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C-4391/2008

C-4391/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-11-02 · Italiano CH

Entrata

Sachverhalt

A. In data 7 aprile 2008, C._______ cittadino dominicano nato il ..., ha depositato presso la Rappresentanza di Svizzera a Santo Domingo una domanda d'autorizzazione d'entrata per un periodo di due mesi al fine di rendere vista alla famiglia della sorella, A._______, domiciliata nel comune di Chiasso/TI e per sostenerla, siccome la figlia D._______ nata il ..., sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico al cuore. All'istanza erano allegati un certificato medico del 28 marzo 2008 attestante la necessità del summenzionato intervento chirurgico, previsto per il mese di giugno 2008, uno scritto del 13 marzo 2008 dell'ospitante contenente le motivazioni della visita del fratello, la garanzia della sorella di assumersi i costi della prevista permanenza nonché una dichiarazione di rispetto dei termini prestabiliti per la partenza del richiedente dalla Svizzera e da ultimo una dichiarazione del 5 aprile 2008 del datore di lavoro del richiedente attestante il salario mensile e il buon comportamento del richiedente in ambito lavorativo. B. Con scritto del 6 maggio 2008, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha trasmesso la suddetta istanza all'Ufficio federale della migrazione (UFM) per competenza e decisione. C. Con decisione del 30 maggio 2008, l'UFM ha respinto la richiesta di concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. L'autorità di prime cure ha in primo luogo affermato che l'uscita dalla Svizzera alla scadenza del previsto soggiorno, vista la situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica dominicana, non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata. L'UFM ha infatti osservato che non si poteva escludere che l'interessato non tentassi di rimanere durevolmente in Svizzera, con la speranza di trovarvi una sistemazione migliore di quella che conosce nel suo Paese d'origine. Il richiedente non potrebbe poi avvalersi di legami familiari o professionali stretti con la Repubblica dominicana atti a garantirne il ritorno e non vi sarebbero neppure motivi impellenti per consentire un esito favorevole all'istanza. D. In data 30 giugno 2008, gli invitanti hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione. A sostegno del proprio gravame gli interessati hanno nuovamente affermato di portarsi garanti per l'uscita dalla Svizzera del fratello - rispettivamente cognato - entro i termini prestabiliti, sottolineando che l'anno precedente la sorella, giunta in Svizzera il 4 aprile 2007, era ripartita rispettando i termini di partenza impartiti dalle autorità. I ricorrenti hanno infine prodotto uno scritto dell'ospedale pediatrico di Zurigo, con il quale veniva definitivamente fissato l'intervento chirurgico della figlia al 6 agosto 2008 con conseguente necessità per la madre del sostegno di una terza persona. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 24 settembre 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. Esso ha in primo luogo rilevato che l'ordine giuridico svizzero non garantisce diritto alcuno per quel che concerne l'entrata in Svizzera o il rilascio di un visto. Tenuto conto che l'interessato è in grado di lasciare il proprio Paese per un periodo così lungo, considerata la sua situazione personale priva di legami famigliari o professionali stretti con il suo Paese d'origine e viste le importanti disparità socioeconomiche esistono tra la Repubblica dominicana e la Svizzera, l'UFM ha dichiarato la partenza dalla Svizzera entro i termini prescritti non sufficientemente garantita. F. Invitati ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 12 novembre 2008, i ricorrenti hanno ripreso in parte le argomentazioni precedenti, spiegando in particolare che la figlia, causa la grave patologia cardiaca di cui è affetta, non è in grado di affrontare un lungo viaggio aereo. Pertanto il richiedente avrebbe espresso il desiderio di venire in Svizzera al fine di conoscere la nipote essendo altresì disposto a ridurre il periodo di permanenza da due mesi a un mese. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, l'autorità inferiore ha ribadito le sue allegazioni di fatto e di diritto, precisando che le argomentazioni complementari dei ricorrenti non permettono un apprezzamento differente della fattispecie.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ e B._______ hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

E. 3 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio LStr, op. cit.; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).

E. 4 In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV.

E. 5 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). In concreto la pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5).

E. 6 L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che C._______ è cittadino dominicano, è sottomesso all'obbligo del visto.

E. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente.

E. 7.2 A partire dall'agosto 2004, l'economia della Repubblica dominicana si è rapidamente ripresa, nonostante la difficile crisi causata dal tracollo finanziario delle tre più grandi banche d'affari avvenuto nel 2003. Infatti a partire dal 2005 la crescita economica - che nel 2006 si fissava al 10.7 % - risulta essere stabile mentre l'inflazione - pari al 5 % - è relativamente bassa. Ciò nonostante il tasso di disoccupazione corrispondeva nel 2006 al 16,2 % e in questi ultimi anni, a causa della crisi economica globale, la crescita economica tende a rallentare, ciò che si ripercuote sul tasso di disoccupazione (cfr. http://www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Dominikanische Republik, visitato il 15 ottobre 2009; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo federale C-581/2008 del 27 marzo 2009 consid. 7.3). Anche se il Paese può definirsi stabile, la difficile situazione economica può portare a scioperi e a manifestazioni degeneranti in scontri con le forze dell'ordine e in conflitti violenti. Si constata inoltre un progressivo espandersi della criminalità che degrada talvolta nella violenza (cfr. http://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html > Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Repubblica dominicana, visitato il 15 ottobre 2009). Come lo ha dimostrato l'esperienza, oltre alla situazione socioeconomica del Paese in questione, la pressione migratoria risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami familiari o professionali che li vincola al loro Paese d'origine. L'emigrazione è inoltre intensificata allorquando la persona interessata ha parenti o amici all'estero.

E. 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica nella Repubblica dominicana e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciò nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità deve per tanto esaminare il rischio migratorio sulla base dell'insieme delle circostanze del caso concreto, in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza dalla Svizzera entro i termini stabiliti.

E. 8.1 Dalle risultanze agli atti, C._______ vive nella Repubblica dominicana, ha 34 anni, non è coniugato e non risulta che egli abbia figli a carico. Svolge l'attività di metalcostruttore e percepisce un salario di RD$ 10'000.00 che equivalgono all'incirca a Fr. 282.-. I ricorrenti hanno fatto valere che l'interessato è finanziariamente indipendente ed è ben integrato nel suo ambito lavorativo. Ora, la situazione professionale dell'interessato non è tuttavia tale da impedirgli di organizzarsi al fine di soggiornare sul territorio della Confederazione per un periodo più lungo di quanto stabilito, una volta entrato in Svizzera. Non vengono d'altronde documentati nella presente causa ulteriori obblighi di carattere famigliare nel proprio Paese atti ad ostacolare concretamente un'eventuale emigrazione. Al contrario, la circostanza che l'interessato possa lasciare il proprio impiego e recarsi all'estero per un periodo di due mesi (eventualmente di un mese), lascia presagire che egli non abbia legami particolari che lo obbligherebbero a far ritorno in Patria. Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che l'interessato non ha stretti legami familiari né professionali, il Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è assicurata.

E. 9 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dai ricorrenti in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni secondo le quali l'interessato avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedirgli, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto non vincolano il richiedente, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, le quali costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti.

E. 10 Ne discende che l'UFM con decisione del 30 maggio 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 14 agosto 2008.
  3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4391/2008 {T 0/2} Sentenza del 2 novembre 2009 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______ e B._______, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera concernente C._______. Fatti: A. In data 7 aprile 2008, C._______ cittadino dominicano nato il ..., ha depositato presso la Rappresentanza di Svizzera a Santo Domingo una domanda d'autorizzazione d'entrata per un periodo di due mesi al fine di rendere vista alla famiglia della sorella, A._______, domiciliata nel comune di Chiasso/TI e per sostenerla, siccome la figlia D._______ nata il ..., sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico al cuore. All'istanza erano allegati un certificato medico del 28 marzo 2008 attestante la necessità del summenzionato intervento chirurgico, previsto per il mese di giugno 2008, uno scritto del 13 marzo 2008 dell'ospitante contenente le motivazioni della visita del fratello, la garanzia della sorella di assumersi i costi della prevista permanenza nonché una dichiarazione di rispetto dei termini prestabiliti per la partenza del richiedente dalla Svizzera e da ultimo una dichiarazione del 5 aprile 2008 del datore di lavoro del richiedente attestante il salario mensile e il buon comportamento del richiedente in ambito lavorativo. B. Con scritto del 6 maggio 2008, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha trasmesso la suddetta istanza all'Ufficio federale della migrazione (UFM) per competenza e decisione. C. Con decisione del 30 maggio 2008, l'UFM ha respinto la richiesta di concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. L'autorità di prime cure ha in primo luogo affermato che l'uscita dalla Svizzera alla scadenza del previsto soggiorno, vista la situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica dominicana, non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata. L'UFM ha infatti osservato che non si poteva escludere che l'interessato non tentassi di rimanere durevolmente in Svizzera, con la speranza di trovarvi una sistemazione migliore di quella che conosce nel suo Paese d'origine. Il richiedente non potrebbe poi avvalersi di legami familiari o professionali stretti con la Repubblica dominicana atti a garantirne il ritorno e non vi sarebbero neppure motivi impellenti per consentire un esito favorevole all'istanza. D. In data 30 giugno 2008, gli invitanti hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione. A sostegno del proprio gravame gli interessati hanno nuovamente affermato di portarsi garanti per l'uscita dalla Svizzera del fratello - rispettivamente cognato - entro i termini prestabiliti, sottolineando che l'anno precedente la sorella, giunta in Svizzera il 4 aprile 2007, era ripartita rispettando i termini di partenza impartiti dalle autorità. I ricorrenti hanno infine prodotto uno scritto dell'ospedale pediatrico di Zurigo, con il quale veniva definitivamente fissato l'intervento chirurgico della figlia al 6 agosto 2008 con conseguente necessità per la madre del sostegno di una terza persona. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 24 settembre 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. Esso ha in primo luogo rilevato che l'ordine giuridico svizzero non garantisce diritto alcuno per quel che concerne l'entrata in Svizzera o il rilascio di un visto. Tenuto conto che l'interessato è in grado di lasciare il proprio Paese per un periodo così lungo, considerata la sua situazione personale priva di legami famigliari o professionali stretti con il suo Paese d'origine e viste le importanti disparità socioeconomiche esistono tra la Repubblica dominicana e la Svizzera, l'UFM ha dichiarato la partenza dalla Svizzera entro i termini prescritti non sufficientemente garantita. F. Invitati ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 12 novembre 2008, i ricorrenti hanno ripreso in parte le argomentazioni precedenti, spiegando in particolare che la figlia, causa la grave patologia cardiaca di cui è affetta, non è in grado di affrontare un lungo viaggio aereo. Pertanto il richiedente avrebbe espresso il desiderio di venire in Svizzera al fine di conoscere la nipote essendo altresì disposto a ridurre il periodo di permanenza da due mesi a un mese. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, l'autorità inferiore ha ribadito le sue allegazioni di fatto e di diritto, precisando che le argomentazioni complementari dei ricorrenti non permettono un apprezzamento differente della fattispecie. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ e B._______ hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio LStr, op. cit.; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3). 4. In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV. 5. Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). In concreto la pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5). 6. L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che C._______ è cittadino dominicano, è sottomesso all'obbligo del visto. 7. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente. 7.2 A partire dall'agosto 2004, l'economia della Repubblica dominicana si è rapidamente ripresa, nonostante la difficile crisi causata dal tracollo finanziario delle tre più grandi banche d'affari avvenuto nel 2003. Infatti a partire dal 2005 la crescita economica - che nel 2006 si fissava al 10.7 % - risulta essere stabile mentre l'inflazione - pari al 5 % - è relativamente bassa. Ciò nonostante il tasso di disoccupazione corrispondeva nel 2006 al 16,2 % e in questi ultimi anni, a causa della crisi economica globale, la crescita economica tende a rallentare, ciò che si ripercuote sul tasso di disoccupazione (cfr. http://www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Dominikanische Republik, visitato il 15 ottobre 2009; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo federale C-581/2008 del 27 marzo 2009 consid. 7.3). Anche se il Paese può definirsi stabile, la difficile situazione economica può portare a scioperi e a manifestazioni degeneranti in scontri con le forze dell'ordine e in conflitti violenti. Si constata inoltre un progressivo espandersi della criminalità che degrada talvolta nella violenza (cfr. http://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html > Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Repubblica dominicana, visitato il 15 ottobre 2009). Come lo ha dimostrato l'esperienza, oltre alla situazione socioeconomica del Paese in questione, la pressione migratoria risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami familiari o professionali che li vincola al loro Paese d'origine. L'emigrazione è inoltre intensificata allorquando la persona interessata ha parenti o amici all'estero. 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica nella Repubblica dominicana e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciò nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità deve per tanto esaminare il rischio migratorio sulla base dell'insieme delle circostanze del caso concreto, in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza dalla Svizzera entro i termini stabiliti. 8. 8.1 Dalle risultanze agli atti, C._______ vive nella Repubblica dominicana, ha 34 anni, non è coniugato e non risulta che egli abbia figli a carico. Svolge l'attività di metalcostruttore e percepisce un salario di RD$ 10'000.00 che equivalgono all'incirca a Fr. 282.-. I ricorrenti hanno fatto valere che l'interessato è finanziariamente indipendente ed è ben integrato nel suo ambito lavorativo. Ora, la situazione professionale dell'interessato non è tuttavia tale da impedirgli di organizzarsi al fine di soggiornare sul territorio della Confederazione per un periodo più lungo di quanto stabilito, una volta entrato in Svizzera. Non vengono d'altronde documentati nella presente causa ulteriori obblighi di carattere famigliare nel proprio Paese atti ad ostacolare concretamente un'eventuale emigrazione. Al contrario, la circostanza che l'interessato possa lasciare il proprio impiego e recarsi all'estero per un periodo di due mesi (eventualmente di un mese), lascia presagire che egli non abbia legami particolari che lo obbligherebbero a far ritorno in Patria. Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che l'interessato non ha stretti legami familiari né professionali, il Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è assicurata. 9. Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dai ricorrenti in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni secondo le quali l'interessato avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedirgli, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto non vincolano il richiedente, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, le quali costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti. 10. Ne discende che l'UFM con decisione del 30 maggio 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 14 agosto 2008. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: