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C-180/2015

C-180/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-31 · Italiano CH

Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore

Sachverhalt

A. A._______ (ora B._______) è una società a garanzia limitata, iscritta al registro di commercio del Cantone D._______ il 26 febbraio 2013, avente quale scopo, fra l'altro, l'assistenza tecnica di macchine utensili. Con modifica statutaria dell'11 maggio 2015, la società ha cambiato la propria ragione sociale in B._______ (estratto online del registro di commercio del Cantone D._______ della menzionata società, consultato il 30 giugno 2015). B. Il 30 settembre 2014, la Fondazione Istituto collettore LPP, dopo avere constatato - su segnalazione della competente cassa cantonale di compensazione AVS - che A._______ non era affiliata ad un istituto di previdenza in qualità di datrice di lavoro (doc. 1), ha invitato la società a trasmettere, entro il 29 novembre 2014, la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione ad un istituto di previdenza registrato a far tempo dal 1° aprile 2013, con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa, con conseguente addebito delle spese (doc. 3). C. Il 29 dicembre 2014, la Fondazione ha deciso l'affiliazione d'ufficio di A._______ all'Istituto collettore stesso, con effetto retroattivo al 1° aprile 2013, dalla dichiarazione dei salari per l'anno 2013 risultando che, a decorrere dal 1° aprile 2013, la datrice di lavoro aveva corrisposto ai propri dipendenti dei salari soggetti alla previdenza professionale. La Fondazione ha altresì posto a carico A._______ i costi della decisione pari a fr. 450.- e le tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.- (secondo il regolamento costi della Fondazione Istituto collettore LPP; doc. TAF 1). D. Il 9 gennaio 2015, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del 29 dicembre 2014 della Fondazione Istituto collettore LPP mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, l'annullamento dell'affiliazione d'ufficio nonché, implicitamente, del pagamento delle spese, di fr. 825.-, poste a suo carico. Ha segnalato d'essere affiliata presso la E._______ a decorrere dal 1° aprile 2013 (contratto no. 10553). Ha esibito copia degli scritti del 12 novembre e 15 dicembre 2014 della E._______, copia del contratto di affiliazione nonché copia degli avvisi di addebito del 17 e 26 novembre 2014 per il pagamento dei richiesti premi (2013 e 2014; doc. TAF 1). Il 2 marzo 2015, A._______ ha versato l'anticipo spese richiesto (doc. TAF 2 a 4). E. Nella risposta al ricorso del 23 aprile 2015, l'autorità inferiore ha rilevato che A._______ non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell'affiliazione ad un istituto di previdenza registrato. Ciò nonostante, l'affiliazione, il 15 dicembre 2014, alla E._______, con effetto al 1° aprile 2013, è precedente rispetto alla decisione d'affiliazione del 29 dicembre 2014. Pertanto, detta autorità ha concluso all'ammissione parziale del ricorso, nel senso che i punti I e III del dispositivo della decisione impugnata relativi all'affiliazione d'ufficio alla Fondazione istituto collettore vengono annullati, mentre il punto II del dispositivo della menzionata decisione viene confermato, A._______ essendo tenuta al pagamento delle spese, di fr. 825.-, poste a suo carico (doc. TAF 6). F. Nella replica del 18 giugno 2015, la ricorrente ha segnalato che condivide la proposta dell'autorità inferiore di accoglimento del ricorso, ma chiede che non venga posto a carico della società alcun costo amministrativo. Postula peraltro che le spese processuali vengano suddivise fra le parti (doc. TAF 9). Con provvedimento del 30 giugno 2015, l'atto di replica è poi stato trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 10).

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria.

E. 1.3 In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti.

E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 2 Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale - che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il diritto pubblico internazionale -, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).

E. 3 Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. sentenza del TF I 748/06 del 2 novembre 2007 consid. 4) e ciò anche in materia di previdenza professionale (cfr. sentenza del TF B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2 e riferimento). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2 nonché B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

E. 4 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se A._______ debba, o meno, essere affiliata alla Fondazione Istituto collettore LPP a decorrere dal 1° aprile 2013 e se detta società sia, o meno, tenuta al pagamento dei costi della decisione pari a fr. 450.- e delle tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.-.

E. 5.1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore al salario annuo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1 LPP [RS 831.40] in relazione all'art. 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2, RS 831.441.1; dal 1° gennaio 2013, fr. 21'060.-]) e che sono assicurati presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (art. 5 cpv. 1 LPP), sottostanno all'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 1 LPP).

E. 5.2 L'art. 7 LPP precisa che questi lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 24° anno d'età. Di regola, è tenuto conto del salario determinante giusta la LAVS (RS 831.10).

E. 6.1.1 Giusta l'art. 11 cpv. 1 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.

E. 6.1.2 In virtù dell'art. 11 cpv. 4 LPP, la cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato. Detta autorità ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito a detto obbligo, di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato; se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo (art. 11 cpv. 5 e 6 LPP).

E. 6.2 L'art. 12 LPP regola, invece, la situazione esistente prima dell'affiliazione. I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza; queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore (art. 12 cpv. 1 LPP). Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d'assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge all'istituto collettore per l'insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale [RS 831.434]).

E. 6.3 Da quanto esposto, discende che l'art. 11 LPP concerne il datore di lavoro che può ancora affiliarsi volontariamente oppure essere affiliato d'ufficio, in assenza d'affiliazione nel termine a tal fine impartito. Per contro, l'art. 12 LPP si applica allorquando l'evento assicurato (per esempio, vecchiaia, decesso, invalidità, divorzio) o la cessazione del rapporto di lavoro si sono verificati prima che il datore di lavoro sia affiliato a un istituto di previdenza. L'art. 12 LPP regola pertanto un'affiliazione d'ufficio privando il datore di lavoro della facoltà di concludere un'affiliazione volontaria retroattiva con un istituto di previdenza (cfr., sulla questione, DTF 130 V 526 consid. 4.3 e sentenza del TAF C-4096/2010 del 6 gennaio 2012 consid. 6.3).

E. 6.4 La fattispecie in esame configura un caso d'applicazione dell'art. 11 LPP, l'affiliazione d'ufficio essendo intervenuta sulla base di tale norma (cfr. decisione impugnata e risposta al ricorso dell'autorità inferiore).

E. 7 Secondo l'art. 60 cpv. 2 lett. a LPP, l'istituto collettore è un istituto di previdenza che è obbligato ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. In virtù dell'art. 11 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. Se egli non adempie i suoi obblighi, la competente cassa di compensazione AVS gli ingiunge di affiliarsi entro un termine ragionevole. Decorso infruttuoso tale termine, il datore di lavoro è annunciato per l'affiliazione all'istituto collettore.

E. 8.1 Dagli atti di causa, in particolare dalla dichiarazione dei salari per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (doc. 2) risulta che A._______ ha impiegato, a decorrere dal 1° aprile 2013, dei lavoratori che dovevano essere assicurati obbligatoriamente alla previdenza professionale. La Fondazione Istituto collettore LPP, su segnalazione della competente cassa cantonale di compensazione (doc. 1), ha regolarmente ingiunto, con scritto del 30 settembre 2014 (doc. 3), a A._______ di affiliarsi, entro il 29 novembre 2014, ad un istituto di previdenza a far tempo dal 1° aprile 2013 (la società era peraltro tenuta a trasmettere la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione), con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 9C_264/2009 del 22 aprile 2010 lettera A).

E. 8.2 Il 29 dicembre 2014, la Fondazione ha deciso l'affiliazione di A._______ alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° aprile 2013, non essendosi la società conformata all'ingiunzione di affiliazione ad un istituto di previdenza, entro il termine impartito (doc. TAF 1).

E. 8.3 A._______ ha poi segnalato, in sede di ricorso, di essere affiliata ad un istituto di previdenza a decorrere dal 1° aprile 2013. L'affiliazione volontaria è stata confermata con scritto del 15 dicembre 2014 della E._______, scritto prodotto dall'insorgente il 9 gennaio 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1).

E. 8.4 Nella risposta al ricorso del 23 aprile 2015 (doc. TAF 6), l'autorità inferiore ha rilevato che l'affiliazione della ricorrente alla Fondazione istituto collettore deve essere annullata, dalla documentazione esibita in sede di ricorso risultando che A._______ ha assicurato i propri dipendenti alla E._______ dal 1° aprile 2013 (doc. TAF 1). Pertanto, ha proposto di accogliere su questo punto il ricorso. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla proposta dell'autorità inferiore (l'insorgente, nello scritto del 18 giugno 2015, ha peraltro segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore). Basti rilevare che la convenzione di adesione e la relativa dichiarazione della E._______, esibiti dall'insorgente il 9 gennaio 2015 (doc. TAF 1), attestano l'affiliazione, il 15 dicembre 2014 (ossia precedentemente alla resa della decisione impugnata), di A._______ alla E._______ con effetto retroattivo al 1° aprile 2013 e che la società ha pagato i richiesti premi (per il 2013 e il 2014) il 17 ed il 26 novembre 2014 (doc. TAF 1). L'autorità inferiore ritiene tuttavia che A._______ sia tenuta a pagare le spese amministrative di cui al punto II del dispositivo della decisione impugnata. La società contesta di dover pagare queste spese (doc. TAF 9). Per conseguenza, occorre esaminare, al considerando 9 del presente giudizio, se l'autorità inferiore possa esigere da A._______ il pagamento dell'importo di fr. 825.-, a titolo di costi della decisione e tasse d'affiliazione d'ufficio.

E. 8.5 Occorre peraltro rilevare che, dall'estratto online del registro di commercio del Cantone D._______ della società A._______ (consultato il 30 giugno 2015), risulta che, con modifica degli statuti dell'11 maggio 2015, la società ha cambiato la propria ragione sociale in B._______. Tale circostanza si riferisce a una situazione creatasi successivamente alla data della decisione impugnata che esula dal potere cognitivo di questo Tribunale dal momento che non è suscettibile di influire sull'apprezzamento della situazione esistente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. considerando 3 del presente giudizio e relativi riferimenti). D'altra parte, non è dato sapere come si è evoluta la situazione della ricorrente successivamente alla data della decisione impugnata. Nulla è dato sapere, per esempio, sull'obbligo assicurativo dopo il 29 dicembre 2014 rispettivamente sull'eventuale affiliazione della società B._______ ad altro istituto di previdenza registrato. In altri termini, non appaiono sussistere le condizioni perché questo Tribunale possa eccezionalmente, su questa questione, estendere il proprio potere cognitivo al di là della data della decisione impugnata.

E. 9.1 Secondo l'art. 11 cpv. 7 LPP, l'istituto collettore e la cassa di compensazione AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. L'art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore (RS 831.434) prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve risarcire l'istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione.

E. 9.2 La Fondazione ha in particolare emanato un regolamento dei costi a copertura degli oneri amministrativi. Detto regolamento è annesso alle condizioni generali, il cui testo è stato allegato all'impugnata decisione (cfr. decisione del 29 dicembre 2014; doc. TAF 11).

E. 9.3 Il regolamento prevede, fra le altre, una tassa di decisione ed esecuzione dell'affiliazione d'ufficio di fr. 825.-. Nella decisione del 29 dicembre 2014, la Fondazione Istituto collettore ha posto a carico di A._______ le spese pari a fr. 825.-, di cui fr. 450.- a titolo di tassa di decisione e fr. 375.- a titolo di tassa d'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio (cfr. punto II del dispositivo della decisione impugnata; doc. TAF 1). Tali importi corrispondono alle tasse previste nel menzionato regolamento dei costi della Fondazione a titolo di tasse previste per una decisione d'affiliazione d'ufficio, importi dai quali il Tribunale amministrativo federale non ha peraltro motivo di scostarsi d'ufficio (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-1587/2013 del 13 giugno 2014 consid. 5; sentenza del TF 9C_264/2009 del 22 aprile 2010 consid. 5.5 in fine), fermo restando peraltro che la decisione impugnata ha dovuto essere resa poiché la società non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell'avvenuta affiliazione a un istituto di previdenza registrato.

E. 9.4 Pertanto, il punto II del dispositivo della decisione del 29 dicembre 2014 viene confermato.

E. 10 Da quanto esposto, consegue che il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione del 29 dicembre 2014 riformata nel senso che i punti I e III del dispositivo della menzionata decisione concernenti l'affiliazione d'ufficio alla Fondazione Istituto collettore sono annullati. Il punto II del dispositivo della decisione è confermato nel senso che A._______ è tenuta al pagamento alla Fondazione istituto collettore delle spese della decisione d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 450.- nonché delle spese d'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.-.

E. 11.1 Visto l'esito della causa, le spese processuali, di un ammontare di fr. 400.- (cfr. sentenza del TAF C-1587/2013 del 13 giugno 2014 consid. 7.1), sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 800.-, versato dalla ricorrente stessa il 9 febbraio 2015. È pertanto restituito alla ricorrente l'importo eccedente di fr. 400.-.

E. 11.2 Ritenuto che A._______ è rappresentata in questa sede dal proprio gerente e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). Peraltro, la Fondazione istituto collettore non ha di principio diritto a ripetibili (DTF 126 V 147 consid. 4; sentenza del TAF C-4096/2010 del 6 gennaio 2012 consid. 10.2), senza che vi siano motivi particolari che giustifichino un'eccezione nel caso di specie. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i punti I e III dell'impugnata decisione del 29 dicembre 2014 sono annullati, mentre il punto II del dispositivo della decisione litigiosa (spese di fr. 825.- a carico dell'insorgente) è confermato.
  2. Le spese processuali ridotte, di fr. 400.-, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 800.--, versato il 9 febbraio 2015, è computato con le spese processuali. L'importo eccedente di fr. 400.- sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
  3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-180/2015 Sentenza del 31 maggio 2016 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ora B._______, rappresenta dal gerente C._______, ricorrente, contro Fondazione istituto collettore LPP, Stabile Gerre 2000, casella postale 224, 6928 Manno, autorità inferiore. Oggetto Previdenza professionale / Affiliazione d'ufficio (decisione del 29 dicembre 2014). Fatti: A. A._______ (ora B._______) è una società a garanzia limitata, iscritta al registro di commercio del Cantone D._______ il 26 febbraio 2013, avente quale scopo, fra l'altro, l'assistenza tecnica di macchine utensili. Con modifica statutaria dell'11 maggio 2015, la società ha cambiato la propria ragione sociale in B._______ (estratto online del registro di commercio del Cantone D._______ della menzionata società, consultato il 30 giugno 2015). B. Il 30 settembre 2014, la Fondazione Istituto collettore LPP, dopo avere constatato - su segnalazione della competente cassa cantonale di compensazione AVS - che A._______ non era affiliata ad un istituto di previdenza in qualità di datrice di lavoro (doc. 1), ha invitato la società a trasmettere, entro il 29 novembre 2014, la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione ad un istituto di previdenza registrato a far tempo dal 1° aprile 2013, con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa, con conseguente addebito delle spese (doc. 3). C. Il 29 dicembre 2014, la Fondazione ha deciso l'affiliazione d'ufficio di A._______ all'Istituto collettore stesso, con effetto retroattivo al 1° aprile 2013, dalla dichiarazione dei salari per l'anno 2013 risultando che, a decorrere dal 1° aprile 2013, la datrice di lavoro aveva corrisposto ai propri dipendenti dei salari soggetti alla previdenza professionale. La Fondazione ha altresì posto a carico A._______ i costi della decisione pari a fr. 450.- e le tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.- (secondo il regolamento costi della Fondazione Istituto collettore LPP; doc. TAF 1). D. Il 9 gennaio 2015, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del 29 dicembre 2014 della Fondazione Istituto collettore LPP mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, l'annullamento dell'affiliazione d'ufficio nonché, implicitamente, del pagamento delle spese, di fr. 825.-, poste a suo carico. Ha segnalato d'essere affiliata presso la E._______ a decorrere dal 1° aprile 2013 (contratto no. 10553). Ha esibito copia degli scritti del 12 novembre e 15 dicembre 2014 della E._______, copia del contratto di affiliazione nonché copia degli avvisi di addebito del 17 e 26 novembre 2014 per il pagamento dei richiesti premi (2013 e 2014; doc. TAF 1). Il 2 marzo 2015, A._______ ha versato l'anticipo spese richiesto (doc. TAF 2 a 4). E. Nella risposta al ricorso del 23 aprile 2015, l'autorità inferiore ha rilevato che A._______ non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell'affiliazione ad un istituto di previdenza registrato. Ciò nonostante, l'affiliazione, il 15 dicembre 2014, alla E._______, con effetto al 1° aprile 2013, è precedente rispetto alla decisione d'affiliazione del 29 dicembre 2014. Pertanto, detta autorità ha concluso all'ammissione parziale del ricorso, nel senso che i punti I e III del dispositivo della decisione impugnata relativi all'affiliazione d'ufficio alla Fondazione istituto collettore vengono annullati, mentre il punto II del dispositivo della menzionata decisione viene confermato, A._______ essendo tenuta al pagamento delle spese, di fr. 825.-, poste a suo carico (doc. TAF 6). F. Nella replica del 18 giugno 2015, la ricorrente ha segnalato che condivide la proposta dell'autorità inferiore di accoglimento del ricorso, ma chiede che non venga posto a carico della società alcun costo amministrativo. Postula peraltro che le spese processuali vengano suddivise fra le parti (doc. TAF 9). Con provvedimento del 30 giugno 2015, l'atto di replica è poi stato trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 10). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria. 1.3 In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA) - è pertanto ammissibile.

2. Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale - che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il diritto pubblico internazionale -, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).

3. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. sentenza del TF I 748/06 del 2 novembre 2007 consid. 4) e ciò anche in materia di previdenza professionale (cfr. sentenza del TF B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2 e riferimento). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2 nonché B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

4. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se A._______ debba, o meno, essere affiliata alla Fondazione Istituto collettore LPP a decorrere dal 1° aprile 2013 e se detta società sia, o meno, tenuta al pagamento dei costi della decisione pari a fr. 450.- e delle tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.-. 5. 5.1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore al salario annuo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1 LPP [RS 831.40] in relazione all'art. 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2, RS 831.441.1; dal 1° gennaio 2013, fr. 21'060.-]) e che sono assicurati presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (art. 5 cpv. 1 LPP), sottostanno all'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 1 LPP). 5.2 L'art. 7 LPP precisa che questi lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 24° anno d'età. Di regola, è tenuto conto del salario determinante giusta la LAVS (RS 831.10). 6. 6.1 6.1.1 Giusta l'art. 11 cpv. 1 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. 6.1.2 In virtù dell'art. 11 cpv. 4 LPP, la cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato. Detta autorità ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito a detto obbligo, di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato; se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo (art. 11 cpv. 5 e 6 LPP). 6.2 L'art. 12 LPP regola, invece, la situazione esistente prima dell'affiliazione. I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza; queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore (art. 12 cpv. 1 LPP). Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d'assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge all'istituto collettore per l'insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale [RS 831.434]). 6.3 Da quanto esposto, discende che l'art. 11 LPP concerne il datore di lavoro che può ancora affiliarsi volontariamente oppure essere affiliato d'ufficio, in assenza d'affiliazione nel termine a tal fine impartito. Per contro, l'art. 12 LPP si applica allorquando l'evento assicurato (per esempio, vecchiaia, decesso, invalidità, divorzio) o la cessazione del rapporto di lavoro si sono verificati prima che il datore di lavoro sia affiliato a un istituto di previdenza. L'art. 12 LPP regola pertanto un'affiliazione d'ufficio privando il datore di lavoro della facoltà di concludere un'affiliazione volontaria retroattiva con un istituto di previdenza (cfr., sulla questione, DTF 130 V 526 consid. 4.3 e sentenza del TAF C-4096/2010 del 6 gennaio 2012 consid. 6.3). 6.4 La fattispecie in esame configura un caso d'applicazione dell'art. 11 LPP, l'affiliazione d'ufficio essendo intervenuta sulla base di tale norma (cfr. decisione impugnata e risposta al ricorso dell'autorità inferiore).

7. Secondo l'art. 60 cpv. 2 lett. a LPP, l'istituto collettore è un istituto di previdenza che è obbligato ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. In virtù dell'art. 11 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. Se egli non adempie i suoi obblighi, la competente cassa di compensazione AVS gli ingiunge di affiliarsi entro un termine ragionevole. Decorso infruttuoso tale termine, il datore di lavoro è annunciato per l'affiliazione all'istituto collettore. 8. 8.1 Dagli atti di causa, in particolare dalla dichiarazione dei salari per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (doc. 2) risulta che A._______ ha impiegato, a decorrere dal 1° aprile 2013, dei lavoratori che dovevano essere assicurati obbligatoriamente alla previdenza professionale. La Fondazione Istituto collettore LPP, su segnalazione della competente cassa cantonale di compensazione (doc. 1), ha regolarmente ingiunto, con scritto del 30 settembre 2014 (doc. 3), a A._______ di affiliarsi, entro il 29 novembre 2014, ad un istituto di previdenza a far tempo dal 1° aprile 2013 (la società era peraltro tenuta a trasmettere la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione), con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 9C_264/2009 del 22 aprile 2010 lettera A). 8.2 Il 29 dicembre 2014, la Fondazione ha deciso l'affiliazione di A._______ alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° aprile 2013, non essendosi la società conformata all'ingiunzione di affiliazione ad un istituto di previdenza, entro il termine impartito (doc. TAF 1). 8.3 A._______ ha poi segnalato, in sede di ricorso, di essere affiliata ad un istituto di previdenza a decorrere dal 1° aprile 2013. L'affiliazione volontaria è stata confermata con scritto del 15 dicembre 2014 della E._______, scritto prodotto dall'insorgente il 9 gennaio 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1). 8.4 Nella risposta al ricorso del 23 aprile 2015 (doc. TAF 6), l'autorità inferiore ha rilevato che l'affiliazione della ricorrente alla Fondazione istituto collettore deve essere annullata, dalla documentazione esibita in sede di ricorso risultando che A._______ ha assicurato i propri dipendenti alla E._______ dal 1° aprile 2013 (doc. TAF 1). Pertanto, ha proposto di accogliere su questo punto il ricorso. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla proposta dell'autorità inferiore (l'insorgente, nello scritto del 18 giugno 2015, ha peraltro segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore). Basti rilevare che la convenzione di adesione e la relativa dichiarazione della E._______, esibiti dall'insorgente il 9 gennaio 2015 (doc. TAF 1), attestano l'affiliazione, il 15 dicembre 2014 (ossia precedentemente alla resa della decisione impugnata), di A._______ alla E._______ con effetto retroattivo al 1° aprile 2013 e che la società ha pagato i richiesti premi (per il 2013 e il 2014) il 17 ed il 26 novembre 2014 (doc. TAF 1). L'autorità inferiore ritiene tuttavia che A._______ sia tenuta a pagare le spese amministrative di cui al punto II del dispositivo della decisione impugnata. La società contesta di dover pagare queste spese (doc. TAF 9). Per conseguenza, occorre esaminare, al considerando 9 del presente giudizio, se l'autorità inferiore possa esigere da A._______ il pagamento dell'importo di fr. 825.-, a titolo di costi della decisione e tasse d'affiliazione d'ufficio. 8.5 Occorre peraltro rilevare che, dall'estratto online del registro di commercio del Cantone D._______ della società A._______ (consultato il 30 giugno 2015), risulta che, con modifica degli statuti dell'11 maggio 2015, la società ha cambiato la propria ragione sociale in B._______. Tale circostanza si riferisce a una situazione creatasi successivamente alla data della decisione impugnata che esula dal potere cognitivo di questo Tribunale dal momento che non è suscettibile di influire sull'apprezzamento della situazione esistente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. considerando 3 del presente giudizio e relativi riferimenti). D'altra parte, non è dato sapere come si è evoluta la situazione della ricorrente successivamente alla data della decisione impugnata. Nulla è dato sapere, per esempio, sull'obbligo assicurativo dopo il 29 dicembre 2014 rispettivamente sull'eventuale affiliazione della società B._______ ad altro istituto di previdenza registrato. In altri termini, non appaiono sussistere le condizioni perché questo Tribunale possa eccezionalmente, su questa questione, estendere il proprio potere cognitivo al di là della data della decisione impugnata. 9. 9.1 Secondo l'art. 11 cpv. 7 LPP, l'istituto collettore e la cassa di compensazione AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. L'art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore (RS 831.434) prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve risarcire l'istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione. 9.2 La Fondazione ha in particolare emanato un regolamento dei costi a copertura degli oneri amministrativi. Detto regolamento è annesso alle condizioni generali, il cui testo è stato allegato all'impugnata decisione (cfr. decisione del 29 dicembre 2014; doc. TAF 11). 9.3 Il regolamento prevede, fra le altre, una tassa di decisione ed esecuzione dell'affiliazione d'ufficio di fr. 825.-. Nella decisione del 29 dicembre 2014, la Fondazione Istituto collettore ha posto a carico di A._______ le spese pari a fr. 825.-, di cui fr. 450.- a titolo di tassa di decisione e fr. 375.- a titolo di tassa d'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio (cfr. punto II del dispositivo della decisione impugnata; doc. TAF 1). Tali importi corrispondono alle tasse previste nel menzionato regolamento dei costi della Fondazione a titolo di tasse previste per una decisione d'affiliazione d'ufficio, importi dai quali il Tribunale amministrativo federale non ha peraltro motivo di scostarsi d'ufficio (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-1587/2013 del 13 giugno 2014 consid. 5; sentenza del TF 9C_264/2009 del 22 aprile 2010 consid. 5.5 in fine), fermo restando peraltro che la decisione impugnata ha dovuto essere resa poiché la società non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell'avvenuta affiliazione a un istituto di previdenza registrato. 9.4 Pertanto, il punto II del dispositivo della decisione del 29 dicembre 2014 viene confermato.

10. Da quanto esposto, consegue che il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione del 29 dicembre 2014 riformata nel senso che i punti I e III del dispositivo della menzionata decisione concernenti l'affiliazione d'ufficio alla Fondazione Istituto collettore sono annullati. Il punto II del dispositivo della decisione è confermato nel senso che A._______ è tenuta al pagamento alla Fondazione istituto collettore delle spese della decisione d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 450.- nonché delle spese d'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.-. 11. 11.1 Visto l'esito della causa, le spese processuali, di un ammontare di fr. 400.- (cfr. sentenza del TAF C-1587/2013 del 13 giugno 2014 consid. 7.1), sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 800.-, versato dalla ricorrente stessa il 9 febbraio 2015. È pertanto restituito alla ricorrente l'importo eccedente di fr. 400.-. 11.2 Ritenuto che A._______ è rappresentata in questa sede dal proprio gerente e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF). Peraltro, la Fondazione istituto collettore non ha di principio diritto a ripetibili (DTF 126 V 147 consid. 4; sentenza del TAF C-4096/2010 del 6 gennaio 2012 consid. 10.2), senza che vi siano motivi particolari che giustifichino un'eccezione nel caso di specie. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i punti I e III dell'impugnata decisione del 29 dicembre 2014 sono annullati, mentre il punto II del dispositivo della decisione litigiosa (spese di fr. 825.- a carico dell'insorgente) è confermato.

2. Le spese processuali ridotte, di fr. 400.-, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 800.--, versato il 9 febbraio 2015, è computato con le spese processuali. L'importo eccedente di fr. 400.- sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: