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C-4417/2013

C-4417/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-22 · Italiano CH

Rendite

Sachverhalt

A. Con decisione del 17 ottobre 2012 (doc. 8), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato l'(...), coniugato (da ...) e padre di due figli (nati nel [...] e nel [...]; doc. 1 pag. 1 e 28 pag. 1) - una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 486.- al mese dal 1° febbraio 2012. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 12 anni e 7 mesi, una ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 5.50 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 43'152.- ed una scala delle rendite 12. B. B.a Con scritto del 7 novembre 2012 (doc. 10 pag. 1), l'interessato ha contestato il periodo contributivo per il 1964 ed il 1971 (sulla base degli allegati certificati di lavoro; doc. 10 pag. 2 a 4) nonché il riconoscimento di accrediti per compiti educativi per gli anni dal 1975 al 1978. B.b Nella decisione su opposizione del 26 giugno 2013 (doc. 31), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 17 ottobre 2012 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 491.- al mese dal 1° febbraio 2012. Detta autorità, dopo aver segnalato che ha proceduto a ricerche complementari (v. doc. 32 [in particolare riguardo all'esercizio di un'attività lucrativa ed al soggiorno in Svizzera; doc. 12, 13, 16, 22 e 23]), ha esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, segnatamente la durata di contribuzione di 12 anni e 9 mesi, la ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, il riconoscimento di accrediti per compiti educativi per 5.50 anni, il reddito annuo medio determinante di fr. 44'928.- e la scala delle rendite 12 (v. doc. 28 [foglio di calcolo]). C. Il 1° agosto 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 26 giugno 2013, mediante il quale ha contestato il periodo contributivo, indicando che, secondo gli allegati certificati di lavoro (periodi da novembre del 1969 ad aprile del 1972), ha lavorato in Svizzera nel 1971 per 12 mesi (e non per 6 mesi) e nel 1972 per 12 mesi (e non per 8 mesi; doc. TAF 1). D. D.a Nell'ambito della procedura di ricorso, la CSC ha in particolare assunto agli atti gli estratti del conto individuale dell'interessato (doc. 34, 48 pag. 3, 60 pag. 2 e 3, 67 e 72 pag. 3; v. anche doc. 22). L'Ufficio federale della migrazione ha riferito che l'interessato è stato posto al beneficio di un permesso B (permesso di dimora annuale) dall'11 giugno 1966 e poi di un permesso C (permesso di domicilio) dall'agosto del 1976 al 4 gennaio 1979 (doc. 58; v. anche doc. 57). La Cassa di compensazione della B._______ ha altresì segnalato che sul certificato di salario dell'allora datore di lavoro per l'anno 1971 risulta iscritto un reddito da gennaio a maggio del 1971 per un assicurato registrato con un altro numero AVS rispetto a quello dell'interessato (doc. 70 pag. 1). D.b Nella risposta al ricorso del 17 gennaio 2014, l'autorità inferiore, con riferimento al foglio di calcolo del gennaio 2014 (doc. 70 dell'incarto della CSC concernente la coniuge), ha segnalato che l'accertamento complementare dei fatti ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati dall'interessato nel 1964 e nel 1972 nonché di accertare che il medesimo è stato domiciliato in Svizzera da giugno del 1966 a gennaio del 1979 e che la coniuge ha risieduto in Svizzera da marzo del 1970 a gennaio del 1979. Per conseguenza, detta autorità propone la modifica della decisione su opposizione del 26 giugno 2013 a svantaggio del ricorrente, ritenuto che gli anni interi di contribuzione sono aumentati (da 12 a 14) e la scala delle rendite applicabile è cambiata (la 14), mentre il reddito annuo medio determinante è diminuito da fr. 44'928.- a fr. 30'624.- (i redditi conseguiti dai coniugi devono essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno tra il 1969 ed il 1979, e non solo tra il 1969 ed il 1974), di modo che l'importo mensile della rendita di vecchiaia diminuisce da fr. 495.- a fr. 484.- per l'anno 2012 ed a fr. 488.- per l'anno 2013 (doc. TAF 9). E. Reso edotto dal Tribunale amministrativo federale del fatto che, nella misura in cui avesse dovuto statuire nel merito della causa, questo Tribunale avrebbe dovuto respingere il ricorso del 1° agosto 2013 e riformare la decisione su opposizione del 26 giugno 2013 a suo pregiudizio, e concessagli pertanto la facoltà di ritirare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui a DTF 122 V 166 [doc. TAF 10]), l'insorgente non si è espresso al riguardo (doc. TAF 11).

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).

E. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

E. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3.1 In virtù dell'art. 62 cpv. 2 prima frase PA, l'autorità di ricorso può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti. Tuttavia, l'autorità di ricorso che intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi (art. 62 cpv. 3 PA).

E. 3.2 Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost., deve tra l'alto essere dedotto il diritto della parte interessata di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole nei suoi confronti. La parte ricorrente, invitata ad esprimersi sulla ventilata modifica a suo sfavore del provvedimento impugnato, deve esplicitamente essere informata anche della possibilità di ritirare il gravame. Un obbligo di informare più esteso, comprendente anche la possibilità di ritirare il ricorso, tiene conto al meglio del diritto costituzionale di essere sentito (sentenza del TF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.1 e relativi riferimenti; DTF 122 V 166 consid. 2a).

E. 3.3 L'autorità inferiore, nella risposta al ricorso del 17 gennaio 2014 (doc. TAF 9), ha proposto, con riferimento al (nuovo) calcolo del gennaio 2014 dell'importo mensile della rendita di vecchiaia (doc. 70 dell'incarto della CSC concernente la coniuge), la modifica della decisione su opposizione del 26 giugno 2013 a svantaggio del ricorrente. Reso edotto del fatto che il Tribunale amministrativo federale avrebbe dovuto respingere il ricorso del 1° agosto 2013 e riformare la decisione su opposizione impugnata a suo pregiudizio e concessagli la facoltà di ritirare il ricorso (doc. TAF 10), l'insorgente non si è espresso al riguardo (doc. TAF 11), con la conseguenza che questo Tribunale deve statuire nel merito della causa.

E. 4.1 Quanto al calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore, l'art. 29 cpv. 1 LAVS stabilisce che possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

E. 4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.

E. 4.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS).

E. 4.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.

E. 4.3.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi.

E. 4.3.4 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio) oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).

E. 4.3.5 Ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).

E. 4.3.6 Quanto al periodo contributivo in Svizzera, l'autorità inferiore ha considerato, secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale dell'interessato (doc. 22, 34, 48 pag. 3, 60 pag. 2 a 3 e 67) ed il fatto che il medesimo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale di tipo B e poi di un permesso di domicilio di tipo C da giugno del 1966 a gennaio del 1979 (doc. 58), che il ricorrente ha pagato i contributi AVS da dicembre del 1964 ad aprile del 1965 nonché da giugno del 1965 a gennaio del 1979.

E. 4.3.7 L'autorità inferiore ha quindi correttamente ritenuto nel foglio di calcolo del gennaio 2014 (doc. 70 dell'incarto della CSC concernente la coniuge; foglio di calcolo trasmesso all'insorgente mediante il provvedimento del 30 ottobre 2015 di questo Tribunale [doc. TAF 10] e rimasto incontestato) che il periodo contributivo del ricorrente è di 14 anni e 2 mesi (170 mesi), ritenuto altresì che agli atti di causa non vi sono documenti che possano dimostrare l'erroneità di tale periodo contributivo. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno 1947) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 44 anni fino al 2012 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 8), anno in cui è nato il diritto del medesimo ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.

E. 4.4 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 14 anni completi. Le tabelle delle rendite 2011 prevedono che al rapporto fra i 14 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 44 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 14 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 14 ed in funzione del suo reddito annuo medio.

E. 4.5 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

E. 4.5.1.1 In virtù dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata, fra l'altro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (art. 29quinquies cpv. 4 LAVS). I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione (art. 50b cpv. 3 OAVS).

E. 4.5.1.2 I coniugi essendosi sposati nel (...) ed essendo stati assicurati entrambi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti da (... del) 1968 a (... del) 1979, devono essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno i redditi conseguiti dal 1969 al 1979. Conto tenuto dei redditi conseguiti dal ricorrente, secondo gli estratti del conto individuale, e di quelli conseguiti dalla coniuge negli anni dal 1969 al 1979 ed effettuata la divisione dei redditi, i redditi ripartiti relativi agli anni di matrimonio ammontano a fr. 160'546.- (doc. 70 pag. 6 dell'incarto della CSC concernente la coniuge). A quest'importo, devono essere aggiunti i redditi non ripartiti conseguiti dal ricorrente, secondo gli estratti del conto individuale, prima del matrimonio (dal 1964 al 1967) e nell'anno del matrimonio (il ...), pari a fr. 34'775.- (23'550 + 11'225). I redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti ed attributi al ricorrente negli anni dal 1964 al 1979 ammontano dunque a fr. 195'321.- (160'546 + 34'775). Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1964 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.281 (Tabelle delle rendite 2013 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 250'207.- (195'321 x 1.281). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 14 anni e 2 mesi, corrispondenti a 170 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2012 ammonta a fr. 17'662.- ([250'207 : 170] x 12).

E. 4.5.2.1 Per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). Inoltre, l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS). Secondo l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

E. 4.5.2.2 Il primo figlio del ricorrente essendo nato il (...; doc. 28 pag. 1), un accredito per compiti educativi può essere attribuito a partire dal 1971. L'insorgente e la coniuge sono stati entrambi assicurati presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera dal 1971 al gennaio del 1979 (8 anni ed 1 mese; periodo in cui gli accrediti per compiti educativi devono essere ripartiti per metà tra i coniugi [quindi 4 anni e mezzo mese per ciascun coniuge], fermo restando che ad ognuno dei coniugi possono essere contabilizzati quattro anni [art. 52f cpv. 5 OAVS]). Da quanto esposto, discende che è possibile riconoscere all'insorgente accrediti per compiti educativi per 4 anni. Considerato che nel 2011, l'importo mensile della rendita di vecchiaia minima (per un periodo di contributo completo, giusta la scala delle rendite 44) ammonta a fr. 1'160.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 18), l'accredito per compiti educativi è pari a fr. 11'791.- ([1'160 x 12 x 3 x 4] : 170 x 12).

E. 4.5.3 Il reddito annuo medio determinante del ricorrente per il 2012 ammonta quindi in totale a fr. 29'453.- (17'662 + 11'791). Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scale delle rendite 14. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 30'624.- nel 2012 (le tabelle delle rendite 2011 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 30'624.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 29'453.- [Tabelle delle rendite 2011 pag. 78]) e di fr. 30'888.- nel 2013 (reddito annuo medio 2012 aggiornato al 2013). Le tabelle delle rendite 2011 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 14 e ad un reddito annuo medio di fr. 30'624.- ammonta a fr. 484.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 78) e le tabelle delle rendite 2013 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 14 e ad un reddito annuo medio di fr. 30'888.- ammonta a fr. 488.- (Tabelle delle rendita 2013 pag. 78).

E. 4.6 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 484.- dal 1° febbraio 2012 e di fr. 488.- dal 1° gennaio 2013, come calcolato dall'autorità inferiore (doc. 70 dell'incarto della CSC concernente la coniuge), calcolo che appare corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio.

E. 4.7.1 Questo Tribunale osserva altresì che il calcolo effettuato dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso appare corretto nonostante che l'autorità inferiore abbia giustamente tenuto conto di un periodo contributivo di 12 mesi per il 1971, ma non abbia ritenuto alcun reddito per il 1971 (doc. 70 pag. 3 e 6 dell'incarto della CSC concernente la coniuge). Infatti, nulla cambierebbe neppure nella misura in cui si tenesse in considerazione per il 1971 un reddito di fr. 17'132.- (fr. 8'207.- da gennaio a maggio del 1971, secondo lo scritto del 31 ottobre 2013 della competente cassa di compensazione [doc. 70], e fr. 8'925.- da luglio a dicembre, secondo l'estratto del conto individuale [doc. 22]), considerato che ne deriverebbe un reddito annuo medio determinante di fr. 30'228.- (redditi risultanti da un'attività lucrativa tra il 1964 ed il 1979 e riconoscimento di accrediti per compiti educativi), cifra che va arrotondata all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle pertinenti Tabelle delle rendite (scala delle rendite 14), ossia a fr. 30'624.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 78), ciò che comporta comunque il diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 484.- per l'anno 2012 e di fr. 488.- per l'anno 2013.

E. 4.7.2 La decisione su opposizione impugnata appare pertanto manifestamente errata, l'autorità inferiore essendosi basata, per il calcolo della rendita, su un periodo contributivo ed un reddito annuo medio determinante sbagliati. La rettifica di tale errore manifesto ha pure una notevole importanza, trattandosi di rettifica di una prestazione periodica (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_960/2008 del 6 marzo 2009 consid. 1.2 nonché le sentenze del TAF C-962/2011 del 7 giugno 2011 e C-7830/2010 del 28 marzo 2011). Per conseguenza, l'importo della rendita di vecchiaia non può che essere modificato a svantaggio del ricorrente (nel senso che il medesimo ha diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 484.- al mese dal 1° febbraio 2012 e di fr. 488.- al mese dal 1° gennaio 2013 (e non di fr. 491.- al mese dal 1° febbraio 2012 e di fr. 495.- al mese dal 1° gennaio 2013, come ritenuto nella decisione impugnata).

E. 5 Da quanto esposto, consegue che il ricorso in esame - peraltro l'interesse degno di protezione dell'insorgente risiedeva nell'implicita conclusione tendente all'aumento della rendita di vecchiaia accordata con la decisione impugnata - deve considerarsi siccome manifestamente infondato e non può che essere respinto (cfr. le sentenze del TAF C-962/2011 del 7 giugno 2011 e C-7830/2010 del 28 marzo 2011), in considerazione, da un lato e segnatamente, dei generici argomenti ricorsuali sollevati, nonché, dall'altro lato, del fatto che l'insorgente non ha in particolare ritenuto di doversi esprimere, rispettivamente presentare argomenti contrari, riguardo alla prospettata rettifica a suo svantaggio dell'importo mensile della sua rendita di vecchiaia, nel senso indicato nel provvedimento motivato di questo Tribunale del 30 ottobre 2015 (di identico tenore rispetto al considerando 4.7.2 del presente giudizio ed alla risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 17 gennaio 2014). Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). La presente sentenza può pertanto essere resa a giudice unico.

E. 6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. L'importo della rendita di vecchiaia va modificato a detrimento del ricorrente, nel senso che il medesimo ha diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 484.- al mese dal 1° febbraio 2012 e di fr. 488.- al mese dal 1° gennaio 2013 (e non di fr. 491.- al mese dal 1° febbraio 2012 e di fr. 495.- al mese dal 1° gennaio 2013, come erroneamente indicato nella decisione impugnata).
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Non si attribuiscono spese ripetibili.
  5. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4417/2013 Sentenza del 22 marzo 2016 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 26 giugno 2013). Fatti: A. Con decisione del 17 ottobre 2012 (doc. 8), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato l'(...), coniugato (da ...) e padre di due figli (nati nel [...] e nel [...]; doc. 1 pag. 1 e 28 pag. 1) - una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 486.- al mese dal 1° febbraio 2012. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 12 anni e 7 mesi, una ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 5.50 anni, un reddito annuo medio determinante di fr. 43'152.- ed una scala delle rendite 12. B. B.a Con scritto del 7 novembre 2012 (doc. 10 pag. 1), l'interessato ha contestato il periodo contributivo per il 1964 ed il 1971 (sulla base degli allegati certificati di lavoro; doc. 10 pag. 2 a 4) nonché il riconoscimento di accrediti per compiti educativi per gli anni dal 1975 al 1978. B.b Nella decisione su opposizione del 26 giugno 2013 (doc. 31), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 17 ottobre 2012 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 491.- al mese dal 1° febbraio 2012. Detta autorità, dopo aver segnalato che ha proceduto a ricerche complementari (v. doc. 32 [in particolare riguardo all'esercizio di un'attività lucrativa ed al soggiorno in Svizzera; doc. 12, 13, 16, 22 e 23]), ha esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, segnatamente la durata di contribuzione di 12 anni e 9 mesi, la ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, il riconoscimento di accrediti per compiti educativi per 5.50 anni, il reddito annuo medio determinante di fr. 44'928.- e la scala delle rendite 12 (v. doc. 28 [foglio di calcolo]). C. Il 1° agosto 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 26 giugno 2013, mediante il quale ha contestato il periodo contributivo, indicando che, secondo gli allegati certificati di lavoro (periodi da novembre del 1969 ad aprile del 1972), ha lavorato in Svizzera nel 1971 per 12 mesi (e non per 6 mesi) e nel 1972 per 12 mesi (e non per 8 mesi; doc. TAF 1). D. D.a Nell'ambito della procedura di ricorso, la CSC ha in particolare assunto agli atti gli estratti del conto individuale dell'interessato (doc. 34, 48 pag. 3, 60 pag. 2 e 3, 67 e 72 pag. 3; v. anche doc. 22). L'Ufficio federale della migrazione ha riferito che l'interessato è stato posto al beneficio di un permesso B (permesso di dimora annuale) dall'11 giugno 1966 e poi di un permesso C (permesso di domicilio) dall'agosto del 1976 al 4 gennaio 1979 (doc. 58; v. anche doc. 57). La Cassa di compensazione della B._______ ha altresì segnalato che sul certificato di salario dell'allora datore di lavoro per l'anno 1971 risulta iscritto un reddito da gennaio a maggio del 1971 per un assicurato registrato con un altro numero AVS rispetto a quello dell'interessato (doc. 70 pag. 1). D.b Nella risposta al ricorso del 17 gennaio 2014, l'autorità inferiore, con riferimento al foglio di calcolo del gennaio 2014 (doc. 70 dell'incarto della CSC concernente la coniuge), ha segnalato che l'accertamento complementare dei fatti ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati dall'interessato nel 1964 e nel 1972 nonché di accertare che il medesimo è stato domiciliato in Svizzera da giugno del 1966 a gennaio del 1979 e che la coniuge ha risieduto in Svizzera da marzo del 1970 a gennaio del 1979. Per conseguenza, detta autorità propone la modifica della decisione su opposizione del 26 giugno 2013 a svantaggio del ricorrente, ritenuto che gli anni interi di contribuzione sono aumentati (da 12 a 14) e la scala delle rendite applicabile è cambiata (la 14), mentre il reddito annuo medio determinante è diminuito da fr. 44'928.- a fr. 30'624.- (i redditi conseguiti dai coniugi devono essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno tra il 1969 ed il 1979, e non solo tra il 1969 ed il 1974), di modo che l'importo mensile della rendita di vecchiaia diminuisce da fr. 495.- a fr. 484.- per l'anno 2012 ed a fr. 488.- per l'anno 2013 (doc. TAF 9). E. Reso edotto dal Tribunale amministrativo federale del fatto che, nella misura in cui avesse dovuto statuire nel merito della causa, questo Tribunale avrebbe dovuto respingere il ricorso del 1° agosto 2013 e riformare la decisione su opposizione del 26 giugno 2013 a suo pregiudizio, e concessagli pertanto la facoltà di ritirare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui a DTF 122 V 166 [doc. TAF 10]), l'insorgente non si è espresso al riguardo (doc. TAF 11). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 In virtù dell'art. 62 cpv. 2 prima frase PA, l'autorità di ricorso può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti. Tuttavia, l'autorità di ricorso che intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi (art. 62 cpv. 3 PA). 3.2 Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost., deve tra l'alto essere dedotto il diritto della parte interessata di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole nei suoi confronti. La parte ricorrente, invitata ad esprimersi sulla ventilata modifica a suo sfavore del provvedimento impugnato, deve esplicitamente essere informata anche della possibilità di ritirare il gravame. Un obbligo di informare più esteso, comprendente anche la possibilità di ritirare il ricorso, tiene conto al meglio del diritto costituzionale di essere sentito (sentenza del TF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.1 e relativi riferimenti; DTF 122 V 166 consid. 2a). 3.3 L'autorità inferiore, nella risposta al ricorso del 17 gennaio 2014 (doc. TAF 9), ha proposto, con riferimento al (nuovo) calcolo del gennaio 2014 dell'importo mensile della rendita di vecchiaia (doc. 70 dell'incarto della CSC concernente la coniuge), la modifica della decisione su opposizione del 26 giugno 2013 a svantaggio del ricorrente. Reso edotto del fatto che il Tribunale amministrativo federale avrebbe dovuto respingere il ricorso del 1° agosto 2013 e riformare la decisione su opposizione impugnata a suo pregiudizio e concessagli la facoltà di ritirare il ricorso (doc. TAF 10), l'insorgente non si è espresso al riguardo (doc. TAF 11), con la conseguenza che questo Tribunale deve statuire nel merito della causa. 4. 4.1 Quanto al calcolo dell'importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall'autorità inferiore, l'art. 29 cpv. 1 LAVS stabilisce che possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. 4.3 4.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS). 4.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 4.3.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi. 4.3.4 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio) oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 4.3.5 Ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 4.3.6 Quanto al periodo contributivo in Svizzera, l'autorità inferiore ha considerato, secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale dell'interessato (doc. 22, 34, 48 pag. 3, 60 pag. 2 a 3 e 67) ed il fatto che il medesimo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale di tipo B e poi di un permesso di domicilio di tipo C da giugno del 1966 a gennaio del 1979 (doc. 58), che il ricorrente ha pagato i contributi AVS da dicembre del 1964 ad aprile del 1965 nonché da giugno del 1965 a gennaio del 1979. 4.3.7 L'autorità inferiore ha quindi correttamente ritenuto nel foglio di calcolo del gennaio 2014 (doc. 70 dell'incarto della CSC concernente la coniuge; foglio di calcolo trasmesso all'insorgente mediante il provvedimento del 30 ottobre 2015 di questo Tribunale [doc. TAF 10] e rimasto incontestato) che il periodo contributivo del ricorrente è di 14 anni e 2 mesi (170 mesi), ritenuto altresì che agli atti di causa non vi sono documenti che possano dimostrare l'erroneità di tale periodo contributivo. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno 1947) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 44 anni fino al 2012 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 8), anno in cui è nato il diritto del medesimo ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. 4.4 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 14 anni completi. Le tabelle delle rendite 2011 prevedono che al rapporto fra i 14 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 44 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 14 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 14 ed in funzione del suo reddito annuo medio. 4.5 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 4.5.1 4.5.1.1 In virtù dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata, fra l'altro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (art. 29quinquies cpv. 4 LAVS). I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione (art. 50b cpv. 3 OAVS). 4.5.1.2 I coniugi essendosi sposati nel (...) ed essendo stati assicurati entrambi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti da (... del) 1968 a (... del) 1979, devono essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno i redditi conseguiti dal 1969 al 1979. Conto tenuto dei redditi conseguiti dal ricorrente, secondo gli estratti del conto individuale, e di quelli conseguiti dalla coniuge negli anni dal 1969 al 1979 ed effettuata la divisione dei redditi, i redditi ripartiti relativi agli anni di matrimonio ammontano a fr. 160'546.- (doc. 70 pag. 6 dell'incarto della CSC concernente la coniuge). A quest'importo, devono essere aggiunti i redditi non ripartiti conseguiti dal ricorrente, secondo gli estratti del conto individuale, prima del matrimonio (dal 1964 al 1967) e nell'anno del matrimonio (il ...), pari a fr. 34'775.- (23'550 + 11'225). I redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti ed attributi al ricorrente negli anni dal 1964 al 1979 ammontano dunque a fr. 195'321.- (160'546 + 34'775). Quest'importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1964 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.281 (Tabelle delle rendite 2013 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 250'207.- (195'321 x 1.281). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 14 anni e 2 mesi, corrispondenti a 170 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2012 ammonta a fr. 17'662.- ([250'207 : 170] x 12). 4.5.2 4.5.2.1 Per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). Inoltre, l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS). Secondo l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 4.5.2.2 Il primo figlio del ricorrente essendo nato il (...; doc. 28 pag. 1), un accredito per compiti educativi può essere attribuito a partire dal 1971. L'insorgente e la coniuge sono stati entrambi assicurati presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera dal 1971 al gennaio del 1979 (8 anni ed 1 mese; periodo in cui gli accrediti per compiti educativi devono essere ripartiti per metà tra i coniugi [quindi 4 anni e mezzo mese per ciascun coniuge], fermo restando che ad ognuno dei coniugi possono essere contabilizzati quattro anni [art. 52f cpv. 5 OAVS]). Da quanto esposto, discende che è possibile riconoscere all'insorgente accrediti per compiti educativi per 4 anni. Considerato che nel 2011, l'importo mensile della rendita di vecchiaia minima (per un periodo di contributo completo, giusta la scala delle rendite 44) ammonta a fr. 1'160.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 18), l'accredito per compiti educativi è pari a fr. 11'791.- ([1'160 x 12 x 3 x 4] : 170 x 12). 4.5.3 Il reddito annuo medio determinante del ricorrente per il 2012 ammonta quindi in totale a fr. 29'453.- (17'662 + 11'791). Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scale delle rendite 14. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 30'624.- nel 2012 (le tabelle delle rendite 2011 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 30'624.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 29'453.- [Tabelle delle rendite 2011 pag. 78]) e di fr. 30'888.- nel 2013 (reddito annuo medio 2012 aggiornato al 2013). Le tabelle delle rendite 2011 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 14 e ad un reddito annuo medio di fr. 30'624.- ammonta a fr. 484.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 78) e le tabelle delle rendite 2013 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 14 e ad un reddito annuo medio di fr. 30'888.- ammonta a fr. 488.- (Tabelle delle rendita 2013 pag. 78). 4.6 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 484.- dal 1° febbraio 2012 e di fr. 488.- dal 1° gennaio 2013, come calcolato dall'autorità inferiore (doc. 70 dell'incarto della CSC concernente la coniuge), calcolo che appare corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio. 4.7 4.7.1 Questo Tribunale osserva altresì che il calcolo effettuato dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso appare corretto nonostante che l'autorità inferiore abbia giustamente tenuto conto di un periodo contributivo di 12 mesi per il 1971, ma non abbia ritenuto alcun reddito per il 1971 (doc. 70 pag. 3 e 6 dell'incarto della CSC concernente la coniuge). Infatti, nulla cambierebbe neppure nella misura in cui si tenesse in considerazione per il 1971 un reddito di fr. 17'132.- (fr. 8'207.- da gennaio a maggio del 1971, secondo lo scritto del 31 ottobre 2013 della competente cassa di compensazione [doc. 70], e fr. 8'925.- da luglio a dicembre, secondo l'estratto del conto individuale [doc. 22]), considerato che ne deriverebbe un reddito annuo medio determinante di fr. 30'228.- (redditi risultanti da un'attività lucrativa tra il 1964 ed il 1979 e riconoscimento di accrediti per compiti educativi), cifra che va arrotondata all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle pertinenti Tabelle delle rendite (scala delle rendite 14), ossia a fr. 30'624.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 78), ciò che comporta comunque il diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 484.- per l'anno 2012 e di fr. 488.- per l'anno 2013. 4.7.2 La decisione su opposizione impugnata appare pertanto manifestamente errata, l'autorità inferiore essendosi basata, per il calcolo della rendita, su un periodo contributivo ed un reddito annuo medio determinante sbagliati. La rettifica di tale errore manifesto ha pure una notevole importanza, trattandosi di rettifica di una prestazione periodica (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_960/2008 del 6 marzo 2009 consid. 1.2 nonché le sentenze del TAF C-962/2011 del 7 giugno 2011 e C-7830/2010 del 28 marzo 2011). Per conseguenza, l'importo della rendita di vecchiaia non può che essere modificato a svantaggio del ricorrente (nel senso che il medesimo ha diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 484.- al mese dal 1° febbraio 2012 e di fr. 488.- al mese dal 1° gennaio 2013 (e non di fr. 491.- al mese dal 1° febbraio 2012 e di fr. 495.- al mese dal 1° gennaio 2013, come ritenuto nella decisione impugnata).

5. Da quanto esposto, consegue che il ricorso in esame - peraltro l'interesse degno di protezione dell'insorgente risiedeva nell'implicita conclusione tendente all'aumento della rendita di vecchiaia accordata con la decisione impugnata - deve considerarsi siccome manifestamente infondato e non può che essere respinto (cfr. le sentenze del TAF C-962/2011 del 7 giugno 2011 e C-7830/2010 del 28 marzo 2011), in considerazione, da un lato e segnatamente, dei generici argomenti ricorsuali sollevati, nonché, dall'altro lato, del fatto che l'insorgente non ha in particolare ritenuto di doversi esprimere, rispettivamente presentare argomenti contrari, riguardo alla prospettata rettifica a suo svantaggio dell'importo mensile della sua rendita di vecchiaia, nel senso indicato nel provvedimento motivato di questo Tribunale del 30 ottobre 2015 (di identico tenore rispetto al considerando 4.7.2 del presente giudizio ed alla risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 17 gennaio 2014). Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). La presente sentenza può pertanto essere resa a giudice unico. 6. 6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. L'importo della rendita di vecchiaia va modificato a detrimento del ricorrente, nel senso che il medesimo ha diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 484.- al mese dal 1° febbraio 2012 e di fr. 488.- al mese dal 1° gennaio 2013 (e non di fr. 491.- al mese dal 1° febbraio 2012 e di fr. 495.- al mese dal 1° gennaio 2013, come erroneamente indicato nella decisione impugnata).

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si attribuiscono spese ripetibili.

5. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: