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C-414/2021

C-414/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-09 · Italiano CH

Assicurazione facoltativa

Sachverhalt

A. A.a Con comunicazione del 18 gennaio 2016 (doc. 20 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE] di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale), l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha riconosciuto a A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente) - cittadina svizzera, nata il (...), affetta da ipoacusia neurosensoriale (doc. 3 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. 3]) - il diritto ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita per il periodo dal 2 aprile 2015 al 30 aprile 2020. A.b Il 22 aprile 2020 (doc. 1), l'Ufficio AI del Cantone C._______ ha trasmesso l'incarto all'UAIE in considerazione del trasferimento all'estero dell'interessata. Con decisione del 14 agosto 2020 (doc. 78 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale), l'UAIE ha stabilito che l'interessata non ha più diritto, successivamente al 31 luglio 2016, ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita, la medesima risultando avere lasciato la Svizzera il 2 luglio 2016 e le condizioni assicurative non essendo (più) adempite. A.c Con sentenza del 2 giugno 2021 (C-4519/2020), il Tribunale amministrativo federale ha, su proposta dell'UAIE, accolto il ricorso dell'11 settembre 2020, annullato la decisione del 22 aprile 2020 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio verificasse ed esaminasse nuovamente la propria competenza a decidere sul caso, sussistendo al momento dell'emanazione della decisione impugnata sufficienti indizi riguardo al fatto che l'interessata avesse il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 23 CC, in C._______ al momento del trasferimento dell'incarto all'UAIE rispettivamente alla data in cui è stata resa la decisione impugnata. B. B.a Il 10 novembre 2020, l'interessata ha inoltrato la dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, precisando di essere stata domiciliata a (...; Svizzera) dal 2013 al 2015, a (...; Svizzera) dal 2015 al 2017, a (...; Svizzera) dal 2017 al 2020 ed indicando di risiedere a (...; Argentina) dal 24 ottobre 2020 (doc. 14 pag. 5; v. anche doc. 12 pag. 2 [scritto di posta elettronica del padre dell'interessata del novembre 2020]). B.b Con decisione del 30 novembre 2020 (doc. 25), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Nella motivazione della decisione, ha CSC ha considerato siccome non adempito il requisito di un periodo ininterrotto di almeno cinque anni d'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 2 LAVS, poiché, secondo le informazioni fornite dall'Ufficio controllo abitanti di (...; doc. 22 [messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2020]), l'interessata era domiciliata a (...) dal 1° agosto 2017 in provenienza dall'Argentina e si è poi trasferita in Argentina il 23 ottobre 2020 (è fatto riferimento all'art. 7 dell'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OAF] in combinazione con l'art. 2 cpv. 1 LAVS). B.c Con scritto del 14 dicembre 2020 (doc. 28), l'interessata ha allegato di essere stata domiciliata in Svizzera dalla sua nascita (il 3 giugno 2013) al 23 ottobre 2020 (momento in cui è partita per l'Argentina). B.d Con decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 (doc. 29), la CSC ha rigettato l'opposizione del 14 dicembre 2020 e confermato la propria decisione del 30 novembre 2020, mediante la quale ha respinto la domanda di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Detta autorità ha in particolare considerato siccome non adempite le condizioni d'adesione all'assicurazione facoltativa di cui all'art. 2 cpv. 1 LAVS, dal momento che l'interessata, cittadina svizzera residente in Argentina, non è stata assicurata obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni prima della richiesta di adesione (è in particolare fatto riferimento all'art. 2 cpv. 1 LAVS in combinazione con gli art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 2 lett. a LAVS). C. C.a Il 28 gennaio 2021, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC dell'11 gennaio 2021 mediante il quale ha chiesto (di riformare la decisione impugnata nel senso) che "venga presa in considerazione la nostra richiesta di adesione all'assicurazione facoltativa". Ha contestato il mancato adempimento del presupposto (di cui all'art. 2 cpv. 1 LAVS) di un periodo di residenza di cinque anni nel territorio svizzero. In particolare, ha segnalato di essere sempre stata domiciliata in Svizzera dalla sua nascita (il 3 giugno 2013) al 23 ottobre 2020 (momento in cui è partita per l'Argentina), precisando di avere vissuto con la propria famiglia, da luglio 2013, a (...), da giugno 2015, a (...; ove è stata in cura presso l'Ospedale universitario e sottoposta altresì ad un intervento chirurgico di impianto cocleare bilaterale) e, da agosto 2017, a (...). Da settembre 2016 a maggio 2017, ha altresì vissuto presso una famiglia affidataria (per decisione dell'autorità di protezione dei minori della città di [...]; doc. TAF 1). C.b Nella risposta al ricorso del 18 marzo 2021, la CSC ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare rilevato che la ricorrente è cittadina svizzera e risiede in Argentina, ma non è stata assicurata obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni. Per conseguenza, detta autorità ha ritenuto di avere respinto a giusta ragione la domanda di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la ricorrente non adempiendo le condizioni di adesione (è fatto riferimento all'art. 2 cpv. 1 LAVS in combinazione con gli art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 2 lett. a LAVS; doc. TAF 5). C.c Nella replica del 20 aprile 2021, la ricorrente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 28 gennaio 2021 (doc. TAF 11), atto di replica che è poi stato trasmesso alla CSC per conoscenza con provvedimento del 4 giugno 2021 (doc. TAF 12).

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

E. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso - interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 2.1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1).

E. 2.2 La ricorrente è cittadina svizzera e risiede a (...) nella Repubblica Argentina dal 24 ottobre 2020 (doc. 14 pag. 4). Dato che la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale con la Repubblica Argentina, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati esclusivamente secondo il diritto svizzero.

E. 3 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l'autorità inferiore ha, a ragione o meno, respinto la domanda della ricorrente - cittadina svizzera residente nella Repubblica Argentina - di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (per il motivo che l'insorgente non è stata assicurata obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni).

E. 4 L'affiliazione all'AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure facoltativa (art. 2 LAVS).

E. 4.1 Giusta l'art. 1a cpv. 1 LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti:

a) le persone fisiche domiciliate in Svizzera;

b) le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;

c) i cittadini svizzeri che lavorano all'estero: al servizio della Confederazione (cifra 1); al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'art. 12 (cifra 2); al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale (cifra 3). Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c (art. 1a cpv. 1bis LAVS).

E. 4.2 In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa. Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi (art. 2 cpv. 6 LAVS). Tale competenza è stata concretizzata con l'adozione dell'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF; RS 831.11).

E. 4.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 OAF, le persone che adempiono le condizioni dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, comprese quelle che sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito, possono partecipare all'assicurazione facoltativa. Secondo l'art. 8 cpv. 1 OAF, la persona interessata ad aderire all'assicurazione facoltativa deve inoltrare per iscritto una dichiarazione di partecipazione alla Cassa di compensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all'estero entro il termine di un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria; l'inosservanza di tale termine comporta la perdita del diritto di aderire all'assicurazione facoltativa (sentenza del TF 9C_481/2009 del 24 novembre 2011 consid. 3.2). L'assicurazione facoltativa inizia con l'uscita dall'assicurazione obbligatoria (art. 8 cpv. 2 OAF). Per conseguenza, l'adesione all'assicurazione facoltativa AVS/AI, che è personale, è subordinata alle seguenti condizioni: (1) la persona richiedente è cittadina svizzera o cittadina degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), (2) essa vive al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS, (3) immediatamente prima della partenza essa è stata assicurata obbligatoriamente all'AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi e (4) la dichiarazione di partecipazione è stata inoltrata per iscritto ad un'autorità competente entro il termine di un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria. Tali condizioni sono da adempire cumulativamente (sentenza del TAF C- 5228/2017 del 20 gennaio 2020 consid. 4.3).

E. 5.1 Secondo le direttive dell'UFAS sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF; stato al 1° gennaio 2021), la condizione di assicurazione per un periodo ininterrotto di cinque anni è adempiuta se la persona è stata affiliata all'AVS/AI giusta gli art. 1a cpv. 1 lett. a-c, 1a cpv. 3 e 4 e 2 LAVS, in virtù dell'accordo con l'UE o con l'AELS o ai sensi di una convenzione di sicurezza sociale o di un accordo di sede durante un periodo ininterrotto di cinque anni (DAF cifra marginale 2008). Il periodo ininterrotto di cinque anni interi di assicurazione precede immediatamente la data dell'uscita dall'AVS (DAF cifra marginale 2008.1). Un anno è considerato intero se la persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un giorno (DAF cifra marginale 2008.2).

E. 5.2 Non si richiede che la persona sia stata tenuta a versare i contributi durante gli anni in un cui è stata assicurata. Se durante questo periodo essa era esentata dal pagamento dei contributi a causa dell'età (persona minorenne; art. 3 cpv. 2 lett. a e d LAVS) o dei contributi pagati dal coniuge o dal partner registrato (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS), gli anni in cui era domiciliata in Svizzera contano come anni di assicurazione (DAF cifra marginale 2009).

E. 5.3 Gli svizzeri e i cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS che adempiono alle condizioni (di cui all'art. 2 cpv. 1 LAVS) devono inoltrare la loro dichiarazione di adesione entro un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria. Alla scadenza di questo termine, l'adesione all'assicurazione facoltativa non è più possibile (DAF cifra marginale 2010). L'assicurazione ha effetto dalla data dell'uscita dall'assicurazione obbligatoria (DAF cifra marginale 2011).

E. 5.4 La dichiarazione di adesione deve essere inoltrata per iscritto (anche per via elettronica) e va firmata dalla persona che intende affiliarsi all'assicurazione facoltativa, dal suo rappresentante legale o da una persona provvista di procura (DAF cifra marginale 2018). L'adesione dei genitori non implica quella dei figli. Per poter aderire all'assicurazione facoltativa, i figli devono quindi annunciarsi individualmente e adempiere alle condizioni (di cui all'art. 2 cpv. 1 LAVS). Tuttavia la richiesta di adesione presentata da un minorenne è valida solo con il consenso del rappresentante legale (DAF cifra marginale 2020).

E. 6.1 Questo Tribunale rileva che è incontestato sia da parte della ricorrente sia da parte della CSC che l'insorgente è cittadina svizzera e che al momento della presentazione della domanda di adesione all'assicurazione facoltativa - e più precisamente a far tempo da ottobre 2020 - risiedeva (e risiede tutt'ora) con la propria famiglia a (...) nella Repubblica Argentina. Con l'inoltro, il 10 novembre 2020, della dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa, la ricorrente ha inoltre rispettato il termine di un anno, di cui all'art. 8 cpv. 1 OAF, la stessa essendo - come riconosciuto dall'autorità inferiore medesima nella risposta al ricorso del 18 marzo 2021 - partita per l'Argentina il 24 ottobre 2020.

E. 6.2 Resta pertanto da esaminare se immediatamente prima della partenza per la Repubblica Argentina, l'insorgente è stata assicurata obbligatoriamente all'AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi.

E. 7.1 Nella decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 (doc. 29), la CSC ha segnalato che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti effettuato, il Servizio movimento della popolazione della città di (...) ha riferito (messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2020 [doc. 22]), che la ricorrente è arrivata a (...) l'8 gennaio 2017 in provenienza dall'Argentina (agli atti si trova, tuttavia, anche copia di una notifica d'arrivo dell'insorgente [nel quartiere di {...}] in provenienza da [...] redatta dall'Ufficio controllo abitanti della città di [...] in data 3 agosto 2017 [doc. 8]) ed ha lasciato la Svizzera il 23 ottobre 2020 e si è trasferita in Argentina.

E. 7.2 Nel gravame del 28 gennaio 2021 (doc. TAF 1), l'insorgente ha allegato di essere sempre stata domiciliata in Svizzera dalla sua nascita (il 3 giugno 2013) al 23 ottobre 2020 (momento in cui è partita per l'Argentina), precisando di avere vissuto con la propria famiglia, da luglio 2013, a (...; si sarebbe annunciata, ma non sarebbe stata registrata) e poi, da giugno 2015, a (...), ove è stata in cura presso l'Ospedale universitario e sottoposta altresì, nel gennaio 2016, ad un intervento chirurgico di impianto cocleare bilaterale (sarebbe stata registrata a [...]). Nel settembre 2016, la KESB (a [...]) ha deciso di collocarla in "una casa segreta qualche parte in Svizzera" (le sarebbe stato impossibile risiedere in Argentina, poiché le era proibita qualsiasi partenza per l'estero). Nel maggio 2017, l'Alta Corte di (...; Obergericht [...]) ha però poi deciso il suo ritorno nella sua famiglia. Nell'agosto 2017, la famiglia si è trasferita a (...), ove ha vissuto fino ad ottobre 2020. La dichiarazione del Servizio movimento della popolazione della città di (...; secondo cui sarebbe arrivata a [...] in provenienza dall'Argentina [doc. 22]) "non può essere altro che uno sbaglio" e può essere prodotta la notifica di arrivo della competente autorità della città di (...; da cui si evince che l'insorgente proveniva da [...; doc. TAF 11]). Nel novembre 2017, sarebbe stata ancora sotto curatela (per decisione dell'autorità di protezione dei minori della città di [...; doc. TAF 11]).

E. 7.3.1 Di principio, giusta l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC, cui rinvia l'art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l'interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l'esistenza di un permesso di dimora o altrimenti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giudizio (DTF 127 V 237 consid. 1). L'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, contiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. Inoltre, una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA).

E. 7.3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della residenza effettiva in Svizzera ammette due eccezioni. La prima, concernente il soggiorno all'estero per una durata prevedibilmente breve. La seconda, riguardante il soggiorno all'estero per una durata abbastanza lunga. Nella prima ipotesi, il soggiorno all'estero può durare al massimo un anno e comunque lo può essere soltanto in presenza di buone ragioni. Nella seconda ipotesi, un soggiorno di lunga durata non si oppone alla residenza in Svizzera se: a) il soggiorno all'estero, inizialmente previsto per una breve durata, è prolungato oltre l'anno a causa di circostanze impreviste e di forza maggiore (ad esempio a causa di una malattia o di un infortunio); b) oppure se dei motivi imperativi (quali ad esempio dei provvedimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia) impongono immediatamente un soggiorno all'estero la cui durata, secondo le previsioni, è superiore a un anno. Nell'ambito della 10a revisione dell'AVS il presupposto della residenza effettiva è stato codificato ed ha trovato espressione nel termine di "dimora abituale". Il rinvio concomitante al domicilio e alla dimora abituale e quindi il riferimento a tale duplice condizione permetteva di ancorare nella legge la prassi seguita in ambito di prestazioni non esportabili (cfr. DTF 132 V 423 consid. non pubblicati 3.3 a 3.5 della sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006 con rinvii). Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2; sentenza del TF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2).

E. 7.3.3 Infine, giusta l'art. 24 cpv. 1 CC, cui rinvia pure l'art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquisito un altro. Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera (cpv. 2). Nell'ambito dell'art. 24 cpv. 2 CC, l'abbandono di un domicilio all'estero si determina giusta l'art. 20 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291). Tale disposizione prevede che la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che in mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale (intesa come lo Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il domicilio all'estero risulta abbandonato a partire dal momento in cui una persona ha definitivamente spostato altrove il proprio centro degli interessi, indipendentemente dall'eventuale mantenimento del domicilio in virtù del diritto estero. In ambito internazionale, il cambiamento di domicilio risulta molto più semplice rispetto alle regole applicabili a livello interno. In particolare, il cambiamento deve essere ammesso anche quando viene mantenuta una residenza all'estero, ma le relazioni con la stessa si sono fortemente affievolite (sentenza del TF 9C_295/2019 del 18 giugno 2019 consid. 2 con rinvii; v. pure sentenza del TAF C-5228/2017 consid. 5.4.3).

E. 7.4.1 Per quanto attiene al domicilio rispettivamente alla dimora abituale in Svizzera della ricorrente, dalle carte processuali appare che la stessa (nata il 3 giugno 2013) risiedeva (con la propria famiglia), da giugno del 2013, a (...; conteggi dei premi della cassa malati da giugno a settembre 2013 [doc. 34] e scritto dell'assicurazione [...] al padre dell'insorgente del 29 settembre 2014, con copia della parte anteriore della tessera svizzera d'assicurazione malattie della ricorrente [doc. 2 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale]).

E. 7.4.2 L'insorgente appare poi essersi trasferita (con la propria famiglia) in C._______, risiedendo, almeno dal gennaio 2015, nel comune di (...; formulario "richiesta per minori: provvedimenti sanitari/mezzi ausiliari" [doc. 3], scritti e comunicazioni dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del febbraio 2015 ed ottobre 2016 [doc. 5, 29 e 30 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale]).

E. 7.4.3 Perlomeno da aprile del 2015, la ricorrente (affetta da ipoacusia neurosensoriale) è (stata) in cura presso l'Ospedale universitario di (...; rapporti dell'aprile, novembre e dicembre 2015 [doc. 11, 14, 15 e 19 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale] nonché convocazione ad una visita medica dell'ottobre 2015 [doc. 34 pag. 9]) e sottoposta altresì ad un intervento chirurgico di impianto cocleare bilaterale (rapporto ospedaliero del gennaio 2016 [doc. 23 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale]). Dal certificato di domicilio del 5 novembre 2015 del controllo abitanti della città di (...; doc. 4) risulta che l'insorgente è domiciliata a (...) dal 1° ottobre 2015 in provenienza da (...; Svizzera/C._______). La stessa si sarebbe poi trasferita a (...) in Argentina il 2 luglio 2016, secondo la nota informativa dell'Ufficio della popolazione della città di (...) del 29 giugno 2020 (doc. 9), che non indica altresì il motivo della partenza né tanto meno contiene indicazioni sul fatto se sia stato costituito in Argentina un nuovo domicilio (v. anche doc. 23 [attestazione del 17 novembre 2020]), fermo restando che la ricorrente non appare dalle carte processuali avere costituito un nuovo domicilio - e comunque neppure avere trascorso molto tempo qualora vi si fosse effettivamente recata - in Argentina dopo l'evocata partenza dalla Svizzera il 2 luglio 2016 (peraltro neppure il padre della ricorrente). Quest'ultimo ha allegato che la figlia non ha mai lasciato la Svizzera, ma che si trovava in Svizzera sotto la tutela della KESB di (...), fino a quando "l'Obergericht di (...)" ha consentito alla famiglia il ricongiungimento (nel giugno del 2017 [doc. 45, 61 e 69 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C- 4519/2020 di questo Tribunale nonché atto ricorsuale]). In questo ambito, agli atti di causa si trovano uno scritto di posta elettronica del servizio sociale della città di (...) del gennaio 2017 (doc. 82; dallo stesso risulta peraltro che l'insorgente si trovava sotto la custodia dell'autorità di protezione dei minori della città di [...] e che la competente autorità avrebbe dovuto pronunciarsi riguardo alla custodia della minore) ed una decisione dell'autorità di protezione dei minori della città di (...) del novembre 2017 (afferente alla nomina di una [nuova] curatrice per l'insorgente; doc. TAF 11]). Sempre dalle carte processuali emerge che da settembre 2016 a maggio 2017 (doc. 6), la ricorrente è stata sottoposta a trattamenti logopedici (a [...; nota delle spese di viaggio {doc. 5} e scritto di posta elettronica del padre del febbraio 2018 {doc. 34 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale}]).

E. 7.4.4 Infine, al più tardi dal 1° agosto 2017, l'insorgente risultava domiciliata a (...; quartiere di [...]), come emerge dal certificato di domicilio del 7 settembre 2020 (doc. 10), in provenienza da (...; Svizzera/C._______; v. doc. 8 [notifica di arrivo dell'agosto 2017 all'ufficio controllo abitanti della città di {...}]). Le informazioni fornite alla CSC per e-mail del 20 novembre 2020 dall'Ufficio controllo abitanti della città di (...; doc. 22) non erano dunque corrette, come giustamente rilevato dalla ricorrente, per quanto attiene al luogo di provenienza.

E. 7.4.5 Con messaggio di posta elettronica inoltrato il 1° novembre 2020 dinanzi all'UAIE, il padre dell'insorgente ha poi comunicato che la figlia ha annunciato la sua partenza per l'estero il 23 ottobre 2020 (e ha chiesto ufficialmente l'adesione della figlia medesima, qui ricorrente, all'assicurazione facoltativa AVS/AI [doc. 12 pag. 2]).

E. 7.5 Ciò premesso, contrariamente all'assunto della CSC di cui alla decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021, sussistono sufficienti indizi riguardo al fatto che la ricorrente avesse il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 23 CC, in Svizzera da (giugno del) 2013 ad (ottobre del) 2020, prima della sua partenza per la Repubblica Argentina il 23 ottobre 2020 (cfr., sulla questione, la già citata sentenza del TAF C-4519/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.4.1 e 4.4.2), come peraltro indicato dalla stessa nella domanda di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 10 novembre 2020 (doc. 14 pag. 5 [formulario "dichiarazione di partecipazione AVS/AI"]).

E. 7.6 Pertanto, allo stato attuale degli atti di causa, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 annullata e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore affinché verifichi ed esamini nuovamente l'adempimento delle condizioni d'adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di cui all'art. 2 cpv. 1 LAVS; con particolare riferimento al requisito di un periodo di almeno cinque anni consecutivi d'assicurazione obbligatoria) e si pronunci nuovamente sulla domanda della ricorrente, del 10 novembre 2020, di adesione all'assicurazione facoltativa.

E. 8.1 Visto l'esito del ricorso, non sono comunque riscosse spese processuali (art. 63 PA).

E. 8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede da mandatario professionale e che non ha fatto valere - né risulta ad un esame d'ufficio degli atti - che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi, segnatamente del considerando 7.6.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si attribuiscono ripetibili.
  4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-414/2021 Sentenza del 9 novembre 2021 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentata dal padre signor B._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di adesione all'assicurazione facoltativa (decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021). Fatti: A. A.a Con comunicazione del 18 gennaio 2016 (doc. 20 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE] di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale), l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha riconosciuto a A._______ (di seguito, interessata, ricorrente o insorgente) - cittadina svizzera, nata il (...), affetta da ipoacusia neurosensoriale (doc. 3 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. 3]) - il diritto ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita per il periodo dal 2 aprile 2015 al 30 aprile 2020. A.b Il 22 aprile 2020 (doc. 1), l'Ufficio AI del Cantone C._______ ha trasmesso l'incarto all'UAIE in considerazione del trasferimento all'estero dell'interessata. Con decisione del 14 agosto 2020 (doc. 78 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale), l'UAIE ha stabilito che l'interessata non ha più diritto, successivamente al 31 luglio 2016, ai provvedimenti sanitari per la cura della sua infermità congenita, la medesima risultando avere lasciato la Svizzera il 2 luglio 2016 e le condizioni assicurative non essendo (più) adempite. A.c Con sentenza del 2 giugno 2021 (C-4519/2020), il Tribunale amministrativo federale ha, su proposta dell'UAIE, accolto il ricorso dell'11 settembre 2020, annullato la decisione del 22 aprile 2020 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio verificasse ed esaminasse nuovamente la propria competenza a decidere sul caso, sussistendo al momento dell'emanazione della decisione impugnata sufficienti indizi riguardo al fatto che l'interessata avesse il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 23 CC, in C._______ al momento del trasferimento dell'incarto all'UAIE rispettivamente alla data in cui è stata resa la decisione impugnata. B. B.a Il 10 novembre 2020, l'interessata ha inoltrato la dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, precisando di essere stata domiciliata a (...; Svizzera) dal 2013 al 2015, a (...; Svizzera) dal 2015 al 2017, a (...; Svizzera) dal 2017 al 2020 ed indicando di risiedere a (...; Argentina) dal 24 ottobre 2020 (doc. 14 pag. 5; v. anche doc. 12 pag. 2 [scritto di posta elettronica del padre dell'interessata del novembre 2020]). B.b Con decisione del 30 novembre 2020 (doc. 25), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Nella motivazione della decisione, ha CSC ha considerato siccome non adempito il requisito di un periodo ininterrotto di almeno cinque anni d'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 2 LAVS, poiché, secondo le informazioni fornite dall'Ufficio controllo abitanti di (...; doc. 22 [messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2020]), l'interessata era domiciliata a (...) dal 1° agosto 2017 in provenienza dall'Argentina e si è poi trasferita in Argentina il 23 ottobre 2020 (è fatto riferimento all'art. 7 dell'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OAF] in combinazione con l'art. 2 cpv. 1 LAVS). B.c Con scritto del 14 dicembre 2020 (doc. 28), l'interessata ha allegato di essere stata domiciliata in Svizzera dalla sua nascita (il 3 giugno 2013) al 23 ottobre 2020 (momento in cui è partita per l'Argentina). B.d Con decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 (doc. 29), la CSC ha rigettato l'opposizione del 14 dicembre 2020 e confermato la propria decisione del 30 novembre 2020, mediante la quale ha respinto la domanda di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Detta autorità ha in particolare considerato siccome non adempite le condizioni d'adesione all'assicurazione facoltativa di cui all'art. 2 cpv. 1 LAVS, dal momento che l'interessata, cittadina svizzera residente in Argentina, non è stata assicurata obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni prima della richiesta di adesione (è in particolare fatto riferimento all'art. 2 cpv. 1 LAVS in combinazione con gli art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 2 lett. a LAVS). C. C.a Il 28 gennaio 2021, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC dell'11 gennaio 2021 mediante il quale ha chiesto (di riformare la decisione impugnata nel senso) che "venga presa in considerazione la nostra richiesta di adesione all'assicurazione facoltativa". Ha contestato il mancato adempimento del presupposto (di cui all'art. 2 cpv. 1 LAVS) di un periodo di residenza di cinque anni nel territorio svizzero. In particolare, ha segnalato di essere sempre stata domiciliata in Svizzera dalla sua nascita (il 3 giugno 2013) al 23 ottobre 2020 (momento in cui è partita per l'Argentina), precisando di avere vissuto con la propria famiglia, da luglio 2013, a (...), da giugno 2015, a (...; ove è stata in cura presso l'Ospedale universitario e sottoposta altresì ad un intervento chirurgico di impianto cocleare bilaterale) e, da agosto 2017, a (...). Da settembre 2016 a maggio 2017, ha altresì vissuto presso una famiglia affidataria (per decisione dell'autorità di protezione dei minori della città di [...]; doc. TAF 1). C.b Nella risposta al ricorso del 18 marzo 2021, la CSC ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare rilevato che la ricorrente è cittadina svizzera e risiede in Argentina, ma non è stata assicurata obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni. Per conseguenza, detta autorità ha ritenuto di avere respinto a giusta ragione la domanda di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la ricorrente non adempiendo le condizioni di adesione (è fatto riferimento all'art. 2 cpv. 1 LAVS in combinazione con gli art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 2 lett. a LAVS; doc. TAF 5). C.c Nella replica del 20 aprile 2021, la ricorrente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 28 gennaio 2021 (doc. TAF 11), atto di replica che è poi stato trasmesso alla CSC per conoscenza con provvedimento del 4 giugno 2021 (doc. TAF 12). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso - interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) - è ammissibile. 2. 2.1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). 2.2 La ricorrente è cittadina svizzera e risiede a (...) nella Repubblica Argentina dal 24 ottobre 2020 (doc. 14 pag. 4). Dato che la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale con la Repubblica Argentina, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati esclusivamente secondo il diritto svizzero.

3. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l'autorità inferiore ha, a ragione o meno, respinto la domanda della ricorrente - cittadina svizzera residente nella Repubblica Argentina - di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (per il motivo che l'insorgente non è stata assicurata obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni).

4. L'affiliazione all'AVS/AI può essere obbligatoria (art. 1a LAVS) oppure facoltativa (art. 2 LAVS). 4.1 Giusta l'art. 1a cpv. 1 LAVS, sono assicurati obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti:

a) le persone fisiche domiciliate in Svizzera;

b) le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;

c) i cittadini svizzeri che lavorano all'estero: al servizio della Confederazione (cifra 1); al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'art. 12 (cifra 2); al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale (cifra 3). Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c (art. 1a cpv. 1bis LAVS). 4.2 In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa. Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi (art. 2 cpv. 6 LAVS). Tale competenza è stata concretizzata con l'adozione dell'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF; RS 831.11). 4.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 OAF, le persone che adempiono le condizioni dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, comprese quelle che sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito, possono partecipare all'assicurazione facoltativa. Secondo l'art. 8 cpv. 1 OAF, la persona interessata ad aderire all'assicurazione facoltativa deve inoltrare per iscritto una dichiarazione di partecipazione alla Cassa di compensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all'estero entro il termine di un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria; l'inosservanza di tale termine comporta la perdita del diritto di aderire all'assicurazione facoltativa (sentenza del TF 9C_481/2009 del 24 novembre 2011 consid. 3.2). L'assicurazione facoltativa inizia con l'uscita dall'assicurazione obbligatoria (art. 8 cpv. 2 OAF). Per conseguenza, l'adesione all'assicurazione facoltativa AVS/AI, che è personale, è subordinata alle seguenti condizioni: (1) la persona richiedente è cittadina svizzera o cittadina degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), (2) essa vive al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS, (3) immediatamente prima della partenza essa è stata assicurata obbligatoriamente all'AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi e (4) la dichiarazione di partecipazione è stata inoltrata per iscritto ad un'autorità competente entro il termine di un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria. Tali condizioni sono da adempire cumulativamente (sentenza del TAF C- 5228/2017 del 20 gennaio 2020 consid. 4.3). 5. 5.1 Secondo le direttive dell'UFAS sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF; stato al 1° gennaio 2021), la condizione di assicurazione per un periodo ininterrotto di cinque anni è adempiuta se la persona è stata affiliata all'AVS/AI giusta gli art. 1a cpv. 1 lett. a-c, 1a cpv. 3 e 4 e 2 LAVS, in virtù dell'accordo con l'UE o con l'AELS o ai sensi di una convenzione di sicurezza sociale o di un accordo di sede durante un periodo ininterrotto di cinque anni (DAF cifra marginale 2008). Il periodo ininterrotto di cinque anni interi di assicurazione precede immediatamente la data dell'uscita dall'AVS (DAF cifra marginale 2008.1). Un anno è considerato intero se la persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un giorno (DAF cifra marginale 2008.2). 5.2 Non si richiede che la persona sia stata tenuta a versare i contributi durante gli anni in un cui è stata assicurata. Se durante questo periodo essa era esentata dal pagamento dei contributi a causa dell'età (persona minorenne; art. 3 cpv. 2 lett. a e d LAVS) o dei contributi pagati dal coniuge o dal partner registrato (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS), gli anni in cui era domiciliata in Svizzera contano come anni di assicurazione (DAF cifra marginale 2009). 5.3 Gli svizzeri e i cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS che adempiono alle condizioni (di cui all'art. 2 cpv. 1 LAVS) devono inoltrare la loro dichiarazione di adesione entro un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria. Alla scadenza di questo termine, l'adesione all'assicurazione facoltativa non è più possibile (DAF cifra marginale 2010). L'assicurazione ha effetto dalla data dell'uscita dall'assicurazione obbligatoria (DAF cifra marginale 2011). 5.4 La dichiarazione di adesione deve essere inoltrata per iscritto (anche per via elettronica) e va firmata dalla persona che intende affiliarsi all'assicurazione facoltativa, dal suo rappresentante legale o da una persona provvista di procura (DAF cifra marginale 2018). L'adesione dei genitori non implica quella dei figli. Per poter aderire all'assicurazione facoltativa, i figli devono quindi annunciarsi individualmente e adempiere alle condizioni (di cui all'art. 2 cpv. 1 LAVS). Tuttavia la richiesta di adesione presentata da un minorenne è valida solo con il consenso del rappresentante legale (DAF cifra marginale 2020). 6. 6.1 Questo Tribunale rileva che è incontestato sia da parte della ricorrente sia da parte della CSC che l'insorgente è cittadina svizzera e che al momento della presentazione della domanda di adesione all'assicurazione facoltativa - e più precisamente a far tempo da ottobre 2020 - risiedeva (e risiede tutt'ora) con la propria famiglia a (...) nella Repubblica Argentina. Con l'inoltro, il 10 novembre 2020, della dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa, la ricorrente ha inoltre rispettato il termine di un anno, di cui all'art. 8 cpv. 1 OAF, la stessa essendo - come riconosciuto dall'autorità inferiore medesima nella risposta al ricorso del 18 marzo 2021 - partita per l'Argentina il 24 ottobre 2020. 6.2 Resta pertanto da esaminare se immediatamente prima della partenza per la Repubblica Argentina, l'insorgente è stata assicurata obbligatoriamente all'AVS per un periodo di almeno cinque anni consecutivi. 7. 7.1 Nella decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 (doc. 29), la CSC ha segnalato che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti effettuato, il Servizio movimento della popolazione della città di (...) ha riferito (messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2020 [doc. 22]), che la ricorrente è arrivata a (...) l'8 gennaio 2017 in provenienza dall'Argentina (agli atti si trova, tuttavia, anche copia di una notifica d'arrivo dell'insorgente [nel quartiere di {...}] in provenienza da [...] redatta dall'Ufficio controllo abitanti della città di [...] in data 3 agosto 2017 [doc. 8]) ed ha lasciato la Svizzera il 23 ottobre 2020 e si è trasferita in Argentina. 7.2 Nel gravame del 28 gennaio 2021 (doc. TAF 1), l'insorgente ha allegato di essere sempre stata domiciliata in Svizzera dalla sua nascita (il 3 giugno 2013) al 23 ottobre 2020 (momento in cui è partita per l'Argentina), precisando di avere vissuto con la propria famiglia, da luglio 2013, a (...; si sarebbe annunciata, ma non sarebbe stata registrata) e poi, da giugno 2015, a (...), ove è stata in cura presso l'Ospedale universitario e sottoposta altresì, nel gennaio 2016, ad un intervento chirurgico di impianto cocleare bilaterale (sarebbe stata registrata a [...]). Nel settembre 2016, la KESB (a [...]) ha deciso di collocarla in "una casa segreta qualche parte in Svizzera" (le sarebbe stato impossibile risiedere in Argentina, poiché le era proibita qualsiasi partenza per l'estero). Nel maggio 2017, l'Alta Corte di (...; Obergericht [...]) ha però poi deciso il suo ritorno nella sua famiglia. Nell'agosto 2017, la famiglia si è trasferita a (...), ove ha vissuto fino ad ottobre 2020. La dichiarazione del Servizio movimento della popolazione della città di (...; secondo cui sarebbe arrivata a [...] in provenienza dall'Argentina [doc. 22]) "non può essere altro che uno sbaglio" e può essere prodotta la notifica di arrivo della competente autorità della città di (...; da cui si evince che l'insorgente proveniva da [...; doc. TAF 11]). Nel novembre 2017, sarebbe stata ancora sotto curatela (per decisione dell'autorità di protezione dei minori della città di [...; doc. TAF 11]). 7.3 7.3.1 Di principio, giusta l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC, cui rinvia l'art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l'interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l'esistenza di un permesso di dimora o altrimenti di soggiorno/residenza, il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giudizio (DTF 127 V 237 consid. 1). L'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, contiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio. Inoltre, una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA). 7.3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della residenza effettiva in Svizzera ammette due eccezioni. La prima, concernente il soggiorno all'estero per una durata prevedibilmente breve. La seconda, riguardante il soggiorno all'estero per una durata abbastanza lunga. Nella prima ipotesi, il soggiorno all'estero può durare al massimo un anno e comunque lo può essere soltanto in presenza di buone ragioni. Nella seconda ipotesi, un soggiorno di lunga durata non si oppone alla residenza in Svizzera se: a) il soggiorno all'estero, inizialmente previsto per una breve durata, è prolungato oltre l'anno a causa di circostanze impreviste e di forza maggiore (ad esempio a causa di una malattia o di un infortunio); b) oppure se dei motivi imperativi (quali ad esempio dei provvedimenti di assistenza, di formazione o la cura di una malattia) impongono immediatamente un soggiorno all'estero la cui durata, secondo le previsioni, è superiore a un anno. Nell'ambito della 10a revisione dell'AVS il presupposto della residenza effettiva è stato codificato ed ha trovato espressione nel termine di "dimora abituale". Il rinvio concomitante al domicilio e alla dimora abituale e quindi il riferimento a tale duplice condizione permetteva di ancorare nella legge la prassi seguita in ambito di prestazioni non esportabili (cfr. DTF 132 V 423 consid. non pubblicati 3.3 a 3.5 della sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006 con rinvii). Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2; sentenza del TF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2). 7.3.3 Infine, giusta l'art. 24 cpv. 1 CC, cui rinvia pure l'art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquisito un altro. Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera (cpv. 2). Nell'ambito dell'art. 24 cpv. 2 CC, l'abbandono di un domicilio all'estero si determina giusta l'art. 20 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291). Tale disposizione prevede che la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che in mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale (intesa come lo Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il domicilio all'estero risulta abbandonato a partire dal momento in cui una persona ha definitivamente spostato altrove il proprio centro degli interessi, indipendentemente dall'eventuale mantenimento del domicilio in virtù del diritto estero. In ambito internazionale, il cambiamento di domicilio risulta molto più semplice rispetto alle regole applicabili a livello interno. In particolare, il cambiamento deve essere ammesso anche quando viene mantenuta una residenza all'estero, ma le relazioni con la stessa si sono fortemente affievolite (sentenza del TF 9C_295/2019 del 18 giugno 2019 consid. 2 con rinvii; v. pure sentenza del TAF C-5228/2017 consid. 5.4.3). 7.4 7.4.1 Per quanto attiene al domicilio rispettivamente alla dimora abituale in Svizzera della ricorrente, dalle carte processuali appare che la stessa (nata il 3 giugno 2013) risiedeva (con la propria famiglia), da giugno del 2013, a (...; conteggi dei premi della cassa malati da giugno a settembre 2013 [doc. 34] e scritto dell'assicurazione [...] al padre dell'insorgente del 29 settembre 2014, con copia della parte anteriore della tessera svizzera d'assicurazione malattie della ricorrente [doc. 2 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale]). 7.4.2 L'insorgente appare poi essersi trasferita (con la propria famiglia) in C._______, risiedendo, almeno dal gennaio 2015, nel comune di (...; formulario "richiesta per minori: provvedimenti sanitari/mezzi ausiliari" [doc. 3], scritti e comunicazioni dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del febbraio 2015 ed ottobre 2016 [doc. 5, 29 e 30 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale]). 7.4.3 Perlomeno da aprile del 2015, la ricorrente (affetta da ipoacusia neurosensoriale) è (stata) in cura presso l'Ospedale universitario di (...; rapporti dell'aprile, novembre e dicembre 2015 [doc. 11, 14, 15 e 19 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale] nonché convocazione ad una visita medica dell'ottobre 2015 [doc. 34 pag. 9]) e sottoposta altresì ad un intervento chirurgico di impianto cocleare bilaterale (rapporto ospedaliero del gennaio 2016 [doc. 23 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale]). Dal certificato di domicilio del 5 novembre 2015 del controllo abitanti della città di (...; doc. 4) risulta che l'insorgente è domiciliata a (...) dal 1° ottobre 2015 in provenienza da (...; Svizzera/C._______). La stessa si sarebbe poi trasferita a (...) in Argentina il 2 luglio 2016, secondo la nota informativa dell'Ufficio della popolazione della città di (...) del 29 giugno 2020 (doc. 9), che non indica altresì il motivo della partenza né tanto meno contiene indicazioni sul fatto se sia stato costituito in Argentina un nuovo domicilio (v. anche doc. 23 [attestazione del 17 novembre 2020]), fermo restando che la ricorrente non appare dalle carte processuali avere costituito un nuovo domicilio - e comunque neppure avere trascorso molto tempo qualora vi si fosse effettivamente recata - in Argentina dopo l'evocata partenza dalla Svizzera il 2 luglio 2016 (peraltro neppure il padre della ricorrente). Quest'ultimo ha allegato che la figlia non ha mai lasciato la Svizzera, ma che si trovava in Svizzera sotto la tutela della KESB di (...), fino a quando "l'Obergericht di (...)" ha consentito alla famiglia il ricongiungimento (nel giugno del 2017 [doc. 45, 61 e 69 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C- 4519/2020 di questo Tribunale nonché atto ricorsuale]). In questo ambito, agli atti di causa si trovano uno scritto di posta elettronica del servizio sociale della città di (...) del gennaio 2017 (doc. 82; dallo stesso risulta peraltro che l'insorgente si trovava sotto la custodia dell'autorità di protezione dei minori della città di [...] e che la competente autorità avrebbe dovuto pronunciarsi riguardo alla custodia della minore) ed una decisione dell'autorità di protezione dei minori della città di (...) del novembre 2017 (afferente alla nomina di una [nuova] curatrice per l'insorgente; doc. TAF 11]). Sempre dalle carte processuali emerge che da settembre 2016 a maggio 2017 (doc. 6), la ricorrente è stata sottoposta a trattamenti logopedici (a [...; nota delle spese di viaggio {doc. 5} e scritto di posta elettronica del padre del febbraio 2018 {doc. 34 dell'incarto dell'UAIE di cui alla causa C-4519/2020 di questo Tribunale}]). 7.4.4 Infine, al più tardi dal 1° agosto 2017, l'insorgente risultava domiciliata a (...; quartiere di [...]), come emerge dal certificato di domicilio del 7 settembre 2020 (doc. 10), in provenienza da (...; Svizzera/C._______; v. doc. 8 [notifica di arrivo dell'agosto 2017 all'ufficio controllo abitanti della città di {...}]). Le informazioni fornite alla CSC per e-mail del 20 novembre 2020 dall'Ufficio controllo abitanti della città di (...; doc. 22) non erano dunque corrette, come giustamente rilevato dalla ricorrente, per quanto attiene al luogo di provenienza. 7.4.5 Con messaggio di posta elettronica inoltrato il 1° novembre 2020 dinanzi all'UAIE, il padre dell'insorgente ha poi comunicato che la figlia ha annunciato la sua partenza per l'estero il 23 ottobre 2020 (e ha chiesto ufficialmente l'adesione della figlia medesima, qui ricorrente, all'assicurazione facoltativa AVS/AI [doc. 12 pag. 2]). 7.5 Ciò premesso, contrariamente all'assunto della CSC di cui alla decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021, sussistono sufficienti indizi riguardo al fatto che la ricorrente avesse il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 23 CC, in Svizzera da (giugno del) 2013 ad (ottobre del) 2020, prima della sua partenza per la Repubblica Argentina il 23 ottobre 2020 (cfr., sulla questione, la già citata sentenza del TAF C-4519/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.4.1 e 4.4.2), come peraltro indicato dalla stessa nella domanda di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 10 novembre 2020 (doc. 14 pag. 5 [formulario "dichiarazione di partecipazione AVS/AI"]). 7.6 Pertanto, allo stato attuale degli atti di causa, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 annullata e gli atti di causa rinviati all'autorità inferiore affinché verifichi ed esamini nuovamente l'adempimento delle condizioni d'adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (di cui all'art. 2 cpv. 1 LAVS; con particolare riferimento al requisito di un periodo di almeno cinque anni consecutivi d'assicurazione obbligatoria) e si pronunci nuovamente sulla domanda della ricorrente, del 10 novembre 2020, di adesione all'assicurazione facoltativa. 8. 8.1 Visto l'esito del ricorso, non sono comunque riscosse spese processuali (art. 63 PA). 8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede da mandatario professionale e che non ha fatto valere - né risulta ad un esame d'ufficio degli atti - che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi, segnatamente del considerando 7.6.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: