Entrata
Sachverhalt
A. Il 25 marzo 2009 A._______, cittadina dominicana nata il ..., ha inoltrato una domanda di autorizzazione d'entrata per la Svizzera presso l'Ambasciata svizzera di Santo Domingo per un periodo di tre mesi al fine di rendere visita a B._______, residente in Ticino. All'istanza la richiedente ha allegato una dichiarazione del 26 febbraio 2009 mediante la quale l'ospitante garantiva il soggiorno temporaneo a scopo di visita e la presa a carico di eventuali spese di assistenza o di rimpatrio. Essa ha inoltre prodotto la ricevuta di una polizza di un'assicurazione di viaggi, un certificato di una banca dominicana attestante un conto bancario a suo favore ed una dichiarazione di lavoro attestante l'impiego presso un casinò e il rispettivo salario. Con decisione informale del 30 marzo 2009, la suddetta Rappresentanza elvetica ha rifiutato di rilasciare il visto all'interessata, osservando che l'intenzione di rientrare nel suo Paese d'origine non poteva essere confermata. B. Con decisione formale del 3 luglio 2009, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rifiutato di rilasciare l'autorizzazione d'entrata per la Svizzera alla richiedente. In primo luogo l'autorità inferiore ha osservato che, tenuto conto della prassi restrittiva in materia e considerata la situazione personale della richiedente e la situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica dominicana, la partenza dallo spazio Schengen al termine del soggiorno auspicato non poteva essere considerata come sufficientemente garantita. Infine l'UFM ha sottolineato come il fatto di poter lasciare il proprio Paese per un così lungo periodo facesse sorgere seri dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno. C. Contro la suddetta decisione, l'invitante ha inoltrato ricorso il 17 luglio 2009. A sostegno del proprio gravame egli ha affermato di assumersi ogni responsabilità al fine di garantire il ritorno della persona invitata nel suo Paese d'origine, portandosi garante per qualsiasi problema e rimanendo a disposizione per ogni informazione richiesta. Con scritto complementare del 21 luglio 2009 l'invitante si è dichiarato disposto a versare una cauzione in denaro come garanzia del ritorno in Patria dell'invitata. D. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 31 agosto 2009, l'autorità di prime cura ne ha postulato la reiezione. In sostanza essa ha ribadito quanto asserito nella decisione impugnata, osservato inoltre che la richiedente era una persona in giovane età senza impegni familiari o professionali. E. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, il ricorrente ha dichiarato che le sue intenzioni di portarsi garante sono più che valide, essendo stato disposto a versare l'anticipo spese di fr. 600.-. Egli ha inoltre affermato di avere delle intenzioni serie nei confronti dell'invitata e che la sua intenzione sarebbe quella di ottenere il visto d'entrata, richiedere un permesso di soggiorno ed infine convolare a nozze con la richiedente.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
E. 1.1 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.2 B._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215).
E. 3 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
E. 4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204, in vigore dal 12 dicembre 2008, stato del 1° gennaio 2010), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 par. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (let. a e b). Inoltre devono giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti (let. c). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (let. d ed e). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
E. 4.2 L'art. 5 cpv. 2 LStr esige dallo straniero che prevede un soggiorno temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
E. 5 L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. I cittadini di paesi terzi elencati nell'allegato I del precitato regolamento devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Considerato che la Repubblica dominicana figura in questo allegato, A._______ quale cittadina dominicana, è sottomessa all'obbligo del visto.
E. 6.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente.
E. 6.2 L'economia della Repubblica dominicana si è rapidamente ripresa a partire dall'agosto 2004, nonostante la difficile crisi causata dal tracollo finanziario delle tre più grandi banche d'affari avvenuto nel 2003. Infatti a partire dal 2005 la crescita economica - che nel 2006 corrispondeva al 10.7 % - risulta essere stabile, mentre l'inflazione - pari al 5 % - è relativamente bassa. Ciò nonostante nel 2006 il tasso di disoccupazione si situava al 16.2 % e negli ultimi anni, a causa della crisi economica globale, la crescita economica tende al rallentamento, con conseguenti ripercussioni sul tasso di disoccupazione. Per quanto concerne il prodotto interno lordo (PIL), esso corrispondeva nel 2008 a 4'626 USD (cfr. http://www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Dominikanische Republik, Wirtschaft, ultimo aggiornamento: ottobre 2009, visitato il 2 marzo 2010; cfr. inoltre sentenza del Tribunale amministrativo federale C-581/2008 del 27 marzo 2009 consid. 7.3). Anche se il Paese può definirsi stabile, la difficile situazione economica può portare a scioperi e a manifestazioni degeneranti in scontri con le forze dell'ordine e in conflitti violenti. È stato inoltre constatato un progressivo espandersi della criminalità che degrada talvolta nella violenza (cfr. http://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html > Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Repubblica dominicana, ultimo aggiornamento: il 14 gennaio 2010, visitato il 12 marzo 2010).
E. 6.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socio-economica nella Repubblica dominicana e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Inoltre si rileva che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami famigliari o professionali che li vincola al loro Paese d'origine. Ciò nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera.
E. 7.1 Dagli atti di causa risulta che la richiedente ha 24 anni ed è nubile. Essa lavora in un casinò e percepisce un salario mensile di 6'411.26.00 RD$ equivalente a circa fr. 185.30. Per quanto attiene ai legami di carattere familiare non emerge informazione alcuna, salvo il fatto che la sorella abita presso il ricorrente, ciò che potrebbe costituire un'ulteriore motivazione per emigrare dal proprio Paese. Inoltre si constatano delle contraddizioni circa lo scopo effettivo del soggiorno: infatti il ricorrente ha affermato nella sua dichiarazione del 26 febbraio 2009 che la sorella dell'interessata, con la quale egli convive, è la sua compagna. Nella replica del 3 ottobre 2009, il ricorrente ha per contro dichiarato che il suo scopo è quello di ottenere un visto, in seguito un permesso di soggiorno e quindi di contrarre matrimonio con la richiedente. Da un lato queste affermazioni contraddicono manifestamente quanto affermato in merito allo scopo di soggiorno indicato dall'interessata nella richiesta di visto, ossia la visita a famigliari o ad amici e risulta dunque manifesta la volontà della richiedente di non volere rientrare nel suo Paese d'origine dopo il rilascio del visto. D'altro canto, l'intenzione palesata dal ricorrente di volere convolare a nozze con la richiedente appare in netta contraddizione con la dichiarazione dello stesso in cui afferma di intrattenere una relazione con la sorella dell'interessata. Visto quanto precede, in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 let. c OEV rispettivamente dell'art. 5 § 1 let. c codice frontiere Schengen, il Tribunale ritiene che sussistano dubbi in merito allo scopo effettivo di soggiorno e pertanto le condizioni d'ingresso nello spazio Schengen non sono adempiute e il visto deve essere rifiutato. Per quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita della richiedente dopo il soggiorno auspicato non è assicurata.
E. 7.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non era sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione fornita dal ricorrente con la quale egli si porta garante per tutte le spese di soggiorno e attesta la durata temporanea della permanenza in Svizzera dell'interessata, non è tale da impedirle di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). Giova inoltre evidenziare come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante costituiscano delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti. Inoltre per quanto concerne la proposta del ricorrente di versare una cauzione in denaro quale garanzia di ritorno in Patria dell'invitata, incombeva a quest'ultimo trovare un accordo con le autorità cantonali competenti allo scopo di depositarla. Tuttavia neppure in presenza di una tale cauzione è possibile prevedere le intenzioni e il comportamento della persona invitata. Prestando una sicurezza finanziaria l'ospitante può certamente garantire la copertura di eventuali costi insorti durante il soggiorno auspicato, ma non è comunque in grado di garantire un certo comportamento (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-7005/2007 del 25 giugno 2009 consid. 9 e giurisprudenza ivi citata).
E. 8 Ne discende che l'UFM con decisione del 3 luglio 2009 non ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 6 agosto 2009.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione e incarto cantonale in ritorno La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4623/2009 {T 0/2} Sentenza del 12 marzo 2010 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, cancelliera Mara Vassella. Parti B._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. Fatti: A. Il 25 marzo 2009 A._______, cittadina dominicana nata il ..., ha inoltrato una domanda di autorizzazione d'entrata per la Svizzera presso l'Ambasciata svizzera di Santo Domingo per un periodo di tre mesi al fine di rendere visita a B._______, residente in Ticino. All'istanza la richiedente ha allegato una dichiarazione del 26 febbraio 2009 mediante la quale l'ospitante garantiva il soggiorno temporaneo a scopo di visita e la presa a carico di eventuali spese di assistenza o di rimpatrio. Essa ha inoltre prodotto la ricevuta di una polizza di un'assicurazione di viaggi, un certificato di una banca dominicana attestante un conto bancario a suo favore ed una dichiarazione di lavoro attestante l'impiego presso un casinò e il rispettivo salario. Con decisione informale del 30 marzo 2009, la suddetta Rappresentanza elvetica ha rifiutato di rilasciare il visto all'interessata, osservando che l'intenzione di rientrare nel suo Paese d'origine non poteva essere confermata. B. Con decisione formale del 3 luglio 2009, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rifiutato di rilasciare l'autorizzazione d'entrata per la Svizzera alla richiedente. In primo luogo l'autorità inferiore ha osservato che, tenuto conto della prassi restrittiva in materia e considerata la situazione personale della richiedente e la situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica dominicana, la partenza dallo spazio Schengen al termine del soggiorno auspicato non poteva essere considerata come sufficientemente garantita. Infine l'UFM ha sottolineato come il fatto di poter lasciare il proprio Paese per un così lungo periodo facesse sorgere seri dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno. C. Contro la suddetta decisione, l'invitante ha inoltrato ricorso il 17 luglio 2009. A sostegno del proprio gravame egli ha affermato di assumersi ogni responsabilità al fine di garantire il ritorno della persona invitata nel suo Paese d'origine, portandosi garante per qualsiasi problema e rimanendo a disposizione per ogni informazione richiesta. Con scritto complementare del 21 luglio 2009 l'invitante si è dichiarato disposto a versare una cauzione in denaro come garanzia del ritorno in Patria dell'invitata. D. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 31 agosto 2009, l'autorità di prime cura ne ha postulato la reiezione. In sostanza essa ha ribadito quanto asserito nella decisione impugnata, osservato inoltre che la richiedente era una persona in giovane età senza impegni familiari o professionali. E. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, il ricorrente ha dichiarato che le sue intenzioni di portarsi garante sono più che valide, essendo stato disposto a versare l'anticipo spese di fr. 600.-. Egli ha inoltre affermato di avere delle intenzioni serie nei confronti dell'invitata e che la sua intenzione sarebbe quella di ottenere il visto d'entrata, richiedere un permesso di soggiorno ed infine convolare a nozze con la richiedente. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.1 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.2 B._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215). 3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1). 4. 4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204, in vigore dal 12 dicembre 2008, stato del 1° gennaio 2010), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 par. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (let. a e b). Inoltre devono giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti (let. c). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (let. d ed e). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 4.2 L'art. 5 cpv. 2 LStr esige dallo straniero che prevede un soggiorno temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3). 5. L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. I cittadini di paesi terzi elencati nell'allegato I del precitato regolamento devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Considerato che la Repubblica dominicana figura in questo allegato, A._______ quale cittadina dominicana, è sottomessa all'obbligo del visto. 6. 6.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente. 6.2 L'economia della Repubblica dominicana si è rapidamente ripresa a partire dall'agosto 2004, nonostante la difficile crisi causata dal tracollo finanziario delle tre più grandi banche d'affari avvenuto nel 2003. Infatti a partire dal 2005 la crescita economica - che nel 2006 corrispondeva al 10.7 % - risulta essere stabile, mentre l'inflazione - pari al 5 % - è relativamente bassa. Ciò nonostante nel 2006 il tasso di disoccupazione si situava al 16.2 % e negli ultimi anni, a causa della crisi economica globale, la crescita economica tende al rallentamento, con conseguenti ripercussioni sul tasso di disoccupazione. Per quanto concerne il prodotto interno lordo (PIL), esso corrispondeva nel 2008 a 4'626 USD (cfr. http://www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Dominikanische Republik, Wirtschaft, ultimo aggiornamento: ottobre 2009, visitato il 2 marzo 2010; cfr. inoltre sentenza del Tribunale amministrativo federale C-581/2008 del 27 marzo 2009 consid. 7.3). Anche se il Paese può definirsi stabile, la difficile situazione economica può portare a scioperi e a manifestazioni degeneranti in scontri con le forze dell'ordine e in conflitti violenti. È stato inoltre constatato un progressivo espandersi della criminalità che degrada talvolta nella violenza (cfr. http://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html > Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Repubblica dominicana, ultimo aggiornamento: il 14 gennaio 2010, visitato il 12 marzo 2010). 6.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socio-economica nella Repubblica dominicana e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Inoltre si rileva che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami famigliari o professionali che li vincola al loro Paese d'origine. Ciò nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera. 7. 7.1 Dagli atti di causa risulta che la richiedente ha 24 anni ed è nubile. Essa lavora in un casinò e percepisce un salario mensile di 6'411.26.00 RD$ equivalente a circa fr. 185.30. Per quanto attiene ai legami di carattere familiare non emerge informazione alcuna, salvo il fatto che la sorella abita presso il ricorrente, ciò che potrebbe costituire un'ulteriore motivazione per emigrare dal proprio Paese. Inoltre si constatano delle contraddizioni circa lo scopo effettivo del soggiorno: infatti il ricorrente ha affermato nella sua dichiarazione del 26 febbraio 2009 che la sorella dell'interessata, con la quale egli convive, è la sua compagna. Nella replica del 3 ottobre 2009, il ricorrente ha per contro dichiarato che il suo scopo è quello di ottenere un visto, in seguito un permesso di soggiorno e quindi di contrarre matrimonio con la richiedente. Da un lato queste affermazioni contraddicono manifestamente quanto affermato in merito allo scopo di soggiorno indicato dall'interessata nella richiesta di visto, ossia la visita a famigliari o ad amici e risulta dunque manifesta la volontà della richiedente di non volere rientrare nel suo Paese d'origine dopo il rilascio del visto. D'altro canto, l'intenzione palesata dal ricorrente di volere convolare a nozze con la richiedente appare in netta contraddizione con la dichiarazione dello stesso in cui afferma di intrattenere una relazione con la sorella dell'interessata. Visto quanto precede, in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 let. c OEV rispettivamente dell'art. 5 § 1 let. c codice frontiere Schengen, il Tribunale ritiene che sussistano dubbi in merito allo scopo effettivo di soggiorno e pertanto le condizioni d'ingresso nello spazio Schengen non sono adempiute e il visto deve essere rifiutato. Per quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita della richiedente dopo il soggiorno auspicato non è assicurata. 7.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non era sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione fornita dal ricorrente con la quale egli si porta garante per tutte le spese di soggiorno e attesta la durata temporanea della permanenza in Svizzera dell'interessata, non è tale da impedirle di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). Giova inoltre evidenziare come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante costituiscano delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti. Inoltre per quanto concerne la proposta del ricorrente di versare una cauzione in denaro quale garanzia di ritorno in Patria dell'invitata, incombeva a quest'ultimo trovare un accordo con le autorità cantonali competenti allo scopo di depositarla. Tuttavia neppure in presenza di una tale cauzione è possibile prevedere le intenzioni e il comportamento della persona invitata. Prestando una sicurezza finanziaria l'ospitante può certamente garantire la copertura di eventuali costi insorti durante il soggiorno auspicato, ma non è comunque in grado di garantire un certo comportamento (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-7005/2007 del 25 giugno 2009 consid. 9 e giurisprudenza ivi citata). 8. Ne discende che l'UFM con decisione del 3 luglio 2009 non ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 6 agosto 2009. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione e incarto cantonale in ritorno La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: