Prestazione di lavoro di pubblico interesse (servizio civile)
Sachverhalt
A. A.a Il Signor X. _______ (di seguito: ricorrente), nato il [], ha attuato il suo reclutamento presso il Centro reclutamento [...] nel corso del [...] ed è stato ritenuto abile al servizio. Era previsto ch'egli dovesse ancora prestare 45 giorni di servizio militare. A.b In data 2 dicembre 2025, il ricorrente ha presentato una domanda di ammissione al servizio civile e ha partecipato alla giornata d'introduzione al servizio civile l'8 gennaio 2026. In data 14 gennaio 2026, il ricorrente ha confermato la domanda di ammissione. B. Con decisione del 14 gennaio 2026, l'Ufficio federale del servizio civile CIVI, Centro regionale di Bellinzona (di seguito: autorità inferiore), ha ammesso il ricorrente al servizio civile,
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).
E. 1.1 Il Tribunale è competente per giudicare il presente ricorso (art. 31, art. 32 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], art. 63 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo [legge sul servizio civile; LSC, RS 824.0]).
E. 1.2 Un ricorrente che, come nel caso di specie, desidera essere reintegrato nel servizio militare sottolineando gli svantaggi che l'obbligo di prestare il servizio civile potrebbe occasionargli, può prevalersi di un interesse attuale e pratico all'ammissione del ricorso, nella misura in cui la sua situazione di fatto può essere influenzata dall'esito della causa (cfr. sentenza del TAF B-4981/2024 del 4 marzo 2025 consid. 1.2.2 con ulteriori rinvii). Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere, nella misura in cui rivendica che l'ammissione al servizio civile non sarebbe favorevole al percorso professionale prospettato, né a garantire la continuità e stabilità della sua carriera lavorativa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA).
E. 1.3 Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso, alla forma e al contenuto del ricorso (art. 66 lett. b LSC; art. 50 e 52 cpv. 1 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 segg. PA) sono rispettate.
E. 1.4 Per quanto il ricorrente sembri concludere implicitamente a poter continuare a adempiere l'obbligo di servizio militare in seno all'esercito svizzero, una simile conclusione deve essere dichiarata inammissibile nella misura in cui ella non fa parte dell'oggetto della decisione impugnata e non rientra, comunque sia, nella competenza del Tribunale adito (cfr. sentenze del TAF B-360/2026 del 20 aprile 2026 consid. 1.2; B-4981/2024 del 4 marzo 2025 consid. 1.4; B-6745/2023 del 28 febbraio 2024 p. 4; B-80/2017 del 25 aprile 2017 p. 5 e B-4568/2011 del 21 settembre 2011 p. 3), ma dell'autorità inferiore e del Comando dell'Istruzione dell'esercito (cfr. infra consid. 2.2.4).
E. 1.5 Ne segue che, nella misura in cui indicato, il presente ricorso è ammissibile.
E. 2.1.1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata (art. 1 LSC). L'obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d'ammissione al servizio civile passa in giudicato. Simultaneamente termina l'obbligo di prestare servizio militare (art. 10 cpv. 1 LSC).
E. 2.1.2 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono presentare domanda di ammissione al servizio civile in qualsiasi momento (art. 16 LSC), per via elettronica o utilizzando il modulo ufficiale (art. 23 dell'ordinanza sul servizio civile dell'11 settembre 1996 [OSCi, RS 824.1]). Nella domanda il richiedente deve dichiarare di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza e di essere disposto a prestare servizio civile secondo la presente legge (art. 16b cpv. 1 LSC).
E. 2.1.3 Chi ha presentato la domanda al più tardi tre mesi prima del successivo servizio militare non è tenuto a entrare in servizio fintanto che sulla sua domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato (art. 17 primo periodo LSC). Le domande presentate più tardi non prosciolgono dall'obbligo di prestare servizio militare fino alla notificazione della decisione d'ammissione (art. 17 secondo periodo LSC).
E. 2.1.4 Il richiedente partecipa a una giornata d'introduzione entro tre mesi dalla presentazione della propria domanda (art. 17a cpv. 1 LSC). Il richiedente deve confermare la sua domanda per via elettronica o in forma cartacea entro le due settimane successive alla partecipazione all'intera giornata d'introduzione (art. 26 cpv. 4 OSCi).
E. 2.1.5 Secondo l'art. 18 LSC, è ammesso al servizio civile chi dopo aver seguito l'intera giornata d'introduzione conferma la propria domanda. L'organo d'esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare e la durata dell'obbligo di prestare servizio civile (cpv. 1). L'organo d'esecuzione dichiara la domanda priva d'oggetto se il richiedente non segue la giornata d'introduzione entro tre mesi dalla presentazione della domanda (cpv. 2). L'organo d'esecuzione non entra nel merito della domanda se il richiedente non la conferma entro il termine fissato dal Consiglio federale (cpv. 3).
E. 2.1.6 In virtù dell'art. 18a LSC, l'organo d'esecuzione notifica la propria decisione al richiedente e al servizio competente del DDPS (cpv. 1). Una volta notificata la decisione, la domanda non può più essere ritirata (cpv. 2). Nel suo messaggio, il Consiglio federale sottolinea, a proposito del secondo capoverso, la necessità di evitare cambiamenti di rotta e tattiche discutibili, se non addirittura abusive, da parte dei ricorrenti. Esso menziona in particolare che se si concedesse troppo facilmente il ritiro delle domande di ammissione al servizio civile, "Sarebbe infatti possibile utilizzare una domanda d'ammissione al servizio civile come uno strumento per ottenere un rinvio del servizio militare precedentemente rifiutato dall'Amministrazione militare. Una volta ottenuto de facto il rinvio basterebbe ritirare, a servizio militare iniziato, la domanda." (cfr. Messaggio del 27 febbraio 2008 concernente la modifica della legge federale sul servizio civile sostitutivo e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, FF 2008 2255, pag. 2290).
E. 2.1.7 Una persona ammessa al servizio civile ma che ciononostante desidererebbe prestare servizio militare, può chiedere la sua reincorporazione nell'esercito. Tuttavia, solo le persone che hanno terminato regolarmente il primo impiego di servizio civile possono presentare una domanda d'ammissione al servizio militare (art. 11 cpv. 3 lett. d LSC e art. 19 OSCi). La domanda di reincorporazione deve essere presentata al CIVI, il quale trasmette gli atti pertinenti al Comando Istruzione che a sua volta decide sulla reincorporazione nell'esercito (art. 19 cpv. 2, 3 e 4 OSCi).
E. 2.2.1 Nel caso di specie, è stabilito che il ricorrente, in seguito alla sua domanda di ammissione al servizio civile, presentata il 2 dicembre 2025, ha partecipato alla giornata di introduzione, in data 8 gennaio 2026, e che egli ha confermato la domanda di ammissione al servizio civile il 14 gennaio 2026.
E. 2.2.2 Il ricorrente non fa valere un vizio nella manifestazione della sua volontà (errore essenziale, dolo oppure timore; cfr. art. 23 segg. del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO, RS 220]) in relazione alla sua domanda di ammissione al servizio civile e al susseguente mantenimento della medesima (cfr. a tale riguardo la precitata sentenza del TAF B-6745/2023 pag. 4). Nel suo gravame, il ricorrente si riallaccia al fatto di essere stato senza un impiego al momento dell'inoltro della sua domanda e di aver trovato un impiego due giorni dopo essere stato ammesso al servizio civile. Dal cambiamento delle premesse fattuali alla base della sua domanda di ammissione al servizio civile egli desume che una reincorporazione nell'esercito sarebbe più adatta al suo percorso professionale. Gli argomenti addotti dal ricorrente mettono pertanto in evidenza il verificarsi di un cambiamento di opinione in seguito all'ottenimento di un'offerta di lavoro, ciò che ha suscitato in lui verosimilmente una mutazione delle sue convinzioni personali. Un simile ravvedimento si apparenta, a sua volta, ad un ritiro della sua domanda di ammissione al servizio civile, come giustamente osserva del resto anche l'autorità inferiore.
E. 2.2.3 Alla luce del fatto che la decisione di ammissione al servizio civile è stata rettamente notificata al ricorrente, quest'ultimo non può più ritirarla (cfr. art. 18a cpv. 2 LSC). Questa soluzione che emerge dal testo chiaro della legge e può per certi versi apparire relativamente formalista, non fa altro che corrispondere alla volontà del legislatore (cfr. supra consid. 2.1.6, le precitate sentenze del TAF B-360/2026 consid. 2.2.3 e B-4981/2024 consid. 3.3). Non sono pertanto ravvisabili motivi pertinenti per scostarsene. Questa normativa persegue per il resto un interesse pubblico, ovvero la buona esecuzione dell'obbligo di svolgere il servizio civile. Peraltro, la LSC non lascia la libera scelta tra il servizio militare e il servizio civile, dimodoché dei motivi puramente personali non sono suscettibili di prevalere sull'applicazione della regolamentazione legale.
E. 2.2.4 Ad ogni modo, come già accennato precedentemente (cfr. supra consid. 2.1.7), il ricorrente avrà la possibilità di presentare una domanda di reincorporazione nell'esercito dopo aver portato regolarmente a termine il primo impiego di servizio civile.
E. 2.3 Sulla scorta di quanto precede, la decisione del 14 gennaio 2026 si rivela conforme al diritto e il ricorso, infondato, deve essere respinto, per quanto ammissibile.
E. 3 La procedura dinanzi allo scrivente Tribunale è gratuita, pertanto, non vengono prelevate spese processuali. Non vengono versate ripetibili (art. 65 cpv. 1 LSC).
E. 4 La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 83 lett. i della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto, per quanto ammissibile.
- Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'Ufficio federale del servizio civile CIVI, Organo centrale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Data di spedizione: 30 settembre 2026 Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegati di ritorno) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegati di ritorno) - Ufficio federale del servizio civile CIVI, Organo centrale, Malerweg 6, 3600 Thun
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-747/2026 Sentenza del 28 settembre 2026 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Pierre-Emmanuel Ruedin, Vera Marantelli, cancelliere Corrado Bergomi. Parti X. _______, ricorrente, contro Ufficio federale del servizio civile CIVI, Centro regionale Bellinzona, autorità inferiore. Oggetto Ammissione al servizio civile. Fatti: A. A.a Il Signor X. _______ (di seguito: ricorrente), nato il [], ha attuato il suo reclutamento presso il Centro reclutamento [...] nel corso del [...] ed è stato ritenuto abile al servizio. Era previsto ch'egli dovesse ancora prestare 45 giorni di servizio militare. A.b In data 2 dicembre 2025, il ricorrente ha presentato una domanda di ammissione al servizio civile e ha partecipato alla giornata d'introduzione al servizio civile l'8 gennaio 2026. In data 14 gennaio 2026, il ricorrente ha confermato la domanda di ammissione. B. Con decisione del 14 gennaio 2026, l'Ufficio federale del servizio civile CIVI, Centro regionale di Bellinzona (di seguito: autorità inferiore), ha ammesso il ricorrente al servizio civile, considerando che le condizioni legali per farlo fossero adempiute e fissato la durata complessiva del suo servizio civile ordinario a 68 giorni. C. Contro la decisione di ammissione al servizio civile menzionata, il ricorrente è insorto con ricorso del 28 gennaio 2026 (data del timbro postale: 30 gennaio 2026) dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l'annullamento della stessa. In sostanza, il ricorrente ha spiegato che al momento della presentazione della domanda di ammissione al servizio civile, egli era senza impiego e ritenuto, in questo contesto, che lo svolgimento dell'intero servizio civile rappresentasse una soluzione adeguata a occupare i mesi di inattività lavorativa. Tuttavia, solamente due giorni dopo l'ammissione al servizio civile, egli sarebbe stato contattato da un'azienda che gli avrebbe proposto un contratto di lavoro di durata determinata (....). In ragione di ciò, il ricorrente ha concluso che lo svolgimento del servizio militare risulterebbe nettamente più compatibile con il percorso professionale prospettato, nella misura in cui gli consentirebbe una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei periodi di servizio e non imporrebbe l'obbligo di svolgere 54 giorni consecutivi come previsto invece dal servizio civile. Secondo il ricorrente questo aspetto sarebbe determinante per garantire la continuità e la stabilità della sua carriera lavorativa. D. Mediante presa di posizione del 5 marzo 2026, inoltrata tramite l'Organo centrale, l'autorità inferiore chiede di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità. L'autorità inferiore conclude dapprima all'inammissibilità del ricorso. Secondo lei, il ricorrente, invocando il nuovo rapporto lavorativo senza ulteriori motivazioni e adducendo un eventuale trattamento più favorevole nel quadro del servizio militare, non sarebbe stato in grado di prevalersi di un interesse degno di protezione. Per quanto attiene alle motivazioni inerenti al tipo di frazionamento del primo periodo di servizio civile da svolgere entro il 2027, l'autorità inferiore ritiene che le stesse fuoriescano dall'oggetto del contendere. Quanto al merito, l'autorità inferiore ritiene che il ricorrente fosse a conoscenza delle conseguenze giuridiche della procedura di ammissione al servizio civile e che egli non si fosse sbagliato nell'attuare la sua domanda d'ammissione al servizio civile, mentre oggi egli sembrerebbe aver cambiato idea. Inoltre, la motivazione del ricorrente non sarebbe sostanziata poiché non si confronterebbe né con la possibilità di presentare una domanda di differimento, né con il fatto che il primo servizio deve comunque essere prestato entro la fine del 2027. L'autorità inferiore equipara la presente costellazione ad un ritiro della domanda di ammissione al servizio civile, la quale risulterebbe proibita dalla legislazione sul servizio civile. Secondo lei, il ricorrente misconosce che egli potrà liberamente chiedere di essere reincorporato nel servizio militare dopo aver portato a termine il primo impiego di servizio civile. Infine, l'autorità inferiore ribadisce che la decisione di ammissione impugnata sarebbe stata rettamente notificata, per cui la domanda di ammissione non potrebbe più essere ritirata. E. Entro il termine impartito con ordinanza del 9 marzo 2026, il ricorrente non ha fatto uso della facoltà di replicare. F. Ulteriori fatti ed argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto:
1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Il Tribunale è competente per giudicare il presente ricorso (art. 31, art. 32 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], art. 63 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo [legge sul servizio civile; LSC, RS 824.0]). 1.2 Un ricorrente che, come nel caso di specie, desidera essere reintegrato nel servizio militare sottolineando gli svantaggi che l'obbligo di prestare il servizio civile potrebbe occasionargli, può prevalersi di un interesse attuale e pratico all'ammissione del ricorso, nella misura in cui la sua situazione di fatto può essere influenzata dall'esito della causa (cfr. sentenza del TAF B-4981/2024 del 4 marzo 2025 consid. 1.2.2 con ulteriori rinvii). Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere, nella misura in cui rivendica che l'ammissione al servizio civile non sarebbe favorevole al percorso professionale prospettato, né a garantire la continuità e stabilità della sua carriera lavorativa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). 1.3 Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso, alla forma e al contenuto del ricorso (art. 66 lett. b LSC; art. 50 e 52 cpv. 1 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 segg. PA) sono rispettate. 1.4 Per quanto il ricorrente sembri concludere implicitamente a poter continuare a adempiere l'obbligo di servizio militare in seno all'esercito svizzero, una simile conclusione deve essere dichiarata inammissibile nella misura in cui ella non fa parte dell'oggetto della decisione impugnata e non rientra, comunque sia, nella competenza del Tribunale adito (cfr. sentenze del TAF B-360/2026 del 20 aprile 2026 consid. 1.2; B-4981/2024 del 4 marzo 2025 consid. 1.4; B-6745/2023 del 28 febbraio 2024 p. 4; B-80/2017 del 25 aprile 2017 p. 5 e B-4568/2011 del 21 settembre 2011 p. 3), ma dell'autorità inferiore e del Comando dell'Istruzione dell'esercito (cfr. infra consid. 2.2.4). 1.5 Ne segue che, nella misura in cui indicato, il presente ricorso è ammissibile. 2. 2.1 2.1.1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata (art. 1 LSC). L'obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d'ammissione al servizio civile passa in giudicato. Simultaneamente termina l'obbligo di prestare servizio militare (art. 10 cpv. 1 LSC). 2.1.2 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono presentare domanda di ammissione al servizio civile in qualsiasi momento (art. 16 LSC), per via elettronica o utilizzando il modulo ufficiale (art. 23 dell'ordinanza sul servizio civile dell'11 settembre 1996 [OSCi, RS 824.1]). Nella domanda il richiedente deve dichiarare di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza e di essere disposto a prestare servizio civile secondo la presente legge (art. 16b cpv. 1 LSC). 2.1.3 Chi ha presentato la domanda al più tardi tre mesi prima del successivo servizio militare non è tenuto a entrare in servizio fintanto che sulla sua domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato (art. 17 primo periodo LSC). Le domande presentate più tardi non prosciolgono dall'obbligo di prestare servizio militare fino alla notificazione della decisione d'ammissione (art. 17 secondo periodo LSC). 2.1.4 Il richiedente partecipa a una giornata d'introduzione entro tre mesi dalla presentazione della propria domanda (art. 17a cpv. 1 LSC). Il richiedente deve confermare la sua domanda per via elettronica o in forma cartacea entro le due settimane successive alla partecipazione all'intera giornata d'introduzione (art. 26 cpv. 4 OSCi). 2.1.5 Secondo l'art. 18 LSC, è ammesso al servizio civile chi dopo aver seguito l'intera giornata d'introduzione conferma la propria domanda. L'organo d'esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare e la durata dell'obbligo di prestare servizio civile (cpv. 1). L'organo d'esecuzione dichiara la domanda priva d'oggetto se il richiedente non segue la giornata d'introduzione entro tre mesi dalla presentazione della domanda (cpv. 2). L'organo d'esecuzione non entra nel merito della domanda se il richiedente non la conferma entro il termine fissato dal Consiglio federale (cpv. 3). 2.1.6 In virtù dell'art. 18a LSC, l'organo d'esecuzione notifica la propria decisione al richiedente e al servizio competente del DDPS (cpv. 1). Una volta notificata la decisione, la domanda non può più essere ritirata (cpv. 2). Nel suo messaggio, il Consiglio federale sottolinea, a proposito del secondo capoverso, la necessità di evitare cambiamenti di rotta e tattiche discutibili, se non addirittura abusive, da parte dei ricorrenti. Esso menziona in particolare che se si concedesse troppo facilmente il ritiro delle domande di ammissione al servizio civile, "Sarebbe infatti possibile utilizzare una domanda d'ammissione al servizio civile come uno strumento per ottenere un rinvio del servizio militare precedentemente rifiutato dall'Amministrazione militare. Una volta ottenuto de facto il rinvio basterebbe ritirare, a servizio militare iniziato, la domanda." (cfr. Messaggio del 27 febbraio 2008 concernente la modifica della legge federale sul servizio civile sostitutivo e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, FF 2008 2255, pag. 2290). 2.1.7 Una persona ammessa al servizio civile ma che ciononostante desidererebbe prestare servizio militare, può chiedere la sua reincorporazione nell'esercito. Tuttavia, solo le persone che hanno terminato regolarmente il primo impiego di servizio civile possono presentare una domanda d'ammissione al servizio militare (art. 11 cpv. 3 lett. d LSC e art. 19 OSCi). La domanda di reincorporazione deve essere presentata al CIVI, il quale trasmette gli atti pertinenti al Comando Istruzione che a sua volta decide sulla reincorporazione nell'esercito (art. 19 cpv. 2, 3 e 4 OSCi). 2.2 2.2.1 Nel caso di specie, è stabilito che il ricorrente, in seguito alla sua domanda di ammissione al servizio civile, presentata il 2 dicembre 2025, ha partecipato alla giornata di introduzione, in data 8 gennaio 2026, e che egli ha confermato la domanda di ammissione al servizio civile il 14 gennaio 2026. 2.2.2 Il ricorrente non fa valere un vizio nella manifestazione della sua volontà (errore essenziale, dolo oppure timore; cfr. art. 23 segg. del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO, RS 220]) in relazione alla sua domanda di ammissione al servizio civile e al susseguente mantenimento della medesima (cfr. a tale riguardo la precitata sentenza del TAF B-6745/2023 pag. 4). Nel suo gravame, il ricorrente si riallaccia al fatto di essere stato senza un impiego al momento dell'inoltro della sua domanda e di aver trovato un impiego due giorni dopo essere stato ammesso al servizio civile. Dal cambiamento delle premesse fattuali alla base della sua domanda di ammissione al servizio civile egli desume che una reincorporazione nell'esercito sarebbe più adatta al suo percorso professionale. Gli argomenti addotti dal ricorrente mettono pertanto in evidenza il verificarsi di un cambiamento di opinione in seguito all'ottenimento di un'offerta di lavoro, ciò che ha suscitato in lui verosimilmente una mutazione delle sue convinzioni personali. Un simile ravvedimento si apparenta, a sua volta, ad un ritiro della sua domanda di ammissione al servizio civile, come giustamente osserva del resto anche l'autorità inferiore. 2.2.3 Alla luce del fatto che la decisione di ammissione al servizio civile è stata rettamente notificata al ricorrente, quest'ultimo non può più ritirarla (cfr. art. 18a cpv. 2 LSC). Questa soluzione che emerge dal testo chiaro della legge e può per certi versi apparire relativamente formalista, non fa altro che corrispondere alla volontà del legislatore (cfr. supra consid. 2.1.6, le precitate sentenze del TAF B-360/2026 consid. 2.2.3 e B-4981/2024 consid. 3.3). Non sono pertanto ravvisabili motivi pertinenti per scostarsene. Questa normativa persegue per il resto un interesse pubblico, ovvero la buona esecuzione dell'obbligo di svolgere il servizio civile. Peraltro, la LSC non lascia la libera scelta tra il servizio militare e il servizio civile, dimodoché dei motivi puramente personali non sono suscettibili di prevalere sull'applicazione della regolamentazione legale. 2.2.4 Ad ogni modo, come già accennato precedentemente (cfr. supra consid. 2.1.7), il ricorrente avrà la possibilità di presentare una domanda di reincorporazione nell'esercito dopo aver portato regolarmente a termine il primo impiego di servizio civile. 2.3 Sulla scorta di quanto precede, la decisione del 14 gennaio 2026 si rivela conforme al diritto e il ricorso, infondato, deve essere respinto, per quanto ammissibile.
3. La procedura dinanzi allo scrivente Tribunale è gratuita, pertanto, non vengono prelevate spese processuali. Non vengono versate ripetibili (art. 65 cpv. 1 LSC).
4. La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 83 lett. i della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto, per quanto ammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'Ufficio federale del servizio civile CIVI, Organo centrale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Data di spedizione: 30 settembre 2026 Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegati di ritorno)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegati di ritorno)
- Ufficio federale del servizio civile CIVI, Organo centrale, Malerweg 6, 3600 Thun