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C-3373/2022

C-3373/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-30 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Nella causa C-2018/2021 le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e verranno compensate con l'acconto spese di pari importo versato il 2 giugno 2021.

E. 2 Nella causa C-2018/2021 non si assegnano indennità per spese ripetibili.

E. 3 Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Nella causa C-2018/2021 le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e verranno compensate con l'acconto spese di pari importo versato il 2 giugno 2021.
  2. Nella causa C-2018/2021 non si assegnano indennità per spese ripetibili.
  3. Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3373/2022 Sentenza del 30 agosto 2022 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Beat Weber, Caroline Gehring, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, patrocinata dall'avv. Antonio Trifone, a suo volta rappresentato dall'avv. Gianfranco Barone, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Nuova decisione sulle spese giudiziarie e le ripetibili (sentenza di rinvio del TF del 28 luglio 2022). Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 5 marzo 2021 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso, con effetto dal 1° maggio 2021, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità riconosciuta dal 1° maggio 2015 a A._______, cittadina italiana, nata nel 1967 (doc. UAIE 97 dell'incarto C-2018/2021), con sentenza del 4 marzo 2022 il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella causa C-2018/2021, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A._______ attribuendole un quarto di rendita d'invalidità dal 1° maggio 2021, in data 8 aprile 2022 l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF del 4 marzo 2022 e la conferma della propria decisione del 5 marzo 2021 (allegato al doc. TAF 44 dell'incarto C-2018/2021), con sentenza 9C_191/2022 del 28 luglio 2022, il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato il giudizio del TAF, confermato la decisione dell'UAIE e rinviato la causa a questo Tribunale per l'emanazione di una nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente (pt. 3 del dispositivo della sentenza del TF citata), in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 28 luglio 2022, A._______ risulta integralmente soccombente nella causa C-2018/2021 dinanzi al TAF, visto l'esito della causa dinanzi a questo Tribunale le spese processuali di fr. 800.- vanno pertanto integralmente poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e verranno compensate con l'acconto spese dello stesso importo versato il 2 giugno 2021, nelle cause dinanzi a questo Tribunale, al ricorrente che soccombe non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario), nessuna indennità per spese ripetibili è pertanto riconosciuta alla ricorrente nella causa innanzi al TAF C-2018/2021, peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205), infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS-TAF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella causa C-2018/2021 le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e verranno compensate con l'acconto spese di pari importo versato il 2 giugno 2021.

2. Nella causa C-2018/2021 non si assegnano indennità per spese ripetibili.

3. Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: