opencaselaw.ch

C-3195/2012

C-3195/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-02 · Italiano CH

Naturalizzazione agevolata

Sachverhalt

A. A._______, cittadino italiano è nato il (...) a B._______ in provincia di C._______. Egli ha interessato le autorità giudiziarie italiane a più riprese, ed è stato da esse ripetutamente condannato, segnatamente, per quel che qui più interessa:

- con sentenza del 12 luglio 1986 della Corte di Appello di C._______, irrevocabile il 26 marzo 1990, in riforma della sentenza emessa il 18 luglio 1985 dalla Corte di Assise di D._______, l'interessato è stato condannato per «associazione per delinquere» ex art. 416 Codice penale italiano (in seguito: CP-It), per il reato commesso il 31 luglio 1981, alla reclusione per 3 anni e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni;

- con sentenza del 5 giugno 1993 della Pretura di E._______, irrevocabile il 20 gennaio 2000, l'interessato è stato condannato per furto, commesso il 23 novembre 1990 a E._______, e condannato alla pena detentiva di 4 mesi con multa di 206.58 Euro;

- con sentenza del 31 gennaio 1995 del Tribunale di F._______, irrevocabile il 28 febbraio 1996, l'interessato è stato condannato per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, e condannato all'arresto per 6 mesi. B. Il 30 luglio 1998, facendo seguito ad un mandato di arresto internazionale proveniente dall'Italia, fondato sulla presunta commissione di partecipazione a doppio omicidio come pure alla partecipazione ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso, le autorità di polizia del Cantone Lucerna procedevano alla perquisizione dell'abitazione dell'interessato dove venivano rinvenute diverse armi semi-automatiche (cfr. Durchsuchungsprotokoll del 30 luglio 1998). C. Il 23 dicembre 1998 A._______, che era giunto irregolarmente in Svizzera nel gennaio del 1994, si univa in matrimonio con G._______, cittadina svizzera nata il (...). Dalla loro unione sono nati, precedentemente al matrimonio H._______, il (...) e I._______, il (...). D. Conseguentemente ad un ordine di arresto internazionale A._______ veniva estradato in Italia il 10 febbraio 1999. Tuttavia l'estradizione in Italia veniva concessa unicamente per l'imputazione al reato di concorso in duplice omicidio (cfr. ordinanza di custodia cautelare emessa il 7 ottobre 1994 dall'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di J._______), ma non per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, e detenzione di armi da fuoco (cfr. ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di E._______) (cfr. Auslieferungsentscheid dell'Ufficio federale di Polizia, dell'11 novembre 1998). Il 13 marzo 1999, la Corte di Assise di Appello di J._______ assolveva A._______, dalle imputazioni di omicidio e di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso «per non avere commesso il fatto», dichiarando la perdita di efficacia della misura cautelare applicata dal GIP di J._______ nei suoi confronti, come pure disponendone la liberazione immediata (cfr. Sentenza della Corte di Assise di Appello di J._______, del 13 marzo 1999, pagg. 5 e 8). E. L'interessato ritornava quindi in Svizzera, dove il 5 gennaio 1999 G._______ postulava, a nome del marito, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi famigliari. Esso veniva dapprima rifiutato dalle autorità cantonali del Cantone Lucerna, con decisione del 24 gennaio 2000, ed in seguito rilasciato, con annullamento della decisione dell'autorità di prima istanza, da parte del Verwaltungsgericht del Cantone Lucerna (cfr. decisione del 14 luglio 2000). Durante la sua presenza in Svizzera A._______, interessava pure le autorità penali del Cantone di residenza, le quali lo hanno condannato con Strafverfügung Amtsstatthalteramt di Lucerna del 1° aprile 1999, per soggiorno illegale in Svizzera dal 26 gennaio 1994 al 30 giugno 1998, nelle località di K._______, L._______ e M._______, a 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. F. Nell'agosto del 2004 A._______ si trasferiva con la famiglia nel Cantone Ticino, e meglio a N._______. Egli veniva dapprima posto a beneficio di un permesso di dimora «B», ed in seguito, dopo un primo rifiuto, l'interessato otteneva il 30 marzo 2008 il permesso di domicilio «C», dopo una prima richiesta rifiutata nel 2006 (cfr. incarto cantonale). Durante il soggiorno nel Cantone Ticino, dove l'interessato risulta a beneficio di prestazioni delle assicurazioni sociali (assicurazione invalidità e prestazioni complementari AVS/AI) dal marzo del 2005, è nata la terzogenita O._______ il (...). G. Il 28 settembre 2005 A._______ ha quindi inoltrato la domanda di naturalizzazione agevolata ex art. 27 della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0). Con decisione del 14 maggio 2012 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM; dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la domanda dell'interessato, indicando che non erano «dati gli elementi per ritenere che negli ultimi anni [egli] si sia sufficientemente conformato all'ordinamento giuridico svizzero, né che lo faccia in avvenire» (cfr. decisione UFM, pag. 3). In particolare l'autorità di prima istanza ha evidenziato che il richiedente ha subito ripetute condanne da parte dei tribunali italiani, e meglio nel 1986 per associazione a delinquere di tipo mafioso, nel 1991 per ricettazione, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e calunnia, nel 1993 per furto, nel 1994 per oltraggio a pubblico ufficiale e per guida di un veicolo senza disporre di regolare permesso di condurre, e nel 1995 per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose. Con riferimento all'appartenenza alla 'ndrangheta calabrese, l'UFM ha indicato che risulta essere estremamente raro ritirarsi a vita privata e praticamente impossibile che venga concesso di ritirarsi a persone giovani, ma anche colui che si ritira ha «sempre e comunque l'obbligo di mettersi a disposizione dell'organizzazione, se richiesto, in qualsiasi momento e per tutta la vita» (cfr. decisione UFM, pag. 2). Ciò detto, l'autorità federale ha indicato che l'interessato «potrebbe [...] costituire una minaccia per la sicurezza interna e esterna della Svizzera», ipotesi corroborata anche dal rinvenimento presso il domicilio del richiedente di «quattro fucili automatici Kalashnikov, tre armi da pugno e 700 munizioni» nel corso della perquisizione del domicilio nel 1998 (cfr. ibidem). H. Con ricorso del 14 giugno 2012 A._______ ha postulato in via principale al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) di annullare la decisione dell'UFM e di concedergli la cittadinanza svizzera. In via subordinata il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione appellata e di procedere con nuovi accertamenti. A._______ ha inoltre richiesto di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio. Nel merito del gravame il ricorrente ha rilevato di adempiere alle condizioni poste dalla legislazione svizzera per beneficiare della naturalizzazione agevolata e meglio di essere integrato in Svizzera, di conformarsi all'ordinamento giuridico svizzero e di non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. A suo dire dopo aver trovato «un'ottima accoglienza» in Svizzera, si sarebbe integrato alla perfezione non commettendo alcun reato, ma costruendosi una famiglia. Il ricorrente ha contestato inoltre le allegazioni dell'autorità di prime cure, in particolare di essere stato condannato, nel 1986 per associazione «di stampo mafioso» ex 416 bis CP-It, bensì unicamente per associazione a delinquere semplice ex art. 416 CP-It. Con riferimento agli altri delitti enumerati dall'UFM, A._______ ha rilevato che essi, oltre ad essere stati commessi «in un momento di grave disagio e disorientamento psicologico nel quale si è trovato» sono «insuscettibili a determinare un qualsivoglia pericolo per la sicurezza interna o esterna per la Svizzera» (cfr. pag. 5 dell'atto ricorsuale). Per di più a suo dire l'UFM si sarebbe fondato su atti non aggiornati, nella misura in cui la condanna per calunnia è stata revocata in quanto «il fatto non sussiste» il 15 marzo 2002, la condanna per guida senza permesso di condurre non sarebbe più un reato penale dopo la depenalizzazione avvenuta nel 1999, e i restanti reati, come emerge da casellario giudiziale italiano, sarebbero «estinti per effetto delle leggi di amnistia ed indulto». Con riferimento alle armi rinvenute al proprio domicilio, il ricorrente ha rilevato che le stesse erano state «legalmente acquistate dalla moglie e poi tutte rivendute nel corso del 2000», tanto più che né lui né la moglie hanno subito una condanna per infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm, RS 514.54). Infine A._______ ha rilevato di avere «il casellario giudiziale [...] perfettamente lindo» dal momento che egli potrebbe promuovere azione di riabilitazione penale e vedersi cancellate tutte le iscrizioni rimaste. Quanto alla domanda di gratuito patrocinio il ricorrente ha indicato di essere beneficio di una rendita invalidità e di rendite di prestazioni complementari, che la moglie non svolge un'attività lucrativa, e che i beni e i redditi in suo possesso non sono sufficienti per sopperire ai suoi bisogni personali e a quelli della sua famiglia. I. Con decisione incidentale del 18 giugno 2012 il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare il formulario di «domanda di gratuito patrocinio» debitamente compilato. Esso è stato quindi trasmesso all'autorità giudicante il 10 agosto seguente. J. Con scritto del 13 settembre 2012 l'UFM ha chiesto al Tribunale una proroga di cinque mesi per l'inoltro della risposta al gravame presentato da A._______, allo scopo di chiarire l'appartenenza o meno dell'interessato alla 'ndrangheta calabrese, rispettivamente la liceità del possesso delle armi rinvenute al domicilio del ricorrente. K. Con risposta del 13 dicembre 2012 l'autorità di prima istanza ha dapprima rilevato che il ricorrente non ha prodotto alcuna sentenza di condanna, ma "esclusivamente" la sentenza del 13 marzo 1999 della Corte di Assise di Appello di J._______ in cui veniva prosciolto dall'accusa di omicidio. L'UFM ha sottolineato inoltre che A._______ certo non poteva essere condannato per associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis CP-It poiché tale disposto di legge è entrato in vigore posteriormente alla causa giudiziaria conclusasi con la condanna; nonostante ciò i «personaggi con i quali è stato condannato il ricorrente per associazione a delinquere», appartenenti al clan dei P._______ sono stati condannati anche posteriormente «per associazione a delinquere di stampo mafioso e altri efferati crimini», così come si evincerebbe dall'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di C._______ del 5 ottobre 2008. A fronte di ciò l'UFM ha ribadito che «non si può che constatare il carattere mafioso dell'associazione a delinquere per il quale è stato condannato [il ricorrente] nel 1989 [fatti commessi nel 1981, la condanna di primo grado risale invece al 1985, quella in appello al 1986 ed è diventata definitiva nel 1990]». A comprova delle proprie allegazioni l'autorità federale ha ricordato che anche la Fedpol ha indicato A._______ quale membro della 'ndrangheta calabrese (cfr. rapporto Fedpol del 30 ottobre 2012 agli atti). Infine l'autorità federale ha ribadito che le armi rinvenute presso il domicilio dell'interessato costituiscono «un pesante indizio della sua appartenenza passata o presente alla 'ndrangheta». Ciò detto l'UFM ha proposto il rigetto del ricorso. L. Con replica del 31 gennaio 2013 il ricorrente ha rilevato che spetta all'autorità inferiore produrre ogni prova (tra cui anche eventuali decisioni penali) o elemento a sostegno del rifiuto di concedere la naturalizzazione agevolata, essendo per il resto decisivi unicamente gli esiti delle procedure penali avviate contro di lui, e non semplici notizie riguardanti dette procedure. Nel caso concreto deve essere considerato in particolare lo scarceramento e il rientro in Svizzera dopo l'estradizione, evidentemente possibile, a suo dire solo, con la piena assoluzione (cfr. replica, pagg. 2 e 3). A._______ ha quindi indicato che nel caso in esame deve essere considerato unicamente il comportamento mantenuto dall'interessato in Svizzera e ribadito che devono essere prese in conto solamente eventuali condanne definitive. Conseguentemente non possono essere considerati i reati di ricettazione, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e guida di un veicolo senza patente di guida poiché non figurano più sul casellario. Sarebbero invece da considerare unicamente la condanna definitiva per il furto commesso nel 1990, alla quale è però stato applicato l'indulto. A._______ rileva per di più di non rappresentare un pericolo per la sicurezza interna o esterna per la Svizzera, atteso che le vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto, sono la conseguenza del «grave disagio e disorientamento psicologico» subito dopo un'ingiusta carcerazione preventiva. Con riferimento alla condanna subita per associazione a delinquere A._______ ha rilevato di essere stato condannato per essere «stato ritenuto vicino al "clan P._______" e responsabile di un reato (associazione a delinquere) che in Svizzera non è riconosciuto come reato», come pure di avere interamente espiato la propria pena detentiva di tre anni e sei mesi inflittagli in Italia, ma di essere stato definitivamente assolto per altri reati comuni quali omicidi, che pure gli erano contestati in quel processo. Ne consegue a suo dire che il richiamo operato dall'UFM all'ordinanza di custodia cautelare del 5 ottobre 2008, non emessa nei suoi confronti, ma di altre persone che furono con lui coinvolte in quel processo «appare scorretto e fuorviante» (replica, pag. 5), ed in particolare essa non è una condanna e non lo menziona quale persona associata alla 'ndrina P._______-Q._______. Per il resto, il ricorrente ha ribadito di aver sempre mantenuto in Svizzera una condotta irreprensibile e conforme all'ordinamento giuridico, come dimostra il casellario giudiziale elvetico. Anche le armi rinvenute in occasione della perquisizione domiciliare nel 1998, erano detenute in conformità alla legge svizzera, così come si evince dall'assenza di condanne ai sensi della LArm, e dalla circostanza che dette armi sono state riconsegnate e vendute dalla moglie, quale legittima proprietaria, ad un armaiolo. In conclusione A._______ ribadisce di avere il casellario giudiziale perfettamente pulito, nella misura in cui in Svizzera non risultano iscrizioni e in Italia egli «può promuovere azione di riabilitazione penale [...] e vedersi cancellate tutte le iscrizioni rimaste» (cfr. replica, pagg. 10 e 11). M. Con duplica del 20 marzo 2013 l'autorità di prima istanza ha in sostanza ribadito di avere rifiutato la domanda di naturalizzazione agevolata «non a causa delle iscrizioni ancora presenti nel suo casellario giudiziale, bensì a causa della sua appartenenza alla Mafia» (cfr. duplica pag. 2). L'appartenenza ad un organizzazione criminale, che a differenza di quanto sostiene l'avvocato del ricorrente, è punibile anche in Svizzera giusta l'art. 260ter CP renderebbe, a dire dell'UFM, A._______ ricattabile e dunque un rischio per la sicurezza della Svizzera. Con riferimento all'ordine di custodia cautelare del 2008, l'autorità di prima istanza ha pure evidenziato che, benché esso non riguardi direttamente il ricorrente, da esso «si evince chiaramente che [A._______] si muoveva nell'orbita della 'ndrangheta e che fu condannato con diversi suoi esponenti» (duplica, pag. 3). N. Con osservazioni dell'8 maggio 2013 il ricorrente ha ribadito le proprie allegazioni di fatto e di diritto rilevando di essersi sempre conformato all'ordinamento giuridico elvetico e di non compromettere la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, evidenziando altresì di contestare il rifiuto della naturalizzazione agevolata sulle considerazioni espresse dall'UFM nei suoi confronti, quale «membro presunto della mafia», siccome questa circostanza non risulterebbe dalla documentazione agli atti.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare le decisioni rese dalle autorità amministrative della Confederazione in materia di acquisizione della naturalizzazione agevolata possono essere impugnate davanti al Tribunale - conformemente all'art. 51 cpv. 1 LCit - che statuisce quale autorità precedente al Tribunale federale (in seguito TF) (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. b a contrario LTF).

E. 1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3 Ai sensi dell'art. 27 LCit, nel caso di un coniuge straniero, questi può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), deve risiedervi da un anno (lett. b), come pure deve vivere da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c). Inoltre, giusta l'art. 26 LCit la naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente è integrato in Svizzera (lett. a), si conforma all'ordinamento giuridico svizzero (lett. b) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c.).

E. 4.1 Nella fattispecie in esame le condizioni cumulative poste dall'art. 27 LCit, relative al caso specifico del coniuge di un cittadino straniero, non sono controverse. Il ricorrente si è infatti unito in matrimonio con G._______, cittadina elvetica, il (...) a M._______. Da allora, e fatta eccezione per un periodo nel 1999 in cui è stato estradato in Italia, A._______ ha sempre vissuto in terra elvetica con la moglie ed i figli nati da quest'unione.

E. 4.2 L'autorità di prima istanza contesta invece l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 26 LCit, e meglio ritiene che l'attività passata delittuosa del ricorrente, per la quale è stato condannato per partecipazione ad un'associazione a delinquere nel 1986, a 3 anni di reclusione, non consente di escludere che A._______ commetta nuovi reati e si conformi all'ordine giuridico svizzero. Conseguentemente per l'autorità inferiore egli rappresenta pure «una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera» (cfr. decisione UFM del 14 maggio 2012 pag. 2).

E. 5.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwalt-ungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 e segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 e segg.).

E. 5.2 Nell'ambito della procedura amministrativa vale il principio del libero apprezzamento delle prove. L'autorità giudicante deve formarsi un'opinione in modo diligente, coscienzioso ed imparziale sui fatti da dimostrare, per poter stabilire se essi siano veri o falsi. La prova è in particolare valida se il giudice, a seguito del suo apprezzamento, giunge al convincimento che un fatto rilevante per il giudizio si è verificato: non è richiesta l'assoluta certezza, bensì è sufficiente il convincimento fondato sull'esperienza e sulla ragione pratica. Per quanto riguarda il grado della prova, l'autorità deve apprezzare i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di cui dispone. La PA non prevede regole rigide a questo proposito e nemmeno presuppone una certezza indubbia. Determinante è unicamente la convinzione dell'autorità circa l'esistenza o l'inesistenza di un determinato fatto, secondo un grado di verosimiglianza così elevato da dissipare qualsiasi dubbio ragionevole (Krauskopf/Emmenegger, in: Waldmann/Weissen-berger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 12, con i riferimenti giurisprudenziali citati). Qualora non sia possibile fornire la prova di un determinato fatto, oppure quando la raccolta di tale mezzo di prova non sia ragionevolmente esigibile da parte dell'autorità, torna applicabile la regola posta dall'art. 8 CC secondo cui chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (cfr. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1563, pag. 518; DTF 112 Ib 65; 121 II 257; 114 Ia 1).

E. 5.3 Va altresì ricordato che per l'accertamento dei fatti l'autorità si serve, se necessario di documenti, informazioni delle parti, di terzi o di testimonianze, oltre che di sopralluoghi e perizie (cfr. art. 12 PA). A questo scopo è dunque lecito ricorrere alla collaborazione di altre autorità affinché queste ultime, nel limite delle proprie competenze, possano fornire il loro apporto al fine di un corretto accertamento dei fatti (cfr. a questo proposito Krauskopf/Emmenegger, op. cit., ad art. 12, n. 179 e segg.).

E. 6.1 Con riferimento alla nozione di rispetto dell'ordine giuridico la giurisprudenza ritiene che il richiedente debba godere di una buona reputazione in materia penale e in materia di esecuzione e fallimento (cfr. Messaggio concernente la modificazione della legge sulla cittadinanza del 26 agosto 1987, in FF 1987 III 245; e cfr. sentenze del TAF C-1216/2006 del 9 novembre 2007 consid. 4, C-1128/2006 del 28 aprile 2008 consid. 4 e C-1929/2007 dell'8 maggio 2009 consid. 6). Nella prassi si pretende dal richiedente la naturalizzazione svizzera agevolata di aver rispettato, nel corso dei 5 anni precedenti la richiesta, l'ordinamento giuridico svizzero e quello di tutti gli Stati dove ha soggiornato. Inoltre nel proprio casellario giudiziale non devono figurare iscrizioni e nessun procedimento penale dev'essere in corso in Svizzera o negli Stati dove egli ha soggiornato. Per il resto, iscrizioni già cancellate relative a crimini o delitti precedenti non sono rilevanti. La giurisprudenza ha per di più rilevato che il richiedente non deve commettere, nel corso del periodo della richiesta, alcun delitto per il quale egli potrebbe incorrere in un procedimento penale o in una condanna. Infine non devono essere presenti procedure esecutive e nemmeno imposte rimaste impagate (ad eccezione di accordi con l'autorità fiscale) come pure non devono essere presenti, nel corso dei 5 anni precedenti l'inoltro della domanda, degli attestati di carenza beni (cfr. sentenze del TAF C-1216/2006 del 9 novembre 2007 consid. 4, C-1128/2006 del 28 aprile 2008 consid. 4 e C-1929/2007 dell'8 maggio 2009 consid. 6).

E. 6.2 Dalle tavole processuali, in particolare dalla banca dati del casellario giudiziale italiano del 29 febbraio 2012, risultano iscritti le seguenti condanne:

- con sentenza del 12 luglio 1986 della Corte di Appello di C._______, irrevocabile il 26 marzo 1990, in riforma della sentenza emessa il 18 luglio 1985 dalla Corte di Assise di D._______, l'interessato è stato condannato per «associazione per delinquere» ex art. 416 CP-It, per reato commesso il 31 luglio 1981, alla reclusione per 3 anni e alla interdizione dai pubblici uffici per 5 anni;

- con sentenza del 5 giugno 1993 della Pretura di E._______, irrevocabile il 20 gennaio 2000, l'interessato è stato condannato per furto commesso il 23 novembre 1990 a E._______, e condannato alla pena detentiva di 4 mesi con multa di 206.58 Euro;

- con sentenza del 31 gennaio 1995 del Tribunale di F._______, irrevocabile il 28 febbraio 1996, l'interessato è stato condannato per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, e condannato all'arresto per 6 mesi. Con riferimento alle iscrizioni sopracitate, A._______ ha però riferito che il casellario giudiziale «risulta perfettamente lindo dal momento che egli può promuovere azione di riabilitazione penale ex art. 178 CP-It, alle condizioni dell'art. 179 CP-It e vedersi cancellate tutte le iscrizioni rimaste» (cfr. ricorso, pag. 9). Il Tribunale non può condividere l'affermazione del ricorrente, nella misura in cui alcun documento comprovante le proprie affermazioni risulta agli atti e alcun elemento lascia supporre nell'immediato una cancellazione delle condanne iscritte. Ma se anche così fosse il Tribunale rileva e deve costatare che all'inoltro della richiesta il richiedente non ha presentato un casellario giudiziale esente da iscrizioni. In ragione delle motivazioni che seguiranno, il Tribunale ritiene che la questione del rispetto da parte di A._______ dell'ordine giuridico elvetico posta dall'art. 26 cpv. 1 lett. b LCit possa nondimeno per l'esito della presente, rimanere aperta.

E. 7.1 L'autorità inferiore ha motivato la propria decisione di non concedere la naturalizzazione ordinaria al ricorrente, non unicamente poiché egli non si sarebbe conformato all'ordinamento giuridico svizzero, ma altresì in quanto potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 26 cpv. 1 lett. c LCit).

E. 7.2 Con riferimento alla nozione testé citata, il Tribunale osserva che si tratta di un concetto utilizzato parimenti in altri settori del diritto. In particolare se, con il suo comportamento, un richiedente mette in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera, la sua naturalizzazione sarebbe contraria agli interessi del nostro Paese e, in questo caso, dovrebbe essergli preclusa (cfr. Messaggio concernente la modificazione della legge sulla cittadinanza del 26 agosto 1987, in FF 1987 III 245, pag. 257). Il legislatore ha indicato che la minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera comprende, giusta la prassi attuale del Consiglio federale in merito all'art. 70 della vecchia Costituzione federale, segnatamente la minaccia della priorità statale in materia di prerogative militari e politiche. Ciò comprende ad esempio la minaccia mediante terrorismo, estremismo violento, attività vietata di servizio d'informazione, criminalità organizzata, atti o tentativi volti a compromettere gravemente le relazioni della Svizzera con altri Stati o a modificare mediante la violenza l'ordine dello Stato (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327, pag. 3429). Nella concretizzazione del concetto di pericolo per la sicurezza interna ed esterna, nonché sulle dirette conseguenze, in particolare nella revoca di permessi concessi allo straniero, il Tribunale rileva come il legislatore ha indicato che occorre disporre di indizi concreti secondo cui la presenza delle persone in questione mette in pericolo effettivamente la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327, pag. 3377).

E. 7.3 Nella fattispecie in esame A._______ è stato condannato, per quel che più interessa, dalla Corte d'Assise di D._______ per reato di associazione a delinquere giusta l'art. 416 CP-It, condanna divenuta definitiva nel 1989. Con riferimento a tale giudizio lo stesso ricorrente evidenzia di essere stato condannato «perché ritenuto vicino al cosiddetto "Clan P._______" di B._______ e, quindi, responsabile di un reato (associazione a delinquere) che in Svizzera - diversamente dall'Italia - non è riconosciuto come reato» (cfr. replica del 31 gennaio 2013, pag. 5). Poiché l'UFM non ha ottenuto la sentenza in esame e nemmeno il ricorrente l'ha prodotta, è a giusta ragione che l'autorità federale ha chiarito più nel dettaglio l'attività dell'associazione a delinquere sopramenzionata con il supporto di altre autorità federali. In questo contesto, dall'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di C._______ del 5 ottobre 2008, prodotta nella documentazione agli atti, si evince «l'accertata esistenza di una cosca mafiosa "P._______", insediata nella cittadina di B._______ e, tuttavia, imperante nell'intera provincia di C._______ in stretto raccordo con un'altra potente cosca radicata nella città di C._______, la cosca "R._______"» (cfr. ordinanza menzionata, pag. 20). Contestualmente tale ordinanza, riferendosi alla sentenza del 12 luglio 1986 della Corte di Appello di C._______, indica che sono stati «condannati - tra gli altri - per il delitto associativo [...] : [...] S._______ [...] e A._______ (classe [...]), ad anni tre di reclusione per ciascuno, nella qualità di partecipanti all'associazione» (cfr. ordinanza citata pag. 21).

E. 7.4 Ciò detto, se da una parte tale giudizio risale a più di venticinque anni or sono, risulta chiaro che il ricorrente è stato attivo in un'associazione a delinquere. Dagli atti di causa, segnatamente dagli avvisi di altre autorità federali, risulta che «è assolutamente impossibile per gli affiliati sciogliere il giuramento e il vincolo associativo; vincolo che può essere sciolto solamente con la morte dell'affiliato, con il tradimento o per decisione dei capi, nel caso l'affiliato non sia più ritenuto degno e meritevole di essere considerato uomo di onore. [...] Tuttavia esistono casi, anche se rarissimi, in cui un appartenente alla 'ndrangheta può ritirarsi a vita privata, ma anche quando è concesso ritirarsi in "buon ordine" (questo è il termine usato nella 'ndrangheta) la persona che si ritira ha sempre e comunque l'obbligo di mettersi a disposizione dell'organizzazione, se richiesto, in qualsiasi momento e per tutta la vita» (cfr. documento della Polizia federale [Fedpol] del 30 ottobre 2012 agli atti, pagg. 3176-3179).

E. 7.5 In questo contesto l'UFM ha chiesto il parere ad alcune unità dell'amministrazione federale, ed in particolare alla Fedpol e all'Ambasciata di Svizzera a E._______ (cfr. duplica pag. 3). L'autorità inferiore è in effetti incaricata di stabilire se il candidato alla naturalizzazione facilitata rappresenta un rischio per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. c LCit, e per svolgere questo compito essa può avvalersi dei servigi di altri organi della Confederazione (Krauskopf/Emmenegger, op. cit., ibidem). La Fedpol è l'autorità federale competente in materia di polizia, tra i suoi obiettivi figurano anche la salvaguardia della sicurezza interna del Paese e di lotta contro la criminalità ed in particolare contro quei reati il cui perseguimento è competenza della Confederazione (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. b e c dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP, RS 172.213.1]). Il cpv. 2 della medesima norma esplicita i mezzi a disposizione della Fedpol per svolgere i propri incarichi, e tra questi figurano anche l'elaborazione di analisi sulla criminalità (lett. b) e la fornitura di prestazioni a favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale (lett. g). La collaborazione tra UFM e Fedpol non muta la competenza esclusiva dell'UFM in materia di naturalizzazione agevolata. Inoltre la richiesta di collaborazione da parte dell'UFM non conferisce alla Fedpol la qualità di parte al procedimento ai sensi dell'art. 6 PA (cfr. art. 12 cpv. 2 lett. e, nonché art. 14 cpv. 1 Org-DFGP; DTAF 2013/34 consid. 6.1; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pag. 358 n. 891). Alla luce di questi principi ne discende che la presa di posizione della Fedpol non è vincolante per l'autorità inferiore. Tuttavia quest'ultima se ne discosterà unicamente qualora le considerazioni della Fedpol non si fondano su motivi plausibili o validi. Ciò è in particolare il caso quando le conclusioni della Fedpol non risultano comprensibili, poiché non sufficientemente sostanziate, adeguatamente motivate o poiché contraddittorie (cfr. sentenza del TAF C-653/2011 del 10 settembre 2014 consid. 4.4 con referenze). Lo scopo della presa di posizione della Fedpol è di permettere all'UFM di apprezzare il quadro complessivo (Gesamtbild) alla luce dei documenti disponibili (cfr. DTAF 2013/34 consid. 6.2). L'UFM deve dunque formare il proprio giudizio anche sulla base degli accertamenti eseguiti da altre autorità specializzate. Cionondimeno l'UFM non può limitarsi a fare proprie le considerazioni di tali unità amministrative senza un ulteriore analisi o apprezzamento, in caso contrario l'accertamento dei fatti risulterebbe lacunoso ed irregolare.

E. 7.6 Nella fattispecie in esame l'UFM ha essenzialmente fondato il proprio rifiuto di concedere la naturalizzazione agevolata a A._______ sulla base della deduzione che egli sia a tutt'oggi un membro della 'ndrangheta calabrese, sospetto corroborato dal rapporto della Fedpol in cui quest'ultima afferma sostanzialmente che chi in passato è stato affiliato ad una cosca mafiosa ne farà parte a vita. L'UFM in sede di risposta ha altresì fatto riferimento alla citata ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di C._______ del 5 ottobre 2008, emanata nei confronti di terze persone (elementi di spicco della 'ndrangheta), da cui sono emersi diversi nomi di personaggi legati alla mafia calabrese e tra questi vi era anche quello del ricorrente. Ma a ben vedere la presa di posizione della Fedpol non può essere definita come sufficientemente sostanziata, in quanto contiene unicamente il generico rimprovero, peraltro ripreso dall'autorità inferiore nella decisione attaccata, dell'appartenenza vita natural durante alla 'ndrangheta: «es kommt sehr selten vor, dass sich ein Mitglied der 'Ndrangheta ins Privatleben zurückziehen kann. Doch auch wenn dies jemandem zugestanden wird, ist er trotzdem verpflichtet, sich bei Bedarf, jederzeit und sein Leben lang, wieder der Organisation zur Verfügung zu stellen. Im Jargon der 'Ndrangheta wird das aus der Organisation ausgeschlossene Mitglied als "spogliato" (Entblösster) bezeichnet, d.h. es verliert die ihm symbolisch und im übertragen Sinn beim Entritt in die Organisation übergebene "Weste" (Kleid; Rolle, Funktion, Eigenschaft) oder "Camicia" (Hemd). Für junge Leute ist es jedenfalls praktisch unmöglich, sich "in buon ordine" (in guter Ordnung, ordentlich, korrekt, offiziell, normal) zurückziehen zu können. Diese Möglichkeit ist in Wahrheit fast ausschliesslich sehr alten Menschen, Kranken und Personen mit ganz schwerwiegenden familiären Gründen vorbehalten. Für Mitglieder der 'Ndrangheta ist es somit unmöglich, den Schwur zu brechen und die Mitgliedschaft zu lösen. Es handelt sich um ein Bündnis für das Leben, welches nur durch den Tod, durch Verrat oder aufgrund einer Entscheidung der "capi" aufgelöst werden kann, falls das Mitglied nicht mehr als würdig betrachtet wird, ein "uomo d'onore" (Ehrenmann) zu sein. Die Hypothese, dass ein "Ausgestossener" aus der 'Ndrangheta weiterhin am Leben bliebt, liegt sehr fern. Das Fedpol würde eine erleichte Einbürgerung von Herrn A._______ aus den erwähnten Gründen nicht begrüssen».

E. 7.7 La Fedpol avrebbe invece dovuto eseguire un esame individualizzato dei comportamenti e delle attività del ricorrente per valutare se quest'ultimo possa compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cfr. DTAF 2013/34 consid. 7.2 in fine). L'UFM avrebbe inoltre dovuto pretendere dalla Fedpol un rapporto più circostanziato, ed istruire quest'ultima sulla maniera di procedere, per esempio ricorrendo a sua volta alla collaborazione di altri servizi specializzati. L'autorità inferiore ha invece adottato la presa di posizione della Fedpol, delegandole di fatto la propria competenza riguardante la condizione posta dall'art. 26 cpv. 1 lett. c LCit. Agendo in tale maniera l'autorità inferiore ha violato il principio della massima inquisitoria (art. 12 PA) e di conseguenza ha accertato i fatti giuridicamente rilevanti in modo inesatto e incompleto (art. 49 lett. b PA). Inoltre il Tribunale rileva una violazione del diritto di essere sentiti ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., in effetti nel corso della procedura non è mai stata data la possibilità al ricorrente di esprimersi in merito al lavoro svolto dalla Fedpol. Il diritto di essere sentiti è concretizzato nell'ambito della procedura amministrativa dagli art. 26, nonché 29 e segg. PA. Esso comprende diverse garanzie costituzionali di procedura, ed in particolare il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'amministrazione dei mezzi di prova essenziali o almeno di potersi esprimere sul loro risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).

E. 8.1 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; cfr. Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 e segg.).

E. 8.2 Viste le violazioni dei principi procedurali testé citate, il Tribunale ritiene che sia necessario procedere, non per mezzo di una decisione riformatoria, ma al contrario occorre rinviare la causa all'autorità inferiore affinché stabilisca in maniera conforme al diritto se A._______ rappresenta un pericolo per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (art. 26 cpv. 1 lett. c LCit), visti i sospetti di legami con la criminalità organizzata calabrese. A tal fine la SEM non dovrà limitarsi a fondare il proprio apprezzamento su considerazioni generali e deduzioni superficiali, bensì procedere ad un'analisi approfondita del caso concreto. Oltre a verificare se sono ancora pendenti dei procedimenti penali a carico del ricorrente, rispettivamente verificare se egli sia (ancora) ricercato a livello internazionale, occorrerà poi fare luce sull'episodio delle armi semi-automatiche rinvenute nell'abitazione del ricorrente nel 1998 e che dagli atti risultano essere state di proprietà della moglie. A tal proposito il Tribunale constata che la questione è stata trattata in maniera poco approfondita, in quanto la tracciabilità della transazione è tutt'altro che attendibile, non potendosi per esempio evincere come la moglie del ricorrente si sia procurata le suddette armi da fuoco, il cui possesso (nonché il numero di armi e munizioni rinvenute) effettivamente getta delle ombre sul comportamento di G._______ e dell'interessato. È altresì opinione di questo Tribunale che l'autorità inferiore, oltre a confrontarsi compiutamente con le argomentazioni circa le condanne menzionate in entrata sub. A, debba approfondire le circostanze e la gravità, della condanna a sei mesi di reclusione inflitta nel 1995 (confermata in appello nel 1995 e divenuta irrevocabile nel 2000) a A._______ dal Tribunale di F._______ per il reato di violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, in funzione di un'eventuale incidenza per ciò che concerne la problematica dell'art. 26 cpv. 1 lett. a LCit.

E. 9.1 Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile, deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.

E. 9.2 Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.

E. 9.3 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli artt. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'800.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7-14 TS-TAF), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM.

E. 9.4 In considerazione di quanto sopra, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente è divenuta priva di oggetto. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. In parziale accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei considerandi.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. La SEM rifonderà al ricorrente un'indennità a titolo di spese ripetibili di fr. 1'800.-.
  5. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...], incarto di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3195/2012 Sentenza del 2 settembre 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, patrocinato dall'avv. David Simoni, Via Giuseppe Bagutti 14, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), (attualmente: Segreteria di Stato della migrazione), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto della naturalizzazione agevolata. Fatti: A. A._______, cittadino italiano è nato il (...) a B._______ in provincia di C._______. Egli ha interessato le autorità giudiziarie italiane a più riprese, ed è stato da esse ripetutamente condannato, segnatamente, per quel che qui più interessa:

- con sentenza del 12 luglio 1986 della Corte di Appello di C._______, irrevocabile il 26 marzo 1990, in riforma della sentenza emessa il 18 luglio 1985 dalla Corte di Assise di D._______, l'interessato è stato condannato per «associazione per delinquere» ex art. 416 Codice penale italiano (in seguito: CP-It), per il reato commesso il 31 luglio 1981, alla reclusione per 3 anni e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni;

- con sentenza del 5 giugno 1993 della Pretura di E._______, irrevocabile il 20 gennaio 2000, l'interessato è stato condannato per furto, commesso il 23 novembre 1990 a E._______, e condannato alla pena detentiva di 4 mesi con multa di 206.58 Euro;

- con sentenza del 31 gennaio 1995 del Tribunale di F._______, irrevocabile il 28 febbraio 1996, l'interessato è stato condannato per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, e condannato all'arresto per 6 mesi. B. Il 30 luglio 1998, facendo seguito ad un mandato di arresto internazionale proveniente dall'Italia, fondato sulla presunta commissione di partecipazione a doppio omicidio come pure alla partecipazione ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso, le autorità di polizia del Cantone Lucerna procedevano alla perquisizione dell'abitazione dell'interessato dove venivano rinvenute diverse armi semi-automatiche (cfr. Durchsuchungsprotokoll del 30 luglio 1998). C. Il 23 dicembre 1998 A._______, che era giunto irregolarmente in Svizzera nel gennaio del 1994, si univa in matrimonio con G._______, cittadina svizzera nata il (...). Dalla loro unione sono nati, precedentemente al matrimonio H._______, il (...) e I._______, il (...). D. Conseguentemente ad un ordine di arresto internazionale A._______ veniva estradato in Italia il 10 febbraio 1999. Tuttavia l'estradizione in Italia veniva concessa unicamente per l'imputazione al reato di concorso in duplice omicidio (cfr. ordinanza di custodia cautelare emessa il 7 ottobre 1994 dall'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di J._______), ma non per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, e detenzione di armi da fuoco (cfr. ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di E._______) (cfr. Auslieferungsentscheid dell'Ufficio federale di Polizia, dell'11 novembre 1998). Il 13 marzo 1999, la Corte di Assise di Appello di J._______ assolveva A._______, dalle imputazioni di omicidio e di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso «per non avere commesso il fatto», dichiarando la perdita di efficacia della misura cautelare applicata dal GIP di J._______ nei suoi confronti, come pure disponendone la liberazione immediata (cfr. Sentenza della Corte di Assise di Appello di J._______, del 13 marzo 1999, pagg. 5 e 8). E. L'interessato ritornava quindi in Svizzera, dove il 5 gennaio 1999 G._______ postulava, a nome del marito, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi famigliari. Esso veniva dapprima rifiutato dalle autorità cantonali del Cantone Lucerna, con decisione del 24 gennaio 2000, ed in seguito rilasciato, con annullamento della decisione dell'autorità di prima istanza, da parte del Verwaltungsgericht del Cantone Lucerna (cfr. decisione del 14 luglio 2000). Durante la sua presenza in Svizzera A._______, interessava pure le autorità penali del Cantone di residenza, le quali lo hanno condannato con Strafverfügung Amtsstatthalteramt di Lucerna del 1° aprile 1999, per soggiorno illegale in Svizzera dal 26 gennaio 1994 al 30 giugno 1998, nelle località di K._______, L._______ e M._______, a 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. F. Nell'agosto del 2004 A._______ si trasferiva con la famiglia nel Cantone Ticino, e meglio a N._______. Egli veniva dapprima posto a beneficio di un permesso di dimora «B», ed in seguito, dopo un primo rifiuto, l'interessato otteneva il 30 marzo 2008 il permesso di domicilio «C», dopo una prima richiesta rifiutata nel 2006 (cfr. incarto cantonale). Durante il soggiorno nel Cantone Ticino, dove l'interessato risulta a beneficio di prestazioni delle assicurazioni sociali (assicurazione invalidità e prestazioni complementari AVS/AI) dal marzo del 2005, è nata la terzogenita O._______ il (...). G. Il 28 settembre 2005 A._______ ha quindi inoltrato la domanda di naturalizzazione agevolata ex art. 27 della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0). Con decisione del 14 maggio 2012 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM; dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la domanda dell'interessato, indicando che non erano «dati gli elementi per ritenere che negli ultimi anni [egli] si sia sufficientemente conformato all'ordinamento giuridico svizzero, né che lo faccia in avvenire» (cfr. decisione UFM, pag. 3). In particolare l'autorità di prima istanza ha evidenziato che il richiedente ha subito ripetute condanne da parte dei tribunali italiani, e meglio nel 1986 per associazione a delinquere di tipo mafioso, nel 1991 per ricettazione, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e calunnia, nel 1993 per furto, nel 1994 per oltraggio a pubblico ufficiale e per guida di un veicolo senza disporre di regolare permesso di condurre, e nel 1995 per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose. Con riferimento all'appartenenza alla 'ndrangheta calabrese, l'UFM ha indicato che risulta essere estremamente raro ritirarsi a vita privata e praticamente impossibile che venga concesso di ritirarsi a persone giovani, ma anche colui che si ritira ha «sempre e comunque l'obbligo di mettersi a disposizione dell'organizzazione, se richiesto, in qualsiasi momento e per tutta la vita» (cfr. decisione UFM, pag. 2). Ciò detto, l'autorità federale ha indicato che l'interessato «potrebbe [...] costituire una minaccia per la sicurezza interna e esterna della Svizzera», ipotesi corroborata anche dal rinvenimento presso il domicilio del richiedente di «quattro fucili automatici Kalashnikov, tre armi da pugno e 700 munizioni» nel corso della perquisizione del domicilio nel 1998 (cfr. ibidem). H. Con ricorso del 14 giugno 2012 A._______ ha postulato in via principale al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) di annullare la decisione dell'UFM e di concedergli la cittadinanza svizzera. In via subordinata il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione appellata e di procedere con nuovi accertamenti. A._______ ha inoltre richiesto di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio. Nel merito del gravame il ricorrente ha rilevato di adempiere alle condizioni poste dalla legislazione svizzera per beneficiare della naturalizzazione agevolata e meglio di essere integrato in Svizzera, di conformarsi all'ordinamento giuridico svizzero e di non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. A suo dire dopo aver trovato «un'ottima accoglienza» in Svizzera, si sarebbe integrato alla perfezione non commettendo alcun reato, ma costruendosi una famiglia. Il ricorrente ha contestato inoltre le allegazioni dell'autorità di prime cure, in particolare di essere stato condannato, nel 1986 per associazione «di stampo mafioso» ex 416 bis CP-It, bensì unicamente per associazione a delinquere semplice ex art. 416 CP-It. Con riferimento agli altri delitti enumerati dall'UFM, A._______ ha rilevato che essi, oltre ad essere stati commessi «in un momento di grave disagio e disorientamento psicologico nel quale si è trovato» sono «insuscettibili a determinare un qualsivoglia pericolo per la sicurezza interna o esterna per la Svizzera» (cfr. pag. 5 dell'atto ricorsuale). Per di più a suo dire l'UFM si sarebbe fondato su atti non aggiornati, nella misura in cui la condanna per calunnia è stata revocata in quanto «il fatto non sussiste» il 15 marzo 2002, la condanna per guida senza permesso di condurre non sarebbe più un reato penale dopo la depenalizzazione avvenuta nel 1999, e i restanti reati, come emerge da casellario giudiziale italiano, sarebbero «estinti per effetto delle leggi di amnistia ed indulto». Con riferimento alle armi rinvenute al proprio domicilio, il ricorrente ha rilevato che le stesse erano state «legalmente acquistate dalla moglie e poi tutte rivendute nel corso del 2000», tanto più che né lui né la moglie hanno subito una condanna per infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm, RS 514.54). Infine A._______ ha rilevato di avere «il casellario giudiziale [...] perfettamente lindo» dal momento che egli potrebbe promuovere azione di riabilitazione penale e vedersi cancellate tutte le iscrizioni rimaste. Quanto alla domanda di gratuito patrocinio il ricorrente ha indicato di essere beneficio di una rendita invalidità e di rendite di prestazioni complementari, che la moglie non svolge un'attività lucrativa, e che i beni e i redditi in suo possesso non sono sufficienti per sopperire ai suoi bisogni personali e a quelli della sua famiglia. I. Con decisione incidentale del 18 giugno 2012 il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare il formulario di «domanda di gratuito patrocinio» debitamente compilato. Esso è stato quindi trasmesso all'autorità giudicante il 10 agosto seguente. J. Con scritto del 13 settembre 2012 l'UFM ha chiesto al Tribunale una proroga di cinque mesi per l'inoltro della risposta al gravame presentato da A._______, allo scopo di chiarire l'appartenenza o meno dell'interessato alla 'ndrangheta calabrese, rispettivamente la liceità del possesso delle armi rinvenute al domicilio del ricorrente. K. Con risposta del 13 dicembre 2012 l'autorità di prima istanza ha dapprima rilevato che il ricorrente non ha prodotto alcuna sentenza di condanna, ma "esclusivamente" la sentenza del 13 marzo 1999 della Corte di Assise di Appello di J._______ in cui veniva prosciolto dall'accusa di omicidio. L'UFM ha sottolineato inoltre che A._______ certo non poteva essere condannato per associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis CP-It poiché tale disposto di legge è entrato in vigore posteriormente alla causa giudiziaria conclusasi con la condanna; nonostante ciò i «personaggi con i quali è stato condannato il ricorrente per associazione a delinquere», appartenenti al clan dei P._______ sono stati condannati anche posteriormente «per associazione a delinquere di stampo mafioso e altri efferati crimini», così come si evincerebbe dall'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di C._______ del 5 ottobre 2008. A fronte di ciò l'UFM ha ribadito che «non si può che constatare il carattere mafioso dell'associazione a delinquere per il quale è stato condannato [il ricorrente] nel 1989 [fatti commessi nel 1981, la condanna di primo grado risale invece al 1985, quella in appello al 1986 ed è diventata definitiva nel 1990]». A comprova delle proprie allegazioni l'autorità federale ha ricordato che anche la Fedpol ha indicato A._______ quale membro della 'ndrangheta calabrese (cfr. rapporto Fedpol del 30 ottobre 2012 agli atti). Infine l'autorità federale ha ribadito che le armi rinvenute presso il domicilio dell'interessato costituiscono «un pesante indizio della sua appartenenza passata o presente alla 'ndrangheta». Ciò detto l'UFM ha proposto il rigetto del ricorso. L. Con replica del 31 gennaio 2013 il ricorrente ha rilevato che spetta all'autorità inferiore produrre ogni prova (tra cui anche eventuali decisioni penali) o elemento a sostegno del rifiuto di concedere la naturalizzazione agevolata, essendo per il resto decisivi unicamente gli esiti delle procedure penali avviate contro di lui, e non semplici notizie riguardanti dette procedure. Nel caso concreto deve essere considerato in particolare lo scarceramento e il rientro in Svizzera dopo l'estradizione, evidentemente possibile, a suo dire solo, con la piena assoluzione (cfr. replica, pagg. 2 e 3). A._______ ha quindi indicato che nel caso in esame deve essere considerato unicamente il comportamento mantenuto dall'interessato in Svizzera e ribadito che devono essere prese in conto solamente eventuali condanne definitive. Conseguentemente non possono essere considerati i reati di ricettazione, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e guida di un veicolo senza patente di guida poiché non figurano più sul casellario. Sarebbero invece da considerare unicamente la condanna definitiva per il furto commesso nel 1990, alla quale è però stato applicato l'indulto. A._______ rileva per di più di non rappresentare un pericolo per la sicurezza interna o esterna per la Svizzera, atteso che le vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto, sono la conseguenza del «grave disagio e disorientamento psicologico» subito dopo un'ingiusta carcerazione preventiva. Con riferimento alla condanna subita per associazione a delinquere A._______ ha rilevato di essere stato condannato per essere «stato ritenuto vicino al "clan P._______" e responsabile di un reato (associazione a delinquere) che in Svizzera non è riconosciuto come reato», come pure di avere interamente espiato la propria pena detentiva di tre anni e sei mesi inflittagli in Italia, ma di essere stato definitivamente assolto per altri reati comuni quali omicidi, che pure gli erano contestati in quel processo. Ne consegue a suo dire che il richiamo operato dall'UFM all'ordinanza di custodia cautelare del 5 ottobre 2008, non emessa nei suoi confronti, ma di altre persone che furono con lui coinvolte in quel processo «appare scorretto e fuorviante» (replica, pag. 5), ed in particolare essa non è una condanna e non lo menziona quale persona associata alla 'ndrina P._______-Q._______. Per il resto, il ricorrente ha ribadito di aver sempre mantenuto in Svizzera una condotta irreprensibile e conforme all'ordinamento giuridico, come dimostra il casellario giudiziale elvetico. Anche le armi rinvenute in occasione della perquisizione domiciliare nel 1998, erano detenute in conformità alla legge svizzera, così come si evince dall'assenza di condanne ai sensi della LArm, e dalla circostanza che dette armi sono state riconsegnate e vendute dalla moglie, quale legittima proprietaria, ad un armaiolo. In conclusione A._______ ribadisce di avere il casellario giudiziale perfettamente pulito, nella misura in cui in Svizzera non risultano iscrizioni e in Italia egli «può promuovere azione di riabilitazione penale [...] e vedersi cancellate tutte le iscrizioni rimaste» (cfr. replica, pagg. 10 e 11). M. Con duplica del 20 marzo 2013 l'autorità di prima istanza ha in sostanza ribadito di avere rifiutato la domanda di naturalizzazione agevolata «non a causa delle iscrizioni ancora presenti nel suo casellario giudiziale, bensì a causa della sua appartenenza alla Mafia» (cfr. duplica pag. 2). L'appartenenza ad un organizzazione criminale, che a differenza di quanto sostiene l'avvocato del ricorrente, è punibile anche in Svizzera giusta l'art. 260ter CP renderebbe, a dire dell'UFM, A._______ ricattabile e dunque un rischio per la sicurezza della Svizzera. Con riferimento all'ordine di custodia cautelare del 2008, l'autorità di prima istanza ha pure evidenziato che, benché esso non riguardi direttamente il ricorrente, da esso «si evince chiaramente che [A._______] si muoveva nell'orbita della 'ndrangheta e che fu condannato con diversi suoi esponenti» (duplica, pag. 3). N. Con osservazioni dell'8 maggio 2013 il ricorrente ha ribadito le proprie allegazioni di fatto e di diritto rilevando di essersi sempre conformato all'ordinamento giuridico elvetico e di non compromettere la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, evidenziando altresì di contestare il rifiuto della naturalizzazione agevolata sulle considerazioni espresse dall'UFM nei suoi confronti, quale «membro presunto della mafia», siccome questa circostanza non risulterebbe dalla documentazione agli atti. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare le decisioni rese dalle autorità amministrative della Confederazione in materia di acquisizione della naturalizzazione agevolata possono essere impugnate davanti al Tribunale - conformemente all'art. 51 cpv. 1 LCit - che statuisce quale autorità precedente al Tribunale federale (in seguito TF) (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. b a contrario LTF). 1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3. Ai sensi dell'art. 27 LCit, nel caso di un coniuge straniero, questi può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), deve risiedervi da un anno (lett. b), come pure deve vivere da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c). Inoltre, giusta l'art. 26 LCit la naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente è integrato in Svizzera (lett. a), si conforma all'ordinamento giuridico svizzero (lett. b) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c.). 4. 4.1 Nella fattispecie in esame le condizioni cumulative poste dall'art. 27 LCit, relative al caso specifico del coniuge di un cittadino straniero, non sono controverse. Il ricorrente si è infatti unito in matrimonio con G._______, cittadina elvetica, il (...) a M._______. Da allora, e fatta eccezione per un periodo nel 1999 in cui è stato estradato in Italia, A._______ ha sempre vissuto in terra elvetica con la moglie ed i figli nati da quest'unione. 4.2 L'autorità di prima istanza contesta invece l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 26 LCit, e meglio ritiene che l'attività passata delittuosa del ricorrente, per la quale è stato condannato per partecipazione ad un'associazione a delinquere nel 1986, a 3 anni di reclusione, non consente di escludere che A._______ commetta nuovi reati e si conformi all'ordine giuridico svizzero. Conseguentemente per l'autorità inferiore egli rappresenta pure «una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera» (cfr. decisione UFM del 14 maggio 2012 pag. 2). 5. 5.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwalt-ungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 e segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 e segg.). 5.2 Nell'ambito della procedura amministrativa vale il principio del libero apprezzamento delle prove. L'autorità giudicante deve formarsi un'opinione in modo diligente, coscienzioso ed imparziale sui fatti da dimostrare, per poter stabilire se essi siano veri o falsi. La prova è in particolare valida se il giudice, a seguito del suo apprezzamento, giunge al convincimento che un fatto rilevante per il giudizio si è verificato: non è richiesta l'assoluta certezza, bensì è sufficiente il convincimento fondato sull'esperienza e sulla ragione pratica. Per quanto riguarda il grado della prova, l'autorità deve apprezzare i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di cui dispone. La PA non prevede regole rigide a questo proposito e nemmeno presuppone una certezza indubbia. Determinante è unicamente la convinzione dell'autorità circa l'esistenza o l'inesistenza di un determinato fatto, secondo un grado di verosimiglianza così elevato da dissipare qualsiasi dubbio ragionevole (Krauskopf/Emmenegger, in: Waldmann/Weissen-berger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 12, con i riferimenti giurisprudenziali citati). Qualora non sia possibile fornire la prova di un determinato fatto, oppure quando la raccolta di tale mezzo di prova non sia ragionevolmente esigibile da parte dell'autorità, torna applicabile la regola posta dall'art. 8 CC secondo cui chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (cfr. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1563, pag. 518; DTF 112 Ib 65; 121 II 257; 114 Ia 1). 5.3 Va altresì ricordato che per l'accertamento dei fatti l'autorità si serve, se necessario di documenti, informazioni delle parti, di terzi o di testimonianze, oltre che di sopralluoghi e perizie (cfr. art. 12 PA). A questo scopo è dunque lecito ricorrere alla collaborazione di altre autorità affinché queste ultime, nel limite delle proprie competenze, possano fornire il loro apporto al fine di un corretto accertamento dei fatti (cfr. a questo proposito Krauskopf/Emmenegger, op. cit., ad art. 12, n. 179 e segg.). 6. 6.1 Con riferimento alla nozione di rispetto dell'ordine giuridico la giurisprudenza ritiene che il richiedente debba godere di una buona reputazione in materia penale e in materia di esecuzione e fallimento (cfr. Messaggio concernente la modificazione della legge sulla cittadinanza del 26 agosto 1987, in FF 1987 III 245; e cfr. sentenze del TAF C-1216/2006 del 9 novembre 2007 consid. 4, C-1128/2006 del 28 aprile 2008 consid. 4 e C-1929/2007 dell'8 maggio 2009 consid. 6). Nella prassi si pretende dal richiedente la naturalizzazione svizzera agevolata di aver rispettato, nel corso dei 5 anni precedenti la richiesta, l'ordinamento giuridico svizzero e quello di tutti gli Stati dove ha soggiornato. Inoltre nel proprio casellario giudiziale non devono figurare iscrizioni e nessun procedimento penale dev'essere in corso in Svizzera o negli Stati dove egli ha soggiornato. Per il resto, iscrizioni già cancellate relative a crimini o delitti precedenti non sono rilevanti. La giurisprudenza ha per di più rilevato che il richiedente non deve commettere, nel corso del periodo della richiesta, alcun delitto per il quale egli potrebbe incorrere in un procedimento penale o in una condanna. Infine non devono essere presenti procedure esecutive e nemmeno imposte rimaste impagate (ad eccezione di accordi con l'autorità fiscale) come pure non devono essere presenti, nel corso dei 5 anni precedenti l'inoltro della domanda, degli attestati di carenza beni (cfr. sentenze del TAF C-1216/2006 del 9 novembre 2007 consid. 4, C-1128/2006 del 28 aprile 2008 consid. 4 e C-1929/2007 dell'8 maggio 2009 consid. 6). 6.2 Dalle tavole processuali, in particolare dalla banca dati del casellario giudiziale italiano del 29 febbraio 2012, risultano iscritti le seguenti condanne:

- con sentenza del 12 luglio 1986 della Corte di Appello di C._______, irrevocabile il 26 marzo 1990, in riforma della sentenza emessa il 18 luglio 1985 dalla Corte di Assise di D._______, l'interessato è stato condannato per «associazione per delinquere» ex art. 416 CP-It, per reato commesso il 31 luglio 1981, alla reclusione per 3 anni e alla interdizione dai pubblici uffici per 5 anni;

- con sentenza del 5 giugno 1993 della Pretura di E._______, irrevocabile il 20 gennaio 2000, l'interessato è stato condannato per furto commesso il 23 novembre 1990 a E._______, e condannato alla pena detentiva di 4 mesi con multa di 206.58 Euro;

- con sentenza del 31 gennaio 1995 del Tribunale di F._______, irrevocabile il 28 febbraio 1996, l'interessato è stato condannato per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, e condannato all'arresto per 6 mesi. Con riferimento alle iscrizioni sopracitate, A._______ ha però riferito che il casellario giudiziale «risulta perfettamente lindo dal momento che egli può promuovere azione di riabilitazione penale ex art. 178 CP-It, alle condizioni dell'art. 179 CP-It e vedersi cancellate tutte le iscrizioni rimaste» (cfr. ricorso, pag. 9). Il Tribunale non può condividere l'affermazione del ricorrente, nella misura in cui alcun documento comprovante le proprie affermazioni risulta agli atti e alcun elemento lascia supporre nell'immediato una cancellazione delle condanne iscritte. Ma se anche così fosse il Tribunale rileva e deve costatare che all'inoltro della richiesta il richiedente non ha presentato un casellario giudiziale esente da iscrizioni. In ragione delle motivazioni che seguiranno, il Tribunale ritiene che la questione del rispetto da parte di A._______ dell'ordine giuridico elvetico posta dall'art. 26 cpv. 1 lett. b LCit possa nondimeno per l'esito della presente, rimanere aperta. 7. 7.1 L'autorità inferiore ha motivato la propria decisione di non concedere la naturalizzazione ordinaria al ricorrente, non unicamente poiché egli non si sarebbe conformato all'ordinamento giuridico svizzero, ma altresì in quanto potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 26 cpv. 1 lett. c LCit). 7.2 Con riferimento alla nozione testé citata, il Tribunale osserva che si tratta di un concetto utilizzato parimenti in altri settori del diritto. In particolare se, con il suo comportamento, un richiedente mette in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera, la sua naturalizzazione sarebbe contraria agli interessi del nostro Paese e, in questo caso, dovrebbe essergli preclusa (cfr. Messaggio concernente la modificazione della legge sulla cittadinanza del 26 agosto 1987, in FF 1987 III 245, pag. 257). Il legislatore ha indicato che la minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera comprende, giusta la prassi attuale del Consiglio federale in merito all'art. 70 della vecchia Costituzione federale, segnatamente la minaccia della priorità statale in materia di prerogative militari e politiche. Ciò comprende ad esempio la minaccia mediante terrorismo, estremismo violento, attività vietata di servizio d'informazione, criminalità organizzata, atti o tentativi volti a compromettere gravemente le relazioni della Svizzera con altri Stati o a modificare mediante la violenza l'ordine dello Stato (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327, pag. 3429). Nella concretizzazione del concetto di pericolo per la sicurezza interna ed esterna, nonché sulle dirette conseguenze, in particolare nella revoca di permessi concessi allo straniero, il Tribunale rileva come il legislatore ha indicato che occorre disporre di indizi concreti secondo cui la presenza delle persone in questione mette in pericolo effettivamente la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327, pag. 3377). 7.3 Nella fattispecie in esame A._______ è stato condannato, per quel che più interessa, dalla Corte d'Assise di D._______ per reato di associazione a delinquere giusta l'art. 416 CP-It, condanna divenuta definitiva nel 1989. Con riferimento a tale giudizio lo stesso ricorrente evidenzia di essere stato condannato «perché ritenuto vicino al cosiddetto "Clan P._______" di B._______ e, quindi, responsabile di un reato (associazione a delinquere) che in Svizzera - diversamente dall'Italia - non è riconosciuto come reato» (cfr. replica del 31 gennaio 2013, pag. 5). Poiché l'UFM non ha ottenuto la sentenza in esame e nemmeno il ricorrente l'ha prodotta, è a giusta ragione che l'autorità federale ha chiarito più nel dettaglio l'attività dell'associazione a delinquere sopramenzionata con il supporto di altre autorità federali. In questo contesto, dall'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di C._______ del 5 ottobre 2008, prodotta nella documentazione agli atti, si evince «l'accertata esistenza di una cosca mafiosa "P._______", insediata nella cittadina di B._______ e, tuttavia, imperante nell'intera provincia di C._______ in stretto raccordo con un'altra potente cosca radicata nella città di C._______, la cosca "R._______"» (cfr. ordinanza menzionata, pag. 20). Contestualmente tale ordinanza, riferendosi alla sentenza del 12 luglio 1986 della Corte di Appello di C._______, indica che sono stati «condannati - tra gli altri - per il delitto associativo [...] : [...] S._______ [...] e A._______ (classe [...]), ad anni tre di reclusione per ciascuno, nella qualità di partecipanti all'associazione» (cfr. ordinanza citata pag. 21). 7.4 Ciò detto, se da una parte tale giudizio risale a più di venticinque anni or sono, risulta chiaro che il ricorrente è stato attivo in un'associazione a delinquere. Dagli atti di causa, segnatamente dagli avvisi di altre autorità federali, risulta che «è assolutamente impossibile per gli affiliati sciogliere il giuramento e il vincolo associativo; vincolo che può essere sciolto solamente con la morte dell'affiliato, con il tradimento o per decisione dei capi, nel caso l'affiliato non sia più ritenuto degno e meritevole di essere considerato uomo di onore. [...] Tuttavia esistono casi, anche se rarissimi, in cui un appartenente alla 'ndrangheta può ritirarsi a vita privata, ma anche quando è concesso ritirarsi in "buon ordine" (questo è il termine usato nella 'ndrangheta) la persona che si ritira ha sempre e comunque l'obbligo di mettersi a disposizione dell'organizzazione, se richiesto, in qualsiasi momento e per tutta la vita» (cfr. documento della Polizia federale [Fedpol] del 30 ottobre 2012 agli atti, pagg. 3176-3179). 7.5 In questo contesto l'UFM ha chiesto il parere ad alcune unità dell'amministrazione federale, ed in particolare alla Fedpol e all'Ambasciata di Svizzera a E._______ (cfr. duplica pag. 3). L'autorità inferiore è in effetti incaricata di stabilire se il candidato alla naturalizzazione facilitata rappresenta un rischio per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. c LCit, e per svolgere questo compito essa può avvalersi dei servigi di altri organi della Confederazione (Krauskopf/Emmenegger, op. cit., ibidem). La Fedpol è l'autorità federale competente in materia di polizia, tra i suoi obiettivi figurano anche la salvaguardia della sicurezza interna del Paese e di lotta contro la criminalità ed in particolare contro quei reati il cui perseguimento è competenza della Confederazione (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. b e c dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP, RS 172.213.1]). Il cpv. 2 della medesima norma esplicita i mezzi a disposizione della Fedpol per svolgere i propri incarichi, e tra questi figurano anche l'elaborazione di analisi sulla criminalità (lett. b) e la fornitura di prestazioni a favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale (lett. g). La collaborazione tra UFM e Fedpol non muta la competenza esclusiva dell'UFM in materia di naturalizzazione agevolata. Inoltre la richiesta di collaborazione da parte dell'UFM non conferisce alla Fedpol la qualità di parte al procedimento ai sensi dell'art. 6 PA (cfr. art. 12 cpv. 2 lett. e, nonché art. 14 cpv. 1 Org-DFGP; DTAF 2013/34 consid. 6.1; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pag. 358 n. 891). Alla luce di questi principi ne discende che la presa di posizione della Fedpol non è vincolante per l'autorità inferiore. Tuttavia quest'ultima se ne discosterà unicamente qualora le considerazioni della Fedpol non si fondano su motivi plausibili o validi. Ciò è in particolare il caso quando le conclusioni della Fedpol non risultano comprensibili, poiché non sufficientemente sostanziate, adeguatamente motivate o poiché contraddittorie (cfr. sentenza del TAF C-653/2011 del 10 settembre 2014 consid. 4.4 con referenze). Lo scopo della presa di posizione della Fedpol è di permettere all'UFM di apprezzare il quadro complessivo (Gesamtbild) alla luce dei documenti disponibili (cfr. DTAF 2013/34 consid. 6.2). L'UFM deve dunque formare il proprio giudizio anche sulla base degli accertamenti eseguiti da altre autorità specializzate. Cionondimeno l'UFM non può limitarsi a fare proprie le considerazioni di tali unità amministrative senza un ulteriore analisi o apprezzamento, in caso contrario l'accertamento dei fatti risulterebbe lacunoso ed irregolare. 7.6 Nella fattispecie in esame l'UFM ha essenzialmente fondato il proprio rifiuto di concedere la naturalizzazione agevolata a A._______ sulla base della deduzione che egli sia a tutt'oggi un membro della 'ndrangheta calabrese, sospetto corroborato dal rapporto della Fedpol in cui quest'ultima afferma sostanzialmente che chi in passato è stato affiliato ad una cosca mafiosa ne farà parte a vita. L'UFM in sede di risposta ha altresì fatto riferimento alla citata ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di C._______ del 5 ottobre 2008, emanata nei confronti di terze persone (elementi di spicco della 'ndrangheta), da cui sono emersi diversi nomi di personaggi legati alla mafia calabrese e tra questi vi era anche quello del ricorrente. Ma a ben vedere la presa di posizione della Fedpol non può essere definita come sufficientemente sostanziata, in quanto contiene unicamente il generico rimprovero, peraltro ripreso dall'autorità inferiore nella decisione attaccata, dell'appartenenza vita natural durante alla 'ndrangheta: «es kommt sehr selten vor, dass sich ein Mitglied der 'Ndrangheta ins Privatleben zurückziehen kann. Doch auch wenn dies jemandem zugestanden wird, ist er trotzdem verpflichtet, sich bei Bedarf, jederzeit und sein Leben lang, wieder der Organisation zur Verfügung zu stellen. Im Jargon der 'Ndrangheta wird das aus der Organisation ausgeschlossene Mitglied als "spogliato" (Entblösster) bezeichnet, d.h. es verliert die ihm symbolisch und im übertragen Sinn beim Entritt in die Organisation übergebene "Weste" (Kleid; Rolle, Funktion, Eigenschaft) oder "Camicia" (Hemd). Für junge Leute ist es jedenfalls praktisch unmöglich, sich "in buon ordine" (in guter Ordnung, ordentlich, korrekt, offiziell, normal) zurückziehen zu können. Diese Möglichkeit ist in Wahrheit fast ausschliesslich sehr alten Menschen, Kranken und Personen mit ganz schwerwiegenden familiären Gründen vorbehalten. Für Mitglieder der 'Ndrangheta ist es somit unmöglich, den Schwur zu brechen und die Mitgliedschaft zu lösen. Es handelt sich um ein Bündnis für das Leben, welches nur durch den Tod, durch Verrat oder aufgrund einer Entscheidung der "capi" aufgelöst werden kann, falls das Mitglied nicht mehr als würdig betrachtet wird, ein "uomo d'onore" (Ehrenmann) zu sein. Die Hypothese, dass ein "Ausgestossener" aus der 'Ndrangheta weiterhin am Leben bliebt, liegt sehr fern. Das Fedpol würde eine erleichte Einbürgerung von Herrn A._______ aus den erwähnten Gründen nicht begrüssen». 7.7 La Fedpol avrebbe invece dovuto eseguire un esame individualizzato dei comportamenti e delle attività del ricorrente per valutare se quest'ultimo possa compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cfr. DTAF 2013/34 consid. 7.2 in fine). L'UFM avrebbe inoltre dovuto pretendere dalla Fedpol un rapporto più circostanziato, ed istruire quest'ultima sulla maniera di procedere, per esempio ricorrendo a sua volta alla collaborazione di altri servizi specializzati. L'autorità inferiore ha invece adottato la presa di posizione della Fedpol, delegandole di fatto la propria competenza riguardante la condizione posta dall'art. 26 cpv. 1 lett. c LCit. Agendo in tale maniera l'autorità inferiore ha violato il principio della massima inquisitoria (art. 12 PA) e di conseguenza ha accertato i fatti giuridicamente rilevanti in modo inesatto e incompleto (art. 49 lett. b PA). Inoltre il Tribunale rileva una violazione del diritto di essere sentiti ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., in effetti nel corso della procedura non è mai stata data la possibilità al ricorrente di esprimersi in merito al lavoro svolto dalla Fedpol. Il diritto di essere sentiti è concretizzato nell'ambito della procedura amministrativa dagli art. 26, nonché 29 e segg. PA. Esso comprende diverse garanzie costituzionali di procedura, ed in particolare il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'amministrazione dei mezzi di prova essenziali o almeno di potersi esprimere sul loro risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). 8. 8.1 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; cfr. Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 e segg.). 8.2 Viste le violazioni dei principi procedurali testé citate, il Tribunale ritiene che sia necessario procedere, non per mezzo di una decisione riformatoria, ma al contrario occorre rinviare la causa all'autorità inferiore affinché stabilisca in maniera conforme al diritto se A._______ rappresenta un pericolo per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (art. 26 cpv. 1 lett. c LCit), visti i sospetti di legami con la criminalità organizzata calabrese. A tal fine la SEM non dovrà limitarsi a fondare il proprio apprezzamento su considerazioni generali e deduzioni superficiali, bensì procedere ad un'analisi approfondita del caso concreto. Oltre a verificare se sono ancora pendenti dei procedimenti penali a carico del ricorrente, rispettivamente verificare se egli sia (ancora) ricercato a livello internazionale, occorrerà poi fare luce sull'episodio delle armi semi-automatiche rinvenute nell'abitazione del ricorrente nel 1998 e che dagli atti risultano essere state di proprietà della moglie. A tal proposito il Tribunale constata che la questione è stata trattata in maniera poco approfondita, in quanto la tracciabilità della transazione è tutt'altro che attendibile, non potendosi per esempio evincere come la moglie del ricorrente si sia procurata le suddette armi da fuoco, il cui possesso (nonché il numero di armi e munizioni rinvenute) effettivamente getta delle ombre sul comportamento di G._______ e dell'interessato. È altresì opinione di questo Tribunale che l'autorità inferiore, oltre a confrontarsi compiutamente con le argomentazioni circa le condanne menzionate in entrata sub. A, debba approfondire le circostanze e la gravità, della condanna a sei mesi di reclusione inflitta nel 1995 (confermata in appello nel 1995 e divenuta irrevocabile nel 2000) a A._______ dal Tribunale di F._______ per il reato di violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, in funzione di un'eventuale incidenza per ciò che concerne la problematica dell'art. 26 cpv. 1 lett. a LCit. 9. 9.1 Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile, deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. 9.2 Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. 9.3 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli artt. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'800.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7-14 TS-TAF), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM. 9.4 In considerazione di quanto sopra, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente è divenuta priva di oggetto. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. In parziale accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente un'indennità a titolo di spese ripetibili di fr. 1'800.-.

5. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...], incarto di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: