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B-5317/2026

B-5317/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung II (Wirtschaft, Wettbewerb, Bildung) · 2026-10-09 · Italiano CH

Prestazione di lavoro di pubblico interesse (servizio civile)

Sachverhalt

A. A.a X. _______ (di seguito: il civilista o il ricorrente) è stato ammesso al servizio civile con decisione del 19 maggio 2025 con l'obbligo di prestare 102 giorni di servizio. Fino ad oggi, il numero effettivo dei giorni di servizio è rimasto invariato. A.b Con lettera del 16 agosto 2025, trasmessa elettronicamente attraverso il portale ZiviConnect (la banca dati del sistema informativo del servizio civile per l'organizzazione degli impieghi di servizio civile da parte dei civilisti e degli istituti d'impiego, n.d.r.), a cui il ricorrente è registrato, l'Ufficio federale del servizio civile CIVI, Centro regionale di Bellinzona (di seguito: autorità inferiore, CIVI) ha ricordato al civilista l'obbligo d'impiego del servizio civile per l'anno 2026, invitandolo ad inoltrare una convenzione d'impiego debitamente compilata entro il 13 ottobre 2025 e segnalando le conseguenze in caso di mancata presentazione nei termini utili. A.c Visto il decorso infruttuoso del termine, con lettera del 19 ottobre 2025, trasmessa elettronicamente il giorno seguente attraverso il portale ZiviConnect, l'autorità inferiore ha prorogato il termine per trasmettere una convenzione d'impiego fino al 12 gennaio 2026, riattirando l'attenzione sulle conseguenze in caso di inosservanza, vale a dire l'emanazione di una convocazione d'ufficio con l'addossamento di una tassa. A.d Con e-mail del 9 gennaio 2026, il civilista ha spiegato di non aver ancora accettato alcuna proposta di impiego per motivi di salute, sottolineando di essere stato dichiarato inabile a svolgere diverse tipologie di lavoro e di essere in attesa di ulteriori accertamenti medici onde conoscere l'eventualità di essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Allo stesso modo, egli ha segnalato di essere in contatto con l'assicurazione invalidità per valutare l'impatto del suo stato di salute sulla capacità lavorativa. A suffragio delle sue asserzioni, il civilista ha allegato una perizia reumatologica, datata 15 ottobre 2025 e indirizzata al servizio medico fiduciario della sua assicurazione privata (cfr. infra consid. 4.1.1). A.e Con e-mail del 23 gennaio 2026, il Centro regionale, preso atto dei documenti trasmessi il 9 gennaio 2026, ha segnalato al civilista che poteva svolgere alcune mansioni nonostante le restrizioni mediche, proponendogli la possibilità di effettuare dei periodi d'impiego nel settore amministrativo e concludendo che non erano ravvisabili i presupposti per valutare un licenziamento dal servizio civile o un differimento. A.f Con e-mail del 28 gennaio 2026, il ricorrente ha indicato di essere cosciente delle proprie limitazioni e che le stesse non comportano un licenziamento dal servizio civile. Inoltre, egli ha chiesto se fosse possibile ricevere un supporto o un orientamento nella scelta della funzione più adeguata, tenendo conto delle sue condizioni di salute. A detta del ricorrente, in data 11 febbraio 2026, egli avrebbe disposto di maggiori informazioni circa il tipo di intervento chirurgico ipotizzato, e le relative indicazioni su eventuali limitazioni al lavoro di natura temporale. A.g Dopo un vano tentativo di contatto telefonico in data 23 marzo 2026, con e-mail del 15 aprile 2026, il Centro regionale ha chiesto al ricorrente di essere ricontattato entro il 17 aprile 2026 in merito al suo obbligo per il 2026, avvertendolo che, in caso di decorso infruttuoso, sarebbe stata disposta una convocazione d'ufficio. A.h Con e-mail del 15 aprile 2026, il ricorrente ha ricordato al Centro regionale di aver già inviato, in data 9 gennaio 2026, una comunicazione formale della sua situazione di salute con la documentazione medica necessaria, lamentando che le sue richieste di indicazioni sarebbero state disattese, non avendo ricevuto alcun riscontro per oltre tre mesi. Il ricorrente ha interpretato il termine di soli due giorni come una minaccia a scapito del suo stato di salute psichica. Sulla scorta di queste premesse, egli ha richiesto l'assegnazione di un nuovo consulente nel quadro dello svolgimento degli obblighi di servizio civile e un appuntamento urgente con un superiore per discutere della sua pratica. A.i Con e-mail del 23 aprile 2026, il Centro regionale ha convocato il civilista ad un colloquio personale presso i suoi uffici. In tale occasione, il Centro regionale gli avrebbe proposto diversi impieghi potenzialmente compatibili con le sue capacità lavorative, ricordandogli la possibilità di svolgimento di un periodo di prova per esaminare la concreta compatibilità della mansione con la situazione medica personale, nonché l'eventualità dell'interruzione del periodo per motivi di salute. Dal colloquio sarebbe infine emerso che il ricorrente avrebbe dichiarato di valutare se presentare una domanda di differimento o cercare un impiego, a seconda dell'esito della prospettata discussione con il consulente dell'assicurazione invalidità. A.j Con e-mail del 28 aprile 2026, il Centro regionale ha trasmesso al ricorrente una lista di istituti d'impiego con mansionari verosimilmente conciliabili con i problemi di salute annunciati, impartendogli un termine sino al 12 maggio 2026 per indicare se egli intendesse proseguire con la ricerca di un impiego o presentare una domanda di differimento. Con e-mail dello stesso giorno, il ricorrente ha posto diverse domande relative alla conciliabilità tra alcuni mansionari e le limitazioni di salute indicate, come pure alla copertura assicurativa in caso di malattia durante gli impieghi di servizio civile. Con messaggio del 4 maggio 2026, il Centro regionale ha dato seguito a queste domande, indicando al ricorrente che per ulteriori quesiti circa il funzionamento della copertura assicurativa durante il servizio civile, egli avrebbe potuto rivolgersi all'Assicurazione militare. A.k Con e-mail del 9 maggio 2026, il ricorrente ha in sostanza sottolineato le rimanenti incertezze a livello di copertura assicurativa dell'Assicurazione militare in caso di danni preesistenti e di concreta capacità a svolgere diversi impieghi, annunciando di non voler prendere contatto con gli istituti d'impiego prima di aver chiarito i suoi dubbi medici e assicurativi ed indicando di contattare il Centro regionale non appena ricevuto il parere del medico curante circa la conciliabilità dei limiti relativi al suo stato di salute con certe attività del servizio civile. A.l Con corrispondenza dell'11 maggio 2026, il Centro regionale ha in sostanza ribadito la possibilità di inoltrare una domanda di differimento e precisato le condizioni di copertura dell'assicurazione durante gli impieghi di servizio civile e a quali enti rivolgersi al riguardo. A.m Con messaggio di posta elettronica del 18 maggio 2026, il ricorrente ha indicato di essere in contatto con lo specialista e di essere in attesa di un'eventuale visita e del relativo referto medico, manifestando inoltre la sua intenzione di contattare l'Assicurazione militare per chiarire i termini della copertura assicurativa. A.n Con messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2026, il Centro regionale ha ricordato l'obbligo d'impiego per l'anno 2026, assegnando al ricorrente un termine sino al 26 giugno 2026 per presentare il referto medico dello specialista, con l'avvertimento che in caso di decorso infruttuoso esso avrebbe emanato una convocazione d'ufficio basandosi sulle indicazioni contenute nella perizia del 15 ottobre 2025. A.o Con e-mail del 23 giugno 2026, il ricorrente ha risposto che il termine impartito non può andare a scapito della sua salute ed incolumità finanziaria. Quanto allo stato di salute, il ricorrente ha prodotto un rapporto medico del 22 maggio 2026 (cfr. infra consid. 4.1.2). Quanto all'aspetto assicurativo, il ricorrente, fondandosi su una lettera del 29 maggio 2026 dell'Assicurazione militare, ha indicato di non voler dare seguito ad alcuna convocazione per un periodo di servizio civile e di non intendere assumersi il rischio di un vuoto assicurativo e finanziario relativo ad un potenziale danno insorto durante un periodo d'impiego al servizio civile. In conformità a tale scritto, l'Assicurazione militare non si era sentita in grado di esprimersi in merito al caso del ricorrente non essendo attiva la sua copertura assicurativa in ragione del mancato effettivo inizio del servizio. A.p In data 7 luglio 2026 è avvenuto un contatto telefonico tra il Centro regionale e [..] (istituto d'impiego) in cui sono state verosimilmente vagliate le possibili attività imputabili al ricorrente in vista di una probabile convocazione d'ufficio (cfr. infra consid. 4.1.3). A.q Con decisione del 9 luglio 2026, trasmessa per via elettronica il giorno medesimo, il Centro regionale ha convocato d'ufficio il ricorrente a svolgere un periodo di impiego dal 26 ottobre 2026 al 18 dicembre 2026 presso l'istituto d'impiego [...] per una durata presumibile di 54 giorni di servizio e allo stesso tempo riscosso una tassa di 225 franchi. Con ulteriore decisione del 9 luglio 2026, il ricorrente è stato convocato presso il menzionato istituto d'impiego per un colloquio di presentazione previsto il 19 agosto 2026 alle ore 10:00. A.r Dopo la notifica della decisione del 9 luglio 2026, il ricorrente ha avviato uno scambio di e-mail con il CIVI circa la mancata presa in considerazione, a suo avviso, della sua comunicazione del 23 giugno 2026 e dei relativi allegati. Nelle e-mail del 14 luglio 2026 e del 24 luglio 2026 il CIVI ha ribadito di aver tenuto conto della documentazione fornita, in particolare dell'ultimo rapporto medico del 22 maggio 2026, nonché reso attento il ricorrente sulla possibilità di inoltrare una domanda di differimento. Con e-mail del 28 luglio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non aver intenzione di presentare una simile domanda e prospettato l'inoltro di un ricorso. B. Con ricorso del 27 luglio 2026, il ricorrente ha impugnato la decisione di convocazione d'ufficio a un periodo d'impiego del servizio civile dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo in via superprovvisionale ed esecutiva la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, nel merito, l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento integrale della decisione impugnata con protesta di spese, tasse e ripetibili. In primo luogo, il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, del principio della buona fede e del principio inquisitorio. In tale contesto, egli rimprovera all'autorità inferiore di aver preso la sua decisione non solo senza analizzare o sottoporre a perizia medica d'ufficio la documentazione medica da lui prodotta, in particolare il rapporto medico del 22 maggio 2026, ma anche delegando l'emanazione dell'atto impugnato ad un funzionario subentrante senza attendere il rientro dell'effettiva responsabile dalle vacanze. In secondo luogo, il ricorrente fa valere una violazione "del suo diritto alla salute" a causa di un'incompatibilità del mansionario proposto con la sua documentata patologia alla colonna vertebrale. Infine, il ricorrente invoca una violazione del principio della proporzionalità, in quanto la disposta convocazione d'ufficio lo obbligherebbe ad iniziare un impiego di servizio civile potenzialmente lesivo per la sua salute in totale assenza di garanzie di copertura assicurativa statale preventiva per la sua patologia preesistente. C. Con ordinanza del 31 luglio 2026, il Tribunale ha comunicato che il ricorso ha per legge effetto sospensivo. D. Con risposta del 28 agosto 2026, l'Organo centrale dell'Ufficio federale del servizio civile CIVI conclude al rigetto del ricorso nella misura della sua ammissibilità. In sostanza, esso contesta tutti gli argomenti sollevati dal ricorrente nel suo gravame. Quanto all'asserita assenza di copertura assicurativa da parte dell'Assicurazione militare, esso ritiene che le domande e le argomentazioni formulate a tale riguardo esulino dall'oggetto del litigio e siano inammissibili. E. Entro il termine impartito con ordinanza del 15 settembre 2026, il ricorrente non ha fatto uso della sua facoltà di replicare. F. Ulteriori fatti ed argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale è competente per giudicare il presente ricorso (art. 31, art. 32 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], art. 63 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo [legge sul servizio civile; LSC, RS 824.0]).

E. 1.2 Al ricorrente deve essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso, alla forma e al contenuto del ricorso (art. 66 lett. a LSC; artt. 22a cpv. 1 lett. b, 50 e 52 cpv. 1 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 segg. PA) sono rispettate.

E. 1.3 Il ricorso è pertanto ammissibile. Considerato che nella decisione impugnata il ricorrente è stato espressamente informato che durante il periodo di impiego è assicurato contro malattie e infortuni presso l'Assicurazione militare e inoltre è stato invitato ad osservare le informazioni riportate sulla tessera di legittimazione del servizio civile, mal si vede come le questioni relative alla copertura assicurativa esulino totalmente dall'oggetto litigioso, come asserisce l'autorità inferiore (cfr. anche infra consid. 4.3.2 segg.).

E. 2 Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito, secondo il senso, in riguardo alla sua componente dell'obbligo di motivare le decisioni in capo all'autorità inferiore, in quanto l'autorità inferiore avrebbe omesso di considerare la documentazione medica da lui trasmessa in data 23 giugno 2026, delegando l'emanazione della decisione di convocazione d'ufficio ad un funzionario estraneo alla pratica.

E. 2.1 Il diritto di essere sentiti è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso e, per questo motivo, dev'essere esaminata prima di affrontare le censure di merito (DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). L'obbligo di motivazione deriva dal diritto di essere sentito, sancito dagli artt. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e 6 n. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), il quale costituisce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli artt. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (cfr. sentenza del TAF B-1011/2008 del 1° maggio 2009 consid. 4.2). Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 23, consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 117 Ib 64 consid. 4).

E. 2.2 A differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, va segnalato che l'autorità inferiore già nella decisione avversata ha riportato esplicitamente che "Per la scelta dell'impiego abbiamo tenuto conto delle limitazioni legate allo stato di salute del civilista per un impiego nel servizio civile". Il ricorrente teme tuttavia che il rapporto medico del 22 maggio 2026 non sia stato considerato nell'emanare la decisione avversata, in quanto, dopo aver trasmesso il documento menzionato in via elettronica alla collaboratrice responsabile della sua pratica, egli avrebbe ricevuto un messaggio automatico di assenza per vacanze della medesima. Da tale circostanza, il ricorrente desume che il collaboratore scientifico subentrato che si è occupato di redigere la decisione impugnata non avrebbe disposto di elementi rilevanti per ordinare una convocazione d'ufficio. Nello scambio di e-mail avviato dal ricorrente a tale riguardo il 10 luglio 2026 (allegato 33 all'incarto del CIVI), dopo la ricezione della decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ribadito in due occasioni (allegati 34 e 35 dell'incarto CIVI) di aver tenuto conto della comunicazione del 23 giugno 2026 e dei relativi allegati nell'ambito dell'emanazione della convocazione d'ufficio, specificando che le attività che egli sarebbe stato chiamato a svolgere avrebbero considerato le limitazioni legate al suo stato di salute e proponendogli infine la possibilità di presentare una domanda di differimento entro il 14 agosto 2026. Ora, il fatto che il ricorrente dia un'interpretazione differente di alcuni elementi fattuali rispetto a quella adottata dall'autorità inferiore, non gli ha impedito di comprendere la decisione ed impugnarla con piena cognizione di causa. Pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito. La questione inerente alla sufficiente presa in considerazione della situazione medica del ricorrente dovrà invece essere affrontata nei considerandi di merito.

E. 3.1 Secondo l'art. 9 lett. d LSC in combinato disposto con l'art. 20 LSC, l'obbligo di prestare servizio civile vincola a prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all'art. 8 LSC. Il servizio civile dura 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati (art. 8 cpv. 1 primo periodo LSC). Il servizio civile è prestato in uno o più periodi di impiego e il Consiglio federale disciplina la durata minima e la successione dei periodi d'impiego (art. 20 LSC). La persona che deve prestare servizio civile inizia il primo impiego al più tardi nell'anno che segue il momento in cui l'ammissione al servizio civile è passata in giudicato (art. 21 cpv. 1 LSC). La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d'impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l'articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile (art. 35 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile [RS 824.1, OSCi]). La durata minima di un periodo di impiego è di 26 giorni (art. 38 cpv. 1 OSCi).

E. 3.2 La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d'impiego e concorda con essi i periodi d'impiego (art. 31a cpv. 1, primo periodo, OSCi). L'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) fornisce alla persona soggetta al servizio civile le informazioni di cui necessita per la ricerca e, su domanda, la assiste (art. 31a cpv. 2 OSCi). Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, il CIVI stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d'impiego (convocazione d'ufficio) e notifica la relativa decisione alla persona che deve prestare servizio civile e all'istituto d'impiego al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo d'impiego, prendendo in considerazione l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un'esecuzione corretta (cfr. art. 22 cpv. 2 LSC e art. 31a cpv. 1 e cpv. 4 OSCi). Per l'emanazione di una convocazione d'ufficio, il CIVI riscuote una tassa, la quale è calcolata in funzione del dispendio di tempo sulla base di un importo di 90 franchi per ogni ora impiegata, ma non può eccedere i 540 franchi (cfr. 111b cpv. 1 e 2 OSCi). Chi presta servizio civile è assicurato conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM, RS 833.1); per danni alle persone la responsabilità della Confederazione è disciplinata esclusivamente da tale legge (art. 40 LSC).

E. 4 In sostanza, il ricorrente conclude all'annullamento della decisione di convocazione d'ufficio fondandosi prevalentemente su motivi di salute e sulle incertezze relative alla copertura assicurativa durante l'impiego. In particolare, egli fa valere l'incompatibilità delle mansioni previste con le indicazioni del referto medico del 22 maggio 2026. Egli rimprovera all'autorità inferiore di non aver a torto considerato o analizzato la documentazione medica da lui trasmessa e così facendo di aver disatteso il principio inquisitorio, il principio della buona fede e, secondo il senso, il diritto all'integrità fisica.

E. 4.1.1 A titolo liminare va indicato che nel procedimento precedente, il ricorrente ha trasmesso al CIVI dapprima una perizia reumatologica del 15 ottobre 2025 allestita per la sua assicurazione contro la perdita di guadagno (allegato 9 all'incarto CIVI). Secondo detto documento, il ricorrente è stato ritenuto inabile al lavoro al 100% nell'attività professionale da lui svolta (...) ed è stato raccomandato di avviarlo da subito ad altra professione coinvolgendo l'ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) del cantone Ticino. Dalla perizia indicata emerge che il ricorrente accusa limiti funzionali, ma che ciononostante vi sono risorse fisiche atte a permettere una reintegrazione professionale. Vengono ritenute inadeguate le attività di sollevamento e trasporto di carichi in posizioni non ergonomiche per la schiena che superano i limiti dettati dalle risorse fisiche dell'interessato.

E. 4.1.2 Nel rapporto medico del 22 maggio 2026, inoltrato dal ricorrente con e-mail del 23 giugno 2026 (allegati 24 e 26 dell'incarto CIVI), il medico curante (specialista in neurologia) ha certificato che il ricorrente soffre di "una patologia degenerativa del rachide lombare caratterizzata da discopatia [...] associata a ernia discale ad entrambi i livelli, responsabile di una sintomatologia dolorosa lombare persistente e di una limitazione funzionale della colonna vertebrale". Egli ha evidenziato come l'esecuzione regolare e continuativa di attività di servizio civile nel settore dell'animazione implicanti il mantenimento prolungato della stazione eretta, frequenti spostamenti, ripetute flessioni del tronco, cambi posturali continui e movimenti dinamici spesso non programmabili, non sia compatibile con le condizioni della colonna vertebrale del ricorrente, né consigliabile sotto il profilo medico. Egli ha invece ritenuto maggiormente indicate attività che consentano una gestione autonoma delle posture, la possibilità di alternare frequentemente le posizioni di lavoro e che non comportino ripetute flessioni del tronco o altre significative sollecitazioni biomeccaniche a carico del rachide lombare.

E. 4.1.3 L'autorità inferiore ha illustrato in maniera plausibile di aver chiarito con l'istituto d'impiego designato, prima del rilascio della decisione impugnata, le restrizioni nello svolgimento dell'impiego dovute alla situazione medica del ricorrente e risultanti dal referto medico. Dalla nota telefonica del 7 luglio 2026 (allegato 27 all'incarto del CIVI) emerge che il Centro regionale ha comunicato all'istituto d'impiego le limitazioni a livello fisico del ricorrente e specificato le attività a lui escluse. Risulta inoltre che l'istituto d'impiego ha indicato di aver compreso il quadro in cui avrebbe dovuto svolgersi il prospettato impiego del ricorrente. Pur quanto il mansionario scelto preveda anche l'animazione, l'istituto d'impiego avrebbe spiegato che nella misura in cui i diversi compiti possano collidere con lo stato fisico del ricorrente, essi sarebbero svolti da un altro civilista, che nel periodo previsto fungerebbe da animatore e sostituirebbe il ricorrente nelle mansioni a lui non esigibili per ragioni di salute.

E. 4.1.4 Alla decisione impugnata è stato allegato il mansionario "collaboratore generico - Assistenza" (allegato 32 dell'incarto del CIVI). Esso indica che il civilista sostiene i collaboratori nell'assistenza agli ospiti e nei lavori in generale. Esso prevede attività come, per esempio, semplici interventi di cura, l'accudimento diurno, il sostegno durante i pasti, l'accompagnamento all'interno e all'esterno della struttura, la partecipazione ad attività di animazione, passeggiate, letture, rifare i letti, il riordino e la pulizia degli armadi, delle camere e delle aree comuni, la pulizia e la manutenzione dei mezzi ausiliari. Nell'ambito delle attività descritte la quota per l'attività di assistenza e di cura dei pazienti dev'essere almeno del 30 per cento. In aggiunta, il mansionario indica pure che su richiesta sono inoltre possibili attività in altri ambiti come per esempio nel servizio alberghiero, in cucina, in caffetteria, nel servizio tecnico e in amministrazione.

E. 4.2.1 In primo luogo, vale la pena di rilevare che il ricorrente era consapevole, tant'è che è stato giustamente reso attento in questo senso a più riprese dall'autorità inferiore, del suo obbligo d'impiego del servizio civile nell'anno 2026. D'altronde, il rapporto medico del 22 maggio 2026 (cfr. supra consid. 4.1.2) non conclude all'assoluta inabilità al servizio del ricorrente, bensì parte dal presupposto che il ricorrente può svolgere mansioni di servizio civile, purché siano rispettate determinate condizioni. Si aggiunga poi che il ricorrente stesso ha indicato che le sue limitazioni non comportano un licenziamento dal servizio (cfr. messaggio di posta elettronica del 28 gennaio 2026, allegato 11 dell'incarto del CIVI), né risulta dall'incarto che egli abbia richiesto un esame della sua abilità al servizio o inoltrato una domanda di licenziamento anticipato dal servizio civile, segnatamente a causa di un'incapacità lavorativa prevedibilmente duratura oppure per problemi di salute (cfr. art. 11 cpv. 3 lett. a e b LSC), ciò che in questo caso richiederebbe l'intervento del medico di fiducia.

E. 4.2.2 In secondo luogo, essendo indubbia la sussistenza dell'obbligo di impiego del servizio civile in osservanza di determinati limiti, l'autorità inferiore si è prodigata, come si è visto (cfr. supra consid. 4.1.3 seg.), a favore di una convocazione per un impiego comprendente mansioni conciliabili con le condizioni di salute del ricorrente, tant'è che, come da lei plausibilmente asserito e del resto risulta dal mansionario corrispondente (allegato 32 all'incarto del CIVI), quest'ultimo è concepito in modo generico proprio per lasciare al ricorrente, nei limiti posti dal suo stato di salute, un margine di scelta e flessibilità tra le diverse attività descritte, permettendogli una gestione autonoma delle posture come raccomandato nel referto medico (cfr. supra consid. 4.1.2 e 4.1.3). Per abbondanza sia infine rilevato che in particolare per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, l'istituto d'impiego è tenuto a trattare la persona che presta servizio civile alla medesima stregua dei lavoratori che eseguono gli stessi lavori o lavori comparabili (art. 48 cpv. 5 LSC).

E. 4.3.1 Ora, secondo l'estratto da ZiviConnect, il ricorrente deve ancora prestare 102 giorni di servizio conformemente alla decisione di ammissione (cfr. fatti lett. A.a). A tale scopo, l'autorità inferiore ha invitato il ricorrente, a più riprese, a trasmettere una convenzione d'impiego al Centro regionale entro determinati termini, prospettando, in ripetute occasioni, l'emanazione di una convocazione d'ufficio al periodo di impiego e di una convocazione al colloquio di presentazione in caso di mancata osservanza. Benché fosse stato più volte sollecitato a farlo e inoltre fosse stato istruito sulle conseguenze del decorso infruttuoso del termine, resta fermo e incontestato che il ricorrente non ha presentato la convenzione di impiego nei termini richiesti.

E. 4.3.2 Risulta inoltre dalla cronologia dei fatti che l'autorità inferiore è venuta incontro al ricorrente in più occasioni, offrendo l'opportuna assistenza, vuoi concedendo diverse proroghe, vuoi fornendogli gli indirizzi di istituti di impiego presso cui fosse possibile svolgere mansioni conciliabili con i suoi problemi di salute, vuoi organizzando un colloquio personale, vuoi orientando il civilista sulla possibilità di poter interrompere l'impiego o di inoltrare una domanda di differimento, vuoi contattando l'istituto d'impiego e concependo con esso il mansionario in base ai bisogni dettati dalle limitazioni delle attività per ragioni mediche, vuoi informandolo sulle questioni assicurative e sulla possibilità di rivolgersi all'Assicurazione militare per quesiti inerenti alla copertura assicurativa durante l'impiego, rispettivamente alla sua assicurazione privata e al suo consulente AI (cfr. al riguardo l'allegato 19 dell'incarto CIVI). Pertanto, non si può rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente tenuto conto dell'idoneità del ricorrente nella scelta dell'impiego e del mansionario, rispettivamente di non aver considerato il rapporto medico del 22 maggio 2026. Come risulta dalle disposizioni rilevanti (cfr. supra consid. 3.2), nel decidere se ordinare una convocazione d'ufficio o meno, l'autorità deve prendere in considerazione l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi ad un'esecuzione corretta e inoltre, prima di farlo, il CIVI è tenuto a fornire alla persona interessata le informazioni e l'assistenza necessaria, quest'ultima su domanda. In tale contesto, va fatto notare di transenna che le questioni legate alla copertura assicurativa, sollevate dal ricorrente, non contemplate dall'art. 31a OSCi, non configurano un elemento determinante ai fini di disporre una convocazione d'ufficio, ma sono semmai una conseguenza della medesima. Siccome le questioni inerenti alla copertura assicurativa riguardano primariamente la persona assicurata e l'assicurazione coinvolta, i compiti di supporto del CIVI non possono che esaurirsi nell'offerta di informazioni generali, ciò che è avvenuto nel caso di specie.

E. 4.3.3 Di contro, benché al civilista, rispetto a chi presta servizio militare, competa di principio una maggiore responsabilità individuale riguardo alla pianificazione degli impieghi di servizio civile (cfr. sentenza del TAF B-2232/2026 del 18 maggio 2026 consid. 3.3.5 con rinvii), il ricorrente ha manifestato un atteggiamento ostinato nonostante i numerosi tentativi di coinvolgerlo, procrastinando i tempi della ricerca dell'impiego finché non fosse stata fatta chiarezza sulle questioni circa la copertura assicurativa durante l'impiego e la conciliabilità del mansionario con le restrizioni derivanti dal suo stato di salute. Pur avendo comprensione per la situazione personale in cui si viene a trovare, il ricorrente sembra non rendersi conto che l'iniziativa per cercare un impiego deve partire da lui e spetta perciò a lui contattare l'autorità inferiore in caso di problemi e non aspettare di essere interpellato. Come si è visto, l'autorità inferiore ha fornito al ricorrente adeguate informazioni e supporto, nonché tenuto opportunamente conto dell'attitudine del ricorrente, determinando con l'istituto d'impiego le attività compatibili con la sua situazione e realizzando un mansionario strutturato in maniera flessibile per rendere possibile un adattamento alle limitazioni di natura medica.

E. 4.3.4 Alla luce di quanto esposto, non è censurabile che l'autorità inferiore abbia emanato nei confronti del ricorrente una convocazione d'ufficio. La convocazione d'ufficio costituisce d'altronde la conseguenza prevista dall'ordinamento giuridico per il mancato adempimento degli obblighi di collaborazione del civilista. Vista la mancata reazione del ricorrente entro i termini nonostante i numerosi solleciti ed essendo adempiute le esigenze poste all'autorità inferiore quanto ai compiti di informazione, supporto e considerazione dell'attitudine del civilista (art. 31a cpv. 2 e 4 OSCi), l'autorità inferiore non ha avuto altra scelta se non quella di disporre una convocazione d'ufficio. Ne segue che il provvedimento adottato si rivela una misura idonea, necessaria e ragionevole a garantire l'esecuzione dell'obbligo di servizio e il corretto funzionamento del sistema ed ossequia il principio di proporzionalità.

E. 4.3.5 Visto quanto precede, le condizioni per poter pronunciare una decisione di convocazione d'ufficio sono date e l'atto impugnato del 9 luglio 2026 si rivela conforme al diritto e la fissazione della data di inizio del periodo d'impiego al 26 ottobre 2026 è avvenuta in ossequio del termine dei tre mesi secondo l'art. 22 cpv. 2 LSC. Non sono ravvisabili indizi per affermare che non siano stati considerati l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un'esecuzione corretta, rispettivamente che l'emolumento pari a fr. 225.- non rientri nei limiti di cui all'art. 111b OSCi.

E. 4.3.6 Atteso infine che il ricorrente ha dichiarato all'autorità inferiore di non essere intenzionato ad inoltrare una domanda di differimento il Tribunale prescinde dall'esaminare la questione malgrado l'autorità inferiore si sia determinata a riguardo nella risposta al ricorso.

E. 4.3.7 In sunto, le censure mosse dal ricorrente contro la convocazione d'ufficio si rivelano infondate. Il ricorso va dunque respinto e la decisione dell'autorità inferiore deve essere confermata. Con l'emanazione del presente giudizio viene a cadere l'effetto sospensivo conferito al ricorso. Al ricorrente dovrà tuttavia essere assegnato un nuovo termine per il colloquio di presentazione.

E. 5 La procedura dinanzi allo scrivente Tribunale è gratuita, pertanto, non vengono prelevate spese processuali. Non vengono versate ripetibili (art. 65 cpv. 1 LSC).

E. 6 La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 83 lett. i della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'Organo centrale dell'Ufficio federale del servizio civile CIVI. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi Data di spedizione: 14 ottobre 2026 Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegati di ritorno) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: incarto di ritorno) - Ufficio federale del servizio civile CIVI, Organo centrale, Malerweg 6, 3600 Thun
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte II

B-5317/2026

Sentenza del 9 ottobre 2026

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),

Christian Winiger, Pierre-Emmanuel Ruedin,

cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X. _______,

ricorrente,

contro

Ufficio federale del servizio civile CIVI,

Centro regionale Bellinzona,

autorità inferiore.

Oggetto

Convocazione d'ufficio.

Fatti:

A.

A.a X. _______ (di seguito: il civilista o il ricorrente) è stato ammesso al servizio civile con decisione del 19 maggio 2025 con l'obbligo di prestare 102 giorni di servizio. Fino ad oggi, il numero effettivo dei giorni di servizio è rimasto invariato.

A.b Con lettera del 16 agosto 2025, trasmessa elettronicamente attraverso il portale ZiviConnect (la banca dati del sistema informativo del servizio civile per l'organizzazione degli impieghi di servizio civile da parte dei civilisti e degli istituti d'impiego, n.d.r.), a cui il ricorrente è registrato, l'Ufficio federale del servizio civile CIVI, Centro regionale di Bellinzona (di seguito: autorità inferiore, CIVI) ha ricordato al civilista l'obbligo d'impiego del servizio civile per l'anno 2026, invitandolo ad inoltrare una convenzione d'impiego debitamente compilata entro il 13 ottobre 2025 e segnalando le conseguenze in caso di mancata presentazione nei termini utili.

A.c Visto il decorso infruttuoso del termine, con lettera del 19 ottobre 2025, trasmessa elettronicamente il giorno seguente attraverso il portale ZiviConnect, l'autorità inferiore ha prorogato il termine per trasmettere una convenzione d'impiego fino al 12 gennaio 2026, riattirando l'attenzione sulle conseguenze in caso di inosservanza, vale a dire l'emanazione di una convocazione d'ufficio con l'addossamento di una tassa.

A.d Con e-mail del 9 gennaio 2026, il civilista ha spiegato di non aver ancora accettato alcuna proposta di impiego per motivi di salute, sottolineando di essere stato dichiarato inabile a svolgere diverse tipologie di lavoro e di essere in attesa di ulteriori accertamenti medici onde conoscere l'eventualità di essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Allo stesso modo, egli ha segnalato di essere in contatto con l'assicurazione invalidità per valutare l'impatto del suo stato di salute sulla capacità lavorativa. A suffragio delle sue asserzioni, il civilista ha allegato una perizia reumatologica, datata 15 ottobre 2025 e indirizzata al servizio medico fiduciario della sua assicurazione privata (cfr. infra consid. 4.1.1).

A.e Con e-mail del 23 gennaio 2026, il Centro regionale, preso atto dei documenti trasmessi il 9 gennaio 2026, ha segnalato al civilista che poteva svolgere alcune mansioni nonostante le restrizioni mediche, proponendogli la possibilità di effettuare dei periodi d'impiego nel settore amministrativo e concludendo che non erano ravvisabili i presupposti per valutare un licenziamento dal servizio civile o un differimento.

A.f Con e-mail del 28 gennaio 2026, il ricorrente ha indicato di essere cosciente delle proprie limitazioni e che le stesse non comportano un licenziamento dal servizio civile. Inoltre, egli ha chiesto se fosse possibile ricevere un supporto o un orientamento nella scelta della funzione più adeguata, tenendo conto delle sue condizioni di salute. A detta del ricorrente, in data 11 febbraio 2026, egli avrebbe disposto di maggiori informazioni circa il tipo di intervento chirurgico ipotizzato, e le relative indicazioni su eventuali limitazioni al lavoro di natura temporale.

A.g Dopo un vano tentativo di contatto telefonico in data 23 marzo 2026, con e-mail del 15 aprile 2026, il Centro regionale ha chiesto al ricorrente di essere ricontattato entro il 17 aprile 2026 in merito al suo obbligo per il 2026, avvertendolo che, in caso di decorso infruttuoso, sarebbe stata disposta una convocazione d'ufficio.

A.h Con e-mail del 15 aprile 2026, il ricorrente ha ricordato al Centro regionale di aver già inviato, in data 9 gennaio 2026, una comunicazione formale della sua situazione di salute con la documentazione medica necessaria, lamentando che le sue richieste di indicazioni sarebbero state disattese, non avendo ricevuto alcun riscontro per oltre tre mesi. Il ricorrente ha interpretato il termine di soli due giorni come una minaccia a scapito del suo stato di salute psichica. Sulla scorta di queste premesse, egli ha richiesto l'assegnazione di un nuovo consulente nel quadro dello svolgimento degli obblighi di servizio civile e un appuntamento urgente con un superiore per discutere della sua pratica.

A.i Con e-mail del 23 aprile 2026, il Centro regionale ha convocato il civilista ad un colloquio personale presso i suoi uffici. In tale occasione, il Centro regionale gli avrebbe proposto diversi impieghi potenzialmente compatibili con le sue capacità lavorative, ricordandogli la possibilità di svolgimento di un periodo di prova per esaminare la concreta compatibilità della mansione con la situazione medica personale, nonché l'eventualità dell'interruzione del periodo per motivi di salute. Dal colloquio sarebbe infine emerso che il ricorrente avrebbe dichiarato di valutare se presentare una domanda di differimento o cercare un impiego, a seconda dell'esito della prospettata discussione con il consulente dell'assicurazione invalidità.

A.j Con e-mail del 28 aprile 2026, il Centro regionale ha trasmesso al ricorrente una lista di istituti d'impiego con mansionari verosimilmente conciliabili con i problemi di salute annunciati, impartendogli un termine sino al 12 maggio 2026 per indicare se egli intendesse proseguire con la ricerca di un impiego o presentare una domanda di differimento. Con e-mail dello stesso giorno, il ricorrente ha posto diverse domande relative alla conciliabilità tra alcuni mansionari e le limitazioni di salute indicate, come pure alla copertura assicurativa in caso di malattia durante gli impieghi di servizio civile. Con messaggio del 4 maggio 2026, il Centro regionale ha dato seguito a queste domande, indicando al ricorrente che per ulteriori quesiti circa il funzionamento della copertura assicurativa durante il servizio civile, egli avrebbe potuto rivolgersi all'Assicurazione militare.

A.k Con e-mail del 9 maggio 2026, il ricorrente ha in sostanza sottolineato le rimanenti incertezze a livello di copertura assicurativa dell'Assicurazione militare in caso di danni preesistenti e di concreta capacità a svolgere diversi impieghi, annunciando di non voler prendere contatto con gli istituti d'impiego prima di aver chiarito i suoi dubbi medici e assicurativi ed indicando di contattare il Centro regionale non appena ricevuto il parere del medico curante circa la conciliabilità dei limiti relativi al suo stato di salute con certe attività del servizio civile.

A.l Con corrispondenza dell'11 maggio 2026, il Centro regionale ha in sostanza ribadito la possibilità di inoltrare una domanda di differimento e precisato le condizioni di copertura dell'assicurazione durante gli impieghi di servizio civile e a quali enti rivolgersi al riguardo.

A.m Con messaggio di posta elettronica del 18 maggio 2026, il ricorrente ha indicato di essere in contatto con lo specialista e di essere in attesa di un'eventuale visita e del relativo referto medico, manifestando inoltre la sua intenzione di contattare l'Assicurazione militare per chiarire i termini della copertura assicurativa.

A.n Con messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2026, il Centro regionale ha ricordato l'obbligo d'impiego per l'anno 2026, assegnando al ricorrente un termine sino al 26 giugno 2026 per presentare il referto medico dello specialista, con l'avvertimento che in caso di decorso infruttuoso esso avrebbe emanato una convocazione d'ufficio basandosi sulle indicazioni contenute nella perizia del 15 ottobre 2025.

A.o Con e-mail del 23 giugno 2026, il ricorrente ha risposto che il termine impartito non può andare a scapito della sua salute ed incolumità finanziaria. Quanto allo stato di salute, il ricorrente ha prodotto un rapporto medico del 22 maggio 2026 (cfr. infra consid. 4.1.2). Quanto all'aspetto assicurativo, il ricorrente, fondandosi su una lettera del 29 maggio 2026 dell'Assicurazione militare, ha indicato di non voler dare seguito ad alcuna convocazione per un periodo di servizio civile e di non intendere assumersi il rischio di un vuoto assicurativo e finanziario relativo ad un potenziale danno insorto durante un periodo d'impiego al servizio civile. In conformità a tale scritto, l'Assicurazione militare non si era sentita in grado di esprimersi in merito al caso del ricorrente non essendo attiva la sua copertura assicurativa in ragione del mancato effettivo inizio del servizio.

A.p In data 7 luglio 2026 è avvenuto un contatto telefonico tra il Centro regionale e [..] (istituto d'impiego) in cui sono state verosimilmente vagliate le possibili attività imputabili al ricorrente in vista di una probabile convocazione d'ufficio (cfr. infra consid. 4.1.3).

A.q Con decisione del 9 luglio 2026, trasmessa per via elettronica il giorno medesimo, il Centro regionale ha convocato d'ufficio il ricorrente a svolgere un periodo di impiego dal 26 ottobre 2026 al 18 dicembre 2026 presso l'istituto d'impiego [...] per una durata presumibile di 54 giorni di servizio e allo stesso tempo riscosso una tassa di 225 franchi. Con ulteriore decisione del 9 luglio 2026, il ricorrente è stato convocato presso il menzionato istituto d'impiego per un colloquio di presentazione previsto il 19 agosto 2026 alle ore 10:00.

A.r Dopo la notifica della decisione del 9 luglio 2026, il ricorrente ha avviato uno scambio di e-mail con il CIVI circa la mancata presa in considerazione, a suo avviso, della sua comunicazione del 23 giugno 2026 e dei relativi allegati. Nelle e-mail del 14 luglio 2026 e del 24 luglio 2026 il CIVI ha ribadito di aver tenuto conto della documentazione fornita, in particolare dell'ultimo rapporto medico del 22 maggio 2026, nonché reso attento il ricorrente sulla possibilità di inoltrare una domanda di differimento. Con e-mail del 28 luglio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non aver intenzione di presentare una simile domanda e prospettato l'inoltro di un ricorso.

B. Con ricorso del 27 luglio 2026, il ricorrente ha impugnato la decisione di convocazione d'ufficio a un periodo d'impiego del servizio civile dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo in via superprovvisionale ed esecutiva la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, nel merito, l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento integrale della decisione impugnata con protesta di spese, tasse e ripetibili.

In primo luogo, il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, del principio della buona fede e del principio inquisitorio. In tale contesto, egli rimprovera all'autorità inferiore di aver preso la sua decisione non solo senza analizzare o sottoporre a perizia medica d'ufficio la documentazione medica da lui prodotta, in particolare il rapporto medico del 22 maggio 2026, ma anche delegando l'emanazione dell'atto impugnato ad un funzionario subentrante senza attendere il rientro dell'effettiva responsabile dalle vacanze.

In secondo luogo, il ricorrente fa valere una violazione "del suo diritto alla salute" a causa di un'incompatibilità del mansionario proposto con la sua documentata patologia alla colonna vertebrale.

Infine, il ricorrente invoca una violazione del principio della proporzionalità, in quanto la disposta convocazione d'ufficio lo obbligherebbe ad iniziare un impiego di servizio civile potenzialmente lesivo per la sua salute in totale assenza di garanzie di copertura assicurativa statale preventiva per la sua patologia preesistente.

C. Con ordinanza del 31 luglio 2026, il Tribunale ha comunicato che il ricorso ha per legge effetto sospensivo.

D. Con risposta del 28 agosto 2026, l'Organo centrale dell'Ufficio federale del servizio civile CIVI conclude al rigetto del ricorso nella misura della sua ammissibilità. In sostanza, esso contesta tutti gli argomenti sollevati dal ricorrente nel suo gravame. Quanto all'asserita assenza di copertura assicurativa da parte dell'Assicurazione militare, esso ritiene che le domande e le argomentazioni formulate a tale riguardo esulino dall'oggetto del litigio e siano inammissibili.

E. Entro il termine impartito con ordinanza del 15 settembre 2026, il ricorrente non ha fatto uso della sua facoltà di replicare.

F. Ulteriori fatti ed argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale è competente per giudicare il presente ricorso (art. 31, art. 32 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], art. 63 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo [legge sul servizio civile; LSC, RS 824.0]).

1.2 Al ricorrente deve essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso, alla forma e al contenuto del ricorso (art. 66 lett. a LSC; artt. 22a cpv. 1 lett. b, 50 e 52 cpv. 1 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 segg. PA) sono rispettate.

1.3 Il ricorso è pertanto ammissibile. Considerato che nella decisione impugnata il ricorrente è stato espressamente informato che durante il periodo di impiego è assicurato contro malattie e infortuni presso l'Assicurazione militare e inoltre è stato invitato ad osservare le informazioni riportate sulla tessera di legittimazione del servizio civile, mal si vede come le questioni relative alla copertura assicurativa esulino totalmente dall'oggetto litigioso, come asserisce l'autorità inferiore (cfr. anche infra consid. 4.3.2 segg.).

2. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito, secondo il senso, in riguardo alla sua componente dell'obbligo di motivare le decisioni in capo all'autorità inferiore, in quanto l'autorità inferiore avrebbe omesso di considerare la documentazione medica da lui trasmessa in data 23 giugno 2026, delegando l'emanazione della decisione di convocazione d'ufficio ad un funzionario estraneo alla pratica.

2.1 Il diritto di essere sentiti è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso e, per questo motivo, dev'essere esaminata prima di affrontare le censure di merito (DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). L'obbligo di motivazione deriva dal diritto di essere sentito, sancito dagli artt. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e 6 n. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), il quale costituisce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli artt. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (cfr. sentenza del TAF B-1011/2008 del 1° maggio 2009 consid. 4.2). Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 23, consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 117 Ib 64 consid. 4).

2.2 A differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, va segnalato che l'autorità inferiore già nella decisione avversata ha riportato esplicitamente che "Per la scelta dell'impiego abbiamo tenuto conto delle limitazioni legate allo stato di salute del civilista per un impiego nel servizio civile". Il ricorrente teme tuttavia che il rapporto medico del 22 maggio 2026 non sia stato considerato nell'emanare la decisione avversata, in quanto, dopo aver trasmesso il documento menzionato in via elettronica alla collaboratrice responsabile della sua pratica, egli avrebbe ricevuto un messaggio automatico di assenza per vacanze della medesima. Da tale circostanza, il ricorrente desume che il collaboratore scientifico subentrato che si è occupato di redigere la decisione impugnata non avrebbe disposto di elementi rilevanti per ordinare una convocazione d'ufficio. Nello scambio di e-mail avviato dal ricorrente a tale riguardo il 10 luglio 2026 (allegato 33 all'incarto del CIVI), dopo la ricezione della decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ribadito in due occasioni (allegati 34 e 35 dell'incarto CIVI) di aver tenuto conto della comunicazione del 23 giugno 2026 e dei relativi allegati nell'ambito dell'emanazione della convocazione d'ufficio, specificando che le attività che egli sarebbe stato chiamato a svolgere avrebbero considerato le limitazioni legate al suo stato di salute e proponendogli infine la possibilità di presentare una domanda di differimento entro il 14 agosto 2026. Ora, il fatto che il ricorrente dia un'interpretazione differente di alcuni elementi fattuali rispetto a quella adottata dall'autorità inferiore, non gli ha impedito di comprendere la decisione ed impugnarla con piena cognizione di causa. Pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito. La questione inerente alla sufficiente presa in considerazione della situazione medica del ricorrente dovrà invece essere affrontata nei considerandi di merito.

3.

3.1 Secondo l'art. 9 lett. d LSC in combinato disposto con l'art. 20 LSC, l'obbligo di prestare servizio civile vincola a prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all'art. 8 LSC. Il servizio civile dura 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati (art. 8 cpv. 1 primo periodo LSC). Il servizio civile è prestato in uno o più periodi di impiego e il Consiglio federale disciplina la durata minima e la successione dei periodi d'impiego (art. 20 LSC). La persona che deve prestare servizio civile inizia il primo impiego al più tardi nell'anno che segue il momento in cui l'ammissione al servizio civile è passata in giudicato (art. 21 cpv. 1 LSC). La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d'impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l'articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile (art. 35 dell'ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile [RS 824.1, OSCi]). La durata minima di un periodo di impiego è di 26 giorni (art. 38 cpv. 1 OSCi).

3.2 La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d'impiego e concorda con essi i periodi d'impiego (art. 31a cpv. 1, primo periodo, OSCi). L'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) fornisce alla persona soggetta al servizio civile le informazioni di cui necessita per la ricerca e, su domanda, la assiste (art. 31a cpv. 2 OSCi). Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, il CIVI stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d'impiego (convocazione d'ufficio) e notifica la relativa decisione alla persona che deve prestare servizio civile e all'istituto d'impiego al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo d'impiego, prendendo in considerazione l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un'esecuzione corretta (cfr. art. 22 cpv. 2 LSC e art. 31a cpv. 1 e cpv. 4 OSCi). Per l'emanazione di una convocazione d'ufficio, il CIVI riscuote una tassa, la quale è calcolata in funzione del dispendio di tempo sulla base di un importo di 90 franchi per ogni ora impiegata, ma non può eccedere i 540 franchi (cfr. 111b cpv. 1 e 2 OSCi). Chi presta servizio civile è assicurato conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM, RS 833.1); per danni alle persone la responsabilità della Confederazione è disciplinata esclusivamente da tale legge (art. 40 LSC).

4. In sostanza, il ricorrente conclude all'annullamento della decisione di convocazione d'ufficio fondandosi prevalentemente su motivi di salute e sulle incertezze relative alla copertura assicurativa durante l'impiego. In particolare, egli fa valere l'incompatibilità delle mansioni previste con le indicazioni del referto medico del 22 maggio 2026. Egli rimprovera all'autorità inferiore di non aver a torto considerato o analizzato la documentazione medica da lui trasmessa e così facendo di aver disatteso il principio inquisitorio, il principio della buona fede e, secondo il senso, il diritto all'integrità fisica.

4.1

4.1.1 A titolo liminare va indicato che nel procedimento precedente, il ricorrente ha trasmesso al CIVI dapprima una perizia reumatologica del 15 ottobre 2025 allestita per la sua assicurazione contro la perdita di guadagno (allegato 9 all'incarto CIVI). Secondo detto documento, il ricorrente è stato ritenuto inabile al lavoro al 100% nell'attività professionale da lui svolta (...) ed è stato raccomandato di avviarlo da subito ad altra professione coinvolgendo l'ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) del cantone Ticino. Dalla perizia indicata emerge che il ricorrente accusa limiti funzionali, ma che ciononostante vi sono risorse fisiche atte a permettere una reintegrazione professionale. Vengono ritenute inadeguate le attività di sollevamento e trasporto di carichi in posizioni non ergonomiche per la schiena che superano i limiti dettati dalle risorse fisiche dell'interessato.

4.1.2 Nel rapporto medico del 22 maggio 2026, inoltrato dal ricorrente con e-mail del 23 giugno 2026 (allegati 24 e 26 dell'incarto CIVI), il medico curante (specialista in neurologia) ha certificato che il ricorrente soffre di "una patologia degenerativa del rachide lombare caratterizzata da discopatia [...] associata a ernia discale ad entrambi i livelli, responsabile di una sintomatologia dolorosa lombare persistente e di una limitazione funzionale della colonna vertebrale". Egli ha evidenziato come l'esecuzione regolare e continuativa di attività di servizio civile nel settore dell'animazione implicanti il mantenimento prolungato della stazione eretta, frequenti spostamenti, ripetute flessioni del tronco, cambi posturali continui e movimenti dinamici spesso non programmabili, non sia compatibile con le condizioni della colonna vertebrale del ricorrente, né consigliabile sotto il profilo medico. Egli ha invece ritenuto maggiormente indicate attività che consentano una gestione autonoma delle posture, la possibilità di alternare frequentemente le posizioni di lavoro e che non comportino ripetute flessioni del tronco o altre significative sollecitazioni biomeccaniche a carico del rachide lombare.

4.1.3 L'autorità inferiore ha illustrato in maniera plausibile di aver chiarito con l'istituto d'impiego designato, prima del rilascio della decisione impugnata, le restrizioni nello svolgimento dell'impiego dovute alla situazione medica del ricorrente e risultanti dal referto medico. Dalla nota telefonica del 7 luglio 2026 (allegato 27 all'incarto del CIVI) emerge che il Centro regionale ha comunicato all'istituto d'impiego le limitazioni a livello fisico del ricorrente e specificato le attività a lui escluse. Risulta inoltre che l'istituto d'impiego ha indicato di aver compreso il quadro in cui avrebbe dovuto svolgersi il prospettato impiego del ricorrente. Pur quanto il mansionario scelto preveda anche l'animazione, l'istituto d'impiego avrebbe spiegato che nella misura in cui i diversi compiti possano collidere con lo stato fisico del ricorrente, essi sarebbero svolti da un altro civilista, che nel periodo previsto fungerebbe da animatore e sostituirebbe il ricorrente nelle mansioni a lui non esigibili per ragioni di salute.

4.1.4 Alla decisione impugnata è stato allegato il mansionario "collaboratore generico - Assistenza" (allegato 32 dell'incarto del CIVI). Esso indica che il civilista sostiene i collaboratori nell'assistenza agli ospiti e nei lavori in generale. Esso prevede attività come, per esempio, semplici interventi di cura, l'accudimento diurno, il sostegno durante i pasti, l'accompagnamento all'interno e all'esterno della struttura, la partecipazione ad attività di animazione, passeggiate, letture, rifare i letti, il riordino e la pulizia degli armadi, delle camere e delle aree comuni, la pulizia e la manutenzione dei mezzi ausiliari. Nell'ambito delle attività descritte la quota per l'attività di assistenza e di cura dei pazienti dev'essere almeno del 30 per cento. In aggiunta, il mansionario indica pure che su richiesta sono inoltre possibili attività in altri ambiti come per esempio nel servizio alberghiero, in cucina, in caffetteria, nel servizio tecnico e in amministrazione.

4.2

4.2.1 In primo luogo, vale la pena di rilevare che il ricorrente era consapevole, tant'è che è stato giustamente reso attento in questo senso a più riprese dall'autorità inferiore, del suo obbligo d'impiego del servizio civile nell'anno 2026. D'altronde, il rapporto medico del 22 maggio 2026 (cfr. supra consid. 4.1.2) non conclude all'assoluta inabilità al servizio del ricorrente, bensì parte dal presupposto che il ricorrente può svolgere mansioni di servizio civile, purché siano rispettate determinate condizioni. Si aggiunga poi che il ricorrente stesso ha indicato che le sue limitazioni non comportano un licenziamento dal servizio (cfr. messaggio di posta elettronica del 28 gennaio 2026, allegato 11 dell'incarto del CIVI), né risulta dall'incarto che egli abbia richiesto un esame della sua abilità al servizio o inoltrato una domanda di licenziamento anticipato dal servizio civile, segnatamente a causa di un'incapacità lavorativa prevedibilmente duratura oppure per problemi di salute (cfr. art. 11 cpv. 3 lett. a e b LSC), ciò che in questo caso richiederebbe l'intervento del medico di fiducia.

4.2.2 In secondo luogo, essendo indubbia la sussistenza dell'obbligo di impiego del servizio civile in osservanza di determinati limiti, l'autorità inferiore si è prodigata, come si è visto (cfr. supra consid. 4.1.3 seg.), a favore di una convocazione per un impiego comprendente mansioni conciliabili con le condizioni di salute del ricorrente, tant'è che, come da lei plausibilmente asserito e del resto risulta dal mansionario corrispondente (allegato 32 all'incarto del CIVI), quest'ultimo è concepito in modo generico proprio per lasciare al ricorrente, nei limiti posti dal suo stato di salute, un margine di scelta e flessibilità tra le diverse attività descritte, permettendogli una gestione autonoma delle posture come raccomandato nel referto medico (cfr. supra consid. 4.1.2 e 4.1.3). Per abbondanza sia infine rilevato che in particolare per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, l'istituto d'impiego è tenuto a trattare la persona che presta servizio civile alla medesima stregua dei lavoratori che eseguono gli stessi lavori o lavori comparabili (art. 48 cpv. 5 LSC).

4.3

4.3.1 Ora, secondo l'estratto da ZiviConnect, il ricorrente deve ancora prestare 102 giorni di servizio conformemente alla decisione di ammissione (cfr. fatti lett. A.a). A tale scopo, l'autorità inferiore ha invitato il ricorrente, a più riprese, a trasmettere una convenzione d'impiego al Centro regionale entro determinati termini, prospettando, in ripetute occasioni, l'emanazione di una convocazione d'ufficio al periodo di impiego e di una convocazione al colloquio di presentazione in caso di mancata osservanza. Benché fosse stato più volte sollecitato a farlo e inoltre fosse stato istruito sulle conseguenze del decorso infruttuoso del termine, resta fermo e incontestato che il ricorrente non ha presentato la convenzione di impiego nei termini richiesti.

4.3.2 Risulta inoltre dalla cronologia dei fatti che l'autorità inferiore è venuta incontro al ricorrente in più occasioni, offrendo l'opportuna assistenza, vuoi concedendo diverse proroghe, vuoi fornendogli gli indirizzi di istituti di impiego presso cui fosse possibile svolgere mansioni conciliabili con i suoi problemi di salute, vuoi organizzando un colloquio personale, vuoi orientando il civilista sulla possibilità di poter interrompere l'impiego o di inoltrare una domanda di differimento, vuoi contattando l'istituto d'impiego e concependo con esso il mansionario in base ai bisogni dettati dalle limitazioni delle attività per ragioni mediche, vuoi informandolo sulle questioni assicurative e sulla possibilità di rivolgersi all'Assicurazione militare per quesiti inerenti alla copertura assicurativa durante l'impiego, rispettivamente alla sua assicurazione privata e al suo consulente AI (cfr. al riguardo l'allegato 19 dell'incarto CIVI).

Pertanto, non si può rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente tenuto conto dell'idoneità del ricorrente nella scelta dell'impiego e del mansionario, rispettivamente di non aver considerato il rapporto medico del 22 maggio 2026.

Come risulta dalle disposizioni rilevanti (cfr. supra consid. 3.2), nel decidere se ordinare una convocazione d'ufficio o meno, l'autorità deve prendere in considerazione l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi ad un'esecuzione corretta e inoltre, prima di farlo, il CIVI è tenuto a fornire alla persona interessata le informazioni e l'assistenza necessaria, quest'ultima su domanda. In tale contesto, va fatto notare di transenna che le questioni legate alla copertura assicurativa, sollevate dal ricorrente, non contemplate dall'art. 31a OSCi, non configurano un elemento determinante ai fini di disporre una convocazione d'ufficio, ma sono semmai una conseguenza della medesima. Siccome le questioni inerenti alla copertura assicurativa riguardano primariamente la persona assicurata e l'assicurazione coinvolta, i compiti di supporto del CIVI non possono che esaurirsi nell'offerta di informazioni generali, ciò che è avvenuto nel caso di specie.

4.3.3 Di contro, benché al civilista, rispetto a chi presta servizio militare, competa di principio una maggiore responsabilità individuale riguardo alla pianificazione degli impieghi di servizio civile (cfr. sentenza del TAF B-2232/2026 del 18 maggio 2026 consid. 3.3.5 con rinvii), il ricorrente ha manifestato un atteggiamento ostinato nonostante i numerosi tentativi di coinvolgerlo, procrastinando i tempi della ricerca dell'impiego finché non fosse stata fatta chiarezza sulle questioni circa la copertura assicurativa durante l'impiego e la conciliabilità del mansionario con le restrizioni derivanti dal suo stato di salute. Pur avendo comprensione per la situazione personale in cui si viene a trovare, il ricorrente sembra non rendersi conto che l'iniziativa per cercare un impiego deve partire da lui e spetta perciò a lui contattare l'autorità inferiore in caso di problemi e non aspettare di essere interpellato. Come si è visto, l'autorità inferiore ha fornito al ricorrente adeguate informazioni e supporto, nonché tenuto opportunamente conto dell'attitudine del ricorrente, determinando con l'istituto d'impiego le attività compatibili con la sua situazione e realizzando un mansionario strutturato in maniera flessibile per rendere possibile un adattamento alle limitazioni di natura medica.

4.3.4 Alla luce di quanto esposto, non è censurabile che l'autorità inferiore abbia emanato nei confronti del ricorrente una convocazione d'ufficio. La convocazione d'ufficio costituisce d'altronde la conseguenza prevista dall'ordinamento giuridico per il mancato adempimento degli obblighi di collaborazione del civilista. Vista la mancata reazione del ricorrente entro i termini nonostante i numerosi solleciti ed essendo adempiute le esigenze poste all'autorità inferiore quanto ai compiti di informazione, supporto e considerazione dell'attitudine del civilista (art. 31a cpv. 2 e 4 OSCi), l'autorità inferiore non ha avuto altra scelta se non quella di disporre una convocazione d'ufficio.

Ne segue che il provvedimento adottato si rivela una misura idonea, necessaria e ragionevole a garantire l'esecuzione dell'obbligo di servizio e il corretto funzionamento del sistema ed ossequia il principio di proporzionalità.

4.3.5 Visto quanto precede, le condizioni per poter pronunciare una decisione di convocazione d'ufficio sono date e l'atto impugnato del 9 luglio 2026 si rivela conforme al diritto e la fissazione della data di inizio del periodo d'impiego al 26 ottobre 2026 è avvenuta in ossequio del termine dei tre mesi secondo l'art. 22 cpv. 2 LSC. Non sono ravvisabili indizi per affermare che non siano stati considerati l'attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un'esecuzione corretta, rispettivamente che l'emolumento pari a fr. 225.- non rientri nei limiti di cui all'art. 111b OSCi.

4.3.6 Atteso infine che il ricorrente ha dichiarato all'autorità inferiore di non essere intenzionato ad inoltrare una domanda di differimento il Tribunale prescinde dall'esaminare la questione malgrado l'autorità inferiore si sia determinata a riguardo nella risposta al ricorso.

4.3.7 In sunto, le censure mosse dal ricorrente contro la convocazione d'ufficio si rivelano infondate. Il ricorso va dunque respinto e la decisione dell'autorità inferiore deve essere confermata. Con l'emanazione del presente giudizio viene a cadere l'effetto sospensivo conferito al ricorso. Al ricorrente dovrà tuttavia essere assegnato un nuovo termine per il colloquio di presentazione.

5. La procedura dinanzi allo scrivente Tribunale è gratuita, pertanto, non vengono prelevate spese processuali. Non vengono versate ripetibili (art. 65 cpv. 1 LSC).

6. La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 83 lett. i della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'Organo centrale dell'Ufficio federale del servizio civile CIVI.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi

Corrado Bergomi

Data di spedizione: 14 ottobre 2026

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata; allegati di ritorno)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: incarto di ritorno)

- Ufficio federale del servizio civile CIVI, Organo centrale, Malerweg 6, 3600 Thun