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C-3789/2014

C-3789/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-29 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La domanda di restituzione del termine è accolta.

E. 2 La sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2550/2014 del 18 giugno 2014 è annullata.

E. 3 Il procedimento viene ripreso e continuato sotto nuovo ruolo.

E. 4 Non si prelevano spese processuali.

E. 5 Non si assegnano ripetibili.

E. 6 Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ...) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3789/2014 Sentenza del 29 luglio 2014 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Domanda di restituzione del termine. Visti: la decisione del 16 aprile 2014, con la quale l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha adottato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata valido fino al 15 aprile 2034, il ricorso contro suddetta decisione, interposto dal ricorrente l'8 maggio 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), la decisione incidentale del 21 maggio 2014, mediante la quale il Tribunale ha ingiunto all'interessato di versare entro il 10 giugno 2014 un anticipo equivalente alle presunte spese processuali dell'ammontare di fr. 1'000.-, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso e spese a carico del ricorrente, la sentenza di stralcio del 18 giugno 2014 a seguito dell'intempestivo pagamento dell'anticipo spese, avvenuto solamente il 18 giugno 2014, la domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 PA del 26 giugno 2014, sottoscritta e regolarizzata da A._______ il 3 luglio 2014, e considerato che ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti, che ai sensi dell'art. 24 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e si sia compiuto l'atto omesso, che giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito, che, come osservato dal Tribunale federale (sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 3.3 e le referenze ivi citate), competente a trattare una domanda di restituzione del termine è quell'autorità che, in caso di un suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato, che di conseguenza, si può affermare che questo Tribunale ha la facoltà, in virtù dell'art. 24 PA, d'annullare una propria sentenza fondata sull'inosservanza di un termine, se tutte le condizioni per la restituzione dello stesso sono soddisfatte conformemente alla citata base legale (sentenze del TAF C-7100/2013 del 18 febbraio 2014 consid. 2; C-7104/2008 del 23 dicembre 2008 consid. 2), che la giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo che ne renda praticamente impossibile l'osservanza, come un evento naturale imprevisto, oppure un ostacolo soggettivo che metta l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave (DTF 119 II 86; 114 II 181; 112 V 255), che nel caso in esame il ricorrente si trova in detenzione presso il B._______, che nelle strutture carcerarie ticinesi i detenuti non hanno la possibilità di disporre liberamente del proprio denaro, al contrario le normative in vigore (in particolare gli artt. 12 cpv. 5 e 15 del Regolamento sulle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15 dicembre 2010 [RL 4.2.1.1.2]) prevedono che le disponibilità finanziarie siano versate su un apposito conto e che siano gestite dalla direzione della struttura penitenziaria, che ciò è avvenuto anche nella fattispecie, inoltre il ricorrente ha tempestivamente informato e dato istruzioni all'amministrazione carceraria affinché procedesse al pagamento dell'anticipo spese entro il 10 giugno 2014, tuttavia a causa dell'assenza della persona incaricata per questo genere di operazioni, la sua sostituta non ha compreso la perentorietà del termine impartito ed ha effettuato il pagamento solamente il 18 giugno 2014, giorno in cui normalmente il carcere procede ai versamenti per conto dei detenuti, che a mente del Tribunale, questa circostanza, che a ben vedere esula dalle responsabilità del ricorrente, dal momento che nella struttura carceraria in questione il denaro dei detenuti non è a loro diretta disposizione, costituisce in casu un motivo atto a giustificare la restituzione del termine per il pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie ai sensi dell'art. 24 PA, che come si è visto, l'interessato non avrebbe avuto la possibilità di procedere direttamente al versamento dell'importo stabilito dal Tribunale entro il termine del 10 giugno 2014. Certo, A._______ avrebbe potuto interpellare le autorità carcerarie per sincerarsi del'avvenuto pagamento, ma non gli si può rimproverare di essersi accontentato di impartire le istruzioni per il pagamento, in quanto in buona fede era lecito attendersi che l'amministrazione del penitenziario avrebbe agito diligentemente, che nel frattempo l'importo di fr. 1'000.- è stato versato in favore del Tribunale, inoltre la domanda di restituzione del termine è stata introdotta entro il termine prescritto dall'art. 24 PA, che per questi motivi la domanda tendente alla restituzione del termine per l'anticipo delle spese processuali deve essere accolta, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese, che in casu risulta che il ricorrente abbia conferito alla direzione del carcere La Stampa procura di rappresentarlo nella presente procedura di restituzione dei termini, che viste le peculiarità del caso di specie, in particolare le circostanze che hanno portato alla domanda di restituzione del termine, ed in virtù dell'art. 7 cpv. 4 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), non si assegnano indennità per spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda di restituzione del termine è accolta.

2. La sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2550/2014 del 18 giugno 2014 è annullata.

3. Il procedimento viene ripreso e continuato sotto nuovo ruolo.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Non si assegnano ripetibili.

6. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ...) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: