Divieto d'entrata
Sachverhalt
A. A._______, cittadina brasiliana nata il ... 1982, è giunta in Svizzera il 2 giugno 2009 allo scopo di frequentare il ciclo di Bachelor alla Facoltà di Teologia di Lugano. L'interessata è stata quindi posta a beneficio di un permesso di dimora B. Benché la stessa avesse assunto la qualità di studentessa uditrice e perso quella di studentessa ordinaria, esso è stato rinnovato il 2 giugno 2010. B. In data 17 giugno 2011 l'interessata ha postulato nuovamente la proroga del permesso di dimora B - allo scopo di seguire un corso intensivo di italiano presso la B._______ SA di Lugano - presentando una "garanzia finanziaria e di sostentamento" nella persona del signor C._______. Esso è stato negato il 6 ottobre 2011 dalla Sezione della popolazione (in seguito SPOP). Contro tale decisione l'interessata ha ricorso al Consiglio di Stato (in seguito CdS), postulandone l'annullamento, il quale lo ha respinto il 29 novembre 2011. Conseguentemente, il 26 gennaio 2012 la SPOP ha fissato all'interessata, il 29 febbraio 2012 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera. C. A._______ ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine comminato senza lasciare il territorio elvetico. Essa - interrogata il 14 agosto 2012 dalla polizia cantonale ticinese, sezione Teseu - ha segnatamente dichiarato che: l'iscrizione alla facoltà di Teologia "è stato un po' un [...] espediente per poter ottenere il permesso, so che parecchie ragazze per poter rimanere in Svizzera chiedono questo tipo di permesso". A._______ ha infine motivato il mancato rientro in patria con la mancanza di fondi per acquistare il biglietto aereo e a causa del passaporto scaduto nel frattempo. Il medesimo giorno l'interessata è stata condannata con decreto di accusa del 14 agosto 2012, cresciuto in giudicato, per violazione della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in particolare per aver soggiornato illegalmente in Svizzera dal 1° marzo al 14 agosto 2012, malgrado la domanda di rinnovo del permesso di dimora B fosse stata definitivamente respinta, alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a fr. 30.- cadauna e alla multa di fr. 200.-. D. A tale decisione giudiziaria ha fatto seguito la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), che il 10 settembre 2012 ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata, valido da subito e sino al 9 settembre 2015, per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 LStr). L'autorità di prime cure ha inoltre privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso ed effettuato l'iscrizione del provvedimento sul sistema d'informazione Schengen (SIS). E. Con ricorso dell'11 ottobre 2012, A._______, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorta contro la decisione dell'autorità di prime cure, chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto sospensivo. A sostegno delle proprie allegazioni essa ha dapprima sottolineato, quale censura formale, la violazione del diritto di essere sentita prima dell'emanazione del provvedimento litigioso. Nel merito l'interessata ha sostanziato la violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui - a suo dire - da una parte il provvedimento è "totalmente" carente sotto il profilo dell'interesse pubblico, e dall'altra sarebbe particolarmente lesivo dei propri interessi personali. Infine, considerato lo stato di gravidanza, la decisione dell'autorità di prime cure distruggerebbe "il nucleo famigliare creatosi" con il padre, cittadino svizzero e il nascituro, in violazione dell'art. 8 CEDU (Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU, RS 0.101]). Con riferimento alla restituzione dell'effetto sospensivo A._______ ha postulato l'annullamento del provvedimento litigioso a motivo della violazione del diritto di essere sentita, della carente motivazione dello stesso e della violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto in particolare dell'imminente parto. F. Con scritti del 9 e 16 novembre 2012 le parti, prendendo posizione limitatamente alla restituzione dell'effetto sospensivo, hanno confermato le proprie antitetiche posizioni. Conseguentemente, con decisione incidentale del 19 ottobre 2012, il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale) ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo ed ha invitato la ricorrente a versare un anticipo a titolo di presunte spese processuali pari a fr. 1'000.-, entro e non oltre il 21 dicembre 2012. Tale termine, su richiesta dell'interessata in data 18 dicembre 2012, è stato prorogato al 22 gennaio 2013, a motivo delle precarie condizioni economiche della stessa. G. Con osservazioni sul merito del 15 gennaio 2013, l'autorità di prime cure ha ribadito le proprie allegazioni di fatto e di diritto, rilevando in particolare che l'interessata ha soggiornato illegalmente in Svizzera dal 1° marzo 2012, malgrado la domanda di rinnovo del permesso di dimora fosse stata respinta. Con scritto del 18 febbraio 2013, A._______ ha preso posizione sulle osservazioni dell'autorità di prime cure, riconfermandosi integralmente nei propri considerandi ricorsuali. L'interessata ha nuovamente ribadito che la condanna penale, non può giustificare il provvedimento qui litigioso emanato dall'autorità di prime cure. H.Contestualmente alla procedura dinnanzi a questo Tribunale, l'8 gennaio 2013, l'insorgente ha postulato nuovamente il rilascio di un permesso di dimora alla Sezione della popolazione. Rilevando che la permanenza della ricorrente sul territorio cantonale era illegale, le autorità ticinesi hanno emanato, il 14 gennaio 2013, una decisione di allontanamento nei confronti di A._______, avverso la quale la stessa ha inoltrato ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato e quindi al Tribunale amministrativo cantonale (in seguito TRAM), i quali hanno confermato la decisione dell'autorità cantonale di prima istanza. La sentenza del TRAM, del 12 marzo 2013, è cresciuta in giudicato. I.Con ordinanza del 3 ottobre 2013 l'insorgente è stata invitata, tramite il suo patrocinatore, ad aggiornare il Tribunale in merito alla propria situazione personale, segnatamente in merito alla nascita del figlio e al riconoscimento dello stesso da parte del padre. Con scritto del 22 ottobre seguente il rappresentante ha comunicato al Tribunale di non più patrocinare l'insorgente e di avere tentato invano di trasmettere l'ordinanza. L.Conseguentemente il 23 ottobre 2013 la citata ordinanza è stata trasmessa all'indirizzo in Svizzera comunicato dalla ricorrente, senza tuttavia essere ritirata.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTF.
E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
E. 3 Nel gravame la ricorrente si è prevalsa della violazione del suo diritto di essere sentita, poiché essa non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi prima dell'emissione della decisione. Occorre dunque dapprima esaminare tale censura di natura formale.
E. 3.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279 precitata, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre secondo il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di una vertenza all'autorità inferiore anche in presenza di una grave violazione della precitata garanzia, nella misura in cui tale agire rappresenterebbe unicamente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili ritardi inconciliabili con gli interessi della ricorrente (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3.3 Nella fattispecie, l'interessata è stata sentita prima dell'emissione del provvedimento. In particolare, durante l'interrogatorio del 14 agosto 2012, alla presenza di un interprete da lei richiesto, la ricorrente è stata informata che: "le autorità competenti esamineranno l'eventualità di emanare nei suoi confronti un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata. In virtù del diritto di essere sentito, le viene concessa la possibilità di formulare eventuali osservazioni in merito" (cfr. verbale di interrogatorio del 14 agosto 2012, pag. 3). Siccome A._______ ha dichiarato di "non [aver] niente da dire in merito" (cfr. verbale di interrogatorio del 14 agosto 2012), le allegazioni qui proposte dall'allora patrocinatore non possono essere condivise.
E. 3.4 A fronte di quanto sopra esposto, la censura inerente la violazione del diritto di essere sentita, deve essere respinta.
E. 4.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (let. a), deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (let. b), non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (let. c), non dev'essere oggetto di una misura di respingimento (let. d). Tale norma, relativa all'entrata in territorio svizzero, si applica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
E. 4.2 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen [GU] L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1; Regolamento modificato l'ultima volta dal Regolamento [UE] n° 610/2013, [GU] L182 del 29 giugno 2013, pag. 1). L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde largamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema Philipp Egli / Tobias Meyer, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr, n. 14) indica che per un soggiorno non superiore a 90 giorni nell'arco di sei mesi, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera (let. a); essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido (let. b); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi (let. c); non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione (let. d); non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi (let. e).
E. 4.3 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso in esame, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 let. d del Regolamento (CE) n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006 pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 del Regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona - conformemente da una parte al Regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP; RS 361) - è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione. Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (cfr. art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visa a validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 let. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]; sulla questione confrontare anche le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-6801/2010 del 1° aprile 2011 consid. 4 e C-1667/2010 del 21 marzo 2011 consid. 3.3).
E. 4.4 In virtù dell'Allegato II al Regolamento CE 539/2001, i cittadini brasiliani possono soggiornare nello spazio Schengen e in Svizzera senza alcun obbligo di visto per un periodo limitato della durata massima di 90 giorni complessivi nell'arco di 6 mesi.
E. 5 Giusta i combinati disposti degli art. 27 e 33 cpv. 2 LStr, uno straniero può essere posto a beneficio di un permesso di dimora qualora segua un perfezionamento professionale, confermato dalla direzione dell'istituto scolastico, abbia comprovato di disporre di un alloggio conforme ai suoi bisogni, disponga di mezzi finanziari necessari e possegga un livello di formazione per seguire la formazione in oggetto. Esso è di durata limitata e può essere prorogato - se non vi sono motivi di revoca - secondo l'art. 62 LStr (art. 33 cpv. 3 LStr); è il caso ad esempio allorquando lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione di concessione del permesso (art. 6 let. d LStr). Inoltre ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LStr, per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso, a meno che nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore; lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso (art. 10 cpv. 2 LStr). L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, 142.201) precisa all'art. 9 cpv. 1 OASA che per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei (art. 9 cpv. 2 OASA).
E. 6.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen e con effetto a decorre dal 1° gennaio 2011, il divieto di entrata, che impedisce l'entrata o il ritorno in Svizzera di un straniero indesiderato (e nello spazio Schengen, cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale C-2316/2010 del 20 dicembre 2011 consid. 3.4), è regolata all'art. 67 LStr.
E. 6.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Ciononostante l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
E. 6.3 Con riferimento alla nozione di ordine e sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a Lstr), che sono alla base della motivazione della decisione in esame, si osserva che: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; la sicurezza pubblica significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3424). L'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA, precisa inoltre che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni dell'autorità. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici. Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri rappresentano quindi delle violazioni di legge, sanzionate secondo gli art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3428).
E. 6.4 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto di entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti e rispettare il principio di proporzionalità (cfr. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
E. 7.1 Nella fattispecie in disamina, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto di entrata di 3 anni con validità da subito sino al 9 settembre 2015, ritenendo che l'interessata abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblico, soggiornando in Svizzera senza il necessario permesso.
E. 7.2 Alla luce della documentazione agli atti, si evince che A._______ è giunta in Svizzera nel giugno 2009 - allo scopo di seguire il ciclo di Bachelor alla Facoltà di Teologia di Lugano - ed è stata posta a beneficio di un permesso di dimora B. Esso è stato rinnovato il 2 giugno 2010, benché l'interessata avesse assunto la qualità di studentessa uditrice e perso quella di studentessa ordinaria e benché, come da lei stesso ammesso in occasione dell'interrogatorio del 14 agosto 2012, l'iscrizione alla facoltà di teologia "è stato un espediente per ottenere il permesso". Il 17 giugno 2011, la ricorrente ha postulato nuovamente una proroga del permesso, negato il 6 ottobre 2011 dalla Sezione della popolazione; la decisione è stata confermata su ricorso dal CdS, il 29 novembre 2011. Conseguentemente il 26 gennaio 2012 la SPOP ha fissato all'interessata, il 29 febbraio 2012 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera. Tuttavia A._______ è rimasta in territorio elvetico - a suo dire poiché non disponeva dei mezzi finanziari per acquistare il biglietto di rientro in Brasile ed il passaporto essendo nel frattempo scaduto - in violazione della decisione dell'autorità cantonale. Conseguentemente, il 14 agosto l'interessata è stata condannata con decreto di accusa, cresciuto in giudicato il 17 settembre 2012, per violazione della LStr, in particolare per aver soggiornato illegalmente in Svizzera dal 1° marzo al 14 agosto 2012, malgrado la domanda di rinnovo del permesso fosse stata definitivamente respinta. Come accennato in narrativa, anche alla richiesta di rilascio di un nuovo permesso di dimora, inoltrata l'8 gennaio 2013, ha fatto seguito una decisione di allontanamento confermata definitivamente con sentenza cresciuta in giudicato del TRAM, del 12 marzo 2013.
E. 7.3 Orbene, a fronte di quanto sopra menzionato, è pacifico che la ricorrente ha soggiornato perlomeno dal 1° marzo al 14 agosto 2012 illegalmente. Sebbene l'UFM abbia rilevato una violazione e una minaccia dell'ordine pubblico e la sicurezza in Svizzera (art. 67 cpv. 2 let. a) - alla base del divieto d'entrata in esame - per fondare l'emanazione del divieto d'entrata era sufficiente l'inadempimento dell'obbligo di lasciare la Svizzera entro termine impartito dalla SPOP (art. 67 cpv. 1 let. b LStr).
E. 7.4 A fronte di quanto esposto, e considerato che l'interessata non ha avuto il comportamento che è giustificato attendersi da ogni straniero che desidera entrare e soggiornare in questo paese, il divieto di entrata pronunciato dall'UFM appare giustificato. Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. a e c PA).
E. 8.1 Qualora l'autorità amministrativa pronunci un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
E. 8.2 Nella fattispecie in disamina, la ricorrente non ha contestato il soggiorno illegale in Svizzera per il periodo in esame, rilevando semplicemente l'assenza di interessi pubblici preponderanti e l'importante limitazione della propria libertà personale e di movimento, nella misura in cui il divieto d'entrata si estende a tutto il territorio Schengen. Inoltre a suo dire, un divieto d'entrata di 6 mesi sarebbe stato conforme al principio di proporzionalità. In proposito va detto che l'infrazione di cui si è resa protagonista A._______ riveste un carattere di gravità certo in quanto è espressamente sanzionata dalla disposizione penale di cui all'art. 115 cpv. 1 let. b LStr. Soggiornando illegalmente in Svizzera, dal 1° marzo a tutt'oggi, nonostante le fosse stato comminato un termine di partenza per lasciare il territorio svizzero al 29 febbraio 2012, l'interessata ha indiscutibilmente violato le normative in materia di diritto degli stranieri, reati per i quali l'art. 80 cpv. 1 let. a OASA, prescrive che vi è la conseguente violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, e per i quali può esserci quale conseguenza l'emissione del divieto d'entrata sul territorio svizzero (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429). Quanto agli ipotetici interessi privati, la ricorrente si è limitata a proclamare genericamente "un'importante limitazione della libertà personale e di movimento" (cfr. ricorso pag. 8), dimenticando di enumerare e sostanziare in concreto quali siano i propri interessi privati che dovrebbero essere preponderanti rispetto all'interesse pubblico dell'emanazione del divieto d'entrata. In assenza di alcuna allegazione, ne consegue che l'interesse pubblico all'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultima ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata valido sino al 9 settembre 2015 appare proporzionato ed adeguato alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. a e c PA).
E. 9.1 A._______ ha inoltre sottolineato che la decisione dell'autorità di prime cure comprometterebbe l'esistenza del proprio nucleo famigliare, in violazione dell'art. 8 CEDU (ricorso, pag. 7, 8 e 11); infatti l'interessata sarebbe in attesa di un figlio, il cui padre - cittadino svizzero - sarebbe pronto a riconoscere (cfr. certificati medici dell'Ente ospedaliero cantonale).
E. 9.2 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7)
E. 9.3 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321).
E. 9.4 Orbene, l'assenza di collaborazione da parte della ricorrente non permette al Tribunale di verificare se le condizioni per potersi prevalere di tale norma siano adempiute.
E. 10 Tenuto conto delle considerazioni sopra espresse, occorre esaminare ancora se l'iscrizione nel SIS sia conforme al Regolamento SIS II entrato in vigore il 9 aprile 2013, ovvero dopo la decisione dell'UFM del 10 settembre 2012 qui impugnata. Da una parte occorre analizzare se la segnalazione effettuata sia conforme al principio di proporzionalità, e meglio se essa sia adeguata, pertinente e giustificata dell'importanza del caso in esame (cfr. art. 21 Regolamento SIS II); dall'altra occorre verificare se le condizioni specifiche per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno siano ottemperate (cfr. art. 24 Regolamento SIS II).
E. 10.1 Giusta l'art. 24 del Regolamento SIS II i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno sono inseriti sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valutazione individuale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale (par. 1); una segnalazione è inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi: se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno; oppure se nei confronti del cittadino di un paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (par. 2). Una segnalazione può inoltre essere inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata sul fatto che il cittadino di un paese terzo è stato oggetto di una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, basata sull''inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di un paese terzo (par. 3).
E. 10.2 Dalla documentazione agli atti non emerge alcun interesse privato per la ricorrente a muoversi liberamente nello spazio Schengen (cfr. consid. 8.2), inoltre considerata la decisione di allontanamento sopramenzionata e la mancanza di collaborazione dell'insorgente, il Tribunale ritiene che la segnalazione effettuata dall'UFM sia conforme al principio di proporzionalità. Infine in data 14 gennaio 2013 la SPOP ha emanato nei confronti di A._______ una decisione di allontanamento, confermata dal Consiglio di Stato con giudizio del 30 gennaio 2013 e dal Tribunale cantonale amministrativo in data 12 marzo 2013. Ne discende che la segnalazione nel SIS da parte dell'UFM risulta essere giustificata.
E. 11 Ne discende, a fronte di quanto sopra, che l'UFM - con la decisione del 10 settembre 2012 - non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali restano a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 29 dicembre 2012.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. Simic ...; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, per informazione La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5344/2012 Sentenza del 19 novembre 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Ruth Beutler, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, c/o ..., ..., ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. A._______, cittadina brasiliana nata il ... 1982, è giunta in Svizzera il 2 giugno 2009 allo scopo di frequentare il ciclo di Bachelor alla Facoltà di Teologia di Lugano. L'interessata è stata quindi posta a beneficio di un permesso di dimora B. Benché la stessa avesse assunto la qualità di studentessa uditrice e perso quella di studentessa ordinaria, esso è stato rinnovato il 2 giugno 2010. B. In data 17 giugno 2011 l'interessata ha postulato nuovamente la proroga del permesso di dimora B - allo scopo di seguire un corso intensivo di italiano presso la B._______ SA di Lugano - presentando una "garanzia finanziaria e di sostentamento" nella persona del signor C._______. Esso è stato negato il 6 ottobre 2011 dalla Sezione della popolazione (in seguito SPOP). Contro tale decisione l'interessata ha ricorso al Consiglio di Stato (in seguito CdS), postulandone l'annullamento, il quale lo ha respinto il 29 novembre 2011. Conseguentemente, il 26 gennaio 2012 la SPOP ha fissato all'interessata, il 29 febbraio 2012 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera. C. A._______ ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine comminato senza lasciare il territorio elvetico. Essa - interrogata il 14 agosto 2012 dalla polizia cantonale ticinese, sezione Teseu - ha segnatamente dichiarato che: l'iscrizione alla facoltà di Teologia "è stato un po' un [...] espediente per poter ottenere il permesso, so che parecchie ragazze per poter rimanere in Svizzera chiedono questo tipo di permesso". A._______ ha infine motivato il mancato rientro in patria con la mancanza di fondi per acquistare il biglietto aereo e a causa del passaporto scaduto nel frattempo. Il medesimo giorno l'interessata è stata condannata con decreto di accusa del 14 agosto 2012, cresciuto in giudicato, per violazione della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in particolare per aver soggiornato illegalmente in Svizzera dal 1° marzo al 14 agosto 2012, malgrado la domanda di rinnovo del permesso di dimora B fosse stata definitivamente respinta, alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a fr. 30.- cadauna e alla multa di fr. 200.-. D. A tale decisione giudiziaria ha fatto seguito la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM), che il 10 settembre 2012 ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata, valido da subito e sino al 9 settembre 2015, per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 LStr). L'autorità di prime cure ha inoltre privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso ed effettuato l'iscrizione del provvedimento sul sistema d'informazione Schengen (SIS). E. Con ricorso dell'11 ottobre 2012, A._______, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorta contro la decisione dell'autorità di prime cure, chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto sospensivo. A sostegno delle proprie allegazioni essa ha dapprima sottolineato, quale censura formale, la violazione del diritto di essere sentita prima dell'emanazione del provvedimento litigioso. Nel merito l'interessata ha sostanziato la violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui - a suo dire - da una parte il provvedimento è "totalmente" carente sotto il profilo dell'interesse pubblico, e dall'altra sarebbe particolarmente lesivo dei propri interessi personali. Infine, considerato lo stato di gravidanza, la decisione dell'autorità di prime cure distruggerebbe "il nucleo famigliare creatosi" con il padre, cittadino svizzero e il nascituro, in violazione dell'art. 8 CEDU (Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU, RS 0.101]). Con riferimento alla restituzione dell'effetto sospensivo A._______ ha postulato l'annullamento del provvedimento litigioso a motivo della violazione del diritto di essere sentita, della carente motivazione dello stesso e della violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto in particolare dell'imminente parto. F. Con scritti del 9 e 16 novembre 2012 le parti, prendendo posizione limitatamente alla restituzione dell'effetto sospensivo, hanno confermato le proprie antitetiche posizioni. Conseguentemente, con decisione incidentale del 19 ottobre 2012, il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale) ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo ed ha invitato la ricorrente a versare un anticipo a titolo di presunte spese processuali pari a fr. 1'000.-, entro e non oltre il 21 dicembre 2012. Tale termine, su richiesta dell'interessata in data 18 dicembre 2012, è stato prorogato al 22 gennaio 2013, a motivo delle precarie condizioni economiche della stessa. G. Con osservazioni sul merito del 15 gennaio 2013, l'autorità di prime cure ha ribadito le proprie allegazioni di fatto e di diritto, rilevando in particolare che l'interessata ha soggiornato illegalmente in Svizzera dal 1° marzo 2012, malgrado la domanda di rinnovo del permesso di dimora fosse stata respinta. Con scritto del 18 febbraio 2013, A._______ ha preso posizione sulle osservazioni dell'autorità di prime cure, riconfermandosi integralmente nei propri considerandi ricorsuali. L'interessata ha nuovamente ribadito che la condanna penale, non può giustificare il provvedimento qui litigioso emanato dall'autorità di prime cure. H.Contestualmente alla procedura dinnanzi a questo Tribunale, l'8 gennaio 2013, l'insorgente ha postulato nuovamente il rilascio di un permesso di dimora alla Sezione della popolazione. Rilevando che la permanenza della ricorrente sul territorio cantonale era illegale, le autorità ticinesi hanno emanato, il 14 gennaio 2013, una decisione di allontanamento nei confronti di A._______, avverso la quale la stessa ha inoltrato ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato e quindi al Tribunale amministrativo cantonale (in seguito TRAM), i quali hanno confermato la decisione dell'autorità cantonale di prima istanza. La sentenza del TRAM, del 12 marzo 2013, è cresciuta in giudicato. I.Con ordinanza del 3 ottobre 2013 l'insorgente è stata invitata, tramite il suo patrocinatore, ad aggiornare il Tribunale in merito alla propria situazione personale, segnatamente in merito alla nascita del figlio e al riconoscimento dello stesso da parte del padre. Con scritto del 22 ottobre seguente il rappresentante ha comunicato al Tribunale di non più patrocinare l'insorgente e di avere tentato invano di trasmettere l'ordinanza. L.Conseguentemente il 23 ottobre 2013 la citata ordinanza è stata trasmessa all'indirizzo in Svizzera comunicato dalla ricorrente, senza tuttavia essere ritirata. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTF. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
3. Nel gravame la ricorrente si è prevalsa della violazione del suo diritto di essere sentita, poiché essa non avrebbe avuto la possibilità di esprimersi prima dell'emissione della decisione. Occorre dunque dapprima esaminare tale censura di natura formale. 3.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279 precitata, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre secondo il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di una vertenza all'autorità inferiore anche in presenza di una grave violazione della precitata garanzia, nella misura in cui tale agire rappresenterebbe unicamente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili ritardi inconciliabili con gli interessi della ricorrente (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata). 3.3 Nella fattispecie, l'interessata è stata sentita prima dell'emissione del provvedimento. In particolare, durante l'interrogatorio del 14 agosto 2012, alla presenza di un interprete da lei richiesto, la ricorrente è stata informata che: "le autorità competenti esamineranno l'eventualità di emanare nei suoi confronti un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata. In virtù del diritto di essere sentito, le viene concessa la possibilità di formulare eventuali osservazioni in merito" (cfr. verbale di interrogatorio del 14 agosto 2012, pag. 3). Siccome A._______ ha dichiarato di "non [aver] niente da dire in merito" (cfr. verbale di interrogatorio del 14 agosto 2012), le allegazioni qui proposte dall'allora patrocinatore non possono essere condivise. 3.4 A fronte di quanto sopra esposto, la censura inerente la violazione del diritto di essere sentita, deve essere respinta. 4. 4.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (let. a), deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (let. b), non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (let. c), non dev'essere oggetto di una misura di respingimento (let. d). Tale norma, relativa all'entrata in territorio svizzero, si applica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr). 4.2 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen [GU] L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1; Regolamento modificato l'ultima volta dal Regolamento [UE] n° 610/2013, [GU] L182 del 29 giugno 2013, pag. 1). L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde largamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema Philipp Egli / Tobias Meyer, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr, n. 14) indica che per un soggiorno non superiore a 90 giorni nell'arco di sei mesi, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera (let. a); essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido (let. b); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi (let. c); non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione (let. d); non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi (let. e). 4.3 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso in esame, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 let. d del Regolamento (CE) n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006 pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 del Regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona - conformemente da una parte al Regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP; RS 361) - è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione. Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (cfr. art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visa a validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 let. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]; sulla questione confrontare anche le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-6801/2010 del 1° aprile 2011 consid. 4 e C-1667/2010 del 21 marzo 2011 consid. 3.3). 4.4 In virtù dell'Allegato II al Regolamento CE 539/2001, i cittadini brasiliani possono soggiornare nello spazio Schengen e in Svizzera senza alcun obbligo di visto per un periodo limitato della durata massima di 90 giorni complessivi nell'arco di 6 mesi.
5. Giusta i combinati disposti degli art. 27 e 33 cpv. 2 LStr, uno straniero può essere posto a beneficio di un permesso di dimora qualora segua un perfezionamento professionale, confermato dalla direzione dell'istituto scolastico, abbia comprovato di disporre di un alloggio conforme ai suoi bisogni, disponga di mezzi finanziari necessari e possegga un livello di formazione per seguire la formazione in oggetto. Esso è di durata limitata e può essere prorogato - se non vi sono motivi di revoca - secondo l'art. 62 LStr (art. 33 cpv. 3 LStr); è il caso ad esempio allorquando lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione di concessione del permesso (art. 6 let. d LStr). Inoltre ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LStr, per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso, a meno che nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore; lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso (art. 10 cpv. 2 LStr). L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, 142.201) precisa all'art. 9 cpv. 1 OASA che per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei (art. 9 cpv. 2 OASA). 6. 6.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen e con effetto a decorre dal 1° gennaio 2011, il divieto di entrata, che impedisce l'entrata o il ritorno in Svizzera di un straniero indesiderato (e nello spazio Schengen, cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale C-2316/2010 del 20 dicembre 2011 consid. 3.4), è regolata all'art. 67 LStr. 6.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Ciononostante l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 6.3 Con riferimento alla nozione di ordine e sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a Lstr), che sono alla base della motivazione della decisione in esame, si osserva che: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; la sicurezza pubblica significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3424). L'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA, precisa inoltre che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni dell'autorità. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici. Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri rappresentano quindi delle violazioni di legge, sanzionate secondo gli art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3428). 6.4 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto di entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti e rispettare il principio di proporzionalità (cfr. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 7. 7.1 Nella fattispecie in disamina, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto di entrata di 3 anni con validità da subito sino al 9 settembre 2015, ritenendo che l'interessata abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblico, soggiornando in Svizzera senza il necessario permesso. 7.2 Alla luce della documentazione agli atti, si evince che A._______ è giunta in Svizzera nel giugno 2009 - allo scopo di seguire il ciclo di Bachelor alla Facoltà di Teologia di Lugano - ed è stata posta a beneficio di un permesso di dimora B. Esso è stato rinnovato il 2 giugno 2010, benché l'interessata avesse assunto la qualità di studentessa uditrice e perso quella di studentessa ordinaria e benché, come da lei stesso ammesso in occasione dell'interrogatorio del 14 agosto 2012, l'iscrizione alla facoltà di teologia "è stato un espediente per ottenere il permesso". Il 17 giugno 2011, la ricorrente ha postulato nuovamente una proroga del permesso, negato il 6 ottobre 2011 dalla Sezione della popolazione; la decisione è stata confermata su ricorso dal CdS, il 29 novembre 2011. Conseguentemente il 26 gennaio 2012 la SPOP ha fissato all'interessata, il 29 febbraio 2012 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera. Tuttavia A._______ è rimasta in territorio elvetico - a suo dire poiché non disponeva dei mezzi finanziari per acquistare il biglietto di rientro in Brasile ed il passaporto essendo nel frattempo scaduto - in violazione della decisione dell'autorità cantonale. Conseguentemente, il 14 agosto l'interessata è stata condannata con decreto di accusa, cresciuto in giudicato il 17 settembre 2012, per violazione della LStr, in particolare per aver soggiornato illegalmente in Svizzera dal 1° marzo al 14 agosto 2012, malgrado la domanda di rinnovo del permesso fosse stata definitivamente respinta. Come accennato in narrativa, anche alla richiesta di rilascio di un nuovo permesso di dimora, inoltrata l'8 gennaio 2013, ha fatto seguito una decisione di allontanamento confermata definitivamente con sentenza cresciuta in giudicato del TRAM, del 12 marzo 2013. 7.3 Orbene, a fronte di quanto sopra menzionato, è pacifico che la ricorrente ha soggiornato perlomeno dal 1° marzo al 14 agosto 2012 illegalmente. Sebbene l'UFM abbia rilevato una violazione e una minaccia dell'ordine pubblico e la sicurezza in Svizzera (art. 67 cpv. 2 let. a) - alla base del divieto d'entrata in esame - per fondare l'emanazione del divieto d'entrata era sufficiente l'inadempimento dell'obbligo di lasciare la Svizzera entro termine impartito dalla SPOP (art. 67 cpv. 1 let. b LStr). 7.4 A fronte di quanto esposto, e considerato che l'interessata non ha avuto il comportamento che è giustificato attendersi da ogni straniero che desidera entrare e soggiornare in questo paese, il divieto di entrata pronunciato dall'UFM appare giustificato. Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. a e c PA). 8. 8.1 Qualora l'autorità amministrativa pronunci un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). 8.2 Nella fattispecie in disamina, la ricorrente non ha contestato il soggiorno illegale in Svizzera per il periodo in esame, rilevando semplicemente l'assenza di interessi pubblici preponderanti e l'importante limitazione della propria libertà personale e di movimento, nella misura in cui il divieto d'entrata si estende a tutto il territorio Schengen. Inoltre a suo dire, un divieto d'entrata di 6 mesi sarebbe stato conforme al principio di proporzionalità. In proposito va detto che l'infrazione di cui si è resa protagonista A._______ riveste un carattere di gravità certo in quanto è espressamente sanzionata dalla disposizione penale di cui all'art. 115 cpv. 1 let. b LStr. Soggiornando illegalmente in Svizzera, dal 1° marzo a tutt'oggi, nonostante le fosse stato comminato un termine di partenza per lasciare il territorio svizzero al 29 febbraio 2012, l'interessata ha indiscutibilmente violato le normative in materia di diritto degli stranieri, reati per i quali l'art. 80 cpv. 1 let. a OASA, prescrive che vi è la conseguente violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, e per i quali può esserci quale conseguenza l'emissione del divieto d'entrata sul territorio svizzero (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429). Quanto agli ipotetici interessi privati, la ricorrente si è limitata a proclamare genericamente "un'importante limitazione della libertà personale e di movimento" (cfr. ricorso pag. 8), dimenticando di enumerare e sostanziare in concreto quali siano i propri interessi privati che dovrebbero essere preponderanti rispetto all'interesse pubblico dell'emanazione del divieto d'entrata. In assenza di alcuna allegazione, ne consegue che l'interesse pubblico all'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultima ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata valido sino al 9 settembre 2015 appare proporzionato ed adeguato alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. a e c PA). 9. 9.1 A._______ ha inoltre sottolineato che la decisione dell'autorità di prime cure comprometterebbe l'esistenza del proprio nucleo famigliare, in violazione dell'art. 8 CEDU (ricorso, pag. 7, 8 e 11); infatti l'interessata sarebbe in attesa di un figlio, il cui padre - cittadino svizzero - sarebbe pronto a riconoscere (cfr. certificati medici dell'Ente ospedaliero cantonale). 9.2 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7) 9.3 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). 9.4 Orbene, l'assenza di collaborazione da parte della ricorrente non permette al Tribunale di verificare se le condizioni per potersi prevalere di tale norma siano adempiute.
10. Tenuto conto delle considerazioni sopra espresse, occorre esaminare ancora se l'iscrizione nel SIS sia conforme al Regolamento SIS II entrato in vigore il 9 aprile 2013, ovvero dopo la decisione dell'UFM del 10 settembre 2012 qui impugnata. Da una parte occorre analizzare se la segnalazione effettuata sia conforme al principio di proporzionalità, e meglio se essa sia adeguata, pertinente e giustificata dell'importanza del caso in esame (cfr. art. 21 Regolamento SIS II); dall'altra occorre verificare se le condizioni specifiche per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno siano ottemperate (cfr. art. 24 Regolamento SIS II). 10.1 Giusta l'art. 24 del Regolamento SIS II i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno sono inseriti sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valutazione individuale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale (par. 1); una segnalazione è inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi: se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno; oppure se nei confronti del cittadino di un paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (par. 2). Una segnalazione può inoltre essere inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata sul fatto che il cittadino di un paese terzo è stato oggetto di una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, basata sull''inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di un paese terzo (par. 3). 10.2 Dalla documentazione agli atti non emerge alcun interesse privato per la ricorrente a muoversi liberamente nello spazio Schengen (cfr. consid. 8.2), inoltre considerata la decisione di allontanamento sopramenzionata e la mancanza di collaborazione dell'insorgente, il Tribunale ritiene che la segnalazione effettuata dall'UFM sia conforme al principio di proporzionalità. Infine in data 14 gennaio 2013 la SPOP ha emanato nei confronti di A._______ una decisione di allontanamento, confermata dal Consiglio di Stato con giudizio del 30 gennaio 2013 e dal Tribunale cantonale amministrativo in data 12 marzo 2013. Ne discende che la segnalazione nel SIS da parte dell'UFM risulta essere giustificata.
11. Ne discende, a fronte di quanto sopra, che l'UFM - con la decisione del 10 settembre 2012 - non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); per questi motivi il ricorso va respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali restano a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 29 dicembre 2012.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. Simic ...; incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, per informazione La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: