Divieto d'entrata
Sachverhalt
A. A._______, apolide di etnia Rom, è nato a B._______ il (...), città in cui ha vissuto i primi anni della sua vita, per poi trasferirsi con la famiglia a C._______. Nel 2008 l'interessato si è unito in matrimonio, secondo le tradizioni del suo popolo, a D._______, cittadina italiana anch'essa di etnia Rom, nata il (...), matrimonio che tuttavia non è mai stato riconosciuto dalle autorità italiane, vista soprattutto la giovane età degli sposi (cfr. art. 84 del Codice civile italiano, che stabilisce la condizione della maggiore età per contrarre il matrimonio, o per gravi motivi lo permette a partire dai sedici anni). Dal rapporto tra A._______ e D._______ sono nati due bambini: E._______ (2010) e F._______ (2011), entrambi cittadini italiani. B. Durante gli ultimi anni A._______ ha interessato a più riprese sia le autorità italiane che quelle elvetiche. Da un estratto del casellario giudiziale italiano risulta come egli sia stato condannato definitivamente nel 2009 per il reato, commesso nel 2007, di furto in abitazione in concorso (ossia con l'aggravante della banda secondo il diritto svizzero) alla reclusione per otto mesi e ad una multa di EUR 240.-. Per il medesimo reato e quello di ricettazione in concorso commessi nel 2011 è stato condannato alla reclusione per un periodo di un anno e due mesi e ad una multa di EUR 700.-. In Svizzera A._______ il 29 novembre 2013 è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano per i reati di ripetuto furto per mestiere ed in banda, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio ed infrazione alla LStr (RS 142.20) ad una pena detentiva di quindici mesi da espiare. C. A seguito della condanna inflitta dalle autorità penali ticinesi, l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha pronunciato, con decisione del 26 febbraio 2014, un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein nei confronti di A._______ di durata indeterminata, per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 LStr). L'autorità inferiore ha inoltre privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso, nonché deciso per la pubblicazione della misura adottata nel sistema d'informazione Schengen SIS. D. L'interessato, agendo per il tramite del proprio patrocinatore ha interposto ricorso contro la citata decisione il 27 marzo 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento e subordinatamente la riduzione a due anni del divieto d'entrata. A._______ ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, del gratuito patrocinio ed ha sollecitato il ripristino dell'effetto sospensivo tolto dall'autorità inferiore. E. A seguito di uno scambio di scritti, in data 25 luglio 2014 il Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo, nonché quella di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. F. Invitata dal Tribunale ad esprimersi in merito alla prassi modificata in materia di divieti d'entrata di durata indeterminata, in data 22 ottobre 2014 la SEM ha modificato la propria decisione, limitandone gli effetti al 25 febbraio 2029, ovvero per una durata totale di 15 anni.
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti a questo Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF)
E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui l'autorità cantonale non abbia giudica-to come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
E. 3.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954 (RS 0.142.40) il termine «apolide» indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione. L'art. 31 cpv. 1 della medesima convenzione stabilisce che gli Stati contraenti possono espellere un apolide che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico.
E. 3.2 Nel caso in esame emerge effettivamente che A._______ è apolide. Dagli atti di causa risulta infatti che egli, sebbene sia nato e cresciuto in Italia, non ha mai ottenuto la cittadinanza italiana ed è sempre stato considerato come apolide. Si è visto in precedenza che l'insorgente si è unito in matrimonio secondo le tradizioni del suo popolo con una cittadina italiana ed è padre di due bambini, anch'essi italiani (cfr. lett. A supra); essendo i suoi familiari cittadini comunitari occorre dunque soffermarsi sulla questione dell'applicabilità dell'ALC (RS 0.142.112.681) alla fattispecie.
E. 3.3 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e ai loro familiari si applica l'ALC; la LStr si applica solamente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStr non preveda disposizioni più favorevoli.
E. 3.4 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 dell'allegato I all'ALC i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 dell'allegato I all'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.
E. 3.5 Nel caso concreto, A._______ potrebbe in principio prevalersi di un diritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie, sebbene come si è visto il matrimonio non sia riconosciuto dalle autorità, ed i figli cittadini italiani. Nondimeno, è opinione dello scrivente Tribunale che la questione dell'eventuale diritto derivato del ricorrente può rimanere aperta, in quanto dagli atti all'inserto non è possibile stabilire se ed in che misura i diritti originari di D._______, di E._______ e F._______ siano esercitati, non figurando agli atti informazioni al proposito.
E. 4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
E. 4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino non avente la nazionalità di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno paese terzo che, ai sensi di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese in questione, dall'altro, gode di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione europea giusta l'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006 pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona - conformemente da una parte al regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP, RS 361) - è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, ciò è ad esempio il caso - come nella fattispecie - quando essa è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto a validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]).
E. 4.3 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
E. 4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 195).
E. 4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356).
E. 5.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata della durata di 15 anni, ossia fino al 25 febbraio 2029, ritenendo che, vista la gravità delle violazioni, la recidiva e l'esposizione a pericolo dell'ordine e la sicurezza pubblici che i fatti di cui alla condanna a una pena detentiva di 15 mesi per furto aggravato (in banda e per mestiere), ripetuti danneggiamento e violazione di domicilio, nonché quelli inerenti alle precedenti condanne inflitte in Italia per reati simili, una tale misura di allontanamento sia giustificata anche in virtù del fatto che «non si evincono interessi privati che prevalgano sull'interesse pubblico a controllare le future entrate».
E. 5.2 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.
E. 6.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura.
E. 6.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid 6.2).
E. 6.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 196; Andrea Binder Oser, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).
E. 6.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).
E. 7.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a 5 anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
E. 7.2 Come si è visto, i comportamenti penalmente reprensibili ascritti a A._______ riguardano principalmente reati contro il patrimonio. Dalla condanna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali del 29 novembre 2013 si evince infatti che il ricorrente nel periodo compreso tra il 12 ed il 19 settembre 2013 ha commesso per mestiere ed in banda una serie di furti in abitazioni di diverse località del Cantone Ticino, racimolando un bottino complessivo di fr. 69'456.- e danneggiando beni altrui per un valore totale di fr. 20'999.90. Nelle medesime circostanze, l'interessato si è altresì ripetutamente macchiato del reato di violazione di domicilio, nonché di entrata e soggiorno illegali (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 29 novembre 2013, pagg. 1-11 dell'incarto Simic).
E. 7.3 In altre parole, in un periodo di pochi giorni, il ricorrente si è recato in Svizzera con il solo scopo di commettere ben 7 furti in abitazioni, con conseguente violazione di domicilio e danneggiamento, visti gli scassi al fine di penetrare senza diritto alcuno nei luoghi dei reati. Va altresì detto che i furti con scasso in abitazioni private possono essere particolarmente pericolosi in quanto altamente lesivi della sfera personale delle vittime, le cui reazioni potrebbero essere di difficile previsione, dunque anche violente, in caso di incontro tra le stesse e gli autori del furto (cfr. DTAF 2014/20 consid. 5.3). Si è inoltre visto che il valore della refurtiva e dei danni cagionati alle vittime è stato notevole. Sebbene le infrazioni commesse da A._______ non implicassero certamente la messa in pericolo di beni giuridici quali la vita o l'integrità delle persone, bensì del patrimonio (per quanto concerne il reato di furto aggravato giusta l'art. 139 cifre 2 e 3 CP, e di danneggiamento ex art. 144 cpv. 1 CP) nonché della libertà personale (per quanto attiene alla violazione di domicilio ai sensi dell'art. 186 CP), viste le finalità, ed in particolare l'avere agito con evidente scopo di lucro, nonché le modalità di esecuzione alquanto professionali (cfr. per i dettagli la sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 29 novembre 2013, pag. 10 dell'incarto Simic), in banda, per mestiere e con l'irruzione in abitazioni private, oltre al fatto di essersi macchiato di simili delitti anche in Italia, il Tribunale non può che giungere l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Per questo motivo è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a 5 anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
E. 8.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
E. 8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
E. 8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
E. 8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di sviluppare il rapporto con la moglie, anche se a ben vedere il matrimonio per stessa ammissione di A._______ non è mai stato registrato dalle competenti autorità italiane (cfr. atto di ricorso del 27 marzo 2014, pag. 3), ed i figli cittadini italiani ed ivi residenti.
E. 8.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2).
E. 8.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).
E. 8.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.
E. 8.8 L'interessato si è prevalso del rapporto con la moglie ed i figli residenti in Italia. Come precedentemente osservato, e per quanto attiene al rapporto con D._______, il Tribunale costata come detto matrimonio sembra sia stato celebrato unicamente secondo la tradizione Rom, vista la giovane età della coppia, e non è mai stato riconosciuto dalle autorità italiane (cfr. lett. A. supra). In merito ai rapporti con i figli, il Tribunale costata che dalla documentazione versata agli atti si evince che A._______ è il padre di E._______ e F._______ (cfr. certificati di nascita di cui ai doc. D e E allegati al ricorso del 27 marzo 2014). Nondimeno, ad eccezione delle allegazioni dell'interessato secondo cui egli vive in comunione con la moglie ed i figli (cfr. l'atto ricorsuale del 27 marzo 2014, pag. 3), agli atti non vi sono indicazioni circa l'effettiva intensità dei rapporti tra A._______ ed i figli, sia da un punto di vista affettivo-relazionale che economico.
E. 8.9 A prescindere da tutto ciò il Tribunale considera che i rapporti familiari invocati ai sensi dell'art. 8 CEDU tra il ricorrente da una parte, e la moglie ed i figli dall'altra, non presentano alcun legame con la Svizzera, non trovandosi né il primo, né i secondi in questo paese, e potendo detti rapporti essere intrattenuti in Italia, paese di cittadinanza e di residenza della moglie e dei figli. A difetto di qualsiasi connessione con il territorio elvetico l'insorgente non può fondare alcun diritto sulla base del diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta la testé citata norma convenzionale.
E. 8.10 Nondimeno, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie, ed in particolare del fatto che non risulta che A._______ abbia commesso nuovi atti delittuosi in Svizzera e all'estero successivamente ai fatti di cui alla condanna del 29 novembre 2013 - ciò che è bene sottolineare, costituisce un presupposto indispensabile ai fini di una normale convivenza all'interno della società - il Tribunale ritiene che la durata del divieto d'entrata comminato dall'autorità inferiore debba essere ridotta a 8 anni, di conseguenza i suoi effetti devono essere limitati al 24 febbraio 2022.
E. 8.11 A._______ ha infine considerato che l'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS gli impedirebbe di potere fare ritorno in Italia dalla moglie ed i figli. Detta censura non permette al Tribunale di giungere ad altra conclusione che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare, fermo restando che, come precedentemente rilevato al consid. 4.2, il ricorrente ha la facoltà di chiedere alla competenti autorità italiane il rilascio di un titolo di soggiorno in Italia indipendentemente dall'iscrizione nel SIS del suo divieto d'entrata. L'iscrizione dell'interessato nel SIS è, a mente dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1). Fermo restando che ciò, come precedentemente rilevato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'interessato sul loro territorio per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti un visto a validità territoriale limitata (cfr. consid. 4.2 supra). Di transenna si osserva che A._______ ha dichiarato che in data 7 ottobre 2010 (recte: 7 ottobre 2013) era «previsto un appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione di G._______, dove il ricorrente avrebbe ottenuto un titolo di legittimazione» in Italia, ma viste la condanna e la conseguente pena detentiva in Svizzera, l'interessato non ha potuto presentarsi a detto appuntamento al fine di regolarizzare il proprio soggiorno in Italia (cfr. atto ricorsuale del 27 marzo 2014, pag. 4). Il Tribunale rileva che la scarcerazione dell'interessato sembra essere avvenuta il 18 dicembre 2014 (cfr. decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 28 gennaio 2014, pagg. 14-15 dell'incarto Simic; nonché scritto del ricorrente del 9 dicembre 2014, atto 17 dell'incarto TAF), di conseguenza durante il lasso di tempo trascorso tra la liberazione e l'emanazione della presente sentenza A._______ ha verosimilmente potuto ottenere un permesso di legittimazione in Italia nel senso poc'anzi indicato, tuttavia a seguito della citata comunicazione del 9 dicembre 2014, da parte dell'interessato non è giunta alcuna informazione circa eventuali sviluppi in merito all'eventuale diritto di risiedere in Italia. Per queste ragioni quanto invocato dal ricorrente è ininfluente rispetto alla fondatezza dell'iscrizione del divieto d'entrata in esame nel SIS.
E. 9 Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile, deve essere parzialmente accolto, le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.
E. 10 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 800.-, IVA esclusa (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; sentenze del TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1; nonché C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM.
E. 11 Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto.
- La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del 26 febbraio 2014 è ridotta a 8 anni, ovvero fino all'25 febbraio 2022.
- Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 600.- e sono prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.- versato in data 9 settembre 2014. Il saldo di fr. 600.- è restituito al ricorrente.
- L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 800.- a titolo di spese ripetibili ridotte.
- Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento») - autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1626/2014 Sentenza del 27 aprile 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Matteo Scotti, Studio Legale Prospero, Via Nassa 60, casella postale 6275, 6901 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. A._______, apolide di etnia Rom, è nato a B._______ il (...), città in cui ha vissuto i primi anni della sua vita, per poi trasferirsi con la famiglia a C._______. Nel 2008 l'interessato si è unito in matrimonio, secondo le tradizioni del suo popolo, a D._______, cittadina italiana anch'essa di etnia Rom, nata il (...), matrimonio che tuttavia non è mai stato riconosciuto dalle autorità italiane, vista soprattutto la giovane età degli sposi (cfr. art. 84 del Codice civile italiano, che stabilisce la condizione della maggiore età per contrarre il matrimonio, o per gravi motivi lo permette a partire dai sedici anni). Dal rapporto tra A._______ e D._______ sono nati due bambini: E._______ (2010) e F._______ (2011), entrambi cittadini italiani. B. Durante gli ultimi anni A._______ ha interessato a più riprese sia le autorità italiane che quelle elvetiche. Da un estratto del casellario giudiziale italiano risulta come egli sia stato condannato definitivamente nel 2009 per il reato, commesso nel 2007, di furto in abitazione in concorso (ossia con l'aggravante della banda secondo il diritto svizzero) alla reclusione per otto mesi e ad una multa di EUR 240.-. Per il medesimo reato e quello di ricettazione in concorso commessi nel 2011 è stato condannato alla reclusione per un periodo di un anno e due mesi e ad una multa di EUR 700.-. In Svizzera A._______ il 29 novembre 2013 è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano per i reati di ripetuto furto per mestiere ed in banda, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio ed infrazione alla LStr (RS 142.20) ad una pena detentiva di quindici mesi da espiare. C. A seguito della condanna inflitta dalle autorità penali ticinesi, l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha pronunciato, con decisione del 26 febbraio 2014, un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein nei confronti di A._______ di durata indeterminata, per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 LStr). L'autorità inferiore ha inoltre privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso, nonché deciso per la pubblicazione della misura adottata nel sistema d'informazione Schengen SIS. D. L'interessato, agendo per il tramite del proprio patrocinatore ha interposto ricorso contro la citata decisione il 27 marzo 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento e subordinatamente la riduzione a due anni del divieto d'entrata. A._______ ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, del gratuito patrocinio ed ha sollecitato il ripristino dell'effetto sospensivo tolto dall'autorità inferiore. E. A seguito di uno scambio di scritti, in data 25 luglio 2014 il Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo, nonché quella di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. F. Invitata dal Tribunale ad esprimersi in merito alla prassi modificata in materia di divieti d'entrata di durata indeterminata, in data 22 ottobre 2014 la SEM ha modificato la propria decisione, limitandone gli effetti al 25 febbraio 2029, ovvero per una durata totale di 15 anni. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti a questo Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF) 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui l'autorità cantonale non abbia giudica-to come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 3. 3.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954 (RS 0.142.40) il termine «apolide» indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione. L'art. 31 cpv. 1 della medesima convenzione stabilisce che gli Stati contraenti possono espellere un apolide che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico. 3.2 Nel caso in esame emerge effettivamente che A._______ è apolide. Dagli atti di causa risulta infatti che egli, sebbene sia nato e cresciuto in Italia, non ha mai ottenuto la cittadinanza italiana ed è sempre stato considerato come apolide. Si è visto in precedenza che l'insorgente si è unito in matrimonio secondo le tradizioni del suo popolo con una cittadina italiana ed è padre di due bambini, anch'essi italiani (cfr. lett. A supra); essendo i suoi familiari cittadini comunitari occorre dunque soffermarsi sulla questione dell'applicabilità dell'ALC (RS 0.142.112.681) alla fattispecie. 3.3 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e ai loro familiari si applica l'ALC; la LStr si applica solamente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStr non preveda disposizioni più favorevoli. 3.4 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 dell'allegato I all'ALC i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 dell'allegato I all'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. 3.5 Nel caso concreto, A._______ potrebbe in principio prevalersi di un diritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie, sebbene come si è visto il matrimonio non sia riconosciuto dalle autorità, ed i figli cittadini italiani. Nondimeno, è opinione dello scrivente Tribunale che la questione dell'eventuale diritto derivato del ricorrente può rimanere aperta, in quanto dagli atti all'inserto non è possibile stabilire se ed in che misura i diritti originari di D._______, di E._______ e F._______ siano esercitati, non figurando agli atti informazioni al proposito. 4. 4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino non avente la nazionalità di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno paese terzo che, ai sensi di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese in questione, dall'altro, gode di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione europea giusta l'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006 pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona - conformemente da una parte al regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP, RS 361) - è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, ciò è ad esempio il caso - come nella fattispecie - quando essa è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto a validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]). 4.3 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]). 4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 195). 4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). 5. 5.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata della durata di 15 anni, ossia fino al 25 febbraio 2029, ritenendo che, vista la gravità delle violazioni, la recidiva e l'esposizione a pericolo dell'ordine e la sicurezza pubblici che i fatti di cui alla condanna a una pena detentiva di 15 mesi per furto aggravato (in banda e per mestiere), ripetuti danneggiamento e violazione di domicilio, nonché quelli inerenti alle precedenti condanne inflitte in Italia per reati simili, una tale misura di allontanamento sia giustificata anche in virtù del fatto che «non si evincono interessi privati che prevalgano sull'interesse pubblico a controllare le future entrate». 5.2 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. 6. 6.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura. 6.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid 6.2). 6.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 196; Andrea Binder Oser, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). 6.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428). 7. 7.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a 5 anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. 7.2 Come si è visto, i comportamenti penalmente reprensibili ascritti a A._______ riguardano principalmente reati contro il patrimonio. Dalla condanna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali del 29 novembre 2013 si evince infatti che il ricorrente nel periodo compreso tra il 12 ed il 19 settembre 2013 ha commesso per mestiere ed in banda una serie di furti in abitazioni di diverse località del Cantone Ticino, racimolando un bottino complessivo di fr. 69'456.- e danneggiando beni altrui per un valore totale di fr. 20'999.90. Nelle medesime circostanze, l'interessato si è altresì ripetutamente macchiato del reato di violazione di domicilio, nonché di entrata e soggiorno illegali (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 29 novembre 2013, pagg. 1-11 dell'incarto Simic). 7.3 In altre parole, in un periodo di pochi giorni, il ricorrente si è recato in Svizzera con il solo scopo di commettere ben 7 furti in abitazioni, con conseguente violazione di domicilio e danneggiamento, visti gli scassi al fine di penetrare senza diritto alcuno nei luoghi dei reati. Va altresì detto che i furti con scasso in abitazioni private possono essere particolarmente pericolosi in quanto altamente lesivi della sfera personale delle vittime, le cui reazioni potrebbero essere di difficile previsione, dunque anche violente, in caso di incontro tra le stesse e gli autori del furto (cfr. DTAF 2014/20 consid. 5.3). Si è inoltre visto che il valore della refurtiva e dei danni cagionati alle vittime è stato notevole. Sebbene le infrazioni commesse da A._______ non implicassero certamente la messa in pericolo di beni giuridici quali la vita o l'integrità delle persone, bensì del patrimonio (per quanto concerne il reato di furto aggravato giusta l'art. 139 cifre 2 e 3 CP, e di danneggiamento ex art. 144 cpv. 1 CP) nonché della libertà personale (per quanto attiene alla violazione di domicilio ai sensi dell'art. 186 CP), viste le finalità, ed in particolare l'avere agito con evidente scopo di lucro, nonché le modalità di esecuzione alquanto professionali (cfr. per i dettagli la sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 29 novembre 2013, pag. 10 dell'incarto Simic), in banda, per mestiere e con l'irruzione in abitazioni private, oltre al fatto di essersi macchiato di simili delitti anche in Italia, il Tribunale non può che giungere l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Per questo motivo è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a 5 anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. 8. 8.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie. 8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di sviluppare il rapporto con la moglie, anche se a ben vedere il matrimonio per stessa ammissione di A._______ non è mai stato registrato dalle competenti autorità italiane (cfr. atto di ricorso del 27 marzo 2014, pag. 3), ed i figli cittadini italiani ed ivi residenti. 8.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2). 8.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 8.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 8.8 L'interessato si è prevalso del rapporto con la moglie ed i figli residenti in Italia. Come precedentemente osservato, e per quanto attiene al rapporto con D._______, il Tribunale costata come detto matrimonio sembra sia stato celebrato unicamente secondo la tradizione Rom, vista la giovane età della coppia, e non è mai stato riconosciuto dalle autorità italiane (cfr. lett. A. supra). In merito ai rapporti con i figli, il Tribunale costata che dalla documentazione versata agli atti si evince che A._______ è il padre di E._______ e F._______ (cfr. certificati di nascita di cui ai doc. D e E allegati al ricorso del 27 marzo 2014). Nondimeno, ad eccezione delle allegazioni dell'interessato secondo cui egli vive in comunione con la moglie ed i figli (cfr. l'atto ricorsuale del 27 marzo 2014, pag. 3), agli atti non vi sono indicazioni circa l'effettiva intensità dei rapporti tra A._______ ed i figli, sia da un punto di vista affettivo-relazionale che economico. 8.9 A prescindere da tutto ciò il Tribunale considera che i rapporti familiari invocati ai sensi dell'art. 8 CEDU tra il ricorrente da una parte, e la moglie ed i figli dall'altra, non presentano alcun legame con la Svizzera, non trovandosi né il primo, né i secondi in questo paese, e potendo detti rapporti essere intrattenuti in Italia, paese di cittadinanza e di residenza della moglie e dei figli. A difetto di qualsiasi connessione con il territorio elvetico l'insorgente non può fondare alcun diritto sulla base del diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta la testé citata norma convenzionale. 8.10 Nondimeno, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie, ed in particolare del fatto che non risulta che A._______ abbia commesso nuovi atti delittuosi in Svizzera e all'estero successivamente ai fatti di cui alla condanna del 29 novembre 2013 - ciò che è bene sottolineare, costituisce un presupposto indispensabile ai fini di una normale convivenza all'interno della società - il Tribunale ritiene che la durata del divieto d'entrata comminato dall'autorità inferiore debba essere ridotta a 8 anni, di conseguenza i suoi effetti devono essere limitati al 24 febbraio 2022. 8.11 A._______ ha infine considerato che l'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS gli impedirebbe di potere fare ritorno in Italia dalla moglie ed i figli. Detta censura non permette al Tribunale di giungere ad altra conclusione che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare, fermo restando che, come precedentemente rilevato al consid. 4.2, il ricorrente ha la facoltà di chiedere alla competenti autorità italiane il rilascio di un titolo di soggiorno in Italia indipendentemente dall'iscrizione nel SIS del suo divieto d'entrata. L'iscrizione dell'interessato nel SIS è, a mente dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1). Fermo restando che ciò, come precedentemente rilevato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'interessato sul loro territorio per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti un visto a validità territoriale limitata (cfr. consid. 4.2 supra). Di transenna si osserva che A._______ ha dichiarato che in data 7 ottobre 2010 (recte: 7 ottobre 2013) era «previsto un appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione di G._______, dove il ricorrente avrebbe ottenuto un titolo di legittimazione» in Italia, ma viste la condanna e la conseguente pena detentiva in Svizzera, l'interessato non ha potuto presentarsi a detto appuntamento al fine di regolarizzare il proprio soggiorno in Italia (cfr. atto ricorsuale del 27 marzo 2014, pag. 4). Il Tribunale rileva che la scarcerazione dell'interessato sembra essere avvenuta il 18 dicembre 2014 (cfr. decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 28 gennaio 2014, pagg. 14-15 dell'incarto Simic; nonché scritto del ricorrente del 9 dicembre 2014, atto 17 dell'incarto TAF), di conseguenza durante il lasso di tempo trascorso tra la liberazione e l'emanazione della presente sentenza A._______ ha verosimilmente potuto ottenere un permesso di legittimazione in Italia nel senso poc'anzi indicato, tuttavia a seguito della citata comunicazione del 9 dicembre 2014, da parte dell'interessato non è giunta alcuna informazione circa eventuali sviluppi in merito all'eventuale diritto di risiedere in Italia. Per queste ragioni quanto invocato dal ricorrente è ininfluente rispetto alla fondatezza dell'iscrizione del divieto d'entrata in esame nel SIS.
9. Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammissibile, deve essere parzialmente accolto, le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.
10. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 800.-, IVA esclusa (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; sentenze del TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1; nonché C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM.
11. Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
2. La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del 26 febbraio 2014 è ridotta a 8 anni, ovvero fino all'25 febbraio 2022.
3. Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 600.- e sono prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.- versato in data 9 settembre 2014. Il saldo di fr. 600.- è restituito al ricorrente.
4. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 800.- a titolo di spese ripetibili ridotte.
5. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento»)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione: