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C-1378/2023

C-1378/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-12 · Italiano CH

Revisione della rendita

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito: assicurata, interessata, ricorrente o insor- gente), cittadina italiana, nata il (…) 1975, nubile, con figli, ha lavorato in Svizzera dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2021, da ultimo in qualità di aiuto cucina al 75% presso B._______ di (...) (C._______), solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità (cfr. doc. 4 e segg. dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito doc. UAIE 4 e segg.]). A.b Il 30 aprile 2020 l’assicurata ha interrotto la propria attività lavorativa a causa di una gonalgia acuta al ginocchio destro. A decorrere dal 7 maggio 2020 è stata dichiarata inabile al lavoro al 100% (doc. UAIE 118 e segg.). B. B.a Il 15 settembre 2020, l’interessata ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. UAIE 2 e segg.). L’amministrazione ha quindi avviato l’istruttoria ed ha acquisito agli atti l’incarto dell’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (v. doc. UAIE 117 e segg.). B.b Il 26 novembre 2021, l’interessata si è sottoposta ad un intervento di chirurgia bariatrica (sleeve gastrectomy per obesità patologica; v. doc. UAIE 155 e segg.). B.c A seguito della perizia internistica del 6 ottobre 2022, redatta dal dott. D._______ (specialista in medicina generale) e del rapporto finale SMR del 18 ottobre 2022 (doc. UAIE 82 e 83), con progetto di decisione del 24 no- vembre 2022, l’UAIE ha rilevato che dalla documentazione medica acqui- sita all’incarto, risultavano i seguenti periodi di incapacità lavorativa: nell’abituale attività di aiuto cucina: - 100% dal 07.05.2020 e continua

in attività adeguate allo stato di salute: - 100% dal 07.05.2020 al 28.02.2022 - 50% dal 01.03.2022 (tre mesi dopo l’operazione bariatrica di novem- bre 2021)

C-1378/2023 Pagina 3 - 25% dal 07.10.2022 e continua (giorno seguente la perizia del dott. D._______)

quale casalinga:

- 100% dal 07.05.2020 al 28.02.2022 - 30% dal 01.03.2022 e continua

Essa ha inoltre constatato un grado di invalidità del 100% dal 7 maggio 2020 al 28 febbraio 2022, del 38% dal 1° marzo 2022 e del 13% dal 7 ottobre 2022. Pertanto, ha prospettato il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità intera dal 1° maggio 2021 al 31 maggio 2022 (doc. UAIE 92). B.d Con osservazioni del 16 gennaio 2023, l’assicurata ha contestato l’ac- certamento dei fatti dal profilo medico e fatta valere la necessità dell’effet- tuazione di una perizia pluridisciplinare per poter correttamente valutare il suo stato di salute e la residua capacità lavorativa (doc. UAIE 105). B.e Tali osservazioni sono state sottoposte al medico SMR e, con annota- zioni del 9 e 19 gennaio 2023 (doc. UAIE 99 e 107), quest’ultimo ha rilevato che l’assicurata non ha apportato elementi medici atti a modificare le pre- cedenti conclusioni o che imponessero ulteriori accertamenti peritali. B.f Con decisione del 6 febbraio 2023, l’UAIE ha quindi riconosciuto il di- ritto dell’interessata a poter beneficiare di una rendita d’invalidità intera dal 1° maggio 2021 al 31 maggio 2022, con contestuale rendita per figli (doc. UAIE 112). C. C.a Il 10 marzo 2023, l’assicurata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 6 febbraio 2023, mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del gravame, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’autorità inferiore per ul- teriori accertamenti. A sostegno delle proprie conclusioni, ha prodotto am- pia documentazione, di cui si dirà in dettaglio, se necessario, nei conside- randi in diritto. L’insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocino (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 30 ottobre 2023, questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio formulata dall’assicurata ed ha designato l’avv. Carmelo Furnari patrocinatore d’uffi- cio per la procedura ricorsuale dinanzi al TAF (doc. TAF 12).

C-1378/2023 Pagina 4 C.c Con risposta di causa del 21 dicembre 2023, l’autorità inferiore, rin- viando al preavviso dell’Ufficio AI del Cantone C._______ (di seguito UAI- C._______) del 18 dicembre 2023 ed alla presa di posizione SMR del 20 novembre 2023, ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione af- finché proceda ai necessari approfondimenti medici (segnatamente ad una perizia pluridisciplinare in ambito ortopedico, cardiologico, psichiatrico ed internistico) e all’emanazione di una nuova decisione formale (doc. TAF 17). C.d Con scritto del 29 febbraio 2024, la ricorrente ha trasmesso ulteriore documentazione medica (doc. TAF 18). C.e Con ordinanza del 5 marzo 2024, questo Tribunale ha reso edotto la ricorrente che, in caso dovesse essere dato seguito alla proposta dell’UAIE di ammissione del ricorso e rinvio degli atti per ulteriori accertamenti me- dici, non poteva essere esclusa l’eventualità che gli ulteriori accertamenti medici potessero poi condurre all’emanazione di una nuova decisione a lei sfavorevole (“reformatio in peius”), nel senso di una non conferma della rendita d’invalidità intera concessa a decorrere dal 1° maggio 2021 e fino al 31 maggio 2022. Pertanto, le è stata concessa la facoltà di ritirare il ri- corso (doc. TAF 19). C.f Con presa di posizione del 21 marzo 2024, la ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di voler mantenere il proprio ricorso nonostante il rischio di “reformatio in peius” e di aderire alla richiesta dell’UAIE di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici. Essa ha inoltre chiesto l’attribuzione di ripetibili, allegando una parcella legale per un totale di CHF 2'571.- (doc. TAF 21).

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.

E. 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi

C-1378/2023 Pagina 5 contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva- mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.

E. 2 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI (RS 831.201), l’UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i ne- cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti- colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all’integrazione.

E. 2.1 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 3.1 Nel caso in esame, occorre esaminare se prima dell’emanazione della decisione impugnata, l’UAIE, rispettivamente l’Ufficio AI del Cantone C._______, competente ad istruire il caso giusta l’art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente or- dinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico, per potersi de- terminare con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimi- glianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sull’evoluzione nel tempo della residua capacità lavorativa dell’insorgente.

E. 3.2 A tal proposito, va in particolare analizzato se la proposta dell’UAIE d’ammissione del ricorso con annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa all’amministrazione affinché sia proceduto ad ulteriori ac- certamenti medici sia condivisibile (v. risposta del 21 dicembre 2023 [doc. TAF 17]).

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E. 3.3.1 Per i motivi che saranno esposti di seguito, questo Tribunale condi- vide la proposta dell’UAIE, alla quale la ricorrente ha peraltro aderito, d’an- nullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all’am- ministrazione affinché la stessa completi l’istruttoria con ulteriori accerta- menti medici, segnatamente tramite una perizia pluridisciplinare. L’autorità inferiore non ha infatti correttamente acclarato lo stato di salute dell’inte- ressata prima dell’emanazione della decisione qui impugnata.

E. 3.3.2 A tal proposito, si rileva come nella perizia internistica del 6 ottobre 2022, il dott. D._______, specialista in medicina generale intervenuto su incarico dell’UAI-C._______, ha posto la diagnosi con influsso sulla capa- cità lavorativa di gonalgia destra cronica con probabile lesione del menisco mediale e condropatia, evidenziando tuttavia che per tale patologia non era mai stata posta una diagnosi precisa. Egli ha dunque precisato di ritenere necessario, qualora fosse determinante ai fini di un’eventuale assegna- zione di una rendita, raccogliere un parere specialistico ortopedico in Sviz- zera, in modo da disporre di una diagnosi precisa e poter stabilire eventuali misure terapeutiche. Il perito ha inoltre posto le seguenti diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: adipositas II (BMI 37.1) in stato dopo sleeve gastrectomy, diabete mellito 2, colecistolitiasi con stato dopo 3 coli- che biliari, sindrome delle apnee notturne, ipotireosi, asma bronchiale, so- spetta insufficienza mitralica, tabagismo, stato dopo ipertensione arteriosa 2012 - 2022. Sotto questo profilo, ha pure constatato che potrebbe sussi- stere una patologia valvolare e consigliato un controllo cardiologico. Con- siderate infine le varie patologie tipiche e l’aspetto della paziente, il medico ha altresì segnalato la possibile presenza di una sindrome delle ovaie po- licistiche. In conclusione, egli ha rilevato un decorso stazionario con un’ina- bilità lavorativa del 100% nella precedente attività di aiuto cucina, rispetti- vamente una capacità lavorativa in attività adeguate del 50% dal 1° marzo 2022 e del 75% dal 7 ottobre 2022. Per le mansioni domestiche ha invece attestato una limitazione del 30-35% a partire dal 7 maggio 2020 (doc. UAIE 82).

E. 3.3.3 Preso atto della perizia del dott. D._______, con rapporto finale del 18 ottobre 2022 (doc. UAIE 83) e annotazioni del 9 e 19 gennaio 2023 (doc. UAIE 99 e 107), il medico SMR si è limitato a confermare le diagnosi e i

C-1378/2023 Pagina 7 periodi di incapacità lavorativa attestati dal perito, senza tuttavia far espe- rire gli ulteriori accertamenti consigliati da quest’ultimo e senza addurre una motivazione convincente e condivisibile sul motivo per cui tali accertamenti non sarebbero in concreto stati necessari.

E. 3.3.4 In sede ricorsuale, presa visione degli atti medici, il dott. E._______, specialista in psichiatria e psicoterapia del SMR, ha tuttavia ritenuto neces- sario procedere mediante una perizia pluridisciplinare di natura ortopedica, cardiologica, psichiatrica e internistica (cfr. annotazione SMR del 20 no- vembre 2023) e l’autorità inferiore ha pertanto essa stessa ritenuto indi- spensabile procedere con la menzionata perizia pluridisciplinare con lo scopo di rivalutare lo stato di salute dell’assicurata e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (cfr. doc. TAF 17).

E. 3.3.5 Alla luce di quanto precede, risulta che nel caso concreto, prima della pronuncia della decisione impugnata lo stato di salute della ricorrente non è stato sufficientemente acclarato tramite i necessari accertamenti specia- listici. Va pertanto accolta la proposta dell’autorità inferiore di rinvio degli atti all’amministrazione alfine di un più approfondito, e aggiornato accerta- mento dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo medico. Il completamento dell’istruttoria implica segnatamente una perizia pluridisciplinare in ambito ortopedico, cardiologico, psichiatrico ed internistico, riservati eventuali ul- teriori accertamenti che dovessero risultare necessari in considerazione dell’evoluzione nel tempo della stato di salute della ricorrente, con verifica dell’incidenza delle diverse patologie e del loro possibile effetto congiunto sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente rispettivamente, a seconda dello statuto della ricorrente, il loro influsso nello svolgimento delle man- sioni domestiche.

E. 4.1 In caso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale amministrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire. Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.

E. 4.2 L’incarto va pertanto trasmesso all’autorità inferiore affinché completi l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. La ricorrente verrà in

C-1378/2023 Pagina 8 particolare sottoposta ai menzionati accertamenti pluridisciplinari, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo del suo stato di salute do- vesse ancora rendere necessario. La perizia dovrà essere effettuata in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). Incomberà peraltro all’UAIE di emettere una nuova deci- sione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da espe- rire, l’amministrazione dovrà determinarsi sullo stato di salute della ricor- rente nel periodo determinante a partire da maggio 2020 e fino alla data della nuova decisione nonché sulla sua incidenza sulla residua capacità lavorativa, rispettivamente sulla capacità di svolgere le mansioni domesti- che.

E. 4.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la giurisprudenza del Tri- bunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completa- mento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti comple- mentari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di sa- lute della ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è ri- chiesto un accertamento peritale in ambiti che non sono stati sufficiente- mente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per do- vere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 3 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'am- ministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad ef- fettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007

C-1378/2023 Pagina 9 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C- 1621/2020 consid. 9.3).

E. 4.4 Per il resto, la ricorrente, resa edotta da questo Tribunale della possi- bilità che il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per complemento dell’istruttoria e nuova decisione avrebbe anche potuto comportare la resa di un nuovo provvedimento da parte dell’amministrazione a suo detrimento e concessale pertanto la facoltà d’eventualmente ritirare il gravame (v. il provvedimento del Tribunale amministrativo federale del 5 marzo 2024 [doc. TAF 19]), ha comunicato a questo Tribunale di aderire alla proposta di rinvio degli atti all’UAIE (v. la presa di posizione del 21 marzo 2024 [doc. TAF 21]).

E. 5.1 Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

E. 5.2.1 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse- gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple- mento istruttorio e nuova decisione).

E. 5.2.2 Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS- TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'ono- rario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotoco- piatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo ne- cessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di CHF 200.- ed un massimo di CHF 400.-.

C-1378/2023 Pagina 10

E. 5.2.3 Nel caso concreto, con scritto del 21 marzo 2024, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di CHF 2'571.- a titolo di spese ripetibili. Secondo la parcella legale prodotta, CHF 2'292.- corrispondono all’onorario dell’av- vocato (12 ore e 44 minuti a CHF 180.-/h), mentre CHF 279.20 sono spese vive (e più precisamente CHF 50.- per l’apertura dell’incarto e CHF 229.20 [somma ridotta al 10% dell’onorario] di spese postali, copie originali e foto- copie [allegato al doc. TAF 21]).

E. 5.2.4 Per quanto concerne la nota d'onorario presentata possono senz'al- tro essere ammesse le posizioni che si riferiscono all’incontro e alle consu- lenze telefoniche con la cliente, così come il tempo occorso per l'allesti- mento di lettere alla cliente o nel suo interesse, per lo studio della causa e l'allestimento del ricorso. Nella concreta fattispecie si tratta dell’integralità delle prestazioni effettuate dal rappresentante legale nella fase ricorsuale, ossia dal 10 marzo 2023 al 21 marzo 2024. Per l’attività svolta a favore della propria cliente, si giustifica dunque il dispendio di tempo di 12 ore e 44 minuti alla tariffa minima di CHF 200.- l’ora (non potendo questo Tribu- nale scendere al di sotto di CHF 200.- all’ora prevista dalle norme legali), per un ammontare totale di CHF 2'546.65 ([ossia 12 h e 44 min] x CHF 200.-).

E. 5.2.5 Per quel che attiene alle spese, possono essere ritenuti CHF 50.- per la formazione dell’incarto, in quanto atto necessario alla preparazione della procedura di ricorso. Sono altresì rimborsabili integralmente i disborsi indi- cati nella nota d'onorario per le copie originali e le spese postali, per un totale di CHF 117.80. Tuttavia, giusta l’art. 11 cpv. 4 TS-TAF per le fotocopie possono essere fatturati al massimo 50 centesimi a pagina, motivo per cui per le copie non originali possono essere riconosciuti unicamente CHF 86.- (172 pag. x CHF 0.5); per un totale complessivo di CHF 253.80 (CHF 50 + 117.80 + 86).

E. 5.2.6 In conclusione, la nota d'onorario "moderata" in questa sede è fissata in CHF 2’800.45 (CHF 2'546.65+253.80); senza IVA ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, la stessa non essendo dovuta nel caso concreto [v. sen- tenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 15.2.7]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente. L’in- dennità per ripetibili è posta a carico dell’UAIE.

E. 5.3 Visto l’esito della causa e ritenuto che la ricorrente ha diritto al paga- mento di ripetibili da parte dell’autorità inferiore, la decisione incidentale del 30 ottobre 2023, con cui è stata accolta la domanda di assistenza giudizia- ria e di gratuito patrocinio (doc. TAF 12), ha da ritenersi caduca (cfr.

C-1378/2023 Pagina 11 sentenza del TAF C-4013/2020 del 5 marzo 2024 consid. 10.2 con rinvio; cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, MARTIN KAY- SER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a. edizione, Pully, Zurigo e Berna, 2022, n. 4.123, p. 327). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 6 febbraio 2023 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente CHF 2’800.45 a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-1378/2023 Pagina 12

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1378/2023 Sentenza del 12 giugno 2024 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Gehring, Viktoria Helfenstein, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia) patrocinata dall'avv. Carmelo Furnari, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; rendita limitata nel tempo (decisione del 6 febbraio 2023). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: assicurata, interessata, ricorrente o insorgente), cittadina italiana, nata il (...) 1975, nubile, con figli, ha lavorato in Svizzera dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2021, da ultimo in qualità di aiuto cucina al 75% presso B._______ di (...) (C._______), solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. doc. 4 e segg. dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito doc. UAIE 4 e segg.]). A.b Il 30 aprile 2020 l'assicurata ha interrotto la propria attività lavorativa a causa di una gonalgia acuta al ginocchio destro. A decorrere dal 7 maggio 2020 è stata dichiarata inabile al lavoro al 100% (doc. UAIE 118 e segg.). B. B.a Il 15 settembre 2020, l'interessata ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. UAIE 2 e segg.). L'amministrazione ha quindi avviato l'istruttoria ed ha acquisito agli atti l'incarto dell'assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (v. doc. UAIE 117 e segg.). B.b Il 26 novembre 2021, l'interessata si è sottoposta ad un intervento di chirurgia bariatrica (sleeve gastrectomy per obesità patologica; v. doc. UAIE 155 e segg.). B.c A seguito della perizia internistica del 6 ottobre 2022, redatta dal dott. D._______ (specialista in medicina generale) e del rapporto finale SMR del 18 ottobre 2022 (doc. UAIE 82 e 83), con progetto di decisione del 24 novembre 2022, l'UAIE ha rilevato che dalla documentazione medica acquisita all'incarto, risultavano i seguenti periodi di incapacità lavorativa: nell'abituale attività di aiuto cucina:

- 100% dal 07.05.2020 e continua in attività adeguate allo stato di salute:

- 100% dal 07.05.2020 al 28.02.2022

- 50% dal 01.03.2022 (tre mesi dopo l'operazione bariatrica di novembre 2021)

- 25% dal 07.10.2022 e continua (giorno seguente la perizia del dott. D._______) quale casalinga:

- 100% dal 07.05.2020 al 28.02.2022

- 30% dal 01.03.2022 e continua Essa ha inoltre constatato un grado di invalidità del 100% dal 7 maggio 2020 al 28 febbraio 2022, del 38% dal 1° marzo 2022 e del 13% dal 7 ottobre 2022. Pertanto, ha prospettato il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità intera dal 1° maggio 2021 al 31 maggio 2022 (doc. UAIE 92). B.d Con osservazioni del 16 gennaio 2023, l'assicurata ha contestato l'accertamento dei fatti dal profilo medico e fatta valere la necessità dell'effettuazione di una perizia pluridisciplinare per poter correttamente valutare il suo stato di salute e la residua capacità lavorativa (doc. UAIE 105). B.e Tali osservazioni sono state sottoposte al medico SMR e, con annotazioni del 9 e 19 gennaio 2023 (doc. UAIE 99 e 107), quest'ultimo ha rilevato che l'assicurata non ha apportato elementi medici atti a modificare le precedenti conclusioni o che imponessero ulteriori accertamenti peritali. B.f Con decisione del 6 febbraio 2023, l'UAIE ha quindi riconosciuto il diritto dell'interessata a poter beneficiare di una rendita d'invalidità intera dal 1° maggio 2021 al 31 maggio 2022, con contestuale rendita per figli (doc. UAIE 112). C. C.a Il 10 marzo 2023, l'assicurata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 6 febbraio 2023, mediante il quale ha chiesto l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti. A sostegno delle proprie conclusioni, ha prodotto ampia documentazione, di cui si dirà in dettaglio, se necessario, nei considerandi in diritto. L'insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocino (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 30 ottobre 2023, questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio formulata dall'assicurata ed ha designato l'avv. Carmelo Furnari patrocinatore d'ufficio per la procedura ricorsuale dinanzi al TAF (doc. TAF 12). C.c Con risposta di causa del 21 dicembre 2023, l'autorità inferiore, rinviando al preavviso dell'Ufficio AI del Cantone C._______ (di seguito UAI-C._______) del 18 dicembre 2023 ed alla presa di posizione SMR del 20 novembre 2023, ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda ai necessari approfondimenti medici (segnatamente ad una perizia pluridisciplinare in ambito ortopedico, cardiologico, psichiatrico ed internistico) e all'emanazione di una nuova decisione formale (doc. TAF 17). C.d Con scritto del 29 febbraio 2024, la ricorrente ha trasmesso ulteriore documentazione medica (doc. TAF 18). C.e Con ordinanza del 5 marzo 2024, questo Tribunale ha reso edotto la ricorrente che, in caso dovesse essere dato seguito alla proposta dell'UAIE di ammissione del ricorso e rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici, non poteva essere esclusa l'eventualità che gli ulteriori accertamenti medici potessero poi condurre all'emanazione di una nuova decisione a lei sfavorevole ("reformatio in peius"), nel senso di una non conferma della rendita d'invalidità intera concessa a decorrere dal 1° maggio 2021 e fino al 31 maggio 2022. Pertanto, le è stata concessa la facoltà di ritirare il ricorso (doc. TAF 19). C.f Con presa di posizione del 21 marzo 2024, la ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di voler mantenere il proprio ricorso nonostante il rischio di "reformatio in peius" e di aderire alla richiesta dell'UAIE di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici. Essa ha inoltre chiesto l'attribuzione di ripetibili, allegando una parcella legale per un totale di CHF 2'571.- (doc. TAF 21). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.

2. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 2.1 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 3. 3.1 Nel caso in esame, occorre esaminare se prima dell'emanazione della decisione impugnata, l'UAIE, rispettivamente l'Ufficio AI del Cantone C._______, competente ad istruire il caso giusta l'art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ordinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico, per potersi determinare con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sull'evoluzione nel tempo della residua capacità lavorativa dell'insorgente. 3.2 A tal proposito, va in particolare analizzato se la proposta dell'UAIE d'ammissione del ricorso con annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa all'amministrazione affinché sia proceduto ad ulteriori accertamenti medici sia condivisibile (v. risposta del 21 dicembre 2023 [doc. TAF 17]). 3.3 3.3.1 Per i motivi che saranno esposti di seguito, questo Tribunale condivide la proposta dell'UAIE, alla quale la ricorrente ha peraltro aderito, d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria con ulteriori accertamenti medici, segnatamente tramite una perizia pluridisciplinare. L'autorità inferiore non ha infatti correttamente acclarato lo stato di salute dell'interessata prima dell'emanazione della decisione qui impugnata. 3.3.2 A tal proposito, si rileva come nella perizia internistica del 6 ottobre 2022, il dott. D._______, specialista in medicina generale intervenuto su incarico dell'UAI-C._______, ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di gonalgia destra cronica con probabile lesione del menisco mediale e condropatia, evidenziando tuttavia che per tale patologia non era mai stata posta una diagnosi precisa. Egli ha dunque precisato di ritenere necessario, qualora fosse determinante ai fini di un'eventuale assegnazione di una rendita, raccogliere un parere specialistico ortopedico in Svizzera, in modo da disporre di una diagnosi precisa e poter stabilire eventuali misure terapeutiche. Il perito ha inoltre posto le seguenti diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: adipositas II (BMI 37.1) in stato dopo sleeve gastrectomy, diabete mellito 2, colecistolitiasi con stato dopo 3 coliche biliari, sindrome delle apnee notturne, ipotireosi, asma bronchiale, sospetta insufficienza mitralica, tabagismo, stato dopo ipertensione arteriosa 2012 - 2022. Sotto questo profilo, ha pure constatato che potrebbe sussistere una patologia valvolare e consigliato un controllo cardiologico. Considerate infine le varie patologie tipiche e l'aspetto della paziente, il medico ha altresì segnalato la possibile presenza di una sindrome delle ovaie policistiche. In conclusione, egli ha rilevato un decorso stazionario con un'inabilità lavorativa del 100% nella precedente attività di aiuto cucina, rispettivamente una capacità lavorativa in attività adeguate del 50% dal 1° marzo 2022 e del 75% dal 7 ottobre 2022. Per le mansioni domestiche ha invece attestato una limitazione del 30-35% a partire dal 7 maggio 2020 (doc. UAIE 82). 3.3.3 Preso atto della perizia del dott. D._______, con rapporto finale del 18 ottobre 2022 (doc. UAIE 83) e annotazioni del 9 e 19 gennaio 2023 (doc. UAIE 99 e 107), il medico SMR si è limitato a confermare le diagnosi e i periodi di incapacità lavorativa attestati dal perito, senza tuttavia far esperire gli ulteriori accertamenti consigliati da quest'ultimo e senza addurre una motivazione convincente e condivisibile sul motivo per cui tali accertamenti non sarebbero in concreto stati necessari. 3.3.4 In sede ricorsuale, presa visione degli atti medici, il dott. E._______, specialista in psichiatria e psicoterapia del SMR, ha tuttavia ritenuto necessario procedere mediante una perizia pluridisciplinare di natura ortopedica, cardiologica, psichiatrica e internistica (cfr. annotazione SMR del 20 novembre 2023) e l'autorità inferiore ha pertanto essa stessa ritenuto indispensabile procedere con la menzionata perizia pluridisciplinare con lo scopo di rivalutare lo stato di salute dell'assicurata e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (cfr. doc. TAF 17). 3.3.5 Alla luce di quanto precede, risulta che nel caso concreto, prima della pronuncia della decisione impugnata lo stato di salute della ricorrente non è stato sufficientemente acclarato tramite i necessari accertamenti specialistici. Va pertanto accolta la proposta dell'autorità inferiore di rinvio degli atti all'amministrazione alfine di un più approfondito, e aggiornato accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo medico. Il completamento dell'istruttoria implica segnatamente una perizia pluridisciplinare in ambito ortopedico, cardiologico, psichiatrico ed internistico, riservati eventuali ulteriori accertamenti che dovessero risultare necessari in considerazione dell'evoluzione nel tempo della stato di salute della ricorrente, con verifica dell'incidenza delle diverse patologie e del loro possibile effetto congiunto sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente rispettivamente, a seconda dello statuto della ricorrente, il loro influsso nello svolgimento delle mansioni domestiche. 4. 4.1 In caso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale amministrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire. Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 4.2 L'incarto va pertanto trasmesso all'autorità inferiore affinché completi l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. La ricorrente verrà in particolare sottoposta ai menzionati accertamenti pluridisciplinari, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo del suo stato di salute dovesse ancora rendere necessario. La perizia dovrà essere effettuata in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). Incomberà peraltro all'UAIE di emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire, l'amministrazione dovrà determinarsi sullo stato di salute della ricorrente nel periodo determinante a partire da maggio 2020 e fino alla data della nuova decisione nonché sulla sua incidenza sulla residua capacità lavorativa, rispettivamente sulla capacità di svolgere le mansioni domestiche. 4.3 Peraltro, stante le premesse, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute della ricorrente e sull'incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento peritale in ambiti che non sono stati sufficientemente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell'emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 3 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C- 1621/2020 consid. 9.3). 4.4 Per il resto, la ricorrente, resa edotta da questo Tribunale della possibilità che il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per complemento dell'istruttoria e nuova decisione avrebbe anche potuto comportare la resa di un nuovo provvedimento da parte dell'amministrazione a suo detrimento e concessale pertanto la facoltà d'eventualmente ritirare il gravame (v. il provvedimento del Tribunale amministrativo federale del 5 marzo 2024 [doc. TAF 19]), ha comunicato a questo Tribunale di aderire alla proposta di rinvio degli atti all'UAIE (v. la presa di posizione del 21 marzo 2024 [doc. TAF 21]). 5. 5.1 Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 5.2 5.2.1 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). 5.2.2 Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta, il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di CHF 200.- ed un massimo di CHF 400.-. 5.2.3 Nel caso concreto, con scritto del 21 marzo 2024, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di CHF 2'571.- a titolo di spese ripetibili. Secondo la parcella legale prodotta, CHF 2'292.- corrispondono all'onorario dell'avvocato (12 ore e 44 minuti a CHF 180.-/h), mentre CHF 279.20 sono spese vive (e più precisamente CHF 50.- per l'apertura dell'incarto e CHF 229.20 [somma ridotta al 10% dell'onorario] di spese postali, copie originali e fotocopie [allegato al doc. TAF 21]). 5.2.4 Per quanto concerne la nota d'onorario presentata possono senz'altro essere ammesse le posizioni che si riferiscono all'incontro e alle consulenze telefoniche con la cliente, così come il tempo occorso per l'allestimento di lettere alla cliente o nel suo interesse, per lo studio della causa e l'allestimento del ricorso. Nella concreta fattispecie si tratta dell'integralità delle prestazioni effettuate dal rappresentante legale nella fase ricorsuale, ossia dal 10 marzo 2023 al 21 marzo 2024. Per l'attività svolta a favore della propria cliente, si giustifica dunque il dispendio di tempo di 12 ore e 44 minuti alla tariffa minima di CHF 200.- l'ora (non potendo questo Tribunale scendere al di sotto di CHF 200.- all'ora prevista dalle norme legali), per un ammontare totale di CHF 2'546.65 ([ossia 12 h e 44 min] x CHF 200.-). 5.2.5 Per quel che attiene alle spese, possono essere ritenuti CHF 50.- per la formazione dell'incarto, in quanto atto necessario alla preparazione della procedura di ricorso. Sono altresì rimborsabili integralmente i disborsi indicati nella nota d'onorario per le copie originali e le spese postali, per un totale di CHF 117.80. Tuttavia, giusta l'art. 11 cpv. 4 TS-TAF per le fotocopie possono essere fatturati al massimo 50 centesimi a pagina, motivo per cui per le copie non originali possono essere riconosciuti unicamente CHF 86.- (172 pag. x CHF 0.5); per un totale complessivo di CHF 253.80 (CHF 50 + 117.80 + 86). 5.2.6 In conclusione, la nota d'onorario "moderata" in questa sede è fissata in CHF 2'800.45 (CHF 2'546.65+253.80); senza IVA ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, la stessa non essendo dovuta nel caso concreto [v. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 15.2.7]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. 5.3 Visto l'esito della causa e ritenuto che la ricorrente ha diritto al pagamento di ripetibili da parte dell'autorità inferiore, la decisione incidentale del 30 ottobre 2023, con cui è stata accolta la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio (doc. TAF 12), ha da ritenersi caduca (cfr. sentenza del TAF C-4013/2020 del 5 marzo 2024 consid. 10.2 con rinvio; cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a. edizione, Pully, Zurigo e Berna, 2022, n. 4.123, p. 327). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 6 febbraio 2023 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente CHF 2'800.45 a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Vito Valenti Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: