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C-3557/2020

C-3557/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-22 · Italiano CH

Revisione della rendita

Sachverhalt

A. A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente) - cittadino italiano, nato il (...) 1968, vedovo, con figli, di formazione elettricista - ha interrotto l'attività lavorativa il 1° gennaio 2004 per occuparsi della moglie malata (poi deceduta il [...] 2011), del figlio e dell'economia domestica. In precedenza ha lavorato in Svizzera da gennaio 1986 a fine dicembre 2003 presso la B._______ SA di (...) (C._______), solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. in particolare doc. 55 e segg. dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito doc. 55 e segg.]). B. B.a Il 5 giugno 2018, l'interessato ha formulato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 16). B.b Con presa di posizione medica del 21 febbraio 2019, il dott. D._______, specialista in medicina generale e perito medico SIM del servizio medico dell'UAIE, ha posto le diagnosi di sindrome lombovertebrale recidivante su alterazioni degenerative (M47.8) con stato dopo lombosciatalgia acuta in 5/2018, sindrome cervicospondilogena recidivante su alterazioni degenerative, sovrappeso (E66) e leggera insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Egli ha inoltre indicato che tali affezioni comportavano una leggera diminuzione della caricabilità della colonna lombare con impossibilità di portare pesi superiori ai 20kg, prendere posizioni costrette, esporsi al freddo-umido e al caldo eccessivo, così come stare fermo in piedi per lungo tempo. Infine, il medico ha considerato - valutando l'assicurato secondo il metodo specifico per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa - che le affezioni in questione comportavano un'incapacità del 20% nella preparazione dei pasti e del 30% nelle altre attività domestiche (pulizia e cura dell'alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai familiari) con conseguente invalidità globale del 28% (doc. 70). B.c Con progetto di decisione del 1° marzo 2019 (doc. 71), l'amministrazione ha dunque prospettato all'assicurato il respingimento della sua domanda di prestazioni. B.d Il 3 maggio 2019, l'UAIE ha poi reso una decisione di respingimento della sua domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, ritenuto che dagli atti di causa non risultava un'incapacità al lavoro media sufficiente, per un anno, e che, malgrado il danno salute, lo svolgimento delle proprie mansioni consuete era sempre esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 72). B.e Con scritto datato 2 maggio 2019 (che appare essere pervenuto all'UAIE il 10 maggio 2019 [doc. 91]), l'interessato ha chiesto un "obiettivo e puntuale riesame della mia posizione", facendo valere che le patologie di cui è affetto non gli consentono di svolgere le mansioni consuete. Il 24 maggio 2019, l'UAIE ha poi trasmesso tale scritto per competenza al Tribunale amministrativo federale. Con sentenza C-2612/2019 del 14 agosto 2019, cresciuta in giudicato, questo Tribunale non è entrato nel merito dello scritto dell'interessato del 2 maggio 2019 e lo ha ritrasmesso all'UAIE al fine della continuazione della procedura di esame della domanda di prestazioni dell'interessato del 5 giugno 2018 (tenuto conto dello scritto di obiezioni dell'interessato del 2 maggio 2019) e pronuncia di una nuova decisione suscettibile di impugnazione. In effetti, per stessa ammissione dell'autorità inferiore, l'invio raccomandato contenente il progetto di decisione del 1° marzo 2019 è stato notificato all'interessato il 21 marzo 2019 e il suo successivo scritto del 2 maggio 2019 doveva considerarsi quale tempestiva obiezione al progetto di decisione (doc. 96). B.f L'autorità inferiore ha dunque sottoposto al dott. D._______ la documentazione medica che l'assicurato ha trasmesso con il menzionato scritto del 2 maggio 2019. Con presa di posizione del 7 novembre 2019, il medico dell'UAIE ha rilevato che dai nuovi referti risultano ulteriori problemi delle spalle e delle ginocchia suscettibili di limitare ulteriormente certi lavori casalinghi come le attività sopra l'altezza delle spalle rispettivamente lo stare in piedi o il camminare a lungo. Egli ha poi posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale recidivante su alterazioni degenerative (M47.8) con stato dopo lombosciatalgia acuta in 5/2018, sindrome cervico-spondilogena recidivante su alterazioni degenerative, periartropatia delle spalle (M19.0/M75.1), gonartrosi bilaterale (M17.0), sovrappeso (E66) e leggera insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Alla luce di tale situazione valetudinaria, il medico ha attestato un'incapacità di svolgere le mansioni consuete del 28% a decorrere dal 18 novembre 2016 e del 41% dal 23 maggio 2018 (doc. 100). B.g Con progetto di decisione del 12 dicembre 2019, che ha annullato e sostituito il precedente progetto del 1° marzo 2019, l'UAIE ha prospettato all'assicurato l'attribuzione di un quarto di rendita d'invalidità a decorrere da aprile 2019 (doc. 105). B.h Il 4 marzo 2020, l'interessato ha contestato il progetto di decisione, chiedendo il riesame della propria situazione alla luce dell'ulteriore documentazione medica trasmessa. Egli ha in particolare censurano le percentuali di incapacità ritenute nelle varie attività domestiche e precisato che le affezioni degenerative di cui è portatore sono soggette a continuo aggravamento (doc. 117). B.i Con presa di posizione medica del 31 marzo 2020, il dott. D._______ ha rilevato che la documentazione medica trasmessa confermava le patologie invalidanti ed i relativi peggioramenti già precedentemente constatati e che non erano rilevabili referti oggettivi comportanti un aggravio delle limitazioni funzionali già riconosciute. Egli ha dunque ribadito le sue precedenti conclusioni (doc. 119). B.j Con decisioni del 28 aprile 2020, l'UAIE ha dunque assegnato all'assicurato un quarto di rendita d'invalidità dal 1° aprile 2019, con corrispondente rendita per figli limitata nel tempo (dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019; doc. 123 e 124). C. C.a Con atto del 27 maggio 2020, l'interessato ha inoltrato ricorso contro le summenzionate decisioni dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riesame del proprio caso. Nel successivo, e tempestivo, atto di regolarizzazione del ricorso ha poi in particolare segnalato che - soffrendo di patologie a carattere degenerativo difficilmente arrestabili - la sua situazione valetudinaria era nel frattempo ulteriormente peggiorata. Ha inoltre prodotto ampia documentazione medica di cui si dirà - se del caso - nei considerandi in diritto (doc. TAF 1 a 5). C.b Con versamenti ricevuti l'8 dicembre 2020 ed il 14 gennaio 2021, l'interessato ha provveduto a corrispondere la somma di CHF 800.24 a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 7 a 14). C.c Nella risposta al ricorso del 15 marzo 2021, l'UAIE ha indicato che il proprio servizio medico - preso atto della documentazione, di data anteriore alla decisione impugnata, prodotta dal ricorrente - ha riscontrato una progressione dei limiti funzionali da febbraio 2020 dovuta alle patologie degenerative di cui è affetto (in particolare per quel che concerne entrambe le spalle, la colonna vertebrale con radicolopatia cronica, l'anca destra e le ginocchia). Il medico dell'UAIE, dott. D._______, ha concluso che le nuove informazioni permettevano di attestare un'ulteriore diminuzione della caricabilità fisica con conseguente aumento dell'invalidità al 53%. Da un lato, l'UAIE ha pertanto considerato che il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita a decorrere dal 1° maggio 2019 (recte: 1° aprile 2019 [cfr. le decisioni impugnate sub doc. 123 e 124]) e ad una mezza rendita dal 1° giugno 2020. Dall'altro lato, l'UAIE ha proposto a questo Tribunale di ammettere il ricorso, d'annullare la decisione impugnata e di rinviargli gli atti di causa affinché venga ricalcolata la prestazione spettante all'assicurato (doc. TAF 17 e allegati). C.d Con provvedimento del 2 settembre 2021, questo Tribunale ha accordato al ricorrente - conto tenuto che non poteva essere esclusa una "reformatio in peius" delle decisioni impugnate (cfr., sulla questione, la DTF 137 V 314 consid. 3.2) - la facoltà di ritirare il ricorso del 27 maggio 2020 (doc. TAF 20). C.e Con lettera del 13 settembre 2021 (spedita il giorno seguente), il ricorrente ha ritirato, senza alcuna riserva, il ricorso presentato il 27 maggio 2020 contro le decisioni del 28 aprile 2020 (doc. TAF 22).

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 2.1 Con lettera del 13 settembre 2021 (ricevuta dal TAF il 21 settembre 2021), il ricorrente ha ritirato senza alcuna riserva il ricorso del 27 maggio 2020 inoltrato dinanzi a questo Tribunale contro le decisioni del 28 aprile 2020.

E. 2.2 Da quanto esposto, consegue che la causa in esame va stralciata dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modifica delle decisioni impugnate.

E. 3.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a TS-TAF [RS 173.320.2])). L'anticipo di CHF 800.24 versato dal ricorrente, gli sarà restituito allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

E. 3.2 Non si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. La causa C-3557/2020 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
  2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. L'anticipo di CHF 800.24, corrisposto con pagamenti dell'8 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: formulario "indirizzo per il pagamento"), - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3557/2020 Decisione del 22 settembre 2021 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia) ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisioni del 28 aprile 2020). Fatti: A. A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente) - cittadino italiano, nato il (...) 1968, vedovo, con figli, di formazione elettricista - ha interrotto l'attività lavorativa il 1° gennaio 2004 per occuparsi della moglie malata (poi deceduta il [...] 2011), del figlio e dell'economia domestica. In precedenza ha lavorato in Svizzera da gennaio 1986 a fine dicembre 2003 presso la B._______ SA di (...) (C._______), solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. in particolare doc. 55 e segg. dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito doc. 55 e segg.]). B. B.a Il 5 giugno 2018, l'interessato ha formulato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 16). B.b Con presa di posizione medica del 21 febbraio 2019, il dott. D._______, specialista in medicina generale e perito medico SIM del servizio medico dell'UAIE, ha posto le diagnosi di sindrome lombovertebrale recidivante su alterazioni degenerative (M47.8) con stato dopo lombosciatalgia acuta in 5/2018, sindrome cervicospondilogena recidivante su alterazioni degenerative, sovrappeso (E66) e leggera insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Egli ha inoltre indicato che tali affezioni comportavano una leggera diminuzione della caricabilità della colonna lombare con impossibilità di portare pesi superiori ai 20kg, prendere posizioni costrette, esporsi al freddo-umido e al caldo eccessivo, così come stare fermo in piedi per lungo tempo. Infine, il medico ha considerato - valutando l'assicurato secondo il metodo specifico per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa - che le affezioni in questione comportavano un'incapacità del 20% nella preparazione dei pasti e del 30% nelle altre attività domestiche (pulizia e cura dell'alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai familiari) con conseguente invalidità globale del 28% (doc. 70). B.c Con progetto di decisione del 1° marzo 2019 (doc. 71), l'amministrazione ha dunque prospettato all'assicurato il respingimento della sua domanda di prestazioni. B.d Il 3 maggio 2019, l'UAIE ha poi reso una decisione di respingimento della sua domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, ritenuto che dagli atti di causa non risultava un'incapacità al lavoro media sufficiente, per un anno, e che, malgrado il danno salute, lo svolgimento delle proprie mansioni consuete era sempre esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 72). B.e Con scritto datato 2 maggio 2019 (che appare essere pervenuto all'UAIE il 10 maggio 2019 [doc. 91]), l'interessato ha chiesto un "obiettivo e puntuale riesame della mia posizione", facendo valere che le patologie di cui è affetto non gli consentono di svolgere le mansioni consuete. Il 24 maggio 2019, l'UAIE ha poi trasmesso tale scritto per competenza al Tribunale amministrativo federale. Con sentenza C-2612/2019 del 14 agosto 2019, cresciuta in giudicato, questo Tribunale non è entrato nel merito dello scritto dell'interessato del 2 maggio 2019 e lo ha ritrasmesso all'UAIE al fine della continuazione della procedura di esame della domanda di prestazioni dell'interessato del 5 giugno 2018 (tenuto conto dello scritto di obiezioni dell'interessato del 2 maggio 2019) e pronuncia di una nuova decisione suscettibile di impugnazione. In effetti, per stessa ammissione dell'autorità inferiore, l'invio raccomandato contenente il progetto di decisione del 1° marzo 2019 è stato notificato all'interessato il 21 marzo 2019 e il suo successivo scritto del 2 maggio 2019 doveva considerarsi quale tempestiva obiezione al progetto di decisione (doc. 96). B.f L'autorità inferiore ha dunque sottoposto al dott. D._______ la documentazione medica che l'assicurato ha trasmesso con il menzionato scritto del 2 maggio 2019. Con presa di posizione del 7 novembre 2019, il medico dell'UAIE ha rilevato che dai nuovi referti risultano ulteriori problemi delle spalle e delle ginocchia suscettibili di limitare ulteriormente certi lavori casalinghi come le attività sopra l'altezza delle spalle rispettivamente lo stare in piedi o il camminare a lungo. Egli ha poi posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale recidivante su alterazioni degenerative (M47.8) con stato dopo lombosciatalgia acuta in 5/2018, sindrome cervico-spondilogena recidivante su alterazioni degenerative, periartropatia delle spalle (M19.0/M75.1), gonartrosi bilaterale (M17.0), sovrappeso (E66) e leggera insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Alla luce di tale situazione valetudinaria, il medico ha attestato un'incapacità di svolgere le mansioni consuete del 28% a decorrere dal 18 novembre 2016 e del 41% dal 23 maggio 2018 (doc. 100). B.g Con progetto di decisione del 12 dicembre 2019, che ha annullato e sostituito il precedente progetto del 1° marzo 2019, l'UAIE ha prospettato all'assicurato l'attribuzione di un quarto di rendita d'invalidità a decorrere da aprile 2019 (doc. 105). B.h Il 4 marzo 2020, l'interessato ha contestato il progetto di decisione, chiedendo il riesame della propria situazione alla luce dell'ulteriore documentazione medica trasmessa. Egli ha in particolare censurano le percentuali di incapacità ritenute nelle varie attività domestiche e precisato che le affezioni degenerative di cui è portatore sono soggette a continuo aggravamento (doc. 117). B.i Con presa di posizione medica del 31 marzo 2020, il dott. D._______ ha rilevato che la documentazione medica trasmessa confermava le patologie invalidanti ed i relativi peggioramenti già precedentemente constatati e che non erano rilevabili referti oggettivi comportanti un aggravio delle limitazioni funzionali già riconosciute. Egli ha dunque ribadito le sue precedenti conclusioni (doc. 119). B.j Con decisioni del 28 aprile 2020, l'UAIE ha dunque assegnato all'assicurato un quarto di rendita d'invalidità dal 1° aprile 2019, con corrispondente rendita per figli limitata nel tempo (dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019; doc. 123 e 124). C. C.a Con atto del 27 maggio 2020, l'interessato ha inoltrato ricorso contro le summenzionate decisioni dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riesame del proprio caso. Nel successivo, e tempestivo, atto di regolarizzazione del ricorso ha poi in particolare segnalato che - soffrendo di patologie a carattere degenerativo difficilmente arrestabili - la sua situazione valetudinaria era nel frattempo ulteriormente peggiorata. Ha inoltre prodotto ampia documentazione medica di cui si dirà - se del caso - nei considerandi in diritto (doc. TAF 1 a 5). C.b Con versamenti ricevuti l'8 dicembre 2020 ed il 14 gennaio 2021, l'interessato ha provveduto a corrispondere la somma di CHF 800.24 a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 7 a 14). C.c Nella risposta al ricorso del 15 marzo 2021, l'UAIE ha indicato che il proprio servizio medico - preso atto della documentazione, di data anteriore alla decisione impugnata, prodotta dal ricorrente - ha riscontrato una progressione dei limiti funzionali da febbraio 2020 dovuta alle patologie degenerative di cui è affetto (in particolare per quel che concerne entrambe le spalle, la colonna vertebrale con radicolopatia cronica, l'anca destra e le ginocchia). Il medico dell'UAIE, dott. D._______, ha concluso che le nuove informazioni permettevano di attestare un'ulteriore diminuzione della caricabilità fisica con conseguente aumento dell'invalidità al 53%. Da un lato, l'UAIE ha pertanto considerato che il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita a decorrere dal 1° maggio 2019 (recte: 1° aprile 2019 [cfr. le decisioni impugnate sub doc. 123 e 124]) e ad una mezza rendita dal 1° giugno 2020. Dall'altro lato, l'UAIE ha proposto a questo Tribunale di ammettere il ricorso, d'annullare la decisione impugnata e di rinviargli gli atti di causa affinché venga ricalcolata la prestazione spettante all'assicurato (doc. TAF 17 e allegati). C.d Con provvedimento del 2 settembre 2021, questo Tribunale ha accordato al ricorrente - conto tenuto che non poteva essere esclusa una "reformatio in peius" delle decisioni impugnate (cfr., sulla questione, la DTF 137 V 314 consid. 3.2) - la facoltà di ritirare il ricorso del 27 maggio 2020 (doc. TAF 20). C.e Con lettera del 13 settembre 2021 (spedita il giorno seguente), il ricorrente ha ritirato, senza alcuna riserva, il ricorso presentato il 27 maggio 2020 contro le decisioni del 28 aprile 2020 (doc. TAF 22). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 2. 2.1 Con lettera del 13 settembre 2021 (ricevuta dal TAF il 21 settembre 2021), il ricorrente ha ritirato senza alcuna riserva il ricorso del 27 maggio 2020 inoltrato dinanzi a questo Tribunale contro le decisioni del 28 aprile 2020. 2.2 Da quanto esposto, consegue che la causa in esame va stralciata dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modifica delle decisioni impugnate. 3. 3.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a TS-TAF [RS 173.320.2])). L'anticipo di CHF 800.24 versato dal ricorrente, gli sarà restituito allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3.2 Non si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La causa C-3557/2020 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. L'anticipo di CHF 800.24, corrisposto con pagamenti dell'8 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: formulario "indirizzo per il pagamento"),

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata),

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: