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C-4557/2021

C-4557/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-11 · Italiano CH

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Sachverhalt

A. A._______ è una società anonima, iscritta al registro di commercio del Cantone B._______ il (…) 1994, avente quale scopo la realizzazione di lavori di sopra e sottostruttura, genio civile e dell'edilizia in Svizzera e all'e- stero, la realizzazione di transazioni immobiliari di tutti i generi, come l'ac- quisizione, l'amministrazione, la locazione e l'alienazione di fondi, l'elabo- razione, la progettazione e la pianificazione delle costruzioni in quanto committente o imprenditore generale. La società può acquistare quote di società che detengono immobili. La società può intraprendere tutte le mi- sure e concludere tutti gli affari volti a promuovere o facilitare la realizza- zione del proprio scopo (estratto online del registro di commercio del Can- tone B._______ della menzionata società; consultato il 4 agosto 2022). B. B.a All’inizio del 2021 alla A._______ sono stati deliberati, sulla base del capitolato allestito dallo studio progettista, C._______, i lavori di impresa generale, nell’ambito del rinnovo dell’immobile “D._______”, sito a E._______. Nel suddetto capitolato il progettista ha precisato che, sulla base del rap- porto di ispezione delle sostanze nocive allestito il 15 febbraio 2021 dall’ing. F._______ – esperto abilitato in amianto, incaricato dalla proprietà prima dell’inizio dei lavori – si poteva escludere la presenza di amianto o di altri materiali pericolosi nel piano terra dell’edificio risalente a prima del 1991 (cfr. doc. C e D allegati al doc. TAF 1). B.b Con decisione dell’11 giugno 2021, a seguito del controllo effettuato sul cantiere il 10 giugno 2021 (doc. TAF 25 allegato 1) – nel quale era stata constatata una verifica non rappresentativa dei materiali oggetto di lavora- zione potenzialmente nocivi – la SUVA ha formalizzato la sospensione dei lavori in attesa di chiarire la situazione. Le analisi supplementari ordinate dalla SUVA hanno confermato la presenza di amianto nella colla delle pia- strelle (doc. TAF 25 allegato 5, 6, 7). Non potendosi escludere una conta- minazione degli ambienti di lavoro, nei giorni seguenti è intervenuta una ditta specializzata che ha proceduto con successo alla bonifica degli stessi (doc. TAF 27 allegato 12, A). B.c Ritenendo che il personale della A._______ era stato esposto a fibre d’amianto respirabili presso il cantiere in parola, in ossequio alla procedura

C-4557/2021 Pagina 3 d’esecuzione, il 22 giugno 2021 la SUVA ha comminato all’impresa un av- vertimento di livello 3 (doc. TAF 25 allegato 8). B.d Il 20 luglio 2021 la A._______, per il tramite del proprio patrocinatore, ha presentato opposizione contro il citato avvertimento. Ritenendo di aver agito in conformità della legge e delle regole dell’arte – essendosi dapprima attenuta a quanto previsto nel capitolato nel quale, sulla base del rapporto peritale del 15 febbraio 2021, era stata espressamente esclusa la presenza di amianto ed avendo sollecitamente dato seguito alle misure indicate dalla SUVA e prontamente interrotto i lavori – essa ne ha quindi chiesto l’annul- lamento (doc. TAF 27 allegato 10). B.e Con decisione su opposizione del 14 settembre 2021 la SUVA ha con- fermato il proprio provvedimento e respinto l’opposizione, rammentando in particolare che il datore di lavoro ha una responsabilità oggettiva nel ga- rantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e quindi prevenire l’insorgenza d’infortuni e malattie professionali nell’espletamento delle attività aziendali e ciò indipendentemente dal fatto che siano coinvolti degli specialisti o che esegua delle lavorazioni progettate da terzi (doc. B allegato al doc. TAF 1). C. Contro la suddetta decisione il 14 ottobre 2021 A._______, sempre rappre- sentata dal proprio patrocinatore, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendone la riforma, nel senso dell’accogli- mento dell’opposizione avverso la decisione del 22 giugno 2021 e l’annul- lamento della stessa. L’insorgente contesta di aver agito contrariamente alle disposizioni legali riguardanti la sicurezza sul lavoro e alla Direttiva CFSL N. 6403 sull’amianto. Alla luce delle chiare indicazioni esposte nel rapporto d’ispezione dell’ing. F._______, l’insorgente ritiene che non vi fosse alcuna ragione oggettiva per sospettare della presenza di materiali nocivi per i propri lavoratori e di conseguenza adottare misure supplemen- tari, oltre a quelle già disposte dalla committenza. La ricorrente ritiene che non era certo suo compito valutare la completezza e l’attendibilità del rap- porto dell’esperto – non avendone per altro le competenze – e che né la normativa né la prassi impongono di raccogliere più pareri specialistici o delle “second opinions”. Tanto più che né il capitolato d’appalto, né il rap- porto peritale hanno mai fatto la distinzione fra piastrelle “vere e proprie” e “tipo pietra” (operata in seguito dalla SUVA) e che il campione n. 5 (quello prelevato dalla colla delle piastrelle orizzontali) è stato preso proprio vicino alla zona di taglio del pavimento. L’impresa ha quindi ribadito che la re- sponsabilità del datore di lavoro concorre con quella dei vari attori coinvolti nel cantiere, in particolare con quella degli specialisti incaricati di valutare

C-4557/2021 Pagina 4 la presenza di materiali pericolosi. Non avendo motivo di sospettare dell’inattendibilità della valutazione peritale, né potendole essere attribuita alcuna responsabilità per l’errore dell’esperto, la ricorrente ritiene che l’av- vertimento è una misura inadeguata, ingiusta e lesiva del principio della proporzionalità (doc. TAF 1). C.a Con decisione incidentale del 25 ottobre 2021 la ricorrente è stata in- vitata a versare un anticipo di fr. 3'000.- corrispondente alle presunte spese processuali, tempestivamente saldato il 4 novembre 2021 (doc. TAF 2, 6). C.b Con decisione del 24 novembre 2021 il Tribunale ha respinto l’istanza tendente alla restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso (doc. TAF 12). C.c Con risposta del 17 dicembre 2021 la SUVA ha contestato le allega- zioni della ricorrente, ribadendo che il datore di lavoro è oggettivamente responsabile per garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e per preve- nire l’insorgenza d’infortuni e malattie professionali nell’espletamento delle attività aziendali. La presenza di un esperto non libera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità; pertanto le carenze della valutazione peritale non lo esentano dai propri doveri nei confronti dei propri impiegati. La SUVA si è quindi riconfermata nella propria posizione chiedendo il rigetto del ri- corso (doc. TAF 15). C.d Con replica del 27 gennaio 2022, duplica del 1° marzo 2022 e osser- vazioni spontanee della ricorrente del 21 marzo 2022, le parti si sono so- stanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 17, 19, 22). D. D.a Con ordinanza del 25 novembre 2022 (doc. TAF 24) e del 15 dicembre 2022 (doc. TAF 26) la SUVA è stata invitata a trasmettere l’incarto corre- dato di un indice degli atti e privo dei documenti irrilevanti per la presente vertenza oltre che una serie di informazioni; richiesta a cui ha adempiuto con gli scritti del 7 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023 (doc. TAF 25, 27). D.b Con ordinanza del 7 febbraio 2023 alle parti e all’ing. F._______ sono stati posti una serie di quesiti di delucidazione (doc. TAF 28, 29), ai quali hanno risposto rispettivamente il 1° marzo 2023, il 7 marzo 2023 e il 24 aprile 2023 (doc. TAF 33, 34, 37). D.c Altri fatti saranno esposti, se necessario, nei considerandi in diritto.

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Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. e LTAF e con l'art. 109 lett. c LAINF (RS 832.20), i ricorsi contro le decisioni su opposizione, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla SUVA in materia di disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professio- nali.

E. 1.3 In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 2 LPGA, le disposizioni della LPGA sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Ora, l'art. 1 LAINF stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicu- razione contro gli infortuni, sempre che la LAINF non deroghi alla LPGA.

E. 1.4.1 Ai sensi dell'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

E. 1.4.2 L'avvertimento ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 dell'ordinanza del 19 dicem- bre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30) è un atto con cui il datore di lavoro è invitato ad ovviare per il futuro alla violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul la- voro. L'avvertimento è impugnabile mediante ricorso, potendo comportare diverse conseguenze per l’azienda destinataria. L'interesse a ricorrere sus- siste anche se le misure richieste sono state eseguite o se il cantiere è terminato (sentenze del TAF C-629/2013 del 1° giugno 2015 consid. 3.2 e C-7967/2010 del 3 dicembre 2012 consid. 1.4 e relativi riferimenti; DTAF 2010/37 consid. 2.4.3 e 2.4.4).

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E. 1.4.3 La ricorrente ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione su opposizione impugnata dal momento che, quale datrice di lavoro, è particolarmente toccata dal suddetto provvedi- mento con cui è stata avvertita che, in caso di rinnovata infrazione alle pre- scrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, l'impresa sarebbe stata attri- buita entro un anno dall'ultima infrazione, senza alcuna comunicazione, ad un grado superiore della tariffa dei premi (avvertimento livello 3 del 22 giu- gno 2021, confermato mediante decisione su opposizione del 14 settembre 2021). Per conseguenza, l’insorgente ha diritto di ricorrere nel caso in esame (art. 59 LPGA).

E. 1.5 Il ricorso è stato interposto tempestivamente e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro i termini accordati. Il ricorso è pertanto ammissibile.

E. 2.1 Nell’ambito della procedura di ricorso l’insorgente può fare valere la violazione del diritto federale, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezza- mento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF).

E. 2.2 Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto fede- rale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento; sentenza del TAF C-3900/2018 del 29 novembre 2021 consid. 3).

E. 2.3 Secondo giurisprudenza anche un'autorità di ricorso che dispone di piena cognizione deve rispettare il potere d'apprezzamento dell'autorità in- feriore. In tale ambito deve certo correggere una decisione inadeguata, ma non può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore e deve rispettarne il diritto di scegliere, tra più soluzioni adeguate, quella ri- tenuta più opportuna (DTF 133 II 35 consid. 3 e 126 V 75 consid. 6). Il Tribunale amministrativo federale deve pertanto limitarsi a controllare la decisione dell'istanza inferiore e non sostituirsi ad essa (cfr. DTF 126 V 75 consid. 6). In particolare, nell'applicazione di nozioni giuridiche indetermi- nate oppure se la questione da giudicare presuppone delle conoscenze tecniche, scientifiche o economiche altamente specializzate, il Tribunale

C-4557/2021 Pagina 7 deve esaminare la decisione impugnata con un certo riserbo (DTF 135 II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3 e 128 V 159 consid. 3b/cc). In siffatte circostanze, qualora si tratti di valutare delle questioni tecniche, scientifiche o economiche specifiche, il Tribunale non si scosta dalle valutazioni dell'au- torità inferiore, che dispone delle necessarie conoscenze, salvo che ve ne sia particolare necessità (DTF 135 II 296 consid. 4.4.3 e 133 II 35 consid. 3; DTAF 2010/25 consid. 2.4.1; sentenze del TAF C-2422/2014 del 9 gen- naio 2017 consid. 4.2 e C-6229/2011 del 5 maggio 2014 consid. 4.2). Ad ogni buon conto, questo vale nella misura in cui l'autorità inferiore abbia esaminato gli aspetti essenziali per la decisione e abbia eseguito i neces- sari chiarimenti in modo attento e completo (DTF 139 II 185 E. 9.3; 138 II 77 E. 6.4; sentenza del TAF C-3397/2020 del 29 agosto 2022 consid. 4.3; C-3900/2018 del 29 novembre 2021 consid. 3; C-5910/2019 del 23 feb- braio 2021 consid. 2.4).

E. 2.4 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea- lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Nel caso in esame la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni è stata constatata l’11 giugno 2021 e si applicano pertanto di principio le disposizioni in vigore a tale data, segnatamente l’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 29 giugno 2005 (OLCostr; RS 832.311.141) in vigore fino al 31 gennaio 2021.

E. 3.1 Oggetto impugnato è la decisione su opposizione del 14 settembre 2021 con cui è stata confermata la decisione del 22 giugno 2021.

E. 3.2 Oggetto del contendere è costituito dalla questione se A._______ ab- bia, o meno, violato le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e se, di conseguenza, l'avvertimento di livello 3 pronunciato nei confronti dell'im- presa da parte della SUVA sia, o meno, giustificato.

E. 4.1 A tenore dell’art. 81 LAINF le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano, salvo eccezioni espresse, a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.

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E. 4.2 L’art. 82 cpv. 1 LAINF stabilisce che il datore di lavoro deve prendere tutte le misure ritenute per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze, al fine di prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali. A tale scopo, in base alla delega conferita dall’art. 83 cpv. 1 LAINF, il Consiglio federale ha emanato una serie di prescrizioni, fra le quali figurano in particolare le già citate ordinanze sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e sui lavori di costruzione (OLCostr).

E. 4.2.1 Giusta l’art. 3 cpv. 1 OPI, per garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfi le prescrizioni della presente ordinanza e le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro. Dovendo garantire che l'efficacia delle misure e delle installazioni di protezione non siano compromesse, il datore di lavoro è tenuto a controllarle a intervalli adeguati (art. 3 cpv. 2 OPI). In caso di modifiche a costruzioni il datore di lavoro deve inoltre adeguare le misure e le installazioni di protezione alle nuove circostanze (art. 3 cpv. 3 prima frase OPI). Se sono prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate sostanze nocive, oppure se i lavoratori possono essere altrimenti esposti a sostanze in concentrazioni pericolose per la salute, l’art. 44 cpv. 1 OPI prevede che le misure di protezione richieste dalle caratteristiche di queste sostanze devono essere adottate. La SUVA può emanare direttive sulle concentrazioni massime ammissibili e sui valori limite degli agenti fisici nei posti di lavoro (art. 50 cpv. 3 OPI).

E. 4.2.2 Giusta l’art. 60 cpv. 1 OLCostr, nella versione in vigore fino al 31 di- cembre 2021 di seguito vOLCostr), prima d’iniziare i lavori di smantella- mento occorre valutare i rischi in termini di sicurezza e di salute. Occorre in particolare prendere le misure necessarie per impedire che i lavoratori vengano a contatto con materiali quali polvere, asbesto (amianto), bifenile policlorato (PCB), gas oppure con sostanze chimiche o radiazioni che pos- sano nuocere alla loro salute (cpv. 2 let. c).

E. 4.2.3 Al riguardo l’art. 3 vOLCostr stabilisce che la pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d’infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l’applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l’utilizzazione delle attrezzature di lavoro (cpv. 1). Se vi è il sospetto che siano presenti so- stanze particolarmente tossiche come l’amianto o i PCB, il datore di lavoro deve accertare accuratamente i pericoli e deve valutare i relativi rischi. In base a tali analisi devono essere pianificate le misure necessarie (cpv. 1bis).

C-4557/2021 Pagina 9 Il datore di lavoro che nell’ambito di un contratto di appalto si impegna come appaltatore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicu- rezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori (cpv. 2 prima frase). Le misure proprie al cantiere non ancora adottate e le misure dipen- denti dai risultati della valutazione dei rischi secondo il capoverso 1bis de- vono essere integrate nel contratto d’appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già adottate (cpv. 2 seconda e terza frase).

E. 4.3.1 La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul la- voro (CFSL), istituita in base all’art. 85 cpv. 2 LAINF, delimita i singoli campi d’esecuzione, nella misura in cui il Consiglio federale non ha emanato di- sposizioni in merito e provvede all’applicazione uniforme delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle aziende (art. 85 cpv. 3 LAINF).

E. 4.3.2 Per assicurare un’applicazione uniforme e adeguata delle prescri- zioni concernenti la sicurezza sul lavoro (art. 52a cpv. 1 OPI) e per deter- minare la procedura a cui soggiacciono gli organi esecutivi qualora svol- gano controlli, diano istruzioni o adottino provvedimenti esecutivi (art. 53 let. a OPI) la CFSL può inoltre emanare delle disposizioni procedurali. Di tale competenza essa ha fatto uso pubblicando diverse Direttive e un Ma- nuale (Manuale della procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro; in seguito: Manuale CFSL). Le Direttive della CFSL non costituiscono delle norme direttamente vincolanti, ma piuttosto delle disposizioni concrete che non vincolano il datore di lavoro, che resta libero di attuare in modo diverso prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro (art. 52a cpv. 3 OPI). Tutta- via, se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretizzate dalle di- rettive medesime (art. 52a cpv. 2 OPI). Il Manuale CFSL, destinato in primo luogo agli organi d'esecuzione, contiene istruzioni e indicazioni riguardo alla procedura per le visite d'aziende, come anche la prescrizione e l'impo- sizione di misure per la sicurezza sul lavoro, nell'intento di promuovere un approccio uniforme e giuridicamente coerente nella pratica (cfr. anche sen- tenze del TAF C-5910/2019 del 23 febbraio 2021 consid. 3.3 e C- 2173/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.1).

E. 4.3.3 La Direttiva CFSL n. 6503 (2008) sull’amianto (pubblicata su https://www.ekas.admin.ch/download.php?id=2758, consultato il 25 aprile

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2023) riflette lo stato dell'arte in relazione ai lavori di rimozione dell'amianto e al riguardo precisa quanto segue: 5.1.1 Sospetta presenza di amianto Indizi chiari sulla presenza di amianto sono forniti da precedenti accertamenti o da segnalazioni da parte di terzi (proprietari di immobili, committenti, proget- tisti, ecc.). La presenza di amianto può essere dedotta dai seguenti fattori: − età dell’edificio e dei materiali utilizzati per la costruzione o la succes- siva ristrutturazione; − presenza di determinati prodotti e applicazioni, ad esempio manufatti in cemento-amianto, applicazioni antincendio, rivestimenti sintetici per pavimenti multistrato e simili; − presenza di manufatti tipici di un determinato settore (ad es. quadri elettrici in cemento-amianto o stucchi per finestre). Importante: nella pubblicazione Suva 84024 «Amianto: come riconoscerlo e in- tervenire correttamente» sono elencate le applicazioni più comuni di amianto (vedi allegato). 5.1.2 Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi Eseguendo l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, bisogna chia- rire innanzitutto se i lavori previsti possono rilasciare notevoli quantità di fibre nocive alla salute. È quindi importante sapere: − se le fibre di amianto, presenti nel materiale, si presentano debolmente o fortemente agglomerate (per le definizioni vedi il punto 4); − se e come il materiale verrà lavorato; − la durata e la gravità dei lavori. Per la valutazione si possono consultare le regole riconosciute della tecnica (ad es. le disposizioni della presente direttiva e gli opuscoli Suva dedicati all’amianto, vedi allegato) oppure bisogna rivolgersi a degli specialisti in grado di eseguire una valutazione professionale dei rischi e di pianificare i lavori. Spesso, per escludere la presenza di amianto o per verificare quanto è elevato il potenziale di rilascio di fibre di un materiale, può essere utile svolgere delle analisi sui materiali o altri tipi di accertamenti. Sulla base dei dati raccolti è pos- sibile adottare adeguate misure. C’è anche la possibilità di evitare approfonditi accertamenti e di trattare il ma- teriale sospetto come se si trattasse di materiale contenente amianto, vale a

C-4557/2021 Pagina 11 dire bisogna pianificare le misure necessarie in base alle regole della tecnica applicabili ai materiali contenenti amianto. 5.1.3 Pianificazione delle misure (…) 5.1.4 Contratto d’appalto Se, nell’ambito di un contratto d’appalto, un datore di lavoro si impegna ad ese- guire dei lavori di costruzione in qualità di imprenditore, in caso di presenza di materiali contenenti amianto deve essere espressamente citato nel contratto che devono essere rispettati i requisiti indicati nella presente direttiva (CFSL 6503 amianto). Nel contratto d’appalto bisogna anche stabilire come procedere se si riscontra la presenza di materiali contenenti amianto quando i lavori sono già iniziati o se si ha il sospetto che determinati materiali possano essere con- taminati da amianto. 5.1.5 Inaspettata comparsa di materiali contenenti amianto durante i lavori Se, una volta iniziati i lavori edili, inaspettatamente si riscontra la presenza di amianto, bisogna sospendere i lavori. Bisogna avvisare il committente affinché venga stabilita la successiva procedura. I lavori possono essere ripresi solo dopo aver svolto un’ulteriore individuazione dei pericoli e una nuova valuta- zione dei rischi in base al punto 5.1.2 e dopo aver pianificato nuovamente le misure secondo il punto 5.1.3. 5.2 Lavori di demolizione tradizionale e selettiva Prima di iniziare una demolizione (tradizionale o selettiva) bisogna rimuovere correttamente i materiali contenenti amianto, ad es. isolamenti in amianto spruzzato, pannelli leggeri, tessuti d’amianto o pannelli in cemento-amianto. 5.3 Lavori su materiali contenenti amianto Prima di iniziare qualsivoglia intervento di ristrutturazione o riparazione, occorre rimuovere per prima cosa i materiali contenenti amianto. I lavori su piccole su- perfici possono essere svolti se, in base ad una valutazione dei rischi, si è in grado di dimostrare che il rischio per i lavoratori è basso e che sono state ri- spettate le necessarie misure di protezione indicate ai punti 6–8

E. 4.3.4 L’allegato 1 della Direttiva CFSL n. 6503 (2008) sull’amianto elenca una serie di ulteriori regole tecniche emanate da SUVA, UFSP e Forum

C-4557/2021 Pagina 12 Amianto Svizzera (FACH) che rientrano nel campo di applicazione della stessa. L’allegato 2 invece precisa la procedura operativa in caso di so- spetta presenza di amianto.

E. 5.1 Secondo l'art. 85 cpv. 1 LAINF gli organi esecutivi della SUVA si occu- pano dell'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infor- tuni e delle malattie professionali.

E. 5.2 I controlli relativi alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, in esecuzione degli art. 81-88 LAINF, sono retti dagli art. 60 segg. OPI. A norma dell'art. 62 OPI, l'organo d'esecuzione competente, se, durante un'i- spezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per scritto al datore di la- voro (cpv. 1). In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione rinuncia all'avverti- mento e prende una decisione secondo l'art. 64 OPI. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev'essere informata l'autorità cantonale inca- ricata dell'assistenza giudiziaria (cpv. 2). Dal tenore dell'art. 62 OPI emerge che requisito per la pronuncia di un avvertimento è l'esistenza di un'infra- zione alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Determinanti sono in particolare le norme atte a prevenire gli infortuni e le malattie professio- nali (sentenza del TAF C-629/2013 consid. 6.4; DTF 116 V 255 consid. 4).

E. 5.3 Secondo il Manuale CFSL della procedura d'esecuzione per la sicu- rezza sul lavoro, l'organo d’esecuzione competente pronuncia di regola dapprima quattro avvertimenti e poi sanziona il datore di lavoro con un au- mento dei premi (art. 92 al. 3 LAINF). In caso d’urgenza, l’organo d’esecu- zione competente rinuncia all’avvertimento e prende una decisione (art. 62 cpv. 2 OPI). Giusta l’art. 92 cpv. 3 LAINF, ogni infrazione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro – a prescindere dalla gravità dell'infrazione e indipendentemente dal fatto che un incidente si sia, o meno, verificato – può essere sanzionata con un aumento del premio se tale provvedimento è conforme ai principi generali del diritto, quali in particolare il principio della proporzionalità. Ora, per procedere alla ponderazione dei diversi interessi coinvolti, l'autorità deve prendere in considerazione tutte le infrazioni com- messe dal datore di lavoro, indipendentemente dalla procedura nell'ambito della quale le infrazioni sono state constatate (sentenze del TAF C- 7967/2010 consid. 2.2.5 e C-640/2008 del 18 agosto 2009 consid. 4.2.4; DTAF 37/2010 consid. 2.4.2.2 e 2.4.2.3).

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E. 6.1 Nell’evenienza concreta il 10 giugno 2021 l’ispettore della SUVA G._______ ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere D._______ a E._______, dove era in atto una ristrutturazione dei locali del piano terreno. Tenuto conto dell’età dello stabile, edificato prima del 1991 e della tipologia di lavori deliberati alla ricorrente, richiedenti l’esecuzione di lavorazioni meccaniche su parti dell’edificio, sussisteva infatti un concreto sospetto circa la presenza di materiali contenenti amianto. Visionato il rapporto di perizia presente in cantiere (nella versione allestita il 15 febbraio 2021 dall’ing. F._______), l’ispettore ha constatato che rispetto alle lavorazioni eseguite dalla ricorrente, alcuni dei materiali oggetto di lavorazioni non erano stati verificati o quantomeno non lo erano stati in modo rappresen- tativo. Non potendosi escludere la presenza di materiali potenzialmente pericolosi e pertanto di una situazione di possibile rischio per la salute dei lavoratori, è stata ordinata, dapprima verbalmente, in seguito con decisione dell’11 giugno 2021, la sospensione dei lavori all’interno dei locali interes- sati sino a che un accertamento completo non fosse stato eseguito. Con rapporto del 17 giugno 2021, redatto a seguito di un’ulteriore campionatura, l’ing. F._______ ha riferito che dalle ulteriori analisi emergeva che la colla delle piastrelle era positiva all’amianto e che pertanto una contaminazione degli ambienti di lavoro non era da escludere. Il perito ha quindi indicato le misure da mettere in atto prima di poter riprendere i lavori. È stata quindi fatta intervenire una ditta specializzata in bonifiche d’amianto, che ha por- tato a termine con successo la decontaminazione dei locali. Ritenendo che il personale della ditta A._______ era stato esposto a fibre d'amianto respirabili, avendo lavorato meccanicamente materiali conte- nenti amianto (taglio pavimento composto di piastrelle in pietra artificiale la cui colla conteneva amianto), con decisione del 22 giugno 2021, riferendosi alle disposizioni della procedura d’esecuzione e tenendo conto del fatto che la ricorrente era già stata oggetto di altri provvedimenti, la SUVA ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento di livello 3.

E. 6.2 Dal canto suo, l’insorgente ritiene di essersi attenuta scrupolosamente alle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro, nonché alla procedura operativa in caso di sospetta presenza di amianto e contesta che le circo- stanze del caso concreto imponessero l’adozione di misure specifiche. Essa rileva di aver eseguito i lavori sulla base del capitolato d’appalto, che escludeva espressamente la presenza di amianto nei locali e sui materiali oggetto di lavorazione. La presenza di sostanze nocive, in ragione dell’età dell’edificio, era stata infatti sospettata dal committente e dal progettista,

C-4557/2021 Pagina 14 che avevano quindi incaricato l’ing. F._______ di eseguire le opportune ve- rifiche e di allestire un rapporto peritale. Essendo il suddetto rapporto inte- grato agli atti d’appalto e non avendo avuto la ricorrente alcun motivo di dubitare della completezza o della rappresentatività degli accertamenti svolti dal perito, essa ha quindi proceduto con le lavorazioni che le erano state commissionate. Contrariamente all’opinione della SUVA, l’insorgente non ritiene che fosse suo compito mettere in dubbio l’avviso di un perito, non disponendo per altro delle competenze e delle conoscenze necessarie a valutare la bontà della perizia. A maggior ragione tenuto conto del fatto che il campione di pavimento (campione n. 5) prelevato dal perito corri- spondeva proprio alle piastrelle che sarebbero state oggetto di lavorazione e che quest’ultimo non fa alcuna distinzione fra piastrelle di pietra e pia- strelle normali. La ricorrente si oppone pertanto alla critica della SUVA, se- condo la quale dal momento che la lavorazione andava a toccare la pietra e il rapporto dell’ing. F._______ indicava che la pietra sarebbe stata man- tenuta, essa avrebbe dovuto approfondire la questione. Essa ritiene infatti che alla luce della procedura prevista dalla vOLCostr e dalla Direttiva CFSL 6503, l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi era stata quan- tomeno formalmente esperita. Per contro, il fatto che la stessa non fosse sostanzialmente attendibile, alla luce dell’incompletezza del parere dell’esperto, non può essere a lei imputabile, né tantomeno costituire un elemento di pregiudizio in relazione al proprio operato. Non sussistendo una violazione delle norme volte a tutelare la salute dei lavoratori, non è pertanto giustificata la pronuncia di un avvertimento nei suoi confronti. Tanto più che essa ha prontamente e integralmente adempiuto all’ingiun- zione di interrompere i lavori in attesa delle nuove analisi, come pure in attesa della bonifica da parte della ditta specializzata.

E. 6.3 Tenuto conto delle argomentazioni addotte dalla SUVA nella decisione su opposizione impugnata come pure nella risposta di causa, occorre quindi valutare se con il proprio comportamento il datore di lavoro ha disat- teso ai propri obblighi. Nel caso non vi siano motivi giustificativi che per- mettano alla ricorrente di liberarsi dalla propria responsabilità occorrerà quindi esaminare se la sanzione comminata, l’ammonimento di livello 3, è corretta e proporzionata alla violazione commessa.

E. 7 In una prima contestazione la ricorrente nega la propria responsabilità per il mancato rispetto delle misure volte a prevenire gli infortuni, lasciando in- tendere che incombeva innanzitutto al perito incaricato dalla committenza il compito di eseguire i necessari accertamenti nei locali oggetto di lavora- zione e in seconda battuta alla committenza, o al progettista il compito di

C-4557/2021 Pagina 15 verificare che tali accertamenti fossero conformi alla tipologia di opere de- liberate con il capitolato d’appalto. Con questo reclamo, la ricorrente sposta la controversia relativa alla sua responsabilità in quanto datore di lavoro, alla questione della corresponsabilità per gli accertamenti carenti riguardo alla sospetta presenza di amianto, che non è tuttavia oggetto del presente procedimento, che si limita alla violazione delle prescrizioni sulla preven- zione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del datore di lavoro. Giova infatti rammentare che colui che collabora alla direzione o all'esecu- zione di una costruzione è responsabile del rispetto delle regole d'arte di sua competenza. In materia di prevenzione di infortuni, colui che ha creato il rischio non è il solo responsabile. Ogni datore di lavoro che ha constatato dei difetti che potrebbero esporre i suoi subordinati ad un pericolo che sa- rebbe possibile evitare è tenuto a sopprimerlo e a fare in modo che le pre- scrizioni in materia di prevenzione degli infortuni siano rispettate (DTF 109 IV 15 consid. 2). L'eventuale corresponsabilità di un terzo non modifica la situazione di non conformità del cantiere e non solleva l'azienda ricorrente dall'obbligo di occuparsi, in qualità di datore di lavoro, del rispetto delle mi- sure di sicurezza nei locali in cui il suo personale è chiamato a lavorare (cfr. sentenza del TAF C-8704/2007 del 13 luglio 2009, consid. 5.3.3).

E. 8 In una seconda contestazione l’insorgente obietta di non aver avuto motivo di dubitare della completezza e dell’affidabilità del rapporto del 15 febbraio

2021. Dalla lettura dello stesso e avendo per altro ricevuto espresse ga- ranzie dalla direzione lavori sull’assenza di amianto, ci si poteva aspettare che gli accertamenti svolti dall’ing. F._______ e le conclusioni tratte da quest’ultimo fossero conformi alle regole dell’arte. In quanto impresa gene- rale la ricorrente non aveva, a suo dire, neppure le competenze per valu- tare e mettere in discussione tale rapporto.

E. 8.1 A tal proposito, è utile rilevare che le “misure necessarie per espe- rienza” menzionate dall’art. 82 cpv. 1 LAINF vengono determinate sulla base di criteri oggettivi e dell’esperienza generale con rischi uguali o simili, non sulla base dell’esperienza soggettiva. Menzionando le misure “tecni- camente applicabili e adatte alle circostanze” (nella versione tedesca [Stand der Technik] e francese [état de la technique]) la normativa si riferi- sce a tutte le specifiche tecniche che, secondo l'opinione prevalente a li- vello nazionale o internazionale, sono idonee a garantire la sicurezza di uno specifico dispositivo tecnico o di una specifica attrezzatura a un costo ragionevole. Le direttive e le linee guida (della SUVA, della CFSL, della

C-4557/2021 Pagina 16 SECO), la letteratura specializzata e la prassi operativa riflettono general- mente lo stato attuale della tecnica (cfr. Basler Kommentar UVG-HANS-JA- KOB MOSIMANN, Art. 82 N2; Kommentar zum schweizerischen Sozialversi- cherungsrecht – Hürzeler/Kieser, ADRIAN VON KAENEL, ad Art. 82 UVG, N3- 4).

E. 8.2 Nel caso in esame è pacifico il fatto che nell’ambito della riattazione della D._______, a fronte dell’età dell’edificio e dei materiali utilizzati per la costruzione, vi fossero indizi chiari sulla possibile presenza di amianto (ci- fra 5.1.1 Direttiva CFSL n. 6503). Ciò che è mancato e che viene contestato alla ricorrente è sostanzialmente la fase successiva, ossia quella dell’indi- viduazione dei pericoli e la valutazione dei rischi (cifra 5.1.2 Direttiva CFSL

n. 6503). Infatti, sebbene un perito fosse stato incaricato dell’analisi dei materiali ed avesse escluso la presenza di amianto, prima dell’inizio dei lavori l’insorgente – dovendo accertare accuratamente, in quanto datore di lavoro, i pericoli e valutare i relativi rischi (art. 3 cpv. 1bis vOLCostr), onde disporre le eventuali misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori (cpv. 2 prima frase) o evitare che le stesse siano compromesse (art. 3 cpv. 1 e 2 OPI) – era comunque tenuta ad esaminare in maniera critica e prudenziale il rapporto del 15 febbraio 2021.

E. 8.3 Dal rapporto d’ispezione del 15 febbraio 2021 risulta che per tutto il pavimento del piano terra di D._______, è stato eseguito da parte del perito un unico prelievo, al centro del locale, risultato negativo all’amianto (cam- pione n. 5). Una sola campionatura per una superficie di oltre 800 metri quadrati. Un unico prelievo nonostante il pavimento del locale fosse com- posto di materiali differenti. Orbene, non occorre essere un esperto per rendersi conto che la perizia in parola non possa ritenersi affatto rappre- sentativa e qui di seguito se ne dirà nel dettaglio la ragione.

E. 8.3.1 Occorre innanzitutto rilevare che nel rapporto d’ispezione del 15 febbraio 2021 figura una descrizione degli interventi di riattazione con la precisazione secondo cui, nel quadro della rimozione delle piastrelle a pavimento, “la pietra verrà mantenuta” (cfr. consid. 8.3.2). Non emerge tuttavia esplicitamente da quale tipo di piastrella è stato prelevato il campione n. 5 (si cfr. doc. D allegato al doc TAF 1 [pag. 5]). Nell’ambito dell’istruttoria complementare condotta dinnanzi a questo Tribunale, l’ing. F._______ ha spiegato che al momento dell’esecuzione della prima ispezione in febbraio 2021, il progetto era ancora allo stadio di domanda di costruzione e pertanto non conteneva ancora “il dettaglio riguardante il taglio della pavimentazione necessario per l’esecuzione di un taglio fonico

C-4557/2021 Pagina 17 tra le due unità” (doc. TAF 34). A dire del perito, essendo in quel momento prevista la sola rimozione delle piastrelle “vere e proprie”, è soltanto su quelle che si è concentrata la prima campionatura (cfr. doc. TAF 34), aspetto per altro neppure contestato dalla ricorrente. Anche se non vi è traccia agli atti della corrispondenza con la committenza, né copia della documentazione in possesso dell’ing. F._______ in febbraio 2021 la fondatezza delle affermazioni del perito è del tutto plausibile, dal momento che all’epoca dell’attribuzione del mandato egli non era a conoscenza dell’esatta disposizione della parete divisoria, né del fatto che la sua posa avrebbe richiesto il taglio delle piastrelle “tipo pietra”. Tali dettagli risultano essere stati definiti solo in seguito, con il progetto definitivo, così come indicati nella pianta del piano terra del 15 marzo 2021 (doc. E, F, G allegato al doc. TAF 1). Ora, sebbene l’ing. F._______ fosse stato istruito circa il fatto che la pietra del pavimento sarebbe stata mantenuta (cfr. doc. D allegato al doc TAF 1 [pag. 5]), nel rapporto del 15 febbraio 2021 egli ha indicato in modo esplicito che: “qualora durante i lavori dovessero apparire ulteriori materiali suscettibili di contenere amianto oppure modifiche al progetto coinvolgessero altre parti della costruzione non esaminate nel presente rapporto, sarà premura della committenza e della direzione lavori avvertire l’esperto amianto per concordare il proseguimento dei lavori” (cfr. doc. D allegato al doc TAF 1 [pag. 7]). Dall’istruttoria emerge quindi che al momento dell’allestimento della perizia, l’ing. F._______ era confrontato con dei piani provvisori. In seguito i lavori di riattazione sono stati concretizzati nel progetto definitivo, che tuttavia il perito non ha avuto modo di visionare prima dell’avvio dei lavori. La ricorrente quindi non può prevalersi in buona fede del suddetto rapporto peritale sostenendo che non può più esserci il sospetto di presenza di amianto (doc. TAF 39), dal momento che con il progetto definitivo erano previsti dei lavori supplementari rispetto a quelli che erano stati valutati dal perito. Essendo in presenza di una modifica del progetto, era quindi necessario procedere a un nuovo esame, come indicato dal perito. Ad ogni buon conto, è innegabile che nel rapporto del 15 febbraio 2021 un solo campione di colla è stato prelevato, nonostante esistessero due tipi di piastrella (“vere e proprie” e “tipo pietra”) entrambi oggetto di lavorazione secondo il progetto definitivo.

E. 8.3.2 La ricorrente, impresa generale con una comprovata esperienza nel settore dell’edilizia, minimizza le proprie competenze nel sostenere che non avrebbe potuto accorgersi delle “lacune della perizia”.

C-4557/2021 Pagina 18 Nell’esaminare il rapporto d’ispezione del 15 febbraio 2021 quest’ultima avrebbe potuto e dovuto accorgersi del fatto che la sola campionatura ese- guita sul pavimento dell’intero locale neppure precisava da quale tipologia di piastrella essa proveniva. La ricorrente conferma inoltre quanto affer- mato dal perito, ossia che al momento dell’erezione della prima perizia era prevista certo la “rimozione delle piastrelle a pavimento”, ma pure che “la pietra (venisse, ndr.) mantenuta” (si cfr. doc. TAF 1, pp. 2, 3, 4). Tale circo- stanza, unita al fatto che le opere di capomastro comprendevano sia la rimozione delle piastrelle “vere e proprie”, che il taglio del pavimento in un punto in cui vi erano piastrelle di “tipo pietra” (cfr. doc. C, doc. E e doc G allegato al doc TAF 1) – le uniche che la ricorrente ammette di aver lavorato (cfr. doc. TAF 33) – avrebbe dovuto indurla ad approfondire la questione, sincerandosi che le piastrelle oggetto di lavorazione corrispondevano ef- fettivamente alla tipologia testata. Tantopiù che il capitolato d’appalto (nel quale era previsto il taglio del pavimento), sebbene non datato, era stato palesemente allestito posteriormente alla perizia del 15 febbraio 2021 (che tale taglio non prevedeva), dal momento che ad essa faceva espresso ri- ferimento (cfr. doc. C allegato al doc. TAF 1). A fronte di una potenziale modifica della tipologia di intervento rispetto a quanto prospettato al perito, la ricorrente – a cui incombe il compito di verificare a intervalli regolari che le misure suscettibili di garantire l’efficacia delle misure a tutela della sicu- rezza sul lavoro non siano compromesse (cfr. consid. 4.2.1) – avrebbe do- vuto dimostrare maggiore diligenza nell’indagare la questione. Dalla documentazione agli atti, tuttavia, non emerge alcun approfondimento in tal senso da parte dell’insorgente, né alcuna richiesta di chiarimento alla committenza, al progettista o finanche direttamente al perito. Circostanza di cui la ricorrente, per altro, neppure si avvale.

E. 8.3.3 Nondimeno, stando a quanto affermato in sede ricorsuale, una riflessione su questo aspetto l’insorgente parrebbe averla fatta. Essa infatti sostiene di non aver reputato necessario procedere ad ulteriori accertamenti sul pavimento, dal momento che il campione n. 5 era stato estratto proprio nella zona dove sarebbe poi stato fatto il taglio per la posa della parete divisoria tra unità e ritenendo – erroneamente – che la tipologia di piastrella testata fosse la stessa di quella da lavorare. A dimostrazione di tale circostanza essa produce la pianta del piano terra del progetto definitivo (datato 15 marzo 2021), in cui in rosso è segnalato il percorso e la localizzazione della suddetta parete divisoria tra unità e dove essa ha segnato il presunto punto in cui è stato prelevato il campione

n. 5 (cfr. doc. F allegato al doc TAF 1). Un esame attento della pianta

C-4557/2021 Pagina 19 allegata al rapporto d’ispezione del 15 febbraio 2021, permette tuttavia di constatare che la campionatura è stata eseguita in un altro punto del pavimento rispetto a quello indicato dalla ricorrente. Un punto su cui per altro neppure transita la parete divisoria in parola (si cfr. doc. D, F, G allegato al doc TAF 1 [pag. 9]). Gli ulteriori accertamenti condotti da questo Tribunale hanno inoltre permesso di confermare che la tipologia di piastrella testata (di tipo “vero e proprio”) nella prima perizia, non era la medesima di quella su cui stava effettivamente lavorando l’insorgente al momento in cui è stata fatta l’ispezione da parte della SUVA (di “tipo pietra”) (doc. G allegato al doc. TAF 1 e doc. TAF 34).

E. 8.3.4 Infine, la ricorrente sostiene – a torto – che la distinzione fra la tipo- logia di piastrelle del pavimento è stata fatta per la prima volta dalla SUVA nel provvedimento impugnato. Se è vero che prima di allora nessuno si era riferito alle piastrelle definendole “vere e proprie” e “tipo pietra”, è altrettanto incontestabile – essendovene prova agli atti – che già i progettisti in sede di capitolato avevano attirato l’attenzione sulla differente composizione del pavimento del piano terra di D._______. Nella “descrizione delle opere di capomastro” (doc. C allegato al doc TAF 1), si fa riferimento a tre tipi di rivestimento dei pavimenti: le piastrelle (da rimuovere), la pietra (da man- tenere), la copertura in vinile nella camera appartamento (da rimuovere). Pure la perizia del 15 febbraio 2021 fa riferimento a due tipi di materiale, laddove indica espressamente che nell’ambito della rimozione delle pia- strelle del pavimento “la pietra verrà mantenuta”, ciò che presuppone esi- stere piastrelle di almeno un altro tipo. Ne consegue che già al momento dell’allestimento dell’offerta, ma al più tardi all’avvio dei lavori in cantiere, la ricorrente poteva prendere atto del fatto che il pavimento era composto da piastrelle differenti. Tale consape- volezza, oltre che rendere pretestuosa la contestazione in questa sede, avrebbe dovuto indurla, al momento della pianificazione dei lavori ordinati dal committente e della sottoscrizione del contratto d’appalto, a chiedere maggiori informazioni al riguardo e ad agire con maggiore prudenza, trat- tando se del caso il materiale sospetto come se si trattasse di materiale contenente amianto (cfr. cifra 5.1.2 in fine Direttiva CFSL n. 6503). Siccome la perizia del 15 febbraio 2021 partiva dal presupposto che le piastrelle di “tipo pietra” non sarebbero state lavorate, prima della posa della parete divisoria prevista dal piano del 15 marzo 2021, con conseguente taglio delle suddette piastrelle, un’ulteriore campionatura sui materiali non testati del pavimento s’imponeva.

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E. 8.3.5 Al netto delle argomentazioni appena esposte, questo Tribunale os- serva che non occorre disporre di particolari competenze specialistiche in materia di rilevamento dell’amianto – tantopiù a una ditta come A._______, da quasi trent’anni presente sul territorio come impresa generale (IDI CHE- […]) – per accorgersi che una sola campionatura su di un pavimento di oltre 800 metri quadrati, in un edificio palesemente a rischio (a fronte dell’età e dei materiali utilizzati), non può essere né sufficiente, né rappre- sentativa. È infatti bastata una sola campionatura supplementare sulla colla delle piastrelle di “tipo pietra” (cfr. dichiarazioni del perito [doc. TAF 34]), per dimostrare la presenza di amianto (cfr. rapporto del 16 giugno 2021 [doc. I allegato al doc TAF 1]). Mostrando il giusto grado di diligenza, la ricorrente che sapeva di dover lavorare le piastrelle di “tipo pietra” per la realizzazione del taglio fonico per l’apposizione della parete divisoria (doc. TAF 33), avrebbe dovuto chiedere l’esecuzione di tale campionatura prima dell’inizio dei lavori, onde garantire la sicurezza dei propri lavoratori.

E. 9 In definitiva, a prescindere da qualsiasi considerazione sulle cause che hanno condotto a una violazione delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e su eventuali corresponsabilità della committenza, del progettista o dell’ing. F._______, occorre concludere che la A._______ ha commesso una violazione degli art. 3 cpv. 1 e 1bis e 60 cpv. 1 e 2 vOLCostr (come pure della cifra 5.1.2 in fine Direttiva CFSL n. 6503), non avendo accertato ade- guatamente la presenza di sostanze pericolose, pianificato i lavori di co- struzione in modo tale da ridurre al minimo il rischio di infortuni sul lavoro e di danni alla salute e non avendo adottato le misure di sicurezza neces- sarie e richieste dalle circostanze, prima dell’inizio dei lavori di smantella- mento. Tali omissioni hanno quindi esposto i dipendenti della ricorrente all’inalazione di fibre d’amianto (si cfr. a tal proposito l’esame delle polveri presenti in cantiere contenuto nel rapporto d’ispezione del 17 giugno 2021 [doc. TAF 25 allegato 6]), in concentrazioni senz’altro pericolose per la sa- lute e senza che fossero adottate, conformemente a quanto previsto dall’art. 44 cpv. 1 OPI, le misure di protezione richieste dalle caratteristiche di queste sostanze.

E. 10.1 Da quanto precede, avendo appurato che A._______ ha violato le di- sposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, non avendo disposto le oppor- tune misure prima di iniziare la lavorazione di materiali potenzialmente dan- nosi per la salute dei propri lavoratori, occorre quindi valutare se l’avverti- mento di livello 3 costituisce una giusta sanzione.

C-4557/2021 Pagina 21

E. 10.2 Orbene, per quanto riguarda la proporzionalità della misura, il Ma- nuale CFSL ricorda che giusta l‘art. 92 cpv. 3 LAINF, ogni infrazione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro potrebbe essere punita con un aumento del premio ma che sarebbe tuttavia sproporzionato sanzionare in questo modo ogni infrazione. A seconda della gravità della contravven- zione, l‘organo esecutivo deve dunque decidere secondo i principi della libertà d‘apprezzamento conforme al dovere e della proporzionalità se il provvedimento coattivo va preso in caso d‘infrazione unica o solo in caso di recidiva. Il Manuale CFSL specifica nondimeno che le contravvenzioni con minaccia elevata o con minaccia ancora più rilevante comportano di regola un avvertimento o un grado di avvertimento superiore (vedi Manuale CFSL N 5.2.7).

E. 10.3 Nel caso in esame, gli ulteriori accertamenti eseguiti sul cantiere a seguito controllo del 10 giugno 2021 da parte della SUVA, hanno dimo- strato la presenza di amianto nella colla della tipologia di piastrelle oggetto di lavorazione (rapporto d’ispezione del 16 giugno 2021 [doc. D allegato al doc TAF 1 = doc. TAF 25 allegato 5] e dichiarazioni dell’ing. F._______ [doc. TAF 34]), inoltre è stata riscontrata la presenza di fibre di amianto nella polvere di tre campioni su quattro prelevati all’interno del locale tom- bola (rapporto d’ispezione del 17 giugno 2021 [doc. TAF 25 allegato 6]). Tale circostanza rende inequivocabile il fatto che le lavorazioni condotte all’interno dei locali del cantiere hanno concretamente – e non solo poten- zialmente – esposto i lavoratori della ricorrente all’inalazione di fibre di amianto.

E. 10.4 Visto quanto sopra esposto, l’infrazione in questione comporta una minaccia seria e diretta per la vita dei lavoratori, alla luce dell’alto poten- ziale di rischio costituito dai materiali contenenti amianto. In tale contesto, secondo la scheda informativa del Dipartimento di medicina del lavoro della SUVA (pagg. 1 - 3; nella versione valida a ottobre 2019, disponibile all'indi- rizzo https://www.suva.ch/download/schede-tematiche/malattie-professio- nali-da-amianto---scheda-tematica-settore-medicina-del-lavoro?lang=it- CH, consultata il 25 aprile 2023), il mancato rispetto delle norme di sicu- rezza può causare gravi patologie, quali in particolare placche pleuriche, pleuriti, fibrosi pleuriche, atelettasie rotonde, asbestosi (polmone da pol- vere di amianto), mesotelioma maligno della pleura o del peritoneo e car- cinoma del bronco (cancro del polmone). Nella maggior parte dei casi di mesotelioma maligno è possibile determinare una precedente esposizione all'amianto, per cui il periodo medio di latenza fino all'insorgenza della ma- lattia è di circa 35 anni (20-50 anni e oltre), il che comporta notevoli difficoltà di prova per i lavoratori malati. Il mesotelioma non è ancora considerato

C-4557/2021 Pagina 22 curabile. In assenza di misure terapeutiche, la maggior parte dei pazienti affetti da mesotelioma muore circa un anno dopo la diagnosi. Grazie all'uso di una terapia multimodale, attualmente è possibile raggiungere una so- pravvivenza mediana di due anni.

E. 10.5 Alla luce di questo elevato potenziale di rischio ed essendo la ricor- rente già stata oggetto di due precedenti avvertimenti – per aver violato in altre due occasioni le norme di sicurezza sul lavoro (si cfr. al riguardo la procedura condotta dinnanzi a questo Tribunale sotto la rubrica C- 1802/2021, con cui è stato confermato l’avvertimento di livello 1) – la SUVA aveva pertanto non soltanto la facoltà, ma pure l’obbligo di emettere un avvertimento di livello 3. Si tratta peraltro del provvedimento meno incisivo tra quelli a disposizione dell’autorità inferiore, motivo per cui il principio di proporzionalità risulta ossequiato.

E. 10.6 Ne consegue che l’avvertimento di livello 3 emanato dalla SUVA è conforme alla normativa applicabile e proporzionato alle circostanze del caso concreto. Il ricorso della A._______ deve pertanto essere respinto, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 7) e la decisione su opposizione del 14 settembre 2021 confermata.

E. 11.1 Visto l’esito della causa, le spese processuali di CHF 3’000.- sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al tribunale amministrativo federale [TS-TAF {RS 173.320.2}]). Esse vengono compensate con l’anticipo spese di fr. 3’000.- versato dall’insorgente il 4 novembre 2021 (doc. TAF 2, 6).

E. 12 All’insorgente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TA), salvo eccezioni on ravvisabili nel caso concreto (cfr., fra l’altro, DTF 127 V 205).

Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.

C-4557/2021 Pagina 23

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali di fr. 3’000.-, già anticipate dalla ricorrente, sono po- ste a suo carico e vengono compensate con l’acconto già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’Ufficio federale della sanità pubblica.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Christoph Rohrer Luca Rossi

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4557/2021 Sentenza del 11 agosto 2023 Composizione Giudici Christoph Rohrer (presidente del collegio), Michael Peterli, Caroline Bissegger, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, patrocinata dall'avv. Sebastiano Pau-Lessi, Mattei & Partners Studio Legale SA, ricorrente, contro SUVA, autorità inferiore. Oggetto assicurazione infortuni, sicurezza sul lavoro e tutela della salute, avvertimento di livello 3 (decisione su opposizione del 14 settembre 2021). Fatti: A. A._______ è una società anonima, iscritta al registro di commercio del Cantone B._______ il (...) 1994, avente quale scopo la realizzazione di lavori di sopra e sottostruttura, genio civile e dell'edilizia in Svizzera e all'estero, la realizzazione di transazioni immobiliari di tutti i generi, come l'acquisizione, l'amministrazione, la locazione e l'alienazione di fondi, l'elaborazione, la progettazione e la pianificazione delle costruzioni in quanto committente o imprenditore generale. La società può acquistare quote di società che detengono immobili. La società può intraprendere tutte le misure e concludere tutti gli affari volti a promuovere o facilitare la realizzazione del proprio scopo (estratto online del registro di commercio del Cantone B._______ della menzionata società; consultato il 4 agosto 2022). B. B.a All'inizio del 2021 alla A._______ sono stati deliberati, sulla base del capitolato allestito dallo studio progettista, C._______, i lavori di impresa generale, nell'ambito del rinnovo dell'immobile "D._______", sito a E._______. Nel suddetto capitolato il progettista ha precisato che, sulla base del rapporto di ispezione delle sostanze nocive allestito il 15 febbraio 2021 dall'ing. F._______ - esperto abilitato in amianto, incaricato dalla proprietà prima dell'inizio dei lavori - si poteva escludere la presenza di amianto o di altri materiali pericolosi nel piano terra dell'edificio risalente a prima del 1991 (cfr. doc. C e D allegati al doc. TAF 1). B.b Con decisione dell'11 giugno 2021, a seguito del controllo effettuato sul cantiere il 10 giugno 2021 (doc. TAF 25 allegato 1) - nel quale era stata constatata una verifica non rappresentativa dei materiali oggetto di lavorazione potenzialmente nocivi - la SUVA ha formalizzato la sospensione dei lavori in attesa di chiarire la situazione. Le analisi supplementari ordinate dalla SUVA hanno confermato la presenza di amianto nella colla delle piastrelle (doc. TAF 25 allegato 5, 6, 7). Non potendosi escludere una contaminazione degli ambienti di lavoro, nei giorni seguenti è intervenuta una ditta specializzata che ha proceduto con successo alla bonifica degli stessi (doc. TAF 27 allegato 12, A). B.c Ritenendo che il personale della A._______ era stato esposto a fibre d'amianto respirabili presso il cantiere in parola, in ossequio alla procedura d'esecuzione, il 22 giugno 2021 la SUVA ha comminato all'impresa un avvertimento di livello 3 (doc. TAF 25 allegato 8). B.d Il 20 luglio 2021 la A._______, per il tramite del proprio patrocinatore, ha presentato opposizione contro il citato avvertimento. Ritenendo di aver agito in conformità della legge e delle regole dell'arte - essendosi dapprima attenuta a quanto previsto nel capitolato nel quale, sulla base del rapporto peritale del 15 febbraio 2021, era stata espressamente esclusa la presenza di amianto ed avendo sollecitamente dato seguito alle misure indicate dalla SUVA e prontamente interrotto i lavori - essa ne ha quindi chiesto l'annullamento (doc. TAF 27 allegato 10). B.e Con decisione su opposizione del 14 settembre 2021 la SUVA ha confermato il proprio provvedimento e respinto l'opposizione, rammentando in particolare che il datore di lavoro ha una responsabilità oggettiva nel garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e quindi prevenire l'insorgenza d'infortuni e malattie professionali nell'espletamento delle attività aziendali e ciò indipendentemente dal fatto che siano coinvolti degli specialisti o che esegua delle lavorazioni progettate da terzi (doc. B allegato al doc. TAF 1). C. Contro la suddetta decisione il 14 ottobre 2021 A._______, sempre rappresentata dal proprio patrocinatore, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendone la riforma, nel senso dell'accoglimento dell'opposizione avverso la decisione del 22 giugno 2021 e l'annullamento della stessa. L'insorgente contesta di aver agito contrariamente alle disposizioni legali riguardanti la sicurezza sul lavoro e alla Direttiva CFSL N. 6403 sull'amianto. Alla luce delle chiare indicazioni esposte nel rapporto d'ispezione dell'ing. F._______, l'insorgente ritiene che non vi fosse alcuna ragione oggettiva per sospettare della presenza di materiali nocivi per i propri lavoratori e di conseguenza adottare misure supplementari, oltre a quelle già disposte dalla committenza. La ricorrente ritiene che non era certo suo compito valutare la completezza e l'attendibilità del rapporto dell'esperto - non avendone per altro le competenze - e che né la normativa né la prassi impongono di raccogliere più pareri specialistici o delle "second opinions". Tanto più che né il capitolato d'appalto, né il rapporto peritale hanno mai fatto la distinzione fra piastrelle "vere e proprie" e "tipo pietra" (operata in seguito dalla SUVA) e che il campione n. 5 (quello prelevato dalla colla delle piastrelle orizzontali) è stato preso proprio vicino alla zona di taglio del pavimento. L'impresa ha quindi ribadito che la responsabilità del datore di lavoro concorre con quella dei vari attori coinvolti nel cantiere, in particolare con quella degli specialisti incaricati di valutare la presenza di materiali pericolosi. Non avendo motivo di sospettare dell'inattendibilità della valutazione peritale, né potendole essere attribuita alcuna responsabilità per l'errore dell'esperto, la ricorrente ritiene che l'avvertimento è una misura inadeguata, ingiusta e lesiva del principio della proporzionalità (doc. TAF 1). C.a Con decisione incidentale del 25 ottobre 2021 la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo di fr. 3'000.- corrispondente alle presunte spese processuali, tempestivamente saldato il 4 novembre 2021 (doc. TAF 2, 6). C.b Con decisione del 24 novembre 2021 il Tribunale ha respinto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso (doc. TAF 12). C.c Con risposta del 17 dicembre 2021 la SUVA ha contestato le allegazioni della ricorrente, ribadendo che il datore di lavoro è oggettivamente responsabile per garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro e per prevenire l'insorgenza d'infortuni e malattie professionali nell'espletamento delle attività aziendali. La presenza di un esperto non libera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità; pertanto le carenze della valutazione peritale non lo esentano dai propri doveri nei confronti dei propri impiegati. La SUVA si è quindi riconfermata nella propria posizione chiedendo il rigetto del ricorso (doc. TAF 15). C.d Con replica del 27 gennaio 2022, duplica del 1° marzo 2022 e osservazioni spontanee della ricorrente del 21 marzo 2022, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 17, 19, 22). D. D.a Con ordinanza del 25 novembre 2022 (doc. TAF 24) e del 15 dicembre 2022 (doc. TAF 26) la SUVA è stata invitata a trasmettere l'incarto corredato di un indice degli atti e privo dei documenti irrilevanti per la presente vertenza oltre che una serie di informazioni; richiesta a cui ha adempiuto con gli scritti del 7 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023 (doc. TAF 25, 27). D.b Con ordinanza del 7 febbraio 2023 alle parti e all'ing. F._______ sono stati posti una serie di quesiti di delucidazione (doc. TAF 28, 29), ai quali hanno risposto rispettivamente il 1° marzo 2023, il 7 marzo 2023 e il 24 aprile 2023 (doc. TAF 33, 34, 37). D.c Altri fatti saranno esposti, se necessario, nei considerandi in diritto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. e LTAF e con l'art. 109 lett. c LAINF (RS 832.20), i ricorsi contro le decisioni su opposizione, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla SUVA in materia di disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali. 1.3 In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 2 LPGA, le disposizioni della LPGA sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Ora, l'art. 1 LAINF stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la LAINF non deroghi alla LPGA. 1.4 1.4.1 Ai sensi dell'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. 1.4.2 L'avvertimento ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30) è un atto con cui il datore di lavoro è invitato ad ovviare per il futuro alla violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. L'avvertimento è impugnabile mediante ricorso, potendo comportare diverse conseguenze per l'azienda destinataria. L'interesse a ricorrere sussiste anche se le misure richieste sono state eseguite o se il cantiere è terminato (sentenze del TAF C-629/2013 del 1° giugno 2015 consid. 3.2 e C-7967/2010 del 3 dicembre 2012 consid. 1.4 e relativi riferimenti; DTAF 2010/37 consid. 2.4.3 e 2.4.4). 1.4.3 La ricorrente ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione su opposizione impugnata dal momento che, quale datrice di lavoro, è particolarmente toccata dal suddetto provvedimento con cui è stata avvertita che, in caso di rinnovata infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, l'impresa sarebbe stata attribuita entro un anno dall'ultima infrazione, senza alcuna comunicazione, ad un grado superiore della tariffa dei premi (avvertimento livello 3 del 22 giugno 2021, confermato mediante decisione su opposizione del 14 settembre 2021). Per conseguenza, l'insorgente ha diritto di ricorrere nel caso in esame (art. 59 LPGA). 1.5 Il ricorso è stato interposto tempestivamente e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro i termini accordati. Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Nell'ambito della procedura di ricorso l'insorgente può fare valere la violazione del diritto federale, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento; sentenza del TAF C-3900/2018 del 29 novembre 2021 consid. 3). 2.3 Secondo giurisprudenza anche un'autorità di ricorso che dispone di piena cognizione deve rispettare il potere d'apprezzamento dell'autorità inferiore. In tale ambito deve certo correggere una decisione inadeguata, ma non può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore e deve rispettarne il diritto di scegliere, tra più soluzioni adeguate, quella ritenuta più opportuna (DTF 133 II 35 consid. 3 e 126 V 75 consid. 6). Il Tribunale amministrativo federale deve pertanto limitarsi a controllare la decisione dell'istanza inferiore e non sostituirsi ad essa (cfr. DTF 126 V 75 consid. 6). In particolare, nell'applicazione di nozioni giuridiche indeterminate oppure se la questione da giudicare presuppone delle conoscenze tecniche, scientifiche o economiche altamente specializzate, il Tribunale deve esaminare la decisione impugnata con un certo riserbo (DTF 135 II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3 e 128 V 159 consid. 3b/cc). In siffatte circostanze, qualora si tratti di valutare delle questioni tecniche, scientifiche o economiche specifiche, il Tribunale non si scosta dalle valutazioni dell'autorità inferiore, che dispone delle necessarie conoscenze, salvo che ve ne sia particolare necessità (DTF 135 II 296 consid. 4.4.3 e 133 II 35 consid. 3; DTAF 2010/25 consid. 2.4.1; sentenze del TAF C-2422/2014 del 9 gennaio 2017 consid. 4.2 e C-6229/2011 del 5 maggio 2014 consid. 4.2). Ad ogni buon conto, questo vale nella misura in cui l'autorità inferiore abbia esaminato gli aspetti essenziali per la decisione e abbia eseguito i necessari chiarimenti in modo attento e completo (DTF 139 II 185 E. 9.3; 138 II 77 E. 6.4; sentenza del TAF C-3397/2020 del 29 agosto 2022 consid. 4.3; C-3900/2018 del 29 novembre 2021 consid. 3; C-5910/2019 del 23 febbraio 2021 consid. 2.4). 2.4 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Nel caso in esame la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni è stata constatata l'11 giugno 2021 e si applicano pertanto di principio le disposizioni in vigore a tale data, segnatamente l'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 29 giugno 2005 (OLCostr; RS 832.311.141) in vigore fino al 31 gennaio 2021. 3. 3.1 Oggetto impugnato è la decisione su opposizione del 14 settembre 2021 con cui è stata confermata la decisione del 22 giugno 2021. 3.2 Oggetto del contendere è costituito dalla questione se A._______ abbia, o meno, violato le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e se, di conseguenza, l'avvertimento di livello 3 pronunciato nei confronti dell'impresa da parte della SUVA sia, o meno, giustificato. 4. 4.1 A tenore dell'art. 81 LAINF le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano, salvo eccezioni espresse, a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera. 4.2 L'art. 82 cpv. 1 LAINF stabilisce che il datore di lavoro deve prendere tutte le misure ritenute per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze, al fine di prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali. A tale scopo, in base alla delega conferita dall'art. 83 cpv. 1 LAINF, il Consiglio federale ha emanato una serie di prescrizioni, fra le quali figurano in particolare le già citate ordinanze sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e sui lavori di costruzione (OLCostr). 4.2.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 OPI, per garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfi le prescrizioni della presente ordinanza e le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro. Dovendo garantire che l'efficacia delle misure e delle installazioni di protezione non siano compromesse, il datore di lavoro è tenuto a controllarle a intervalli adeguati (art. 3 cpv. 2 OPI). In caso di modifiche a costruzioni il datore di lavoro deve inoltre adeguare le misure e le installazioni di protezione alle nuove circostanze (art. 3 cpv. 3 prima frase OPI). Se sono prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate sostanze nocive, oppure se i lavoratori possono essere altrimenti esposti a sostanze in concentrazioni pericolose per la salute, l'art. 44 cpv. 1 OPI prevede che le misure di protezione richieste dalle caratteristiche di queste sostanze devono essere adottate. La SUVA può emanare direttive sulle concentrazioni massime ammissibili e sui valori limite degli agenti fisici nei posti di lavoro (art. 50 cpv. 3 OPI). 4.2.2 Giusta l'art. 60 cpv. 1 OLCostr, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021 di seguito vOLCostr), prima d'iniziare i lavori di smantellamento occorre valutare i rischi in termini di sicurezza e di salute. Occorre in particolare prendere le misure necessarie per impedire che i lavoratori vengano a contatto con materiali quali polvere, asbesto (amianto), bifenile policlorato (PCB), gas oppure con sostanze chimiche o radiazioni che possano nuocere alla loro salute (cpv. 2 let. c). 4.2.3 Al riguardo l'art. 3 vOLCostr stabilisce che la pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro (cpv. 1). Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente tossiche come l'amianto o i PCB, il datore di lavoro deve accertare accuratamente i pericoli e deve valutare i relativi rischi. In base a tali analisi devono essere pianificate le misure necessarie (cpv. 1bis). Il datore di lavoro che nell'ambito di un contratto di appalto si impegna come appaltatore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori (cpv. 2 prima frase). Le misure proprie al cantiere non ancora adottate e le misure dipendenti dai risultati della valutazione dei rischi secondo il capoverso 1bis devono essere integrate nel contratto d'appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già adottate (cpv. 2 seconda e terza frase). 4.3 4.3.1 La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), istituita in base all'art. 85 cpv. 2 LAINF, delimita i singoli campi d'esecuzione, nella misura in cui il Consiglio federale non ha emanato disposizioni in merito e provvede all'applicazione uniforme delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle aziende (art. 85 cpv. 3 LAINF). 4.3.2 Per assicurare un'applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro (art. 52a cpv. 1 OPI) e per determinare la procedura a cui soggiacciono gli organi esecutivi qualora svolgano controlli, diano istruzioni o adottino provvedimenti esecutivi (art. 53 let. a OPI) la CFSL può inoltre emanare delle disposizioni procedurali. Di tale competenza essa ha fatto uso pubblicando diverse Direttive e un Manuale (Manuale della procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro; in seguito: Manuale CFSL). Le Direttive della CFSL non costituiscono delle norme direttamente vincolanti, ma piuttosto delle disposizioni concrete che non vincolano il datore di lavoro, che resta libero di attuare in modo diverso prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro (art. 52a cpv. 3 OPI). Tuttavia, se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretizzate dalle direttive medesime (art. 52a cpv. 2 OPI). Il Manuale CFSL, destinato in primo luogo agli organi d'esecuzione, contiene istruzioni e indicazioni riguardo alla procedura per le visite d'aziende, come anche la prescrizione e l'imposizione di misure per la sicurezza sul lavoro, nell'intento di promuovere un approccio uniforme e giuridicamente coerente nella pratica (cfr. anche sentenze del TAF C-5910/2019 del 23 febbraio 2021 consid. 3.3 e C-2173/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.1). 4.3.3 La Direttiva CFSL n. 6503 (2008) sull'amianto (pubblicata su https://www.ekas.admin.ch/download.php?id=2758, consultato il 25 aprile 2023) riflette lo stato dell'arte in relazione ai lavori di rimozione dell'amianto e al riguardo precisa quanto segue: 5.1.1 Sospetta presenza di amianto Indizi chiari sulla presenza di amianto sono forniti da precedenti accertamenti o da segnalazioni da parte di terzi (proprietari di immobili, committenti, progettisti, ecc.). La presenza di amianto può essere dedotta dai seguenti fattori: età dell'edificio e dei materiali utilizzati per la costruzione o la successiva ristrutturazione; presenza di determinati prodotti e applicazioni, ad esempio manufatti in cemento-amianto, applicazioni antincendio, rivestimenti sintetici per pavimenti multistrato e simili; presenza di manufatti tipici di un determinato settore (ad es. quadri elettrici in cemento-amianto o stucchi per finestre). Importante: nella pubblicazione Suva 84024 «Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente» sono elencate le applicazioni più comuni di amianto (vedi allegato). 5.1.2 Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi Eseguendo l'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, bisogna chiarire innanzitutto se i lavori previsti possono rilasciare notevoli quantità di fibre nocive alla salute. È quindi importante sapere: se le fibre di amianto, presenti nel materiale, si presentano debolmente o fortemente agglomerate (per le definizioni vedi il punto 4); se e come il materiale verrà lavorato; la durata e la gravità dei lavori. Per la valutazione si possono consultare le regole riconosciute della tecnica (ad es. le disposizioni della presente direttiva e gli opuscoli Suva dedicati all'amianto, vedi allegato) oppure bisogna rivolgersi a degli specialisti in grado di eseguire una valutazione professionale dei rischi e di pianificare i lavori. Spesso, per escludere la presenza di amianto o per verificare quanto è elevato il potenziale di rilascio di fibre di un materiale, può essere utile svolgere delle analisi sui materiali o altri tipi di accertamenti. Sulla base dei dati raccolti è possibile adottare adeguate misure. C'è anche la possibilità di evitare approfonditi accertamenti e di trattare il materiale sospetto come se si trattasse di materiale contenente amianto, vale a dire bisogna pianificare le misure necessarie in base alle regole della tecnica applicabili ai materiali contenenti amianto. 5.1.3 Pianificazione delle misure (...) 5.1.4 Contratto d'appalto Se, nell'ambito di un contratto d'appalto, un datore di lavoro si impegna ad eseguire dei lavori di costruzione in qualità di imprenditore, in caso di presenza di materiali contenenti amianto deve essere espressamente citato nel contratto che devono essere rispettati i requisiti indicati nella presente direttiva (CFSL 6503 amianto). Nel contratto d'appalto bisogna anche stabilire come procedere se si riscontra la presenza di materiali contenenti amianto quando i lavori sono già iniziati o se si ha il sospetto che determinati materiali possano essere contaminati da amianto. 5.1.5 Inaspettata comparsa di materiali contenenti amianto durante i lavori Se, una volta iniziati i lavori edili, inaspettatamente si riscontra la presenza di amianto, bisogna sospendere i lavori. Bisogna avvisare il committente affinché venga stabilita la successiva procedura. I lavori possono essere ripresi solo dopo aver svolto un'ulteriore individuazione dei pericoli e una nuova valutazione dei rischi in base al punto 5.1.2 e dopo aver pianificato nuovamente le misure secondo il punto 5.1.3. 5.2 Lavori di demolizione tradizionale e selettiva Prima di iniziare una demolizione (tradizionale o selettiva) bisogna rimuovere correttamente i materiali contenenti amianto, ad es. isolamenti in amianto spruzzato, pannelli leggeri, tessuti d'amianto o pannelli in cemento-amianto. 5.3 Lavori su materiali contenenti amianto Prima di iniziare qualsivoglia intervento di ristrutturazione o riparazione, occorre rimuovere per prima cosa i materiali contenenti amianto. I lavori su piccole superfici possono essere svolti se, in base ad una valutazione dei rischi, si è in grado di dimostrare che il rischio per i lavoratori è basso e che sono state rispettate le necessarie misure di protezione indicate ai punti 6-8 4.3.4 L'allegato 1 della Direttiva CFSL n. 6503 (2008) sull'amianto elenca una serie di ulteriori regole tecniche emanate da SUVA, UFSP e Forum Amianto Svizzera (FACH) che rientrano nel campo di applicazione della stessa. L'allegato 2 invece precisa la procedura operativa in caso di sospetta presenza di amianto. 5. 5.1 Secondo l'art. 85 cpv. 1 LAINF gli organi esecutivi della SUVA si occupano dell'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 5.2 I controlli relativi alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, in esecuzione degli art. 81-88 LAINF, sono retti dagli art. 60 segg. OPI. A norma dell'art. 62 OPI, l'organo d'esecuzione competente, se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per scritto al datore di lavoro (cpv. 1). In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione secondo l'art. 64 OPI. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev'essere informata l'autorità cantonale incaricata dell'assistenza giudiziaria (cpv. 2). Dal tenore dell'art. 62 OPI emerge che requisito per la pronuncia di un avvertimento è l'esistenza di un'infrazione alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Determinanti sono in particolare le norme atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali (sentenza del TAF C-629/2013 consid. 6.4; DTF 116 V 255 consid. 4). 5.3 Secondo il Manuale CFSL della procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro, l'organo d'esecuzione competente pronuncia di regola dapprima quattro avvertimenti e poi sanziona il datore di lavoro con un aumento dei premi (art. 92 al. 3 LAINF). In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione competente rinuncia all'avvertimento e prende una decisione (art. 62 cpv. 2 OPI). Giusta l'art. 92 cpv. 3 LAINF, ogni infrazione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro - a prescindere dalla gravità dell'infrazione e indipendentemente dal fatto che un incidente si sia, o meno, verificato - può essere sanzionata con un aumento del premio se tale provvedimento è conforme ai principi generali del diritto, quali in particolare il principio della proporzionalità. Ora, per procedere alla ponderazione dei diversi interessi coinvolti, l'autorità deve prendere in considerazione tutte le infrazioni commesse dal datore di lavoro, indipendentemente dalla procedura nell'ambito della quale le infrazioni sono state constatate (sentenze del TAF C-7967/2010 consid. 2.2.5 e C-640/2008 del 18 agosto 2009 consid. 4.2.4; DTAF 37/2010 consid. 2.4.2.2 e 2.4.2.3). 6. 6.1 Nell'evenienza concreta il 10 giugno 2021 l'ispettore della SUVA G._______ ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere D._______ a E._______, dove era in atto una ristrutturazione dei locali del piano terreno. Tenuto conto dell'età dello stabile, edificato prima del 1991 e della tipologia di lavori deliberati alla ricorrente, richiedenti l'esecuzione di lavorazioni meccaniche su parti dell'edificio, sussisteva infatti un concreto sospetto circa la presenza di materiali contenenti amianto. Visionato il rapporto di perizia presente in cantiere (nella versione allestita il 15 febbraio 2021 dall'ing. F._______), l'ispettore ha constatato che rispetto alle lavorazioni eseguite dalla ricorrente, alcuni dei materiali oggetto di lavorazioni non erano stati verificati o quantomeno non lo erano stati in modo rappresentativo. Non potendosi escludere la presenza di materiali potenzialmente pericolosi e pertanto di una situazione di possibile rischio per la salute dei lavoratori, è stata ordinata, dapprima verbalmente, in seguito con decisione dell'11 giugno 2021, la sospensione dei lavori all'interno dei locali interessati sino a che un accertamento completo non fosse stato eseguito. Con rapporto del 17 giugno 2021, redatto a seguito di un'ulteriore campionatura, l'ing. F._______ ha riferito che dalle ulteriori analisi emergeva che la colla delle piastrelle era positiva all'amianto e che pertanto una contaminazione degli ambienti di lavoro non era da escludere. Il perito ha quindi indicato le misure da mettere in atto prima di poter riprendere i lavori. È stata quindi fatta intervenire una ditta specializzata in bonifiche d'amianto, che ha portato a termine con successo la decontaminazione dei locali. Ritenendo che il personale della ditta A._______ era stato esposto a fibre d'amianto respirabili, avendo lavorato meccanicamente materiali contenenti amianto (taglio pavimento composto di piastrelle in pietra artificiale la cui colla conteneva amianto), con decisione del 22 giugno 2021, riferendosi alle disposizioni della procedura d'esecuzione e tenendo conto del fatto che la ricorrente era già stata oggetto di altri provvedimenti, la SUVA ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento di livello 3. 6.2 Dal canto suo, l'insorgente ritiene di essersi attenuta scrupolosamente alle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro, nonché alla procedura operativa in caso di sospetta presenza di amianto e contesta che le circostanze del caso concreto imponessero l'adozione di misure specifiche. Essa rileva di aver eseguito i lavori sulla base del capitolato d'appalto, che escludeva espressamente la presenza di amianto nei locali e sui materiali oggetto di lavorazione. La presenza di sostanze nocive, in ragione dell'età dell'edificio, era stata infatti sospettata dal committente e dal progettista, che avevano quindi incaricato l'ing. F._______ di eseguire le opportune verifiche e di allestire un rapporto peritale. Essendo il suddetto rapporto integrato agli atti d'appalto e non avendo avuto la ricorrente alcun motivo di dubitare della completezza o della rappresentatività degli accertamenti svolti dal perito, essa ha quindi proceduto con le lavorazioni che le erano state commissionate. Contrariamente all'opinione della SUVA, l'insorgente non ritiene che fosse suo compito mettere in dubbio l'avviso di un perito, non disponendo per altro delle competenze e delle conoscenze necessarie a valutare la bontà della perizia. A maggior ragione tenuto conto del fatto che il campione di pavimento (campione n. 5) prelevato dal perito corrispondeva proprio alle piastrelle che sarebbero state oggetto di lavorazione e che quest'ultimo non fa alcuna distinzione fra piastrelle di pietra e piastrelle normali. La ricorrente si oppone pertanto alla critica della SUVA, secondo la quale dal momento che la lavorazione andava a toccare la pietra e il rapporto dell'ing. F._______ indicava che la pietra sarebbe stata mantenuta, essa avrebbe dovuto approfondire la questione. Essa ritiene infatti che alla luce della procedura prevista dalla vOLCostr e dalla Direttiva CFSL 6503, l'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi era stata quantomeno formalmente esperita. Per contro, il fatto che la stessa non fosse sostanzialmente attendibile, alla luce dell'incompletezza del parere dell'esperto, non può essere a lei imputabile, né tantomeno costituire un elemento di pregiudizio in relazione al proprio operato. Non sussistendo una violazione delle norme volte a tutelare la salute dei lavoratori, non è pertanto giustificata la pronuncia di un avvertimento nei suoi confronti. Tanto più che essa ha prontamente e integralmente adempiuto all'ingiunzione di interrompere i lavori in attesa delle nuove analisi, come pure in attesa della bonifica da parte della ditta specializzata. 6.3 Tenuto conto delle argomentazioni addotte dalla SUVA nella decisione su opposizione impugnata come pure nella risposta di causa, occorre quindi valutare se con il proprio comportamento il datore di lavoro ha disatteso ai propri obblighi. Nel caso non vi siano motivi giustificativi che permettano alla ricorrente di liberarsi dalla propria responsabilità occorrerà quindi esaminare se la sanzione comminata, l'ammonimento di livello 3, è corretta e proporzionata alla violazione commessa.

7. In una prima contestazione la ricorrente nega la propria responsabilità per il mancato rispetto delle misure volte a prevenire gli infortuni, lasciando intendere che incombeva innanzitutto al perito incaricato dalla committenza il compito di eseguire i necessari accertamenti nei locali oggetto di lavorazione e in seconda battuta alla committenza, o al progettista il compito di verificare che tali accertamenti fossero conformi alla tipologia di opere deliberate con il capitolato d'appalto. Con questo reclamo, la ricorrente sposta la controversia relativa alla sua responsabilità in quanto datore di lavoro, alla questione della corresponsabilità per gli accertamenti carenti riguardo alla sospetta presenza di amianto, che non è tuttavia oggetto del presente procedimento, che si limita alla violazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del datore di lavoro. Giova infatti rammentare che colui che collabora alla direzione o all'esecuzione di una costruzione è responsabile del rispetto delle regole d'arte di sua competenza. In materia di prevenzione di infortuni, colui che ha creato il rischio non è il solo responsabile. Ogni datore di lavoro che ha constatato dei difetti che potrebbero esporre i suoi subordinati ad un pericolo che sarebbe possibile evitare è tenuto a sopprimerlo e a fare in modo che le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni siano rispettate (DTF 109 IV 15 consid. 2). L'eventuale corresponsabilità di un terzo non modifica la situazione di non conformità del cantiere e non solleva l'azienda ricorrente dall'obbligo di occuparsi, in qualità di datore di lavoro, del rispetto delle misure di sicurezza nei locali in cui il suo personale è chiamato a lavorare (cfr. sentenza del TAF C-8704/2007 del 13 luglio 2009, consid. 5.3.3).

8. In una seconda contestazione l'insorgente obietta di non aver avuto motivo di dubitare della completezza e dell'affidabilità del rapporto del 15 febbraio 2021. Dalla lettura dello stesso e avendo per altro ricevuto espresse garanzie dalla direzione lavori sull'assenza di amianto, ci si poteva aspettare che gli accertamenti svolti dall'ing. F._______ e le conclusioni tratte da quest'ultimo fossero conformi alle regole dell'arte. In quanto impresa generale la ricorrente non aveva, a suo dire, neppure le competenze per valutare e mettere in discussione tale rapporto. 8.1 A tal proposito, è utile rilevare che le "misure necessarie per esperienza" menzionate dall'art. 82 cpv. 1 LAINF vengono determinate sulla base di criteri oggettivi e dell'esperienza generale con rischi uguali o simili, non sulla base dell'esperienza soggettiva. Menzionando le misure "tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze" (nella versione tedesca [Stand der Technik] e francese [état de la technique]) la normativa si riferisce a tutte le specifiche tecniche che, secondo l'opinione prevalente a livello nazionale o internazionale, sono idonee a garantire la sicurezza di uno specifico dispositivo tecnico o di una specifica attrezzatura a un costo ragionevole. Le direttive e le linee guida (della SUVA, della CFSL, della SECO), la letteratura specializzata e la prassi operativa riflettono generalmente lo stato attuale della tecnica (cfr. Basler Kommentar UVG-Hans-Jakob Mosimann, Art. 82 N2; Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht - Hürzeler/Kieser, Adrian Von Kaenel, ad Art. 82 UVG, N3-4). 8.2 Nel caso in esame è pacifico il fatto che nell'ambito della riattazione della D._______, a fronte dell'età dell'edificio e dei materiali utilizzati per la costruzione, vi fossero indizi chiari sulla possibile presenza di amianto (cifra 5.1.1 Direttiva CFSL n. 6503). Ciò che è mancato e che viene contestato alla ricorrente è sostanzialmente la fase successiva, ossia quella dell'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi (cifra 5.1.2 Direttiva CFSL n. 6503). Infatti, sebbene un perito fosse stato incaricato dell'analisi dei materiali ed avesse escluso la presenza di amianto, prima dell'inizio dei lavori l'insorgente - dovendo accertare accuratamente, in quanto datore di lavoro, i pericoli e valutare i relativi rischi (art. 3 cpv. 1bis vOLCostr), onde disporre le eventuali misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori (cpv. 2 prima frase) o evitare che le stesse siano compromesse (art. 3 cpv. 1 e 2 OPI) - era comunque tenuta ad esaminare in maniera critica e prudenziale il rapporto del 15 febbraio 2021. 8.3 Dal rapporto d'ispezione del 15 febbraio 2021 risulta che per tutto il pavimento del piano terra di D._______, è stato eseguito da parte del perito un unico prelievo, al centro del locale, risultato negativo all'amianto (campione n. 5). Una sola campionatura per una superficie di oltre 800 metri quadrati. Un unico prelievo nonostante il pavimento del locale fosse composto di materiali differenti. Orbene, non occorre essere un esperto per rendersi conto che la perizia in parola non possa ritenersi affatto rappresentativa e qui di seguito se ne dirà nel dettaglio la ragione. 8.3.1 Occorre innanzitutto rilevare che nel rapporto d'ispezione del 15 febbraio 2021 figura una descrizione degli interventi di riattazione con la precisazione secondo cui, nel quadro della rimozione delle piastrelle a pavimento, "la pietra verrà mantenuta" (cfr. consid. 8.3.2). Non emerge tuttavia esplicitamente da quale tipo di piastrella è stato prelevato il campione n. 5 (si cfr. doc. D allegato al doc TAF 1 [pag. 5]). Nell'ambito dell'istruttoria complementare condotta dinnanzi a questo Tribunale, l'ing. F._______ ha spiegato che al momento dell'esecuzione della prima ispezione in febbraio 2021, il progetto era ancora allo stadio di domanda di costruzione e pertanto non conteneva ancora "il dettaglio riguardante il taglio della pavimentazione necessario per l'esecuzione di un taglio fonico tra le due unità" (doc. TAF 34). A dire del perito, essendo in quel momento prevista la sola rimozione delle piastrelle "vere e proprie", è soltanto su quelle che si è concentrata la prima campionatura (cfr. doc. TAF 34), aspetto per altro neppure contestato dalla ricorrente. Anche se non vi è traccia agli atti della corrispondenza con la committenza, né copia della documentazione in possesso dell'ing. F._______ in febbraio 2021 la fondatezza delle affermazioni del perito è del tutto plausibile, dal momento che all'epoca dell'attribuzione del mandato egli non era a conoscenza dell'esatta disposizione della parete divisoria, né del fatto che la sua posa avrebbe richiesto il taglio delle piastrelle "tipo pietra". Tali dettagli risultano essere stati definiti solo in seguito, con il progetto definitivo, così come indicati nella pianta del piano terra del 15 marzo 2021 (doc. E, F, G allegato al doc. TAF 1). Ora, sebbene l'ing. F._______ fosse stato istruito circa il fatto che la pietra del pavimento sarebbe stata mantenuta (cfr. doc. D allegato al doc TAF 1 [pag. 5]), nel rapporto del 15 febbraio 2021 egli ha indicato in modo esplicito che: "qualora durante i lavori dovessero apparire ulteriori materiali suscettibili di contenere amianto oppure modifiche al progetto coinvolgessero altre parti della costruzione non esaminate nel presente rapporto, sarà premura della committenza e della direzione lavori avvertire l'esperto amianto per concordare il proseguimento dei lavori" (cfr. doc. D allegato al doc TAF 1 [pag. 7]). Dall'istruttoria emerge quindi che al momento dell'allestimento della perizia, l'ing. F._______ era confrontato con dei piani provvisori. In seguito i lavori di riattazione sono stati concretizzati nel progetto definitivo, che tuttavia il perito non ha avuto modo di visionare prima dell'avvio dei lavori. La ricorrente quindi non può prevalersi in buona fede del suddetto rapporto peritale sostenendo che non può più esserci il sospetto di presenza di amianto (doc. TAF 39), dal momento che con il progetto definitivo erano previsti dei lavori supplementari rispetto a quelli che erano stati valutati dal perito. Essendo in presenza di una modifica del progetto, era quindi necessario procedere a un nuovo esame, come indicato dal perito. Ad ogni buon conto, è innegabile che nel rapporto del 15 febbraio 2021 un solo campione di colla è stato prelevato, nonostante esistessero due tipi di piastrella ("vere e proprie" e "tipo pietra") entrambi oggetto di lavorazione secondo il progetto definitivo. 8.3.2 La ricorrente, impresa generale con una comprovata esperienza nel settore dell'edilizia, minimizza le proprie competenze nel sostenere che non avrebbe potuto accorgersi delle "lacune della perizia". Nell'esaminare il rapporto d'ispezione del 15 febbraio 2021 quest'ultima avrebbe potuto e dovuto accorgersi del fatto che la sola campionatura eseguita sul pavimento dell'intero locale neppure precisava da quale tipologia di piastrella essa proveniva. La ricorrente conferma inoltre quanto affermato dal perito, ossia che al momento dell'erezione della prima perizia era prevista certo la "rimozione delle piastrelle a pavimento", ma pure che "la pietra (venisse, ndr.) mantenuta" (si cfr. doc. TAF 1, pp. 2, 3, 4). Tale circostanza, unita al fatto che le opere di capomastro comprendevano sia la rimozione delle piastrelle "vere e proprie", che il taglio del pavimento in un punto in cui vi erano piastrelle di "tipo pietra" (cfr. doc. C, doc. E e doc G allegato al doc TAF 1) - le uniche che la ricorrente ammette di aver lavorato (cfr. doc. TAF 33) - avrebbe dovuto indurla ad approfondire la questione, sincerandosi che le piastrelle oggetto di lavorazione corrispondevano effettivamente alla tipologia testata. Tantopiù che il capitolato d'appalto (nel quale era previsto il taglio del pavimento), sebbene non datato, era stato palesemente allestito posteriormente alla perizia del 15 febbraio 2021 (che tale taglio non prevedeva), dal momento che ad essa faceva espresso riferimento (cfr. doc. C allegato al doc. TAF 1). A fronte di una potenziale modifica della tipologia di intervento rispetto a quanto prospettato al perito, la ricorrente - a cui incombe il compito di verificare a intervalli regolari che le misure suscettibili di garantire l'efficacia delle misure a tutela della sicurezza sul lavoro non siano compromesse (cfr. consid. 4.2.1) - avrebbe dovuto dimostrare maggiore diligenza nell'indagare la questione. Dalla documentazione agli atti, tuttavia, non emerge alcun approfondimento in tal senso da parte dell'insorgente, né alcuna richiesta di chiarimento alla committenza, al progettista o finanche direttamente al perito. Circostanza di cui la ricorrente, per altro, neppure si avvale. 8.3.3 Nondimeno, stando a quanto affermato in sede ricorsuale, una riflessione su questo aspetto l'insorgente parrebbe averla fatta. Essa infatti sostiene di non aver reputato necessario procedere ad ulteriori accertamenti sul pavimento, dal momento che il campione n. 5 era stato estratto proprio nella zona dove sarebbe poi stato fatto il taglio per la posa della parete divisoria tra unità e ritenendo - erroneamente - che la tipologia di piastrella testata fosse la stessa di quella da lavorare. A dimostrazione di tale circostanza essa produce la pianta del piano terra del progetto definitivo (datato 15 marzo 2021), in cui in rosso è segnalato il percorso e la localizzazione della suddetta parete divisoria tra unità e dove essa ha segnato il presunto punto in cui è stato prelevato il campione n. 5 (cfr. doc. F allegato al doc TAF 1). Un esame attento della pianta allegata al rapporto d'ispezione del 15 febbraio 2021, permette tuttavia di constatare che la campionatura è stata eseguita in un altro punto del pavimento rispetto a quello indicato dalla ricorrente. Un punto su cui per altro neppure transita la parete divisoria in parola (si cfr. doc. D, F, G allegato al doc TAF 1 [pag. 9]). Gli ulteriori accertamenti condotti da questo Tribunale hanno inoltre permesso di confermare che la tipologia di piastrella testata (di tipo "vero e proprio") nella prima perizia, non era la medesima di quella su cui stava effettivamente lavorando l'insorgente al momento in cui è stata fatta l'ispezione da parte della SUVA (di "tipo pietra") (doc. G allegato al doc. TAF 1 e doc. TAF 34). 8.3.4 Infine, la ricorrente sostiene - a torto - che la distinzione fra la tipologia di piastrelle del pavimento è stata fatta per la prima volta dalla SUVA nel provvedimento impugnato. Se è vero che prima di allora nessuno si era riferito alle piastrelle definendole "vere e proprie" e "tipo pietra", è altrettanto incontestabile - essendovene prova agli atti - che già i progettisti in sede di capitolato avevano attirato l'attenzione sulla differente composizione del pavimento del piano terra di D._______. Nella "descrizione delle opere di capomastro" (doc. C allegato al doc TAF 1), si fa riferimento a tre tipi di rivestimento dei pavimenti: le piastrelle (da rimuovere), la pietra (da mantenere), la copertura in vinile nella camera appartamento (da rimuovere). Pure la perizia del 15 febbraio 2021 fa riferimento a due tipi di materiale, laddove indica espressamente che nell'ambito della rimozione delle piastrelle del pavimento "la pietra verrà mantenuta", ciò che presuppone esistere piastrelle di almeno un altro tipo. Ne consegue che già al momento dell'allestimento dell'offerta, ma al più tardi all'avvio dei lavori in cantiere, la ricorrente poteva prendere atto del fatto che il pavimento era composto da piastrelle differenti. Tale consapevolezza, oltre che rendere pretestuosa la contestazione in questa sede, avrebbe dovuto indurla, al momento della pianificazione dei lavori ordinati dal committente e della sottoscrizione del contratto d'appalto, a chiedere maggiori informazioni al riguardo e ad agire con maggiore prudenza, trattando se del caso il materiale sospetto come se si trattasse di materiale contenente amianto (cfr. cifra 5.1.2 in fine Direttiva CFSL n. 6503). Siccome la perizia del 15 febbraio 2021 partiva dal presupposto che le piastrelle di "tipo pietra" non sarebbero state lavorate, prima della posa della parete divisoria prevista dal piano del 15 marzo 2021, con conseguente taglio delle suddette piastrelle, un'ulteriore campionatura sui materiali non testati del pavimento s'imponeva. 8.3.5 Al netto delle argomentazioni appena esposte, questo Tribunale osserva che non occorre disporre di particolari competenze specialistiche in materia di rilevamento dell'amianto - tantopiù a una ditta come A._______, da quasi trent'anni presente sul territorio come impresa generale (IDI CHE-[...]) - per accorgersi che una sola campionatura su di un pavimento di oltre 800 metri quadrati, in un edificio palesemente a rischio (a fronte dell'età e dei materiali utilizzati), non può essere né sufficiente, né rappresentativa. È infatti bastata una sola campionatura supplementare sulla colla delle piastrelle di "tipo pietra" (cfr. dichiarazioni del perito [doc. TAF 34]), per dimostrare la presenza di amianto (cfr. rapporto del 16 giugno 2021 [doc. I allegato al doc TAF 1]). Mostrando il giusto grado di diligenza, la ricorrente che sapeva di dover lavorare le piastrelle di "tipo pietra" per la realizzazione del taglio fonico per l'apposizione della parete divisoria (doc. TAF 33), avrebbe dovuto chiedere l'esecuzione di tale campionatura prima dell'inizio dei lavori, onde garantire la sicurezza dei propri lavoratori.

9. In definitiva, a prescindere da qualsiasi considerazione sulle cause che hanno condotto a una violazione delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e su eventuali corresponsabilità della committenza, del progettista o dell'ing. F._______, occorre concludere che la A._______ ha commesso una violazione degli art. 3 cpv. 1 e 1bis e 60 cpv. 1 e 2 vOLCostr (come pure della cifra 5.1.2 in fine Direttiva CFSL n. 6503), non avendo accertato adeguatamente la presenza di sostanze pericolose, pianificato i lavori di costruzione in modo tale da ridurre al minimo il rischio di infortuni sul lavoro e di danni alla salute e non avendo adottato le misure di sicurezza necessarie e richieste dalle circostanze, prima dell'inizio dei lavori di smantellamento. Tali omissioni hanno quindi esposto i dipendenti della ricorrente all'inalazione di fibre d'amianto (si cfr. a tal proposito l'esame delle polveri presenti in cantiere contenuto nel rapporto d'ispezione del 17 giugno 2021 [doc. TAF 25 allegato 6]), in concentrazioni senz'altro pericolose per la salute e senza che fossero adottate, conformemente a quanto previsto dall'art. 44 cpv. 1 OPI, le misure di protezione richieste dalle caratteristiche di queste sostanze. 10. 10.1 Da quanto precede, avendo appurato che A._______ ha violato le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, non avendo disposto le opportune misure prima di iniziare la lavorazione di materiali potenzialmente dannosi per la salute dei propri lavoratori, occorre quindi valutare se l'avvertimento di livello 3 costituisce una giusta sanzione. 10.2 Orbene, per quanto riguarda la proporzionalità della misura, il Manuale CFSL ricorda che giusta l'art. 92 cpv. 3 LAINF, ogni infrazione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro potrebbe essere punita con un aumento del premio ma che sarebbe tuttavia sproporzionato sanzionare in questo modo ogni infrazione. A seconda della gravità della contravvenzione, l'organo esecutivo deve dunque decidere secondo i principi della libertà d'apprezzamento conforme al dovere e della proporzionalità se il provvedimento coattivo va preso in caso d'infrazione unica o solo in caso di recidiva. Il Manuale CFSL specifica nondimeno che le contravvenzioni con minaccia elevata o con minaccia ancora più rilevante comportano di regola un avvertimento o un grado di avvertimento superiore (vedi Manuale CFSL N 5.2.7). 10.3 Nel caso in esame, gli ulteriori accertamenti eseguiti sul cantiere a seguito controllo del 10 giugno 2021 da parte della SUVA, hanno dimostrato la presenza di amianto nella colla della tipologia di piastrelle oggetto di lavorazione (rapporto d'ispezione del 16 giugno 2021 [doc. D allegato al doc TAF 1 = doc. TAF 25 allegato 5] e dichiarazioni dell'ing. F._______ [doc. TAF 34]), inoltre è stata riscontrata la presenza di fibre di amianto nella polvere di tre campioni su quattro prelevati all'interno del locale tombola (rapporto d'ispezione del 17 giugno 2021 [doc. TAF 25 allegato 6]). Tale circostanza rende inequivocabile il fatto che le lavorazioni condotte all'interno dei locali del cantiere hanno concretamente - e non solo potenzialmente - esposto i lavoratori della ricorrente all'inalazione di fibre di amianto. 10.4 Visto quanto sopra esposto, l'infrazione in questione comporta una minaccia seria e diretta per la vita dei lavoratori, alla luce dell'alto potenziale di rischio costituito dai materiali contenenti amianto. In tale contesto, secondo la scheda informativa del Dipartimento di medicina del lavoro della SUVA (pagg. 1 - 3; nella versione valida a ottobre 2019, disponibile all'indirizzo https://www.suva.ch/download/schede-tematiche/malattie-professionali-da-amianto---scheda-tematica-settore-medicina-del-lavoro?lang=it-CH, consultata il 25 aprile 2023), il mancato rispetto delle norme di sicurezza può causare gravi patologie, quali in particolare placche pleuriche, pleuriti, fibrosi pleuriche, atelettasie rotonde, asbestosi (polmone da polvere di amianto), mesotelioma maligno della pleura o del peritoneo e carcinoma del bronco (cancro del polmone). Nella maggior parte dei casi di mesotelioma maligno è possibile determinare una precedente esposizione all'amianto, per cui il periodo medio di latenza fino all'insorgenza della malattia è di circa 35 anni (20-50 anni e oltre), il che comporta notevoli difficoltà di prova per i lavoratori malati. Il mesotelioma non è ancora considerato curabile. In assenza di misure terapeutiche, la maggior parte dei pazienti affetti da mesotelioma muore circa un anno dopo la diagnosi. Grazie all'uso di una terapia multimodale, attualmente è possibile raggiungere una sopravvivenza mediana di due anni. 10.5 Alla luce di questo elevato potenziale di rischio ed essendo la ricorrente già stata oggetto di due precedenti avvertimenti - per aver violato in altre due occasioni le norme di sicurezza sul lavoro (si cfr. al riguardo la procedura condotta dinnanzi a questo Tribunale sotto la rubrica C-1802/2021, con cui è stato confermato l'avvertimento di livello 1) - la SUVA aveva pertanto non soltanto la facoltà, ma pure l'obbligo di emettere un avvertimento di livello 3. Si tratta peraltro del provvedimento meno incisivo tra quelli a disposizione dell'autorità inferiore, motivo per cui il principio di proporzionalità risulta ossequiato. 10.6 Ne consegue che l'avvertimento di livello 3 emanato dalla SUVA è conforme alla normativa applicabile e proporzionato alle circostanze del caso concreto. Il ricorso della A._______ deve pertanto essere respinto, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 7) e la decisione su opposizione del 14 settembre 2021 confermata. 11. 11.1 Visto l'esito della causa, le spese processuali di CHF 3'000.- sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al tribunale amministrativo federale [TS-TAF {RS 173.320.2}]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese di fr. 3'000.- versato dall'insorgente il 4 novembre 2021 (doc. TAF 2, 6).

12. All'insorgente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TA), salvo eccezioni on ravvisabili nel caso concreto (cfr., fra l'altro, DTF 127 V 205). Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 3'000.-, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a suo carico e vengono compensate con l'acconto già versato.

3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'Ufficio federale della sanità pubblica. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Christoph Rohrer Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: