Entrata
Sachverhalt
A. Nel 2007, B._______, cittadino del Kosovo nato il ..., ha presentato una domanda di autorizzazione d'entrata in Svizzera presso la Rappresentanza di Svizzera a Pristina al fine di rendere visita al figlio, residente in Ticino. La domanda è stata respinta con decisione formale del 31 dicembre 2007 dall'Ufficio federale della migrazione (UFM). B. In data 14 maggio 2008, B._______, ha presentato una nuova domanda di visto per la Svizzera della durata di tre mesi al fine di rendere visita ai figli residenti in Svizzera, tra i quali, A._______ (di seguito: il ricorrente), domiciliato a Paradiso/TI. Alla domanda il richiedente ha allegato l'invito dell'8 aprile 2008 da parte del figlio, secondo il quale quest'ultimo si sarebbe portato garante per qualsiasi spesa nonché per l'entrata e l'uscita dalla Svizzera entro i termini prestabiliti. Con scritto del 12 giugno 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha trasmesso all'UFM per competenza e decisione la domanda di visto, richiamando al contempo la sua attenzione sulla precedente decisione negativa. C. Con decisione del 27 giugno 2008, l'UFM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______. In sostanza l'autorità di prime cure ha rilevato che l'ordine giuridico svizzero non garantisce né un diritto ad entrare in Svizzera né l'ottenimento di un visto. Essa ha poi asserito che l'uscita dal territorio elvetico alla scadenza del previsto soggiorno non poteva essere considerata come sufficientemente garantita, tenuto conto della situazione economica prevalente nel Kosovo e le conseguenti disparità socioeconomiche esistenti tra questo paese e la Svizzera. Sulla base di tali disparità l'UFM ha dichiarato che non si poteva escludere che, una volta giunto in Svizzera l'interessato tenti di rimanervi durevolmente con la speranza di trovarvi una sistemazione migliore di quella che conosce nel suo Paese d'origine. L'autorità di prime cure ha poi affermato che B._______ non poteva avvalersi di stretti legami familiari o professionali con il paese d'origine atti a garantirne il ritorno e che la presenza in Svizzera del figlio avrebbe potuto costituire un ulteriore motivo per il richiedente di volere prolungare il suo soggiorno. Vista la prassi restrittiva, l'UFM ha infine affermato che il desiderio di visitare conoscenti o parenti non era sufficiente a giustificare il rilascio di un visto. D. In data 18 luglio 2008, per il tramite del suo patrocinatore, A._______, ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento nonché il rilascio dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha contestato l'affermazione dell'autorità di prime cure secondo la quale la situazione socioeconomica del Kosovo sarebbe da ritenersi a tutt'oggi instabile, precisando oltre a ciò, come la pressione migratoria si sia in larga misura attenuata. Il ricorrente ha poi dichiarato che il richiedente è proprietario di diversi fondi, dei quali è stato prodotto l'estratto catastale. Egli ha inoltre affermato che il richiedente era finanziariamente indipendente, vista la suddetta proprietà e quella dell'abitazione in cui vive, godendo altresì del sostegno finanziario della figlia residente nella medesima provincia in Kosovo, delle sorelle nonché dei nipoti e dei cugini. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso con preavviso del 3 ottobre 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. Riprendendo le argomentazioni esposte nella suddetta decisione, l'autorità di prime cure ha affermato che non vi erano motivi impellenti atti a giustificare il rilascio del visto e che le garanzie fornite, anche se degne d'interesse, andavano relativizzate poiché l'interessato sarebbe tuttavia rimasto libero delle proprie decisioni. F. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 9 ottobre 2008, il ricorrente si è riconfermato nelle sue allegazioni di fatto e di diritto. Oltre a ciò egli ha rimproverato all'autorità inferiore di non aver indicato quali fossero le garanzie appropriate a garantire il ritorno del richiedente nel suo Paese, manifestando infine la discutibilità dell'affermazione dell'autorità di prime cure concernente le disparità economiche tra i due Stati. Alla memoria di replica il ricorrente ha nuovamente allegato l'estratto del registro catastale attestante la proprietà del richiedente nonché una lista dei figli residenti in Svizzera e dei famigliari residenti in Kosovo. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica dell'11 novembre 2008, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto e di diritto.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.
E. 1.3 Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50-52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
E. 3 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Oltre a ciò, l'autorità non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata e possono dunque applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rilascio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV.
E. 5 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). In concreto la pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5).
E. 6 L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che B._______ è cittadino del Kosovo, è sottomesso all'obbligo del visto.
E. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente.
E. 7.2 Il richiedente vive nel Kosovo, costituitosi di recente quale Repubblica indipendente, riconosciuta dalla Svizzera. La sicurezza in questa regione si è in larga misura stabilizzata negli ultimi anni e la ricostruzione dell'amministrazione e dell'infrastruttura è stata promossa con la partecipazione di organizzazioni internazionali e di comunità tra stati. Ciononostante dal profilo economico il Kosovo manca a tutt'oggi di una dinamica di crescita e il tasso di disoccupazione è costantemente elevato. Più della metà dei lavoratori non sono remunerati o percepiscono un salario irregolare. A tutt'oggi la percentuale di povertà nel Kosovo si aggira attorno al 45 % e il 15 % della popolazione vive in condizioni di estrema povertà (cfr. <http://www.worldbank.org>, Countries > Europe and Central Asia > Kosovo > Overview > Country Brief 2009, visitato il 26 giugno 2009). Di conseguenza, la pressione migratoria da questa regione risulta essere elevata, ciò che dimostra anche la statistica d'asilo svizzera. Nel 2008 il 7.8 % dei richiedenti l'asilo proveniva dalla Serbia e dal Kosovo; questa regione si situa al quarto posto nella statistica delle domande d'asilo per nazione (cfr. statistica d'asilo 2008 dell'UFM, pag. 9).
E. 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica nel Kosovo e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera.
E. 8 Dagli atti risulta che B._______ ha l'età di 77 anni ed è padre di cinque figli. Quattro figli vivono in Svizzera mentre una figlia risiede nel Kosovo e si occupa, assieme ad i cugini ed ai nipoti, del mantenimento del padre. Il richiedente è inoltre proprietario dell'abitazione in cui vive e di diversi fondi. Non si evince dagli atti in causa se il richiedente sia tuttora coniugato. Alla luce dei fatti non emergono obblighi di carattere famigliare o legami particolari al proprio Paese, i quali potrebbero ostacolare concretamente un'eventuale emigrazione. Gli obblighi di natura amministrativa legati ai diversi fondi di cui il richiedente è proprietario non possono essere considerati vincolanti a tal punto da impedire un'emigrazione, questi infatti possono essere facilmente delegati. Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che quattro dei cinque figli vivono in Svizzera, che il richiedente è in età avanzata ed è dipendente economicamente dalla figlia e dai famigliari prossimi, il Tribunale è giunto alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è garantita. Si rammenta inoltre che l'esperienza ha a più riprese dimostrato che anche in presenza di obblighi tra familiari, quali coniugi o figli, l'uscita dalla Svizzera entro i termini stabiliti non è assicurata. In concreto visto che il richiedente non ha nessun obbligo particolare, a maggior ragione si può ritenere che l'uscita dalla Svizzera entro i termini prestabiliti non è garantita.
E. 9 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni dell'invitato secondo le quali avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti.
E. 10 Ne discende che l'UFM con decisione del 27 giugno 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 26 agosto 2008.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4792/2008 {T 0/2} Sentenza del 3 agosto 2009 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, patrocinato dall'avvocato Nicola Perucchi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera concernente B._______. Fatti: A. Nel 2007, B._______, cittadino del Kosovo nato il ..., ha presentato una domanda di autorizzazione d'entrata in Svizzera presso la Rappresentanza di Svizzera a Pristina al fine di rendere visita al figlio, residente in Ticino. La domanda è stata respinta con decisione formale del 31 dicembre 2007 dall'Ufficio federale della migrazione (UFM). B. In data 14 maggio 2008, B._______, ha presentato una nuova domanda di visto per la Svizzera della durata di tre mesi al fine di rendere visita ai figli residenti in Svizzera, tra i quali, A._______ (di seguito: il ricorrente), domiciliato a Paradiso/TI. Alla domanda il richiedente ha allegato l'invito dell'8 aprile 2008 da parte del figlio, secondo il quale quest'ultimo si sarebbe portato garante per qualsiasi spesa nonché per l'entrata e l'uscita dalla Svizzera entro i termini prestabiliti. Con scritto del 12 giugno 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha trasmesso all'UFM per competenza e decisione la domanda di visto, richiamando al contempo la sua attenzione sulla precedente decisione negativa. C. Con decisione del 27 giugno 2008, l'UFM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______. In sostanza l'autorità di prime cure ha rilevato che l'ordine giuridico svizzero non garantisce né un diritto ad entrare in Svizzera né l'ottenimento di un visto. Essa ha poi asserito che l'uscita dal territorio elvetico alla scadenza del previsto soggiorno non poteva essere considerata come sufficientemente garantita, tenuto conto della situazione economica prevalente nel Kosovo e le conseguenti disparità socioeconomiche esistenti tra questo paese e la Svizzera. Sulla base di tali disparità l'UFM ha dichiarato che non si poteva escludere che, una volta giunto in Svizzera l'interessato tenti di rimanervi durevolmente con la speranza di trovarvi una sistemazione migliore di quella che conosce nel suo Paese d'origine. L'autorità di prime cure ha poi affermato che B._______ non poteva avvalersi di stretti legami familiari o professionali con il paese d'origine atti a garantirne il ritorno e che la presenza in Svizzera del figlio avrebbe potuto costituire un ulteriore motivo per il richiedente di volere prolungare il suo soggiorno. Vista la prassi restrittiva, l'UFM ha infine affermato che il desiderio di visitare conoscenti o parenti non era sufficiente a giustificare il rilascio di un visto. D. In data 18 luglio 2008, per il tramite del suo patrocinatore, A._______, ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento nonché il rilascio dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha contestato l'affermazione dell'autorità di prime cure secondo la quale la situazione socioeconomica del Kosovo sarebbe da ritenersi a tutt'oggi instabile, precisando oltre a ciò, come la pressione migratoria si sia in larga misura attenuata. Il ricorrente ha poi dichiarato che il richiedente è proprietario di diversi fondi, dei quali è stato prodotto l'estratto catastale. Egli ha inoltre affermato che il richiedente era finanziariamente indipendente, vista la suddetta proprietà e quella dell'abitazione in cui vive, godendo altresì del sostegno finanziario della figlia residente nella medesima provincia in Kosovo, delle sorelle nonché dei nipoti e dei cugini. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso con preavviso del 3 ottobre 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. Riprendendo le argomentazioni esposte nella suddetta decisione, l'autorità di prime cure ha affermato che non vi erano motivi impellenti atti a giustificare il rilascio del visto e che le garanzie fornite, anche se degne d'interesse, andavano relativizzate poiché l'interessato sarebbe tuttavia rimasto libero delle proprie decisioni. F. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 9 ottobre 2008, il ricorrente si è riconfermato nelle sue allegazioni di fatto e di diritto. Oltre a ciò egli ha rimproverato all'autorità inferiore di non aver indicato quali fossero le garanzie appropriate a garantire il ritorno del richiedente nel suo Paese, manifestando infine la discutibilità dell'affermazione dell'autorità di prime cure concernente le disparità economiche tra i due Stati. Alla memoria di replica il ricorrente ha nuovamente allegato l'estratto del registro catastale attestante la proprietà del richiedente nonché una lista dei figli residenti in Svizzera e dei famigliari residenti in Kosovo. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica dell'11 novembre 2008, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto e di diritto. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA. 1.3 Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50-52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Oltre a ciò, l'autorità non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata e possono dunque applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3). 4. In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rilascio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV. 5. Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). In concreto la pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5). 6. L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che B._______ è cittadino del Kosovo, è sottomesso all'obbligo del visto. 7. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente. 7.2 Il richiedente vive nel Kosovo, costituitosi di recente quale Repubblica indipendente, riconosciuta dalla Svizzera. La sicurezza in questa regione si è in larga misura stabilizzata negli ultimi anni e la ricostruzione dell'amministrazione e dell'infrastruttura è stata promossa con la partecipazione di organizzazioni internazionali e di comunità tra stati. Ciononostante dal profilo economico il Kosovo manca a tutt'oggi di una dinamica di crescita e il tasso di disoccupazione è costantemente elevato. Più della metà dei lavoratori non sono remunerati o percepiscono un salario irregolare. A tutt'oggi la percentuale di povertà nel Kosovo si aggira attorno al 45 % e il 15 % della popolazione vive in condizioni di estrema povertà (cfr. , Countries > Europe and Central Asia > Kosovo > Overview > Country Brief 2009, visitato il 26 giugno 2009). Di conseguenza, la pressione migratoria da questa regione risulta essere elevata, ciò che dimostra anche la statistica d'asilo svizzera. Nel 2008 il 7.8 % dei richiedenti l'asilo proveniva dalla Serbia e dal Kosovo; questa regione si situa al quarto posto nella statistica delle domande d'asilo per nazione (cfr. statistica d'asilo 2008 dell'UFM, pag. 9). 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica nel Kosovo e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera. 8. Dagli atti risulta che B._______ ha l'età di 77 anni ed è padre di cinque figli. Quattro figli vivono in Svizzera mentre una figlia risiede nel Kosovo e si occupa, assieme ad i cugini ed ai nipoti, del mantenimento del padre. Il richiedente è inoltre proprietario dell'abitazione in cui vive e di diversi fondi. Non si evince dagli atti in causa se il richiedente sia tuttora coniugato. Alla luce dei fatti non emergono obblighi di carattere famigliare o legami particolari al proprio Paese, i quali potrebbero ostacolare concretamente un'eventuale emigrazione. Gli obblighi di natura amministrativa legati ai diversi fondi di cui il richiedente è proprietario non possono essere considerati vincolanti a tal punto da impedire un'emigrazione, questi infatti possono essere facilmente delegati. Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che quattro dei cinque figli vivono in Svizzera, che il richiedente è in età avanzata ed è dipendente economicamente dalla figlia e dai famigliari prossimi, il Tribunale è giunto alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è garantita. Si rammenta inoltre che l'esperienza ha a più riprese dimostrato che anche in presenza di obblighi tra familiari, quali coniugi o figli, l'uscita dalla Svizzera entro i termini stabiliti non è assicurata. In concreto visto che il richiedente non ha nessun obbligo particolare, a maggior ragione si può ritenere che l'uscita dalla Svizzera entro i termini prestabiliti non è garantita. 9. Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni dell'invitato secondo le quali avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti. 10. Ne discende che l'UFM con decisione del 27 giugno 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 26 agosto 2008. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: