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C-3447/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-22 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro) | assicurazione invalidità, comminatoria di non entrata nel merito in caso di mancata collaborazione (scritto del 22 aprile 2025)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Corte III C-3447/2025

S e n t e n z a d e l 7 l u g l i o 2 0 2 5 Composizione Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Stati Uniti), ricorrente,

contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione invalidità, comminatoria di non entrata nel merito in caso di mancata collaborazione (scritto del 22 aprile 2025).

C-3447/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 2 febbraio 2024 l’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE) ha soppresso la ren- dita d’invalidità intera percepita da A._______ (assicurato, interessato, ri- corrente o insorgente) a causa della mancata collaborazione di quest’ul- timo alla procedura di revisione (incarto TAF C-4015/2024). 2. In data 17 giugno 2024 l’interessato ha interposto ricorso al Tribunale am- ministrativo federale (TAF) contro detta decisione, chiedendo che la rendita non venisse soppressa. Egli si è inoltre scusato per l’inoltro tardivo del gra- vame spiegando di non aver saputo cosa scrivere e di aver riscontrato dif- ficoltà nel far compilare dal suo precedente medico i formulari richiesti dall’autorità inferiore (cfr. incarto TAF C-4015/2024). 3. Con sentenza C-4015/2024 del 20 agosto 2024 questo Tribunale ha dichia- rato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso trasmesso. Il TAF ha inoltre trasmesso l’incarto per competenza all’UAIE, avendo l’interessato nel suo ricorso segnalato di essere ora in grado di dare seguito alle richieste dell’autorità inferiore (in particolare riguardo all’invio del formulario compi- lato dal medico curante) e allegato nuova documentazione medica. 4. A seguito della ripresa dell’istruttoria, con scritto del 22 aprile 2025 (e pre- cedente diffida del 22 gennaio 2025), l’UAIE ha comunicato all’interessato la necessità di sottoporlo ad una perizia psichiatrica in Svizzera. L’ammini- strazione ha ricordato che, salvo validi motivi debitamente documentati, tali esami sono perfettamente esigibili e che in caso di rifiuto da parte dell’as- sicurato, l’ufficio AI può – dopo diffida per iscritto e avvertimento sulle con- seguenze giuridiche – decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta senza entrare in materia. Ha pertanto concesso all’interessato un ultimo termine di dieci giorni per confermare la sua disponibilità a sottoporsi ad una perizia psichiatrica con la precisazione che in assenza di un riscontro tempestivo la rendita non avrebbe potuto essere ripristinata, con conseguente deci- sione di non entrata in materia (doc. TAF 1 e 2). 5. Con scritti del 29 aprile 2025, indirizzati sia all’autorità inferiore, sia al Tri- bunale amministrativo federale, l’assicurato ha formulato ricorso contro la diffida del 22 aprile 2025 dell’UAIE, sostenendo in sostanza di non potersi

C-3447/2025 Pagina 3 recare in Svizzera per ulteriori accertamenti a causa del suo stato di salute. Ha altresì trasmesso ulteriore documentazione medica (doc. TAF 1). 6. 6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in com- binazione con l’art. 33 lett. d LTAF e con l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’UAIE. 6.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicura- zione per l’invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7. 7.1. Giusta l’art. 44 PA le decisioni soggiacciono a ricorso e secondo l’art. 31 LTAF il Tribunale amministravo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’articolo 5 PA. L’art. 56 LPGA prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono es- sere impugnate mediante ricorso. Pertanto, l’esistenza di una decisione ai sensi dell’art. 5 PA rappresenta una conditio sine qua non per la legittima- zione ricorsuale. Quando non è invece stata emessa una decisione for- male, fa difetto un possibile oggetto impugnato e pertanto non sono dati i presupposti processuali. Di conseguenza, l’autorità di ricorso deve dichia- rare inammissibile un ricorso interposto contro tale provvedimento (DTF 131 V 164 consid. 2.1 e 130 V 388 consid. 2.3; DTAF 2016/28 consid. 1.4; AUER/MUELLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren, 2 ed., 2019, N 1 e segg. ad art. 44). 7.2. Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti risulta che l’autorità inferiore non ha ancora emesso una formale decisione soggetta a ricorso, essendosi limitata ad accordare all’interessato un ultimo termine di dieci giorni per confermare la sua disponibilità a sottoporsi ad una perizia psi- chiatrica in Svizzera e lo ha avvertito che in caso di assenza di un riscontro

C-3447/2025 Pagina 4 tempestivo sarebbe stata emessa una decisione di non entrata in materia (doc. TAF 2). 7.3. Da quanto precede, risulta che il ricorso del ricorrente del 29 aprile 2025 deve essere dichiarato inammissibile in quanto diretto non contro una decisione impugnabile, ma contro un semplice avvertimento/diffida, non avente le caratteristiche di una formale decisione. L’interessato avrà in ogni caso la possibilità di impugnare un’eventuale futura decisione adottata dall’UAIE nel procedimento in parola. 7.4. Avendo l’interessato nel suo ricorso del 29 aprile 2025 allegato nuova documentazione medica, l’incarto viene trasmesso per competenza all’UAIE. 8. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA non- ché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giu- stifica l’attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3447/2025 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Gli atti di causa sono trasmessi per competenza all'UAIE ai sensi dei con- siderandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3447/2025 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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