Diritto alla rendita
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 23 aprile 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
E. 2 Non si percepiscono spese di procedura.
E. 3 Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
E. 4 Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 23 aprile 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
- Non si percepiscono spese di procedura.
- Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
- Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2952/2012 Sentenza del 5 settembre 2012 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri, Via Bossi 10, 6901 Lugano , ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 23 aprile 2012. Ritenuto in fatto che: mediante decisione del 23 aprile 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano nato il ..., una rendita intera d'invalidità per il periodo limitato dal 1° aprile 2008 al 31 gennaio 2012, il 30 maggio 2012 l'assicurato, rappresentato dall'avvocato Talleri, ha depositato, presso lo scrivente Tribunale, un ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita anche dopo il 31 gennaio 2012 o, in via subordinata, ad un quarto di rendita con i relativi interessi di mora del 5%, a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto, oltre a documentazione già agli atti, un parere medico-legale della dott.ssa B._______, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, del 24 maggio 2012, ed una relazione psichiatrica del dott. C._______, del 22 maggio 2012, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 1° giugno 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso e alla documentazione esibita, ricevuta copia dell'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI-TI), competente per esaminare sul merito la richiesta di prestazioni, ha sottoposto gli atti al Servizio Medico Regionale (SMR, dott. D._______ e dott.ssa E._______), il quale, nel suo rapporto dell'11 luglio 2012, ha rilevato che dalla documentazione esibita emergeva la presenza di una problematica psichiatrica che necessitava di essere valutata per determinare se la capacità di lavoro residua, dal punto di vista somatico, era ulteriormente ridotta da una problematica psichiatrica invalidante, nel suo preavviso del 12 luglio 2012, l'UAI-TI si è espresso per l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti, considerata la necessità di esperire nuovi accertamenti medici, nella sua risposta formale del 18 luglio 2012, l'UAIE ha quindi proposto di ammettere parzialmente il gravame, mediante ordinanza del 2 agosto 2012, copia del preavviso e della risposta delle rispettive autorità inferiori, nonché della relazione del SMR, sono state inviate al ricorrente, con successiva ordinanza del 10 agosto 2012, il ricorrente è stato inoltre invitato a indicare quale seguito intendesse dare alla presente procedura e, in particolare, a comunicare se avesse l'intenzione di ritirare il ricorso, dato che, dall'esito dei nuovi accertamenti, avrebbe potuto risultare sia il suo diritto a una rendita intera d'invalidità, sia la conferma della prestazione riconosciuta con la decisione del 23 aprile 2012, ma anche la sua soppressione o diminuzione, ciò che avrebbe costituito un pregiudizio per il ricorrente, il ricorrente ha risposto con scritto del 29 agosto 2012, manifestando la sua volontà di continuare il ricorso, e considerato in diritto che: in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto, il ricorso, depositato il 30 maggio 2012, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria psichiatrica appare indispensabile alla luce della documentazione esibita in sede di ricorso, dal momento che una precedente valutazione psichiatrica (dott. F._______, del 20 aprile 2009) escludeva la presenza di una problematica psichica invalidante, mentre il dott. C._______, nella sua perizia del 22 maggio 2012, benché posteriore alla decisione avversata, fa risalire l'insorgere di un danno psichico ad epoca anteriore (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, cfr. art. 49 lett. b PA), in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal SMR, ossia con investigazioni complementari di natura psichiatrica, se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata, in concreto, se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 23 aprile 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2. Non si percepiscono spese di procedura.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: