opencaselaw.ch

C-4777/2012

C-4777/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-09-30 · Italiano CH

Rendite

Sachverhalt

A. A._______, cittadino svizzero residente in Italia (doc. 1), nato il (...), coniugato (da [...]) e padre di due figli (nati nel [...] e nel [...]; doc. 39), ha esercitato un'attività lucrativa in Svizzera dall'ottobre del 1960 al 1962 e da gennaio a settembre del 1969 (doc. 50 e 72). Il 7 giugno 1995, ha inoltrato, tramite l'Ambasciata Svizzera a B._______, la dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 1). B. Con scritto del 20 giugno 1995 (doc. 2), l'autorità inferiore ha confermato all'interessato l'adesione, con effetto al 1° luglio 1995, all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. C. Con decisioni del 28 luglio e 16 ottobre 1995, 3 aprile 1996, 23 marzo 1998, 31 marzo 2000, 29 novembre 2001, 12 settembre 2002, 11 febbraio 2003, 1° marzo 2005 e 30 novembre 2006 (doc. 4, 5, 7, 11, 15, 20, 23, 25, 32 e 61), decisioni notificate tramite l'Ambasciata Svizzera a B._______ rispettivamente il Consolato generale di Svizzera a C._______, l'autorità inferiore ha fissato l'importo del contributo AVS/AI dell'interessato per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 luglio 2006. Nelle menzionate decisioni, l'autorità inferiore ha altresì specificato l'importo del reddito annuo iscritto sul conto individuale dell'interessato. D. Il 24 gennaio 2006 (doc. 39), l'interessato ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. E. Nella decisione su opposizione del 13 novembre 2006 (doc. 59), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 2 novembre 2006 (doc. 57) e confermato la propria decisione del 10 luglio 2006 (doc. 51) mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 404.- al mese dal 1° agosto 2006. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 14 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 21'930.- ed una scala delle rendite 14. F. Con decisione del 31 maggio 2012 (doc. 69), l'autorità inferiore ha ricalcolato la rendita di vecchiaia dell'interessato ed ha deciso di erogare in favore di quest'ultimo, con effetto al 1° maggio 2012 e in sostituzione della rendita corrisposta fino ad allora, una rendita di vecchiaia di fr. 475.- al mese, in base ad una durata di contribuzione di 14 anni, una ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, un reddito annuo medio determinante di fr. 29'232.- ed una scala delle rendite 14, la moglie dell'interessato avendo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dal 1° maggio 2012 (v. anche doc. 70 [foglio di calcolo] e doc. 41 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC] concernente la coniuge [decisione su opposizione dell'8 agosto 2012 mediante la quale la CSC ha deciso di erogare in favore di quest'ultima una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° maggio 2012]). G. Il 20 giugno 2012, l'interessato ha postulato il ricalcolo dell'importo della rendita di vecchiaia. Ha contestato il periodo contributivo (indicando di avere svolto un'attività lucrativa durante 44 anni, segnatamente in Italia, Francia, Inghilterra, Germania e Svizzera), nonché l'importo del reddito annuo iscritto sul suo conto individuale per gli anni dal 1995 al 2005. Chiede peraltro che vengano erogate due rendite di vecchiaia, l'una in base ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria, l'altra in base ai contributi versati all'assicurazione facoltativa (doc. 73). H. Nella decisione su opposizione del 13 agosto 2012 (doc. 75), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 20 giugno 2012 e confermato la propria decisione del 31 maggio 2012, mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 475.- al mese dal 1° maggio 2012. Detta autorità ha esposto in dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo della rendita di vecchiaia (segnatamente anni di contribuzione, scala delle rendite, ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune e reddito annuo medio determinante). Ha poi ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia. L'autorità inferiore ha altresì segnalato che la rendita di vecchiaia svizzera è determinata in base ai periodi di contribuzione effettuati sia nell'assicurazione obbligatoria che nell'assicurazione facoltativa, non essendo erogate due rendite di vecchiaia, l'una in base ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria, l'altra in base ai contributi versati all'assicurazione facoltativa. I. Con atto inoltrato, via telefax, il 13 settembre 2012 (doc. TAF 1) e, mediante plico raccomandato, il 19 settembre 2012 (doc. TAF 2), l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 13 agosto 2012. Si è doluto dell'ammontare dei contributi versati all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in rapporto al reddito che ha conseguito. Ha poi contestato l'importo del reddito annuo iscritto sul suo conto individuale per gli anni dal 1995 al 2006. Ha prodotto documenti già agli atti di causa nonché in particolare la decisione del 12 giugno 2012 dell'Ufficio imposte del Canton D._______ afferente alla coniuge. J. Nella risposta al ricorso del 25 gennaio 2013, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo, ha segnalato che l'importo del contributo AVS/AI del ricorrente è stato fissato mediante decisioni cresciute in giudicato. Ha precisato che l'importo del reddito annuo iscritto sul suo conto individuale corrisponde al reddito del lavoro che il medesimo ha dichiarato di aver percepito rispettivamente rappresenta il reddito del lavoro corrispondente al contributo annuo pagato. Ha poi ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia. Infine, l'autorità inferiore ha indicato che la coniuge dell'insorgente ha inoltrato dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ un ricorso contro la decisione su opposizione dell'8 agosto 2012 della CSC afferente alla propria rendita di vecchiaia (doc. TAF 5). K. Con provvedimento del 18 marzo 2014 (notificato il 5 aprile 2014; doc. TAF 7 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 25 gennaio 2013, unitamente a copia dei documenti dell'incarto della CSC menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 6), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. L. Il 16 luglio 2014, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia della sentenza del 31 gennaio 2014 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ concernente il ricorso interposto dalla coniuge del ricorrente contro la decisione su opposizione della CSC dell'8 agosto 2012 che la concerne personalmente (doc. TAF 8).

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) - è, con la riserva di cui si dirà al considerando 4 del presente giudizio, ammissibile.

E. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).

E. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

E. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2).

E. 4.1 Il ricorrente si è doluto nel gravame dell'ammontare dei contributi versati all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in rapporto al reddito che ha conseguito. Dagli atti di causa risulta che, con decisioni del 28 luglio e 16 ottobre 1995, 3 aprile 1996, 23 marzo 1998, 31 marzo 2000, 29 novembre 2001, 12 settembre 2002, 11 febbraio 2003, 1° marzo 2005 e 30 novembre 2006 (doc. 4, 5, 7, 11, 15, 20, 23, 25, 32 e 61), l'autorità inferiore ha fissato l'importo del contributo AVS/AI dell'insorgente per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 luglio 2006. Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato. Nella misura in cui il ricorrente avesse voluto concludere all'esame della pretesa erroneità delle decisioni di fissazione del contributo AVS/AI rese dalla CSC, decisioni peraltro cresciute incontestate in giudicato, tale conclusione è manifestamente inam-missibile in questa sede, avuto riguardo al fatto che esorbita l'oggetto dell'impugnata decisione del 13 agosto 2012 (decisione mediante la quale l'autorità inferiore ha esclusivamente ricalcolato, con effetto al 1° maggio 2012, l'importo della rendita di vecchiaia dell'insorgente, la coniuge del medesimo avendo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° maggio 2012), senza che siano date le condizioni per un'estensione del procedimento di ricorso ad un tema estraneo alla decisione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 e 125 V 413 consid. 2a).

E. 4.2 Peraltro, e a titolo del tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva che secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Tale riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore. L'amministrazione ha peraltro la facoltà, e non l'obbligo, di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro, né l'assicurato né il giudice possono obbligarla ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione (sentenze del TF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 6.1, 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 consid. 2.1 e 2.2; DTF 119 V 475 consid. 1b.cc). Anche per questo motivo un'estensione del procedimento di ricorso ad un tema (la pretesa erroneità delle decisioni di fissazione del contributo AVS/AI per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 luglio 2006 rese dalla CSC) estraneo alla decisione amministrativa, non entra in linea di conto.

E. 4.3.1 Il ricorrente ha altresì fatto valere che le cifre iscritte dal 1995 al 2006 quale reddito annuo sul suo conto individuale (CI) nulla avrebbero a che fare con gli effettivi redditi conseguiti. La censura è manifestamente infondata, avuto riguardo al fatto che nell'assicurazione facoltativa, e per le persone (residenti all'estero [art. 2 cpv. 1 LAVS]) esercitanti un'attività lucrativa, il contributo AVS/AI è fissato in percentuale del reddito determinante (in casu, reddito annuo medio su due anni), convertito in franchi svizzeri e arrotondato ai prossimi 100 franchi immediatamente inferiori, fino ad un certo reddito sulla base di apposite Tabelle dell'UFAS (v., sulla questione, in particolare l'art. 4 LAVS, gli art. 13b e 14 dell'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OAF, RS 831.111] e le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero). Per le persone (residenti all'estero [art. 2 cpv. 1 LAVS]) non esercitanti un'attività lucrativa e che hanno reddito e sostanza, il contributo AVS/AI è per contro fissato, sulla base di apposite Tabelle dell'UFAS, in virtù della sostanza addizionata al reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20, convertito in franchi svizzeri (v., sulla questione, l'art. 28 OAVS, gli art. 13b e 14 OAF e le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero). L'autorità inferiore ha correttamente applicato tali regole e non ha quindi inscritto sul CI in particolare il reddito annuo percepito in Italia sotto forma di rendita, come pare pretendere il ricorrente nel gravame.

E. 4.3.2 A titolo meramente esplicativo, e per il periodo tra il 1995 ed il 2006, giova osservare quanto segue.

E. 4.3.2.1 Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1999, il contributo AVS/AI dell'insorgente (persona che esercitava allora un'attività lucrativa) è stato fissato in percentuale del salario annuo medio, convertito in franchi svizzeri e arrotondato ai prossimi 100 franchi immediatamente inferiori (v., sulla questione, l'art. 4 LAVS, gli art. 13b e 14 OAF e le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero), che il medesimo ha dichiarato di aver percepito in Italia durante tale periodo (v. i formulari per la dichiarazione del reddito e della sostanza; doc. 3, 6 e 12), ossia fr. 30'072.- (media fra i redditi dichiarati di ITL 35'206'138 e ITL 35'468'227, convertita in franchi svizzeri) per il 1995, fr. 26'890.- (media fra i redditi dichiarati di ITL 36'863'115 e ITL 38'461'676, convertita in franchi svizzeri) per il 1996 e 1997 e fr. 35'477.- (media fra i redditi dichiarati di ITL 39'132'265 e ITL 42'424'285, convertita in franchi svizzeri) per il 1998 e 1999 (v. le indicazioni nelle decisioni della CSC del 28 luglio e 16 ottobre 1995, 3 aprile 1996 e 23 marzo 1998; doc. 4, 5, 7 e 11). Le menzionate Tabelle prevedono che ad un reddito annuo di fr. 30'000.- corrisponde un contributo di fr. 972.60 da luglio a dicembre del 1995, ad un reddito annuo di fr. 26'800.- corrisponde un contributo annuo di fr. 1'548.- per il 1996 e il 1997 e ad un reddito annuo di fr. 35'400.- corrisponde un contributo di fr. 2'379.60 per il 1998 e il 1999 (v. Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero valide rispettivamente dal 1° gennaio 1995, 1° gennaio 1996 e 1° gennaio 1998). Le Tabelle precisano che l'importo arrotondato del reddito annuo è iscritto quale reddito sul CI, ossia fr. 15'000.- da luglio a dicembre del 1995, fr. 26'800.- per il 1996 e il 1997 e fr. 35'400.- per il 1998 e il 1999.

E. 4.3.2.2 Dal 2000 al 2003, il contributo AVS/AI del ricorrente (persona che non esercitava un'attività lucrativa) è stato fissato in base all'importo della rendita annua di pensione di vecchiaia italiana, convertito in franchi svizzeri e moltiplicato per 20, addizionato all'importo della sostanza, convertito in franchi svizzeri (v., sulla questione, l'art. 28 OAVS, gli art. 13b e 14 OAF e le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero), di cui il medesimo ha dichiarato di disporre (v. i formulari per la dichiarazione del reddito e della sostanza; doc. 16 e 22), ossia una sostanza di fr. 424'730.- per il 2000 e 2001 ed una sostanza di fr. 254'100.- per il 2002 e 2003 (v. le indicazioni nelle decisioni della CSC del 31 marzo 2000, 29 novembre 2001, 12 settembre 2002 ed 11 febbraio 2003; doc. 15, 20, 23 e 25). Le menzionate Tabelle prevedono che ad una sostanza di fr. 400'000.- (importo arrotondato ai 50'000 franchi inferiori) corrisponde un contributo di fr. 686.- per il 2000, che ad una sostanza inferiore a fr. 450'000.-- corrisponde un contributo di fr. 756.- (oltre spese amministrative) per il 2001 e il 2002 e che ad una sostanza inferiore a fr. 500'000.- corrisponde un contributo di fr. 824.- (oltre spese amministrative) per il 2003. Le Tabelle precisano che il reddito del lavoro corrispondente al contributo annuo è iscritto quale reddito sul CI (v. anche l'art. 29quinquies LAVS), ossia un'iscrizione di fr. 7'000.- per il 2000, un'iscrizione di fr. 7'722.- per il 2001 e il 2002 ed un'iscrizione di fr. 8'416.- per il 2003 (v. Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero valide rispettivamente dal 1° gennaio 2000, dal 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2003).

E. 4.3.2.3 Per il periodo dal 2004 al 31 luglio 2006, l'insorgente non avendo prodotto i documenti giustificativi richiesti (v. gli scritti del 7 ottobre 2004 e 15 maggio e 26 luglio 2006 della CSC; doc. 28, 45 e 52), il contributo AVS/AI è stato fissato mediante tassazione d'ufficio (v., sulla questione, l'art. 17 OAF), segnatamente aumentando del 30% l'importo della sostanza determinante per il periodo precedente (v., sulla questione, DTF 113 V 81 consid. 5b), ossia una sostanza di fr. 330'300.- per il 2004 e il 2005 ed una sostanza di fr. 429'300.- per il 2006 (v. le indicazioni nelle decisioni della CSC del 1° marzo 2005 e 30 novembre 2006; doc. 32 e 61). Le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero prevedono che ad una sostanza inferiore a fr. 500'000.- corrisponde un contributo di fr. 824.- (oltre spese amministrative) e un'iscrizione sul CI di fr. 8'146.- per il 2004 e il 2005 ed un contributo di fr. 480.90.- (oltre spese amministrative) e un'iscrizione sul CI di fr. 4'907.- per il 2006 (v. Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero valide dal 1° gennaio 2003). Per l'anno 2006, non risulta tuttavia alcuna iscrizione sul CI (v. doc. 69 pag. 5), ritenuto che il calcolo della rendita è determinato in particolare dai redditi fino al 31 dicembre che precede l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (v. art. 29bis LAVS).

E. 5 Questo Tribunale rileva altresì che l'autorità inferiore, nella decisione impugnata del 13 agosto 2012 (doc. 75; v. anche doc. 70 [foglio di calcolo]), ha esposto in dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo della rendita di vecchiaia di fr. 457.- mensili dal 1° maggio 2012, rendita di vecchiaia calcolata in virtù segnatamente di una scala delle rendite 14, di un periodo contributivo di 14 anni, di una ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune e di un reddito annuo medio determinante di fr. 29'232.- (reddito medio annuo determinante di fr. 27'090.- nel 2006 [v. la decisione della CSC del 10 luglio 2006; doc. 51] aggiornato al 2012). L'insorgente non ha comunque presentato in questa sede argomenti o prove che possano giustificare una modifica delle basi del calcolo della rendita come effettuato dall'autorità inferiore, calcolo dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha peraltro motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio. Per il resto, può essere rinviato ai considerandi della decisione impugnata rispettivamente della risposta al ricorso.

E. 6 Nulla muta, a questa conclusione, la sentenza del 31 gennaio 2014 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ (doc. TAF 8), mediante la quale è stato accolto il ricorso interposto dalla coniuge dell'insorgente ed annullata la decisione su opposizione della CSC dell'8 agosto 2012 che la concerne personalmente. La decisione di rinvio per completamento dell'istruzione porta, in effetti, sulla determinazione dei contributi della coniuge per gli anni 2010 e 2011 (v. la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ del 31 gennaio 2014 pag. 15), contributi che non sono suscettibili di modificare le basi di calcolo dell'importo della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente, ritenuto che nel caso in esame occorre effettuare una ripartizione e attribuzione reciproca dei redditi conseguiti dai coniugi tra il (1° luglio) 1995, momento a partire da cui entrambi i coniugi sono assicurati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, ed il (31 dicembre) 2005, anno che precede il momento, il 1° maggio 2006, a partire da cui il ricorrente ha diritto (per primo) ad una rendita di vecchiaia svizzera (v. art. 29quinquies cpv. 3 e 4 LAVS), non senza dimenticare che la coniuge non ha (più) contestato, nel ricorso, l'importo del reddito iscritto sul proprio CI per gli anni segnatamente dal 2000 al 2005 (v. la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ del 31 gennaio 2014 pag. 10 e 11).

E. 7 Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, e per quanto ammissibile, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.

E. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4777/2012 Sentenza del 30 settembre 2014 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 13 agosto 2012). Fatti: A. A._______, cittadino svizzero residente in Italia (doc. 1), nato il (...), coniugato (da [...]) e padre di due figli (nati nel [...] e nel [...]; doc. 39), ha esercitato un'attività lucrativa in Svizzera dall'ottobre del 1960 al 1962 e da gennaio a settembre del 1969 (doc. 50 e 72). Il 7 giugno 1995, ha inoltrato, tramite l'Ambasciata Svizzera a B._______, la dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 1). B. Con scritto del 20 giugno 1995 (doc. 2), l'autorità inferiore ha confermato all'interessato l'adesione, con effetto al 1° luglio 1995, all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. C. Con decisioni del 28 luglio e 16 ottobre 1995, 3 aprile 1996, 23 marzo 1998, 31 marzo 2000, 29 novembre 2001, 12 settembre 2002, 11 febbraio 2003, 1° marzo 2005 e 30 novembre 2006 (doc. 4, 5, 7, 11, 15, 20, 23, 25, 32 e 61), decisioni notificate tramite l'Ambasciata Svizzera a B._______ rispettivamente il Consolato generale di Svizzera a C._______, l'autorità inferiore ha fissato l'importo del contributo AVS/AI dell'interessato per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 luglio 2006. Nelle menzionate decisioni, l'autorità inferiore ha altresì specificato l'importo del reddito annuo iscritto sul conto individuale dell'interessato. D. Il 24 gennaio 2006 (doc. 39), l'interessato ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. E. Nella decisione su opposizione del 13 novembre 2006 (doc. 59), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 2 novembre 2006 (doc. 57) e confermato la propria decisione del 10 luglio 2006 (doc. 51) mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 404.- al mese dal 1° agosto 2006. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 14 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 21'930.- ed una scala delle rendite 14. F. Con decisione del 31 maggio 2012 (doc. 69), l'autorità inferiore ha ricalcolato la rendita di vecchiaia dell'interessato ed ha deciso di erogare in favore di quest'ultimo, con effetto al 1° maggio 2012 e in sostituzione della rendita corrisposta fino ad allora, una rendita di vecchiaia di fr. 475.- al mese, in base ad una durata di contribuzione di 14 anni, una ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, un reddito annuo medio determinante di fr. 29'232.- ed una scala delle rendite 14, la moglie dell'interessato avendo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dal 1° maggio 2012 (v. anche doc. 70 [foglio di calcolo] e doc. 41 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC] concernente la coniuge [decisione su opposizione dell'8 agosto 2012 mediante la quale la CSC ha deciso di erogare in favore di quest'ultima una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° maggio 2012]). G. Il 20 giugno 2012, l'interessato ha postulato il ricalcolo dell'importo della rendita di vecchiaia. Ha contestato il periodo contributivo (indicando di avere svolto un'attività lucrativa durante 44 anni, segnatamente in Italia, Francia, Inghilterra, Germania e Svizzera), nonché l'importo del reddito annuo iscritto sul suo conto individuale per gli anni dal 1995 al 2005. Chiede peraltro che vengano erogate due rendite di vecchiaia, l'una in base ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria, l'altra in base ai contributi versati all'assicurazione facoltativa (doc. 73). H. Nella decisione su opposizione del 13 agosto 2012 (doc. 75), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 20 giugno 2012 e confermato la propria decisione del 31 maggio 2012, mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 475.- al mese dal 1° maggio 2012. Detta autorità ha esposto in dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo della rendita di vecchiaia (segnatamente anni di contribuzione, scala delle rendite, ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune e reddito annuo medio determinante). Ha poi ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia. L'autorità inferiore ha altresì segnalato che la rendita di vecchiaia svizzera è determinata in base ai periodi di contribuzione effettuati sia nell'assicurazione obbligatoria che nell'assicurazione facoltativa, non essendo erogate due rendite di vecchiaia, l'una in base ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria, l'altra in base ai contributi versati all'assicurazione facoltativa. I. Con atto inoltrato, via telefax, il 13 settembre 2012 (doc. TAF 1) e, mediante plico raccomandato, il 19 settembre 2012 (doc. TAF 2), l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 13 agosto 2012. Si è doluto dell'ammontare dei contributi versati all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in rapporto al reddito che ha conseguito. Ha poi contestato l'importo del reddito annuo iscritto sul suo conto individuale per gli anni dal 1995 al 2006. Ha prodotto documenti già agli atti di causa nonché in particolare la decisione del 12 giugno 2012 dell'Ufficio imposte del Canton D._______ afferente alla coniuge. J. Nella risposta al ricorso del 25 gennaio 2013, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo, ha segnalato che l'importo del contributo AVS/AI del ricorrente è stato fissato mediante decisioni cresciute in giudicato. Ha precisato che l'importo del reddito annuo iscritto sul suo conto individuale corrisponde al reddito del lavoro che il medesimo ha dichiarato di aver percepito rispettivamente rappresenta il reddito del lavoro corrispondente al contributo annuo pagato. Ha poi ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia. Infine, l'autorità inferiore ha indicato che la coniuge dell'insorgente ha inoltrato dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ un ricorso contro la decisione su opposizione dell'8 agosto 2012 della CSC afferente alla propria rendita di vecchiaia (doc. TAF 5). K. Con provvedimento del 18 marzo 2014 (notificato il 5 aprile 2014; doc. TAF 7 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 25 gennaio 2013, unitamente a copia dei documenti dell'incarto della CSC menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 6), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. L. Il 16 luglio 2014, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia della sentenza del 31 gennaio 2014 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ concernente il ricorso interposto dalla coniuge del ricorrente contro la decisione su opposizione della CSC dell'8 agosto 2012 che la concerne personalmente (doc. TAF 8). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) - è, con la riserva di cui si dirà al considerando 4 del presente giudizio, ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

3. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). 4. 4.1 Il ricorrente si è doluto nel gravame dell'ammontare dei contributi versati all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in rapporto al reddito che ha conseguito. Dagli atti di causa risulta che, con decisioni del 28 luglio e 16 ottobre 1995, 3 aprile 1996, 23 marzo 1998, 31 marzo 2000, 29 novembre 2001, 12 settembre 2002, 11 febbraio 2003, 1° marzo 2005 e 30 novembre 2006 (doc. 4, 5, 7, 11, 15, 20, 23, 25, 32 e 61), l'autorità inferiore ha fissato l'importo del contributo AVS/AI dell'insorgente per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 luglio 2006. Queste decisioni sono cresciute incontestate in giudicato. Nella misura in cui il ricorrente avesse voluto concludere all'esame della pretesa erroneità delle decisioni di fissazione del contributo AVS/AI rese dalla CSC, decisioni peraltro cresciute incontestate in giudicato, tale conclusione è manifestamente inam-missibile in questa sede, avuto riguardo al fatto che esorbita l'oggetto dell'impugnata decisione del 13 agosto 2012 (decisione mediante la quale l'autorità inferiore ha esclusivamente ricalcolato, con effetto al 1° maggio 2012, l'importo della rendita di vecchiaia dell'insorgente, la coniuge del medesimo avendo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° maggio 2012), senza che siano date le condizioni per un'estensione del procedimento di ricorso ad un tema estraneo alla decisione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 e 125 V 413 consid. 2a). 4.2 Peraltro, e a titolo del tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva che secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Tale riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore. L'amministrazione ha peraltro la facoltà, e non l'obbligo, di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro, né l'assicurato né il giudice possono obbligarla ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione (sentenze del TF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 6.1, 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 consid. 2.1 e 2.2; DTF 119 V 475 consid. 1b.cc). Anche per questo motivo un'estensione del procedimento di ricorso ad un tema (la pretesa erroneità delle decisioni di fissazione del contributo AVS/AI per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 luglio 2006 rese dalla CSC) estraneo alla decisione amministrativa, non entra in linea di conto. 4.3 4.3.1 Il ricorrente ha altresì fatto valere che le cifre iscritte dal 1995 al 2006 quale reddito annuo sul suo conto individuale (CI) nulla avrebbero a che fare con gli effettivi redditi conseguiti. La censura è manifestamente infondata, avuto riguardo al fatto che nell'assicurazione facoltativa, e per le persone (residenti all'estero [art. 2 cpv. 1 LAVS]) esercitanti un'attività lucrativa, il contributo AVS/AI è fissato in percentuale del reddito determinante (in casu, reddito annuo medio su due anni), convertito in franchi svizzeri e arrotondato ai prossimi 100 franchi immediatamente inferiori, fino ad un certo reddito sulla base di apposite Tabelle dell'UFAS (v., sulla questione, in particolare l'art. 4 LAVS, gli art. 13b e 14 dell'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OAF, RS 831.111] e le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero). Per le persone (residenti all'estero [art. 2 cpv. 1 LAVS]) non esercitanti un'attività lucrativa e che hanno reddito e sostanza, il contributo AVS/AI è per contro fissato, sulla base di apposite Tabelle dell'UFAS, in virtù della sostanza addizionata al reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20, convertito in franchi svizzeri (v., sulla questione, l'art. 28 OAVS, gli art. 13b e 14 OAF e le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero). L'autorità inferiore ha correttamente applicato tali regole e non ha quindi inscritto sul CI in particolare il reddito annuo percepito in Italia sotto forma di rendita, come pare pretendere il ricorrente nel gravame. 4.3.2 A titolo meramente esplicativo, e per il periodo tra il 1995 ed il 2006, giova osservare quanto segue. 4.3.2.1 Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1999, il contributo AVS/AI dell'insorgente (persona che esercitava allora un'attività lucrativa) è stato fissato in percentuale del salario annuo medio, convertito in franchi svizzeri e arrotondato ai prossimi 100 franchi immediatamente inferiori (v., sulla questione, l'art. 4 LAVS, gli art. 13b e 14 OAF e le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero), che il medesimo ha dichiarato di aver percepito in Italia durante tale periodo (v. i formulari per la dichiarazione del reddito e della sostanza; doc. 3, 6 e 12), ossia fr. 30'072.- (media fra i redditi dichiarati di ITL 35'206'138 e ITL 35'468'227, convertita in franchi svizzeri) per il 1995, fr. 26'890.- (media fra i redditi dichiarati di ITL 36'863'115 e ITL 38'461'676, convertita in franchi svizzeri) per il 1996 e 1997 e fr. 35'477.- (media fra i redditi dichiarati di ITL 39'132'265 e ITL 42'424'285, convertita in franchi svizzeri) per il 1998 e 1999 (v. le indicazioni nelle decisioni della CSC del 28 luglio e 16 ottobre 1995, 3 aprile 1996 e 23 marzo 1998; doc. 4, 5, 7 e 11). Le menzionate Tabelle prevedono che ad un reddito annuo di fr. 30'000.- corrisponde un contributo di fr. 972.60 da luglio a dicembre del 1995, ad un reddito annuo di fr. 26'800.- corrisponde un contributo annuo di fr. 1'548.- per il 1996 e il 1997 e ad un reddito annuo di fr. 35'400.- corrisponde un contributo di fr. 2'379.60 per il 1998 e il 1999 (v. Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero valide rispettivamente dal 1° gennaio 1995, 1° gennaio 1996 e 1° gennaio 1998). Le Tabelle precisano che l'importo arrotondato del reddito annuo è iscritto quale reddito sul CI, ossia fr. 15'000.- da luglio a dicembre del 1995, fr. 26'800.- per il 1996 e il 1997 e fr. 35'400.- per il 1998 e il 1999. 4.3.2.2 Dal 2000 al 2003, il contributo AVS/AI del ricorrente (persona che non esercitava un'attività lucrativa) è stato fissato in base all'importo della rendita annua di pensione di vecchiaia italiana, convertito in franchi svizzeri e moltiplicato per 20, addizionato all'importo della sostanza, convertito in franchi svizzeri (v., sulla questione, l'art. 28 OAVS, gli art. 13b e 14 OAF e le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero), di cui il medesimo ha dichiarato di disporre (v. i formulari per la dichiarazione del reddito e della sostanza; doc. 16 e 22), ossia una sostanza di fr. 424'730.- per il 2000 e 2001 ed una sostanza di fr. 254'100.- per il 2002 e 2003 (v. le indicazioni nelle decisioni della CSC del 31 marzo 2000, 29 novembre 2001, 12 settembre 2002 ed 11 febbraio 2003; doc. 15, 20, 23 e 25). Le menzionate Tabelle prevedono che ad una sostanza di fr. 400'000.- (importo arrotondato ai 50'000 franchi inferiori) corrisponde un contributo di fr. 686.- per il 2000, che ad una sostanza inferiore a fr. 450'000.-- corrisponde un contributo di fr. 756.- (oltre spese amministrative) per il 2001 e il 2002 e che ad una sostanza inferiore a fr. 500'000.- corrisponde un contributo di fr. 824.- (oltre spese amministrative) per il 2003. Le Tabelle precisano che il reddito del lavoro corrispondente al contributo annuo è iscritto quale reddito sul CI (v. anche l'art. 29quinquies LAVS), ossia un'iscrizione di fr. 7'000.- per il 2000, un'iscrizione di fr. 7'722.- per il 2001 e il 2002 ed un'iscrizione di fr. 8'416.- per il 2003 (v. Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero valide rispettivamente dal 1° gennaio 2000, dal 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2003). 4.3.2.3 Per il periodo dal 2004 al 31 luglio 2006, l'insorgente non avendo prodotto i documenti giustificativi richiesti (v. gli scritti del 7 ottobre 2004 e 15 maggio e 26 luglio 2006 della CSC; doc. 28, 45 e 52), il contributo AVS/AI è stato fissato mediante tassazione d'ufficio (v., sulla questione, l'art. 17 OAF), segnatamente aumentando del 30% l'importo della sostanza determinante per il periodo precedente (v., sulla questione, DTF 113 V 81 consid. 5b), ossia una sostanza di fr. 330'300.- per il 2004 e il 2005 ed una sostanza di fr. 429'300.- per il 2006 (v. le indicazioni nelle decisioni della CSC del 1° marzo 2005 e 30 novembre 2006; doc. 32 e 61). Le Tabelle dei contributi all'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero prevedono che ad una sostanza inferiore a fr. 500'000.- corrisponde un contributo di fr. 824.- (oltre spese amministrative) e un'iscrizione sul CI di fr. 8'146.- per il 2004 e il 2005 ed un contributo di fr. 480.90.- (oltre spese amministrative) e un'iscrizione sul CI di fr. 4'907.- per il 2006 (v. Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero valide dal 1° gennaio 2003). Per l'anno 2006, non risulta tuttavia alcuna iscrizione sul CI (v. doc. 69 pag. 5), ritenuto che il calcolo della rendita è determinato in particolare dai redditi fino al 31 dicembre che precede l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (v. art. 29bis LAVS).

5. Questo Tribunale rileva altresì che l'autorità inferiore, nella decisione impugnata del 13 agosto 2012 (doc. 75; v. anche doc. 70 [foglio di calcolo]), ha esposto in dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo della rendita di vecchiaia di fr. 457.- mensili dal 1° maggio 2012, rendita di vecchiaia calcolata in virtù segnatamente di una scala delle rendite 14, di un periodo contributivo di 14 anni, di una ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune e di un reddito annuo medio determinante di fr. 29'232.- (reddito medio annuo determinante di fr. 27'090.- nel 2006 [v. la decisione della CSC del 10 luglio 2006; doc. 51] aggiornato al 2012). L'insorgente non ha comunque presentato in questa sede argomenti o prove che possano giustificare una modifica delle basi del calcolo della rendita come effettuato dall'autorità inferiore, calcolo dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha peraltro motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio. Per il resto, può essere rinviato ai considerandi della decisione impugnata rispettivamente della risposta al ricorso.

6. Nulla muta, a questa conclusione, la sentenza del 31 gennaio 2014 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ (doc. TAF 8), mediante la quale è stato accolto il ricorso interposto dalla coniuge dell'insorgente ed annullata la decisione su opposizione della CSC dell'8 agosto 2012 che la concerne personalmente. La decisione di rinvio per completamento dell'istruzione porta, in effetti, sulla determinazione dei contributi della coniuge per gli anni 2010 e 2011 (v. la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ del 31 gennaio 2014 pag. 15), contributi che non sono suscettibili di modificare le basi di calcolo dell'importo della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente, ritenuto che nel caso in esame occorre effettuare una ripartizione e attribuzione reciproca dei redditi conseguiti dai coniugi tra il (1° luglio) 1995, momento a partire da cui entrambi i coniugi sono assicurati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, ed il (31 dicembre) 2005, anno che precede il momento, il 1° maggio 2006, a partire da cui il ricorrente ha diritto (per primo) ad una rendita di vecchiaia svizzera (v. art. 29quinquies cpv. 3 e 4 LAVS), non senza dimenticare che la coniuge non ha (più) contestato, nel ricorso, l'importo del reddito iscritto sul proprio CI per gli anni segnatamente dal 2000 al 2005 (v. la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton D._______ del 31 gennaio 2014 pag. 10 e 11).

7. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, e per quanto ammissibile, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 8. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: