Divieto d'entrata
Sachverhalt
A. Entrato in Svizzera nel 1982, A._______, cittadino italiano nato il ..., è stato posto, nell'ambito del ricongiungimento famigliare, al beneficio del permesso di domicilio dal 1984. B. Durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ ha interessato diverse volte le autorità giudiziarie ed amministrative elvetiche, subendo le seguenti condanne nonché i conseguenti ammonimenti d'espulsione:
- Decreto d'accusa del 14 luglio 1995 per contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) con condanna al pagamento di una multa di fr. 400.--.
- Decreto d'accusa del 7 settembre 1998 per furto e ripetuta contravvenzione alla LStup con condanna alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.
- Decisione di ammonimento dell'11 dicembre 1998 dell'allora competente Sezione degli stranieri per i reati commessi con avvertenza di emissione di una misura amministrativa nel caso di recidiva o di comportamento scorretto.
- Decreto d'accusa dell'11 dicembre 2000 per ripetuto furto e ripetuto furto di poca entità, tentato abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, danneggiamento, infrazione alla LStup e contravvenzione alla LStup con condanna a pena detentiva di 60 giorni sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, senza revoca della sospensione condizionale della pena di cui al decreto di accusa del 7 settembre 1998 ma con addizione di un anno del periodo di prova.
- Decreto di accusa del 16 dicembre 2002 per ripetuta contravvenzione alla LStup con condanna a 20 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di un anno. Il 18 novembre 2002, dalla relazione sentimentale con una cittadina svizzera, nasce il figlio B._______. Si succedono per il seguito ulteriori decisioni di ammonimenti e condanne penali:
- Seconda decisione di ammonimento del 20 febbraio 2004 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 4 agosto 2004 per ripetuto furto, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, furto d'uso, contravvenzione alla LStup, contravvenzione alla legge federale sui trasporti (LTV, RS 745.1) con condanna a pena detentiva di 30 giorni, revoca della sospensione concesse alle pene di cui alle condanne dell'11 dicembre 2000 e del 16 dicembre 2002 nonché ammonimento formale.
- Terza decisione di ammonimento del 26 gennaio 2005 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 14 marzo 2005 per ripetuto furto e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 12 giorni, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con la condanna precedente.
- Decreto di accusa del 9 maggio 2005 per ripetuto furto, furto di poca entità e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 60 giorni da espiare.
- Quarta decisione di ammonimento del 25 maggio 2005 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 17 ottobre 2005 per furto e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati con condanna a pena detentiva di 30 giorni da espiare.
- Quinta decisione di ammonimento del 14 dicembre 2005 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 9 gennaio 2006 per furto con condanna alla pena detentiva di 10 giorni a valersi quale pena interamente aggiuntiva a quella del 17 ottobre 2005.
- Decreto di accusa del 26 gennaio 2006 per contravvenzione alla LStup con condanna alla multa di fr. 200.--.
- Decreto di accusa del 6 marzo 2006 per furto, furto di poca entità e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 12 giorni.
- Sesta decisione di ammonimento del 17 maggio 2006 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 31 maggio 2006 per aggressione, ripetuta contravvenzione alla LStup, ripetuta contravvenzione alla LTV con condanna alla pena detentiva di 20 giorni da espiare e alla multa di fr. 100.-- (successivamente commutata in 3 giorni di arresto mediante sentenza del 14 febbraio 2008 della Pretura penale del Cantone Ticino cfr. ordine di esecuzione del 3 giugno 2008).
- Decreto di accusa del 1° settembre 2006 per furto e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 40 giorni.
- Decreto di accusa del 6 novembre 2006 per furto, appropriazione semplice, ripetuto tentato abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, contravvenzione alla LTV e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 25 giorni, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con il precedente decreto di accusa.
- Decreto di accusa del 18 dicembre 2006 per furto con condanna alla pena detentiva di 10 giorni da espiare.
- Settima decisione di ammonimento del 10 gennaio 2007 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 22 marzo 2007 per ripetuta contravvenzione alla LStup con condanna ad una multa di fr. 200.-- (commutata in 2 giorni di detenzione, cfr. ordine di esecuzione del 3 giugno 2008).
- Decreto di accusa del 30 aprile 2007 per ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuta contravvenzione alla LStup con condanna ad una pena detentiva di 30 giorni e ad una multa di fr 300.-- (commutata in 3 giorni di detenzione, cfr. ordine di esecuzione del 3 giugno 2008).
- Ottava decisione di ammonimento del 4 luglio 2007 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 26 luglio 2007 per ripetuto furto (consumato e tentato), danneggiamento, violazione di domicilio, contravvenzione alla LStup e ripetuta contravvenzione alla LTV con condanna alla pena detentiva di 90 giorni, pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 30 aprile 2007 e alla multa di fr. 200.-- (commutata in 2 giorni di detenzione cfr. ordine di esecuzione del 3 giugno 2008).
- Sentenza della Pretura penale di Bellinzona del 10 gennaio 2008 riformante il decreto di accusa del 12 dicembre 2007 per furto consumato e tentato, danneggiamento e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 10 giorni da espiare.
- Decreto di accusa del 13 maggio 2008 per ripetuta contravvenzione alla LTV con condanna alla multa di fr. 100.--.
- Decreto di accusa del 16 giugno 2008 per furto e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 30 giorni da espiare.
- Decreto di accusa del 4 agosto 2008 per furto aggravato, esercitato per mestiere e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 90 giorni da espiare, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 16 giugno 2008.
- Decreto di accusa del 10 marzo 2009 per furto (consumato e tentato), danneggiamento, contravvenzione alla LStup e contravvenzione alla LTV con condanna a 90 giorni di detenzione da espiare.
- Sentenza del 15 giugno 2009 della Corte delle assise correzionali di Lugano per ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 15 mesi da espiare a valere quale pena unica ai sensi dell'art. 49 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). C. Con decisione del 24 giugno 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI, oggi: Sezione della popolazione) ha revocato il permesso di domicilio accordato all'interessato. A motivo di tale provvedimento la SPI ha fatto valere le 8 decisioni di ammonimento, le ripetute condanne subite e le prestazioni assistenziali percepite tra il 2000 e il 2009 per un importo complessivo di oltre fr. 58'000.-- ed ha ingiunto allo stesso di lasciare la Svizzera entro il 24 luglio 2009. Contro questa decisione, il 10 luglio 2009, l'interessato ha presentato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, respinto mediante sentenza del 16 settembre successivo, cresciuta in giudicato. Il 27 ottobre 2009 la SPI ha fissato un nuovo termine di partenza al 31 dicembre 2009. D. Interrogato il 12 novembre 2009 prima dell'eventuale emanazione di una decisione di divieto d'entrata, l'interessato ha manifestato la sua intenzione di proseguire il suo soggiorno in Svizzera in ragione della presenza del figlio e per trovarvi un'attività lavorativa. E. Con decisione del 21 maggio 2010, consegnata brevi manu all'interessato il 25 maggio successivo presso il penitenziario Cantonale La Farera di Cadro, l'UFM ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata con una validità di 10 anni, ovvero fino al 20 maggio 2020. L'UFM ha fatto valere violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici considerate le 24 condanne subite e le 8 decisioni di ammonimento (cfr. art. 67 cpv. 1 lett. a della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]). L'autorità ha considerato che dal 1993 l'interessato non aveva mai smesso di delinquere e ciò nemmeno dopo aver espiato pene privative di libertà o dopo la nascita del figlio (2002): un rischio di recidiva non poteva perciò essere escluso. Dipendente dalla pubblica assistenza dal 2000 e senza formazione egli non ha mai svolto un'attività lucrativa stabile, il suo rientro in Italia non appare d'altronde impossibile visti gli analoghi usi e costumi vigenti nel Cantone Ticino. Di conseguenza l'interesse pubblico al suo allontanamento, nonostante la presenza del figlio in Ticino, risulta preponderante, potendo la loro relazione essere intrattenuta anche dall'estero. Il 27 maggio 2010 l'interessato è stato scarcerato ed accompagnato a Chiasso, dove è stato riammesso in Italia. F. Il 21 giugno 2010, agendo per il tramite del suo patrocinatore legale, l'interessato ha presentato ricorso contro la decisione del 21 maggio 2010 postulandone l'annullamento, ritenendola infondata e insufficientemente motivata. Egli si è in particolare prevalso di una violazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681). La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) prevede un'interpretazione restrittiva delle deroghe della libera circolazione delle persone: deve segnatamente sussistere una minaccia effettiva abbastanza grave ed attuale ad uno degli interessi fondamentali della società. Il ricorrente sottolinea di aver commesso i furti sotto l'effetto di stupefacenti allo scopo di finanziarne il consumo ed è cosciente di avere bisogno di aiuto per disintossicarsi. Non avendo comunque mai commerciato droghe egli non costituisce una minaccia attuale, effettiva e concreta per l'ordine pubblico. La sua famiglia vive in Ticino e se gli fosse negato il diritto di renderle visita sarebbe più difficile riuscire a disintossicarsi e ricominciare una nuova vita. Nessun indizio attuale e concreto permetterebbe di supporre che l'interessato potrebbe rendersi nuovamente colpevole dei reati per cui è stato condannato. Richiamandosi ad una sentenza del Tribunale federale (cfr. 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007) il ricorrente ha affermato che l'UFM non avrebbe effettuato accertamenti al riguardo o portato prove contrarie. G. Con decisione incidentale del 23 novembre 2010, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente. H. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso con preavviso del 13 dicembre 2010 l'UFM ne ha postulato la reiezione. Ribadendo in parte quanto asserito nella decisione impugnata, ha osservato che il comportamento del ricorrente ha incontestabilmente urtato l'interesse pubblico, dimostrando una notevole intensità a delinquere. L'intenzione dello stesso di seguire una terapia disintossicante non è sufficiente per escludere un rischio di recidiva determinato dalla necessità di procurarsi sostanze stupefacenti. Quanto al diritto del rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) esso non è assoluto. Può esservi ingerenza dell'autorità qualora risulti necessario per la sicurezza, l'ordine pubblico e la prevenzione dei reati. Esercitando un diritto di visita, non è necessario che padre e figlio vivano nello stesso paese, la loro relazione può essere intrattenuta anche dall'estero come pure mediante sospensioni del provvedimento in questione. L'UFM ha dunque ritenuto l'interesse pubblico all'allontanamento dal territorio elvetico del ricorrente preponderante rispetto al suo privato ad entrarvi. I. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica dell'11 gennaio 2011, l'interessato ha integralmente confermato il suo gravame, sottolineando che egli ha già intrapreso una terapia di disintossicazione e risiede presso il centro "C._______" e si sta concretamente impegnando per sconfiggere la sua dipendenza dalla droga. Relativamente al rapporto con suo figlio, l'UFM non può esigere che un padre debba, ogni volta che intende incontrare il proprio figlio, chiedere un'autorizzazione speciale per poter varcare il confine elvetico. Se infine l'UFM ritiene di poter autorizzare il ricorrente ad entrare in Svizzera allo scopo di vedere suo figlio, egli non rappresenta un pericolo per la società. Appare dunque legittimo concedere al ricorrente una seconda possibilità permettendogli di vivere in questo paese. J. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 19 gennaio 2011 l'UFM ha ribadito che il fatto che il ricorrente abbia iniziato un soggiorno di cura presso la "C._______" non è sufficiente ad escludere un rischio di recidiva. Un tale tipo di trattamento può notoriamente essere di lunga durata e presuppone una forte determinazione e un impegno costante nel tempo da parte del paziente. Un esito positivo non può dunque essere dato per scontato. Il rischio di recidiva nell'ambito di una sospensione del divieto d'entrata al fine di visitare il proprio figlio, trattandosi di brevi permanenze, risulta molto limitato. Per evitare infine le pratiche amministrative, entrambi i genitori possono organizzarsi al fine di disporre l'esercizio di visita da parte del padre anche su suolo italiano.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC).
E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e sentenza A-2682/2007 del Tribunale amministrativo federale del 7 ottobre 2010 consid. 1.2 e 1.3).
E. 3 Il ricorrente ha fatto valere una motivazione insufficiente della decisione impugnata.
E. 3.1 Ai sensi dell'art. 35 PA le decisioni scritte devono essere motivate. L'obbligo di motivare una decisione fa parte del diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Da tale garanzia costituzione la giurisprudenza ne ha dedotto l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla in tal modo da rendere possibile all'autorità di ricorso adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate).
E. 3.2 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in linea di principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia di quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisca una grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. Lorenz Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112 segg.).
E. 3.3 Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata contiene sei capoversi che espongono le ragioni per le quali l'UFM ha pronunciato il provvedimento avversato. Ne risulta chiaramente che la decisione è stata adottata in seguito ai diversi reati perpetrati dal ricorrente sull'arco di diversi anni. L'interessato è stato in grado di difendere i suoi interessi correttamente, presentando ricorso dinanzi a questo Tribunale che gode di pieno potere di cognizione. Visto quanto precede, la censura dell'interessato, in ordine all'insufficienza della motivazione e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentita, risulta infondata.
E. 4.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
E. 4.2 Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
E. 4.3 La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Se il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'applicazione della nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C-7110/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 4 e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tuttora effettivo.
E. 4.4 L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in definitiva non vi sono mutamenti sostanziali.
E. 4.5 Concernente le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
E. 4.6 L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).
E. 5 Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC, la LStr è in questo caso applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la stessa prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2 LStr).
E. 5.1 Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa conferita dall'Accordo, può essere fondato solo su misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]) e della giurisprudenza della CGCE anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).
E. 5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).
E. 5.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso unicamente a titolo preventivo (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3 non pubblicato in DTF 137 II 233, 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20, 2C_1045/2011 del 18 aprile 2012 consid. 2.1, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze CGCE ivi citate).
E. 5.4 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).
E. 6.1 Il ricorrente chiede che gli venga concessa una seconda possibilità affinché gli sia possibile tornare a vivere in Svizzera. La decisione di divieto d'entrata del 21 maggio 2010, oggetto della presente procedura, disciplina l'entrata in questo Paese per un periodo limitato. La questione inerente ad un'autorizzazione di soggiorno esula da questa procedura; in concreto è già stata giudicata mediante decisione del 24 giugno 2009 con la quale al ricorrente è stato revocato il permesso di domicilio, confermata su ricorso con sentenza del 16 settembre 2009 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, cresciuta in giudicato. Tale conclusione è dunque inammissibile.
E. 6.2 L'interessato si prevale del fatto che i reati a lui ascritti sono direttamente legati alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti e che pertanto egli avrebbe infranto la legge esclusivamente per finanziare il proprio consumo. Attualmente residente presso il Centro "C._______", egli è determinato a disintossicarsi.
E. 6.3 Si evince dagli atti di causa come durante il suo soggiorno in Svizzera il ricorrente abbia sviluppato un comportamento delittuoso protrattosi dall'ottobre 1993 al marzo 2009. In sostanza egli è stato condannato 24 volte, rendendosi colpevole a più riprese di reati nell'ambito del consumo di stupefacenti, svariati furti, in parte tentati, furto aggravato siccome commesso per mestiere, ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati consumato e tentato, ripetuti danneggiamenti, furto d'uso, violazione della LTV, aggressione, appropriazione semplice, violazione di domicilio ripetuta. Egli ha dunque interessato le autorità di polizia e giudiziarie durante un periodo di circa 16 anni. A seguito di tale condotta l'interessato è stato ammonito 8 volte. Egli ha subito condanne privative di libertà, sospese condizionalmente ed espiate, che complessivamente superano i 3 anni. Rimasti tali ammonimenti inosservati, l'autorità cantonale competente ha infine pronunciato una decisione di revoca del permesso di domicilio il 24 giugno 2009. Le infrazioni commesse dal ricorrente sono indubbiamente legate alla sua tossicodipendenza che perdura da diversi anni. Egli non è mai riuscito a trovarsi un'attività lavorativa stabile, ciò che ha provocato ingenti spese assistenziali di oltre fr. 58'000.--.
E. 6.4 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative. Le persone che ne sono coinvolte devono attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).
E. 6.5 Per quanto attiene alla proporzionalità di tale decisione, si constata che all'interessato è stata concessa a più riprese la possibilità di rivedere il suo comportamento, considerato che risiedeva in Svizzera da quando aveva 6 anni. Di conseguenza le autorità cantonali hanno emesso ben 8 decisioni di ammonimento prima di pronunciare la decisione del 24 giugno 2009, dovuta anche all'ingente carico assistenziale cagionato. Sebbene il ricorrente sia stato avvertito di una possibile espulsione egli ha continuato a delinquere, aggravando il suo comportamento, tant'è che l'ultima condanna subita, risulta essere la più pesante, essendo egli stato condannato a 15 mesi di detenzione da espiare. Nell'ambito dell'espiazione della pena privativa di libertà, il ricorrente ha postulato con istanze del 10 agosto 2007, del 26 agosto 2008 e del 16 novembre 2009 la liberazione condizionale. Le istanze sono state tutte respinte dal Giudice dell'applicazione della pena con decisioni del 6 settembre 2007, del 9 settembre 2008 e del 18 dicembre 2009. La competente autorità ha infatti formulato una prognosi negativa corroborata dalla constatazione che il ricorrente non intendeva sottoporsi ad una cura terapeutica per curare i suoi problemi di dipendenza, il rischio è dunque stato considerato tale da non permettere una liberazione anticipata. In particolare, dall'ultima decisione del 18 dicembre 2009, si evince che "il comportamento del ricorrente è stato marcato dal procedimento disciplinare del 9 dicembre 2009, quando al rientro da un congedo egli ha tentato di introdurre in Sezione aperta un flaconcino contenente metadone, con conseguente punizione di cinque giorni di isolamento cellulare di rigore.... Nel caso concreto i precedenti di A._______, pesano sicuramente negativamente nell'ambito della prognosi da elaborare a norma di legge... Quel che lascia ancor più perplessi è la mancanza di volontà, chiaramente espressa da A._______, di affrontare con decisione la problematica della sua prolungata politossicomania... Senza questa presa di coscienza, con la conseguente decisione di strutturare un progetto di presa a carico all'esterno, egli continuerà a vivere di fatto ai margini della società, esposto così ad un alto rischio di recidiva "(cfr. pag. 3 e 4 della precitata decisione). Quand'anche l'interessato si trovi attualmente in un Centro specializzato al fine di curare la sua tossicodipendenza, come rettamente dichiarato dall'autorità inferiore, tale tipo di terapia può essere notoriamente di lunga durata e presuppone una forte determinazione e un costante impegno nel tempo. Allo stadio attuale, gli effetti esplicati dalla terapia non possono ancora essere valutati ed il rischio di recidiva non può dunque essere escluso.
E. 6.6 In queste circostanze, in ragione della natura delle infrazioni commesse dal ricorrente, della reiterazione delle stesse, della durata delle pene di detenzione in particolare dell'ultima condanna, il Tribunale considera che l'interessato rappresenti ancora una minaccia reale e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi delle norme e della giurisprudenza comunitaria. Le condizioni per derogare al principio della libera circolazione delle persone sono dunque chiaramente adempiute.
E. 7 Nel suo ricorso, l'interessato ha affermato che in Ticino vi abita suo figlio e la sua famiglia. Egli fa implicitamente valere l'applicazione dell'art. 8 CEDU.
E. 7.1 A tale proposito, il Tribunale osserva che oggetto della presente causa è il divieto d'entrata. Un'eventuale violazione della protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU va di principio fatta valere nel quadro della procedura cantonale volta al rilascio del permesso di soggiorno.
E. 7.2 Ai sensi della predetta disposizione uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto Amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve tener conto che l'art. 13 Cost., il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 par. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).
E. 7.3 Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 par. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). A questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera nel caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse rifiutata (DTF 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004. consid. 3.1; Alain Wurzburger, op, cit., p. 288). Secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il bambino minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessità la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità di questo diritto per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato in ragione della partenza del ricorrente verso il suo paese d'origine (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3).
E. 7.4 Si osserva inoltre che seppure uno straniero possa prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 par. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera).
E. 7.5 L'interessato fa valere il suo diritto di visita al figlio che vive in Ticino assieme alla madre. Come tuttavia osservato precedentemente (cfr. consid. 7.3) l'esercizio del diritto di visita non presuppone obbligatoriamente la residenza del ricorrente nel Paese in cui vive suo figlio. Visto che il ricorrente risiede in Italia, egli può esercitare il suo diritto di visita anche dall'estero, sebbene ciò non sia privo di certe difficoltà organizzative. Non da ultimo, come osservato dall'UFM, sussiste la possibilità di sospendere per un breve periodo il divieto d'entrata per motivi famigliari. Inoltre, come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con il suo atteggiamento il ricorrente ha violato ripetutamente l'ordine e la sicurezza pubblici cui le autorità amministrative sono chiamate a garantire la protezione. Egli ha perseverato in questa condotta senza dimostrare alcuna volontà di dare una svolta alla sua esistenza. Pertanto l'interesse pubblico al suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, in ragione della reiteratezza delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole, sul suo interesse privato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi confronti è pertanto giustificata ai sensi dell'art. 8 par. 2 CEDU. Visto quanto precede egli non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione dal figlio risultante dalla misura di allontanamento in questione.
E. 8 Tenuto conto di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inoltre che un divieto d'entrata della durata di 10 anni appaia proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura e che, sebbene il ricorrente abbia iniziato una terapia disintossicante, la sua situazione personale non può ancora essere ritenuta stabile in modo da consentire una riduzione della durata del provvedimento emanato nei suoi confronti, considerati le diverse condanne subite e la dipendenza da stupefacenti che si è protratta per ben oltre un decennio.
E. 9 Ne discende che l'UFM con decisione del 21 maggio 2010 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 10 Il ricorrente è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 23 novembre 2010, pertanto non si prelevano spese processuali. In assenza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, esse sono determinate dall'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto (art. 65 cpv. 5 PA in relazione con l'art. 14 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Nella fattispecie il Tribunale considera che un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. Si rende attento il ricorrente che, giusta l'art. 65 cpv. 4 PA, ove la parte cessi di essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato alla cassa del Tribunale.
Dispositiv
- Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per le spese ripetibili di fr. 1'500.--, la quale è posta a carico della cassa del Tribunale amministrativo federale.
- Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario di informazione per il pagamento) - autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4486/2010 Sentenza del 3 maggio 2012 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, patrocinato dall'Avv. Cesare Lepori, via Parco 2, casella postale 1803, 6501 Bellinzona , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. Entrato in Svizzera nel 1982, A._______, cittadino italiano nato il ..., è stato posto, nell'ambito del ricongiungimento famigliare, al beneficio del permesso di domicilio dal 1984. B. Durante il suo soggiorno in Svizzera A._______ ha interessato diverse volte le autorità giudiziarie ed amministrative elvetiche, subendo le seguenti condanne nonché i conseguenti ammonimenti d'espulsione:
- Decreto d'accusa del 14 luglio 1995 per contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) con condanna al pagamento di una multa di fr. 400.--.
- Decreto d'accusa del 7 settembre 1998 per furto e ripetuta contravvenzione alla LStup con condanna alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.
- Decisione di ammonimento dell'11 dicembre 1998 dell'allora competente Sezione degli stranieri per i reati commessi con avvertenza di emissione di una misura amministrativa nel caso di recidiva o di comportamento scorretto.
- Decreto d'accusa dell'11 dicembre 2000 per ripetuto furto e ripetuto furto di poca entità, tentato abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, danneggiamento, infrazione alla LStup e contravvenzione alla LStup con condanna a pena detentiva di 60 giorni sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, senza revoca della sospensione condizionale della pena di cui al decreto di accusa del 7 settembre 1998 ma con addizione di un anno del periodo di prova.
- Decreto di accusa del 16 dicembre 2002 per ripetuta contravvenzione alla LStup con condanna a 20 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di un anno. Il 18 novembre 2002, dalla relazione sentimentale con una cittadina svizzera, nasce il figlio B._______. Si succedono per il seguito ulteriori decisioni di ammonimenti e condanne penali:
- Seconda decisione di ammonimento del 20 febbraio 2004 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 4 agosto 2004 per ripetuto furto, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, furto d'uso, contravvenzione alla LStup, contravvenzione alla legge federale sui trasporti (LTV, RS 745.1) con condanna a pena detentiva di 30 giorni, revoca della sospensione concesse alle pene di cui alle condanne dell'11 dicembre 2000 e del 16 dicembre 2002 nonché ammonimento formale.
- Terza decisione di ammonimento del 26 gennaio 2005 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 14 marzo 2005 per ripetuto furto e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 12 giorni, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con la condanna precedente.
- Decreto di accusa del 9 maggio 2005 per ripetuto furto, furto di poca entità e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 60 giorni da espiare.
- Quarta decisione di ammonimento del 25 maggio 2005 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 17 ottobre 2005 per furto e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati con condanna a pena detentiva di 30 giorni da espiare.
- Quinta decisione di ammonimento del 14 dicembre 2005 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 9 gennaio 2006 per furto con condanna alla pena detentiva di 10 giorni a valersi quale pena interamente aggiuntiva a quella del 17 ottobre 2005.
- Decreto di accusa del 26 gennaio 2006 per contravvenzione alla LStup con condanna alla multa di fr. 200.--.
- Decreto di accusa del 6 marzo 2006 per furto, furto di poca entità e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 12 giorni.
- Sesta decisione di ammonimento del 17 maggio 2006 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 31 maggio 2006 per aggressione, ripetuta contravvenzione alla LStup, ripetuta contravvenzione alla LTV con condanna alla pena detentiva di 20 giorni da espiare e alla multa di fr. 100.-- (successivamente commutata in 3 giorni di arresto mediante sentenza del 14 febbraio 2008 della Pretura penale del Cantone Ticino cfr. ordine di esecuzione del 3 giugno 2008).
- Decreto di accusa del 1° settembre 2006 per furto e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 40 giorni.
- Decreto di accusa del 6 novembre 2006 per furto, appropriazione semplice, ripetuto tentato abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, contravvenzione alla LTV e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 25 giorni, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con il precedente decreto di accusa.
- Decreto di accusa del 18 dicembre 2006 per furto con condanna alla pena detentiva di 10 giorni da espiare.
- Settima decisione di ammonimento del 10 gennaio 2007 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 22 marzo 2007 per ripetuta contravvenzione alla LStup con condanna ad una multa di fr. 200.-- (commutata in 2 giorni di detenzione, cfr. ordine di esecuzione del 3 giugno 2008).
- Decreto di accusa del 30 aprile 2007 per ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuta contravvenzione alla LStup con condanna ad una pena detentiva di 30 giorni e ad una multa di fr 300.-- (commutata in 3 giorni di detenzione, cfr. ordine di esecuzione del 3 giugno 2008).
- Ottava decisione di ammonimento del 4 luglio 2007 con avvertenza di emissione di una decisione di espulsione nel caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto.
- Decreto di accusa del 26 luglio 2007 per ripetuto furto (consumato e tentato), danneggiamento, violazione di domicilio, contravvenzione alla LStup e ripetuta contravvenzione alla LTV con condanna alla pena detentiva di 90 giorni, pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 30 aprile 2007 e alla multa di fr. 200.-- (commutata in 2 giorni di detenzione cfr. ordine di esecuzione del 3 giugno 2008).
- Sentenza della Pretura penale di Bellinzona del 10 gennaio 2008 riformante il decreto di accusa del 12 dicembre 2007 per furto consumato e tentato, danneggiamento e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 10 giorni da espiare.
- Decreto di accusa del 13 maggio 2008 per ripetuta contravvenzione alla LTV con condanna alla multa di fr. 100.--.
- Decreto di accusa del 16 giugno 2008 per furto e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 30 giorni da espiare.
- Decreto di accusa del 4 agosto 2008 per furto aggravato, esercitato per mestiere e contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 90 giorni da espiare, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 16 giugno 2008.
- Decreto di accusa del 10 marzo 2009 per furto (consumato e tentato), danneggiamento, contravvenzione alla LStup e contravvenzione alla LTV con condanna a 90 giorni di detenzione da espiare.
- Sentenza del 15 giugno 2009 della Corte delle assise correzionali di Lugano per ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta contravvenzione alla LStup con condanna alla pena detentiva di 15 mesi da espiare a valere quale pena unica ai sensi dell'art. 49 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). C. Con decisione del 24 giugno 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI, oggi: Sezione della popolazione) ha revocato il permesso di domicilio accordato all'interessato. A motivo di tale provvedimento la SPI ha fatto valere le 8 decisioni di ammonimento, le ripetute condanne subite e le prestazioni assistenziali percepite tra il 2000 e il 2009 per un importo complessivo di oltre fr. 58'000.-- ed ha ingiunto allo stesso di lasciare la Svizzera entro il 24 luglio 2009. Contro questa decisione, il 10 luglio 2009, l'interessato ha presentato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, respinto mediante sentenza del 16 settembre successivo, cresciuta in giudicato. Il 27 ottobre 2009 la SPI ha fissato un nuovo termine di partenza al 31 dicembre 2009. D. Interrogato il 12 novembre 2009 prima dell'eventuale emanazione di una decisione di divieto d'entrata, l'interessato ha manifestato la sua intenzione di proseguire il suo soggiorno in Svizzera in ragione della presenza del figlio e per trovarvi un'attività lavorativa. E. Con decisione del 21 maggio 2010, consegnata brevi manu all'interessato il 25 maggio successivo presso il penitenziario Cantonale La Farera di Cadro, l'UFM ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata con una validità di 10 anni, ovvero fino al 20 maggio 2020. L'UFM ha fatto valere violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici considerate le 24 condanne subite e le 8 decisioni di ammonimento (cfr. art. 67 cpv. 1 lett. a della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]). L'autorità ha considerato che dal 1993 l'interessato non aveva mai smesso di delinquere e ciò nemmeno dopo aver espiato pene privative di libertà o dopo la nascita del figlio (2002): un rischio di recidiva non poteva perciò essere escluso. Dipendente dalla pubblica assistenza dal 2000 e senza formazione egli non ha mai svolto un'attività lucrativa stabile, il suo rientro in Italia non appare d'altronde impossibile visti gli analoghi usi e costumi vigenti nel Cantone Ticino. Di conseguenza l'interesse pubblico al suo allontanamento, nonostante la presenza del figlio in Ticino, risulta preponderante, potendo la loro relazione essere intrattenuta anche dall'estero. Il 27 maggio 2010 l'interessato è stato scarcerato ed accompagnato a Chiasso, dove è stato riammesso in Italia. F. Il 21 giugno 2010, agendo per il tramite del suo patrocinatore legale, l'interessato ha presentato ricorso contro la decisione del 21 maggio 2010 postulandone l'annullamento, ritenendola infondata e insufficientemente motivata. Egli si è in particolare prevalso di una violazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681). La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) prevede un'interpretazione restrittiva delle deroghe della libera circolazione delle persone: deve segnatamente sussistere una minaccia effettiva abbastanza grave ed attuale ad uno degli interessi fondamentali della società. Il ricorrente sottolinea di aver commesso i furti sotto l'effetto di stupefacenti allo scopo di finanziarne il consumo ed è cosciente di avere bisogno di aiuto per disintossicarsi. Non avendo comunque mai commerciato droghe egli non costituisce una minaccia attuale, effettiva e concreta per l'ordine pubblico. La sua famiglia vive in Ticino e se gli fosse negato il diritto di renderle visita sarebbe più difficile riuscire a disintossicarsi e ricominciare una nuova vita. Nessun indizio attuale e concreto permetterebbe di supporre che l'interessato potrebbe rendersi nuovamente colpevole dei reati per cui è stato condannato. Richiamandosi ad una sentenza del Tribunale federale (cfr. 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007) il ricorrente ha affermato che l'UFM non avrebbe effettuato accertamenti al riguardo o portato prove contrarie. G. Con decisione incidentale del 23 novembre 2010, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente. H. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso con preavviso del 13 dicembre 2010 l'UFM ne ha postulato la reiezione. Ribadendo in parte quanto asserito nella decisione impugnata, ha osservato che il comportamento del ricorrente ha incontestabilmente urtato l'interesse pubblico, dimostrando una notevole intensità a delinquere. L'intenzione dello stesso di seguire una terapia disintossicante non è sufficiente per escludere un rischio di recidiva determinato dalla necessità di procurarsi sostanze stupefacenti. Quanto al diritto del rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) esso non è assoluto. Può esservi ingerenza dell'autorità qualora risulti necessario per la sicurezza, l'ordine pubblico e la prevenzione dei reati. Esercitando un diritto di visita, non è necessario che padre e figlio vivano nello stesso paese, la loro relazione può essere intrattenuta anche dall'estero come pure mediante sospensioni del provvedimento in questione. L'UFM ha dunque ritenuto l'interesse pubblico all'allontanamento dal territorio elvetico del ricorrente preponderante rispetto al suo privato ad entrarvi. I. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica dell'11 gennaio 2011, l'interessato ha integralmente confermato il suo gravame, sottolineando che egli ha già intrapreso una terapia di disintossicazione e risiede presso il centro "C._______" e si sta concretamente impegnando per sconfiggere la sua dipendenza dalla droga. Relativamente al rapporto con suo figlio, l'UFM non può esigere che un padre debba, ogni volta che intende incontrare il proprio figlio, chiedere un'autorizzazione speciale per poter varcare il confine elvetico. Se infine l'UFM ritiene di poter autorizzare il ricorrente ad entrare in Svizzera allo scopo di vedere suo figlio, egli non rappresenta un pericolo per la società. Appare dunque legittimo concedere al ricorrente una seconda possibilità permettendogli di vivere in questo paese. J. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 19 gennaio 2011 l'UFM ha ribadito che il fatto che il ricorrente abbia iniziato un soggiorno di cura presso la "C._______" non è sufficiente ad escludere un rischio di recidiva. Un tale tipo di trattamento può notoriamente essere di lunga durata e presuppone una forte determinazione e un impegno costante nel tempo da parte del paziente. Un esito positivo non può dunque essere dato per scontato. Il rischio di recidiva nell'ambito di una sospensione del divieto d'entrata al fine di visitare il proprio figlio, trattandosi di brevi permanenze, risulta molto limitato. Per evitare infine le pratiche amministrative, entrambi i genitori possono organizzarsi al fine di disporre l'esercizio di visita da parte del padre anche su suolo italiano. Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC). 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e sentenza A-2682/2007 del Tribunale amministrativo federale del 7 ottobre 2010 consid. 1.2 e 1.3).
3. Il ricorrente ha fatto valere una motivazione insufficiente della decisione impugnata. 3.1. Ai sensi dell'art. 35 PA le decisioni scritte devono essere motivate. L'obbligo di motivare una decisione fa parte del diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Da tale garanzia costituzione la giurisprudenza ne ha dedotto l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla in tal modo da rendere possibile all'autorità di ricorso adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). 3.2. Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in linea di principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia di quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisca una grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. Lorenz Kneubühler, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112 segg.). 3.3. Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata contiene sei capoversi che espongono le ragioni per le quali l'UFM ha pronunciato il provvedimento avversato. Ne risulta chiaramente che la decisione è stata adottata in seguito ai diversi reati perpetrati dal ricorrente sull'arco di diversi anni. L'interessato è stato in grado di difendere i suoi interessi correttamente, presentando ricorso dinanzi a questo Tribunale che gode di pieno potere di cognizione. Visto quanto precede, la censura dell'interessato, in ordine all'insufficienza della motivazione e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentita, risulta infondata. 4. 4.1. Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 4.2. Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.3. La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Se il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'applicazione della nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C-7110/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 4 e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tuttora effettivo. 4.4. L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in definitiva non vi sono mutamenti sostanziali. 4.5. Concernente le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). 4.6. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).
5. Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC, la LStr è in questo caso applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la stessa prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2 LStr). 5.1. Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa conferita dall'Accordo, può essere fondato solo su misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]) e della giurisprudenza della CGCE anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.). 5.2. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate). 5.3. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso unicamente a titolo preventivo (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3 non pubblicato in DTF 137 II 233, 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20, 2C_1045/2011 del 18 aprile 2012 consid. 2.1, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze CGCE ivi citate). 5.4. L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3). 6. 6.1. Il ricorrente chiede che gli venga concessa una seconda possibilità affinché gli sia possibile tornare a vivere in Svizzera. La decisione di divieto d'entrata del 21 maggio 2010, oggetto della presente procedura, disciplina l'entrata in questo Paese per un periodo limitato. La questione inerente ad un'autorizzazione di soggiorno esula da questa procedura; in concreto è già stata giudicata mediante decisione del 24 giugno 2009 con la quale al ricorrente è stato revocato il permesso di domicilio, confermata su ricorso con sentenza del 16 settembre 2009 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, cresciuta in giudicato. Tale conclusione è dunque inammissibile. 6.2. L'interessato si prevale del fatto che i reati a lui ascritti sono direttamente legati alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti e che pertanto egli avrebbe infranto la legge esclusivamente per finanziare il proprio consumo. Attualmente residente presso il Centro "C._______", egli è determinato a disintossicarsi. 6.3. Si evince dagli atti di causa come durante il suo soggiorno in Svizzera il ricorrente abbia sviluppato un comportamento delittuoso protrattosi dall'ottobre 1993 al marzo 2009. In sostanza egli è stato condannato 24 volte, rendendosi colpevole a più riprese di reati nell'ambito del consumo di stupefacenti, svariati furti, in parte tentati, furto aggravato siccome commesso per mestiere, ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati consumato e tentato, ripetuti danneggiamenti, furto d'uso, violazione della LTV, aggressione, appropriazione semplice, violazione di domicilio ripetuta. Egli ha dunque interessato le autorità di polizia e giudiziarie durante un periodo di circa 16 anni. A seguito di tale condotta l'interessato è stato ammonito 8 volte. Egli ha subito condanne privative di libertà, sospese condizionalmente ed espiate, che complessivamente superano i 3 anni. Rimasti tali ammonimenti inosservati, l'autorità cantonale competente ha infine pronunciato una decisione di revoca del permesso di domicilio il 24 giugno 2009. Le infrazioni commesse dal ricorrente sono indubbiamente legate alla sua tossicodipendenza che perdura da diversi anni. Egli non è mai riuscito a trovarsi un'attività lavorativa stabile, ciò che ha provocato ingenti spese assistenziali di oltre fr. 58'000.--. 6.4. I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative. Le persone che ne sono coinvolte devono attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1). 6.5. Per quanto attiene alla proporzionalità di tale decisione, si constata che all'interessato è stata concessa a più riprese la possibilità di rivedere il suo comportamento, considerato che risiedeva in Svizzera da quando aveva 6 anni. Di conseguenza le autorità cantonali hanno emesso ben 8 decisioni di ammonimento prima di pronunciare la decisione del 24 giugno 2009, dovuta anche all'ingente carico assistenziale cagionato. Sebbene il ricorrente sia stato avvertito di una possibile espulsione egli ha continuato a delinquere, aggravando il suo comportamento, tant'è che l'ultima condanna subita, risulta essere la più pesante, essendo egli stato condannato a 15 mesi di detenzione da espiare. Nell'ambito dell'espiazione della pena privativa di libertà, il ricorrente ha postulato con istanze del 10 agosto 2007, del 26 agosto 2008 e del 16 novembre 2009 la liberazione condizionale. Le istanze sono state tutte respinte dal Giudice dell'applicazione della pena con decisioni del 6 settembre 2007, del 9 settembre 2008 e del 18 dicembre 2009. La competente autorità ha infatti formulato una prognosi negativa corroborata dalla constatazione che il ricorrente non intendeva sottoporsi ad una cura terapeutica per curare i suoi problemi di dipendenza, il rischio è dunque stato considerato tale da non permettere una liberazione anticipata. In particolare, dall'ultima decisione del 18 dicembre 2009, si evince che "il comportamento del ricorrente è stato marcato dal procedimento disciplinare del 9 dicembre 2009, quando al rientro da un congedo egli ha tentato di introdurre in Sezione aperta un flaconcino contenente metadone, con conseguente punizione di cinque giorni di isolamento cellulare di rigore.... Nel caso concreto i precedenti di A._______, pesano sicuramente negativamente nell'ambito della prognosi da elaborare a norma di legge... Quel che lascia ancor più perplessi è la mancanza di volontà, chiaramente espressa da A._______, di affrontare con decisione la problematica della sua prolungata politossicomania... Senza questa presa di coscienza, con la conseguente decisione di strutturare un progetto di presa a carico all'esterno, egli continuerà a vivere di fatto ai margini della società, esposto così ad un alto rischio di recidiva "(cfr. pag. 3 e 4 della precitata decisione). Quand'anche l'interessato si trovi attualmente in un Centro specializzato al fine di curare la sua tossicodipendenza, come rettamente dichiarato dall'autorità inferiore, tale tipo di terapia può essere notoriamente di lunga durata e presuppone una forte determinazione e un costante impegno nel tempo. Allo stadio attuale, gli effetti esplicati dalla terapia non possono ancora essere valutati ed il rischio di recidiva non può dunque essere escluso. 6.6. In queste circostanze, in ragione della natura delle infrazioni commesse dal ricorrente, della reiterazione delle stesse, della durata delle pene di detenzione in particolare dell'ultima condanna, il Tribunale considera che l'interessato rappresenti ancora una minaccia reale e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi delle norme e della giurisprudenza comunitaria. Le condizioni per derogare al principio della libera circolazione delle persone sono dunque chiaramente adempiute.
7. Nel suo ricorso, l'interessato ha affermato che in Ticino vi abita suo figlio e la sua famiglia. Egli fa implicitamente valere l'applicazione dell'art. 8 CEDU. 7.1. A tale proposito, il Tribunale osserva che oggetto della presente causa è il divieto d'entrata. Un'eventuale violazione della protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU va di principio fatta valere nel quadro della procedura cantonale volta al rilascio del permesso di soggiorno. 7.2. Ai sensi della predetta disposizione uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto Amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve tener conto che l'art. 13 Cost., il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 par. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2). 7.3. Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 par. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). A questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera nel caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse rifiutata (DTF 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004. consid. 3.1; Alain Wurzburger, op, cit., p. 288). Secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il bambino minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessità la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità di questo diritto per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato in ragione della partenza del ricorrente verso il suo paese d'origine (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3). 7.4. Si osserva inoltre che seppure uno straniero possa prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 par. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). 7.5. L'interessato fa valere il suo diritto di visita al figlio che vive in Ticino assieme alla madre. Come tuttavia osservato precedentemente (cfr. consid. 7.3) l'esercizio del diritto di visita non presuppone obbligatoriamente la residenza del ricorrente nel Paese in cui vive suo figlio. Visto che il ricorrente risiede in Italia, egli può esercitare il suo diritto di visita anche dall'estero, sebbene ciò non sia privo di certe difficoltà organizzative. Non da ultimo, come osservato dall'UFM, sussiste la possibilità di sospendere per un breve periodo il divieto d'entrata per motivi famigliari. Inoltre, come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con il suo atteggiamento il ricorrente ha violato ripetutamente l'ordine e la sicurezza pubblici cui le autorità amministrative sono chiamate a garantire la protezione. Egli ha perseverato in questa condotta senza dimostrare alcuna volontà di dare una svolta alla sua esistenza. Pertanto l'interesse pubblico al suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, in ragione della reiteratezza delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole, sul suo interesse privato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi confronti è pertanto giustificata ai sensi dell'art. 8 par. 2 CEDU. Visto quanto precede egli non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione dal figlio risultante dalla misura di allontanamento in questione.
8. Tenuto conto di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inoltre che un divieto d'entrata della durata di 10 anni appaia proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura e che, sebbene il ricorrente abbia iniziato una terapia disintossicante, la sua situazione personale non può ancora essere ritenuta stabile in modo da consentire una riduzione della durata del provvedimento emanato nei suoi confronti, considerati le diverse condanne subite e la dipendenza da stupefacenti che si è protratta per ben oltre un decennio.
9. Ne discende che l'UFM con decisione del 21 maggio 2010 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10. Il ricorrente è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 23 novembre 2010, pertanto non si prelevano spese processuali. In assenza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, esse sono determinate dall'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto (art. 65 cpv. 5 PA in relazione con l'art. 14 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Nella fattispecie il Tribunale considera che un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. Si rende attento il ricorrente che, giusta l'art. 65 cpv. 4 PA, ove la parte cessi di essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato alla cassa del Tribunale. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per le spese ripetibili di fr. 1'500.--, la quale è posta a carico della cassa del Tribunale amministrativo federale.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario di informazione per il pagamento)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: