Annullamento della naturalizzazione agevolata
Sachverhalt
A. A._______, già cittadina tailandese nata il ..., è giunta in Svizzera a scopo turistico il 29 settembre 2000 ed il 12 gennaio 2001 è stata posta a beneficio di un permesso di dimora temporaneo (permesso L) in vista di matrimonio valido fino al 28 marzo successivo. B. In data 23 marzo 2001, A._______ si è unita in matrimonio davanti all'Ufficiale di stato civile del comune di ... con B._______, cittadino svizzero nato l'..., unione dalla quale non sono nati figli. Il 29 marzo 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona ha rilasciato all'interessata un permesso di dimora (permesso B), in seguito regolarmente rinnovato, trasformato poi in data 23 marzo 2006 dalle competenti autorità in un permesso di domicilio (permesso C). C. Il 5 maggio 2006, A._______ ha presentato presso l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 27 della legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza [LCit; RS 141.0]). Nell'ambito di questa procedura, in data 4 giugno 2007, i coniugi hanno firmato una dichiarazione ai sensi della quale essi hanno confermato di "vivere in un'unione coniugale reale, integra e stabile allo stesso indirizzo e che non sono previsti né una separazione né un divorzio". Essi sono stati pure resi edotti del fatto che "la naturalizzazione agevolata non può essere pronunciata, qualora prima o durante la procedura di naturalizzazione uno dei coniugi presenti un'istanza di separazione o di divorzio o non sussista più un'unione coniugale reale" e che, conformemente all'articolo 41 LCit, l'UFM "può annullare la naturalizzazione agevolata conseguita in seguito all'occultamento dello scioglimento previsto o avvenuto dell'unione coniugale". D. Con decisione del 23 luglio 2007, l'UFM ha accordato alla richiedente la naturalizzazione agevolata giusta l'art. 27 LCit. E. In data 12 ottobre 2008 è venuta alla luce C.______, nata dalla relazione tra A._______ e D.______, suo attuale compagno. Dopo avere riconosciuto in un primo tempo la bambina, in data 18 maggio 2009 B._______ ha ottenuto l'annullamento del rapporto di filiazione paterna. La piccola Sydney è poi stata riconosciuta dal padre biologico il 20 agosto seguente. F. Facendo seguito ad una richiesta comune promossa in data 15 gennaio 2009, con sentenza del 19 maggio seguente, il Pretore del distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio dei coniugi. Con lettera del 23 giugno 2009 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile del cantone Ticino ha informato l'UFM del precitato divorzio. G. Con lettere del 9 agosto e 23 novembre 2010, l'UFM ha informato A._______ che, a seguito dello scioglimento della sua unione coniugale, esso intendeva annullare la decisione di naturalizzazione agevolata pronunciata il 23 luglio 2007, invitandola nel contempo a formulare eventuali osservazioni in merito. Con presa di posizione del 3 dicembre 2010, l'interessata ha affermato di avere vissuto per diversi anni un'unione coniugale reale e felice, precisando che il suo matrimonio è entrato in crisi nel 2008 a seguito delle gravi depressioni di cui soffriva il marito. H. Il 20 ottobre 2011 B._______ è stato sentito, alla presenza della ex moglie, dalle autorità ticinesi in merito alle circostanze in cui ha conosciuto e sposato A._______, così come sulla loro vita coniugale e quo ai motivi che hanno condotto al divorzio. L'interessato ha spiegato di avere conosciuto la ex moglie nel gennaio 2001, con la quale è convolato a nozze nel marzo successivo e il loro matrimonio ha funzionato bene fino al giugno 2007. Egli ha poi affermato che, a seguito di violenze fisiche perpetrate sulla sua persona, ha iniziato ad avere problemi psicologici e dipendenza dall'alcol, ciò che ha influito negativamente sulla sua relazione, confermando nel contempo la veridicità del contenuto della dichiarazione sottoscritta il 4 giugno 2007 e inerente l'effettività e la stabilità della relazione con la ex moglie. L'interessato ha infine dichiarato che A._______ ha lasciato l'abitazione coniugale nel giugno 2008, evidenziando come la coppia avesse deciso di divorziare nell'ottobre 2008, al momento cioè della nascita di C.______, nata dalla relazione della ex moglie con D.______, suo attuale compagno. I. Invitata dall'UFM a formulare eventuali osservazioni in merito alle succitate allegazioni, con scritto del 18 gennaio 2012, A._______ ha confermato la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'ex marito. J. Con scritto del 10 luglio 2012, la Sezione della popolazione del cantone Ticino ha fornito all'UFM il proprio consenso all'annullamento della naturalizzazione agevolata di A._______. K. Con decisione del 7 agosto 2012 l'UFM ha pronunciato l'annullamento della suddetta naturalizzazione. Fondandosi sul susseguirsi logico e cronologico degli eventi, l'autorità inferiore ha in sostanza ritenuto che al momento della concessione della naturalizzazione agevolata il matrimonio dell'interessata non costituiva un'unione coniugale effettiva e stabile come previsto dalla legge e definita dalla giurisprudenza. L'autorità federale ha inoltre rilevato come A._______ non abbia addotto nessun elemento atto ad invalidare o anche solo a mettere in dubbio la presunzione, fondata sul concatenamento dei suddetti fatti, secondo cui la naturalizzazione è stata ottenuta abusivamente. L'UFM ha poi sottolineato come i problemi di coppia dei coniugi fossero posteriori alle violenze fisiche inflitte all'ex marito e che non vi fosse nessun elemento straordinario successivo alla naturalizzazione dell'interessata e indipendente da quest'ultima, tale da porre drasticamente termine al suo matrimonio. L'autorità inferiore ha pertanto concluso che la naturalizzazione agevolata è stata concessa sulla base di dichiarazioni false e dell'occultamento di fatti essenziali, di modo che le condizioni poste dall'art. 41 LCit per l'annullamento della naturalizzazione agevolata sono adempiute. L. Agendo per il tramite del suo patrocinatore, il 10 settembre 2012 A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento in quanto arbitraria. La ricorrente ha in primo luogo contestato di avere ingannato l'autorità in merito al fatto che al momento della firma della dichiarazione del 4 giugno 2007 essa viveva in un'unione coniugale effettiva e stabile con il marito, precisando che tale affermazione è stata resa in tutta onestà e rispecchiava la realtà della coppia in quel momento. La questione di una separazione si era posta solo nel 2008 e trovava la sua origine nei comportamenti scorretti e nell'abuso di alcol da parte dell'ex marito, problemi sorti a partire dalla fine di giugno 2007 e che erano andati via via aggravandosi ed intensificandosi. L'interessata ha rilevato come il susseguirsi dei suddetti eventi straordinari che hanno determinato la rottura dell'unione coniugale sono posteriori alla sua naturalizzazione, sottolineando di avere deciso di lasciare l'ex marito solo dopo aver constatato che la situazione peggiorava malgrado i suoi sforzi e l'intervento degli psichiatri. A._______ ha infine evidenziato di adempiere le condizioni di idoneità e di residenza poste dagli art. 14 e 15 LCit per l'ottenimento della naturalizzazione ordinaria, di modo che l'annullamento della sua naturalizzazione agevolata sarebbe sproporzionata. M. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 27 novembre 2012, l'autorità di prime cure ha sottolineato come in materia di annullamento della naturalizzazione agevolata essa non è tenuta a dimostrare che al momento della dichiarazione del 4 giugno 2007 la coppia avesse l'intenzione di separarsi, bensì a constatare che durante la procedura di naturalizzazione la coppia non costituiva (più) un'unione coniugale effettiva e stabile come richiesto dalla legge e definita dalla giurisprudenza. L'UFM ha inoltre precisato come il fatto che la ricorrente adempirebbe i criteri per l'ottenimento della naturalizzazione ordinaria non ostacola l'annullamento della naturalizzazione agevolata giusta l'art. 41 LCit. N. Con replica del 6 dicembre 2012, A._______ ha ribadito che durante la procedura di naturalizzazione (maggio 2006/agosto 2007) essa conviveva con l'ex marito e formava con lui un'unione coniugale effettiva e stabile, precisando nel contempo di avere abbandonato il tetto coniugale nel giugno 2008, quindi quasi un anno dopo la crescita in giudicato della decisione di naturalizzazione agevolata. O. Con duplica del 16 gennaio 2013, l'UFM ha evidenziato come entrambi gli ex coniugi situano l'inizio dei problemi di coppia a fine giugno 2007, di modo che risulta sorprendente l'affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe vissuto con l'ex marito felicemente, formando un'unione coniugale effettiva e stabile dal gennaio 2001 a novembre/dicembre 2007, tanto più che nel gennaio 2008 essa ha concepito una figlia con il suo nuovo compagno. L'autorità federale ha poi sottolineato come il fatto di lasciare o meno il domicilio coniugale non è un criterio decisivo in quanto la comunità coniugale può non essere definitiva e stabile anche se la coppia abita sotto lo stesso tetto. P. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio seguente, A._______ si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
E. 1.2 In particolare le decisioni in materia di annullamento della naturalizzazione agevolata rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. b a contrario della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1, DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1).
E. 3.1 Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha riseduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi risiede da un anno (lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c).
E. 3.2 La nozione di comunione coniugale ai sensi del diritto di cittadinanza, in particolare ai sensi degli art. 27 cpv. 1 lett. c e 28 cpv. 1 let. a LCit, presuppone non solo l'esistenza formale di un matrimonio (ovvero di un'unione coniugale ai sensi del'art. 159 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; [CC, RS 210]), ma implica oltre a ciò una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). Seppure non si dovrebbe imporre ai candidati alla naturalizzazione facilitata una sorta di modello ideale di coppia, la comunione coniugale ai sensi delle suddette disposizioni presuppone ad ogni modo l'esistenza, al momento della decisione di naturalizzazione agevolata, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale 1C_517/2010 del 7 marzo 2011 consid. 3.3). Una separazione sopraggiunta poco dopo l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (DTF 135 precitato, ibid.).
E. 3.3 L'unione coniugale come definita sopra, inoltre, non deve esistere solo al momento del deposito della domanda ma deve sussistere durante tutta la procedura fino all'emanazione della decisione sulla naturalizzazione agevolata (cfr. DTF 135 precitato, ibid.). A tal proposito occorre rilevare che il legislatore federale, creando l'istituzione della naturalizzazione agevolata in favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si riferiva ad una concezione del matrimonio come definita dalle disposizioni del Codice civile sul diritto del matrimonio, ovvero un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta ("di tetto, di tavolo e di letto"), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi reciproca fedeltà ed assistenza, di carattere duraturo (nel senso di "comunione del destino") e nella prospettiva della creazione di una famiglia (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC; DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Nonostante l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione dal legislatore, che si rileva suscettibile di giustificare - alle condizioni stabilite dagli art. 27 e 28 LCit - la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino svizzero. Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino svizzero, il legislatore federale intende favorire un'unità della nazionalità, e, parimenti, del diritto di attinenza cantonale e comunale nella prospettiva di una vita comune che si protrai oltre alla decisione di naturalizzazione (cfr. DTF 135 precitato, ibid.). L'istituzione della naturalizzazione agevolata riposa infatti sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino elvetico (evidentemente solo alla condizione che egli costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale solida) si adegui più rapidamente al modo di vita ed ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che non abbia un coniuge svizzero, rimanendo, costui, sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza del 26 agosto 1987, pubblicato in FF 1987 III 245 segg., cifre 22.12 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto; vedi inoltre i DTF 130 II 482 consid. 2 e 128 II 97 consid. 3a). 4.1 Giusta l'art. 41 cpv. 1 e cpv. 1bis LCit nel tenore in vigore dal 1° marzo 2011 rispettivamente l'art. 41 cpv. 1 LCit previgente (RU 1952 1087), l'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (cfr. inoltre Messaggio del Consiglio federale relativo al progetto di legge sull'acquisizione e la perdita della nazionalità svizzera del 9 agosto 1951 [FF 1951 II 700/701, ad. art. 39 del progetto]). L'annullamento della naturalizzazione presuppone quindi che essa sia stata conseguita in maniera fraudolenta, vale a dire tramite un comportamento sleale ed ingannevole. A questo titolo, non è necessario che si sia in presenza di una frode nel senso del diritto penale. È comunque necessario che l'interessato abbia in modo consapevole fornito delle false indicazioni all'autorità, rispettivamente che abbia lasciato credere in maniera erronea all'autorità di trovarsi nella situazione prevista dall'art. 27 cpv. 1 lett. c o 28 cpv. 1 lett. a LCit, violando in questo modo il dovere d'informazione al quale deve conformarsi in virtù di tale disposizione (cfr. DTF 135 precitato, ibid., e giurisprudenza ivi menzionata; vedi inoltre le sentenze del Tribunale federale 1C_158/2011 del 26 agosto 2011 consid. 4.2.1 e 1C_250/2011 del 21 luglio 2011 consid. 3). Questo è in particolare il caso se il richiedente dichiara di vivere in una comunione stabile con il suo coniuge anche se intende separarsi una volta ottenuta la naturalizzazione facilitata; poco importa se il suo matrimonio si sia sviluppato fino ad allora in modo armonioso (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale federale 1C_158/2011 precitata, ibid., e 1C_264/2011 del 23 agosto 2011 consid. 3.1.1, così come la giurisprudenza ivi citata). 4.2 Il carattere potestativo dell'art. 41 LCit conferisce un certo potere di apprezzamento all'autorità chiamata a decidere. Nell'esercizio di tale libertà, questa deve tuttavia evitare ogni abuso; commette un abuso del suo potere di apprezzamento l'autorità che si fonda su criteri inappropriati, non tiene conto di circostanze pertinenti o emana una decisione inopportuna, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (cfr. in particolare DTF 130 III 176 consid. 1.2 e 129 III 400 consid. 3.1, sentenza del Tribunale federale 1C_155/2012 del 26 luglio 2012 consid. 2.2.1 e giurisprudenza citata). 4.2.1 La procedura amministrativa è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, RS 273], applicabile giusta il rinvio dell'art. 19 PA). Tale principio è valido pure davanti al TAF (art. 37 LTAF). L'apprezzamento delle prove è libero nel senso che non obbedisce a delle regole di prove legali che prescrivono a quali condizioni l'autorità dovrebbe ammettere che la prova è riuscita e quale valore probatorio dovrebbe riconoscere ai diversi mezzi di prova gli uni in rapporto agli altri. Allorquando una decisione interviene - come nella fattispecie - a discapito dell'amministrato, l'amministrazione sopporta l'onere della prova. Se intende annullare la naturalizzazione agevolata, essa deve ricercare se il coniuge naturalizzato ha mentito quando ha dichiarato di formare un'unione stabile con il consorte svizzero; siccome si tratta di un fatto psichico in relazione con dei fatti rilevanti dalla sfera intima, i quali sono spesso sconosciuti dall'amministrazione e difficili da provare, appare legittimo che l'autorità possa fondarsi su una presunzione. Pertanto, se la concatenazione rapida degli avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione è stata ottenuta fraudolentemente, spetta allora all'amministrato, non solo in ragione del suo obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti (art. 13 cpv. 1 PA; cfr. a questo titolo in particolare DTF 135 precitato, consid. 3), ma anche del suo interesse personale, capovolgere questa presunzione (cfr. DTF 135 precitato, ibid.). 4.2.2 In presenza di una presunzione di fatto, la quale risulta dell'apprezzamento delle prove e non modifica l'onere della prova (DTF 135 precitato, ibid., e i riferimenti menzionati), l'amministrato non è tenuto, per capovolgerla, ad apportare la prova contraria del fatto presunto, quindi a fare acquisire all'autorità la certezza di non avere mentito; è sufficiente che egli pervenga a fare ammettere l'esistenza di una possibilità ragionevole che non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il suo coniuge. Egli può farlo rendendo verosimile, sia il sopraggiungere di un avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei suoi problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune (DTF 135 precitato, ibid.; vedi inoltre le sentenze del Tribunale federale 1C_158/2011 precitata, consid. 4.2.2 e 1C_264/2011 precitato, consid. 3.2.2, così come i riferimenti citati).
E. 5 Preliminarmente, occorre esaminare se le condizioni formali per l'annullamento della naturalizzazione agevolata previste dall'art. 41 LCit sono adempiute nella fattispecie.
E. 5.1 Giusta l'art. 41 cpv. 1bis LCit, in vigore dal 1° marzo 2011, la naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. In precedenza l'art. 41 cpv. 1 LCit (RU 1952 1087) prevedeva un termine unico di cinque anni dalla naturalizzazione. Alcuna diposizione transitoria è stata prevista per l'introduzione del nuovo art. 41 LCit. In virtù dei principi generali del diritto intertemporale il nuovo diritto si applica a tutte le situazioni che intervengono posteriormente alla sua entrata in vigore. Comunque la giurisprudenza ha introdotto un'eccezione per quanto concerne i termini. Infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di pretese di risarcimento fondate sulla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), le cui considerazioni possono essere riprese per quanto attiene i termini previsti dall'art. 41 LCit, è ammissibile sottoporre a dei nuovi termini di prescrizione dei crediti sorti e divenuti esigibili sotto l'egida del vecchio diritto e che non sono prescritti o perenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. DTF 134 V 353 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). Pertanto, alle naturalizzazioni per le quali il vecchio diritto perentorio di cinque anni non è ancora trascorso giova applicare l'art. 41 LCit nella sua nuova versione e tener conto del tempo trascorso sotto l'egida della vecchia normativa nel calcolo del termine assoluto di otto anni. Per quanto riguarda il termine relativo di due anni, non previsto nel vecchio diritto, esso comincia a decorrere al più presto al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-476/2012 del 19 luglio 2012 consid. 4.4; C-764/2012 del 30 agosto 2012 consid. 6, confermata su ricorso dal Tribunale federale con sentenza 1C_516/2012 del 29 luglio 2013 consid. 2.2).
E. 5.2 Nelle decisione impugnata l'UFM sostiene, a torto, che sono stati rispettati sia il termine di prescrizione di cinque anni previsto dal diritto previgente, sia i termini di prescrizione relativo ed assoluto di cui all'art. 41 LCit vigente, di modo che non è necessario determinare quale sia il termine di prescrizione da applicare. Ora, la ricorrente ha ottenuto la naturalizzazione agevolata il 23 luglio 2007, mentre la decisione di annullamento della stessa è intervenuta in data 7 agosto 2012, quindi oltre il termine di prescrizione di cinque anni sancito dal diritto previgente (cfr. in merito al computo del termine sentenze TF 1C_336/2010 del 28 ottobre 2010 consid. 2 e 3 come pure 1C_535/2010 del 13 gennaio 2011 consid. 2.2). Al contrario, nella fattispecie trova applicazione l'art. 41 LCit nella sua nuova versione, in quanto il termine di cinque anni non era ancora prescritto al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Inoltre, giova sottolineare come l'autorità di prime ha rispettato sia il termine assoluto che quello relativo previsti dall'art. 41 cpv. 1bis LCit, dal momento che ha pronunciato la decisione di annullamento della naturalizzazione agevolata in data 7 agosto 2012, quindi prima della scadenza del termine perentorio di otto anni, il quale ha preso inizio al momento della concessione della naturalizzazione agevolata, e prima della scadenza del termine relativo di due anni che ha cominciato a decorrere il 1° marzo 2011 con l'entrata in vigore della modifica dell'art. 41 LCit.
E. 5.3 Ne consegue che l'autorità inferiore ha rispettato i termini previsti dall'art. 41 cpv. 1bis LCit e nella misura in cui la decisione di annullamento della naturalizzazione agevolata è stata pronunciata con il consenso dell'autorità cantonale competente, le condizioni formali poste dall'art. 41 LCit sono adempiute.
E. 6 Resta ora da esaminare se le circostanze del caso concreto rispondono alle condizioni materiali dell'annullamento della naturalizzazione agevolata risultanti dal testo di legge, dalla volontà del legislatore e dalla giurisprudenza sviluppata in questo ambito.
E. 6.1 Nella motivazione della decisione impugnata, l'UFM ha rilevato come il susseguirsi logico e cronologico degli eventi dimostrerebbe il desiderio di A._______ di procurarsi una possibilità di soggiorno in Svizzera, ovvero di ottenervi rapidamente la naturalizzazione. L'autorità di prime cure precisa inoltre che, nonostante il susseguirsi degli eventi, su cui si fonda la presunzione secondo cui la naturalizzazione è stata ottenuta abusivamente e contrariamente all'obbligo giurisprudenziale che ne deriva, l'interessata non avrebbe addotto alcun elemento atto ad invalidare detta presunzione o anche solo a metterla in dubbio. L'esame dei fatti pertinenti della causa, così come il loro rapido sviluppo cronologico conducono lo scrivente Tribunale alla stessa conclusione.
E. 6.2 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che la ricorrente è giunta in Svizzera a scopo turistico il 29 settembre 2000 e il 12 gennaio 2001 ha ottenuto dalla competente autorità ticinese il rilascio di un permesso di dimora temporaneo (permesso L) in vista di matrimonio. Il 23 marzo seguente, essa è convolata a nozze con B._______, cittadino svizzero quindici anni più anziano di lei, ottenendo dapprima un permesso di dimora (permesso B), regolarmente rinnovato e dal 23 marzo 2006 trasformato in un permesso di domicilio (permesso C). In data 5 maggio 2006, A._______ ha presentato all'UFM una domanda di naturalizzazione agevolata, sottoscrivendo con il marito in data 4 giugno 2007 una dichiarazione comune attestante la stabilità e l'effettività della loro unione. Con decisione del 23 luglio 2007 l'autorità federale ha accordato all'interessata la naturalizzazione agevolata. A._______ ha cominciato a frequentare D.______, padre della figlia C.______ venuta al mondo il 12 ottobre 2008, sicuramente da inizio 2008 ed ha abbandonato l'abitazione coniugale nel giugno dello stesso anno. Facendo seguito ad una richiesta comune del 15 gennaio 2009, con sentenza del 19 maggio seguente il Pretore del distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio dei coniugi.
E. 6.3 Il Tribunale ritiene che questi elementi e lo sviluppo cronologico particolarmente rapido degli avvenimenti sono propri a fondare la presunzione di fatto che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. supra 4.2.1), l'unione coniugale dei coniugi non fosse stabile ed orientata al futuro, né al momento della firma della dichiarazione comune, né a quello dell'ottenimento della naturalizzazione agevolata, e questo nonostante il fatto che i coniugi non vivessero ancora separati. Dagli atti di causa emerge infatti che i problemi di coppia sono iniziati nel giugno 2007 (cfr. audizione di B._______ del 20 ottobre 2011, pag. 2, confermata dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2012) e che A._______ ha intrattenuto una relazione extraconiugale con D.______ almeno a partire dal gennaio 2008 (momento del concepimento della figlia C.______), quindi a soli circa sei mesi dall'ottenimento della naturalizzazione agevolata. Si rammenta a questo titolo che, come rettamente indicato dall'UFM nella sua duplica del 16 gennaio 2013, il fatto che la ricorrente abbia lasciato l'abitazione coniugale solo nel giugno 2008 non costituisce un criterio decisivo, in quanto la comunità coniugale può non essere effettiva e stabile anche se la coppia abita sotto lo stesso tetto. Ora, il lasso di tempo intercorso tra la dichiarazione comune (4 giugno 2007), l'inizio dei problemi di coppia (fine giugno 2007), l'ottenimento della naturalizzazione agevolata (23 luglio 2007), la separazione di fatto dei coniugi (al più tardi inizio 2008), la separazione effettiva della stessa (giugno 2008), il deposito della richiesta comune di divorzio (15 gennaio 2009) e la conseguente sentenza di divorzio (19 maggio 2009), quindi un po' meno di due anni, tende a confermare che i coniugi non intendevano condurre una vita comune al momento della firma della dichiarazione inerente la comunione coniugale o per lo meno a quello della decisione di naturalizzazione agevolata. È infatti conforme alla giurisprudenza sviluppata in questo ambito ammettere una presunzione di fatto secondo la quale un'unione coniugale non era stabile al momento del rilascio della naturalizzazione se la separazione tra i coniugi interviene qualche mese più tardi (DTF 135 II precitato consid. 4.3, 130 II 482 consid. 3.3, sentenza del Tribunale federale 1C_399/2010 del 4 marzo 2011 consid. 3.3). Nella fattispecie sono trascorsi solo circa sei mesi tra l'ottenimento della naturalizzazione facilitata e la separazione di fatto tra i coniugi.
E. 7 Stando così le cose e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. supra 4.2.2), spetta alla ricorrente capovolgere la presunzione di fatto sopra indicata rendendo verosimile, sia il sopraggiungere di un avvenimento straordinario suscettibile di spiegare il rapido degradarsi del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei suoi problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune.
E. 7.1 A._______ indica che la rottura del legame coniugale trova origine nei comportamenti scorretti e nell'abuso di alcol da parte dell'ex marito, problemi sorti a partire dalla fine di giugno 2007 e che erano andati via via aggravandosi ed intensificandosi nei mesi successivi. Essa ha poi sottolineato di avere formato con l'ex marito un'unione coniugale effettiva e stabile per oltre sei anni, dal gennaio 2001 a novembre/dicembre 2007, e di essersi decisa a lasciarlo solo dopo aver constatato che la situazione peggiorava malgrado i suoi sforzi e l'intervento degli psichiatri.
E. 7.2 Dagli atti di causa emerge che i coniugi situano entrambi l'inizio dei problemi di coppia nel giugno 2007 e la causa degli stessi nell'abuso di alcol da parte di B._______ e nell'atteggiamento irrispettoso nei confronti della ex moglie che ne è derivato. Ora, le suddette difficoltà sono sorte nello stesso mese della dichiarazione concernente l'unione coniugale (4 giugno 2007) e prima della decisione di naturalizzazione agevolata (23 luglio 2007). B._______ ha inoltre affermato come le violenze fisiche alla base dei suoi eccessi siano antecedenti alla naturalizzazione (cfr. audizione del 20 ottobre 2011, pag. 3). Risulta pertanto inverosimile che i coniugi abbiano vissuto felicemente e formato un'unione coniugale effettiva e stabile fino a novembre/dicembre 2007, tanto più che nel gennaio 2008 A._______ ha concepito una figlia frutto di una relazione extraconiugale. L'esperienza generale della vita insegna infatti che una coppia unita da diversi anni non si spezza in un lasso di tempo così breve come quello intercorso tra l'ottenimento della naturalizzazione facilitata (luglio 2007) e la separazione di fatto tra i coniugi (gennaio 2008). Alla luce di quanto esposto risulta pertanto come, al più tardi al momento della decisione di naturalizzazione agevolata, i signori non costituivano più un'unione effettiva e stabile come richiesto dalla legge e definita dalla giurisprudenza. In conclusione, la ricorrente non è stata in grado di capovolgere la suddetta presunzione rendendo verosimile il realizzarsi di un avvenimento straordinario proprio a spiegare il rapido deterioramento del legame coniugale, di modo che lo scrivente Tribunale ritiene di dovere attenersi alla presunzione di fatto, basata essenzialmente sugli avvenimenti suesposti (cfr. supra 6.2 e 6.3), che A._______ ha ottenuto la naturalizzazione agevolata in maniera fraudolenta.
E. 8 A titolo abbondanziale, giova rilevare come il fatto che la ricorrente adempirebbe i criteri per l'ottenimento della naturalizzazione ordinaria è senza pertinenza per determinare se si è in presenza di un ottenimento fraudolento della naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 27 LCit e non ostacola quindi in alcun modo l'annullamento della stessa giusta l'art. 41 LCit (vedi a questo titolo la sentenza del Tribunale federale 5A.18/2003 del 19 novembre 2003 consid. 2.3.2).
E. 9 Ne discende che l'UFM con decisione del 7 agosto 2012 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo sulla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato in data 1° ottobre 2012.
- Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (incarto ... di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4699/2012 Sentenza del 2 settembre 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, via ..., patrocinata dall'avv. Sara Gasparoli, viale Stazione 11, 6501 Bellinzona , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Annullamento della naturalizzazione agevolata. Fatti: A. A._______, già cittadina tailandese nata il ..., è giunta in Svizzera a scopo turistico il 29 settembre 2000 ed il 12 gennaio 2001 è stata posta a beneficio di un permesso di dimora temporaneo (permesso L) in vista di matrimonio valido fino al 28 marzo successivo. B. In data 23 marzo 2001, A._______ si è unita in matrimonio davanti all'Ufficiale di stato civile del comune di ... con B._______, cittadino svizzero nato l'..., unione dalla quale non sono nati figli. Il 29 marzo 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona ha rilasciato all'interessata un permesso di dimora (permesso B), in seguito regolarmente rinnovato, trasformato poi in data 23 marzo 2006 dalle competenti autorità in un permesso di domicilio (permesso C). C. Il 5 maggio 2006, A._______ ha presentato presso l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 27 della legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza [LCit; RS 141.0]). Nell'ambito di questa procedura, in data 4 giugno 2007, i coniugi hanno firmato una dichiarazione ai sensi della quale essi hanno confermato di "vivere in un'unione coniugale reale, integra e stabile allo stesso indirizzo e che non sono previsti né una separazione né un divorzio". Essi sono stati pure resi edotti del fatto che "la naturalizzazione agevolata non può essere pronunciata, qualora prima o durante la procedura di naturalizzazione uno dei coniugi presenti un'istanza di separazione o di divorzio o non sussista più un'unione coniugale reale" e che, conformemente all'articolo 41 LCit, l'UFM "può annullare la naturalizzazione agevolata conseguita in seguito all'occultamento dello scioglimento previsto o avvenuto dell'unione coniugale". D. Con decisione del 23 luglio 2007, l'UFM ha accordato alla richiedente la naturalizzazione agevolata giusta l'art. 27 LCit. E. In data 12 ottobre 2008 è venuta alla luce C.______, nata dalla relazione tra A._______ e D.______, suo attuale compagno. Dopo avere riconosciuto in un primo tempo la bambina, in data 18 maggio 2009 B._______ ha ottenuto l'annullamento del rapporto di filiazione paterna. La piccola Sydney è poi stata riconosciuta dal padre biologico il 20 agosto seguente. F. Facendo seguito ad una richiesta comune promossa in data 15 gennaio 2009, con sentenza del 19 maggio seguente, il Pretore del distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio dei coniugi. Con lettera del 23 giugno 2009 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile del cantone Ticino ha informato l'UFM del precitato divorzio. G. Con lettere del 9 agosto e 23 novembre 2010, l'UFM ha informato A._______ che, a seguito dello scioglimento della sua unione coniugale, esso intendeva annullare la decisione di naturalizzazione agevolata pronunciata il 23 luglio 2007, invitandola nel contempo a formulare eventuali osservazioni in merito. Con presa di posizione del 3 dicembre 2010, l'interessata ha affermato di avere vissuto per diversi anni un'unione coniugale reale e felice, precisando che il suo matrimonio è entrato in crisi nel 2008 a seguito delle gravi depressioni di cui soffriva il marito. H. Il 20 ottobre 2011 B._______ è stato sentito, alla presenza della ex moglie, dalle autorità ticinesi in merito alle circostanze in cui ha conosciuto e sposato A._______, così come sulla loro vita coniugale e quo ai motivi che hanno condotto al divorzio. L'interessato ha spiegato di avere conosciuto la ex moglie nel gennaio 2001, con la quale è convolato a nozze nel marzo successivo e il loro matrimonio ha funzionato bene fino al giugno 2007. Egli ha poi affermato che, a seguito di violenze fisiche perpetrate sulla sua persona, ha iniziato ad avere problemi psicologici e dipendenza dall'alcol, ciò che ha influito negativamente sulla sua relazione, confermando nel contempo la veridicità del contenuto della dichiarazione sottoscritta il 4 giugno 2007 e inerente l'effettività e la stabilità della relazione con la ex moglie. L'interessato ha infine dichiarato che A._______ ha lasciato l'abitazione coniugale nel giugno 2008, evidenziando come la coppia avesse deciso di divorziare nell'ottobre 2008, al momento cioè della nascita di C.______, nata dalla relazione della ex moglie con D.______, suo attuale compagno. I. Invitata dall'UFM a formulare eventuali osservazioni in merito alle succitate allegazioni, con scritto del 18 gennaio 2012, A._______ ha confermato la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'ex marito. J. Con scritto del 10 luglio 2012, la Sezione della popolazione del cantone Ticino ha fornito all'UFM il proprio consenso all'annullamento della naturalizzazione agevolata di A._______. K. Con decisione del 7 agosto 2012 l'UFM ha pronunciato l'annullamento della suddetta naturalizzazione. Fondandosi sul susseguirsi logico e cronologico degli eventi, l'autorità inferiore ha in sostanza ritenuto che al momento della concessione della naturalizzazione agevolata il matrimonio dell'interessata non costituiva un'unione coniugale effettiva e stabile come previsto dalla legge e definita dalla giurisprudenza. L'autorità federale ha inoltre rilevato come A._______ non abbia addotto nessun elemento atto ad invalidare o anche solo a mettere in dubbio la presunzione, fondata sul concatenamento dei suddetti fatti, secondo cui la naturalizzazione è stata ottenuta abusivamente. L'UFM ha poi sottolineato come i problemi di coppia dei coniugi fossero posteriori alle violenze fisiche inflitte all'ex marito e che non vi fosse nessun elemento straordinario successivo alla naturalizzazione dell'interessata e indipendente da quest'ultima, tale da porre drasticamente termine al suo matrimonio. L'autorità inferiore ha pertanto concluso che la naturalizzazione agevolata è stata concessa sulla base di dichiarazioni false e dell'occultamento di fatti essenziali, di modo che le condizioni poste dall'art. 41 LCit per l'annullamento della naturalizzazione agevolata sono adempiute. L. Agendo per il tramite del suo patrocinatore, il 10 settembre 2012 A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento in quanto arbitraria. La ricorrente ha in primo luogo contestato di avere ingannato l'autorità in merito al fatto che al momento della firma della dichiarazione del 4 giugno 2007 essa viveva in un'unione coniugale effettiva e stabile con il marito, precisando che tale affermazione è stata resa in tutta onestà e rispecchiava la realtà della coppia in quel momento. La questione di una separazione si era posta solo nel 2008 e trovava la sua origine nei comportamenti scorretti e nell'abuso di alcol da parte dell'ex marito, problemi sorti a partire dalla fine di giugno 2007 e che erano andati via via aggravandosi ed intensificandosi. L'interessata ha rilevato come il susseguirsi dei suddetti eventi straordinari che hanno determinato la rottura dell'unione coniugale sono posteriori alla sua naturalizzazione, sottolineando di avere deciso di lasciare l'ex marito solo dopo aver constatato che la situazione peggiorava malgrado i suoi sforzi e l'intervento degli psichiatri. A._______ ha infine evidenziato di adempiere le condizioni di idoneità e di residenza poste dagli art. 14 e 15 LCit per l'ottenimento della naturalizzazione ordinaria, di modo che l'annullamento della sua naturalizzazione agevolata sarebbe sproporzionata. M. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 27 novembre 2012, l'autorità di prime cure ha sottolineato come in materia di annullamento della naturalizzazione agevolata essa non è tenuta a dimostrare che al momento della dichiarazione del 4 giugno 2007 la coppia avesse l'intenzione di separarsi, bensì a constatare che durante la procedura di naturalizzazione la coppia non costituiva (più) un'unione coniugale effettiva e stabile come richiesto dalla legge e definita dalla giurisprudenza. L'UFM ha inoltre precisato come il fatto che la ricorrente adempirebbe i criteri per l'ottenimento della naturalizzazione ordinaria non ostacola l'annullamento della naturalizzazione agevolata giusta l'art. 41 LCit. N. Con replica del 6 dicembre 2012, A._______ ha ribadito che durante la procedura di naturalizzazione (maggio 2006/agosto 2007) essa conviveva con l'ex marito e formava con lui un'unione coniugale effettiva e stabile, precisando nel contempo di avere abbandonato il tetto coniugale nel giugno 2008, quindi quasi un anno dopo la crescita in giudicato della decisione di naturalizzazione agevolata. O. Con duplica del 16 gennaio 2013, l'UFM ha evidenziato come entrambi gli ex coniugi situano l'inizio dei problemi di coppia a fine giugno 2007, di modo che risulta sorprendente l'affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe vissuto con l'ex marito felicemente, formando un'unione coniugale effettiva e stabile dal gennaio 2001 a novembre/dicembre 2007, tanto più che nel gennaio 2008 essa ha concepito una figlia con il suo nuovo compagno. L'autorità federale ha poi sottolineato come il fatto di lasciare o meno il domicilio coniugale non è un criterio decisivo in quanto la comunità coniugale può non essere definitiva e stabile anche se la coppia abita sotto lo stesso tetto. P. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio seguente, A._______ si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare le decisioni in materia di annullamento della naturalizzazione agevolata rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. b a contrario della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1, DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha riseduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi risiede da un anno (lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c). 3.2 La nozione di comunione coniugale ai sensi del diritto di cittadinanza, in particolare ai sensi degli art. 27 cpv. 1 lett. c e 28 cpv. 1 let. a LCit, presuppone non solo l'esistenza formale di un matrimonio (ovvero di un'unione coniugale ai sensi del'art. 159 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; [CC, RS 210]), ma implica oltre a ciò una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). Seppure non si dovrebbe imporre ai candidati alla naturalizzazione facilitata una sorta di modello ideale di coppia, la comunione coniugale ai sensi delle suddette disposizioni presuppone ad ogni modo l'esistenza, al momento della decisione di naturalizzazione agevolata, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale 1C_517/2010 del 7 marzo 2011 consid. 3.3). Una separazione sopraggiunta poco dopo l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (DTF 135 precitato, ibid.). 3.3 L'unione coniugale come definita sopra, inoltre, non deve esistere solo al momento del deposito della domanda ma deve sussistere durante tutta la procedura fino all'emanazione della decisione sulla naturalizzazione agevolata (cfr. DTF 135 precitato, ibid.). A tal proposito occorre rilevare che il legislatore federale, creando l'istituzione della naturalizzazione agevolata in favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si riferiva ad una concezione del matrimonio come definita dalle disposizioni del Codice civile sul diritto del matrimonio, ovvero un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta ("di tetto, di tavolo e di letto"), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi reciproca fedeltà ed assistenza, di carattere duraturo (nel senso di "comunione del destino") e nella prospettiva della creazione di una famiglia (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC; DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Nonostante l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione dal legislatore, che si rileva suscettibile di giustificare - alle condizioni stabilite dagli art. 27 e 28 LCit - la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino svizzero. Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino svizzero, il legislatore federale intende favorire un'unità della nazionalità, e, parimenti, del diritto di attinenza cantonale e comunale nella prospettiva di una vita comune che si protrai oltre alla decisione di naturalizzazione (cfr. DTF 135 precitato, ibid.). L'istituzione della naturalizzazione agevolata riposa infatti sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino elvetico (evidentemente solo alla condizione che egli costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale solida) si adegui più rapidamente al modo di vita ed ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che non abbia un coniuge svizzero, rimanendo, costui, sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza del 26 agosto 1987, pubblicato in FF 1987 III 245 segg., cifre 22.12 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto; vedi inoltre i DTF 130 II 482 consid. 2 e 128 II 97 consid. 3a). 4.1 Giusta l'art. 41 cpv. 1 e cpv. 1bis LCit nel tenore in vigore dal 1° marzo 2011 rispettivamente l'art. 41 cpv. 1 LCit previgente (RU 1952 1087), l'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (cfr. inoltre Messaggio del Consiglio federale relativo al progetto di legge sull'acquisizione e la perdita della nazionalità svizzera del 9 agosto 1951 [FF 1951 II 700/701, ad. art. 39 del progetto]). L'annullamento della naturalizzazione presuppone quindi che essa sia stata conseguita in maniera fraudolenta, vale a dire tramite un comportamento sleale ed ingannevole. A questo titolo, non è necessario che si sia in presenza di una frode nel senso del diritto penale. È comunque necessario che l'interessato abbia in modo consapevole fornito delle false indicazioni all'autorità, rispettivamente che abbia lasciato credere in maniera erronea all'autorità di trovarsi nella situazione prevista dall'art. 27 cpv. 1 lett. c o 28 cpv. 1 lett. a LCit, violando in questo modo il dovere d'informazione al quale deve conformarsi in virtù di tale disposizione (cfr. DTF 135 precitato, ibid., e giurisprudenza ivi menzionata; vedi inoltre le sentenze del Tribunale federale 1C_158/2011 del 26 agosto 2011 consid. 4.2.1 e 1C_250/2011 del 21 luglio 2011 consid. 3). Questo è in particolare il caso se il richiedente dichiara di vivere in una comunione stabile con il suo coniuge anche se intende separarsi una volta ottenuta la naturalizzazione facilitata; poco importa se il suo matrimonio si sia sviluppato fino ad allora in modo armonioso (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale federale 1C_158/2011 precitata, ibid., e 1C_264/2011 del 23 agosto 2011 consid. 3.1.1, così come la giurisprudenza ivi citata). 4.2 Il carattere potestativo dell'art. 41 LCit conferisce un certo potere di apprezzamento all'autorità chiamata a decidere. Nell'esercizio di tale libertà, questa deve tuttavia evitare ogni abuso; commette un abuso del suo potere di apprezzamento l'autorità che si fonda su criteri inappropriati, non tiene conto di circostanze pertinenti o emana una decisione inopportuna, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (cfr. in particolare DTF 130 III 176 consid. 1.2 e 129 III 400 consid. 3.1, sentenza del Tribunale federale 1C_155/2012 del 26 luglio 2012 consid. 2.2.1 e giurisprudenza citata). 4.2.1 La procedura amministrativa è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, RS 273], applicabile giusta il rinvio dell'art. 19 PA). Tale principio è valido pure davanti al TAF (art. 37 LTAF). L'apprezzamento delle prove è libero nel senso che non obbedisce a delle regole di prove legali che prescrivono a quali condizioni l'autorità dovrebbe ammettere che la prova è riuscita e quale valore probatorio dovrebbe riconoscere ai diversi mezzi di prova gli uni in rapporto agli altri. Allorquando una decisione interviene - come nella fattispecie - a discapito dell'amministrato, l'amministrazione sopporta l'onere della prova. Se intende annullare la naturalizzazione agevolata, essa deve ricercare se il coniuge naturalizzato ha mentito quando ha dichiarato di formare un'unione stabile con il consorte svizzero; siccome si tratta di un fatto psichico in relazione con dei fatti rilevanti dalla sfera intima, i quali sono spesso sconosciuti dall'amministrazione e difficili da provare, appare legittimo che l'autorità possa fondarsi su una presunzione. Pertanto, se la concatenazione rapida degli avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione è stata ottenuta fraudolentemente, spetta allora all'amministrato, non solo in ragione del suo obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti (art. 13 cpv. 1 PA; cfr. a questo titolo in particolare DTF 135 precitato, consid. 3), ma anche del suo interesse personale, capovolgere questa presunzione (cfr. DTF 135 precitato, ibid.). 4.2.2 In presenza di una presunzione di fatto, la quale risulta dell'apprezzamento delle prove e non modifica l'onere della prova (DTF 135 precitato, ibid., e i riferimenti menzionati), l'amministrato non è tenuto, per capovolgerla, ad apportare la prova contraria del fatto presunto, quindi a fare acquisire all'autorità la certezza di non avere mentito; è sufficiente che egli pervenga a fare ammettere l'esistenza di una possibilità ragionevole che non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il suo coniuge. Egli può farlo rendendo verosimile, sia il sopraggiungere di un avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei suoi problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune (DTF 135 precitato, ibid.; vedi inoltre le sentenze del Tribunale federale 1C_158/2011 precitata, consid. 4.2.2 e 1C_264/2011 precitato, consid. 3.2.2, così come i riferimenti citati).
5. Preliminarmente, occorre esaminare se le condizioni formali per l'annullamento della naturalizzazione agevolata previste dall'art. 41 LCit sono adempiute nella fattispecie. 5.1 Giusta l'art. 41 cpv. 1bis LCit, in vigore dal 1° marzo 2011, la naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. In precedenza l'art. 41 cpv. 1 LCit (RU 1952 1087) prevedeva un termine unico di cinque anni dalla naturalizzazione. Alcuna diposizione transitoria è stata prevista per l'introduzione del nuovo art. 41 LCit. In virtù dei principi generali del diritto intertemporale il nuovo diritto si applica a tutte le situazioni che intervengono posteriormente alla sua entrata in vigore. Comunque la giurisprudenza ha introdotto un'eccezione per quanto concerne i termini. Infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di pretese di risarcimento fondate sulla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), le cui considerazioni possono essere riprese per quanto attiene i termini previsti dall'art. 41 LCit, è ammissibile sottoporre a dei nuovi termini di prescrizione dei crediti sorti e divenuti esigibili sotto l'egida del vecchio diritto e che non sono prescritti o perenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. DTF 134 V 353 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). Pertanto, alle naturalizzazioni per le quali il vecchio diritto perentorio di cinque anni non è ancora trascorso giova applicare l'art. 41 LCit nella sua nuova versione e tener conto del tempo trascorso sotto l'egida della vecchia normativa nel calcolo del termine assoluto di otto anni. Per quanto riguarda il termine relativo di due anni, non previsto nel vecchio diritto, esso comincia a decorrere al più presto al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-476/2012 del 19 luglio 2012 consid. 4.4; C-764/2012 del 30 agosto 2012 consid. 6, confermata su ricorso dal Tribunale federale con sentenza 1C_516/2012 del 29 luglio 2013 consid. 2.2). 5.2 Nelle decisione impugnata l'UFM sostiene, a torto, che sono stati rispettati sia il termine di prescrizione di cinque anni previsto dal diritto previgente, sia i termini di prescrizione relativo ed assoluto di cui all'art. 41 LCit vigente, di modo che non è necessario determinare quale sia il termine di prescrizione da applicare. Ora, la ricorrente ha ottenuto la naturalizzazione agevolata il 23 luglio 2007, mentre la decisione di annullamento della stessa è intervenuta in data 7 agosto 2012, quindi oltre il termine di prescrizione di cinque anni sancito dal diritto previgente (cfr. in merito al computo del termine sentenze TF 1C_336/2010 del 28 ottobre 2010 consid. 2 e 3 come pure 1C_535/2010 del 13 gennaio 2011 consid. 2.2). Al contrario, nella fattispecie trova applicazione l'art. 41 LCit nella sua nuova versione, in quanto il termine di cinque anni non era ancora prescritto al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Inoltre, giova sottolineare come l'autorità di prime ha rispettato sia il termine assoluto che quello relativo previsti dall'art. 41 cpv. 1bis LCit, dal momento che ha pronunciato la decisione di annullamento della naturalizzazione agevolata in data 7 agosto 2012, quindi prima della scadenza del termine perentorio di otto anni, il quale ha preso inizio al momento della concessione della naturalizzazione agevolata, e prima della scadenza del termine relativo di due anni che ha cominciato a decorrere il 1° marzo 2011 con l'entrata in vigore della modifica dell'art. 41 LCit. 5.3 Ne consegue che l'autorità inferiore ha rispettato i termini previsti dall'art. 41 cpv. 1bis LCit e nella misura in cui la decisione di annullamento della naturalizzazione agevolata è stata pronunciata con il consenso dell'autorità cantonale competente, le condizioni formali poste dall'art. 41 LCit sono adempiute.
6. Resta ora da esaminare se le circostanze del caso concreto rispondono alle condizioni materiali dell'annullamento della naturalizzazione agevolata risultanti dal testo di legge, dalla volontà del legislatore e dalla giurisprudenza sviluppata in questo ambito. 6.1 Nella motivazione della decisione impugnata, l'UFM ha rilevato come il susseguirsi logico e cronologico degli eventi dimostrerebbe il desiderio di A._______ di procurarsi una possibilità di soggiorno in Svizzera, ovvero di ottenervi rapidamente la naturalizzazione. L'autorità di prime cure precisa inoltre che, nonostante il susseguirsi degli eventi, su cui si fonda la presunzione secondo cui la naturalizzazione è stata ottenuta abusivamente e contrariamente all'obbligo giurisprudenziale che ne deriva, l'interessata non avrebbe addotto alcun elemento atto ad invalidare detta presunzione o anche solo a metterla in dubbio. L'esame dei fatti pertinenti della causa, così come il loro rapido sviluppo cronologico conducono lo scrivente Tribunale alla stessa conclusione. 6.2 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che la ricorrente è giunta in Svizzera a scopo turistico il 29 settembre 2000 e il 12 gennaio 2001 ha ottenuto dalla competente autorità ticinese il rilascio di un permesso di dimora temporaneo (permesso L) in vista di matrimonio. Il 23 marzo seguente, essa è convolata a nozze con B._______, cittadino svizzero quindici anni più anziano di lei, ottenendo dapprima un permesso di dimora (permesso B), regolarmente rinnovato e dal 23 marzo 2006 trasformato in un permesso di domicilio (permesso C). In data 5 maggio 2006, A._______ ha presentato all'UFM una domanda di naturalizzazione agevolata, sottoscrivendo con il marito in data 4 giugno 2007 una dichiarazione comune attestante la stabilità e l'effettività della loro unione. Con decisione del 23 luglio 2007 l'autorità federale ha accordato all'interessata la naturalizzazione agevolata. A._______ ha cominciato a frequentare D.______, padre della figlia C.______ venuta al mondo il 12 ottobre 2008, sicuramente da inizio 2008 ed ha abbandonato l'abitazione coniugale nel giugno dello stesso anno. Facendo seguito ad una richiesta comune del 15 gennaio 2009, con sentenza del 19 maggio seguente il Pretore del distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio dei coniugi. 6.3 Il Tribunale ritiene che questi elementi e lo sviluppo cronologico particolarmente rapido degli avvenimenti sono propri a fondare la presunzione di fatto che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. supra 4.2.1), l'unione coniugale dei coniugi non fosse stabile ed orientata al futuro, né al momento della firma della dichiarazione comune, né a quello dell'ottenimento della naturalizzazione agevolata, e questo nonostante il fatto che i coniugi non vivessero ancora separati. Dagli atti di causa emerge infatti che i problemi di coppia sono iniziati nel giugno 2007 (cfr. audizione di B._______ del 20 ottobre 2011, pag. 2, confermata dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2012) e che A._______ ha intrattenuto una relazione extraconiugale con D.______ almeno a partire dal gennaio 2008 (momento del concepimento della figlia C.______), quindi a soli circa sei mesi dall'ottenimento della naturalizzazione agevolata. Si rammenta a questo titolo che, come rettamente indicato dall'UFM nella sua duplica del 16 gennaio 2013, il fatto che la ricorrente abbia lasciato l'abitazione coniugale solo nel giugno 2008 non costituisce un criterio decisivo, in quanto la comunità coniugale può non essere effettiva e stabile anche se la coppia abita sotto lo stesso tetto. Ora, il lasso di tempo intercorso tra la dichiarazione comune (4 giugno 2007), l'inizio dei problemi di coppia (fine giugno 2007), l'ottenimento della naturalizzazione agevolata (23 luglio 2007), la separazione di fatto dei coniugi (al più tardi inizio 2008), la separazione effettiva della stessa (giugno 2008), il deposito della richiesta comune di divorzio (15 gennaio 2009) e la conseguente sentenza di divorzio (19 maggio 2009), quindi un po' meno di due anni, tende a confermare che i coniugi non intendevano condurre una vita comune al momento della firma della dichiarazione inerente la comunione coniugale o per lo meno a quello della decisione di naturalizzazione agevolata. È infatti conforme alla giurisprudenza sviluppata in questo ambito ammettere una presunzione di fatto secondo la quale un'unione coniugale non era stabile al momento del rilascio della naturalizzazione se la separazione tra i coniugi interviene qualche mese più tardi (DTF 135 II precitato consid. 4.3, 130 II 482 consid. 3.3, sentenza del Tribunale federale 1C_399/2010 del 4 marzo 2011 consid. 3.3). Nella fattispecie sono trascorsi solo circa sei mesi tra l'ottenimento della naturalizzazione facilitata e la separazione di fatto tra i coniugi.
7. Stando così le cose e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. supra 4.2.2), spetta alla ricorrente capovolgere la presunzione di fatto sopra indicata rendendo verosimile, sia il sopraggiungere di un avvenimento straordinario suscettibile di spiegare il rapido degradarsi del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei suoi problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune. 7.1 A._______ indica che la rottura del legame coniugale trova origine nei comportamenti scorretti e nell'abuso di alcol da parte dell'ex marito, problemi sorti a partire dalla fine di giugno 2007 e che erano andati via via aggravandosi ed intensificandosi nei mesi successivi. Essa ha poi sottolineato di avere formato con l'ex marito un'unione coniugale effettiva e stabile per oltre sei anni, dal gennaio 2001 a novembre/dicembre 2007, e di essersi decisa a lasciarlo solo dopo aver constatato che la situazione peggiorava malgrado i suoi sforzi e l'intervento degli psichiatri. 7.2 Dagli atti di causa emerge che i coniugi situano entrambi l'inizio dei problemi di coppia nel giugno 2007 e la causa degli stessi nell'abuso di alcol da parte di B._______ e nell'atteggiamento irrispettoso nei confronti della ex moglie che ne è derivato. Ora, le suddette difficoltà sono sorte nello stesso mese della dichiarazione concernente l'unione coniugale (4 giugno 2007) e prima della decisione di naturalizzazione agevolata (23 luglio 2007). B._______ ha inoltre affermato come le violenze fisiche alla base dei suoi eccessi siano antecedenti alla naturalizzazione (cfr. audizione del 20 ottobre 2011, pag. 3). Risulta pertanto inverosimile che i coniugi abbiano vissuto felicemente e formato un'unione coniugale effettiva e stabile fino a novembre/dicembre 2007, tanto più che nel gennaio 2008 A._______ ha concepito una figlia frutto di una relazione extraconiugale. L'esperienza generale della vita insegna infatti che una coppia unita da diversi anni non si spezza in un lasso di tempo così breve come quello intercorso tra l'ottenimento della naturalizzazione facilitata (luglio 2007) e la separazione di fatto tra i coniugi (gennaio 2008). Alla luce di quanto esposto risulta pertanto come, al più tardi al momento della decisione di naturalizzazione agevolata, i signori non costituivano più un'unione effettiva e stabile come richiesto dalla legge e definita dalla giurisprudenza. In conclusione, la ricorrente non è stata in grado di capovolgere la suddetta presunzione rendendo verosimile il realizzarsi di un avvenimento straordinario proprio a spiegare il rapido deterioramento del legame coniugale, di modo che lo scrivente Tribunale ritiene di dovere attenersi alla presunzione di fatto, basata essenzialmente sugli avvenimenti suesposti (cfr. supra 6.2 e 6.3), che A._______ ha ottenuto la naturalizzazione agevolata in maniera fraudolenta.
8. A titolo abbondanziale, giova rilevare come il fatto che la ricorrente adempirebbe i criteri per l'ottenimento della naturalizzazione ordinaria è senza pertinenza per determinare se si è in presenza di un ottenimento fraudolento della naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 27 LCit e non ostacola quindi in alcun modo l'annullamento della stessa giusta l'art. 41 LCit (vedi a questo titolo la sentenza del Tribunale federale 5A.18/2003 del 19 novembre 2003 consid. 2.3.2).
9. Ne discende che l'UFM con decisione del 7 agosto 2012 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (dispositivo sulla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato in data 1° ottobre 2012.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: