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C-1057/2010

C-1057/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-19 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 14 dicembre 2009, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

E. 2 Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili;

E. 3 Comunicazione a: ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno; allegati la duplica dell'UAIE del 9 novembre 2010 ed il parere medico del 28 ottobre 2010, doc. 161) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 14 dicembre 2009, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
  2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili;
  3. Comunicazione a: ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno; allegati la duplica dell'UAIE del 9 novembre 2010 ed il parere medico del 28 ottobre 2010, doc. 161) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1057/2010 {T 0/2} Sentenza del 19 novembre 2010 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Michael Peterli, Madeleine Hirsig; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 14 dicembre 2009) Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 14 dicembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._______, cittadino italiano, nato il , che in seguito a procedura di revisione, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° novembre 2001, sarebbe stata soppressa a decorrere dal 1° febbraio 2010 (doc. 153); l'interessato, con atto del 15 febbraio 2010, ha impugnato il suddetto provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendone l'annullamento ed il ripristino del suo diritto all'intera prestazione AI; a suffragio delle sue conclusioni ha esibito diversa documentazione sanitaria; ricevuto il ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico specialistico (in psichiatria) che, nel rapporto del 16 giugno 2010, ha ritenuto ininfluente la documentazione sanitaria presentata dall'insorgente (doc. 159); nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 luglio 2010, l'amministrazione ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della propria decisione del 14 dicembre 2009; dopo aver preso atto della proposta dell'UAIE e di altra documentazione di rilievo, l'assicurato, con scritto del 1° settembre 2010, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso ed ha prodotto ulteriore e recente documentazione sanitaria; ricevuta la replica, l'Ufficio AI ha risottoposto gli atti al proprio medico di fiducia, il quale, nella relazione del 28 ottobre 2010 (doc. 161), ha proposto di far esaminare la documentazione esibita dal COMAI (MEDAS) di Berna, organismo sanitario dell'AI che già aveva periziato l'assicurato nel maggio 2009 (doc. 86) e, a dipendenza del parere di questo servizio, procedere eventualmente ad un nuovo accertamento sanitario; l'UAIE, nella sua risposta di causa del 9 novembre 2010, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della revisione con un approfondimento specialistico in psichiatria, dapprima attraverso un parere da parte del centro MEDAS di Berna, poi, eventualmente, con una nuova perizia; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che un approfondimento medico dei documenti sanitari esibiti dall'insorgente appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA), né assegnate indennità per le spese ripetibili in quanto l'insorgente, pur vincente in causa, ha agito senza essere rappresentato (art. 64 PA); Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 14 dicembre 2009, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili; 3. Comunicazione a: ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno; allegati la duplica dell'UAIE del 9 novembre 2010 ed il parere medico del 28 ottobre 2010, doc. 161) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: