Stupefacenti (altro)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Con decisione del 10 marzo 2026, Swiss Sport Integrity ha deciso di sequestrare e distruggere il prodotto dopante proibito contenuto in un pacco destinato all'interessato proveniente dalla (...) e trattenuto dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (90 capsule di MK-677 Ibutamoren 25 mg) nonché di fissare l'emolumento per la sua prestazione e decisione - a carico dell'interessato - a fr. 400.-.
E. 2 Il 1° aprile 2026, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro tale decisione, mediante il quale ha chiesto di rinunciare all'emolumento di fr. 400.-- posto a suo carico.
E. 3 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione. La Fondazione Swiss Sport Integrity costituisce un'organizzazione di questo tipo (art. 19 cpv. 2 e 20 LPSpo nonché art. 73 cpv. 1 e 2 OPSpo) ed il provvedimento impugnato in materia di confisca e distruzione di prodotti dopanti rappresenta una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (cfr. la sentenza del TAF C-6302/2013 del 14 settembre 2015 consid. 1.2 [considerando non pubblicato in DTAF 2015/46]; v. anche la sentenza del TAF C-4856/2023 del 19 settembre 2023). Il Tribunale amministrativo federale è pertanto competente a trattare il presente ricorso.
E. 4 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
E. 5 Il 10 aprile 2026, il Tribunale amministrativo federale, mediante decisione incidentale, ha invitato l'insorgente a versare nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 800 (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a suo carico) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
E. 6 Il termine assegnato al ricorrente con decisione incidentale del 10 aprile 2026, notificata il 14 aprile 2026 (estratto track and trace della Posta [doc. TAF 3]) per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto infruttuoso il 15 maggio 2026. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
E. 7 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
E. 8 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l'esito della lite, non si giustifica altresì l'attribuzione di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TF a contrario). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al DDPS. Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Ambra Martignoni I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2351/2026 Sentenza del 27 maggio 2026 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Ambra Martignoni. Parti A._______, ricorrente, contro Fondazione Swiss Sport Integrity, autorità inferiore. Oggetto Confisca e distruzione di sostanze dopanti (decisione del 10 marzo 2026). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con decisione del 10 marzo 2026, Swiss Sport Integrity ha deciso di sequestrare e distruggere il prodotto dopante proibito contenuto in un pacco destinato all'interessato proveniente dalla (...) e trattenuto dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (90 capsule di MK-677 Ibutamoren 25 mg) nonché di fissare l'emolumento per la sua prestazione e decisione - a carico dell'interessato - a fr. 400.-.
2. Il 1° aprile 2026, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro tale decisione, mediante il quale ha chiesto di rinunciare all'emolumento di fr. 400.-- posto a suo carico.
3. Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione. La Fondazione Swiss Sport Integrity costituisce un'organizzazione di questo tipo (art. 19 cpv. 2 e 20 LPSpo nonché art. 73 cpv. 1 e 2 OPSpo) ed il provvedimento impugnato in materia di confisca e distruzione di prodotti dopanti rappresenta una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (cfr. la sentenza del TAF C-6302/2013 del 14 settembre 2015 consid. 1.2 [considerando non pubblicato in DTAF 2015/46]; v. anche la sentenza del TAF C-4856/2023 del 19 settembre 2023). Il Tribunale amministrativo federale è pertanto competente a trattare il presente ricorso.
4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
5. Il 10 aprile 2026, il Tribunale amministrativo federale, mediante decisione incidentale, ha invitato l'insorgente a versare nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 800 (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a suo carico) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
6. Il termine assegnato al ricorrente con decisione incidentale del 10 aprile 2026, notificata il 14 aprile 2026 (estratto track and trace della Posta [doc. TAF 3]) per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto infruttuoso il 15 maggio 2026. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l'esito della lite, non si giustifica altresì l'attribuzione di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TF a contrario). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al DDPS. Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Ambra Martignoni I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: