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C-4199/2011

C-4199/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-06-06 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Sachverhalt

A. A.______ (in seguito: A._______), cittadino peruviano, ha ottenuto il 24 ottobre 2006 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino un permesso di dimora B valido fino al 23 ottobre 2007, allo scopo di seguire un percorso formativo presso l'Università della Svizzera italiana. Egli ha quindi ottenuto il rinnovo del citato permesso dapprima fino al 23 ottobre 2008 e quindi sino al 23 ottobre 2009. B. Interrotti gli studi per problemi di salute, egli si è recato nel Cantone Friborgo il 5 marzo 2009, dove tra il giugno 2009 e gennaio 2010 ha conseguito 4 certificati relativi allo studio della lingua tedesca e francese. Durante il suo soggiorno a Friborgo egli ha lavorato per il comune di ... dal 1° luglio a 31 agosto 2009, e per ... dal 1° settembre al 14 dicembre 2009. L'11 novembre 2009 l'interessato si è recato presso l'Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona per rinnovare il permesso di soggiorno. Egli fu quindi indirizzato agli Uffici del Cantone Friborgo, poiché intenzionato a ivi stabilirsi. Il Service de la population del citato cantone ha quindi predisposto, il 9 dicembre 2009, il rifiuto della domanda presentata il 3 dicembre precedente, con la motivazione che l'interessato era giunto nel Cantone Friborgo senza il consenso delle competenti autorità e aveva lavorato per il comune di ... e ... senza alcun permesso. C. Con ordonnance pénale del 20 aprile 2010, pronunciata dal giudice di istruzione del Cantone Friborgo, A._______ è stato ritenuto colpevole di violazione alla legge federale sugli stranieri, segnatamente per non aver segnalato il proprio arrivo nel Cantone Friborgo e di avervi esercitato in seguito un'attività lucrativa senza permesso dal 1° luglio al 14 dicembre 2009. Ritenuto colpevole per negligenza è stato condannato alla multa di fr. 300.-. D. Inoltre con decreto di accusa del 16 marzo 2011, non impugnato e cresciuto in giudicato, la Procura Pubblica del Cantone Ticino ha condannato A._______, alla pena di 30 aliquote giornaliere per Fr. 30.- cadauna, per complessivi Fr. 900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, poiché ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri, in particolare per soggiorno illegale a Bellinzona, Friborgo e in altre località non meglio indicate, dal 24 ottobre 2009 al 21 giugno 2010, privo del permesso di dimora B (art. 115 cpv. 1 lett. b della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]) E. Il 29 aprile 2011 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha quindi pronunciato nei confronti di A._______ un divieto di entrata valido sino al 28 aprile 2014. L'autorità federale ha motivato la propria decisione genericamente con "violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici per infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale) (art. 67 LStr)". Il 23 giugno seguente, la decisione di divieto d'entrata è stata notificata alla rappresentante dell'interessato. F. Con ricorso del 25 luglio 2011 A._______ ha chiesto di annullare la citata decisione e di revocare il divieto di entrata in Svizzera. A sostegno delle proprie conclusioni egli ha sostanzialmente allegato di aver violato la legge in "buona fede" convinto che il permesso di dimora ottenuto in Ticino fosse valido anche per il Cantone Friborgo. Egli sottolinea inoltre che durante questo periodo egli ha potuto lavorare perfino per un ente pubblico e ottenuto anche il certificato AVS. A._______ ha quindi indicato che solamente nel quadro di una sua regolarizzazione di trasferimento e rinnovo presso il Cantone Friborgo le autorità si sono accorte della propria situazione. Egli ha concluso quindi sostenendo che sulla scorta di queste considerazioni il divieto di entrata appare eccessivo, anche a motivo che diventerebbe impossibile il proseguimento degli studi in Svizzera dopo i numerosi sacrifici assunti dalla propria famiglia. G. Con risposta del 5 ottobre 2011 l'autorità di prime cure si è riconfermata nella propria decisione rilevando che il ricorrente ha soggiornato illegalmente in Svizzera svolgendo perdipiù un'attività lucrativa abusiva, violandone in questo modo l'ordine e la sicurezza pubblici. Giustificato sarebbe dunque il divieto d'entrata pronunciato sulla scorta dell'art. 67 LStr. H. Con replica del 17 ottobre 2011 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto ed di diritto.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 3.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (let. a), deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (let. b), non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (let. c), non dev'essere oggetto di una misura di respingimento (let. d). Tale norma, relativa all'entrata in territorio svizzero, si applica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).

E. 3.2 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen). L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde largamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema Philipp Egli / Tobias Meyer in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr, n. 14) indica che per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera (let. a); essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido (let. b); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi (let. c); non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione (let. d); non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi (let. e).

E. 3.3 In virtù dell'Allegato I al Regolamento CE 539/2001, i cittadini peruviani per entrare nello spazio Schengen e in Svizzera hanno l'obbligo di presentare un visto valido. 4.4.1 Inoltre giusta l'art. 27 LStr uno straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso (let. a); vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni (let. b); dispone dei mezzi finanziari necessari (let. c); e possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o il perfezionamento previsti (let. d). Ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 LStr per i soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora. Il titolare di un permesso di dimora può in particolare scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso (art. 36 LStr). In particolare la legislazione federale in materia di diritto degli stranieri indica che allorquando uno straniero si trasferisce in un altro Comune o Cantone, deve notificarsi entro 14 giorni presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza e notificare entro lo stesso termine la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza (art. 15 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]). 4.2 L'art. 11 cpv. 1 LStr prescrive infine che lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto (cpv. 2). È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 3). Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima di iniziare un'attività lucrativa (art. 12 cpv. 1 LStr). 5.5.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen e con effetto a decorre dal 1° gennaio 2011, il divieto di entrata, che impedisce l'entrata o il ritorno in Svizzera di un straniero indesiderato (e nello spazio Schengen, cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale C-2316/2010 del 20 dicembre 2011 consid. 3.4), è regolata all'art. 67 LStr. 5.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Ciononostante l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 5.3 Con riferimento alla nozione di ordine e sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a Lstr), che sono alla base della motivazione della decisione in esame, si osserva che: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; la sicurezza pubblica significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). L'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA precisa inoltre che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni dell'autorità. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici. Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri rappresentano quindi delle violazioni di legge, sanzionate secondo gli art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio pre­citato FF 2002 pag. 3428). 5.4 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto di entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti e rispettare il principio di proporzionalità (cfr. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

E. 6.1 Nella fattispecie l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto di entrata di 3 anni, con validità da subito sino al 28 aprile 2014, ritenendo che l'interessato abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblico per ripetuta infrazione alla LStr.

E. 6.2 Alla luce della documentazione agli atti, in particolare dall' "ordonnance pénale" del giudice di istruzione del Cantone Friborgo del 20 aprile 2010 e dal decreto di accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 16 marzo 2011, cresciuto in giudicato il 19 aprile seguente, si evince che A._______ commesso le seguenti infrazioni alla LStr:

- nessuna comunicazione alle autorità preposte del Cantone Friborgo contestualmente all'arrivo a ..., nel termine massimo di 8 giorni;

- esercizio di attività lucrativa dal 1° luglio al 31 agosto 2009 per il comune di ... senza alcun regolare permesso;

- esercizio di attività lucrativa dal 1° settembre al 14 dicembre 2009 per ..., a Friborgo, senza alcun regolare permesso; e

- soggiorno illegale a Bellinzona, Friborgo e in altre località non meglio indicate dal 24 ottobre 2009 al 21 giugno 2010 senza il necessario permesso di polizia, in quanto il permesso di dimora B era valido solo sino al 23 ottobre 2009. In proposito il Tribunale rileva che l'interessato stesso non ha ricorso, né contestato davanti a questo Tribunale, nel suo gravame, la fattispecie determinata dal decreto di accusa e dall'ordonnance pénale. A._______ si è limitato a rilevare di aver agito conformemente a presunte regole di buona fede, "convinto che il permesso B ottenuto in Ticino fosse valido per tutta la Svizzera" (cfr. ricorso, pag. 2). A sostegno delle proprie affermazioni l'interessato ha sottolineato inoltre di aver "potuto lavorare" e di essersi "rivolto spontaneamente alle autorità cantonali per formalizzare la sua domanda di trasferimento dal cantone Ticino" senza nascondere alcunché.

E. 6.3 Giusta l'art. 21 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena. Affinché si sia in presenza di un errore di diritto è necessario che l'autore abbia agito ritenendosi in diritto di farlo. Qualora questa condizione sia realizzata è ancora necessario che l'autore abbia avuto delle ragioni sufficienti di credersi in diritto di agire. Questo è il caso quando non può essere mosso alcun rimprovero all'autore in relazione al proprio errore in quando esso è riconducibile a circostanze che avrebbero potuto indurre in errore qualsiasi persona coscienziosa. L'errore di diritto, il quale è riconosciuto in maniera restrittiva, è fondato sull'idea che l'imputato deve sforzarsi di prendere conoscenza della legge e che la sua ignoranza non gli permette di discolparsi che in casi eccezionali. L'ignoranza della legge non costituisce quindi di principio una ragione sufficiente ed è compito di colui che si trova confrontato ad una situazione giuridica che non padroneggia di richiedere le necessarie delucidazioni (cfr. sentenza del Tribunale federale 6P.11/2007, 6S.26/2007 del 4 maggio 2007, consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.4 Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, le allegazioni di A._______ non possono trovare conferma. E ciò poiché emerge dall'istruttoria che il ricorrente, a beneficio di un permesso di dimora per motivi di studio, rilasciato il 24 ottobre 2006 e valido sino al 23 ottobre 2007, ha ottenuto un rinnovo annuale in due successive occasioni (dapprima il 24 ottobre 2007 e in seguito il 24 ottobre 2008). In questo contesto agli atti risulta che, con altrettanti avvisi di scadenza trasmessi al ricorrente il 3 agosto 2007 e il 1° agosto 2008, l'Ufficio regionale degli stranieri del Cantone Ticino informava il ricorrente sulla necessità di rinnovare il permesso al più tardi 2 settimane prima della scadenza. Inoltre, sempre attraverso tali avvisi, il ricorrente è stato informato in merito l'obbligo di comunicare eventuali modifiche di indirizzo. Infine in occasione del secondo rinnovo A._______ è stato oggetto di un rapporto di contravvenzione poiché la domanda di rinnovo era stata chiesta il giorno dopo la scadenza allorquando "doveva essere presentata 15 giorni prima [...] al competente ufficio stranieri" (cfr. incarto cantonale).

E. 6.5 A fronte di quanto sopra esposto, il ricorrente non può fondare la propria censura sull'ignoranza - in buona fede - della legislazione federale in materia di stranieri. Inoltre a sostegno delle proprie allegazioni non può venire nemmeno l'assunzione a tempo determinato da parte di un ente pubblico, il Comune di ..., senza il necessario permesso per l'esercizio di attività lucrativa.

E. 6.6 Nella fattispecie l'infrazione di soggiorno illegale di cui si è reso protagonista A._______ riveste un carattere di gravità certo in quanto risulta espressamente sanzionata dalle disposizioni penali di cui all'art. 115 cpv. 1 let. b LStr. Soggiornando in modo illegale in Svizzera egli ha quindi indiscutibilmente violato le normative in materia di diritto degli stranieri, reato per il quale l'art. 80 cpv. 1 let. a OASA prescrive che vi è conseguente violazione della sicurezza e dell'ordine pubblico, e per il quale può esserci quale conseguenza l'emissione del divieto d'entrata sul territorio svizzero (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429). Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).

E. 7.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).

E. 7.2 A questo proposito occorre rilevare che A._______ ha iniziato degli studi presso l'Università della Svizzera italiana e continuati in seguito presso la SUPSI, ma interrotti per ragioni di salute, che difficilmente potrebbero essere terminati con un divieto di entrata in territorio svizzero per 3 anni. Va inoltre sottolineato che il ricorrente ha comunque dimostrato di voler seguire una formazione in Svizzera, si veda in particolare i 4 certificati relativi alla lingua tedesca e francese conseguiti nel Cantone Friborgo. Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi della causa, il Tribunale ritiene che, benché l'interesse pubblico alla misura di allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevalga su quello privato, il divieto d'entrata di 3 anni appare sproporzionato e viene quindi adeguato alle circostanze del caso e limitato al giorno di emanazione della presente sentenza. 8.Ne discende che l'UFM con la decisione del 29 giugno 2011 ha parzialmente violato il diritto federale; per questi motivi il ricorso va parzialmente accolto. 9.Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente in misura di Fr. 650.- (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Al ricorrente non vengono versate spese ripetibili poiché nelle procedura giudiziaria non è stato rappresentato da un patrocinatore e non ha comprovato di aver dovuto far fronte, per l'esercizio dei propri diritti, a spese relativamente elevate (art. 64 cpv. 1 PA). (dispositivo sulla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che il divieto d'entrata è valido sino al giorno dell'emanazione della presente sentenza.
  2. Le spese processuali sono fissate a 650.- franchi. Al ricorrente vanno restituiti 350.- franchi, anticipati con versamento di 1000.- franchi il 9 settembre 2011.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; formulario di informazione per il rimborso) - autorità inferiore (n. di rif. Symic ...; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona, per conoscenza La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4199/2011 Sentenza del 6 giugno 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, cancelliere Manuel Borla. Parti A.______, rappresentato da B._______, ..., ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. A.______ (in seguito: A._______), cittadino peruviano, ha ottenuto il 24 ottobre 2006 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino un permesso di dimora B valido fino al 23 ottobre 2007, allo scopo di seguire un percorso formativo presso l'Università della Svizzera italiana. Egli ha quindi ottenuto il rinnovo del citato permesso dapprima fino al 23 ottobre 2008 e quindi sino al 23 ottobre 2009. B. Interrotti gli studi per problemi di salute, egli si è recato nel Cantone Friborgo il 5 marzo 2009, dove tra il giugno 2009 e gennaio 2010 ha conseguito 4 certificati relativi allo studio della lingua tedesca e francese. Durante il suo soggiorno a Friborgo egli ha lavorato per il comune di ... dal 1° luglio a 31 agosto 2009, e per ... dal 1° settembre al 14 dicembre 2009. L'11 novembre 2009 l'interessato si è recato presso l'Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona per rinnovare il permesso di soggiorno. Egli fu quindi indirizzato agli Uffici del Cantone Friborgo, poiché intenzionato a ivi stabilirsi. Il Service de la population del citato cantone ha quindi predisposto, il 9 dicembre 2009, il rifiuto della domanda presentata il 3 dicembre precedente, con la motivazione che l'interessato era giunto nel Cantone Friborgo senza il consenso delle competenti autorità e aveva lavorato per il comune di ... e ... senza alcun permesso. C. Con ordonnance pénale del 20 aprile 2010, pronunciata dal giudice di istruzione del Cantone Friborgo, A._______ è stato ritenuto colpevole di violazione alla legge federale sugli stranieri, segnatamente per non aver segnalato il proprio arrivo nel Cantone Friborgo e di avervi esercitato in seguito un'attività lucrativa senza permesso dal 1° luglio al 14 dicembre 2009. Ritenuto colpevole per negligenza è stato condannato alla multa di fr. 300.-. D. Inoltre con decreto di accusa del 16 marzo 2011, non impugnato e cresciuto in giudicato, la Procura Pubblica del Cantone Ticino ha condannato A._______, alla pena di 30 aliquote giornaliere per Fr. 30.- cadauna, per complessivi Fr. 900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, poiché ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri, in particolare per soggiorno illegale a Bellinzona, Friborgo e in altre località non meglio indicate, dal 24 ottobre 2009 al 21 giugno 2010, privo del permesso di dimora B (art. 115 cpv. 1 lett. b della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]) E. Il 29 aprile 2011 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha quindi pronunciato nei confronti di A._______ un divieto di entrata valido sino al 28 aprile 2014. L'autorità federale ha motivato la propria decisione genericamente con "violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici per infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale) (art. 67 LStr)". Il 23 giugno seguente, la decisione di divieto d'entrata è stata notificata alla rappresentante dell'interessato. F. Con ricorso del 25 luglio 2011 A._______ ha chiesto di annullare la citata decisione e di revocare il divieto di entrata in Svizzera. A sostegno delle proprie conclusioni egli ha sostanzialmente allegato di aver violato la legge in "buona fede" convinto che il permesso di dimora ottenuto in Ticino fosse valido anche per il Cantone Friborgo. Egli sottolinea inoltre che durante questo periodo egli ha potuto lavorare perfino per un ente pubblico e ottenuto anche il certificato AVS. A._______ ha quindi indicato che solamente nel quadro di una sua regolarizzazione di trasferimento e rinnovo presso il Cantone Friborgo le autorità si sono accorte della propria situazione. Egli ha concluso quindi sostenendo che sulla scorta di queste considerazioni il divieto di entrata appare eccessivo, anche a motivo che diventerebbe impossibile il proseguimento degli studi in Svizzera dopo i numerosi sacrifici assunti dalla propria famiglia. G. Con risposta del 5 ottobre 2011 l'autorità di prime cure si è riconfermata nella propria decisione rilevando che il ricorrente ha soggiornato illegalmente in Svizzera svolgendo perdipiù un'attività lucrativa abusiva, violandone in questo modo l'ordine e la sicurezza pubblici. Giustificato sarebbe dunque il divieto d'entrata pronunciato sulla scorta dell'art. 67 LStr. H. Con replica del 17 ottobre 2011 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto ed di diritto. Diritto: 1.1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTF.In particolare, le decisioni in divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3. A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2.Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6.1). 3. 3.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (let. a), deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (let. b), non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (let. c), non dev'essere oggetto di una misura di respingimento (let. d). Tale norma, relativa all'entrata in territorio svizzero, si applica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr). 3.2 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen). L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde largamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema Philipp Egli / Tobias Meyer in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr, n. 14) indica che per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera (let. a); essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido (let. b); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi (let. c); non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione (let. d); non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi (let. e). 3.3 In virtù dell'Allegato I al Regolamento CE 539/2001, i cittadini peruviani per entrare nello spazio Schengen e in Svizzera hanno l'obbligo di presentare un visto valido. 4.4.1 Inoltre giusta l'art. 27 LStr uno straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso (let. a); vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni (let. b); dispone dei mezzi finanziari necessari (let. c); e possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o il perfezionamento previsti (let. d). Ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 LStr per i soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora. Il titolare di un permesso di dimora può in particolare scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso (art. 36 LStr). In particolare la legislazione federale in materia di diritto degli stranieri indica che allorquando uno straniero si trasferisce in un altro Comune o Cantone, deve notificarsi entro 14 giorni presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza e notificare entro lo stesso termine la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza (art. 15 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]). 4.2 L'art. 11 cpv. 1 LStr prescrive infine che lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto (cpv. 2). È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 3). Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima di iniziare un'attività lucrativa (art. 12 cpv. 1 LStr). 5.5.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen e con effetto a decorre dal 1° gennaio 2011, il divieto di entrata, che impedisce l'entrata o il ritorno in Svizzera di un straniero indesiderato (e nello spazio Schengen, cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale C-2316/2010 del 20 dicembre 2011 consid. 3.4), è regolata all'art. 67 LStr. 5.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Ciononostante l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 5.3 Con riferimento alla nozione di ordine e sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a Lstr), che sono alla base della motivazione della decisione in esame, si osserva che: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; la sicurezza pubblica significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). L'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA precisa inoltre che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni dell'autorità. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici. Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri rappresentano quindi delle violazioni di legge, sanzionate secondo gli art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio pre­citato FF 2002 pag. 3428). 5.4 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto di entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti e rispettare il principio di proporzionalità (cfr. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6. 6.1 Nella fattispecie l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto di entrata di 3 anni, con validità da subito sino al 28 aprile 2014, ritenendo che l'interessato abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblico per ripetuta infrazione alla LStr. 6.2 Alla luce della documentazione agli atti, in particolare dall' "ordonnance pénale" del giudice di istruzione del Cantone Friborgo del 20 aprile 2010 e dal decreto di accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 16 marzo 2011, cresciuto in giudicato il 19 aprile seguente, si evince che A._______ commesso le seguenti infrazioni alla LStr:

- nessuna comunicazione alle autorità preposte del Cantone Friborgo contestualmente all'arrivo a ..., nel termine massimo di 8 giorni;

- esercizio di attività lucrativa dal 1° luglio al 31 agosto 2009 per il comune di ... senza alcun regolare permesso;

- esercizio di attività lucrativa dal 1° settembre al 14 dicembre 2009 per ..., a Friborgo, senza alcun regolare permesso; e

- soggiorno illegale a Bellinzona, Friborgo e in altre località non meglio indicate dal 24 ottobre 2009 al 21 giugno 2010 senza il necessario permesso di polizia, in quanto il permesso di dimora B era valido solo sino al 23 ottobre 2009. In proposito il Tribunale rileva che l'interessato stesso non ha ricorso, né contestato davanti a questo Tribunale, nel suo gravame, la fattispecie determinata dal decreto di accusa e dall'ordonnance pénale. A._______ si è limitato a rilevare di aver agito conformemente a presunte regole di buona fede, "convinto che il permesso B ottenuto in Ticino fosse valido per tutta la Svizzera" (cfr. ricorso, pag. 2). A sostegno delle proprie affermazioni l'interessato ha sottolineato inoltre di aver "potuto lavorare" e di essersi "rivolto spontaneamente alle autorità cantonali per formalizzare la sua domanda di trasferimento dal cantone Ticino" senza nascondere alcunché. 6.3 Giusta l'art. 21 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena. Affinché si sia in presenza di un errore di diritto è necessario che l'autore abbia agito ritenendosi in diritto di farlo. Qualora questa condizione sia realizzata è ancora necessario che l'autore abbia avuto delle ragioni sufficienti di credersi in diritto di agire. Questo è il caso quando non può essere mosso alcun rimprovero all'autore in relazione al proprio errore in quando esso è riconducibile a circostanze che avrebbero potuto indurre in errore qualsiasi persona coscienziosa. L'errore di diritto, il quale è riconosciuto in maniera restrittiva, è fondato sull'idea che l'imputato deve sforzarsi di prendere conoscenza della legge e che la sua ignoranza non gli permette di discolparsi che in casi eccezionali. L'ignoranza della legge non costituisce quindi di principio una ragione sufficiente ed è compito di colui che si trova confrontato ad una situazione giuridica che non padroneggia di richiedere le necessarie delucidazioni (cfr. sentenza del Tribunale federale 6P.11/2007, 6S.26/2007 del 4 maggio 2007, consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). 6.4 Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, le allegazioni di A._______ non possono trovare conferma. E ciò poiché emerge dall'istruttoria che il ricorrente, a beneficio di un permesso di dimora per motivi di studio, rilasciato il 24 ottobre 2006 e valido sino al 23 ottobre 2007, ha ottenuto un rinnovo annuale in due successive occasioni (dapprima il 24 ottobre 2007 e in seguito il 24 ottobre 2008). In questo contesto agli atti risulta che, con altrettanti avvisi di scadenza trasmessi al ricorrente il 3 agosto 2007 e il 1° agosto 2008, l'Ufficio regionale degli stranieri del Cantone Ticino informava il ricorrente sulla necessità di rinnovare il permesso al più tardi 2 settimane prima della scadenza. Inoltre, sempre attraverso tali avvisi, il ricorrente è stato informato in merito l'obbligo di comunicare eventuali modifiche di indirizzo. Infine in occasione del secondo rinnovo A._______ è stato oggetto di un rapporto di contravvenzione poiché la domanda di rinnovo era stata chiesta il giorno dopo la scadenza allorquando "doveva essere presentata 15 giorni prima [...] al competente ufficio stranieri" (cfr. incarto cantonale). 6.5 A fronte di quanto sopra esposto, il ricorrente non può fondare la propria censura sull'ignoranza - in buona fede - della legislazione federale in materia di stranieri. Inoltre a sostegno delle proprie allegazioni non può venire nemmeno l'assunzione a tempo determinato da parte di un ente pubblico, il Comune di ..., senza il necessario permesso per l'esercizio di attività lucrativa. 6.6 Nella fattispecie l'infrazione di soggiorno illegale di cui si è reso protagonista A._______ riveste un carattere di gravità certo in quanto risulta espressamente sanzionata dalle disposizioni penali di cui all'art. 115 cpv. 1 let. b LStr. Soggiornando in modo illegale in Svizzera egli ha quindi indiscutibilmente violato le normative in materia di diritto degli stranieri, reato per il quale l'art. 80 cpv. 1 let. a OASA prescrive che vi è conseguente violazione della sicurezza e dell'ordine pubblico, e per il quale può esserci quale conseguenza l'emissione del divieto d'entrata sul territorio svizzero (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429). Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA). 7. 7.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). 7.2 A questo proposito occorre rilevare che A._______ ha iniziato degli studi presso l'Università della Svizzera italiana e continuati in seguito presso la SUPSI, ma interrotti per ragioni di salute, che difficilmente potrebbero essere terminati con un divieto di entrata in territorio svizzero per 3 anni. Va inoltre sottolineato che il ricorrente ha comunque dimostrato di voler seguire una formazione in Svizzera, si veda in particolare i 4 certificati relativi alla lingua tedesca e francese conseguiti nel Cantone Friborgo. Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi della causa, il Tribunale ritiene che, benché l'interesse pubblico alla misura di allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevalga su quello privato, il divieto d'entrata di 3 anni appare sproporzionato e viene quindi adeguato alle circostanze del caso e limitato al giorno di emanazione della presente sentenza. 8.Ne discende che l'UFM con la decisione del 29 giugno 2011 ha parzialmente violato il diritto federale; per questi motivi il ricorso va parzialmente accolto. 9.Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente in misura di Fr. 650.- (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Al ricorrente non vengono versate spese ripetibili poiché nelle procedura giudiziaria non è stato rappresentato da un patrocinatore e non ha comprovato di aver dovuto far fronte, per l'esercizio dei propri diritti, a spese relativamente elevate (art. 64 cpv. 1 PA). (dispositivo sulla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che il divieto d'entrata è valido sino al giorno dell'emanazione della presente sentenza.

2. Le spese processuali sono fissate a 650.- franchi. Al ricorrente vanno restituiti 350.- franchi, anticipati con versamento di 1000.- franchi il 9 settembre 2011.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata; formulario di informazione per il rimborso)

- autorità inferiore (n. di rif. Symic ...; incarto di ritorno)

- Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona, per conoscenza La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: