Periodo del contributo minimo
Sachverhalt
A. A.a. A._______, cittadino italiano, nato il (...) 1948, ha formulato in data 26 giugno 2013 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC], doc. 1), indicando di avere lavorato in Svizzera dal novembre 1966 a dicembre 1967 (doc. 1 pag. 8). A.b. Nel corso dell'istruttoria, la CSC ha rilevato che sul conto individuale dell'interessato figurano due iscrizioni per attività svolte dall'assicurato presso la B._______ (...) nel 1966 e nel 1967, senza indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo rispettivamente di fr. 850.- e fr. 10'925.- (doc. 3; cfr. anche estratto del conto individuale [doc. 31]). B. Il 10 settembre 2013, la CSC ha stabilito che, potendogli computare unicamente 1 mese nel 1966 e 10 mesi nel 1967, non è adempita la durata minima di un anno di contribuzione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAVS per poter beneficiare di una rendita svizzera per la vecchiaia (doc. 6). C. C.a Il 25 settembre 2013 (cfr. timbro postale, doc. 7 pag. 26), l'interessato ha contestato la durata contributiva ritenuta dalla CSC per l'anno 1967, indicando di avere lavorato fino al 20 dicembre 1967 e di essere rientrato in Italia il giorno successivo (doc. 7 pag. 1). Ha esibito in particolare copia del passaporto emesso dalla Questura di C._______ il 21 novembre 1966 (doc. 7 pag. 5), nel quale è fatto riferimento al rilascio di un permesso di dimora in Svizzera da parte della Questura di C._______ di data 21 novembre 1966 (ibidem), e due timbri riguardanti il libretto per stranieri rispettivamente del 30 novembre 1967 e del 30 novembre 1968 (doc. 7 pag. 8). C.b Nell'ambito della procedura di opposizione, la CSC ha avviato un'inchiesta volta a determinare il tipo di permesso di cui beneficiava l'assicurato e la relativa durata di soggiorno in Svizzera (cfr. doc. 9 a doc. 12): . l'Ufficio di soggiorno e di domicilio del Cantone D._______ ha dichiarato di non conoscere e di non avere alcun incarto concernente l'interessato (doc. 17 pag. 3); . l'Ufficio federale della migrazione di Berna ha dichiarato di non avere alcun dato in merito alle informazioni richieste dalla CSC (doc. 21); . non si hanno informazioni da parte dell'Ufficio controllo abitanti del comune di "E._______" in quanto il formulario inviato dalla CSC è ritornato siccome non recapitato (doc. 22); . l'Ufficio controllo abitanti del comune di F._______ ha dichiarato che l'interessato ha soggiornato presso il comune medesimo dal 5 dicembre 1966 al 22 dicembre 1967 (doc. 25 pag. 2), ma che non gli è possibile indicare il tipo di permesso rilasciato in quanto ciò non figura nel loro incarto (doc. 29 pag. 4). D. Il 14 gennaio 2014, la CSC ha deciso di respingere l'opposizione e di confermare la decisione del 10 settembre 2013. L'autorità inferiore ha segnalato di avere svolto ulteriori ricerche presso le competenti autorità, ma che nessuna ha confermato un domicilio dell'interessato in Svizzera (doc. 30). E. Il 17 febbraio 2014, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CSC, ricorso che è poi stato trasmesso il 25 febbraio 2014 per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF), nel quale ha chiesto il riesame della decisione impugnata, dal momento che avrebbe lavorato in Svizzera dal 21 novembre 1966 al 20 dicembre 1967 (doc. TAF 1). F. Nella risposta del 20 marzo 2014, la CSC ha chiesto la reiezione del ricorso, il ricorrente non avendo fornito alcun documento comprovante una durata assicurativa maggiore di quella ritenuta. Inoltre, le ricerche intraprese non hanno permesso di individuare un domicilio del ricorrente in Svizzera (doc. TAF 3). G. Nella replica del 17 aprile 2014, il ricorrente ha indicato di avere lavorato in Svizzera dal 5 dicembre 1966 con un contratto non stagionale in qualità di operaio meccanico, ma di non essere più in possesso del suddetto contratto di lavoro o di altri documenti (doc. TAF 6). H. Con provvedimento del 7 maggio 2014, questo Tribunale ha trasmesso l'atto replica del 17 aprile 2014 all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 7).
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).
E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è di principio ammissibile.
E. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002.
E. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).
E. 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
E. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
E. 3 L'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è la durata contributiva dell'insorgente nel 1967.
E. 4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
E. 4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.
E. 4.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 con rinvii). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi.
E. 4.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 4.4.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 con rinvii), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.
E. 4.4.2 Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di rilevare che, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 con rinvii).
E. 5.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno.
E. 5.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Ueli Kieser, in: ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del TF K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
E. 5.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PC (RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).
E. 6.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa emerge in particolare che nel passaporto del ricorrente rilasciato all'epoca dei fatti dalle autorità italiane, in casu dalla Questura di C._______, figura quale motivo indicato per l'emissione dello stesso, il rilascio da parte della "Polizia Svizzera" di un "permesso di dimora" (cfr. doc. 7 pag. 5). Dalle carte processuali emerge pure che il ricorrente ha vissuto in Svizzera per poco più di 12 mesi dal 5 dicembre 1966 al 22 dicembre 1967 (cfr. attestazione dell'Ufficio controllo abitanti del comune di F._______ [doc. 25 pag. 2]).
E. 6.2 Tuttavia, sul passaporto dell'interessato è aggiunta una dicitura "A" sul timbro apposto dalle autorità svizzere (doc. 7 pag. 8). Non è chiaro il significato di questa dicitura, segnatamente se tale dicitura stia per esempio ad indicare il tipo di permesso rilasciato, nel qual caso si tratterebbe del permesso di tipo A (stagionale).
E. 6.3 A tale proposito, va rilevato che il permesso di dimora tipo B ha di regola una durata di 12 mesi, mentre il permesso di stagionale tipo A aveva di regola una durata di 9 mesi. Per giurisprudenza consolidata, al possessore del permesso tipo A non viene riconosciuta una durata contributiva completa, come nel caso, invece, del rilascio di permessi di tipo B o C (cfr. sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 con rinvii).
E. 6.4 Da un lato, il passaporto italiano esibito dal ricorrente nonché l'attestazione rilasciata dal comune di F._______, corroborano la tesi del ricorrente secondo la quale ha soggiornato in Svizzera ininterrottamente dal dicembre 1966 a dicembre 1967 in possesso di un permesso di dimora tipo B. Dall'altro lato, non può essere escluso che la dicitura "A" sul timbro apposto dalle autorità svizzere di polizia degli stranieri stia ad indicare il permesso di stagionale tipo A rilasciato all'epoca. Ritenuta la documentazione probante prodotta dal ricorrente, incombeva all'autorità inferiore, nella misura in cui non fosse ancora convinta della verosimiglianza preponderante del rilascio di un permesso di dimora, di effettuare le necessarie verifiche sulla portata della dicitura "A" di cui al timbro apposto all'epoca dalle autorità svizzere sul passaporto del ricorrente prima di decidere sulla sua richiesta di erogazione di una rendita AVS svizzera, fermo restando che non vi è ragione di ritenere aprioristicamente che tale questione non possa trovare una risposta.
E. 7 Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata, che viola il diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti), incorre nell'annullamento.
E. 8 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-6433/2011 del 3 maggio 2013 consid. 13.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF126 II 43; 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Spetta dunque all'autorità inferiore completare l'istruttoria di causa al fine di poter statuire con cognizione di causa - se del caso secondo la verosimiglianza preponderante - sulla domanda di rendita svizzera di vecchiaia del ricorrente, fermo restando che qualora questo Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria per quanto ancora necessario e statuire poi direttamente nel merito, esso priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore e della conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti nonché a pronunciare una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
E. 9.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si assegnano ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1015/2014 Sentenza del 21 luglio 2014 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Franziska Schneider, cancelliera Anna Röthlisberger. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 14 gennaio 2014). Fatti: A. A.a. A._______, cittadino italiano, nato il (...) 1948, ha formulato in data 26 giugno 2013 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC], doc. 1), indicando di avere lavorato in Svizzera dal novembre 1966 a dicembre 1967 (doc. 1 pag. 8). A.b. Nel corso dell'istruttoria, la CSC ha rilevato che sul conto individuale dell'interessato figurano due iscrizioni per attività svolte dall'assicurato presso la B._______ (...) nel 1966 e nel 1967, senza indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo rispettivamente di fr. 850.- e fr. 10'925.- (doc. 3; cfr. anche estratto del conto individuale [doc. 31]). B. Il 10 settembre 2013, la CSC ha stabilito che, potendogli computare unicamente 1 mese nel 1966 e 10 mesi nel 1967, non è adempita la durata minima di un anno di contribuzione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAVS per poter beneficiare di una rendita svizzera per la vecchiaia (doc. 6). C. C.a Il 25 settembre 2013 (cfr. timbro postale, doc. 7 pag. 26), l'interessato ha contestato la durata contributiva ritenuta dalla CSC per l'anno 1967, indicando di avere lavorato fino al 20 dicembre 1967 e di essere rientrato in Italia il giorno successivo (doc. 7 pag. 1). Ha esibito in particolare copia del passaporto emesso dalla Questura di C._______ il 21 novembre 1966 (doc. 7 pag. 5), nel quale è fatto riferimento al rilascio di un permesso di dimora in Svizzera da parte della Questura di C._______ di data 21 novembre 1966 (ibidem), e due timbri riguardanti il libretto per stranieri rispettivamente del 30 novembre 1967 e del 30 novembre 1968 (doc. 7 pag. 8). C.b Nell'ambito della procedura di opposizione, la CSC ha avviato un'inchiesta volta a determinare il tipo di permesso di cui beneficiava l'assicurato e la relativa durata di soggiorno in Svizzera (cfr. doc. 9 a doc. 12): . l'Ufficio di soggiorno e di domicilio del Cantone D._______ ha dichiarato di non conoscere e di non avere alcun incarto concernente l'interessato (doc. 17 pag. 3); . l'Ufficio federale della migrazione di Berna ha dichiarato di non avere alcun dato in merito alle informazioni richieste dalla CSC (doc. 21); . non si hanno informazioni da parte dell'Ufficio controllo abitanti del comune di "E._______" in quanto il formulario inviato dalla CSC è ritornato siccome non recapitato (doc. 22); . l'Ufficio controllo abitanti del comune di F._______ ha dichiarato che l'interessato ha soggiornato presso il comune medesimo dal 5 dicembre 1966 al 22 dicembre 1967 (doc. 25 pag. 2), ma che non gli è possibile indicare il tipo di permesso rilasciato in quanto ciò non figura nel loro incarto (doc. 29 pag. 4). D. Il 14 gennaio 2014, la CSC ha deciso di respingere l'opposizione e di confermare la decisione del 10 settembre 2013. L'autorità inferiore ha segnalato di avere svolto ulteriori ricerche presso le competenti autorità, ma che nessuna ha confermato un domicilio dell'interessato in Svizzera (doc. 30). E. Il 17 febbraio 2014, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CSC, ricorso che è poi stato trasmesso il 25 febbraio 2014 per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF), nel quale ha chiesto il riesame della decisione impugnata, dal momento che avrebbe lavorato in Svizzera dal 21 novembre 1966 al 20 dicembre 1967 (doc. TAF 1). F. Nella risposta del 20 marzo 2014, la CSC ha chiesto la reiezione del ricorso, il ricorrente non avendo fornito alcun documento comprovante una durata assicurativa maggiore di quella ritenuta. Inoltre, le ricerche intraprese non hanno permesso di individuare un domicilio del ricorrente in Svizzera (doc. TAF 3). G. Nella replica del 17 aprile 2014, il ricorrente ha indicato di avere lavorato in Svizzera dal 5 dicembre 1966 con un contratto non stagionale in qualità di operaio meccanico, ma di non essere più in possesso del suddetto contratto di lavoro o di altri documenti (doc. TAF 6). H. Con provvedimento del 7 maggio 2014, questo Tribunale ha trasmesso l'atto replica del 17 aprile 2014 all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 7). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è di principio ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3. L'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è la durata contributiva dell'insorgente nel 1967. 4. 4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 4.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 con rinvii). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi. 4.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 4.4.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 con rinvii), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. 4.4.2 Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di rilevare che, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 con rinvii). 5. 5.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. 5.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Ueli Kieser, in: ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del TF K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 5.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PC (RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii). 6. 6.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa emerge in particolare che nel passaporto del ricorrente rilasciato all'epoca dei fatti dalle autorità italiane, in casu dalla Questura di C._______, figura quale motivo indicato per l'emissione dello stesso, il rilascio da parte della "Polizia Svizzera" di un "permesso di dimora" (cfr. doc. 7 pag. 5). Dalle carte processuali emerge pure che il ricorrente ha vissuto in Svizzera per poco più di 12 mesi dal 5 dicembre 1966 al 22 dicembre 1967 (cfr. attestazione dell'Ufficio controllo abitanti del comune di F._______ [doc. 25 pag. 2]). 6.2 Tuttavia, sul passaporto dell'interessato è aggiunta una dicitura "A" sul timbro apposto dalle autorità svizzere (doc. 7 pag. 8). Non è chiaro il significato di questa dicitura, segnatamente se tale dicitura stia per esempio ad indicare il tipo di permesso rilasciato, nel qual caso si tratterebbe del permesso di tipo A (stagionale). 6.3 A tale proposito, va rilevato che il permesso di dimora tipo B ha di regola una durata di 12 mesi, mentre il permesso di stagionale tipo A aveva di regola una durata di 9 mesi. Per giurisprudenza consolidata, al possessore del permesso tipo A non viene riconosciuta una durata contributiva completa, come nel caso, invece, del rilascio di permessi di tipo B o C (cfr. sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 con rinvii). 6.4 Da un lato, il passaporto italiano esibito dal ricorrente nonché l'attestazione rilasciata dal comune di F._______, corroborano la tesi del ricorrente secondo la quale ha soggiornato in Svizzera ininterrottamente dal dicembre 1966 a dicembre 1967 in possesso di un permesso di dimora tipo B. Dall'altro lato, non può essere escluso che la dicitura "A" sul timbro apposto dalle autorità svizzere di polizia degli stranieri stia ad indicare il permesso di stagionale tipo A rilasciato all'epoca. Ritenuta la documentazione probante prodotta dal ricorrente, incombeva all'autorità inferiore, nella misura in cui non fosse ancora convinta della verosimiglianza preponderante del rilascio di un permesso di dimora, di effettuare le necessarie verifiche sulla portata della dicitura "A" di cui al timbro apposto all'epoca dalle autorità svizzere sul passaporto del ricorrente prima di decidere sulla sua richiesta di erogazione di una rendita AVS svizzera, fermo restando che non vi è ragione di ritenere aprioristicamente che tale questione non possa trovare una risposta.
7. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata, che viola il diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti), incorre nell'annullamento.
8. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-6433/2011 del 3 maggio 2013 consid. 13.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF126 II 43; 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Spetta dunque all'autorità inferiore completare l'istruttoria di causa al fine di poter statuire con cognizione di causa - se del caso secondo la verosimiglianza preponderante - sulla domanda di rendita svizzera di vecchiaia del ricorrente, fermo restando che qualora questo Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria per quanto ancora necessario e statuire poi direttamente nel merito, esso priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore e della conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti nonché a pronunciare una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 9. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 9.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: