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C-283/2022

C-283/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-01 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Sachverhalt

A. Con decisioni del 28 giugno e 29 luglio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone B._______ (UAI-B._______), ha riconosciuto a A._______ - cittadino italiano, nato il (...) 1967 - il diritto di percepire un quarto di rendita d'invalidità dal 1° maggio 2017 al 31 gennaio 2009 e tre quarti di rendita a decorrere dal 1° febbraio 2009. A seguito di una prima revisione d'ufficio, il diritto a tre quarti di rendita è stato confermato con comunicazione dell'8 ottobre 2013 (doc. 1 e segg. dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [di seguito doc. 1 e segg.]). B. B.a Con scritto dell'8 novembre 2019, il Ministero Pubblico del Canton B._______ (di seguito: Ministero Pubblico) ha informato l'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton B._______ (di seguito IAS) di aver aperto un procedimento penale nei confronti dell'interessato per il presupposto reato di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a CP; cfr. doc. 143 pag. 2). B.b In data 11 novembre 2020, l'autorità inferiore ha emanato - da un lato - un progetto di decisione relativo all'obbligo di restituzione dei tre quarti di rendita percepiti indebitamente dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e - dall'altro - un preavviso di sospensione provvisionale dei tre quarti rendita (doc. 137 e 138). B.c Con scritti del 25 novembre e 9 dicembre 2020, l'assicurato ha contestato il preavviso di sospensione provvisionale della rendita dell'11 novembre 2020 (doc. 140 e 144). B.d Con decisione incidentale del 28 gennaio 2021, l'UAIE ha confermato la sospensione provvisionale della rendita a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al completamento dell'istruttoria. A tal proposito, ha indicato di ritenere necessario segnatamente l'esperimento di una perizia psichiatrica conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale sugli indicatori con contestuale rivalutazione dello stato di salute dell'assicurato retroattiva fino al 2013 (doc. 150). C. C.a Il 20 gennaio 2022, l'interessato ha interposto un ricorso per denegata giustizia dinanzi il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che venga accertata l'esistenza di un diniego di giustizia formale e che all'UAIE sia fatto ordine di adempiere senza indugio ai propri compiti, segnatamente convocarlo per effettuare una perizia medica ed emanare una decisione relativa al suo diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità (doc. TAF 1). C.b Con risposta al ricorso del 16 febbraio 2022, l'UAIE ha postulato la reiezione del ricorso per denegata giustizia. L'autorità inferiore ha in particolare osservato di aver intrapreso rapidamente, a seguito del menzionato provvedimento del 28 gennaio 2021, specifici e necessari atti istruttori per far correttamente eseguire i necessari approfondimenti specialistici dal punto di vista medico ed economico (doc. TAF 3). C.c Il 9 marzo 2022, l'autorità inferiore ha trasmesso al TAF copia del verbale d'interrogatorio del ricorrente del 1° febbraio 2022 (doc. TAF 4).

Erwägungen (21 Absätze)

E. 2.1 Nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.). Se questi principi non vengono rispettati, l'autorità giudiziaria adita pronuncerà una sentenza mediante la quale constaterà che l'amministrazione ha commesso un diniego di giustizia e rinvierà gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a rimediare alle irregolarità rilevate (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 2; Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 46a n. 35 segg.).

E. 2.2 Secondo giurisprudenza, nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente non ha trattato e non ha evaso un'istanza o ha esaminato l'istanza in misura insufficiente; in quello di ritardata giustizia, pur dimostrandosi disposta a pronunciare un giudizio, essa non si è pronunciata entro un termine adeguato. Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l'agire entro termini inadeguati; decisivo è per loro che l'autorità non ha agito o ha agito con ritardo (sentenze del TF C 250/04 del 10 luglio 2006 consid. 3.1 e 1P.677/2000 del 22 gennaio 2001 consid. 2).

E. 2.3 L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite di tempo che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze. Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell'autorità o da altri fattori (sentenza del TF 1P.677/2000 consid. 2).

E. 2.4 Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete del caso; sono determinanti inoltre la natura della causa, la portata e la difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità inferiore, l'interesse per l'assicurato così come il suo comportamento e quello delle autorità interessate (sentenza del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2; DTF 135 I 265 consid. 4.4; v. anche sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2), fermo restando che giuridicamente rilevanti sono i fatti esistenti al momento della presentazione del ricorso per denegata/ritardata giustizia (sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2). A questo riguardo appartiene al ricorrente d'intraprendere certi passi per invitare l'autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola a accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia. Se all'autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest'ultima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (sentenze del TAF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2 e 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.2; DTF 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2). Va altresì rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura di prima istanza è retta dal principio della celerità, che costituisce un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.3; DTF 110 V 54 consid. 4b), principio che non può tuttavia prevalere sulla necessità di un'istruttoria completa (DTF 129 V 441 consid. 1.2; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2).

E. 3.1 In concreto, con la decisione incidentale del 28 gennaio 2021 (cfr. riassunto dei fatti al consid. B.d), l'autorità inferiore ha in particolare osservato come lo psichiatra del SMR, a seguito dell'apertura di un'inchiesta penale nei confronti del ricorrete e di quanto emerso dall'estratto del suo conto individuale, abbia ritenuto necessario rivalutare retroattivamente al 2013 lo stato di salute dell'assicurato mediante una perizia psichiatrica conforme ai requisiti giurisprudenziali in materia di indicatori (doc. 150).

E. 3.2 Dopo la crescita in giudicato del menzionato provvedimento del 28 gennaio 2021, l'autorità inferiore ha immediatamente e segnatamente richiesto la trasmissione degli atti aggiornati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a diversi specialisti psichiatri che hanno avuto in cura oppure peritato il ricorrente e all'Ufficio circondariale di tassazione di (...) (cfr. in particolare varie richieste di trasmissione degli atti del 9/10 marzo 2021 sub. doc. 153 e segg.).

E. 3.3 Il 9 giugno 2021, il rappresentante dell'assicurato ha chiesto ragguagli all'UAIE in merito allo stadio della procedura (doc. 189).

E. 3.4 Con scritto del 1° luglio 2021, l'autorità inferiore ha comunicato al ricorrente l'organizzazione di una nuova perizia medica. Essa gli ha pure chiesto di trasmettere la documentazione relativa alla pena privativa di libertà (doc. 194).

E. 3.5 Con scritto del 1° luglio 2021, l'autorità inferiore ha altresì pregato il Ministero Pubblico di trasmettere copia del suo incarto relativo all'assicurato (doc. 195).

E. 3.6 Il 27 luglio 2021, il rappresentante dell'assicurato ha trasmesso all'UAIE l'ordine di scarcerazione del 19 agosto 2020 (doc. 198 e segg.).

E. 3.7 In data 8 agosto 2021, il Ministero Pubblico ha comunicato all'UAIE di poter trasmettere copia dell'incarto dell'assicurato unicamente dopo aver tenuto l'udienza e precisato che la stessa dovrebbe aver luogo nelle due settimane a venire (doc. 202).

E. 3.8 Con scritto del 15 novembre 2021, l'assicurato ha chiesto accesso agli atti e pregato l'UAIE di procedere senza indugio con l'istruttoria del suo caso (doc. 211).

E. 3.9 Con lettera dell'8 dicembre 2021, l'autorità inferiore ha trasmesso copia degli atti all'assicurato. Ha pure osservato che l'istruttoria era ancora in corso e che l'organizzazione di una perizia non è stata finora possibile in quanto restava in attesa di informazioni "senza le quali il perito non potrebbe avere un quadro chiaro dell'assicurato, della situazione, della coerenza e della plausibilità della situazione medica e medico-assicurativa" (doc. 213).

E. 3.10 Con citazione del 14 gennaio 2022, il Procuratore Pubblico ha ordinato al ricorrente di comparire il 1° febbraio 2022 per essere interrogato in veste di imputato per i reati di frode/ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale (doc. 214).

E. 4.1 Da quanto esposto risulta che l'autorità inferiore ha voluto attendere di ottenere copia dell'incarto penale dal Ministero Pubblico prima di incaricare uno specialista con l'esperimento della perizia psichiatrica. A tal proposito, essa ha precisato di ritenere che tali atti contengano informazioni indispensabili perché il perito possa svolgere correttamente il suo incarico. L'assicurato non ha preso posizione a tal riguardo, né nell'ambito delle richieste di evasione all'autorità inferiore del 9 giugno e del 1° luglio 2021, né nel ricorso per denegata giustizia del 20 gennaio 2022.

E. 4.2 Alla luce delle circostanze del caso concreto, questo Tribunale ritiene che all'evidenza la durata della procedura non può - a questo stadio - essere considerata irragionevole. Da una parte, l'autorità inferiore ha tempestivamente e regolarmente intrapreso passi procedurali utili e indispensabili alfine di raccogliere la documentazione necessaria ad un corretto accertamento medico del caso. A tal proposito, non sono in particolare ravvisabili periodi di inattività prolungati o sproporzionati rispetto alla situazione concreta, che vede peraltro il ricorrente imputato per i reati di truffa/ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale. D'altra parte, essa poteva in buona fede ritenere che avrebbe ottenuto accesso alla documentazione penale in tempi maggiormente contenuti (cfr. la comunicazione del Ministero pubblico dell'8 agosto 2021 in cui è stato indicato che si voleva tenere l'udienza nelle due settimane a venire). Infine alla luce dei reati imputati all'assicurato - ovvero truffa, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale, infrazione alla legge sull'assicurazione per la disoccupazione e sull'assicurazione per l'invalidità - i quali hanno un legame particolarmente stretto con gli accertamenti da esperire dall'UAIE, segnatamente per quel che attiene al comportamento tenuto e alle attività lavorative svolte dall'assicurato, l'autorità inferiore aveva buoni motivi per presumere che le informazioni contenute nel dossier penale fossero rilevanti per l'esperimento della menzionata perizia psichiatrica e l'evasione della procedura di sospensione della rendita/revisione (v. in tal senso DTF 130 V 90 consid. 5 e 6).

E. 4.3 Conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, il periodo di istruttoria di poco più di un anno con un "tempo morto" nell'istruttoria di poco più di 6 mesi dall'8 agosto 2021, data della comunicazione del Ministero pubblico sulla tenuta dell'udienza del ricorrente, per incaricare un perito degli accertamenti specialistici ancora necessari non può essere considerato eccessivo/irragionevole e pertanto non è costitutivo di una ritardata giustizia. La durata della procedura di prima istanza, dovuta in particolare all'attesa dell'accesso agli atti dell'incarto del Ministero Pubblico, trova una giustificazione plausibile, ritenuta altresì l'importanza di tali informazioni per l'accertamento dei fati determinanti.

E. 5 Questo Tribunale rileva, tuttavia, che - essendo l'assicurato stato nel frattempo interrogato in data 1° febbraio 2022 (cfr. doc. 214) - l'autorità inferiore ha ricevuto il verbale d'interrogatorio rispettivamente dovrebbe aver avuto accesso agli atti penali o comunque dovrebbe poterli ottenere in tempi molto brevi. Pertanto, l'autorità inferiore è invitata a procedere rapidamente con l'istruttoria di causa, segnatamente con l'attribuzione del mandato per esperire la perizia psichiatrica e successivamente con la pronuncia della decisione. In caso contrario essa si esporrebbe concretamente alla censura di ritardata giustizia (cfr. la sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2018 consid. 6.2), non potendosi attendere per una durata troppo lunga la definizione di un parallelo procedimento penale (cfr. sentenza del TF 9C_12/2016 del 29 gennaio 2016 consid. 2).

E. 6 Da quanto esposto, consegue che il ricorso per denegata/ritardata giustizia - a questo stadio della procedura - è manifestamente infondato e può essere respinto in procedura semplificata a giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 4).

E. 7.1 Nel caso di specie, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; sentenza del TAF C-4424/2018 del 25 marzo 2019 consid. 4).

E. 7.2 Visto l'esito della causa, non si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente di un'indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso per denegata/ritardata giustizia è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-283/2022 Sentenza del 1° giugno 2022 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia) rappresentato dall'avv. Patrick Untersee, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Ricorso per denegata/ritardata giustizia. Fatti: A. Con decisioni del 28 giugno e 29 luglio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone B._______ (UAI-B._______), ha riconosciuto a A._______ - cittadino italiano, nato il (...) 1967 - il diritto di percepire un quarto di rendita d'invalidità dal 1° maggio 2017 al 31 gennaio 2009 e tre quarti di rendita a decorrere dal 1° febbraio 2009. A seguito di una prima revisione d'ufficio, il diritto a tre quarti di rendita è stato confermato con comunicazione dell'8 ottobre 2013 (doc. 1 e segg. dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [di seguito doc. 1 e segg.]). B. B.a Con scritto dell'8 novembre 2019, il Ministero Pubblico del Canton B._______ (di seguito: Ministero Pubblico) ha informato l'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton B._______ (di seguito IAS) di aver aperto un procedimento penale nei confronti dell'interessato per il presupposto reato di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a CP; cfr. doc. 143 pag. 2). B.b In data 11 novembre 2020, l'autorità inferiore ha emanato - da un lato - un progetto di decisione relativo all'obbligo di restituzione dei tre quarti di rendita percepiti indebitamente dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e - dall'altro - un preavviso di sospensione provvisionale dei tre quarti rendita (doc. 137 e 138). B.c Con scritti del 25 novembre e 9 dicembre 2020, l'assicurato ha contestato il preavviso di sospensione provvisionale della rendita dell'11 novembre 2020 (doc. 140 e 144). B.d Con decisione incidentale del 28 gennaio 2021, l'UAIE ha confermato la sospensione provvisionale della rendita a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al completamento dell'istruttoria. A tal proposito, ha indicato di ritenere necessario segnatamente l'esperimento di una perizia psichiatrica conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale sugli indicatori con contestuale rivalutazione dello stato di salute dell'assicurato retroattiva fino al 2013 (doc. 150). C. C.a Il 20 gennaio 2022, l'interessato ha interposto un ricorso per denegata giustizia dinanzi il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che venga accertata l'esistenza di un diniego di giustizia formale e che all'UAIE sia fatto ordine di adempiere senza indugio ai propri compiti, segnatamente convocarlo per effettuare una perizia medica ed emanare una decisione relativa al suo diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità (doc. TAF 1). C.b Con risposta al ricorso del 16 febbraio 2022, l'UAIE ha postulato la reiezione del ricorso per denegata giustizia. L'autorità inferiore ha in particolare osservato di aver intrapreso rapidamente, a seguito del menzionato provvedimento del 28 gennaio 2021, specifici e necessari atti istruttori per far correttamente eseguire i necessari approfondimenti specialistici dal punto di vista medico ed economico (doc. TAF 3). C.c Il 9 marzo 2022, l'autorità inferiore ha trasmesso al TAF copia del verbale d'interrogatorio del ricorrente del 1° febbraio 2022 (doc. TAF 4). Diritto: 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Ai sensi dell'art. 46a PA, può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Ha diritto di ricorrere per denegata o ritardata giustizia chiunque ha un interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione impugnabile se non viene emanata la decisione o se viene ritardata ingiustamente l'emanazione della decisione (art. 59 LPGA in relazione con gli art. 46a PA, 56 cpv. 2 LPGA e 5 PA; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 1.3). 1.5 In virtù dell'art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata/ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Tale rimedio giuridico non è vincolato al rispetto di alcun termine (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 1.4). Il ricorso del 20 gennaio 2022 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA) ed è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.). Se questi principi non vengono rispettati, l'autorità giudiziaria adita pronuncerà una sentenza mediante la quale constaterà che l'amministrazione ha commesso un diniego di giustizia e rinvierà gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a rimediare alle irregolarità rilevate (sentenza del TAF C-6375/2013 consid. 2; Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 46a n. 35 segg.). 2.2 Secondo giurisprudenza, nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente non ha trattato e non ha evaso un'istanza o ha esaminato l'istanza in misura insufficiente; in quello di ritardata giustizia, pur dimostrandosi disposta a pronunciare un giudizio, essa non si è pronunciata entro un termine adeguato. Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l'agire entro termini inadeguati; decisivo è per loro che l'autorità non ha agito o ha agito con ritardo (sentenze del TF C 250/04 del 10 luglio 2006 consid. 3.1 e 1P.677/2000 del 22 gennaio 2001 consid. 2). 2.3 L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite di tempo che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze. Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati; poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell'autorità o da altri fattori (sentenza del TF 1P.677/2000 consid. 2). 2.4 Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete del caso; sono determinanti inoltre la natura della causa, la portata e la difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità inferiore, l'interesse per l'assicurato così come il suo comportamento e quello delle autorità interessate (sentenza del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2; DTF 135 I 265 consid. 4.4; v. anche sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2), fermo restando che giuridicamente rilevanti sono i fatti esistenti al momento della presentazione del ricorso per denegata/ritardata giustizia (sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2). A questo riguardo appartiene al ricorrente d'intraprendere certi passi per invitare l'autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola a accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia. Se all'autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest'ultima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (sentenze del TAF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 5.2 e 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.2; DTF 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2). Va altresì rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura di prima istanza è retta dal principio della celerità, che costituisce un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_441/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.3; DTF 110 V 54 consid. 4b), principio che non può tuttavia prevalere sulla necessità di un'istruttoria completa (DTF 129 V 441 consid. 1.2; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 2). 3. 3.1 In concreto, con la decisione incidentale del 28 gennaio 2021 (cfr. riassunto dei fatti al consid. B.d), l'autorità inferiore ha in particolare osservato come lo psichiatra del SMR, a seguito dell'apertura di un'inchiesta penale nei confronti del ricorrete e di quanto emerso dall'estratto del suo conto individuale, abbia ritenuto necessario rivalutare retroattivamente al 2013 lo stato di salute dell'assicurato mediante una perizia psichiatrica conforme ai requisiti giurisprudenziali in materia di indicatori (doc. 150). 3.2 Dopo la crescita in giudicato del menzionato provvedimento del 28 gennaio 2021, l'autorità inferiore ha immediatamente e segnatamente richiesto la trasmissione degli atti aggiornati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a diversi specialisti psichiatri che hanno avuto in cura oppure peritato il ricorrente e all'Ufficio circondariale di tassazione di (...) (cfr. in particolare varie richieste di trasmissione degli atti del 9/10 marzo 2021 sub. doc. 153 e segg.). 3.3 Il 9 giugno 2021, il rappresentante dell'assicurato ha chiesto ragguagli all'UAIE in merito allo stadio della procedura (doc. 189). 3.4 Con scritto del 1° luglio 2021, l'autorità inferiore ha comunicato al ricorrente l'organizzazione di una nuova perizia medica. Essa gli ha pure chiesto di trasmettere la documentazione relativa alla pena privativa di libertà (doc. 194). 3.5 Con scritto del 1° luglio 2021, l'autorità inferiore ha altresì pregato il Ministero Pubblico di trasmettere copia del suo incarto relativo all'assicurato (doc. 195). 3.6 Il 27 luglio 2021, il rappresentante dell'assicurato ha trasmesso all'UAIE l'ordine di scarcerazione del 19 agosto 2020 (doc. 198 e segg.). 3.7 In data 8 agosto 2021, il Ministero Pubblico ha comunicato all'UAIE di poter trasmettere copia dell'incarto dell'assicurato unicamente dopo aver tenuto l'udienza e precisato che la stessa dovrebbe aver luogo nelle due settimane a venire (doc. 202). 3.8 Con scritto del 15 novembre 2021, l'assicurato ha chiesto accesso agli atti e pregato l'UAIE di procedere senza indugio con l'istruttoria del suo caso (doc. 211). 3.9 Con lettera dell'8 dicembre 2021, l'autorità inferiore ha trasmesso copia degli atti all'assicurato. Ha pure osservato che l'istruttoria era ancora in corso e che l'organizzazione di una perizia non è stata finora possibile in quanto restava in attesa di informazioni "senza le quali il perito non potrebbe avere un quadro chiaro dell'assicurato, della situazione, della coerenza e della plausibilità della situazione medica e medico-assicurativa" (doc. 213). 3.10 Con citazione del 14 gennaio 2022, il Procuratore Pubblico ha ordinato al ricorrente di comparire il 1° febbraio 2022 per essere interrogato in veste di imputato per i reati di frode/ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale (doc. 214). 4. 4.1 Da quanto esposto risulta che l'autorità inferiore ha voluto attendere di ottenere copia dell'incarto penale dal Ministero Pubblico prima di incaricare uno specialista con l'esperimento della perizia psichiatrica. A tal proposito, essa ha precisato di ritenere che tali atti contengano informazioni indispensabili perché il perito possa svolgere correttamente il suo incarico. L'assicurato non ha preso posizione a tal riguardo, né nell'ambito delle richieste di evasione all'autorità inferiore del 9 giugno e del 1° luglio 2021, né nel ricorso per denegata giustizia del 20 gennaio 2022. 4.2 Alla luce delle circostanze del caso concreto, questo Tribunale ritiene che all'evidenza la durata della procedura non può - a questo stadio - essere considerata irragionevole. Da una parte, l'autorità inferiore ha tempestivamente e regolarmente intrapreso passi procedurali utili e indispensabili alfine di raccogliere la documentazione necessaria ad un corretto accertamento medico del caso. A tal proposito, non sono in particolare ravvisabili periodi di inattività prolungati o sproporzionati rispetto alla situazione concreta, che vede peraltro il ricorrente imputato per i reati di truffa/ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale. D'altra parte, essa poteva in buona fede ritenere che avrebbe ottenuto accesso alla documentazione penale in tempi maggiormente contenuti (cfr. la comunicazione del Ministero pubblico dell'8 agosto 2021 in cui è stato indicato che si voleva tenere l'udienza nelle due settimane a venire). Infine alla luce dei reati imputati all'assicurato - ovvero truffa, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale, infrazione alla legge sull'assicurazione per la disoccupazione e sull'assicurazione per l'invalidità - i quali hanno un legame particolarmente stretto con gli accertamenti da esperire dall'UAIE, segnatamente per quel che attiene al comportamento tenuto e alle attività lavorative svolte dall'assicurato, l'autorità inferiore aveva buoni motivi per presumere che le informazioni contenute nel dossier penale fossero rilevanti per l'esperimento della menzionata perizia psichiatrica e l'evasione della procedura di sospensione della rendita/revisione (v. in tal senso DTF 130 V 90 consid. 5 e 6). 4.3 Conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, il periodo di istruttoria di poco più di un anno con un "tempo morto" nell'istruttoria di poco più di 6 mesi dall'8 agosto 2021, data della comunicazione del Ministero pubblico sulla tenuta dell'udienza del ricorrente, per incaricare un perito degli accertamenti specialistici ancora necessari non può essere considerato eccessivo/irragionevole e pertanto non è costitutivo di una ritardata giustizia. La durata della procedura di prima istanza, dovuta in particolare all'attesa dell'accesso agli atti dell'incarto del Ministero Pubblico, trova una giustificazione plausibile, ritenuta altresì l'importanza di tali informazioni per l'accertamento dei fati determinanti.

5. Questo Tribunale rileva, tuttavia, che - essendo l'assicurato stato nel frattempo interrogato in data 1° febbraio 2022 (cfr. doc. 214) - l'autorità inferiore ha ricevuto il verbale d'interrogatorio rispettivamente dovrebbe aver avuto accesso agli atti penali o comunque dovrebbe poterli ottenere in tempi molto brevi. Pertanto, l'autorità inferiore è invitata a procedere rapidamente con l'istruttoria di causa, segnatamente con l'attribuzione del mandato per esperire la perizia psichiatrica e successivamente con la pronuncia della decisione. In caso contrario essa si esporrebbe concretamente alla censura di ritardata giustizia (cfr. la sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2018 consid. 6.2), non potendosi attendere per una durata troppo lunga la definizione di un parallelo procedimento penale (cfr. sentenza del TF 9C_12/2016 del 29 gennaio 2016 consid. 2).

6. Da quanto esposto, consegue che il ricorso per denegata/ritardata giustizia - a questo stadio della procedura - è manifestamente infondato e può essere respinto in procedura semplificata a giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; sentenza del TAF C-6375/2013 del 29 novembre 2013 consid. 4). 7. 7.1 Nel caso di specie, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; sentenza del TAF C-4424/2018 del 25 marzo 2019 consid. 4). 7.2 Visto l'esito della causa, non si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente di un'indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso per denegata/ritardata giustizia è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. Il giudice unico: Il cancelliere: Vito Valenti Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: