Assicurazione per l'invalidità (altro)
Sachverhalt
A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), divorziato, ha lavorato in Svizzera dal 1968 al settembre del 2006 (in particolare, in qualità di operaio presso una tipografia dal dicembre del 1974 al 2002 [doc. 61] e di operaio in una fabbrica di elettrodomestici dal febbraio del 2004 al settembre del 2006 [l'interessato ha dichiarato d'avere interrotto il lavoro il 30 settembre 2006 per motivi di salute; doc. 26 e 28]) ed ha beneficiato di indennità dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione nel 2003 (8 mesi), nel 2004 (9 mesi), nel 2005 (10 mesi) e nel 2006 (6 mesi), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 5 e 61). Dagli atti di causa risulta che rientrato in Italia, non ha più lavorato (doc. 2 e 22). Il 4 settembre 2008, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione: × documenti medici di data intercorrente da ottobre 2002 a febbraio 2009 (doc. 10 a 16, 29 a 39 e 41 a 43); × la decisione della B._______ del 25 febbraio 2003 (doc. 40); × la perizia medica particolareggiata E 213 del 19 novembre 2008, da cui emerge la diagnosi di eczema da contatto alle mani e spondiloartrosi; le condizioni di salute dell'interessato sono state definite come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri nonché, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro sia un lavoro adeguato alle sue condizioni. È stato segnalato che l'interessato è considerato invalido al 40%, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, nella precedente attività (doc. 9); × il questionario per l'assicurato del 10 febbraio 2009 (doc. 28). C. Nel rapporto del 12 marzo 2009, la dott.ssa C._______, medico dell'UAIE (specialista in medicina interna), ha esposto la diagnosi di dermatite da contatto alle mani, spondiloartrosi e scoliosi. Ha altresì considerato la broncopneumopatia cronica ostruttiva per abuso di nicotina siccome senza ripercussioni sulla capacità al lavoro. Detto medico ha quindi ritenuto che l'interessato presenta una capacità lavorativa intatta, dunque del 100%, nella precedente attività (di collaboratore di cucina; doc. 45). D. Il 27 marzo 2009, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 46). E. E.a Con scritto (ricevuto dall'UAIE il 13 maggio 2009; doc. 48), l'interessato ha segnalato che le patologie di cui soffre non gli consentono di svolgere né la precedente attività di operaio nel settore tipografico né un'attività sostitutiva adeguata. Ha precisato di non percepire alcun reddito. Ha esibito un referto di esame radiologico del 28 aprile 2009 (doc. 49). E.b Nel rapporto del 28 maggio 2009, la dott.ssa C._______ ha concluso ad un'incapacità lavorativa per l'interessato del 100% nell'attività di ope-raio presso una tipografia dal 2001 e ad un'incapacità lavorativa del 40% nell'attività di collaboratore di cucina da settembre del 2006 (doc. 51). F. Con progetto di decisione del 4 giugno 2009, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che dalle carte processuali risulta che egli, a causa del danno alla salute, presenta un'incapacità al lavoro ed un'incapacità di guadagno del 40% a far tempo dal 30 settembre 2006. Pertanto, sussisterebbe un diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 30 settembre 2007. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. 53). G. G.a Il 20 luglio 2009, l'interessato ha postulato il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità subordinatamente di tre quarti di rendita d'invalidità. Ha ribadito che le patologie di cui soffre non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, neppure una sostitutiva adeguata. Ha sottolineato che non si può esigere da lui l'esercizio di una qualsiasi attività lucrativa in un mercato equilibrato del lavoro (doc. 54). G.b Nel rapporto del 30 settembre 2009, la dott.ssa C._______ ha rilevato che non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione (doc. 56). H. Il 2 dicembre 2011, l'UAIE ha deciso di erogare in favore dell'interessato un quarto di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2007 (doc. 60; v. anche doc. 59). I. I.a L'11 gennaio 2012 (e l'8 febbraio 2012, con atto di complemento [atto di complemento inoltrato dopo avere ottenuto da questo Tribunale in sede ricorsuale di potere prendere visione dell'incarto di causa dell'autorità inferiore; doc. TAF 3]), l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 2 dicembre 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità subordinatamente di tre quarti di rendita o perlomeno della rendita spettante per legge. Si è doluto di un'insufficiente motivazione della decisione impugnata in merito alla valutazione delle sue condizioni di salute nonché dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva come pure della ritenuta riduzione della capacità di guadagno rispettivamente delle modalità di calcolo per la determinazione del grado d'invalidità. L'insorgente ha poi segnalato che le patologie di cui è affetto non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, quindi tanto meno la sua attività nel settore tipografico e neppure un'attività sostitutiva confacente (doc. TAF 1 e 4). I.b Il 16 marzo 2012, il ricorrente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 6 a 8). J. Nella risposta al ricorso del 9 luglio 2012, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 28 maggio e 30 settembre 2009 del proprio servizio medico, il ricorrente presenta un'incapacità al lavoro del 40% a decorrere dal 30 settembre 2006. Per conseguenza, il medesimo ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità a far tempo dal 30 (recte 1°) settembre 2007. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'insorgente non ha esibito nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 12). K. Con provvedimento del 13 luglio 2012 (notificato il 20 luglio 2012; doc. TAF 14 [estratto della Posta "Tracciamento degli invii" del 31 agosto 2012]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 9 luglio 2012, unitamente a copia dei documenti dell'incarto dell'UAIE menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 13), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. L. Reso edotto da questo Tribunale del fatto non poteva essere esclusa una reformatio in peius in caso di rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, e concessagli pertanto la facoltà di ritirare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui a DTF 137 V 314 consid. 2 [doc. TAF 15]), l'insorgente nella sua presa di posizione dell'8 giugno 2013 ha comunicato di mantenere il ricorso interposto l'11 gennaio 2012 (doc. TAF 17).
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
E. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
E. 2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non sono altresì applicabili al caso concreto.
E. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
E. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
E. 3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 4 settembre 2008, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C_1605/2011 del 22 marzo 2013). Al caso di specie, non sono per contro applicabili le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603).
E. 3.3.1 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita il 4 settembre 2008. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]), fatti salvi casi eccezionali (cfr. DTF 138 V 475).
E. 3.3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
E. 4 Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: × essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI); × aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 38 anni (doc. 5 e 61) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
E. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
E. 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
E. 5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
E. 5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
E. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273; v. pure sentenze del Tribunale federale 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
E. 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
E. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
E. 7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
E. 7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
E. 7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
E. 8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione - ad esempio quale perizia o rapporto - ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
E. 8.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
E. 8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
E. 9 Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre segnatamente di broncopneumopatia cronica ostruttiva per abuso di nicotina, dermatite da contatto alle mani, spondiloartrosi, scoliosi con muscolatura contratta ed artrosi al piede destro e che lo stesso è stato sottoposto ad un intervento di polipectomia endoscopica nel 2002 e nel 2008 (cfr. perizia medica particolareggiata E 213 del 19 novembre 2008 [doc. 9] e prese di posizione del medico dell'UAIE del 12 marzo e 28 maggio 2009 [doc. 45 e 51]).
E. 10.1 Nella fattispecie in esame, l'oggetto litigioso è la questione di sapere se il ricorrente abbia diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità o comunque di una rendita superiore a quella accordata e a partire da quando.
E. 10.2 Nel gravame, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata. La censura è manifestamente fondata ove solo si rilevi che né nel progetto di decisione del 4 giugno 2009 né nella decisione del 2 dicembre 2011 l'UAIE ha indicato con la necessaria precisione gli elementi determinanti alla base della concessione di un quarto di rendita a partire da settembre del 2007 né per quanto attiene alla valutazione medica né per quanto riguarda il calcolo del grado d'invalidità. Con riferimento alla valutazione medica non soccorrono l'autorità inferiore neppure le diverse prese di posizione del servizio medico dell'UAIE del 12 marzo 2009 (doc. 45), del 28 maggio 2009 (doc. 51) e del 30 settembre del 2009 (doc. 56). Dagli stessi non è in effetti desumibile, al di là dell'incontestata circostanza relativa ad un'incapacità lavorativa del 100% nell'usuale lavoro di operaio nel settore tipografico, per quale ragione il ricorrente sarebbe ancora in grado di svolgere l'ultima attività esercitata fino a settembre del 2006 ed ogni altra sostitutiva nella misura del 60%, ad esclusione tuttavia delle attività in posizione seduta che sarebbero inesigibili al 100% (doc. 51 in combinazione con doc. 56). In altri termini, non è stato indicato né nella decisione impugnata né nei diversi rapporti del servizio medico dell'UAIE per quale ragione l'attività di collaboratore in un impresa di elettrodomestici, che appare già costituire rispetto all'attività usuale del ricorrente (operaio in tipografia) un'attività sostitutiva, sarebbe ancora esigibile e perché - come altre attività ma solamente in posizione eretta - nella misura del 60%. Alcuna riflessione è stata fatta sul tipo di attività che il ricorrente ha svolto quale collaboratore in un'impresa di elettrodomestici, con la conseguenza che l'indicazione secondo la quale vi sarebbe un'incapacità lavorativa del 40% non trova nessun fondamento/spiegazione plausibile nelle carte processuali. Anzi, ritenendo la suddetta ultima attività svolta dall'insorgente quella di collaboratore di cucina (dunque di persona attiva in cucina), il servizio medico dell'UAIE pare persino avere considerato un'attività diversa da quella effettivamente esercitata (nel questionario per l'assicurato, lo stesso ha precisato che il suo lavoro di collaboratore nell'impresa di elettrodomestici consisteva nel fornire durante tutto il giorno il materiale agli operai della catena di montaggio percorrendo a piedi dei chilometri). Da quanto esposto, discende che non è dato sapere né al ricorrente né a questo Tribunale sulla base di quali effettive riflessioni il servizio medico dapprima e poi l'autorità inferiore abbiano potuto giungere alla conclusione ritenuta, ossia quella, come già accennato, di un'incapacità lavorativa del 40% nelle attività sostitutive non esercitate in posizione seduta. Inoltre, siccome l'attività di collaboratore in un'impresa di elettrodomestici svolta dal ricorrente dal 2004 al 2006 già appare costituire un'attività sostitutiva, ciò che l'insorgente ha più volte indicato nei suoi allegati, il calcolo del grado di invalidità secondo un semplice "Prozentvergleich" non può essere considerato quale corretta alternativa dell'abituale confronto dei redditi, e questo senza alcuna spiegazione allorquando, come nel caso di specie, è processualmente accertato che il ricorrente stesso ha dovuto abbandonare la sua usuale professione (di operaio nel settore tipografico), a causa di motivi di salute (allergia ai prodotti usati in tale attività), prima quindi di intraprendere quella di collaboratore in un'impresa di elettrodomestici.
E. 10.3 In considerazione di quanto precede, e nonostante che gli sia stata trasmessa in sede ricorsuale copia degli atti dell'autorità inferiore (doc. TAF 3), il ricorrente non ha potuto difendersi con cognizione di causa e neppure è possibile a questo Tribunale di decidere la causa nel merito, mancando totalmente un apprezzamento medico intelligibile. La decisione impugnata, resa in violazione dell'obbligo di motivare correttamente la propria decisione, incorre pertanto nell'annullamento già per questo motivo.
E. 10.4 La decisione impugnata poggia comunque anche su un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti.
E. 10.4.1 In effetti, se è vero che nella perizia E 213 del novembre 2008 il medico incaricato dell'esame ha allora indicato che il ricorrente è in grado di svolgere, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro sia un lavoro sostitutivo adeguato alle sue condizioni (doc. 9 pag. 9 n. 11.4 a 11.6), non è tuttavia possibile attribuire pieno valore probatorio a detta generica valutazione, dal momento che trattasi di referto anteriore di oltre 3 anni alla decisione impugnata, che lo stesso non appare redatto da uno specialista in ortopedia o dermatologia, che l'esame obiettivo dal profilo ortopedico è estremamente superficiale (doc. 9 pag. 4 n. 4.8) e che infine nella perizia E 213 medesima è stato ritenuto un peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente rispetto alla precedente visita (doc. 9 pag. 7 n. 8) ed indicata, in assenza peraltro di spiegazioni al riguardo, un'incapacità lavorativa del 40% nella precedente attività lavorativa, senza peraltro precisare quale fosse la precedente attività lavorativa presa in considerazione (doc. 9 pag. 9 n. 11.7). Ora, la situazione medica del ricorrente, per stessa ammissione della dott.ssa C._______, del servizio medico dell'UAIE, ha subito un peggioramento successivamente all'effettuazione della perizia E 213 del novembre del 2008, di modo che l'autorità inferiore non poteva prescindere da un approfondimento dell'istruttoria della causa prima di decidere sulla domanda di rendita presentata dal ricorrente, tanto più che la decisione impugnata è stata resa a oltre 3 anni di distanza dalla menzionata perizia E 213 e che, sia rilevato per sovrabbondanza, appare essere subentrata anche una problematica psichiatrica (doc. 30).
E. 10.4.2.1 Giova peraltro pure rilevare che secondo giurisprudenza allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del lavoro equilibrato. Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerato un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato. In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, ma tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_916/2009 del 30 agosto 2009 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In sostanza, ed indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti), l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del rapporto di lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005 consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
E. 10.4.2.2 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente, nato il (...), di esercitare un'(eventuale) nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro, giova rilevare che il Tribunale federale ha stabilito che il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l'esercizio di un'attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457 consid. 3.3).
E. 10.4.2.3 Se del caso, ossia se dovesse sussistere anche dopo il completamento dell'istruzione dal profilo medico, una residua capacità lavorativa medico-teorica ancora sfruttabile, incomberà all'UAIE pure di determinarsi su quest'ultima questione.
E. 10.4.3 Da quanto esposto, discende che il provvedimento querelato incorre nell'annullamento anche perché fondato su un accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti.
E. 11 Per sovrabbondanza, giova ancora rammentare che il ricorrente ha inoltrato la sua domanda di rendita in Svizzera nel mese di settembre del 2008. Stante la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2008, una rendita può essere accordata al più presto sei mesi dopo l'inoltro della domanda stessa, a condizione che sussista un'incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno vi sia un'invalidità almeno del 40%. Solo a determinate condizioni una rendita richiesta dopo il 1° gennaio 2008 può essere accordata retroattivamente alla data della domanda medesima e ciò alle condizioni precisate dalla giurisprudenza in DTF 138 V 475 (cfr. pure consid. 3.3.1 del presente giudizio). Incomberà pertanto all'autorità inferiore anche l'obbligo di esaminare tale problematica e di indicare per quale ragione la concessione di una rendita a partire da settembre del 2007 sarebbe eccezionalmente possibile e dunque compatibile con la menzionata giurisprudenza in materia del Tribunale federale.
E. 12.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3548/2012 del 10 luglio 2013 consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.
E. 12.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari accertamenti medici, segnatamente un esame sullo stato di salute generale dell'insorgente (rapporto medico su modulo E 213), una perizia ortopedica ed una perizia dermatologica (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4), nonché ogni ulteriore esame (segnatamente quello psichiatrico) che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere necessario. Per il resto, e se del caso, l'UAIE dovrà pronunciarsi pure sull'esigibilità e sulla possibilità per l'insorgente di esercitare un'attività sostitutiva (nuova) in un mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 10.4.2. del presente giudizio) nonché, a seconda del risultato di tale esame, effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive adeguate ritenute e, infine, determinarsi sul momento a partire dal quale una rendita può essere accordata nel caso in esame.
E. 13.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.--, versato il 16 marzo 2012, è restituito al ricorrente.
E. 13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) complessivamente in fr. 1'800.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 2 dicembre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il 16 marzo 2012, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
- L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-329/2012 Sentenza dell'11 febbraio 2014 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Christoph Rohrer, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dall'avv. Biagio De Francesco, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 2 dicembre 2011). Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), divorziato, ha lavorato in Svizzera dal 1968 al settembre del 2006 (in particolare, in qualità di operaio presso una tipografia dal dicembre del 1974 al 2002 [doc. 61] e di operaio in una fabbrica di elettrodomestici dal febbraio del 2004 al settembre del 2006 [l'interessato ha dichiarato d'avere interrotto il lavoro il 30 settembre 2006 per motivi di salute; doc. 26 e 28]) ed ha beneficiato di indennità dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione nel 2003 (8 mesi), nel 2004 (9 mesi), nel 2005 (10 mesi) e nel 2006 (6 mesi), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 5 e 61). Dagli atti di causa risulta che rientrato in Italia, non ha più lavorato (doc. 2 e 22). Il 4 settembre 2008, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione: × documenti medici di data intercorrente da ottobre 2002 a febbraio 2009 (doc. 10 a 16, 29 a 39 e 41 a 43); × la decisione della B._______ del 25 febbraio 2003 (doc. 40); × la perizia medica particolareggiata E 213 del 19 novembre 2008, da cui emerge la diagnosi di eczema da contatto alle mani e spondiloartrosi; le condizioni di salute dell'interessato sono state definite come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri nonché, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro sia un lavoro adeguato alle sue condizioni. È stato segnalato che l'interessato è considerato invalido al 40%, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, nella precedente attività (doc. 9); × il questionario per l'assicurato del 10 febbraio 2009 (doc. 28). C. Nel rapporto del 12 marzo 2009, la dott.ssa C._______, medico dell'UAIE (specialista in medicina interna), ha esposto la diagnosi di dermatite da contatto alle mani, spondiloartrosi e scoliosi. Ha altresì considerato la broncopneumopatia cronica ostruttiva per abuso di nicotina siccome senza ripercussioni sulla capacità al lavoro. Detto medico ha quindi ritenuto che l'interessato presenta una capacità lavorativa intatta, dunque del 100%, nella precedente attività (di collaboratore di cucina; doc. 45). D. Il 27 marzo 2009, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 46). E. E.a Con scritto (ricevuto dall'UAIE il 13 maggio 2009; doc. 48), l'interessato ha segnalato che le patologie di cui soffre non gli consentono di svolgere né la precedente attività di operaio nel settore tipografico né un'attività sostitutiva adeguata. Ha precisato di non percepire alcun reddito. Ha esibito un referto di esame radiologico del 28 aprile 2009 (doc. 49). E.b Nel rapporto del 28 maggio 2009, la dott.ssa C._______ ha concluso ad un'incapacità lavorativa per l'interessato del 100% nell'attività di ope-raio presso una tipografia dal 2001 e ad un'incapacità lavorativa del 40% nell'attività di collaboratore di cucina da settembre del 2006 (doc. 51). F. Con progetto di decisione del 4 giugno 2009, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che dalle carte processuali risulta che egli, a causa del danno alla salute, presenta un'incapacità al lavoro ed un'incapacità di guadagno del 40% a far tempo dal 30 settembre 2006. Pertanto, sussisterebbe un diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 30 settembre 2007. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. 53). G. G.a Il 20 luglio 2009, l'interessato ha postulato il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità subordinatamente di tre quarti di rendita d'invalidità. Ha ribadito che le patologie di cui soffre non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, neppure una sostitutiva adeguata. Ha sottolineato che non si può esigere da lui l'esercizio di una qualsiasi attività lucrativa in un mercato equilibrato del lavoro (doc. 54). G.b Nel rapporto del 30 settembre 2009, la dott.ssa C._______ ha rilevato che non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione (doc. 56). H. Il 2 dicembre 2011, l'UAIE ha deciso di erogare in favore dell'interessato un quarto di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2007 (doc. 60; v. anche doc. 59). I. I.a L'11 gennaio 2012 (e l'8 febbraio 2012, con atto di complemento [atto di complemento inoltrato dopo avere ottenuto da questo Tribunale in sede ricorsuale di potere prendere visione dell'incarto di causa dell'autorità inferiore; doc. TAF 3]), l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 2 dicembre 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità subordinatamente di tre quarti di rendita o perlomeno della rendita spettante per legge. Si è doluto di un'insufficiente motivazione della decisione impugnata in merito alla valutazione delle sue condizioni di salute nonché dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva come pure della ritenuta riduzione della capacità di guadagno rispettivamente delle modalità di calcolo per la determinazione del grado d'invalidità. L'insorgente ha poi segnalato che le patologie di cui è affetto non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, quindi tanto meno la sua attività nel settore tipografico e neppure un'attività sostitutiva confacente (doc. TAF 1 e 4). I.b Il 16 marzo 2012, il ricorrente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 6 a 8). J. Nella risposta al ricorso del 9 luglio 2012, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 28 maggio e 30 settembre 2009 del proprio servizio medico, il ricorrente presenta un'incapacità al lavoro del 40% a decorrere dal 30 settembre 2006. Per conseguenza, il medesimo ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità a far tempo dal 30 (recte 1°) settembre 2007. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'insorgente non ha esibito nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 12). K. Con provvedimento del 13 luglio 2012 (notificato il 20 luglio 2012; doc. TAF 14 [estratto della Posta "Tracciamento degli invii" del 31 agosto 2012]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 9 luglio 2012, unitamente a copia dei documenti dell'incarto dell'UAIE menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 13), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. L. Reso edotto da questo Tribunale del fatto non poteva essere esclusa una reformatio in peius in caso di rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, e concessagli pertanto la facoltà di ritirare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui a DTF 137 V 314 consid. 2 [doc. TAF 15]), l'insorgente nella sua presa di posizione dell'8 giugno 2013 ha comunicato di mantenere il ricorso interposto l'11 gennaio 2012 (doc. TAF 17). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non sono altresì applicabili al caso concreto. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 4 settembre 2008, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C_1605/2011 del 22 marzo 2013). Al caso di specie, non sono per contro applicabili le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603). 3.3 3.3.1 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita il 4 settembre 2008. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]), fatti salvi casi eccezionali (cfr. DTF 138 V 475). 3.3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: × essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI); × aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 38 anni (doc. 5 e 61) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273; v. pure sentenze del Tribunale federale 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 8. 8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione - ad esempio quale perizia o rapporto - ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 8.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9. Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre segnatamente di broncopneumopatia cronica ostruttiva per abuso di nicotina, dermatite da contatto alle mani, spondiloartrosi, scoliosi con muscolatura contratta ed artrosi al piede destro e che lo stesso è stato sottoposto ad un intervento di polipectomia endoscopica nel 2002 e nel 2008 (cfr. perizia medica particolareggiata E 213 del 19 novembre 2008 [doc. 9] e prese di posizione del medico dell'UAIE del 12 marzo e 28 maggio 2009 [doc. 45 e 51]). 10. 10.1 Nella fattispecie in esame, l'oggetto litigioso è la questione di sapere se il ricorrente abbia diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità o comunque di una rendita superiore a quella accordata e a partire da quando. 10.2 Nel gravame, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata. La censura è manifestamente fondata ove solo si rilevi che né nel progetto di decisione del 4 giugno 2009 né nella decisione del 2 dicembre 2011 l'UAIE ha indicato con la necessaria precisione gli elementi determinanti alla base della concessione di un quarto di rendita a partire da settembre del 2007 né per quanto attiene alla valutazione medica né per quanto riguarda il calcolo del grado d'invalidità. Con riferimento alla valutazione medica non soccorrono l'autorità inferiore neppure le diverse prese di posizione del servizio medico dell'UAIE del 12 marzo 2009 (doc. 45), del 28 maggio 2009 (doc. 51) e del 30 settembre del 2009 (doc. 56). Dagli stessi non è in effetti desumibile, al di là dell'incontestata circostanza relativa ad un'incapacità lavorativa del 100% nell'usuale lavoro di operaio nel settore tipografico, per quale ragione il ricorrente sarebbe ancora in grado di svolgere l'ultima attività esercitata fino a settembre del 2006 ed ogni altra sostitutiva nella misura del 60%, ad esclusione tuttavia delle attività in posizione seduta che sarebbero inesigibili al 100% (doc. 51 in combinazione con doc. 56). In altri termini, non è stato indicato né nella decisione impugnata né nei diversi rapporti del servizio medico dell'UAIE per quale ragione l'attività di collaboratore in un impresa di elettrodomestici, che appare già costituire rispetto all'attività usuale del ricorrente (operaio in tipografia) un'attività sostitutiva, sarebbe ancora esigibile e perché - come altre attività ma solamente in posizione eretta - nella misura del 60%. Alcuna riflessione è stata fatta sul tipo di attività che il ricorrente ha svolto quale collaboratore in un'impresa di elettrodomestici, con la conseguenza che l'indicazione secondo la quale vi sarebbe un'incapacità lavorativa del 40% non trova nessun fondamento/spiegazione plausibile nelle carte processuali. Anzi, ritenendo la suddetta ultima attività svolta dall'insorgente quella di collaboratore di cucina (dunque di persona attiva in cucina), il servizio medico dell'UAIE pare persino avere considerato un'attività diversa da quella effettivamente esercitata (nel questionario per l'assicurato, lo stesso ha precisato che il suo lavoro di collaboratore nell'impresa di elettrodomestici consisteva nel fornire durante tutto il giorno il materiale agli operai della catena di montaggio percorrendo a piedi dei chilometri). Da quanto esposto, discende che non è dato sapere né al ricorrente né a questo Tribunale sulla base di quali effettive riflessioni il servizio medico dapprima e poi l'autorità inferiore abbiano potuto giungere alla conclusione ritenuta, ossia quella, come già accennato, di un'incapacità lavorativa del 40% nelle attività sostitutive non esercitate in posizione seduta. Inoltre, siccome l'attività di collaboratore in un'impresa di elettrodomestici svolta dal ricorrente dal 2004 al 2006 già appare costituire un'attività sostitutiva, ciò che l'insorgente ha più volte indicato nei suoi allegati, il calcolo del grado di invalidità secondo un semplice "Prozentvergleich" non può essere considerato quale corretta alternativa dell'abituale confronto dei redditi, e questo senza alcuna spiegazione allorquando, come nel caso di specie, è processualmente accertato che il ricorrente stesso ha dovuto abbandonare la sua usuale professione (di operaio nel settore tipografico), a causa di motivi di salute (allergia ai prodotti usati in tale attività), prima quindi di intraprendere quella di collaboratore in un'impresa di elettrodomestici. 10.3 In considerazione di quanto precede, e nonostante che gli sia stata trasmessa in sede ricorsuale copia degli atti dell'autorità inferiore (doc. TAF 3), il ricorrente non ha potuto difendersi con cognizione di causa e neppure è possibile a questo Tribunale di decidere la causa nel merito, mancando totalmente un apprezzamento medico intelligibile. La decisione impugnata, resa in violazione dell'obbligo di motivare correttamente la propria decisione, incorre pertanto nell'annullamento già per questo motivo. 10.4 La decisione impugnata poggia comunque anche su un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. 10.4.1 In effetti, se è vero che nella perizia E 213 del novembre 2008 il medico incaricato dell'esame ha allora indicato che il ricorrente è in grado di svolgere, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro sia un lavoro sostitutivo adeguato alle sue condizioni (doc. 9 pag. 9 n. 11.4 a 11.6), non è tuttavia possibile attribuire pieno valore probatorio a detta generica valutazione, dal momento che trattasi di referto anteriore di oltre 3 anni alla decisione impugnata, che lo stesso non appare redatto da uno specialista in ortopedia o dermatologia, che l'esame obiettivo dal profilo ortopedico è estremamente superficiale (doc. 9 pag. 4 n. 4.8) e che infine nella perizia E 213 medesima è stato ritenuto un peggioramento delle condizioni di salute dell'insorgente rispetto alla precedente visita (doc. 9 pag. 7 n. 8) ed indicata, in assenza peraltro di spiegazioni al riguardo, un'incapacità lavorativa del 40% nella precedente attività lavorativa, senza peraltro precisare quale fosse la precedente attività lavorativa presa in considerazione (doc. 9 pag. 9 n. 11.7). Ora, la situazione medica del ricorrente, per stessa ammissione della dott.ssa C._______, del servizio medico dell'UAIE, ha subito un peggioramento successivamente all'effettuazione della perizia E 213 del novembre del 2008, di modo che l'autorità inferiore non poteva prescindere da un approfondimento dell'istruttoria della causa prima di decidere sulla domanda di rendita presentata dal ricorrente, tanto più che la decisione impugnata è stata resa a oltre 3 anni di distanza dalla menzionata perizia E 213 e che, sia rilevato per sovrabbondanza, appare essere subentrata anche una problematica psichiatrica (doc. 30). 10.4.2 10.4.2.1 Giova peraltro pure rilevare che secondo giurisprudenza allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del lavoro equilibrato. Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerato un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato. In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, ma tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_916/2009 del 30 agosto 2009 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In sostanza, ed indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti), l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del rapporto di lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005 consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4). 10.4.2.2 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente, nato il (...), di esercitare un'(eventuale) nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro, giova rilevare che il Tribunale federale ha stabilito che il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l'esercizio di un'attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457 consid. 3.3). 10.4.2.3 Se del caso, ossia se dovesse sussistere anche dopo il completamento dell'istruzione dal profilo medico, una residua capacità lavorativa medico-teorica ancora sfruttabile, incomberà all'UAIE pure di determinarsi su quest'ultima questione. 10.4.3 Da quanto esposto, discende che il provvedimento querelato incorre nell'annullamento anche perché fondato su un accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti.
11. Per sovrabbondanza, giova ancora rammentare che il ricorrente ha inoltrato la sua domanda di rendita in Svizzera nel mese di settembre del 2008. Stante la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2008, una rendita può essere accordata al più presto sei mesi dopo l'inoltro della domanda stessa, a condizione che sussista un'incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno vi sia un'invalidità almeno del 40%. Solo a determinate condizioni una rendita richiesta dopo il 1° gennaio 2008 può essere accordata retroattivamente alla data della domanda medesima e ciò alle condizioni precisate dalla giurisprudenza in DTF 138 V 475 (cfr. pure consid. 3.3.1 del presente giudizio). Incomberà pertanto all'autorità inferiore anche l'obbligo di esaminare tale problematica e di indicare per quale ragione la concessione di una rendita a partire da settembre del 2007 sarebbe eccezionalmente possibile e dunque compatibile con la menzionata giurisprudenza in materia del Tribunale federale. 12. 12.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3548/2012 del 10 luglio 2013 consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 12.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari accertamenti medici, segnatamente un esame sullo stato di salute generale dell'insorgente (rapporto medico su modulo E 213), una perizia ortopedica ed una perizia dermatologica (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4), nonché ogni ulteriore esame (segnatamente quello psichiatrico) che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora rendere necessario. Per il resto, e se del caso, l'UAIE dovrà pronunciarsi pure sull'esigibilità e sulla possibilità per l'insorgente di esercitare un'attività sostitutiva (nuova) in un mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid. 10.4.2. del presente giudizio) nonché, a seconda del risultato di tale esame, effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive adeguate ritenute e, infine, determinarsi sul momento a partire dal quale una rendita può essere accordata nel caso in esame. 13. 13.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.--, versato il 16 marzo 2012, è restituito al ricorrente. 13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) complessivamente in fr. 1'800.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 2 dicembre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il 16 marzo 2012, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: