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C-2494/2012

C-2494/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-02 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Sachverhalt

A. A._______, cittadino italiano nato il ..., è entrato in Svizzera con la sua famiglia nel gennaio 1968 ed ha ottenuto un permesso di dimora rilasciato dal Cantone Ticino. A partire dal 14 febbraio 1978 egli è stato posto a beneficio di un permesso di domicilio rinnovato regolarmente. B.Fin dal 1991 A._______ ha interessato più volte le autorità di polizia, giudiziarie ed amministrative svizzere ed italiane: - con decreto di accusa dell'11 dicembre 1991 è stato condannato dal Procuratore pubblico della Giurisdizione Sottocenerina per ripetuta infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01), inosservanza dei doveri in caso di infortunio e infrazione all'art. 3a dell'Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11), al pagamento di una multa di fr. 550.--; - con decreto di accusa del 10 luglio 1992 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, circolazione malgrado la revoca e infrazione alle norme della circolazione, alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 800.--; visti i reati commessi, con decisione del 25 agosto 1992, l'allora competente Dipartimento di polizia del Cantone Ticino ha ammonito l'interessato avvertendolo che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la pos-sibilità di sanzionare con adeguate misure amministrative;- con decreto di accusa del 2 ottobre 1992 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, circolazione malgrado la revoca e infrazione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 1'200.--; - con sentenza del Tribunale di Como del 13 ottobre 1992 è stato condannato per violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, alla pena di 4 mesi di reclusione sospesa condizionalmente e alla multa di Lire 1'400'000.- (pari a Euro 723.04); - con decreto di accusa del 4 dicembre 1992 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, ripetuta circolazione con veicoli a motore nonostante la revoca della licenza di condurre e ripetuta infrazione alla LStup, alla pena di 20 giorni di detenzione e alla multa di fr. 300.--; il 6 maggio 1993, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una seconda decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione o revoca del permesso; - con decreto di accusa del 21 maggio 1993 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto e ripetuta contravvenzione alla LStup, alla pena di 15 giorni di detenzione; - con decreto di accusa del 27 febbraio 1995 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per violazione della LStup, alla pena di 20 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno; - con decreto di accusa del 30 settembre 1996 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per infrazione e ripetuta contravvenzione alla LStup e circolazione con veicolo a motore nonostante revoca della licenza di condurre, alla pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni ed alla multa di fr. 300.--; il 9 dicembre 1996, la Sezione degli stranieri ha pronunciato una terza decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione o rimpatrio dalla Svizzera; - con decreto di accusa del 21 giugno 1999 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta circolazione malgrado la revoca, alla pena di 30 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno e alla multa di fr. 500.--; - con decreto di accusa del 22 novembre 1999 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per contravvenzione alla LStup alla multa di fr. 1000.--;

- con decreto di accusa del 27 marzo 2000 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta circolazione malgrado la revoca, alla pena di 60 giorni di arresto e alla multa di fr. 500.--; il 22 maggio 2000, la Sezione degli stranieri ha pronunciato una quarta decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione o rimpatrio dalla Svizzera; - con decreto di accusa del 15 gennaio 2001 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, circolazione malgrado la revoca e infrazione alle norme della circolazione, alla pena di 90 giorni di detenzione e alla multa di fr. 500.--; il 16 maggio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino (SPI: ora Sezione della popolazione, in seguito SP) ha pronunciato una quinta decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione o rimpatrio dalla Svizzera; - con decreto di accusa del 9 dicembre 2002 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta contravvenzione alla LStup, alla multa di fr. 100.--; - con decreto di accusa del 17 marzo 2003 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per circolazione malgrado la revoca e ripetuta contravvenzione alla LStup, alla pena di 30 giorni di arresto e alla multa di fr. 1'200.--; il 20 giugno 2003, la SPI ha pronunciato una sesta decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione; - con decreto di accusa del 21 febbraio 2005 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuto furto d'uso e ripetuta circolazione malgrado la revoca, alla pena di 90 giorni di detenzione e alla multa di fr. 600.--; il 12 aprile 2005, la SPI ha pronunciato una settima decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione; - con decreto di accusa del 4 luglio 2005 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuto furto d'uso e ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, alla pena di 90 giorni di detenzione e alla multa di fr. 1'000.--;

- con decreto di accusa del 21 novembre 2005 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ingiuria e minaccia alla multa di fr. 300.--; - con decreto di accusa del 16 gennaio 2006 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e ripetuto furto d'uso, alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr. 700.--; - con decreto di accusa del 4 settembre 2006 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso e per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, alla pena di 70 giorni di detenzione e alla multa di fr. 500.--; il 29 novembre 2006, la SPI ha pronunciato un'ottava decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione. - ed infine con sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 15 ottobre 2009 è stato condannato per infrazione e contravvenzione alla LStup e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, alla pena di 14 mesi di detenzione. C. Mediante decisione del 18 febbraio 2010, in ragione delle precedenti condanne e delle otto decisioni di ammonimento per motivi di ordine pubblico, la SP ha comunicato ad A._______ che, giusta gli art. 63 e 66 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), nonché l'art. 80 dell'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.21), il suo permesso di domicilio C CE/AELS veniva revocato. All'interessato è stato inoltre indicato che al momento della scarcerazione egli avrebbe dovuto lasciare il territorio della Confederazione. D. Con decisione del 15 settembre 2010 il Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino ha disposto la liberazione condizionale di A._______ a far tempo dal 22 settembre successivo con un periodo di prova di un anno. L'interessato ha lasciato la Svizzera il 1° dicembre 2010 e si è trasferito in Italia a ... (Savona). E.Il 9 febbraio 2011, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un primo divieto d'entrata sul territorio svizzero, notificato correttamente solo nel mese di dicembre successivo (cfr. lettera UFM all'intenzione dell'interessato del 6 dicembre 2011), valido fino all'8 febbraio 2016. L'autorità federale ha in sostanza ritenuto che il comportamento di A._______, il quale ha sistematicamente commesso dei reati in Svizzera dal 1991, costituisce una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici elvetici. A seguito del gravame interposto il 5 gennaio 2011 (recte 5 gennaio 2012) avverso la suddetta decisione presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF), con scritto del 26 gennaio seguente l'UFM ha constatato il mancato rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente e revocato la propria decisione, con conseguente stralcio della procedura da parte dello scrivente Tribunale in data 30 gennaio 2012. L'ufficio federale ha inoltre comunicato la sua intenzione di pronunciare un nuovo divieto d'entrata in Svizzera nei confronti dell'interessato, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni. F.Nella sua presa di posizione del 29 febbraio 2012, A._______ ha dapprima rammentato di essere cresciuto dall'età di 4 anni in Ticino dove vivono i suoi famigliari (madre e fratello) ed amici, precisando nel contempo di avere una figlia di 7 anni cittadina svizzera. Egli ha poi sottolineato che, ad eccezione della condanna pronunciata nei suoi confronti il 15 ottobre 2009, è sempre stato condannato per reati minori, in gran parte legati alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti. L'interessato ha infine osservato di aver eseguito un percorso di totale disintossicazione e di reinserimento sociale e professionale, di modo che egli non rappresenta più un pericolo attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera. G.In data 3 aprile 2012, l'UFM ha emanato nei confronti di A._______ un divieto di entrata valido fino al 2 aprile 2015. A fondamento della propria decisione l'autorità federale ha evidenziato che il comportamento dell'interessato costituisce una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici con pericolo di recidiva (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Per gli stessi motivi l'autorità inferiore ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Essa ha in particolare ritenuto tale provvedimento giustificato in ragione della violazione della sicurezza e dell'ordine pubblico risultanti dalle ripetute condanne subite dall'interessato segnatamente in ambito LStup, rilevando l'esistenza del rischio di recidiva e una minaccia attuale, tale da incidere sull'ordine e la sicurezza pubblici del nostro Paese. L'autorità federale ha poi sottolineato che A._______ non può prevalersi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). H.Il 7 maggio 2012, A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione postulando, in via incidentale, la restituzione dell'effetto sospensivo o la concessione di limitazioni al provvedimento, in via principale l'annullamento del divieto d'entrata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione, in via subordinata la rinuncia all'emissione di un provvedimento amministrativo e in via più subordinata il riconoscimento di limitazioni al divieto d'entrata. A sostegno del proprio gravame egli ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue osservazioni del 29 febbraio 2012, rilevando che l'UFM, non avrebbe dato seguito alla richiesta di assunzione di prove formulata in tale sede, con conseguente violazione del suo diritto di essere sentito. I.Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 23 maggio 2012, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. L'UFM ha ribadito come le infrazioni reiteratamente commesse dal ricorrente nell'ambito della legislazione sugli stupefacenti toccano un fondamentale interesse pubblico e comportano l'adozione di provvedimenti amministrativi adeguati. Esso ha rilevato di avere debitamente tenuto conto degli interessi privati dell'interessato adottando un divieto d'entrata limitato a tre anni, sottolineando poi che una sua audizione è prevista unicamente a titolo sussidiario in circostanze del tutto eccezionali. J.Con replica del 28 giugno 2012, A._______ ha osservato come nella sua risposta l'UFM non abbia preso posizione in merito alla sua richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo ed abbia rifiutato tutte le prove offerte, impedendogli quindi di dimostrare che egli non costituisce più un pericolo attuale per l'ordine pubblico. Il ricorrente ha inoltre ribadito la sua richiesta di assunzione di prove (richiamo di incarti penali, audizioni testimoniali, perizia giudiziaria). K.Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 31 luglio 2012, l'UFM ha rilevato che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente, il quale ha commesso molteplici infrazioni durante 17 anni, prevale su quello privato dell'interessato a poter beneficiare dell'effetto sospensivo. In virtù del principio della separazione dei poteri l'autorità federale ha sottolineato la sua indipendenza dalle considerazioni del giudice penale, rifiutando quindi il richiamo dell'incarto penale e l'allestimento di una perizia giudiziaria e rammentato che audizioni testimoniali sono possibili solo in circostanze eccezionali. L.Con osservazioni alla duplica del 5 ottobre 2012, A._______ ha per l'essenziale ribadito quanto esposto in precedenza e informato di intrattenere da circa un anno una relazione sentimentale con una donna residente in Ticino dalla quale avrà un figlio nel febbraio 2013. M.Con decisione dell'11 ottobre 2012, alla luce delle reiterate infrazioni commesse da A._______, il TAF ha constatato l'esistenza di un interesse pubblico preponderante all'immediata attuazione del divieto d'entrata ed ha quindi respinto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo presentata dal ricorrente. N.Con decisione dell'11 dicembre 2012, l'UFM ha respinto la domanda di sospensione del divieto d'entrata in Svizzera (domanda di salvacondotto) per il periodo 21 dicembre 2012 - 10 gennaio 2013.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell' Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2.Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1). 3.Poiché nel suo gravame A._______ ha chiesto l'assunzione di diversi mezzi di prova, e meglio: la sua audizione, il richiamo dell'incarto relativo all'ultimo procedimento penale in cui è stato coinvolto, l'audizione di tre testimoni e l'allestimento di una perizia giudiziaria, occorre dapprima esaminare tali censure di natura formale. L'interessato ha inoltre segnalato di non volere rinunciare a nessuno dei suoi diritti garantiti dalla CEDU (udienza pubblica, contraddittorio, etc), se non previo suo consenso espresso scritto. 3.1. Per quanto attiene l'audizione personale e di testimoni davanti allo scrivente Tribunale, occorre rammentare che la procedura dinanzi al TAF avviene di regola per iscritto (cfr. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei testi. In casu, il TAF ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 169 consid. 2.3.2 e 2.3.3 e riferimenti ivi citati). L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7793/2010 del 15 luglio 2011 consid. 8 e giurisprudenza citata; DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1).In merito ai diritti garantiti dalla CEDU di cui si prevale in generale A._______, giova rilevare come nel quadro della procedura amministrativa non vige il diritto di esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante prima che questa adotti la propria decisione (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati); in particolare il ricorrente non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentito oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di entrata/uscita e soggiorno di stranieri (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_244/2001 del 3 febbraio 2012 consid. 3; 2D_30/2011 del 22 giugno 2011 consid. 3.1 e 2C_717/2009 del 15 aprile 2010 consid. 1.3. e giurisprudenza ivi citata). Non è quindi dato seguito alle domande di audizione personale e di testimoni formulate dall'interessato. 3.2. Per quanto concerne le richieste formulate dal ricorrente tendenti al richiamo dell'incarto relativo all'ultimo procedimento penale a cui è stato sottoposto e all'allestimento di una perizia giudiziaria, oltre a quando testé esposto, giova rilevare che, in virtù del principio della separazione dei poteri e a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribunale federale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità amministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è talvolta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal legislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione delle migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di quanto esposto, anche le suddette richieste di assunzione di prove non possono essere prese in considerazione. 4.4.1. Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 4.2. Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontana­mento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.3. Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). 4.4. L'OASA, in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zurigo 2009, art. 67 LStr, cifra 2). 5.In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo nella misura in cui l'Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2 LStr). 5.1. Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa sempli­ce presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi del'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferi­mento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pub­blico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.). 5.2. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere inter­pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot­tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si­curezza unicamente nel caso in cui l'interessa­to costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effet­tiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della so­cietà (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate). 5.3. In particolare i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'in­tervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3 pag. 222, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa pag. 526 seg.). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).

E. 6.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon­date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta­mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro­cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte­ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci­dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan­ne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in consi­derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se­condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate).

E. 6.2 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la perso­na toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infra­zioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particola­re, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).

E. 7.1 Dagli atti di causa emerge che A._______ ha riseduto in Svizzera dall'età di 4 anni, ossia dal 1968. Durante tale soggiorno dal 1991 egli è stato condannato a 19 riprese, segnatamente per ripetute infrazioni e contravvenzioni alla LStup e alla LCStr, oltre che per reati contro il patrimonio (furto), contro l'onore (ingiuria) e contro la libertà personale (minaccia). Complessivamente l'interessato è stato condannato a delle pene pari a 33 mesi e mezzo di detenzione (sia in espiazione sia sospesi condizionalmente), nonché al pagamento di fr. 10'050.-- di multa (cfr. incarto dell'UFM). In data 13 ottobre 1992, il ricorrente è stato inoltre condannato dal Tribunale di Como per violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, alla pena di 4 mesi di reclusione sospesa condizionalmente e alla multa di Lire 1'400'000.- (pari a Euro 723.04). In sostanza, dall'età di 27 anni, A._______ ha tenuto un comportamento delittuoso, interessando regolarmente le autorità di polizia e giudiziarie durante un arco temporale di circa 18 anni.

E. 7.2 Nella sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 15 ottobre 2009, su cui l'UFM ha in particolare fondato il proprio provvedimento, i giudici penali hanno ritenuto che A._______ ha "venduto ca. 50/60 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuta); acquistato e trasportato 12 grammi di eroina (grado di purezza del 28%), offerto ca. 22 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuto), come pure "consumato 150/170 grammi di eroina, nonché almeno un'ulteriore trentina di buste dose della stessa sostanza, nonché acquistato e detenuto 50 grammi di eroina (grado di purezza del 28%) ed ulteriori 10 grammi dello stesso stupefacente (cfr. sentenza penale, pag. 7). Pur riconoscendo al ricorrente di avere agito in stato di scemata responsabilità, la Corte ha formulato una prognosi negativa, ragione per cui la pena non è stata posta al beneficio della sospensione condizionale (cfr. sentenza penale, pag. 8).

E. 7.3 A fronte di quanto sopra, il Tribunale sottolinea che i fatti perpetrati da A._______ sono oggettivamente gravi - anche nell'ottica dell'ALC - tenuto conto in particolare dei beni giuridici toccati con la violazione della LStup, segnatamente la salute pubblica e l'integrità fisica. 8. 8.1. A questo stadio della procedura occorre inoltre esaminare se il comportamento tenuto dall'interessato costituisca una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo atto ricorsuale A._______ ha evidenziato la prognosi positiva emessa nei suoi confronti dalle autorità ticinesi di esecuzione della pena, sottolineando poi come a far data dalla sua liberazione condizionale nel settembre 2010, egli abbia seguito un percorso di totale disintossicazione, di reinserimento sociale e lavorativo, precisando di non avere più commesso alcun reato. Tali argomenti non permettono comunque di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in modo determinante. Dall'istruttoria è infatti emerso che il ricorrente è pesantemente recidivo e che nonostante le diverse condanne privative di libertà subite e gli otto ammonimenti della SPI e della SP, con cui lo si minacciava in caso di recidiva dell'espulsione, segnatamente in data 25 agosto 1992, 6 maggio 1993, 9 dicembre 1996, 22 maggio 2000, 16 maggio 2001, 20 giugno 2003, 12 aprile 2005 e 29 novembre 2006, egli ha mantenuto durante circa ben 18 anni un atteggiamento pericoloso per la collettività. Il ricorrente non ha appreso nulla dai procedimenti penali, dalle condanne e dalle carcerazioni, tanto da dover constatare un certo carattere di irriducibilità. Pertanto non è nemmeno possibile emettere una prognosi positiva nei suoi confronti tale da indicare che il rischio di comportamenti delittuosi futuri sembri fugato o perlomeno ridotto. Di transenna va infine rilevato che, con decisione del 15 settembre 2010, il Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino ha si rilevato in merito all'interessato che "il suo comportamento durante l'esecuzione della pena è stato corretto ed ha dimostrato affidabilità sia sul lavoro che durante i congedi, anche quando si è trovato nelle fase dell'espiazione della pena più responsabilizzante del lavoro e dell'alloggio esterno", evidenziando però che "è dunque da escludere che egli possa essere liberato condizionalmente senza la matematica sicurezza di un allontanamento dalla Svizzera. In effetti la sua permanenza in Svizzera lo metterebbe comunque in una situazione altamente precaria ed esposto ad ulteriori ingenti rischi di recidiva, proprio per l'impossibilità di un suo reinserimento" ..... "si ritiene che le condizioni attuali per concedere a A._______ la liberazione ai 2/3 sono date se è possibile un regolare espatrio dalla Svizzera" (cfr. sentenza del giudice dell'applicazione della pena, pag. 3). 8.2. In conclusione, in ragione della natura delle infrazioni commesse dal ricorrente, della durata delle pene detentive (in totale quasi tre anni), della reiterazione delle stesse su un arco temporale molto lungo (18 anni), il Tribunale considera che A._______ rappresenta ancora una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società tale da legittimare l'emanazione di un divieto d'entrata della durata di tre anni quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che il ricorrente, alla luce delle ripetute infrazioni commesse, possa essere l'oggetto di un divieto d'entrata ai sensi dell'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è dunque più favorevole dell'Accordo.

E. 9.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, rispetta il principio della proporzionalità.

E. 9.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 15 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. Ulrich Häfeli/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.

E. 9.3 Per quanto attiene alla proporzionalità delle decisione impugnata, si rammenta che A._______ non ha smesso di delinquere per circa 18 anni, e questo malgrado gli sia stata concessa a più riprese la possibilità di rivedere il proprio comportamento. Le autorità cantonali hanno infatti emesso ben otto decisioni di ammonimento prima di pronunciare la revoca del permesso di domicilio del 18 febbraio 2010 e le pene inflittegli in sede penale sono state sovente sospese condizionalmente. Ciò nonostante il ricorrente non ha saputo cambiare in meglio il suo atteggiamento a lungo termine. Considerate le circostanze, l'emanazione di un provvedimento amministrativo delle durata di soli tre anni rispetta sufficientemente gli interessi privati del ricorrente ed è pertanto proporzionato.

E. 10 Nel suo ricorso A._______ ha inoltre invocato la violazione dell'art. 8 CEDU, sottolineando che la decisione impugnata limita eccessivamente i suoi contatti e legami affettivi, segnatamente con la figlia minorenne C._______, nonché con sua madre e suo fratello.

E. 10.1 La suddetta disposizione tutela la vita privata e familiare delle persone. Essa non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto amministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Secondo una costante giurisprudenza, la protezione consacrata dalla disposizione convenzionale si limita tuttavia alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi e ai figli minorenni, sempreché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata).

E. 10.2 In concreto, dagli atti di causa emerge che la figlia e la ex moglie di A._______ non risiedono in Svizzera. A questo titolo si vedano in particolare: la decisione del Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino del 15 settembre 2010 (pag. 2 e 3) in cui si indica la volontà dell'interessato di fare rientro in Italia, a Finale Ligure, così da potere stare vicino alla figlia, il Rapporto di esecuzione della Polizia cantonale del 1° dicembre 2010 in cui si constata che l'ex coniuge e la figlia si sono trasferite a Finale Ligure, vivendo però separati dal ricorrente, nonché lo scritto 8 novembre 2011 della madre dell'interessato in cui ha indicato "sono a disposizione per ospitare mio figlio e mia nipote C._______ di 8 anni soprattutto nelle festività e vacanze scolastiche". Ciò è pure confermato dalle allegazioni del ricorrente stesso: con lettera dell'8 febbraio 2011 egli afferma che "ciò che era di mia conoscenza, era solo la decisione riguardo la revoca del permesso C, per questo motivo mi sono permesso in passato di recarmi in Svizzera, da mia mamma e la mia famiglia, con mia figlia"; con scritto dell'8 novembre successivo ha indicato "nel mese di febbraio fino a tutt'oggi sto cercando di sistemarmi in Italia, dove risiede anche mia figlia C._______ con la mamma", nonché nelle osservazioni del 29 febbraio 2009 (pag. 5) ha sostenuto che "il principio della proporzionalità e l'art. 8 cpv. 2 CEDU, imporrebbe comunque al ricorrente di potersi recare dalla madre e nonna, con la figlia, come pure avere contatti con gli altri famigliari e persone a lui vicine, essendo profondamente radicato in Svizzera dal 1964" e nelle osservazioni alla duplica del 5 ottobre 2012 (pag. 6) egli ha indicato Finale Ligure quale residenza di D._______, madre della figlia C._______. In Svizzera risiede unicamente la madre del ricorrente e non il coniuge o la figlia minorenne: l'art. 8 CEDU non trova pertanto applicazione. Circa la relazione con la madre residente in Svizzera, sebbene l'interessato intrattenga con essa un forte legame affettivo, non è possibile ritenere l'esistenza, ed egli nemmeno l'allega, delle condizioni eccezionali relative ad un rapporto di dipendenza effettiva e concreta fra loro. Il ricorrente non può dunque prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 CEDU. Dalle osservazioni alla duplica del 5 ottobre 2012 emerge infine che dal settembre 2011 A._______ intrattiene una relazione sentimentale con una donna residente in Ticino dalla quale dovrebbe aver avuto un figlio nel febbraio 2013, sebbene nessuna informazione complementare in merito sia stata fornita al Tribunale sino ad oggi. Ciò detto, l'analisi di un'eventuale applicazione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU in questo caso può rimanere irrisolta alla luce di quanto esposto al considerando seguente 10.3.

E. 10.3 Anche qualora il ricorrente avesse potuto prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare confe­rita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, con­formemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubbli­ca autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della sa­lute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A que­sto titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei diffe­renti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di que­st'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 con­sid. 4.1 e 4.2 pag. 22 seg. e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Vista la natura e la gravità delle infrazioni di cui A._______ si è reso protagonista in Svizzera, l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio elvetico prevale manifestamente sul suo interesse privato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi confronti è pertanto giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU. In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione. 11.Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblici e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. Le violazioni alla LStup sono cominciate nel 1991 e si sono protratte sino al 2009. La sua attività delittuosa si è dunque manifestata per un lungo periodo ed è stata interrotta unicamente a seguito delle incarcerazioni. Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inoltre che il divieto d'entrata della durata di tre anni appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura. 12.Ne discende che l'UFM con decisione del 3 aprile 2012 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 13.Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato il 14 maggio 2012.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. Simic ... di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2494/2012 Sentenza del 2 aprile 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, c/o B._______, ..., patrocinato dall'avv. Gabriele Banfi, via Carducci 4, CP 5188, 6901 Lugano , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il ..., è entrato in Svizzera con la sua famiglia nel gennaio 1968 ed ha ottenuto un permesso di dimora rilasciato dal Cantone Ticino. A partire dal 14 febbraio 1978 egli è stato posto a beneficio di un permesso di domicilio rinnovato regolarmente. B.Fin dal 1991 A._______ ha interessato più volte le autorità di polizia, giudiziarie ed amministrative svizzere ed italiane: - con decreto di accusa dell'11 dicembre 1991 è stato condannato dal Procuratore pubblico della Giurisdizione Sottocenerina per ripetuta infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01), inosservanza dei doveri in caso di infortunio e infrazione all'art. 3a dell'Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11), al pagamento di una multa di fr. 550.--; - con decreto di accusa del 10 luglio 1992 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, circolazione malgrado la revoca e infrazione alle norme della circolazione, alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 800.--; visti i reati commessi, con decisione del 25 agosto 1992, l'allora competente Dipartimento di polizia del Cantone Ticino ha ammonito l'interessato avvertendolo che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la pos-sibilità di sanzionare con adeguate misure amministrative;- con decreto di accusa del 2 ottobre 1992 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, circolazione malgrado la revoca e infrazione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 1'200.--; - con sentenza del Tribunale di Como del 13 ottobre 1992 è stato condannato per violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, alla pena di 4 mesi di reclusione sospesa condizionalmente e alla multa di Lire 1'400'000.- (pari a Euro 723.04); - con decreto di accusa del 4 dicembre 1992 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, ripetuta circolazione con veicoli a motore nonostante la revoca della licenza di condurre e ripetuta infrazione alla LStup, alla pena di 20 giorni di detenzione e alla multa di fr. 300.--; il 6 maggio 1993, il Dipartimento di polizia ha pronunciato una seconda decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione o revoca del permesso; - con decreto di accusa del 21 maggio 1993 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto e ripetuta contravvenzione alla LStup, alla pena di 15 giorni di detenzione; - con decreto di accusa del 27 febbraio 1995 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per violazione della LStup, alla pena di 20 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno; - con decreto di accusa del 30 settembre 1996 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per infrazione e ripetuta contravvenzione alla LStup e circolazione con veicolo a motore nonostante revoca della licenza di condurre, alla pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni ed alla multa di fr. 300.--; il 9 dicembre 1996, la Sezione degli stranieri ha pronunciato una terza decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione o rimpatrio dalla Svizzera; - con decreto di accusa del 21 giugno 1999 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta circolazione malgrado la revoca, alla pena di 30 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno e alla multa di fr. 500.--; - con decreto di accusa del 22 novembre 1999 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per contravvenzione alla LStup alla multa di fr. 1000.--;

- con decreto di accusa del 27 marzo 2000 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta circolazione malgrado la revoca, alla pena di 60 giorni di arresto e alla multa di fr. 500.--; il 22 maggio 2000, la Sezione degli stranieri ha pronunciato una quarta decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione o rimpatrio dalla Svizzera; - con decreto di accusa del 15 gennaio 2001 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso, circolazione malgrado la revoca e infrazione alle norme della circolazione, alla pena di 90 giorni di detenzione e alla multa di fr. 500.--; il 16 maggio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino (SPI: ora Sezione della popolazione, in seguito SP) ha pronunciato una quinta decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione o rimpatrio dalla Svizzera; - con decreto di accusa del 9 dicembre 2002 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta contravvenzione alla LStup, alla multa di fr. 100.--; - con decreto di accusa del 17 marzo 2003 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per circolazione malgrado la revoca e ripetuta contravvenzione alla LStup, alla pena di 30 giorni di arresto e alla multa di fr. 1'200.--; il 20 giugno 2003, la SPI ha pronunciato una sesta decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione; - con decreto di accusa del 21 febbraio 2005 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuto furto d'uso e ripetuta circolazione malgrado la revoca, alla pena di 90 giorni di detenzione e alla multa di fr. 600.--; il 12 aprile 2005, la SPI ha pronunciato una settima decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione; - con decreto di accusa del 4 luglio 2005 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuto furto d'uso e ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, alla pena di 90 giorni di detenzione e alla multa di fr. 1'000.--;

- con decreto di accusa del 21 novembre 2005 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ingiuria e minaccia alla multa di fr. 300.--; - con decreto di accusa del 16 gennaio 2006 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e ripetuto furto d'uso, alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr. 700.--; - con decreto di accusa del 4 settembre 2006 del Procuratore pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per furto d'uso e per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, alla pena di 70 giorni di detenzione e alla multa di fr. 500.--; il 29 novembre 2006, la SPI ha pronunciato un'ottava decisione di ammonimento nei confronti dell'interessato con avvertimento d'espulsione. - ed infine con sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 15 ottobre 2009 è stato condannato per infrazione e contravvenzione alla LStup e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, alla pena di 14 mesi di detenzione. C. Mediante decisione del 18 febbraio 2010, in ragione delle precedenti condanne e delle otto decisioni di ammonimento per motivi di ordine pubblico, la SP ha comunicato ad A._______ che, giusta gli art. 63 e 66 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), nonché l'art. 80 dell'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.21), il suo permesso di domicilio C CE/AELS veniva revocato. All'interessato è stato inoltre indicato che al momento della scarcerazione egli avrebbe dovuto lasciare il territorio della Confederazione. D. Con decisione del 15 settembre 2010 il Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino ha disposto la liberazione condizionale di A._______ a far tempo dal 22 settembre successivo con un periodo di prova di un anno. L'interessato ha lasciato la Svizzera il 1° dicembre 2010 e si è trasferito in Italia a ... (Savona). E.Il 9 febbraio 2011, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un primo divieto d'entrata sul territorio svizzero, notificato correttamente solo nel mese di dicembre successivo (cfr. lettera UFM all'intenzione dell'interessato del 6 dicembre 2011), valido fino all'8 febbraio 2016. L'autorità federale ha in sostanza ritenuto che il comportamento di A._______, il quale ha sistematicamente commesso dei reati in Svizzera dal 1991, costituisce una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici elvetici. A seguito del gravame interposto il 5 gennaio 2011 (recte 5 gennaio 2012) avverso la suddetta decisione presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF), con scritto del 26 gennaio seguente l'UFM ha constatato il mancato rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente e revocato la propria decisione, con conseguente stralcio della procedura da parte dello scrivente Tribunale in data 30 gennaio 2012. L'ufficio federale ha inoltre comunicato la sua intenzione di pronunciare un nuovo divieto d'entrata in Svizzera nei confronti dell'interessato, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni. F.Nella sua presa di posizione del 29 febbraio 2012, A._______ ha dapprima rammentato di essere cresciuto dall'età di 4 anni in Ticino dove vivono i suoi famigliari (madre e fratello) ed amici, precisando nel contempo di avere una figlia di 7 anni cittadina svizzera. Egli ha poi sottolineato che, ad eccezione della condanna pronunciata nei suoi confronti il 15 ottobre 2009, è sempre stato condannato per reati minori, in gran parte legati alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti. L'interessato ha infine osservato di aver eseguito un percorso di totale disintossicazione e di reinserimento sociale e professionale, di modo che egli non rappresenta più un pericolo attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera. G.In data 3 aprile 2012, l'UFM ha emanato nei confronti di A._______ un divieto di entrata valido fino al 2 aprile 2015. A fondamento della propria decisione l'autorità federale ha evidenziato che il comportamento dell'interessato costituisce una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici con pericolo di recidiva (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Per gli stessi motivi l'autorità inferiore ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Essa ha in particolare ritenuto tale provvedimento giustificato in ragione della violazione della sicurezza e dell'ordine pubblico risultanti dalle ripetute condanne subite dall'interessato segnatamente in ambito LStup, rilevando l'esistenza del rischio di recidiva e una minaccia attuale, tale da incidere sull'ordine e la sicurezza pubblici del nostro Paese. L'autorità federale ha poi sottolineato che A._______ non può prevalersi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). H.Il 7 maggio 2012, A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione postulando, in via incidentale, la restituzione dell'effetto sospensivo o la concessione di limitazioni al provvedimento, in via principale l'annullamento del divieto d'entrata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione, in via subordinata la rinuncia all'emissione di un provvedimento amministrativo e in via più subordinata il riconoscimento di limitazioni al divieto d'entrata. A sostegno del proprio gravame egli ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue osservazioni del 29 febbraio 2012, rilevando che l'UFM, non avrebbe dato seguito alla richiesta di assunzione di prove formulata in tale sede, con conseguente violazione del suo diritto di essere sentito. I.Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 23 maggio 2012, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. L'UFM ha ribadito come le infrazioni reiteratamente commesse dal ricorrente nell'ambito della legislazione sugli stupefacenti toccano un fondamentale interesse pubblico e comportano l'adozione di provvedimenti amministrativi adeguati. Esso ha rilevato di avere debitamente tenuto conto degli interessi privati dell'interessato adottando un divieto d'entrata limitato a tre anni, sottolineando poi che una sua audizione è prevista unicamente a titolo sussidiario in circostanze del tutto eccezionali. J.Con replica del 28 giugno 2012, A._______ ha osservato come nella sua risposta l'UFM non abbia preso posizione in merito alla sua richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo ed abbia rifiutato tutte le prove offerte, impedendogli quindi di dimostrare che egli non costituisce più un pericolo attuale per l'ordine pubblico. Il ricorrente ha inoltre ribadito la sua richiesta di assunzione di prove (richiamo di incarti penali, audizioni testimoniali, perizia giudiziaria). K.Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 31 luglio 2012, l'UFM ha rilevato che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente, il quale ha commesso molteplici infrazioni durante 17 anni, prevale su quello privato dell'interessato a poter beneficiare dell'effetto sospensivo. In virtù del principio della separazione dei poteri l'autorità federale ha sottolineato la sua indipendenza dalle considerazioni del giudice penale, rifiutando quindi il richiamo dell'incarto penale e l'allestimento di una perizia giudiziaria e rammentato che audizioni testimoniali sono possibili solo in circostanze eccezionali. L.Con osservazioni alla duplica del 5 ottobre 2012, A._______ ha per l'essenziale ribadito quanto esposto in precedenza e informato di intrattenere da circa un anno una relazione sentimentale con una donna residente in Ticino dalla quale avrà un figlio nel febbraio 2013. M.Con decisione dell'11 ottobre 2012, alla luce delle reiterate infrazioni commesse da A._______, il TAF ha constatato l'esistenza di un interesse pubblico preponderante all'immediata attuazione del divieto d'entrata ed ha quindi respinto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo presentata dal ricorrente. N.Con decisione dell'11 dicembre 2012, l'UFM ha respinto la domanda di sospensione del divieto d'entrata in Svizzera (domanda di salvacondotto) per il periodo 21 dicembre 2012 - 10 gennaio 2013. Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2. In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell' Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]). 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2.Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1). 3.Poiché nel suo gravame A._______ ha chiesto l'assunzione di diversi mezzi di prova, e meglio: la sua audizione, il richiamo dell'incarto relativo all'ultimo procedimento penale in cui è stato coinvolto, l'audizione di tre testimoni e l'allestimento di una perizia giudiziaria, occorre dapprima esaminare tali censure di natura formale. L'interessato ha inoltre segnalato di non volere rinunciare a nessuno dei suoi diritti garantiti dalla CEDU (udienza pubblica, contraddittorio, etc), se non previo suo consenso espresso scritto. 3.1. Per quanto attiene l'audizione personale e di testimoni davanti allo scrivente Tribunale, occorre rammentare che la procedura dinanzi al TAF avviene di regola per iscritto (cfr. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei testi. In casu, il TAF ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 169 consid. 2.3.2 e 2.3.3 e riferimenti ivi citati). L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7793/2010 del 15 luglio 2011 consid. 8 e giurisprudenza citata; DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1).In merito ai diritti garantiti dalla CEDU di cui si prevale in generale A._______, giova rilevare come nel quadro della procedura amministrativa non vige il diritto di esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante prima che questa adotti la propria decisione (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati); in particolare il ricorrente non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentito oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di entrata/uscita e soggiorno di stranieri (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_244/2001 del 3 febbraio 2012 consid. 3; 2D_30/2011 del 22 giugno 2011 consid. 3.1 e 2C_717/2009 del 15 aprile 2010 consid. 1.3. e giurisprudenza ivi citata). Non è quindi dato seguito alle domande di audizione personale e di testimoni formulate dall'interessato. 3.2. Per quanto concerne le richieste formulate dal ricorrente tendenti al richiamo dell'incarto relativo all'ultimo procedimento penale a cui è stato sottoposto e all'allestimento di una perizia giudiziaria, oltre a quando testé esposto, giova rilevare che, in virtù del principio della separazione dei poteri e a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribunale federale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità amministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è talvolta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal legislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione delle migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di quanto esposto, anche le suddette richieste di assunzione di prove non possono essere prese in considerazione. 4.4.1. Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 4.2. Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontana­mento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.3. Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). 4.4. L'OASA, in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zurigo 2009, art. 67 LStr, cifra 2). 5.In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo nella misura in cui l'Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2 LStr). 5.1. Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa sempli­ce presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi del'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferi­mento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pub­blico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.). 5.2. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere inter­pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot­tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si­curezza unicamente nel caso in cui l'interessa­to costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effet­tiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della so­cietà (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate). 5.3. In particolare i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'in­tervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3 pag. 222, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa pag. 526 seg.). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1). 6. 6.1. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon­date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta­mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro­cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte­ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci­dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan­ne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in consi­derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se­condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate). 6.2. Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la perso­na toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infra­zioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particola­re, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3). 7. 7.1. Dagli atti di causa emerge che A._______ ha riseduto in Svizzera dall'età di 4 anni, ossia dal 1968. Durante tale soggiorno dal 1991 egli è stato condannato a 19 riprese, segnatamente per ripetute infrazioni e contravvenzioni alla LStup e alla LCStr, oltre che per reati contro il patrimonio (furto), contro l'onore (ingiuria) e contro la libertà personale (minaccia). Complessivamente l'interessato è stato condannato a delle pene pari a 33 mesi e mezzo di detenzione (sia in espiazione sia sospesi condizionalmente), nonché al pagamento di fr. 10'050.-- di multa (cfr. incarto dell'UFM). In data 13 ottobre 1992, il ricorrente è stato inoltre condannato dal Tribunale di Como per violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, alla pena di 4 mesi di reclusione sospesa condizionalmente e alla multa di Lire 1'400'000.- (pari a Euro 723.04). In sostanza, dall'età di 27 anni, A._______ ha tenuto un comportamento delittuoso, interessando regolarmente le autorità di polizia e giudiziarie durante un arco temporale di circa 18 anni. 7.2. Nella sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 15 ottobre 2009, su cui l'UFM ha in particolare fondato il proprio provvedimento, i giudici penali hanno ritenuto che A._______ ha "venduto ca. 50/60 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuta); acquistato e trasportato 12 grammi di eroina (grado di purezza del 28%), offerto ca. 22 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuto), come pure "consumato 150/170 grammi di eroina, nonché almeno un'ulteriore trentina di buste dose della stessa sostanza, nonché acquistato e detenuto 50 grammi di eroina (grado di purezza del 28%) ed ulteriori 10 grammi dello stesso stupefacente (cfr. sentenza penale, pag. 7). Pur riconoscendo al ricorrente di avere agito in stato di scemata responsabilità, la Corte ha formulato una prognosi negativa, ragione per cui la pena non è stata posta al beneficio della sospensione condizionale (cfr. sentenza penale, pag. 8). 7.3. A fronte di quanto sopra, il Tribunale sottolinea che i fatti perpetrati da A._______ sono oggettivamente gravi - anche nell'ottica dell'ALC - tenuto conto in particolare dei beni giuridici toccati con la violazione della LStup, segnatamente la salute pubblica e l'integrità fisica. 8. 8.1. A questo stadio della procedura occorre inoltre esaminare se il comportamento tenuto dall'interessato costituisca una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo atto ricorsuale A._______ ha evidenziato la prognosi positiva emessa nei suoi confronti dalle autorità ticinesi di esecuzione della pena, sottolineando poi come a far data dalla sua liberazione condizionale nel settembre 2010, egli abbia seguito un percorso di totale disintossicazione, di reinserimento sociale e lavorativo, precisando di non avere più commesso alcun reato. Tali argomenti non permettono comunque di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in modo determinante. Dall'istruttoria è infatti emerso che il ricorrente è pesantemente recidivo e che nonostante le diverse condanne privative di libertà subite e gli otto ammonimenti della SPI e della SP, con cui lo si minacciava in caso di recidiva dell'espulsione, segnatamente in data 25 agosto 1992, 6 maggio 1993, 9 dicembre 1996, 22 maggio 2000, 16 maggio 2001, 20 giugno 2003, 12 aprile 2005 e 29 novembre 2006, egli ha mantenuto durante circa ben 18 anni un atteggiamento pericoloso per la collettività. Il ricorrente non ha appreso nulla dai procedimenti penali, dalle condanne e dalle carcerazioni, tanto da dover constatare un certo carattere di irriducibilità. Pertanto non è nemmeno possibile emettere una prognosi positiva nei suoi confronti tale da indicare che il rischio di comportamenti delittuosi futuri sembri fugato o perlomeno ridotto. Di transenna va infine rilevato che, con decisione del 15 settembre 2010, il Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino ha si rilevato in merito all'interessato che "il suo comportamento durante l'esecuzione della pena è stato corretto ed ha dimostrato affidabilità sia sul lavoro che durante i congedi, anche quando si è trovato nelle fase dell'espiazione della pena più responsabilizzante del lavoro e dell'alloggio esterno", evidenziando però che "è dunque da escludere che egli possa essere liberato condizionalmente senza la matematica sicurezza di un allontanamento dalla Svizzera. In effetti la sua permanenza in Svizzera lo metterebbe comunque in una situazione altamente precaria ed esposto ad ulteriori ingenti rischi di recidiva, proprio per l'impossibilità di un suo reinserimento" ..... "si ritiene che le condizioni attuali per concedere a A._______ la liberazione ai 2/3 sono date se è possibile un regolare espatrio dalla Svizzera" (cfr. sentenza del giudice dell'applicazione della pena, pag. 3). 8.2. In conclusione, in ragione della natura delle infrazioni commesse dal ricorrente, della durata delle pene detentive (in totale quasi tre anni), della reiterazione delle stesse su un arco temporale molto lungo (18 anni), il Tribunale considera che A._______ rappresenta ancora una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società tale da legittimare l'emanazione di un divieto d'entrata della durata di tre anni quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che il ricorrente, alla luce delle ripetute infrazioni commesse, possa essere l'oggetto di un divieto d'entrata ai sensi dell'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è dunque più favorevole dell'Accordo. 9. 9.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, rispetta il principio della proporzionalità. 9.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 15 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. Ulrich Häfeli/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato. 9.3 Per quanto attiene alla proporzionalità delle decisione impugnata, si rammenta che A._______ non ha smesso di delinquere per circa 18 anni, e questo malgrado gli sia stata concessa a più riprese la possibilità di rivedere il proprio comportamento. Le autorità cantonali hanno infatti emesso ben otto decisioni di ammonimento prima di pronunciare la revoca del permesso di domicilio del 18 febbraio 2010 e le pene inflittegli in sede penale sono state sovente sospese condizionalmente. Ciò nonostante il ricorrente non ha saputo cambiare in meglio il suo atteggiamento a lungo termine. Considerate le circostanze, l'emanazione di un provvedimento amministrativo delle durata di soli tre anni rispetta sufficientemente gli interessi privati del ricorrente ed è pertanto proporzionato.

10. Nel suo ricorso A._______ ha inoltre invocato la violazione dell'art. 8 CEDU, sottolineando che la decisione impugnata limita eccessivamente i suoi contatti e legami affettivi, segnatamente con la figlia minorenne C._______, nonché con sua madre e suo fratello. 10.1. La suddetta disposizione tutela la vita privata e familiare delle persone. Essa non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto amministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Secondo una costante giurisprudenza, la protezione consacrata dalla disposizione convenzionale si limita tuttavia alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi e ai figli minorenni, sempreché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). 10.2. In concreto, dagli atti di causa emerge che la figlia e la ex moglie di A._______ non risiedono in Svizzera. A questo titolo si vedano in particolare: la decisione del Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino del 15 settembre 2010 (pag. 2 e 3) in cui si indica la volontà dell'interessato di fare rientro in Italia, a Finale Ligure, così da potere stare vicino alla figlia, il Rapporto di esecuzione della Polizia cantonale del 1° dicembre 2010 in cui si constata che l'ex coniuge e la figlia si sono trasferite a Finale Ligure, vivendo però separati dal ricorrente, nonché lo scritto 8 novembre 2011 della madre dell'interessato in cui ha indicato "sono a disposizione per ospitare mio figlio e mia nipote C._______ di 8 anni soprattutto nelle festività e vacanze scolastiche". Ciò è pure confermato dalle allegazioni del ricorrente stesso: con lettera dell'8 febbraio 2011 egli afferma che "ciò che era di mia conoscenza, era solo la decisione riguardo la revoca del permesso C, per questo motivo mi sono permesso in passato di recarmi in Svizzera, da mia mamma e la mia famiglia, con mia figlia"; con scritto dell'8 novembre successivo ha indicato "nel mese di febbraio fino a tutt'oggi sto cercando di sistemarmi in Italia, dove risiede anche mia figlia C._______ con la mamma", nonché nelle osservazioni del 29 febbraio 2009 (pag. 5) ha sostenuto che "il principio della proporzionalità e l'art. 8 cpv. 2 CEDU, imporrebbe comunque al ricorrente di potersi recare dalla madre e nonna, con la figlia, come pure avere contatti con gli altri famigliari e persone a lui vicine, essendo profondamente radicato in Svizzera dal 1964" e nelle osservazioni alla duplica del 5 ottobre 2012 (pag. 6) egli ha indicato Finale Ligure quale residenza di D._______, madre della figlia C._______. In Svizzera risiede unicamente la madre del ricorrente e non il coniuge o la figlia minorenne: l'art. 8 CEDU non trova pertanto applicazione. Circa la relazione con la madre residente in Svizzera, sebbene l'interessato intrattenga con essa un forte legame affettivo, non è possibile ritenere l'esistenza, ed egli nemmeno l'allega, delle condizioni eccezionali relative ad un rapporto di dipendenza effettiva e concreta fra loro. Il ricorrente non può dunque prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 CEDU. Dalle osservazioni alla duplica del 5 ottobre 2012 emerge infine che dal settembre 2011 A._______ intrattiene una relazione sentimentale con una donna residente in Ticino dalla quale dovrebbe aver avuto un figlio nel febbraio 2013, sebbene nessuna informazione complementare in merito sia stata fornita al Tribunale sino ad oggi. Ciò detto, l'analisi di un'eventuale applicazione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU in questo caso può rimanere irrisolta alla luce di quanto esposto al considerando seguente 10.3. 10.3. Anche qualora il ricorrente avesse potuto prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare confe­rita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, con­formemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubbli­ca autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della sa­lute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A que­sto titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei diffe­renti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di que­st'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 con­sid. 4.1 e 4.2 pag. 22 seg. e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Vista la natura e la gravità delle infrazioni di cui A._______ si è reso protagonista in Svizzera, l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio elvetico prevale manifestamente sul suo interesse privato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi confronti è pertanto giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU. In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione. 11.Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblici e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. Le violazioni alla LStup sono cominciate nel 1991 e si sono protratte sino al 2009. La sua attività delittuosa si è dunque manifestata per un lungo periodo ed è stata interrotta unicamente a seguito delle incarcerazioni. Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inoltre che il divieto d'entrata della durata di tre anni appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura. 12.Ne discende che l'UFM con decisione del 3 aprile 2012 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 13.Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato il 14 maggio 2012.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. Simic ... di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: