opencaselaw.ch

B-5779/2010

B-5779/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-29 · Italiano CH

Vigilanza dei mercati finanziari

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 X._______, patrocinato dall'avv. Franco Gianoni, via Visconti 5, 6500 Bellinzona,

E. 2 Nella misura in cui riguarda X._______, il ricorso è inammissibile.

E. 3 Nella misura in cui riguarda la Y._______ SA in liquidazione, la procedura di ricorso è divenuta priva d'oggetto e la causa B-5779/2010 è stralciata dai ruoli.

E. 4 Le spese processuali di fr. 1'000.- rispettivamente fr. 3'000.- sono addossate al ricorrente 1 rispettivamente alla ricorrente 2 e computate con l'anticipo spese versato di fr. 3'000.-. rispettivamente fr. 7'000.- La differenza di fr. 2'000.- rispettivamente fr. 4'000.- sarà rimborsata dalla Cassa del Tribunale dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.

E. 5 Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.

E. 6 Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario; allegato: formulario di indirizzo per il pagamento);

- autorità inferiore (atto giudiziario; allegato come da cifra 1). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 4 giugno 2012

Dispositiv
  1. X._______, patrocinato dall'avv. Franco Gianoni, via Visconti 5, 6500 Bellinzona,
  2. Y._______ SA in liquidazione, rappresentata da A._______ e da B._______, patrocinata dall'avv. Marco Broggini, via S. Franscini 2a, casella postale, 6601 Locarno, e dall'avv. Franco Gianoni, via Visconti 5, 6500 Bellinzona, ricorrenti, contro Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Commercio di valori mobilari / Liquidazione / Fallimento / Confisca. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con decisione del 24 giugno 2010, la FINMA ha constatato che Y._______ SA, Y._______ LLC e Z._______ Inc., costituivano un gruppo di società in virtù del loro stretto legame personale, economico ed organizzativo, con volumi di transazioni annui comuni superiori a 5 miliardi di franchi nel 2004, 2005, 2007 e 2008, ed avevano esercitato a titolo professionale l'attività di commerciante di valori mobiliari senza avere la necessaria autorizzazione (dispositivo, cifra 1), e di conseguenza ha ordinato la liquidazione di Y._______ SA (dispositivo, cifra 2), nominato come suoi liquidatori gli avvocati Calvarese e Naef (dispositivo, cifra 3), ingiunto al registro di commercio del Cantone Ticino di procedere alle relative comunicazioni e di provvedere alle modifiche di sorta (dispositivo, cifra 4), confermato quali incaricati dell'inchiesta gli avvocati Calvarese e Naef (dispositivo, cifra 5), ed addossato i costi di quest'ultima, ammontanti a Fr. 272'858.55, in solido a Y._______ SA, Y._______ LLC e Z._______ Inc. (dispositivo, cifra 6); che nella medesima decisione la FINMA ha inoltre pronunciato, dichiarandolo immediatamente esecutivo (dispositivo, cifre 7 a 11 e 14), il fallimento di Y._______ LLC e di Z._______ Inc., con effetto dal (data e luogo), nominando come liquidatori gli avvocati Calvarese e Naef, incaricati di limitarsi alle misure volte alla conservazione dei valori dei beni della società, con ordine al registro di commercio del Cantone Ticino di procedere alle relative comunicazioni e di provvedere alle modifiche di sorta, e disposto la confisca di ogni eventuale dividendo di liquidazione relativo a Y._______ SA in favore delle parti lese o, subordinatamente, della Confederazione (dispositivo, cifra 12), mettendo a carico di Y._______ SA, di Y._______ LLC e di Z._______ Inc., in solido, i costi della procedura pari a Fr. 45'000.- (dispositivo, cifra 15); che contro questa decisione, X._______, in qualità di azionista principale di Y._______ SA, patrocinato dall'avv. Gianoni, e Y._______ SA, rappresentata da A._______ e B._______, e patrocinata dagli avv. Broggini e Gianoni, hanno interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale il 12 agosto 2010, chiedendo, in via provvisionale, che al ricorso sia conferito effetto sospensivo, e, nel merito, che lo stesso sia ammesso e, in via principale, che la decisione avversata sia annullata per violazione, sostanzialmente, del diritto di essere sentiti durante l'inchiesta ordinata dalla FINMA e del principio della proporzionalità della misura di messa in liquidazione di Y._______ SA, e che gli organi di Y._______ SA, Y._______ LLC e Z._______ Inc. siano ripristinati nelle loro funzioni sociali; che, in prima subordinata, i ricorrenti hanno preteso che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati alla FINMA per il rifacimento dell'istruttoria in contraddittorio, oppure, in seconda subordinata, che la decisione avversata, previa assunzione delle prove elencate al punto 11 del ricorso, sia annullata e gli atti rinviati alla FINMA per il rifacimento dell'istruttoria in contraddittorio, oppure, in terza subordinata, che le società in questione siano poste in liquidazione e quale liquidatore sia nominato un avvocato che non sia né l'avv. Calvarese, né l'avv. Naef, oppure, in ultima subordinata, che la decisione querelata sia riformata nel senso che è nominato un nuovo liquidatore e che l'utile della liquidazione è attribuito all'azionista X._______, protestate spese e ripetibili; che i ricorrenti hanno inoltre proposto, al punto 11 della loro impugnativa, l'assunzione di diverse prove, ossia il richiamo degli atti penali ticinesi e dell'incarto, o di qualsiasi altro documento, della CFB, relativi ai colloqui precedenti, il ritiro della richiesta d'autorizzazione avvenuto il 26 agosto 2002, l'esecuzione di una perizia per determinare l'ammontare e la natura delle transazioni di Y._______ SA e di Y._______ LLC durante il periodo protrattosi dal 2004 al 2008, come pure l'interrogatorio degli incaricati dell'inchiesta, in particolare per accertare le modalità di calcolo dei volumi delle transazioni, di C._______, di A._______, nonché di un ex procuratore pubblico ticinese e di altre sette persone residenti in Italia e in Brasile; che, dopo che la FINMA ha fatto fronte all'invito di inoltrare una presa di posizione sulla questione della restituzione dell'effetto sospensivo e della legittimazione a ricorrere dei due ricorrenti (cfr. decisione incidentale del 17 agosto 2010), con decisione incidentale del 23 settembre 2010, questo Tribunale ha constatato, da un lato, che la decisione avversata, rispetto alla messa in liquidazione di Y._______ SA, non è stata di principio dichiarata immediatamente esecutiva e che al ricorso è di conseguenza conferito per legge l'effetto sospensivo, e, dall'altro lato, ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo relativamente all'apertura del fallimento di Y._______ LLC e di Buliant Inc., per il motivo che nessuno dei due ricorrenti ha agito in nome e per conto di quest'ultime, sottolineando a titolo abbondanziale che la decisione impugnata, su questo punto, ha comunque acquisito efficacia esecutiva immediata dal momento dell'apertura e della pubblicazione, già avvenute, del fallimento, e che questo Tribunale ha nel contempo invitato la FINMA a completare la sua risposta al ricorso; che la decisione incidentale del 23 settembre 2010 non è stata impugnata né da parte di Y._______ SA, né da parte di X._______; che con risposta al ricorso del 15 ottobre 2010 la FINMA conclude, in ordine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto a Y._______ SA verrebbe a mancare un interesse attuale e concreto ad agire in generale, visto che essa è inattiva dal 7 gennaio 2009, nonché, in particolare, ad opporsi alla confisca di ogni eventuale dividendo di liquidazione, per il motivo che questa misura non tocca la società, ma semmai i suoi azionisti, ossia X._______ e A._______, i quali hanno però agito non a titolo personale, bensì come rappresentanti di Y._______ SA; che nella risposta al ricorso del 15 ottobre 2010 la FINMA si pronuncia anche nel merito della causa, concludendo secondo il senso alla reiezione del gravame; che dopo avere richiesto a questo Tribunale, ed ottenuto senza opposizione da parte della FINMA, copia della presa di posizione di C.________ sul rapporto degli incaricati dell'inchiesta e un CD con estratti di documenti messi a disposizione di quest'ultimo, i ricorrenti, per il tramite dell'avv. Gianoni, anche in subdelega dell'avv. Broggini, hanno completato la motivazione del loro ricorso il 29 dicembre 2010, affermando in particolare che, qualora si ammettesse, per denegata e contestata ipotesi, che fosse stato raggiunto il limite di 5 miliardi di franchi annui di cifra d'affari durante il periodo pertinente, ciò sarebbe dovuto ad un errore di fatto o ad una negligenza, ed hanno proposto, dopo avere ribadito la necessità di assumere le prove elencate al punto 11 del ricorso, di procedere anche all'audizione di una nuova testimone impiegata presso W._______SA in qualità di responsabile delle scritture contabili e della redazione dei bilanci; che con presa di posizione del 28 febbraio 2011 la FINMA si è pronunciata sul complemento al ricorso, proponendo, in ordine, che esso sia dichiarato inammissibile e, esprimendosi sul merito, la FINMA ha rimarcato, tra l'altro, che non è rilevante sapere se un'attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione è stata svolta consapevolmente o meno, che la presente procedura riguarda unicamente Y._______ SA, che i volumi delle transazioni operate dal gruppo Y._______ sono stati determinati sulla base dei dati contenuti nel sistema informatico delle società e verificati secondo il sistema a campione, riconosciuto dagli standard svizzeri di revisione, e che le vicende penali dei protagonisti non sono di pertinenza del procedimento iniziato dalla FINMA, concludendo al rigetto del ricorso nella misura in cui esso sia ammissibile; che, con ordinanza del 3 marzo 2011, questo Tribunale ha quindi trasmesso per conoscenza, annunciando nel contempo la fine di principio della fase istruttoria, salvo particolari richieste, le osservazioni della FINMA ai ricorrenti, i quali, per il tramite dell'avv. Gianoni, si sono manifestati con un breve scritto dell'8 marzo 2010, in cui hanno nuovamente contestato, in modo prettamente retorico, la messa in liquidazione di Y._______ SA, e riaffermato la necessità di mettere in opera l'assunzione delle prove enumerate al punto 11 del ricorso, nonché l'audizione della responsabile contabile di Fidi BC SA; che detto scritto è stato inoltrato all'autorità inferiore con ordinanza del 9 marzo 2011; che in data 23 gennaio 2012 l'autorità inferiore ha trasmesso in copia allo scrivente Tribunale lo scritto del 20 gennaio 2012 con il quale i ricorrenti sono stati invitati a prendere posizione sull'eventuale decisione di fallimento a seguito dell'annuncio del sovraddebitamento di Y._______ SA da parte dei liquidatori della stessa; che in data 27 gennaio 2012 lo scrivente Tribunale ha ricevuto in copia la presa di posizione dei ricorrenti sull'eventuale apertura del fallimento; che in data 6 febbraio 2012 l'autorità inferiore ha trasmesso in copia allo scrivente Tribunale la decisione del 3 febbraio 2012 concernente l'apertura del fallimento a scapito di Y._______ SA, (luogo); che l'8 febbraio 2012 i ricorrenti hanno fatto pervenire in copia al Tribunale il loro scritto del 7 febbraio 2012 alla FINMA con cui comunicavano a quest'ultima, tra le altre cose, che il dissesto della società è dovuto alle arbitrarie decisioni dell'autorità inferiore contro cui è pendente il presente ricorso e che, preso atto del sovraddebitamento, un ricorso contro la decisione di apertura di fallimento sarebbe inutile; che, chiamati ad esprimersi sulle conseguenze dell'apertura del fallimento sul presente procedimento conformemente all'ordinanza del 20 marzo 2012, i ricorrenti ritengono nelle osservazioni del 19 aprile 2012 che la procedura di ricorso in oggetto non può essere stralciata dai ruoli, avendo la massa fallimentare un interesse pratico e attuale ad ottenere un giudizio di merito sull'agire dell'autorità inferiore, poiché in caso di accoglimento del ricorso nascerebbe il diritto di chiedere il risarcimento alla Confederazione; che il Tribunale amministrativo federale (TAF) si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTAF 2007/6 consid. 1); che l'atto impugnato dell'autorità inferiore rappresenta una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), e che nel caso di specie non sono adempiute le condizioni per ammettere un'eccezione ai sensi dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32); che sono considerate autorità inferiori quelle menzionate all'art. 33 LTAF e che, in particolare, le decisioni rese dalla FINMA sono suscettibili di essere impugnate dinanzi allo scrivente Tribunale (cfr. anche art. 54 cpv. 1 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, LFINMA, RS 956.1); che è di conseguenza data la competenza dello scrivente Tribunale a statuire sulla presente vertenza; che ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore oppure è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA); che, per costante prassi, gli organi di una società in liquidazione sono legittimati, nonostante la radiazione dei loro poteri di rappresentanza, ad impugnare la corrispondente decisione in nome della società stessa (DTF 132 II 382 consid 1.1 e 131 II 306 consid. 1.2.1); che, conformemente alla giurisprudenza, l'azionista unico o maggioritario e l'avente diritto economico di una società non sono legittimati a ricorrere contro una decisione di messa in liquidazione o di apertura del fallimento, in quanto e nella misura in cui essi possono adire il tribunale competente tramite la società da loro controllata (DTF 131 II 306 consid. 1.2.2), per cui X._______, detentore del 95% delle azioni al portatore di Y._______ SA, non è legittimato a ricorrere e il ricorso inoltrato a suo nome deve essere dichiarato inammissibile; che la questione della legittimazione a ricorrere di X._______ in relazione alla confisca di ogni eventuale dividendo di liquidazione relativo a Y._______ SA in favore delle parti lese, subordinatamente della Confederazione (cifra 12 del dispositivo della decisione impugnata), può rimanere aperta, come è indicato nei considerandi che seguono; che per quanto attiene a Y._______ LLC e Z._______ Inc., questo Tribunale ha accertato con decisione incidentale, rimasta inimpugnata, del 23 settembre 2010 che né X._______, né A._______ con B.______ hanno agito in nome e per conto delle stesse, giungendo alla conclusione che tali ditte non possono essere considerate parti ricorrenti; che di primo acchito è possibile affermare che Y._______ SA, rappresentata dal suo direttore A._______ e da un membro del consiglio di amministrazione, B._______ nonché patrocinata dall'avv. Broggini e dall'avv. Gianoni, avendo partecipato al procedimento dinanzi alla FINMA, sia particolarmente toccata dalla decisione impugnata, la quale ne decreta lo scioglimento e la conseguente liquidazione, con effetto sospensivo; che nel corso del presente procedimento l'autorità inferiore ha emanato in data 3 febbraio 2012 la decisione di apertura di fallimento nei confronti di Y._______ SA, la quale, con scritto del 7 febbraio 2012, ha reputato inutile insorgere contro di essa, per cui quest'ultima è passata nel frattempo in giudicato; che occorre precisare che, di principio, il ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce l'autorità di ricorso sia al momento in cui questa si pronuncia nel merito, giacché il rimedio in questione non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e riferimenti); che l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe all'insorgente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata gli occasionerebbe; che, nel caso di specie, si pone il quesito a sapere se con l'ordine di apertura del fallimento del 3 febbraio 2012 sia venuta a cadere la decisione di messa in liquidazione del 24 giugno 2010 e se la relativa procedura di ricorso sia divenuta priva d'oggetto, in quanto alla ricorrente verrebbe a mancare l'interesse attuale e pratico atto a giustificare l'esame nel merito delle sue conclusioni; che in un procedimento di ricorso indirizzato contemporaneamente contro la decisione di messa in liquidazione e contro quella di apertura del fallimento nei confronti di una società il Tribunale federale ha ritenuto che le censure sollevate nel ricorso volto contro la decisione di messa in liquidazione avrebbero perlomeno dovuto essere esaminate preliminarmente anche nel procedimento indirizzato contro l'apertura del fallimento, in quanto, nel caso particolare, l'allora competente Commissione federale delle banche, nella decisione di apertura del fallimento, aveva espressamente fatto riferimento a quella di messa in liquidazione, reputandola lecita, per cui la questione dell'assoggettamento dell'attività della ditta ricorrente alla legislazione in ambito bancario avrebbe dovuto essere esaminata in ogni caso (DTF 131 II 306 consid. 1.2.3); che nel caso che ci riguarda le cose stanno diversamente, nella misura in cui la decisione di apertura di fallimento nei confronti di Y._______ SA non è stata impugnata da quest'ultima ed è nel frattempo passata in giudicato, e che la ricorrente, avendo omesso di insorgere contro di essa, deve attribuire solo a sé stessa la conseguenza che la questione a sapere se sono date le premesse per l'apertura del fallimento non può più essere sottoposta ad un esame giuridico; che, inoltre, con il passaggio in giudicato della decisione di apertura di fallimento la società ricorrente dev'essere comunque liquidata e il pregiudizio derivante dalla decisione impugnata (messa in liquidazione) non può più essere riparato; che il fallimento rappresenta alla fin fine una modalità di liquidazione che deve pur sempre essere effettuata sulla base di specifiche normative legali; che, non essendo stata impugnata l'apertura del fallimento, anche la confisca di un eventuale dividendo di liquidazione a favore delle parti lese, subordinatamente della Confederazione (cifra 12 del dispositivo della decisione impugnata) verrebbe a cadere e non potrebbe più essere eseguita (cfr. anche la decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale B-4826/2009 del 25 maggio 2011); che, in un caso analogo, il Tribunale federale ha rilevato che, malgrado il passaggio in giudicato dell'apertura del fallimento, agli insorgenti contro la messa in liquidazione potrebbe essere riconosciuto un interesse attuale alla conclusione della procedura tramite una decisione nel merito a condizione che siano dati i presupposti per una revoca del fallimento giusta l'art. 195 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF, RS 281.1] (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004, consid. 2.2 e 2A.9/1998 del 19 novembre 1999, consid. 2b/cc non pubblicato in DTF 126 II 71 segg.); che la ricorrente non porta tuttavia alcun argomento in tale senso, bensì propone il proseguo del presente procedimento adducendo che nei beni della massa fallimentare rientrano anche le azioni giudiziarie suscettibili di comportare un risarcimento - rinviando a tale proposito alla sentenza del Tribunale federale 2C_112/2011 del 2 settembre 2011 - e che il danno derivante alla massa dei creditori in caso di accoglimento del ricorso sarebbe ingente; che, a tale riguardo, occorre rilevare che nell'interesse dell'economia di procedura non può essere compito dello scrivente Tribunale di statuire su questioni di diritto in modo meramente teorico e astratto per il tramite una decisione di accertamento, se la stessa questione è suscettibile di formare l'oggetto di un procedimento di responsabilità contro lo Stato (sentenza del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004 consid. 2.3, DTF 118 Ia 488 consid. 1c); che con la decisione d'apertura del fallimento nei confronti della ricorrente 2, nel frattempo cresciuta in giudicato, allo scrivente Tribunale non è più possibile modificare la decisione di messa in liquidazione qui impugnata, cosicché una sentenza nel merito non sarebbe che limitata alla constatazione di un'eventuale illiceità delle disposizioni prese dall'autorità inferiore; che, tuttavia, sulla scorta della prassi menzionata, la questione della presunta illiceità della messa in liquidazione di Y._______ SA dovrà e potrà, se del caso, essere esaminata nel quadro di un'eventuale procedura di responsabilità contro lo Stato, per cui la ricorrente non può imporsi con le sue allegazioni; che dal rinvio alla sentenza del Tribunale federale 2C_112/2011 del 2 settembre 2011 la ricorrente non può trarre alcun beneficio, in quanto, allora, l'interesse attuale e pratico era stato riconosciuto alla massa fallimentare per altri motivi (un accoglimento del ricorso avrebbe evitato lo smantellamento di un'installazione) e non in vista di un'eventuale azione di responsabilità, senza contare che l'oggetto del procedimento menzionato (costruzione ed esercizio di una seggiovia) non è paragonabile a quello della presente disamina; che da quel che precede discende che la ricorrente 2 non ha un interesse pratico e attuale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA ad ottenere un giudizio di merito sulla questione della liceità della messa in liquidazione, tanto più che la società ricorrente va in ogni modo liquidata e che anche la confisca di un eventuale dividendo di liquidazione a favore delle parti lese, subordinatamente della Confederazione, come ordinato alla cifra 12 del dispositivo della decisione impugnata, viene a cadere in mancanza di un'impugnativa contro la decisione di apertura di fallimento rispettivamente di accertamento dello stato di eccedenza debiti della ricorrente 2 e conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima, per cui al ricorrente 1, per quanto attiene alla confisca, non potrebbe essere riconosciuto un interesse pratico e attuale al rilascio di una decisione nel merito; che, secondo la prassi, è possibile rinunciare al requisito dell'interesse attuale e pratico se la questione sollevata si potrebbe ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in simili circostanze, quando sussiste un interesse pubblico sufficiente a rispondere a tale questione, e se un tempestivo esame della medesima sarebbe impossibile in ogni singolo caso (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1089/2008, consid. 6 con ulteriori rimandi; DTF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; DTF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81), che tuttavia dette condizioni non sono adempiute nel caso in esame; che, certo, conformemente all'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto, ma che, nel caso di specie, lo scrivente Tribunale, dovendo chinarsi, aldilà della pronunzia dello stralcio, anche sulle questioni di ammissibilità del ricorso e della liceità dei costi per la procedura dinanzi all'autorità inferiore (cfr. considerandi seguenti), appare giustificato che la presente causa venga esaminata da un collegio di tre giudici; che, visto quanto precede, il ricorso del ricorrente 1 va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso della ricorrente 2 è divenuto privo d'oggetto e la relativa procedura va stralciata dai ruoli, dimodoché la decisione impugnata acquisisce forza di cosa giudicata, fatta salva la possibilità di ricorrere al Tribunale federale contro la presente sentenza; che, di principio, le spese seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e che se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa (art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008, TS-TAF, RS 173.320.2); che il ricorrente 1, vista l'inammissibilità del proprio ricorso, va considerato parte soccombente, in quanto le sue conclusioni non possono essere soddisfatte per motivi formali, ossia la mancanza di legittimazione a ricorrere (cfr. Marcel Maillard, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (Hrsg.) VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, N 14 ad art. 63 PA); che la ricorrente 2 deve attribuire a sé stessa il fatto di essersi manovrata in una situazione di indebitamento eccessivo rispettivamente di non aver impugnato la decisione di apertura di fallimento e aver quindi reso priva d'oggetto la causa in questione (cfr. anche decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale B-4826/2009 del 25 maggio 2011, p. 3 i. f. e i riferimenti ivi menzionati); che in applicazione dei disposti succitati le spese processuali devono quindi essere addossate ai ricorrenti; che, alla luce dell'ampiezza della causa e del numero di fasi istruttorie, nonché considerato che la preparazione della decisione di merito si trovava in uno stato già avanzato al momento della comunicazione dell'apertura del fallimento, si giustifica fissare le spese processuali a fr. 1'000.- per il ricorrente 1 e a fr. 3'000.- per la ricorrente 2 e che tale importo è computato con l'anticipo spese versato dal ricorrente 1 di fr. 3'000.- rispettivamente dalla ricorrente 2 di fr. 7'000.-; che, in quanto soccombenti, ai ricorrenti non può essere assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 1-3 TS-TAF, art. 64 cpv. 1 PA); che la procedura amministrativa determinante per lo scrivente Tribunale non regola espressamente quale destino seguono le spese di procedura dinanzi all'autorità inferiore nel caso in cui la causa principale è divenuta priva d'oggetto; che, in tale contesto, questo Tribunale ha fatto propria la prassi sviluppata in materia dal Tribunale federale (cfr. decisione di stralcio del 28 luglio 2010 B-6308/2009, confermata dal Tribunale federale con sentenza 5A_657/2010 del 17 marzo 2011); che, conformemente a tale giurisprudenza, se l'autorità di ricorso non può più modificare la decisione impugnata perché la causa è diventata priva d'oggetto, non può nemmeno essere modificata la determinazione sulla ripartizione dei costi in essa contenuta e che, in tale evenienza, il Tribunale rinvia la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio sulle spese di procedura (sentenza del Tribunale federale 5A_657/2010 del 17 marzo 2012, consid. 3.5 con ulteriori rimandi) oppure tiene conto della problematica nell'ambito della fissazione delle spese processuali nel proprio procedimento (sentenza del Tribunale federale 5A_657/2010 del 17 marzo 2012, consid. 3.5 con ulteriori rimandi); che, una volta che la procedura nella causa principale è divenuta priva d'oggetto, il Tribunale federale esamina la decisione sulle spese processuali resa dall'autorità inferiore soltanto se la loro fissazione è stata impugnata in modo autonomo e non solo per il tramite delle conclusioni proposte nella causa principale (sentenza del Tribunale federale 2C_237/2009 del 28 settembre 2009, consid. 2.3); che, nel caso che ci riguarda, questo Tribunale ha invitato i ricorrenti ad esprimersi sia in merito alle conseguenze della decisione di apertura di fallimento per il presente procedimento, nonché sulla ripartizione delle spese giudiziarie nel caso la causa venisse stralciata dai ruoli; che nella loro presa di posizione del 19 aprile 2012 i ricorrenti propongono unicamente di evadere la pratica con una decisione nel merito, senza tuttavia soffermarsi minimamente sui costi per la procedura dinanzi all'autorità inferiore anche nell'ipotesi di uno stralcio; che non sono ravvisabili indizi che permettano di concludere che i costi della procedura dinanzi all'autorità inferiore siano inadeguati o che l'apertura dell'inchiesta risulti completamente ingiustificata e che quindi vi è ragione di credere che la riscossione di suddetti costi possa essere ritenuta lecita sulla scorta degli specifici disposti di legge (art. 15 e 55 LFINMA; art. 5 e 8 dell'ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari, [Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA, RS 956.122], cfr. decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale B-7770/2008 del 24 agosto 2011); che perciò un esame più approfondito della decisione impugnata solo in relazione ai costi di procedura non si rivela più necessario; che sulla base della situazione di fatto concreta, secondo cui le conclusioni rivolte contro la messa in liquidazione non si rivelano più valide, in quanto l'apertura del fallimento, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato, non appare adeguato che la decisione impugnata, per quanto attiene ai costi di procedura dinanzi l'autorità inferiore, non acquisisca forza di cosa giudicata, tanto più che non sono state sollevate censure in merito all'illiceità o all'inadeguatezza di suddetti costi; il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
  3. Le osservazioni dei ricorrenti del 19 aprile 2012 sono trasmesse per conoscenza all'autorità inferiore.
  4. Nella misura in cui riguarda X._______, il ricorso è inammissibile.
  5. Nella misura in cui riguarda la Y._______ SA in liquidazione, la procedura di ricorso è divenuta priva d'oggetto e la causa B-5779/2010 è stralciata dai ruoli.
  6. Le spese processuali di fr. 1'000.- rispettivamente fr. 3'000.- sono addossate al ricorrente 1 rispettivamente alla ricorrente 2 e computate con l'anticipo spese versato di fr. 3'000.-. rispettivamente fr. 7'000.- La differenza di fr. 2'000.- rispettivamente fr. 4'000.- sarà rimborsata dalla Cassa del Tribunale dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
  7. Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.
  8. Comunicazione a: - ricorrenti (atto giudiziario; allegato: formulario di indirizzo per il pagamento); - autorità inferiore (atto giudiziario; allegato come da cifra 1). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 4 giugno 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-5779/2010 Decisione del 29 maggio 2012 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Frank Seethaler, Jean-Luc Baechler, cancelliere Corrado Bergomi. Parti

1. X._______, patrocinato dall'avv. Franco Gianoni, via Visconti 5, 6500 Bellinzona,

2. Y._______ SA in liquidazione, rappresentata da A._______ e da B._______, patrocinata dall'avv. Marco Broggini, via S. Franscini 2a, casella postale, 6601 Locarno, e dall'avv. Franco Gianoni, via Visconti 5, 6500 Bellinzona, ricorrenti, contro Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Commercio di valori mobilari / Liquidazione / Fallimento / Confisca. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con decisione del 24 giugno 2010, la FINMA ha constatato che Y._______ SA, Y._______ LLC e Z._______ Inc., costituivano un gruppo di società in virtù del loro stretto legame personale, economico ed organizzativo, con volumi di transazioni annui comuni superiori a 5 miliardi di franchi nel 2004, 2005, 2007 e 2008, ed avevano esercitato a titolo professionale l'attività di commerciante di valori mobiliari senza avere la necessaria autorizzazione (dispositivo, cifra 1), e di conseguenza ha ordinato la liquidazione di Y._______ SA (dispositivo, cifra 2), nominato come suoi liquidatori gli avvocati Calvarese e Naef (dispositivo, cifra 3), ingiunto al registro di commercio del Cantone Ticino di procedere alle relative comunicazioni e di provvedere alle modifiche di sorta (dispositivo, cifra 4), confermato quali incaricati dell'inchiesta gli avvocati Calvarese e Naef (dispositivo, cifra 5), ed addossato i costi di quest'ultima, ammontanti a Fr. 272'858.55, in solido a Y._______ SA, Y._______ LLC e Z._______ Inc. (dispositivo, cifra 6); che nella medesima decisione la FINMA ha inoltre pronunciato, dichiarandolo immediatamente esecutivo (dispositivo, cifre 7 a 11 e 14), il fallimento di Y._______ LLC e di Z._______ Inc., con effetto dal (data e luogo), nominando come liquidatori gli avvocati Calvarese e Naef, incaricati di limitarsi alle misure volte alla conservazione dei valori dei beni della società, con ordine al registro di commercio del Cantone Ticino di procedere alle relative comunicazioni e di provvedere alle modifiche di sorta, e disposto la confisca di ogni eventuale dividendo di liquidazione relativo a Y._______ SA in favore delle parti lese o, subordinatamente, della Confederazione (dispositivo, cifra 12), mettendo a carico di Y._______ SA, di Y._______ LLC e di Z._______ Inc., in solido, i costi della procedura pari a Fr. 45'000.- (dispositivo, cifra 15); che contro questa decisione, X._______, in qualità di azionista principale di Y._______ SA, patrocinato dall'avv. Gianoni, e Y._______ SA, rappresentata da A._______ e B._______, e patrocinata dagli avv. Broggini e Gianoni, hanno interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale il 12 agosto 2010, chiedendo, in via provvisionale, che al ricorso sia conferito effetto sospensivo, e, nel merito, che lo stesso sia ammesso e, in via principale, che la decisione avversata sia annullata per violazione, sostanzialmente, del diritto di essere sentiti durante l'inchiesta ordinata dalla FINMA e del principio della proporzionalità della misura di messa in liquidazione di Y._______ SA, e che gli organi di Y._______ SA, Y._______ LLC e Z._______ Inc. siano ripristinati nelle loro funzioni sociali; che, in prima subordinata, i ricorrenti hanno preteso che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati alla FINMA per il rifacimento dell'istruttoria in contraddittorio, oppure, in seconda subordinata, che la decisione avversata, previa assunzione delle prove elencate al punto 11 del ricorso, sia annullata e gli atti rinviati alla FINMA per il rifacimento dell'istruttoria in contraddittorio, oppure, in terza subordinata, che le società in questione siano poste in liquidazione e quale liquidatore sia nominato un avvocato che non sia né l'avv. Calvarese, né l'avv. Naef, oppure, in ultima subordinata, che la decisione querelata sia riformata nel senso che è nominato un nuovo liquidatore e che l'utile della liquidazione è attribuito all'azionista X._______, protestate spese e ripetibili; che i ricorrenti hanno inoltre proposto, al punto 11 della loro impugnativa, l'assunzione di diverse prove, ossia il richiamo degli atti penali ticinesi e dell'incarto, o di qualsiasi altro documento, della CFB, relativi ai colloqui precedenti, il ritiro della richiesta d'autorizzazione avvenuto il 26 agosto 2002, l'esecuzione di una perizia per determinare l'ammontare e la natura delle transazioni di Y._______ SA e di Y._______ LLC durante il periodo protrattosi dal 2004 al 2008, come pure l'interrogatorio degli incaricati dell'inchiesta, in particolare per accertare le modalità di calcolo dei volumi delle transazioni, di C._______, di A._______, nonché di un ex procuratore pubblico ticinese e di altre sette persone residenti in Italia e in Brasile; che, dopo che la FINMA ha fatto fronte all'invito di inoltrare una presa di posizione sulla questione della restituzione dell'effetto sospensivo e della legittimazione a ricorrere dei due ricorrenti (cfr. decisione incidentale del 17 agosto 2010), con decisione incidentale del 23 settembre 2010, questo Tribunale ha constatato, da un lato, che la decisione avversata, rispetto alla messa in liquidazione di Y._______ SA, non è stata di principio dichiarata immediatamente esecutiva e che al ricorso è di conseguenza conferito per legge l'effetto sospensivo, e, dall'altro lato, ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo relativamente all'apertura del fallimento di Y._______ LLC e di Buliant Inc., per il motivo che nessuno dei due ricorrenti ha agito in nome e per conto di quest'ultime, sottolineando a titolo abbondanziale che la decisione impugnata, su questo punto, ha comunque acquisito efficacia esecutiva immediata dal momento dell'apertura e della pubblicazione, già avvenute, del fallimento, e che questo Tribunale ha nel contempo invitato la FINMA a completare la sua risposta al ricorso; che la decisione incidentale del 23 settembre 2010 non è stata impugnata né da parte di Y._______ SA, né da parte di X._______; che con risposta al ricorso del 15 ottobre 2010 la FINMA conclude, in ordine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto a Y._______ SA verrebbe a mancare un interesse attuale e concreto ad agire in generale, visto che essa è inattiva dal 7 gennaio 2009, nonché, in particolare, ad opporsi alla confisca di ogni eventuale dividendo di liquidazione, per il motivo che questa misura non tocca la società, ma semmai i suoi azionisti, ossia X._______ e A._______, i quali hanno però agito non a titolo personale, bensì come rappresentanti di Y._______ SA; che nella risposta al ricorso del 15 ottobre 2010 la FINMA si pronuncia anche nel merito della causa, concludendo secondo il senso alla reiezione del gravame; che dopo avere richiesto a questo Tribunale, ed ottenuto senza opposizione da parte della FINMA, copia della presa di posizione di C.________ sul rapporto degli incaricati dell'inchiesta e un CD con estratti di documenti messi a disposizione di quest'ultimo, i ricorrenti, per il tramite dell'avv. Gianoni, anche in subdelega dell'avv. Broggini, hanno completato la motivazione del loro ricorso il 29 dicembre 2010, affermando in particolare che, qualora si ammettesse, per denegata e contestata ipotesi, che fosse stato raggiunto il limite di 5 miliardi di franchi annui di cifra d'affari durante il periodo pertinente, ciò sarebbe dovuto ad un errore di fatto o ad una negligenza, ed hanno proposto, dopo avere ribadito la necessità di assumere le prove elencate al punto 11 del ricorso, di procedere anche all'audizione di una nuova testimone impiegata presso W._______SA in qualità di responsabile delle scritture contabili e della redazione dei bilanci; che con presa di posizione del 28 febbraio 2011 la FINMA si è pronunciata sul complemento al ricorso, proponendo, in ordine, che esso sia dichiarato inammissibile e, esprimendosi sul merito, la FINMA ha rimarcato, tra l'altro, che non è rilevante sapere se un'attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione è stata svolta consapevolmente o meno, che la presente procedura riguarda unicamente Y._______ SA, che i volumi delle transazioni operate dal gruppo Y._______ sono stati determinati sulla base dei dati contenuti nel sistema informatico delle società e verificati secondo il sistema a campione, riconosciuto dagli standard svizzeri di revisione, e che le vicende penali dei protagonisti non sono di pertinenza del procedimento iniziato dalla FINMA, concludendo al rigetto del ricorso nella misura in cui esso sia ammissibile; che, con ordinanza del 3 marzo 2011, questo Tribunale ha quindi trasmesso per conoscenza, annunciando nel contempo la fine di principio della fase istruttoria, salvo particolari richieste, le osservazioni della FINMA ai ricorrenti, i quali, per il tramite dell'avv. Gianoni, si sono manifestati con un breve scritto dell'8 marzo 2010, in cui hanno nuovamente contestato, in modo prettamente retorico, la messa in liquidazione di Y._______ SA, e riaffermato la necessità di mettere in opera l'assunzione delle prove enumerate al punto 11 del ricorso, nonché l'audizione della responsabile contabile di Fidi BC SA; che detto scritto è stato inoltrato all'autorità inferiore con ordinanza del 9 marzo 2011; che in data 23 gennaio 2012 l'autorità inferiore ha trasmesso in copia allo scrivente Tribunale lo scritto del 20 gennaio 2012 con il quale i ricorrenti sono stati invitati a prendere posizione sull'eventuale decisione di fallimento a seguito dell'annuncio del sovraddebitamento di Y._______ SA da parte dei liquidatori della stessa; che in data 27 gennaio 2012 lo scrivente Tribunale ha ricevuto in copia la presa di posizione dei ricorrenti sull'eventuale apertura del fallimento; che in data 6 febbraio 2012 l'autorità inferiore ha trasmesso in copia allo scrivente Tribunale la decisione del 3 febbraio 2012 concernente l'apertura del fallimento a scapito di Y._______ SA, (luogo); che l'8 febbraio 2012 i ricorrenti hanno fatto pervenire in copia al Tribunale il loro scritto del 7 febbraio 2012 alla FINMA con cui comunicavano a quest'ultima, tra le altre cose, che il dissesto della società è dovuto alle arbitrarie decisioni dell'autorità inferiore contro cui è pendente il presente ricorso e che, preso atto del sovraddebitamento, un ricorso contro la decisione di apertura di fallimento sarebbe inutile; che, chiamati ad esprimersi sulle conseguenze dell'apertura del fallimento sul presente procedimento conformemente all'ordinanza del 20 marzo 2012, i ricorrenti ritengono nelle osservazioni del 19 aprile 2012 che la procedura di ricorso in oggetto non può essere stralciata dai ruoli, avendo la massa fallimentare un interesse pratico e attuale ad ottenere un giudizio di merito sull'agire dell'autorità inferiore, poiché in caso di accoglimento del ricorso nascerebbe il diritto di chiedere il risarcimento alla Confederazione; che il Tribunale amministrativo federale (TAF) si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTAF 2007/6 consid. 1); che l'atto impugnato dell'autorità inferiore rappresenta una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), e che nel caso di specie non sono adempiute le condizioni per ammettere un'eccezione ai sensi dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32); che sono considerate autorità inferiori quelle menzionate all'art. 33 LTAF e che, in particolare, le decisioni rese dalla FINMA sono suscettibili di essere impugnate dinanzi allo scrivente Tribunale (cfr. anche art. 54 cpv. 1 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, LFINMA, RS 956.1); che è di conseguenza data la competenza dello scrivente Tribunale a statuire sulla presente vertenza; che ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore oppure è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA); che, per costante prassi, gli organi di una società in liquidazione sono legittimati, nonostante la radiazione dei loro poteri di rappresentanza, ad impugnare la corrispondente decisione in nome della società stessa (DTF 132 II 382 consid 1.1 e 131 II 306 consid. 1.2.1); che, conformemente alla giurisprudenza, l'azionista unico o maggioritario e l'avente diritto economico di una società non sono legittimati a ricorrere contro una decisione di messa in liquidazione o di apertura del fallimento, in quanto e nella misura in cui essi possono adire il tribunale competente tramite la società da loro controllata (DTF 131 II 306 consid. 1.2.2), per cui X._______, detentore del 95% delle azioni al portatore di Y._______ SA, non è legittimato a ricorrere e il ricorso inoltrato a suo nome deve essere dichiarato inammissibile; che la questione della legittimazione a ricorrere di X._______ in relazione alla confisca di ogni eventuale dividendo di liquidazione relativo a Y._______ SA in favore delle parti lese, subordinatamente della Confederazione (cifra 12 del dispositivo della decisione impugnata), può rimanere aperta, come è indicato nei considerandi che seguono; che per quanto attiene a Y._______ LLC e Z._______ Inc., questo Tribunale ha accertato con decisione incidentale, rimasta inimpugnata, del 23 settembre 2010 che né X._______, né A._______ con B.______ hanno agito in nome e per conto delle stesse, giungendo alla conclusione che tali ditte non possono essere considerate parti ricorrenti; che di primo acchito è possibile affermare che Y._______ SA, rappresentata dal suo direttore A._______ e da un membro del consiglio di amministrazione, B._______ nonché patrocinata dall'avv. Broggini e dall'avv. Gianoni, avendo partecipato al procedimento dinanzi alla FINMA, sia particolarmente toccata dalla decisione impugnata, la quale ne decreta lo scioglimento e la conseguente liquidazione, con effetto sospensivo; che nel corso del presente procedimento l'autorità inferiore ha emanato in data 3 febbraio 2012 la decisione di apertura di fallimento nei confronti di Y._______ SA, la quale, con scritto del 7 febbraio 2012, ha reputato inutile insorgere contro di essa, per cui quest'ultima è passata nel frattempo in giudicato; che occorre precisare che, di principio, il ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce l'autorità di ricorso sia al momento in cui questa si pronuncia nel merito, giacché il rimedio in questione non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e riferimenti); che l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe all'insorgente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata gli occasionerebbe; che, nel caso di specie, si pone il quesito a sapere se con l'ordine di apertura del fallimento del 3 febbraio 2012 sia venuta a cadere la decisione di messa in liquidazione del 24 giugno 2010 e se la relativa procedura di ricorso sia divenuta priva d'oggetto, in quanto alla ricorrente verrebbe a mancare l'interesse attuale e pratico atto a giustificare l'esame nel merito delle sue conclusioni; che in un procedimento di ricorso indirizzato contemporaneamente contro la decisione di messa in liquidazione e contro quella di apertura del fallimento nei confronti di una società il Tribunale federale ha ritenuto che le censure sollevate nel ricorso volto contro la decisione di messa in liquidazione avrebbero perlomeno dovuto essere esaminate preliminarmente anche nel procedimento indirizzato contro l'apertura del fallimento, in quanto, nel caso particolare, l'allora competente Commissione federale delle banche, nella decisione di apertura del fallimento, aveva espressamente fatto riferimento a quella di messa in liquidazione, reputandola lecita, per cui la questione dell'assoggettamento dell'attività della ditta ricorrente alla legislazione in ambito bancario avrebbe dovuto essere esaminata in ogni caso (DTF 131 II 306 consid. 1.2.3); che nel caso che ci riguarda le cose stanno diversamente, nella misura in cui la decisione di apertura di fallimento nei confronti di Y._______ SA non è stata impugnata da quest'ultima ed è nel frattempo passata in giudicato, e che la ricorrente, avendo omesso di insorgere contro di essa, deve attribuire solo a sé stessa la conseguenza che la questione a sapere se sono date le premesse per l'apertura del fallimento non può più essere sottoposta ad un esame giuridico; che, inoltre, con il passaggio in giudicato della decisione di apertura di fallimento la società ricorrente dev'essere comunque liquidata e il pregiudizio derivante dalla decisione impugnata (messa in liquidazione) non può più essere riparato; che il fallimento rappresenta alla fin fine una modalità di liquidazione che deve pur sempre essere effettuata sulla base di specifiche normative legali; che, non essendo stata impugnata l'apertura del fallimento, anche la confisca di un eventuale dividendo di liquidazione a favore delle parti lese, subordinatamente della Confederazione (cifra 12 del dispositivo della decisione impugnata) verrebbe a cadere e non potrebbe più essere eseguita (cfr. anche la decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale B-4826/2009 del 25 maggio 2011); che, in un caso analogo, il Tribunale federale ha rilevato che, malgrado il passaggio in giudicato dell'apertura del fallimento, agli insorgenti contro la messa in liquidazione potrebbe essere riconosciuto un interesse attuale alla conclusione della procedura tramite una decisione nel merito a condizione che siano dati i presupposti per una revoca del fallimento giusta l'art. 195 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF, RS 281.1] (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004, consid. 2.2 e 2A.9/1998 del 19 novembre 1999, consid. 2b/cc non pubblicato in DTF 126 II 71 segg.); che la ricorrente non porta tuttavia alcun argomento in tale senso, bensì propone il proseguo del presente procedimento adducendo che nei beni della massa fallimentare rientrano anche le azioni giudiziarie suscettibili di comportare un risarcimento - rinviando a tale proposito alla sentenza del Tribunale federale 2C_112/2011 del 2 settembre 2011 - e che il danno derivante alla massa dei creditori in caso di accoglimento del ricorso sarebbe ingente; che, a tale riguardo, occorre rilevare che nell'interesse dell'economia di procedura non può essere compito dello scrivente Tribunale di statuire su questioni di diritto in modo meramente teorico e astratto per il tramite una decisione di accertamento, se la stessa questione è suscettibile di formare l'oggetto di un procedimento di responsabilità contro lo Stato (sentenza del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004 consid. 2.3, DTF 118 Ia 488 consid. 1c); che con la decisione d'apertura del fallimento nei confronti della ricorrente 2, nel frattempo cresciuta in giudicato, allo scrivente Tribunale non è più possibile modificare la decisione di messa in liquidazione qui impugnata, cosicché una sentenza nel merito non sarebbe che limitata alla constatazione di un'eventuale illiceità delle disposizioni prese dall'autorità inferiore; che, tuttavia, sulla scorta della prassi menzionata, la questione della presunta illiceità della messa in liquidazione di Y._______ SA dovrà e potrà, se del caso, essere esaminata nel quadro di un'eventuale procedura di responsabilità contro lo Stato, per cui la ricorrente non può imporsi con le sue allegazioni; che dal rinvio alla sentenza del Tribunale federale 2C_112/2011 del 2 settembre 2011 la ricorrente non può trarre alcun beneficio, in quanto, allora, l'interesse attuale e pratico era stato riconosciuto alla massa fallimentare per altri motivi (un accoglimento del ricorso avrebbe evitato lo smantellamento di un'installazione) e non in vista di un'eventuale azione di responsabilità, senza contare che l'oggetto del procedimento menzionato (costruzione ed esercizio di una seggiovia) non è paragonabile a quello della presente disamina; che da quel che precede discende che la ricorrente 2 non ha un interesse pratico e attuale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA ad ottenere un giudizio di merito sulla questione della liceità della messa in liquidazione, tanto più che la società ricorrente va in ogni modo liquidata e che anche la confisca di un eventuale dividendo di liquidazione a favore delle parti lese, subordinatamente della Confederazione, come ordinato alla cifra 12 del dispositivo della decisione impugnata, viene a cadere in mancanza di un'impugnativa contro la decisione di apertura di fallimento rispettivamente di accertamento dello stato di eccedenza debiti della ricorrente 2 e conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima, per cui al ricorrente 1, per quanto attiene alla confisca, non potrebbe essere riconosciuto un interesse pratico e attuale al rilascio di una decisione nel merito; che, secondo la prassi, è possibile rinunciare al requisito dell'interesse attuale e pratico se la questione sollevata si potrebbe ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in simili circostanze, quando sussiste un interesse pubblico sufficiente a rispondere a tale questione, e se un tempestivo esame della medesima sarebbe impossibile in ogni singolo caso (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1089/2008, consid. 6 con ulteriori rimandi; DTF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; DTF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81), che tuttavia dette condizioni non sono adempiute nel caso in esame; che, certo, conformemente all'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto, ma che, nel caso di specie, lo scrivente Tribunale, dovendo chinarsi, aldilà della pronunzia dello stralcio, anche sulle questioni di ammissibilità del ricorso e della liceità dei costi per la procedura dinanzi all'autorità inferiore (cfr. considerandi seguenti), appare giustificato che la presente causa venga esaminata da un collegio di tre giudici; che, visto quanto precede, il ricorso del ricorrente 1 va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso della ricorrente 2 è divenuto privo d'oggetto e la relativa procedura va stralciata dai ruoli, dimodoché la decisione impugnata acquisisce forza di cosa giudicata, fatta salva la possibilità di ricorrere al Tribunale federale contro la presente sentenza; che, di principio, le spese seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e che se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa (art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008, TS-TAF, RS 173.320.2); che il ricorrente 1, vista l'inammissibilità del proprio ricorso, va considerato parte soccombente, in quanto le sue conclusioni non possono essere soddisfatte per motivi formali, ossia la mancanza di legittimazione a ricorrere (cfr. Marcel Maillard, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (Hrsg.) VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, N 14 ad art. 63 PA); che la ricorrente 2 deve attribuire a sé stessa il fatto di essersi manovrata in una situazione di indebitamento eccessivo rispettivamente di non aver impugnato la decisione di apertura di fallimento e aver quindi reso priva d'oggetto la causa in questione (cfr. anche decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale B-4826/2009 del 25 maggio 2011, p. 3 i. f. e i riferimenti ivi menzionati); che in applicazione dei disposti succitati le spese processuali devono quindi essere addossate ai ricorrenti; che, alla luce dell'ampiezza della causa e del numero di fasi istruttorie, nonché considerato che la preparazione della decisione di merito si trovava in uno stato già avanzato al momento della comunicazione dell'apertura del fallimento, si giustifica fissare le spese processuali a fr. 1'000.- per il ricorrente 1 e a fr. 3'000.- per la ricorrente 2 e che tale importo è computato con l'anticipo spese versato dal ricorrente 1 di fr. 3'000.- rispettivamente dalla ricorrente 2 di fr. 7'000.-; che, in quanto soccombenti, ai ricorrenti non può essere assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 1-3 TS-TAF, art. 64 cpv. 1 PA); che la procedura amministrativa determinante per lo scrivente Tribunale non regola espressamente quale destino seguono le spese di procedura dinanzi all'autorità inferiore nel caso in cui la causa principale è divenuta priva d'oggetto; che, in tale contesto, questo Tribunale ha fatto propria la prassi sviluppata in materia dal Tribunale federale (cfr. decisione di stralcio del 28 luglio 2010 B-6308/2009, confermata dal Tribunale federale con sentenza 5A_657/2010 del 17 marzo 2011); che, conformemente a tale giurisprudenza, se l'autorità di ricorso non può più modificare la decisione impugnata perché la causa è diventata priva d'oggetto, non può nemmeno essere modificata la determinazione sulla ripartizione dei costi in essa contenuta e che, in tale evenienza, il Tribunale rinvia la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio sulle spese di procedura (sentenza del Tribunale federale 5A_657/2010 del 17 marzo 2012, consid. 3.5 con ulteriori rimandi) oppure tiene conto della problematica nell'ambito della fissazione delle spese processuali nel proprio procedimento (sentenza del Tribunale federale 5A_657/2010 del 17 marzo 2012, consid. 3.5 con ulteriori rimandi); che, una volta che la procedura nella causa principale è divenuta priva d'oggetto, il Tribunale federale esamina la decisione sulle spese processuali resa dall'autorità inferiore soltanto se la loro fissazione è stata impugnata in modo autonomo e non solo per il tramite delle conclusioni proposte nella causa principale (sentenza del Tribunale federale 2C_237/2009 del 28 settembre 2009, consid. 2.3); che, nel caso che ci riguarda, questo Tribunale ha invitato i ricorrenti ad esprimersi sia in merito alle conseguenze della decisione di apertura di fallimento per il presente procedimento, nonché sulla ripartizione delle spese giudiziarie nel caso la causa venisse stralciata dai ruoli; che nella loro presa di posizione del 19 aprile 2012 i ricorrenti propongono unicamente di evadere la pratica con una decisione nel merito, senza tuttavia soffermarsi minimamente sui costi per la procedura dinanzi all'autorità inferiore anche nell'ipotesi di uno stralcio; che non sono ravvisabili indizi che permettano di concludere che i costi della procedura dinanzi all'autorità inferiore siano inadeguati o che l'apertura dell'inchiesta risulti completamente ingiustificata e che quindi vi è ragione di credere che la riscossione di suddetti costi possa essere ritenuta lecita sulla scorta degli specifici disposti di legge (art. 15 e 55 LFINMA; art. 5 e 8 dell'ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari, [Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA, RS 956.122], cfr. decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale B-7770/2008 del 24 agosto 2011); che perciò un esame più approfondito della decisione impugnata solo in relazione ai costi di procedura non si rivela più necessario; che sulla base della situazione di fatto concreta, secondo cui le conclusioni rivolte contro la messa in liquidazione non si rivelano più valide, in quanto l'apertura del fallimento, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato, non appare adeguato che la decisione impugnata, per quanto attiene ai costi di procedura dinanzi l'autorità inferiore, non acquisisca forza di cosa giudicata, tanto più che non sono state sollevate censure in merito all'illiceità o all'inadeguatezza di suddetti costi; il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le osservazioni dei ricorrenti del 19 aprile 2012 sono trasmesse per conoscenza all'autorità inferiore.

2. Nella misura in cui riguarda X._______, il ricorso è inammissibile.

3. Nella misura in cui riguarda la Y._______ SA in liquidazione, la procedura di ricorso è divenuta priva d'oggetto e la causa B-5779/2010 è stralciata dai ruoli.

4. Le spese processuali di fr. 1'000.- rispettivamente fr. 3'000.- sono addossate al ricorrente 1 rispettivamente alla ricorrente 2 e computate con l'anticipo spese versato di fr. 3'000.-. rispettivamente fr. 7'000.- La differenza di fr. 2'000.- rispettivamente fr. 4'000.- sarà rimborsata dalla Cassa del Tribunale dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.

5. Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.

6. Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario; allegato: formulario di indirizzo per il pagamento);

- autorità inferiore (atto giudiziario; allegato come da cifra 1). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 4 giugno 2012