Valutazione dell'invalidità
Dispositiv
- Nella causa C-550/2013 non si assegnano indennità per spese ripetibili.
- Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti I rimedi giuridici sono alla pagina seguente Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2849/2016 Sentenza del 14 giugno 2016 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Franziska Schneider, Michael Peterli; Cancelliere Dario Croci Torti. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, rinvio per statuire sulle spese ripetibili (sentenza del TF del 19 aprile 2016). Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: con decisione del 4 gennaio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato nel , un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2012 (doc. 46 inc. UAIE), con sentenza del 15 settembre 2015 il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella causa C-550/2013, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A._______ e riformato la decisione del 4 gennaio 2013 nel senso di riconoscere all'interessato il diritto di percepire una mezza rendita d'invalidità dal 1° settembre 2012, l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF del 15 settembre 2015 e la conferma della propria decisione del 4 gennaio 2013 (doc. TAF 23 dell'incarto C-550/2013), con sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016,il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato il giudizio del TAF, confermato la decisione dell'UAIE e rinviato la causa a questo Tribunale per l'emanazione di una nuova decisione sulle spese ripetibili nella procedura precedente, in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 19 aprile 2016, A._______ è integralmente soccombente nella causa C-550/2013 dinanzi al TAF, nelle cause dinanzi a questo Tribunale, al ricorrente che soccombe non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), pertanto nessuna indennità per spese ripetibili è riconosciuta al ricorrente nella causa innanzi al TAF C-550/2013, peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205), infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS-TAF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella causa C-550/2013 non si assegnano indennità per spese ripetibili.
2. Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti I rimedi giuridici sono alla pagina seguente Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: