-chtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrati-va prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostan-ze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispen-sabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si pro-cede ad un'audizione orale e personale dei testi. In casu, il TAF ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati ac-certati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun comple-mento di istruttoria (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 169 consid. 2.3.2 e 2.3.3 e riferimenti ivi citati). L'autorità è infatti abilitata a mettere fi-ne all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di for-mare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7793/2010 del 15 luglio 2011 consid. 8 e giurisprudenza citata; DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1). Quanto alla richiesta di una sua deposizione il Tribunale ritiene che egli ha avuto modo di sostanziare le proprie richieste nello scambio degli allegati scritti. 9.2 L'insorgente ha infine evidenziato che la sua situazione personale presenti delle similitudini al caso del signor F._______, cittadino siriano suo coinquilino, al quale l'UFM ha riconosciuto il caso personale particolarmente grave. In proposito, il Tribunale rileva che in generale è molto difficile stabilire delle similitudini tra diverse fattispecie e nello specifico che dagli atti istruttori non è possibile stabilire una violazione del principio di uguaglianza nel caso in esame.
10. Visto l'esito del ricorso le spese processuali sono a carico del ricorrente e vengono computate con l'anticipo spese di 800 franchi versato al Tribunale dal ricorrente il 22 novembre 2012 (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali per 800 franchi sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato il 22 novembre 2012.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. ... ; incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: