Periodo del contributo minimo
Sachverhalt
A. A._______ - cittadino della ex Jugoslavia perlomeno fino al 24 dicembre 1970 secondo quanto indicato nel doc. 2 (pag. 1) dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC], nato il (...) 1946, coniugato e padre di 3 figli - ha formulato in data 29 marzo 2011 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1). Ha esibito in particolare copia del certificato di servizio a bordo della nave B._______ per il periodo dal 23 ottobre 1968 al 12 giugno 1969, non datato ma timbrato dalla C._______ (...), e copia del certificato di servizio, recante la data del 24 dicembre 1970, a bordo della nave D._______ per il periodo dal 26 settembre 1969 al 24 dicembre 1970, timbrato ugualmente dalla C._______ (... [doc. 2]). B. Il 9 ottobre 2012, la Cassa svizzera di compensazione ha stabilito che, non essendo stato registrato alcun reddito o accredito per compiti educativi o assistenziali, non è adempita la durata minima di un anno di contribuzione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAVS per poter beneficiare di una rendita svizzera per la vecchiaia. La CSC ha peraltro indicato all'interessato di avere effettuato le necessarie verifiche presso la competente Cassa di compensazione, ma di non avere trovato alcun periodo contributivo che lo riguarda (doc. 7). C. L'interessato, il 13 novembre 2012, ha inoltrato opposizione contro la succitata decisione della CSC. Ha fatto valere che probabilmente non è stato registrato correttamente e che nel periodo di malattia, dal dicembre 1970 fino ad agosto 1971, C._______ gli avrebbe versato le indennità di salario essendo assicurato alla "E._______". Ha nuovamente esibito i certificati di servizio (v. già doc. 2) dei periodi di lavoro presso la C._______, periodi nell'insieme superiori all'anno minimo richiesto (doc. 8). D. Il 20 marzo 2013, la CSC ha respinto l'opposizione dell'interessato. L'autorità di prime cure ha segnalato di avere effettuato delle ulteriori verifiche presso la competente Cassa di compensazione della menzionata impresa svizzera presso la quale ha lavorato, ma che egli non figura sui fogli di paga della menzionata impresa, di modo che non risultano essere stati versati dei contributi AVS in suo favore. Ha in particolare rilevato che l'interessato non ha dimostrato - con idonei documenti - che, nonostante l'assenza di iscrizioni al riguardo, egli avrebbe non di meno versato dei contributi all'AVS svizzera per gli anni dal 1968 al 1970 (doc. 13). E. E.a Il 13 giugno 2013, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi all'autorità inferiore contro la decisione su opposizione del 20 marzo 2013, ricorso che è poi stato trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 20 giugno 2013 (doc. TAF 2). Il ricorrente ha, da un lato, contestato implicitamente la conformità alla legge della decisione impugnata e, dall'altro lato e in via subordinata, chiesto di potere beneficiare dell'aiuto sociale svizzero (doc. TAF 1 e TAF 3). E.b Il 29 luglio 2013, il ricorrente ha inoltrato della documentazione medica (doc. TAF 5). La stessa è stata trasmessa il 13 agosto 2013 all'autorità inferiore e chiesto che fosse presa in considerazione nell'ottica della risposta al ricorso (doc. TAF 6). F. Nella risposta del 13 agosto 2013, l'autorità inferiore ha chiesto la reiezione del ricorso, il ricorrente non avendo fornito alcun documento che dimostri l'affiliazione ad una Cassa di compensazione rispettivamente la deduzione dal suo salario di contributi AVS. Inoltre, il datore di lavoro stesso ha confermato che non sono stati versati contributi in favore del ricorrente (doc. 21). Infine, la CSC ha rilevato di essere incompetente a trattare la domanda d'assistenza sociale presentata dal ricorrente con il gravame, tale ambito esorbitando le sue attribuzioni legali (doc. TAF 7). G. Con provvedimento del 19 agosto 2013 (notificato il 26 agosto 2013 [cfr. avviso di ricevimento; doc. TAF 10]), questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia della risposta al ricorso, nonché del menzionato doc. 21, e l'ha invitato a presentare la replica entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento stesso (doc. TAF 8). Il termine è scaduto infruttuoso. H. Il 20 agosto 2012, la CSC, prendendo posizione in merito alla documentazione medica di cui al doc. TAF 5, ha ritenuto la stessa senza pertinenza con riferimento all'oggetto litigioso (doc. TAF 9).
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è di principio ammissibile, con le restrizioni di cui si dirà di seguito.
E. 2.1 Secondo i principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale - eccezione fatta per le fattispecie specifiche contemplate nelle disposizioni transitorie - è applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329 consid. 2.3; 130 V 1 consid. 3.2).
E. 2.2 Nonostante la dissoluzione della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, le disposizioni della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1) restano pertanto di principio applicabili ai cittadini dell'ex Jugoslavia per fatti intervenuti fino alla data della dissoluzione dell'ex Jugoslavia medesima rispettivamente dell'entrata in vigore di nuove convenzioni di sicurezza sociale concluse con i nuovi Stati (DTF 126 V 198 consid. 2b; 122 V 381 consid. 1 con rinvii).
E. 3 L'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se il ricorrente ha diritto ad un rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.
E. 4.1 Giusta l'art. 2 della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (di seguito: Convenzione), i cittadini svizzeri e jugoslavi godono della parità di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti dalle legislazioni indicate nell'art. 1, tra le quali figura la LAVS, eccetto disposizione contraria della predetta Convenzione o del suo Protocollo finale. La legislazione applicabile è, in principio, quella della Parte contraente, sul cui territorio è esercitata l'attività determinante al fine dell'assicurazione (art. 4 della Convenzione). Sono comunque state previste delle eccezioni (art. 5 della Convenzione), secondo le quali determinati lavoratori restano assoggettati alla legislazione della prima Parte (nel caso concreto l'ex Jugoslavia), come se fossero stati occupati sul territorio di detta prima Parte.
E. 4.2 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni.
E. 4.3 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
E. 4.4.1 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.
E. 4.4.2 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 con rinvii). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi.
E. 4.4.3 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 4.4.4 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulla richiesta di prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 con rinvii), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.
E. 4.4.5 Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di rilevare che, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 con rinvii).
E. 5.1 Siccome il ricorrente non ha mai richiesto - per quanto emerge dagli atti di causa - l'estratto del conto individuale, per poter procedere ad una rettificazione dello stesso occorre, nella misura in cui gli errori non siano evidenti, che l'inesattezza sia debitamente dimostrata (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 5.1.1 I certificati di servizio di cui al doc. 2, attestanti un periodo lavorativo superiore ad un anno presso un datore di lavoro con sede in Svizzera negli anni 1968, 1969 e 1970, non sono sufficienti per avvalorare l'ipotesi secondo la quale il menzionato datore di lavoro avrebbe necessariamente dovuto versare dei contributi AVS a favore dell'insorgente. In particolare, il ricorrente non ha presentato alcun argomento decisivo rispettivamente prodotto alcun mezzo probatorio - segnatamente certificati di lavoro, distinte di salario, accordi per il versamento di un salario netto (cfr. sentenza del TF 9C_96/2010 del 26 febbraio 2010 consid. 3) - comprovante tale ipotesi (un periodo contributivo in Svizzera di almeno un anno) e dunque la premessa indispensabile per un'eventuale correzione del suo conto individuale.
E. 5.1.2 Basti ancora rilevare che dall'istruttoria sufficientemente approfondita eseguita dall'autorità inferiore è emerso in particolare che sul conto individuale del ricorrente non figura alcuna iscrizione (doc. 4, 6 e 12). Inoltre, su richiesta della CSC, lo stesso datore di lavoro dell'insorgente, C._______, ha peraltro indicato (cfr. scritto del 21 maggio 2013 [doc. 21 pag. 1 e 2]) di non avere pagato contributi AVS in favore del ricorrente e più in generale in favore dei suoi marinai originari dell'ex Jugoslavia, in quanto quest'ultimi sarebbero rimasti assoggettati al loro sistema sociale nazionale (doc. 21). Una siffatta possibilità, quale eccezione alla regola di cui all'art. 4 della Convenzione, è peraltro esplicitamente prevista all'art. 5 dalla Convenzione stessa tra la Confederazione Svizzera e la (ex) Jugoslavia. Peraltro, è noto che nel periodo qui determinante (fine anni sessanta inizio anni settanta) delle imprese svizzere hanno impiegato lavoratori dell'allora Jugoslavia per esempio in qualità di distaccati (cfr., fra l'altro, sentenza TAF C-21/2013 consid. 4.1). D'altra parte, il ricorrente, benché gli sia stato sottoposto lo scritto del suo ex datore di lavoro del 21 maggio 2013 con provvedimento di questo Tribunale del 19 agosto 2013 (doc. TAF 8), ha rinunciato a presentare un atto di replica, e, più in particolare, non ha contestato di essere rimasto, nel periodo in esame, assoggettato all'assicurazione sociale dell'ex Jugoslavia. In siffatta evenienza, e alla luce di quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria effettuata dall'autorità inferiore, non sussiste ragione sufficiente di dubitare delle conclusioni cui è giunta la CSC. Ciò premesso, non incombeva pertanto all'autorità inferiore, né incombe a questo Tribunale, di eseguire degli ulteriori accertamenti d'ufficio, segnatamente allorquando, come in casu, non sussiste ragione di ritenere che ulteriori accertamenti d'ufficio potrebbero comportare l'acquisizione presso il datore di lavoro o la competente Cassa di compensazione di nuovi elementi decisivi diversi da quelli già acquisiti, in ragione anche del tempo ormai trascorso dai fatti decisivi (cfr. sentenza del TAF C-21/2013 consid. 4.1 con rinvii [cfr. per l'apprezzamento anticipato delle prove: DTF 124 V 94 consid. 4b e sentenza del TF H 109/02 del 16 settembre 2002 consid. 3.2]). L'applicazione del principio inquisitorio non obbliga in effetti l'amministrazione - e in caso di ricorso il giudice - ad istruire d'ufficio ogni possibile ed immaginabile fatto rilevante, il quale ha solo una piccola probabilità di portare ad un risultato (cfr. sentenza del TF 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.2). Dal momento che non risulta siano stati versati dei contributi AVS in favore del ricorrente, né che ciò avrebbe necessariamente dovuto essere fatto dal suo ex datore di lavoro, non vi è motivo di accertare se l'insorgente abbia eventualmente potuto beneficiare, negli anni dal 1968 al 1970, di un permesso di dimora (tipo B) o di domicilio (tipo C).
E. 5.1.3 Per quanto attiene ai documenti medici esibiti dal ricorrente con scritto del 29 luglio 2013 (doc. TAF 5), tutti di data posteriore al compimento da parte del medesimo dei 65 anni (il [...] 2011), essi non gli sono di alcun soccorso, riguardando tutt'al più il suo stato di salute, irrilevante nel contesto di una procedura volta all'ottenimento di una rendita AVS. Nella misura in cui si volesse ritenere che l'insorgente ha presentato una domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (AI), bisognerebbe allora rilevare, a prescindere dal fatto che l'amministrazione non ha ancora reso una decisione al riguardo, che detta domanda non potrebbe più essere esaminata già solo per il fatto che il diritto ad una rendita AI si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia dell'AVS (cfr. art. 30 LAI [RS 831.20] in combinazione con l'art. 21 cpv. 1 LAVS).
E. 6 In conclusione, non risultando dalle carte processuali alcun indizio giustificante nuovi e più approfonditi accertamenti e tanto meno elementi da cui poter dedurre che dei contributi AVS sarebbero stati versati dall'ex datore di lavoro del ricorrente (o avrebbero dovuto essere versati), la decisione litigiosa non può che essere confermata.
E. 7 Per quanto attiene, infine, alla domanda di assistenza sociale presentata dal ricorrente in questa sede, essa è inammissibile, già per il fatto che esorbita manifestamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, l'oggetto impugnato e la competenza della CSC medesima. Non risulta altresì essere stata resa in merito alcuna decisione dall'amministrazione suscettibile di essere impugnata dinanzi a questo Tribunale, senza che il ricorrente abbia, fra l'altro, spiegato i motivi per cui la Svizzera potrebbe essere obbligata a versargli un aiuto sociale.
E. 8 Da quanto esposto, consegue che, nella misura in cui ammissibile, il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.
E. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
E. 9.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF [RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Una copia dello scritto dell'autorità inferiore del 20 agosto 2013 (doc. TAF 9) è trasmesso per conoscenza al ricorrente.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione (pti. no. 1, 2, e 3 del dispositivo) può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3827/2013 Sentenza del 28 maggio 2014 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 20 marzo 2013). Fatti: A. A._______ - cittadino della ex Jugoslavia perlomeno fino al 24 dicembre 1970 secondo quanto indicato nel doc. 2 (pag. 1) dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC], nato il (...) 1946, coniugato e padre di 3 figli - ha formulato in data 29 marzo 2011 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1). Ha esibito in particolare copia del certificato di servizio a bordo della nave B._______ per il periodo dal 23 ottobre 1968 al 12 giugno 1969, non datato ma timbrato dalla C._______ (...), e copia del certificato di servizio, recante la data del 24 dicembre 1970, a bordo della nave D._______ per il periodo dal 26 settembre 1969 al 24 dicembre 1970, timbrato ugualmente dalla C._______ (... [doc. 2]). B. Il 9 ottobre 2012, la Cassa svizzera di compensazione ha stabilito che, non essendo stato registrato alcun reddito o accredito per compiti educativi o assistenziali, non è adempita la durata minima di un anno di contribuzione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAVS per poter beneficiare di una rendita svizzera per la vecchiaia. La CSC ha peraltro indicato all'interessato di avere effettuato le necessarie verifiche presso la competente Cassa di compensazione, ma di non avere trovato alcun periodo contributivo che lo riguarda (doc. 7). C. L'interessato, il 13 novembre 2012, ha inoltrato opposizione contro la succitata decisione della CSC. Ha fatto valere che probabilmente non è stato registrato correttamente e che nel periodo di malattia, dal dicembre 1970 fino ad agosto 1971, C._______ gli avrebbe versato le indennità di salario essendo assicurato alla "E._______". Ha nuovamente esibito i certificati di servizio (v. già doc. 2) dei periodi di lavoro presso la C._______, periodi nell'insieme superiori all'anno minimo richiesto (doc. 8). D. Il 20 marzo 2013, la CSC ha respinto l'opposizione dell'interessato. L'autorità di prime cure ha segnalato di avere effettuato delle ulteriori verifiche presso la competente Cassa di compensazione della menzionata impresa svizzera presso la quale ha lavorato, ma che egli non figura sui fogli di paga della menzionata impresa, di modo che non risultano essere stati versati dei contributi AVS in suo favore. Ha in particolare rilevato che l'interessato non ha dimostrato - con idonei documenti - che, nonostante l'assenza di iscrizioni al riguardo, egli avrebbe non di meno versato dei contributi all'AVS svizzera per gli anni dal 1968 al 1970 (doc. 13). E. E.a Il 13 giugno 2013, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi all'autorità inferiore contro la decisione su opposizione del 20 marzo 2013, ricorso che è poi stato trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 20 giugno 2013 (doc. TAF 2). Il ricorrente ha, da un lato, contestato implicitamente la conformità alla legge della decisione impugnata e, dall'altro lato e in via subordinata, chiesto di potere beneficiare dell'aiuto sociale svizzero (doc. TAF 1 e TAF 3). E.b Il 29 luglio 2013, il ricorrente ha inoltrato della documentazione medica (doc. TAF 5). La stessa è stata trasmessa il 13 agosto 2013 all'autorità inferiore e chiesto che fosse presa in considerazione nell'ottica della risposta al ricorso (doc. TAF 6). F. Nella risposta del 13 agosto 2013, l'autorità inferiore ha chiesto la reiezione del ricorso, il ricorrente non avendo fornito alcun documento che dimostri l'affiliazione ad una Cassa di compensazione rispettivamente la deduzione dal suo salario di contributi AVS. Inoltre, il datore di lavoro stesso ha confermato che non sono stati versati contributi in favore del ricorrente (doc. 21). Infine, la CSC ha rilevato di essere incompetente a trattare la domanda d'assistenza sociale presentata dal ricorrente con il gravame, tale ambito esorbitando le sue attribuzioni legali (doc. TAF 7). G. Con provvedimento del 19 agosto 2013 (notificato il 26 agosto 2013 [cfr. avviso di ricevimento; doc. TAF 10]), questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia della risposta al ricorso, nonché del menzionato doc. 21, e l'ha invitato a presentare la replica entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento stesso (doc. TAF 8). Il termine è scaduto infruttuoso. H. Il 20 agosto 2012, la CSC, prendendo posizione in merito alla documentazione medica di cui al doc. TAF 5, ha ritenuto la stessa senza pertinenza con riferimento all'oggetto litigioso (doc. TAF 9). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è di principio ammissibile, con le restrizioni di cui si dirà di seguito. 2. 2.1 Secondo i principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale - eccezione fatta per le fattispecie specifiche contemplate nelle disposizioni transitorie - è applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329 consid. 2.3; 130 V 1 consid. 3.2). 2.2 Nonostante la dissoluzione della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, le disposizioni della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1) restano pertanto di principio applicabili ai cittadini dell'ex Jugoslavia per fatti intervenuti fino alla data della dissoluzione dell'ex Jugoslavia medesima rispettivamente dell'entrata in vigore di nuove convenzioni di sicurezza sociale concluse con i nuovi Stati (DTF 126 V 198 consid. 2b; 122 V 381 consid. 1 con rinvii).
3. L'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se il ricorrente ha diritto ad un rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. 4. 4.1 Giusta l'art. 2 della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali (di seguito: Convenzione), i cittadini svizzeri e jugoslavi godono della parità di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi derivanti dalle legislazioni indicate nell'art. 1, tra le quali figura la LAVS, eccetto disposizione contraria della predetta Convenzione o del suo Protocollo finale. La legislazione applicabile è, in principio, quella della Parte contraente, sul cui territorio è esercitata l'attività determinante al fine dell'assicurazione (art. 4 della Convenzione). Sono comunque state previste delle eccezioni (art. 5 della Convenzione), secondo le quali determinati lavoratori restano assoggettati alla legislazione della prima Parte (nel caso concreto l'ex Jugoslavia), come se fossero stati occupati sul territorio di detta prima Parte. 4.2 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. 4.3 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.4 4.4.1 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 4.4.2 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 con rinvii). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi. 4.4.3 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 4.4.4 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulla richiesta di prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 con rinvii), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. 4.4.5 Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di rilevare che, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 con rinvii). 5. 5.1 Siccome il ricorrente non ha mai richiesto - per quanto emerge dagli atti di causa - l'estratto del conto individuale, per poter procedere ad una rettificazione dello stesso occorre, nella misura in cui gli errori non siano evidenti, che l'inesattezza sia debitamente dimostrata (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 5.1.1 I certificati di servizio di cui al doc. 2, attestanti un periodo lavorativo superiore ad un anno presso un datore di lavoro con sede in Svizzera negli anni 1968, 1969 e 1970, non sono sufficienti per avvalorare l'ipotesi secondo la quale il menzionato datore di lavoro avrebbe necessariamente dovuto versare dei contributi AVS a favore dell'insorgente. In particolare, il ricorrente non ha presentato alcun argomento decisivo rispettivamente prodotto alcun mezzo probatorio - segnatamente certificati di lavoro, distinte di salario, accordi per il versamento di un salario netto (cfr. sentenza del TF 9C_96/2010 del 26 febbraio 2010 consid. 3) - comprovante tale ipotesi (un periodo contributivo in Svizzera di almeno un anno) e dunque la premessa indispensabile per un'eventuale correzione del suo conto individuale. 5.1.2 Basti ancora rilevare che dall'istruttoria sufficientemente approfondita eseguita dall'autorità inferiore è emerso in particolare che sul conto individuale del ricorrente non figura alcuna iscrizione (doc. 4, 6 e 12). Inoltre, su richiesta della CSC, lo stesso datore di lavoro dell'insorgente, C._______, ha peraltro indicato (cfr. scritto del 21 maggio 2013 [doc. 21 pag. 1 e 2]) di non avere pagato contributi AVS in favore del ricorrente e più in generale in favore dei suoi marinai originari dell'ex Jugoslavia, in quanto quest'ultimi sarebbero rimasti assoggettati al loro sistema sociale nazionale (doc. 21). Una siffatta possibilità, quale eccezione alla regola di cui all'art. 4 della Convenzione, è peraltro esplicitamente prevista all'art. 5 dalla Convenzione stessa tra la Confederazione Svizzera e la (ex) Jugoslavia. Peraltro, è noto che nel periodo qui determinante (fine anni sessanta inizio anni settanta) delle imprese svizzere hanno impiegato lavoratori dell'allora Jugoslavia per esempio in qualità di distaccati (cfr., fra l'altro, sentenza TAF C-21/2013 consid. 4.1). D'altra parte, il ricorrente, benché gli sia stato sottoposto lo scritto del suo ex datore di lavoro del 21 maggio 2013 con provvedimento di questo Tribunale del 19 agosto 2013 (doc. TAF 8), ha rinunciato a presentare un atto di replica, e, più in particolare, non ha contestato di essere rimasto, nel periodo in esame, assoggettato all'assicurazione sociale dell'ex Jugoslavia. In siffatta evenienza, e alla luce di quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria effettuata dall'autorità inferiore, non sussiste ragione sufficiente di dubitare delle conclusioni cui è giunta la CSC. Ciò premesso, non incombeva pertanto all'autorità inferiore, né incombe a questo Tribunale, di eseguire degli ulteriori accertamenti d'ufficio, segnatamente allorquando, come in casu, non sussiste ragione di ritenere che ulteriori accertamenti d'ufficio potrebbero comportare l'acquisizione presso il datore di lavoro o la competente Cassa di compensazione di nuovi elementi decisivi diversi da quelli già acquisiti, in ragione anche del tempo ormai trascorso dai fatti decisivi (cfr. sentenza del TAF C-21/2013 consid. 4.1 con rinvii [cfr. per l'apprezzamento anticipato delle prove: DTF 124 V 94 consid. 4b e sentenza del TF H 109/02 del 16 settembre 2002 consid. 3.2]). L'applicazione del principio inquisitorio non obbliga in effetti l'amministrazione - e in caso di ricorso il giudice - ad istruire d'ufficio ogni possibile ed immaginabile fatto rilevante, il quale ha solo una piccola probabilità di portare ad un risultato (cfr. sentenza del TF 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.2). Dal momento che non risulta siano stati versati dei contributi AVS in favore del ricorrente, né che ciò avrebbe necessariamente dovuto essere fatto dal suo ex datore di lavoro, non vi è motivo di accertare se l'insorgente abbia eventualmente potuto beneficiare, negli anni dal 1968 al 1970, di un permesso di dimora (tipo B) o di domicilio (tipo C). 5.1.3 Per quanto attiene ai documenti medici esibiti dal ricorrente con scritto del 29 luglio 2013 (doc. TAF 5), tutti di data posteriore al compimento da parte del medesimo dei 65 anni (il [...] 2011), essi non gli sono di alcun soccorso, riguardando tutt'al più il suo stato di salute, irrilevante nel contesto di una procedura volta all'ottenimento di una rendita AVS. Nella misura in cui si volesse ritenere che l'insorgente ha presentato una domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (AI), bisognerebbe allora rilevare, a prescindere dal fatto che l'amministrazione non ha ancora reso una decisione al riguardo, che detta domanda non potrebbe più essere esaminata già solo per il fatto che il diritto ad una rendita AI si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia dell'AVS (cfr. art. 30 LAI [RS 831.20] in combinazione con l'art. 21 cpv. 1 LAVS).
6. In conclusione, non risultando dalle carte processuali alcun indizio giustificante nuovi e più approfonditi accertamenti e tanto meno elementi da cui poter dedurre che dei contributi AVS sarebbero stati versati dall'ex datore di lavoro del ricorrente (o avrebbero dovuto essere versati), la decisione litigiosa non può che essere confermata.
7. Per quanto attiene, infine, alla domanda di assistenza sociale presentata dal ricorrente in questa sede, essa è inammissibile, già per il fatto che esorbita manifestamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, l'oggetto impugnato e la competenza della CSC medesima. Non risulta altresì essere stata resa in merito alcuna decisione dall'amministrazione suscettibile di essere impugnata dinanzi a questo Tribunale, senza che il ricorrente abbia, fra l'altro, spiegato i motivi per cui la Svizzera potrebbe essere obbligata a versargli un aiuto sociale.
8. Da quanto esposto, consegue che, nella misura in cui ammissibile, il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 9. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 9.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF [RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Una copia dello scritto dell'autorità inferiore del 20 agosto 2013 (doc. TAF 9) è trasmesso per conoscenza al ricorrente.
5. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione (pti. no. 1, 2, e 3 del dispositivo) può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: