Assicurazione per l'invalidità (altro)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
E. 1.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 3 Oggetto del contendere, prima della risposta di causa, era la questione formale di sapere se a ragione o meno l'amministrazione, con decisione del 9 giugno 2015, non era entrata nel merito della terza domanda di rendita presentata dall'assicurato. Con la risposta di causa, l'UAIE ha proposto l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti, in quanto ritiene di dover accertare lo stato di salute del ricorrente e quindi, di fatto ammette di dover entrare nel merito della terza domanda. Tale proposta è stata accettata dal ricorrente con scritto del 10 novembre 2015. Pertanto al Tribunale adito non resta che esaminare se tale accordo è conforme al diritto federale.
E. 4 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
E. 5 Qualora, nell'ambito di una prima domanda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI [RS 831.201]). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova decisione (in concreto al 9 giugno 2015) con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita (nel caso di specie la decisione del 23 aprile 2010 [doc. 186]) dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determinazione del grado d'invalidità (DTF 130 V 108 e 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame successivo (cfr. sentenza del TF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con rinvii). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (cfr. sentenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2 con rinvii). Peraltro, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel merito di una domanda di rendita il giudice non ha da esaminare la legittimità di siffatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid. 2b).
E. 6.1 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 6.2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Il rinvio si giustifica, tra l'altro, soprattutto nell'ipotesi in cui i fatti non sono stati sufficientemente accertati (sentenza del TF 1C_277/2007 del 30 giugno 2008 consid. 2.2).
E. 7 Nel caso di specie la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti di causa affinché esperisca l'istruttoria conformemente alle indicazioni del SMR del 25 ottobre 2015, conferma la necessità addotta dal ricorrente di entrare nel merito della domanda di rendita e di procedere all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con particolare riferimento allo stato di salute dell'insorgente, alla sua evoluzione e all'incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa, segnatamente tramite l'erezione di una perizia ortopedica. In caso contrario non sarebbe possibile determinarsi con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali né sulla residua capacità lavorativa del ricorrente né sul conseguente grado d'invalidità. In tali circostanze si deve ammettere che il ricorrente, per ammissione dell'amministrazione, ha reso verosimile un possibile peggioramento del proprio stato di salute. Quest'ultimo deve essere vagliato dall'autorità inferiore, la quale entrando nel merito della domanda, accerterà i fatti giuridicamente rilevanti. Nondimeno, il ricorrente, nello scritto del 10 novembre 2015, ha segnalato di concordare con la proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta di causa del 30 ottobre 2015.
E. 8 In tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato all'UAIE affinché entri nel merito della domanda di rendita, proceda agli atti istruttori indicati dal proprio SMR e si pronunci sul diritto di A._______ di percepire una rendita d'invalidità.
E. 9.1 Visto l'esito della procedura non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta priva d'oggetto.
E. 9.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 9 giugno 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché entri nel merito della domanda di rendita del 20 novembre 2014, proceda agli accertamenti indicati nei considerandi e statuisca sul diritto di A._______ di percepire una rendita d'invalidità.
- Non si prelevano spese processuali.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto.
- L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) La presidente del collegio: La cancelliera: Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4255/2015 Sentenza del 21 dicembre 2015 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Franziska Schneider, Christoph Rohrer, cancelliera Anna Röthlisberger. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, rifiuto di entrare in materia (decisione del 9 giugno 2015). In fatto: A.A._______, cittadino italiano, nato il (...) 1971, coniugato, con un figlio (nato da una precedente relazione) e due figlie (nate dall'unione matrimoniale), residente in Italia (doc. 212 e 223 pag. 1 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE], doc. 212 e 223 pag. 1), ha lavorato in Svizzera 10 mesi nel 1994, 12 mesi nel 1995 e 10 mesi nel 1996 in qualità di magazziniere, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 221 pag. 1, 223 pagg. 3 e 4 e 224).). B. B.a Una prima domanda di prestazioni era stata accolta dall'UAIE il 29 marzo 2000 (doc. 101), che ha riconosciuto all'interessato il diritto di percepire una rendita intera limitata nel tempo dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 1998, nonché la rendita ordinaria per figlio. B.b Una seconda domanda era invece stata respinta dall'autorità inferiore con decisione del 23 aprile 2010 (doc. 186), in quanto il tasso d'invalidità era insufficiente per poter beneficiare del diritto ad una rendita. Entrambe le decisioni sono passate incontestate in giudicato. C.Da ultimo A._______ ha lavorato in Italia in qualità di idraulico presso la B._______ (doc. 197 pag. 3, 213 e 215 pagg. 1, 2 e 12). Il 16 maggio 2014 l'interessato è stato sottoposto all'intervento di "artroprotesi di anca destra per coxartrosi destra in anca dispasica ed esiti di tettoplastica e osteotomia femorale in paziente con anemia post-chirurgica" (doc. 201 e 221). Dal 15 maggio 2014 al 7 novembre 2014 è stato assente dal lavoro (doc. 197). Il rapporto di lavoro con la B._______ è stato sciolto il 10 novembre 2014 (doc. 197 pag. 3). D. D.a Il 20 novembre 2014 (cfr. timbro postale) A._______ ha formulato, all'attenzione dell'UAIE, una nuova domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 194). In data 27 novembre 2014 l'amministrazione gli ha comunicato che la domanda doveva essere presentata direttamente all'organismo d'assicurazioni sociali del suo Paese di residenza, precisando che "tale richiesta dovrà essere presentata entro tre mesi oltre i quali la data d'inoltro della prima corrispondenza non potrà essere presa in considerazione come data di deposito formale." L'UAIE ha infine pregato l'assicurato di presentare questa lettera all'organismo affinché il medesimo potesse tener conto della data d'inoltro della richiesta presso l'amministrazione, ossia l'11 novembre 2014 (recte: 20 novembre 2014; doc. 207). Il 5 febbraio 2015 (prima dello scadere del termine di tre mesi) l'interessato ha presentato istanza, per il tramite dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di C._______ (INPS), tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità (doc. 211, 212 [in particolare pag. 7] e 220). D.b La perizia medica particolareggiata E 213 del 17 febbraio 2015 (doc. 215), trasmessa con la domanda di prestazioni (cfr. doc. 211), redatta dalla dott.ssa D._______, medico dell'INPS, la cui specializzazione non è nota, riporta la diagnosi di "esiti di artroprotesi d'anca in pregressa osteotomia varizzante femore prossimale destra già trattato con intervento di tettoplastica acetabolo destra (1997) in anca displasica, scoliosi destro convessa ed iperlordosi lombare e modesta spondiloartrosi diffusa" facendo riferimento ai codici ICD 75430 per lussazione congenita dell'anca, unilaterale, e ICD v4364 per sostituzione dell'articolazione dell'anca (doc. 215 pag. 7). Il medico ha ritenuto l'interessato in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, di lavorare ad uno schermo e di essere autonomo nell'esercizio della sua attività professionale a tempo parziale (55%; cfr. doc. 215 pagg. 8 e 9). D.c In data 26 marzo 2015 il dott. E._______, medico del Servizio medico regionale (SMR), specialista FMH in medicina generale, facendo riferimento alla perizia particolareggiata E 213, ha stabilito che l'interessato poteva essere considerato abile al lavoro al 100%, in attività da leggere a medio pesanti, al più tardi dal 17 febbraio 2015, se non già dal 27 agosto 2014, ossia tre mesi dopo l'operazione di artroprotesi (doc. 221). Al riguardo ha allegato al suo rapporto una lista di attività di sostituzione esigibili (doc. 221 pag. 2). E. E.a Con progetto di decisione del 9 aprile 2015 (doc. 222) l'UAIE non è entrato in materia della terza domanda presentata da A._______. L'amministrazione ha ritenuto che l'interessato non aveva reso plausibile una modifica rilevante del grado d'invalidità conformemente all'art. 87 cpv. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201). L'autorità inferiore ha contestualmente reso attento il ricorrente della possibilità, in caso di disaccordo con il progetto di decisione, di formulare le proprie osservazioni entro il termine di 30 giorni. L'interessato non ha presentato alcuna osservazione, né nuova documentazione medica. E.b Con decisione del 9 giugno 2015 l'UAIE ha confermato il progetto (doc. 225 e allegato al doc. TAF 1). F. F.a L'8 luglio 2015 A._______, rappresentato dal Patronato Istituto nazionale assistenza sociale (INAS), ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UAIE del 9 giugno 2015, chiedendone l'annullamento e il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita d'invalidità, in quanto lo stato di salute era peggiorato a tal punto da determinare un'incapacità lavorativa del 50%. A comprova delle proprie richieste ha allegato un esame radiologico della colonna lombo-sacrale del 27 agosto 2014, una valutazione delle proprie condizioni redatta dal dott. F._______, specialista in ortopedia, il 3 luglio 2015, e il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 13 aprile 2014. Ha infine postulato una domanda di assistenza giudiziaria e la rifusione delle spese (doc. TAF 1 e allegati). F.b Il 16 settembre 2015 il ricorrente ha trasmesso il formulario "Domanda di gratuito patrocinio" compilato e corredato dei relativi mezzi di prova (doc. TAF 6 e 7). G.Con risposta del 30 ottobre 2015 (doc. TAF 9) l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, postulando l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa, per procedere conformemente alla presa di posizione del dott. E._______, specialista FMH in medicina generale, del 25 ottobre 2015 (allegato al doc. TAF 9). Il medico, a cui l'UAIE aveva sottoposto la documentazione medica prodotta con l'atto ricorsuale, aveva in particolare segnalato la necessità di accertare lo stato di salute dell'interessato segnatamente attraverso un esame in ortopedia. H.Invitato ad esprimersi sulla proposta dell'UAIE, con scritto del 10 novembre 2015, l'insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha segnalato a questo Tribunale il proprio accordo (doc. TAF 12). In diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 1.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
3. Oggetto del contendere, prima della risposta di causa, era la questione formale di sapere se a ragione o meno l'amministrazione, con decisione del 9 giugno 2015, non era entrata nel merito della terza domanda di rendita presentata dall'assicurato. Con la risposta di causa, l'UAIE ha proposto l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti, in quanto ritiene di dover accertare lo stato di salute del ricorrente e quindi, di fatto ammette di dover entrare nel merito della terza domanda. Tale proposta è stata accettata dal ricorrente con scritto del 10 novembre 2015. Pertanto al Tribunale adito non resta che esaminare se tale accordo è conforme al diritto federale.
4. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
5. Qualora, nell'ambito di una prima domanda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI [RS 831.201]). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova decisione (in concreto al 9 giugno 2015) con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita (nel caso di specie la decisione del 23 aprile 2010 [doc. 186]) dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determinazione del grado d'invalidità (DTF 130 V 108 e 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame successivo (cfr. sentenza del TF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con rinvii). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (cfr. sentenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2 con rinvii). Peraltro, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel merito di una domanda di rendita il giudice non ha da esaminare la legittimità di siffatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid. 2b). 6. 6.1 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 6.2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Il rinvio si giustifica, tra l'altro, soprattutto nell'ipotesi in cui i fatti non sono stati sufficientemente accertati (sentenza del TF 1C_277/2007 del 30 giugno 2008 consid. 2.2).
7. Nel caso di specie la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti di causa affinché esperisca l'istruttoria conformemente alle indicazioni del SMR del 25 ottobre 2015, conferma la necessità addotta dal ricorrente di entrare nel merito della domanda di rendita e di procedere all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con particolare riferimento allo stato di salute dell'insorgente, alla sua evoluzione e all'incidenza dello stesso sulla capacità lavorativa, segnatamente tramite l'erezione di una perizia ortopedica. In caso contrario non sarebbe possibile determinarsi con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali né sulla residua capacità lavorativa del ricorrente né sul conseguente grado d'invalidità. In tali circostanze si deve ammettere che il ricorrente, per ammissione dell'amministrazione, ha reso verosimile un possibile peggioramento del proprio stato di salute. Quest'ultimo deve essere vagliato dall'autorità inferiore, la quale entrando nel merito della domanda, accerterà i fatti giuridicamente rilevanti. Nondimeno, il ricorrente, nello scritto del 10 novembre 2015, ha segnalato di concordare con la proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta di causa del 30 ottobre 2015.
8. In tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato all'UAIE affinché entri nel merito della domanda di rendita, proceda agli atti istruttori indicati dal proprio SMR e si pronunci sul diritto di A._______ di percepire una rendita d'invalidità. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta priva d'oggetto. 9.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 9 giugno 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché entri nel merito della domanda di rendita del 20 novembre 2014, proceda agli accertamenti indicati nei considerandi e statuisca sul diritto di A._______ di percepire una rendita d'invalidità.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto.
4. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
5. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) La presidente del collegio: La cancelliera: Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: