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C-4015/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-02 · Italiano CH

Revisione della rendita | Assicurazione invalidità, soppressione della rendita (decisione del 2 febbraio 2024)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Corte III C-4015/2024

S e n t e n z a d e l 2 0 a g o s t o 2 0 2 4 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Stati Uniti), ricorrente,

contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione invalidità, soppressione della rendita (decisione del 2 febbraio 2024).

C-4015/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 2 febbraio 2024 l’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE) ha soppresso la ren- dita d’invalidità intera percepita da A._______ (di seguito: assicurato, inte- ressato, ricorrente o insorgente) a causa della mancata collaborazione di quest’ultimo alla procedura di revisione (allegato a doc. TAF 1). 2. In data 17 giugno 2024 l’interessato ha interposto ricorso al Tribunale am- ministrativo contro detta decisione, chiedendo che la rendita non venga soppressa. Egli si è inoltre scusato per l’inoltro tardivo della citata comuni- cazione, spiegando di non aver saputo cosa scrivere e di aver riscontrato difficoltà nel far compilare dal suo precedente medico i formulari richiesti dall’autorità inferiore (doc. TAF 1). 3. Su richiesta del Tribunale amministrativo federale, con scritto del 15 luglio 2024, l’UAIE ha comunicato che la decisione del 2 febbraio 2024 è stata notificata all’interessato il 20 febbraio 2024 e che posteriormente a tale data egli non ha più trasmesso alcuna comunicazione all’amministrazione (doc. TAF 3). 4. 4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e con l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’UAIE. 4.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli- nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assi- curazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per l’inva- lidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

C-4015/2024 Pagina 3 5. 5.1. Giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI il ricorso deve es- sere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impu- gnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in combinazione con l'art. 37 LTAF). Se- condo, l'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA [v. anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA]). 5.2. L'art. 39 cpv. 1 LPGA (anche art. 21 cpv. 1 PA) precisa che le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 5.3. Nel caso concreto, dal tracciamento degli invii della posta svizzera pro- dotto dell’autorità inferiore, risulta che la decisione dell’UAIE del 2 febbraio 2024 è stata notificata il 20 febbraio 2024 (cfr. doc. TAF 3). Il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere il 21 febbraio 2024 (art. 38 LPGA e 22a PA [cfr. DTF 131 V 305, 122 V 60]) ed è scaduto giovedì 21 marzo

2024. In simili condizioni il ricorso – inoltrato 17 giugno 2024, ossia quasi tre mesi dopo la scadenza del termine ricorsuale, fatto peraltro riconosciuto dal ricorrente, che si è scusato per il ritardo dell’invio – va dichiarato inam- missibile in quanto tardivo (v. doc. TAF 1). 5.4. 5.4.1. Secondo l’art. 24 cpv. 1 prima frase PA se il richiedente o il suo rap- presentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’im- pedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso. 5.4.2. Nel caso in esame il ricorrente non ha presentato una domanda mo- tivata di restituzione dei termini, né ha compiuto l’atto omesso, avendo semplicemente dichiarato di poter far compilare il formulario dell’AI al suo nuovo medico (doc. TAF 1). In simili condizioni non vi è necessità d’effet- tuare ulteriori accertamenti d’ufficio in merito alla possibilità di restituire il termine ricorsuale.

C-4015/2024 Pagina 4 6. Avendo tuttavia l’interessato nel suo ricorso del 17 giugno 2024, da una parte, segnalato di essere ora in grado di dare seguito alle richieste dell’au- torità inferiore (in particolare riguardo all’invio del formulario compilato dal medico curante, di cui chiede all’UAIE l’invio) e, dall’altra, allegato nuova documentazione medica, l’incarto viene trasmesso per competenza all’UAIE, trattandosi di una decisione passata in giudicato. 7. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA non- ché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giu- stifica l’attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4015/2024 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Gli atti di causa sono trasmessi per competenza all'UAIE ai sensi dei con- siderandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-4015/2024 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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