Esame superiore professionale
Sachverhalt
A. Durante la sessione d'esame 2006 A. _______ (qui di seguito: ricorrente) ha sostenuto l'esame professionale superiore per l'ottenimento dell'attestato federale di esperta contabile. Con scritto del 18 settembre 2006 l'organizzazione responsabile per l'esame professionale superiore di esperto contabile (qui di seguito: commissione d'esame, prima istanza) ha comunicato alla ricorrente la decisione di non superamento dell'esame. Dal foglio delle note si evince che non è stata raggiunta la sufficienza nell'esame scritto "professional judgement" avendo ottenuto la nota 2.5. Nelle altre due materie, segnatamente in "professional judgement" e nella "breve esposizione" ambedue orali, ha ottenuto la nota 4.5, giungendo quindi, considerate complessivamente le tre note ed una volta moltiplicate per i fattori di ponderazione, ad un risultato di 21 punti con 4.5 punti negativi. B. B.a Contro tale decisione la ricorrente ha interposto in data 20 ottobre 2006 ricorso dinanzi all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (qui di seguito: UFFT, autorità inferiore). A motivo del gravame ella ha addotto in sostanza la violazione del diritto di essere sentito: violando il suo obbligo di motivazione, la commissione d'esame non avrebbe fornito le necessarie delucidazioni in merito agli esami sostenuti, ovvero per non potersi evincere dalla documentazione prodotta, come fossero stati assegnati i punti per ogni singola domanda né tanto meno quale fosse la soluzione ritenuta per corretta. Ella ha inoltre contestato che il suo lavoro d'esame sarebbe stato valutato da due esperti come da regolamento d'esame. La ricorrente ha infine addotto che le sue prestazioni d'esame sarebbero state sottovalutate, evidenziando che una valutazione esterna sarebbe giunta ad una nota superiore di almeno 1.5 fino a 2 punti a quella attribuita dagli esperti. La ricorrente ha poi chiesto l'esperimento di una perizia indipendente. B.b Nella presa di posizione del 2 marzo 2007 la commissione d'esame conferma la decisione di non superamento dell'esame. Sulla scorta delle prese di posizione degli esperti, ha fatto innanzitutto notare che il lavoro d'esame, redatto a tratti in italiano ed a tratti in francese con frammiste espressioni in inglese, era di difficile interpretazione ed era a tratti illeggibile. Essa ha evidenziato inoltre che l'attribuzione di 15 punti supplementari sarebbe avvenuta sulla base del lavoro d'esame inoltrato dalla ricorrente nella forma dattiloscritta, di cui però gli esperti non garantivano la fedefacienza con l'originale manoscritto. Peraltro, ha fatto notare la commissione d'esame, neppure la rivalutazione di 15 punti avrebbe portato al superamento dell'esame ed al rilascio del diploma, in quanto la nota raggiunta con i punti supplementari sarebbe stata un 3. A proposito del diritto di consultare gli atti fatto valere dalla ricorrente, gli esperti hanno ritenuto che ella sarebbe stata in possesso di tutti i documenti necessari su cui basare il ricorso. Altri documenti od un'ulteriore visione degli atti non sarebbero entrati in considerazione. La commissione d'esame ha fatto infine rilevare che la ricorrente avrebbe mancato l'opportunità di formulare richieste concrete per l'attribuzione di punti supplementari. B.c Con replica del 22 maggio 2007 la ricorrente ha eccepito, in ordine, la tempestività della risposta della commissione d'esame, ed ha in entrata contestato le critiche relative all'uso di più lingue, riprendendo per il resto sostanzialmente le censure sollevate nel ricorso, ponendo in particolare evidenza che la commissione d'esame non avrebbe in alcun modo preso posizione sulla valutazione Y. _______ dell'esame scritto allegata al ricorso del 20 ottobre 2006 (documento G). B.d Con duplica del 14 luglio 2007 la commissione d'esame si è riconfermata nel postulare la reiezione del ricorso. Essa ha contestato l'eccezione di tempestività dell'allegato responsivo sollevata dalla ricorrente. Ha poi precisato che la questione linguistica sarebbe stata irrilevante ai fini del punteggio. Per il resto la commissione d'esame ha sottolineato che attraverso i punteggi attribuiti ad ogni singola domanda era chiaro a quali domande la parte ricorrente avrebbe risposto correttamente ed in quali sarebbero state constatate lacune od errori. Essa ha poi contestato l'asserzione secondo cui non avrebbe preso posizione sul documento G, ritenendo per di più che non avrebbe avuto alcun obbligo di chinarsi in maniera dettagliata su un allegato di controparte. La commissione d'esame ha evidenziato come la valutazione prodotta sia stata effettuata senza essere a conoscenza da parte di chi l'ha fatta, né della soluzione ritenuta corretta né della griglia di valutazione di ogni singola domanda. Essa ha rilevato in aggiunta che non è possibile valutare un esame di quel tipo singolarmente, ossia senza tenere in considerazione anche gli esami svolti dagli altri candidati nell'ambito della stessa sessione. B.e Con decisione del 16 gennaio 2008 l'UFFT ha respinto il ricorso. L'autorità inferiore ha dapprima addotto, quo alla pretesa violazione del diritto di essere sentito, specificatamente la violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alla richiesta di produzione degli appunti personali presi dagli esperti durante la correzione dell'esame scritto della candidata, che tali appunti, per prassi, sono considerati come atti interni. A prescindere da ciò, dalle annotazioni e dalle correzioni apportate dagli esperti al lavoro di esame, la ricorrente poteva prendere atto della soluzione ritenuta come corretta dagli esperti. La circostanza se effettivamente per certi esercizi gli esperti non avrebbero fatto osservazioni o non avrebbero portato delle correzioni o dei visti in segno di risposta corretta o indicato dei punti alle risposte della candidata, non assurgerebbe ancora ad una violazione del diritto di essere sentito. Sulla scorta delle tavole processuali, risulterebbe peraltro in modo evidente e ripercorribile, che la commissione d'esame ha ossequiato, anche se in modo stringato e minimo, al suo dovere di controllo e di motivazione. Quo ai vizi riguardanti la modalità di correzione dell'esame, l'autorità inferiore sottolinea che dagli atti nulla emerge che il regolamento d'esami sarebbe stato violato. Essa sottolinea che agli atti figurerebbe la presa di posizione di due esperti che hanno rivalutato l'esame della candidata; essa evidenzia, che da parte sua la commissione d'esame, nella sua presa di posizione, riprenderebbe, in sunto, le osservazioni dei due esperti; nella presa di posizione duplicativa gli esperti ribadirebbero inoltre che la prova sarebbe "passata al vaglio completamente da tre esaminatori". Del resto anche l'affermazione secondo cui "le annotazioni degli esperti sul foglio d'esame di diploma sono da intendere che certi esperti scrivono le loro annotazioni direttamente sul foglio, mentre altri utilizzano un foglio di correzione da considerare come atti interni (cfr. scritto del 16 ottobre 2006), starebbe a dimostrare, secondo l'autorità inferiore, che l'esame è stato corretto da più di un esperto. Riguardo ai vizi d'apprezzamento dell'esame, l'autorità inferiore ha osservato che la ricorrente non ha apportato alcun indizio concreto che gli esperti avrebbero adottato delle modalità di valutazione arbitrarie o posto delle esigenze più severe nella correzione rispetto ad altri candidati. Ancorché venga prodotta una perizia di parte, la ricorrente non si soffermerebbe sui punti dove gli esperti avrebbero sottovalutato e/o ecceduto nella correzione della prova d'esame. Essa precisa che spetterebbe alla ricorrente, sulla base di almeno qualche indizio pertinente, fornire indicazioni più precise in che misura l'esame sarebbe stato sottovalutato. Ne discende che a difetto di indizi concreti tali da fare presumere che gli esaminatori abbiano manifestamente adottato parametri di valutazione arbitrari o comunque dato un apprezzamento insostenibile, una perizia giudiziaria non si renderebbe necessaria. Per il resto l'autorità inferiore ritiene che la circostanza che il lavoro d'esame sia stato consegnato anche in una versione dattiloscritta non doveva andare a svantaggio della candidata. Secondo l'autorità inferiore sarebbe semmai stato compito della commissione d'esame regolare la consegna dei lavori d'esame. L'UFFT ritiene infine che la vertenza non rientri nel campo di applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). C. Contro tale decisione la ricorrente, rappresentata da un legale professionista, è insorta con ricorso del 18 febbraio 2008 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ella, protestate tasse, spese e ripetibili, postula in via principale l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento delle decisioni del 16 gennaio 2008 dell'UFFT e del 18 settembre 2006 della commissione d'esame, il riconoscimento del superamento dell'esame Professional Judgement ed il conferimento del titolo di esperta-contabile diplomata. In via subordinata, protestate tasse, spese e ripetibili, ella postula l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata per carenza di motivazione circa i punti assegnati nelle singole domande e l'invio dell'incarto all'UFFT affinché richieda l'esperimento di una perizia giudiziaria. In via ancor più subordinata, chiede, postulate tasse, spese e ripetibili, l'annullamento della decisione in quanto non è stata ossequiata la procedura come dal punto 4.43 del regolamento e l'invio dell'incarto all'UFFT affinché richieda l'esperimento di una perizia giudiziaria. Quo alle motivazioni, la ricorrente ribadisce gli argomenti esposti dinanzi all'autorità inferiore di ricorso: violazione del diritto di essere sentiti, violazione del diritto di consultazione degli atti, in quanto non è stata fornita motivazione alcuna per l'operato e la valutazione della commissione d'esame; nonché la violazione della cifra 4.43 del regolamento d'esame. Ripropone in aggiunta la sottovalutazione del lavoro d'esame e ribadisce la necessità di fare allestire una perizia indipendente in quanto, trattandosi di una questione tecnica, l'autorità chiamata a decidere non dispone delle conoscenze necessarie in materia. Più in specifico, alla critica secondo cui la ricorrente non avrebbe sostanziato la sua richiesta d'aumento del punteggio raggiunto all'esame, ella sostiene che la valutazione Y. _______ dell'esame scritto pure allegata al ricorso dinanzi al TAF (documento G) costituisce una valutazione ben articolata e dettagliata che indica per ogni domanda i punti che devono essere assegnati rispetto a quelli della commissione d'esame. Tenuto conto che la nota dell'esame scritto viene computata per tre volte, con la valutazione agli atti, la ricorrente otterrebbe un punteggio complessivo che va dai 25.5 ai 27 punti, di fronte al punteggio assegnato di 21 punti. Da tale documento risulterebbe quindi l'attribuzione di una nota da 1.5 a 2 punti superiore a quella assegnata dalla commissione d'esame. Per il resto la ricorrente mette in evidenza che la commissione d'esame non ha dato seguito alla richiesta dell'UFFT di prendere posizione su detto documento. Per la ricorrente nemmeno l'assegnazione di un nuovo punteggio risultava comprensibile e non poteva essere controllata nella sua motivazione. Quo alla violazione del regolamento d'esame la ricorrente ritiene che la motivazione dell'autorità inferiore nella decisione impugnata non convince. Oltre a non esservi traccia nelle tavole processuali che il doppio controllo sia effettivamente avvenuto, vi sono pure degli elementi contraddittori nell'assegnazione dei punti con degli errori grossolani che fanno sorgere il dubbio che il doppio controllo vi sia stato. Visto che non è mai stata prodotta alcuna motivazione per i punti assegnati e visti gli errori, mal si comprende quindi, secondo la ricorrente, come l'UFFT possa sostenere che l'esame sia ripercorribile. D. Con scritto del 18 aprile 2008 la commissione d'esame sottolinea che la ricorrente ha già ricevuto in fotocopia tutti i documenti necessari per l'allestimento di un ricorso. Supporti per la correzione (per es. schizzi di soluzione) devono essere considerati come atti personali interni degli autori del tema d'esame. Essa ribadisce che i 15 punti supplementari risultano dalla presa in considerazione delle impostazioni di soluzione contenute nella soluzione riscritta della candidata e sono stati riconosciuti volontariamente sulla base di una nuova valutazione da parte degli esperti. Essi, secondo la commissione d'esame, non sono in questo caso obbligati a rendere conto in generale circa i punti concessi e non concessi. La commissione d'esame ritiene che nel caso in cui la candidata avesse avanzato delle richieste concrete, si sarebbe potuto illustrare nel dettaglio quali impostazioni di soluzione erano richieste, dove essa ha ricevuto punti e quali elementi di debolezza sono stati riscontrati nella sua soluzione. Per il resto la commissione d'esame non esprime nulla contro l'esperimento di una perizia e riconferma che la correzione dell'esame è avvenuta in doppio come da regolamento. E. Con le osservazioni del 17 aprile 2008 l'UFFT mantiene integralmente le motivazioni e le conclusioni della decisione impugnata. Quo alla mancanza dei requisiti d'indipendenza e d'imparzialità dell'UFFT sollevata dalla ricorrente visto che l'autorità inferiore esplica pure funzione di sorveglianza sulle commissioni d'esame, essa evidenzia che la ricorrente non sostanzia nel merito e non porta alcun indizio a sostegno di tale censura. F. Con scritto di replica del 7 luglio 2008 la ricorrente mantiene tutte le censure menzionate nel ricorso così come le prove offerte nonché la richiesta formale del diritto al contraddittorio. G. Con ordinanza del 14 luglio 2008 il TAF ha disposto di non raccogliere delle osservazioni alla replica nella forma di un allegato di duplica, ritenendo che la replica, a prima vista non contiene elementi nuovi equivalenti ad allegazioni, che in base agli atti in possesso della ricorrente e della consultazione concessa dall'autorità inferiore, non avrebbero già potuto essere prodotte con i precedenti atti. H. Con scritto del 23 settembre 2008 il TAF chiede alla prima istanza di produrre l'esemplare separato della trascrizione dattiloscritta dell'esame oltre alla trascrizione già contenuta nel documento G allegato al ricorso del 20 ottobre 2006 dinanzi all'UFFT nel caso ne esistesse un esemplare separato, oltre fare pervenire al TAF il lavoro d'esame manoscritto della ricorrente in originale. I. Allo scritto del 14 ottobre 2008 della commissione d'esame viene allegato il lavoro d'esame manoscritto della candidata assieme alla griglia dei punteggi. J. J.a Con ordinanza del 22 ottobre 2008 il TAF ha deciso di incaricare un perito per l'esperimento di una perizia indipendente, sottoponendo a tale scopo alle parti tre nominativi, con possibilità per le parti di opporsi e di formulare eventuali ulteriori quesiti oltre a quelli proposti dal TAF, rispettivamente la possibilità per la prima istanza di potersi esprimere sull'intenzione di portare a conoscenza anche della ricorrente dei documenti allegati allo scritto del 14 ottobre 2008, in specifico la griglia dei punteggi. J.b Dopo ricezione delle prese di posizione della ricorrente e della prima istanza, il TAF, con scritto del 19 novembre 2008, ha incaricato X. _______ di allestire la perizia indipendente, invitandolo a rispondere ai quesiti: 1) se la valutazione del lavoro di esame della candidata A. _______ in relazione alle domande 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.3, 3.2, 3.3.1, 3.4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.6, 8.8, 9.1 nell'ambito dell'esame per esperti contabili 2006, Professional Judgement 2006, scritto, è sostenibile o se egli giunge ad un'altra valutazione; il tutto sulla base della valutazione degli esperti (quella in cui gli esperti hanno già aumentato di 15 punti) e le allegazioni di A. _______ e 2) affermare se la versione dattiloscritta del lavoro di esame corrisponde con l'originale manoscritto. In caso negativo è stato invitato ad indicare dove ed in relazione a quale domanda o sottodomanda non si può senza dubbio constatare una corrispondenza. Inoltre il perito è stato invitato ad indicare ad aggiungere eventuali ulteriori osservazioni. J.c In data 28 gennaio 2009 il perito ha inoltrato il referto scritto. Dallo stesso si evince innanzitutto che per l'allestimento della perizia il perito ha valutato: le domande d'esame per esperti contabili 2006, Professional Judgement, scritto; il lavoro d'esame manoscritto della candidata; la trascrizione dattiloscritta del lavoro d'esame della candidata; la valutazione dell'esame allegata al ricorso del 18 febbraio 2008; il foglio dei punteggi degli esperti; la griglia dei punteggi; il regolamento d'esame; la scala delle note ed il memorandum per la redazione di prese di posizione concernente ricorsi contro il rifiuto di rilasciare un diploma, rispettivamente un attestato professionale. J.c.a Dal referto peritale si evince che il perito ha assegnato 11,5 punti supplementari, che aggiunti ai punti totali degli esperti che hanno rivalutato l'esame, si arriva ad un punteggio di 201,5 punti. Il perito fa osservare che nell'eseguire la perizia egli si sia basato essenzialmente sull'originale manoscritto che è riuscito a leggere nella sua integralità senza particolari problemi e senza aver notato, pur non avendo fatto un raffronto in tutti i dettagli, passaggi incongruenti tra versione manoscritta e versione dattiloscritta. J.c.b Da ultimo il perito evidenzia che la correzione dell'esame è stata effettuata tenendo in debita considerazione la griglia dei punteggi che, come egli sottolinea, mira a garantire una correzione equa ed imparziale degli esami di tutti i candidati. J.c.c Con scritto del 29 gennaio 2009 di questo Tribunale è stato trasmesso alla parti il referto peritale congiuntamente alla nota d'onorario del perito come pure la griglia dei punteggi alla ricorrente, con possibilità per le parti di formulare eventuali osservazioni conclusive. J.c.d Con presa di posizione del 13 febbraio 2009 la commissione d'esame non solleva osservazioni riguardo l'assegnazione di 11,5 punti da parte del perito, pur esprimendo, come già fatto in precedenza, dei dubbi circa la conformità di contenuto tra bella copia e copia originale del lavoro di esame consegnato dalla ricorrente. La circostanza di aver consegnato una copia del lavoro di esame allestita autonomamente sarebbe, a mente della commissione d'esame, problematico da un punto di vista della parità di trattamento nei confronti di altri candidati ritenuto che non è prassi consegnare una trascrizione dell'esame in bella copia dopo la correzione del documento originale. Per il resto la commissione d'esame osserva che conformemente alla prassi costantemente applicata, la situazione della ricorrente, con il nuovo punteggio, cade nella regolamentazione dei casi limite, secondo la quale in caso di una minima mancanza di punti (al massimo 5 punti) la nota dello studio di casi viene aumentata a 4, con il che la ricorrente avrebbe superato l'esame con una nota media di 4.0 e 1.5 punti-nota inferiori a 4. J.c.e Con ordinanza del TAF del 18 febbraio 2009 copia della presa di posizione della commissione d'esame del 13 febbraio 2009 è portata a conoscenza della ricorrente con tra l'altro l'invito a volersi esprimere sul mantenimento della richiesta di svolgere un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU. J.c.f Con scritto del 24 febbraio 2009 la ricorrente, visto lo scritto del 13 febbraio 2009 della commissione d'esame ed anche alla luce della griglia dei punteggi, ritiene superfluo inoltrare una domanda di delucidazione o complemento della perizia. Per il resto si ripropone nelle sue conclusioni chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso e quindi il superamento dell'esame del 2006 con la concessione del diploma di "esperta-contabile diplomata". La ricorrente rinuncia ad un dibattimento pubblico. Un'udienza pubblica non è quindi stata indetta. J.c.g Con ordinanza del TAF del 27 febbraio 2009 è stata trasmessa copia dello scritto del 24 febbraio 2009 per conoscenza all'autorità inferiore ed alla prima istanza, con il che la chiusura dello scambio di scritti. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, prima o durante la procedura ricorsuale, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino determinanti per l'esito di questa vertenza.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 litt. a PA). Ella è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. ll rappresentante della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con valida procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA). L'anticipo delle spese processuali è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA). Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr, RS 412.10), la formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). La LFPr disciplina in particolare la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; la formazione professionale superiore; la formazione professionale continua; le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; la formazione dei responsabili della formazione professionale; le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale (art. 2 cpv. 1 LFPr). La formazione professionale superiore viene acquisita mediante: un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore (art. 27 LFPr, cfr. anche art. 23 dell'Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale, OFPr, RS 412.101). Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato (art. 28 cpv. 1 LFPr). Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli (art. 28 cpv. 2 LFPr; cfr. anche art. 24 OFPr). Conformemente a tali disposizioni, l'organizzazione incaricata per l'esame, la Camera Fiduciaria, Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali, ha rilasciato il Regolamento d'esame per l'esame professionale superiore d'esperto contabile dell'11 giugno 2004 (in seguito: Regolamento) entrato in vigore, dopo l'approvazione dell'UFFT, il 15 ottobre 2004. Giusta l'art. 1.11 del Regolamento l'esame, le cui condizioni d'ammissione richiedono una pratica professionale pluriennale ed una formazione qualificata, deve stabilire se un candidato è in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie all'esercizio indipendente della professione di esperto-contabile. Lo svolgimento dell'esame è affidato ad una commissione d'esame. Questa è responsabile della qualità dell'esame e si compone di almeno 7 membri (art. 2.11 Regolamento). Gli esami si tengono di regola una volta all'anno, a meno che la commissione d'esame in unione con l'UFFT non stabilisca diversamente (art. 4.11 Regolamento). Le persone candidate hanno diritto di essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco. (art. 4.12 Regolamento). La valutazione degli esami scritti è effettuata da almeno due periti che determinano il punteggio di comune accordo (art. 4.43 Regolamento). L'esame verte su tutti gli ambiti d'attività di un esperto-contabile (art. 5.11 Regolamento); l'esame è costituito dalle seguenti parti e dura: Professional Judgement (studio di casi), scritto, max. 480 min.; Professional Judgement (colloquio tecnico), orale, 50 - 60 min.; Breve presentazione, orale, 5 - 10 min. (art. 5.12 Regolamento). Ogni parte può essere suddivisa in voci ed eventualmente sottovoci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione da dare a ciascuna voce e sottovoce (art. 5.13 Regolamento). Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi e mezzi punti, conformemente all'art. 6.2 (art. 6.11 Regolamento); la nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui essa si suddivide. Essa è arrotondata ad un decimale. Se in assenza di voci il metodo di valutazione porta direttamente alla nota di una parte d'esame, questa viene attribuita conformemente al punto 6.2 (art. 6.12 Regolamento). Per la determinazione della nota complessiva le note delle singole parti d'esame sono ponderate nel modo seguente: Professional Judgement, scritto (studio di casi), per tre; Professional Judgement, orale (colloquio tecnico), per due; breve presentazione, per uno (art. 6.13 Regolamento). La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata ad un decimale (art. 6.14 Regolamento). Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori indicano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. L'esame è superato se il/la candidato/a ottiene nel complesso delle parti d'esame una nota complessiva ponderata pari almeno al 4.0 (24 punti nota) e contemporaneamente non vi sono note insufficienti per più di 1 ½ punti nota complessivi sotto il 4. Per la determinazione di punti nota sotto il 4, la nota Professional Judgment scritto (studio casi) conta tre volte mentre quella del Professional Judgment orale (colloquio tecnico) due volte (art. 7.11 Regolamento). Chi supera l'esame ottiene il diploma federale (art. 8.11 Regolamento). I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto: esperto/a-contabile diplomato/a (art. 8.12 Regolamen-to).
E. 3 Il TAF esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento di fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale. In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Hanno carattere formale tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione (DTF 106 Ia 1, consid. 3c). Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (GAAC 61.32, consid. 7.2; GAAC 59.77, consid. 3.5; GAAC 56.16, consid. 4). Tuttavia secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 I 467, con rinvii a DTF 121 I 225, consid. 4b), a cui si attiene anche questo Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore. La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è di norma possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima decisione; né può essere compito del giudice quello di ripetere, in un certo qual modo, l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possieda le qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un dato ruolo (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Già per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore; il giudice deve dunque limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati condurre da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile (DTF 106 Ia 1, consid. 3c). Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (DTF 131 I 467, consid. 3.1). Dato che la restrizione del potere cognitivo non riposa su una base legale esplicita, tuttavia, essa è ammissibile, e conforme all'articolo 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], unicamente nell'ambito della valutazione vera e propria delle prestazioni d'esame fornite.
E. 4.1 Da un punto di vista formale la ricorrente censura la mancata motivazione data in merito ai punti assegnati, in particolare su quali domande la ricorrente avrebbe risposto correttamente, dove sarebbero state constatate delle lacune o degli errori e quali sarebbero state le risposte corrette. La ricorrente critica la decisione impugnata in quanto viene dato aprioristicamente valore alle dichiarazioni della commissione d'esame senza esaminarne la fondatezza e mal comprende come possa sostenere l'autorità inferiore di essere riuscita a ripercorrere l'esame quando non è mai stata prodotta nessuna motivazione per i punti assegnati nonché in considerazione degli errori grossolani riscontrabili nell'attribuzione dei punti. In aggiunta si prevale d'una violazione del diritto di essere sentiti in relazione al diritto di consultare gli atti, lamentando in sostanza la mancata trasmissione dell'incarto completo degli esami sostenuti dalla ricorrente da parte della commissione d'esame, specificatamente la produzione delle note interne e degli appunti personali presi dagli esperti durante la correzione dell'esame scritto nonché il mancato esperimento di una perizia indipendente.
E. 4.2 L'obbligo di motivazione deriva dal diritto di essere sentito. Il diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU costituisce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale. Una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso. Si rende quindi necessario esaminare immediatamente se la medesima sia stata disattesa (DTF 124 V 183, consid. 4a; DTF 122 II 469, consid. 4a con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2P.67/2000 del 19 settembre 2000). Negli affari amministrativi, l'estensione del diritto di essere sentito è definita dagli art. 26 segg. PA, la quale lo garantisce espressamente (cfr. art. 29 e art. 30 cpv. 1 PA; DTF 117 Ib 481, consid. 5a/aa). Esso garantisce a tutte quelle persone che sono toccate di più che la collettività dall'esito di una procedura, il diritto di cooperare ed influenzare la procedura (cfr. Lorenz Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung in: ZBI 1998 pag. 97 s, soprattutto pag. 100, con rinvio alla DTF 116 Ia 94, consid. 3b; cfr. anche: Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 225). E' sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232, consid. 3.2, DTF 126 I 97, consid. 2b; DTF 124 II 146, consid. 2a, DTF 123 I 31, consid. 2c). Ovvero, l'autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (DTF 130 II 530, consid. 4.3; DTF 129 II 232, consid. 3.2.; DTF 126 I 97, consid. 2b; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, n. 437; Lothar Kneubühler, Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide, Haupt Verlag, 1998, pag. 29 segg.).
E. 4.3 In un procedimento ricorsuale gli esperti, le di cui note vengono contestate, prendono posizione nelle loro risposta (art. 57 cpv. 1 PA). Di regola in quest'occasione gli esperti esaminano la loro valutazione ancora una volta ed indicano, se del caso, se sia giustificata una correzione del punteggio. Fintanto che non vi sono indizi di parzialità o che la valutazione degli esperti risulti insostenibile non v'è per prassi motivo di scostarsene. Condizione imprescindibile è che alle censure sostanziate sollevate dal ricorrente venga data una risposta e che la versione degli esperti, per quanto diverga da quella del ricorrente, sia comprensibile e convincente (DTAF 2007/6, consid. 3; decisione del Tribunale amministrativo federale B-6078/2008 del 14 aprile 2008, consid 3.1 con ulteriori rinvii). L'autorità adempie il suo obbligo di motivazione quando espone all'interessato quali soluzioni sarebbero state attese ed in che misura le sue risposte non avrebbero soddisfatto tali attese (cfr. sentenza del Tribunale federale 2P.81/2001 del 12 giugno 2001). Per ossequiare il diritto di esser sentiti è sufficiente che l'autorità fornisca la motivazione delle note attribuite nel corso del procedimento ricorsuale e che sia data l'occasione all'interessato di prendere posizione (cfr. sentenza non pubblicata del Tribunale federale 2P.23/2004 del 13 agosto 2004, consid. 2.2 con rinvii). Nel caso in esame la ricorrente ha chiesto che le venissero segnalati i punti carenti e sbagliati della sua prova d'esame e la soluzione ritenuta per corretta. Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ritiene che dall'incarto risulta in maniera chiara quali erano le domande poste ai candidati per ogni esercizio, quale era il punteggio massimo ottenibile per l'esercizio globale e per ogni parte di esercizio, come pure quale punteggio ha ottenuto la candidata per ogni esercizio globale e per ogni singola parte di esercizio. Nella maggior parte degli esercizi o parte degli esercizi, l'autorità inferiore evidenzia che gli esperti hanno fatto delle annotazioni o osservazioni ed hanno apportato delle correzioni e/o dei visti in segno di risposta corretta o indicato dei punti alle risposte della candidata. Da tale correzione la parte ricorrente poteva anche prendere atto della soluzione/risposta ritenuta corretta dagli esperti. Per l'autorità inferiore quindi, sulla scorta degli atti all'incarto, risulta in modo evidente e percorribile, che la commissione d'esame ha ossequiato, anche se in modo stringato e minimo, al suo dovere di controllo e di motivazione. Dagli atti preliminari di fronte all'autorità inferiore, in special modo dalla presa di posizione della commissione d'esame del 2 marzo 2007 risulta che: gli esperti si sono accontentati di dare un nuovo giudizio sulla base della versione trascritta, dalla quale ne deriva la conseguente presa di posizione nel fissare i 15 punti supplementari. Inoltre risulta che gli esperti non sono obbligati in generale a dare spiegazioni ai candidati sui punti concessi o non e viene osservato che non esiste pure la possibilità di un controllo giuridico delle decisioni sui risultati d'esame. La commissione d'esame aggiunge poi che la candidata ha perso l'opportunità di inoltrare richieste concrete per l'attribuzione di punti supplementari. Nella susseguente presa di posizione (duplica) del 14 luglio 2007 la commissione d'esame riconferma che dalla presa di posizione del 2 marzo 2007 traspare chiaramente, attraverso i punteggi attribuiti ad ogni singola domanda, quali domande la parte ricorrente ha risposto correttamente ed in quali domande sono state constatate lacune od errori. Ciò non di meno, da quanto ritenuto nella querelata decisione sulla scorta delle prese di posizione della commissione d'esame, non si evince senz'altro né quali fossero le soluzioni dell'esame pretese dalla candidata né in che misura le risposte da ella date non corrispondevano a quanto atteso. Ma neppure in relazione alle peraltro contraddittorie allegazioni della commissione d'esame riguardo alla considerazione del documento G quale base per la rivalutazione dell'esame, dato che ivi risulta dove, in quale ambito e perché la ricorrente chiede un aumento del punteggio, si evince dagli atti come e con quali motivi essa prende posizione nei confronti di tale allegato.
E. 4.4 Eventuali carenze di motivazione possono tuttavia essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che la commissione d'esame adduca la motivazione mancante in sede di osservazioni al ricorso e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto a posteriori (DTF 116 V 28, consid. 3; DTF 105 Ib 171, consid. 3b). Tuttavia, anche se, di caso in caso, la riparazione può essere ammessa, in particolare per motivi d'economia procedurale, allorquando l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso, ragione per cui l'annullamento del giudizio querelato con rimando all'autorità inferiore costituirebbe un'inutile formalità, questa pratica deve rimanere l'eccezione e dev'essere applicata di modo restrittivo, ritenuto altresì che la stessa non va intesa come un'autorizzazione per l'autorità inferiore di disconoscere i diritti procedurali delle parti (cfr. DTF 127 V 431, consid. 3d/aa; DTF 124 II 132, consid. 2d). Nell'atto di ricorso dinanzi a questo Tribunale amministrativo federale, la ricorrente censura nuovamente che l'autorità inferiore non si è occupata della motivazione per l'operato e la valutazione della commissione d'esame. Nelle prese di posizione del 17 e 18 aprile 2008 rispettivamente dell'autorità inferiore e della commissione d'esame vengono riprese le allegazioni proposte in prima istanza ribadendo per il resto che la candidata ha perso l'opportunità di inoltrare richieste concrete per l'attribuzione di punti supplementari. Per il resto non sono stati addotti particolari motivi che giustificassero il punteggio dell'esame. Ben si può di conseguenza ammettere che la carenza di motivazione lamentata dall'insorgente non sia stata sanata. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso, nel senso della conclusione subordinata, andrebbe dunque accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente sull'esito dell'esame con decisione debitamente motivata.
E. 4.5 Ciò non di meno, vista la particolarità del caso dove gli esperti hanno peraltro avuto più volte occasione di indicare come fossero giunti al punteggio attribuito alla ricorrente, questo Tribunale ha ritenuto giustificato l'esperimento di una perizia. Innanzitutto è risultato quanto meno discutibile se dal foglio delle note stesso l'attribuzione delle note sia stata motivata in maniera sufficiente, tra l'altro perché il punteggio non è sufficientemente posto in relazione con ogni singola domanda. Al di là di ciò vengono segnalate dalla ricorrente delle attribuzioni di punteggio che risultano a tratti incomprensibili (cfr. per esempio attribuzione di punteggi superiore al massimo possibile, ricorso del 18 febbraio 2008, punto 2.2, pag. 10). Dagli atti non si evince poi in modo chiaro, se, rispettivamente con quale motivazione viene preso posizione sulle valutazioni censurate e le richieste di aumento del punteggio contenute nel documento G. Al perito è quindi stato chiesto di esaminare se la valutazione del lavoro di esame della candidata A. _______ in relazione ai punti contestati 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.3, 3.2, 3.3.1, 3.4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.6, 8.8, 9.1 nell'ambito dell'esame per esperti contabili 2006, Professional Judgement 2006, scritto, sia sostenibile o se egli giunge ad un'altra valutazione. Per dare la sua valutazione è stato chiesto al perito di considerare la valutazione degli esperti (quella in cui gli esperti hanno già aumentato di 15 punti) e le allegazioni di A. _______.
E. 4.6 In maniera generale va osservato che nel referto peritale il perito riprende e riassume per ogni domanda sottoposta a perizia il punteggio che si evince dal foglio dei punteggi degli esperti in rapporto al punteggio massimo ottenibile per ogni domanda o sottodomanda, il nuovo punteggio supplementare attribuito dagli esperti, i punti richiesti con il ricorso rispettivamente contenuti dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) e il punteggio attribuito dal perito stesso.
E. 4.6.1 Per quanto riguarda la domanda 1. sono stati assegnati 16 punti su 40, poi aumentati dagli esperti di 1 punto, raggiungendo quindi 17 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 20 punti su 40. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. Dal doc. G si evince che la ricorrente ritiene che questi punti possono essere stati ottenuti dall'analisi iniziale dove globalmente si comprende che le problematiche e rischi aziendali (rischio di liquidità, rischio sullo stock, rischio ambiente informatico e del sistema contabile, rischio delle vendite, rischio del going concern) sono stati compresi e sviluppati ed è stata eseguita un'analisi pertinente. Il perito ritiene che la candidata ha analizzato la situazione della società in una parte di testo evidenziando diverse problematiche tra le quali liquidità, garanzia bancaria, fornitori, obblighi di pagamento, stock, buoni di acquisto, contabilità e sistema informatico ed ha parzialmente completato l'allegato 5. A mente del perito la parte di testo risulta abbastanza dettagliata ed esplicativa mentre l'allegato 5 riprende solo molto parzialmente i dati necessari all'allestimento dei fondi propri consolidati; una parte delle informazioni mancanti nell'allegato 5 si possono ritrovare nella parte di testo. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G; per contro la soluzione della candidata risulta incompleta in quanto non ha risposto pienamente alla domanda che era di allestire una situazione dei fondi propri consolidati. Le problematiche evidenziate nella parte di testo sono già state considerate nei punti assegnati.
E. 4.6.2 Per quanto riguarda la domanda 2.1. sono stati assegnati 7 punti su 30. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 15-20 punti su 30. Il perito ha assegnato 3 punti supplementari, raggiungendo quindi 10 punti. La ricorrente ritiene che dai punti ottenuti è evidente che i rischi riscontrati alla domanda 1 non sono stati tenuti in conto, mentre a giusta ragione lo dovevano essere. Il perito ritiene che la candidata ha fatto riferimento alle problematiche evidenziate in risposta alla domanda 1 e, quale proposta concreta per migliorare le situazione del Gruppo, ha evidenziato unicamente l'allestimento dei conti consolidati. La candidata ha inoltre evidenziato problematiche legate all'indipendenza del revisore ed al sistema informatico. Il perito considera parzialmente corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G in quanto non fa riferimento alla situazione di perdita di capitale/eccedenza di debiti dopo le rettifiche di valore necessarie a seguito delle informazioni evidenziate nell'esame. La soluzione della candidata, risulta secondo il perito, incompleta in quanto si è limitata a proporre l'allestimento dei conti consolidati. Per l'analisi sulla liquidità fatta in risposta alla domanda 1, alla quale la candidata rimanda, il perito ha assegnato i punti supplementari.
E. 4.6.3 Per quanto riguarda la domanda 2.2. sono stati assegnati 14 punti su 30. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 20 punti su 30. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. Il perito ritiene che la candidata ha allestito un elenco di 5 rischi con la rispettiva ponderazione. La candidata ha fatto inoltre riferimento alla NAS400 relativa alla valutazione del rischio e del controllo interno. La candidata conclude di accettare il mandato. La motivazione per il perito è carente. Egli considera parzialmente corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G in quanto di carattere generale (non elenca i rischi specifici del Gruppo). La soluzione della candidata risulta incompleta in quanto l'elenco dei rischi evidenziato è limitato e non ha motivato la conclusione di accettare il mandato.
E. 4.6.4 Per quanto riguarda la domanda 2.3. sono stati assegnati 12.5 punti su 20, poi aumentati dagli esperti di 1 punto, raggiungendo quindi 13.5 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 16-18 punti su 20. Il perito ha assegnato 1.5 punti supplementari, raggiungendo quindi 15 punti. La ricorrente ritiene che, fatta eccezione per il punto 7 in cui la risposta è incompleta, per tutti gli altri punti le risposte sono corrette e complete. Il perito ritiene che la candidata ha preso posizione su ciascuno dei punti menzionati motivandolo e fornendo, per la maggior parte di casi, una conclusione. Egli ritiene che la candidata non ha fatto sempre riferimento alle norme della categoria professionale. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G. Per le risposta ai punti 5, 6 e 7 il perito ha assegnato i punti supplementari.
E. 4.6.5 Per quanto riguarda la domanda 3.1.1. sono stati assegnati 4 punti su 5, poi aumentati dagli esperti di 1 punto, raggiungendo quindi 5 punti. Il perito non ha assegnato punti supplementari, essendo già stato raggiunto il punteggio massimo.
E. 4.6.6 Per quanto riguarda la domanda 3.1.3. è stato assegnato 1 punto su 5, poi aumentato dagli esperti di 1.5 punti, raggiungendo quindi 2.5 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 5 punti su 5. Il perito ha assegnato 0.5 punti supplementari, raggiungendo quindi 3 punti. La ricorrente ritiene che tutte le procedure scritte nella risposta sono corrette e sono in linea con la soluzione e con quanto indicato nel "Manuel suisse d'audit 1998, pag. 260-261". Visto che tutte le procedure sono corrette la ricorrente ritiene che il punteggio finale per questa domanda deve essere di 5 punti anziché di 1. Il perito evidenzia che la candidata ha elencato una serie di procedure di revisione applicabili facendo anche riferimento alla NAS501 elementi probatori. Egli considera parzialmente corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G in quanto di carattere generale ma non elenca procedure di revisione specifiche alla situazione del caso in esame. Sulla base delle risposte fornite il perito ha assegnato i punti supplementari.
E. 4.6.7 Per quanto riguarda la domanda 3.2. sono stati assegnati 8 punto su 20, poi aumentato dagli esperti di 0.5 punti, raggiungendo quindi 8.5 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 12-13 punti su 20. Il perito ha assegnato 0.5 punti supplementari, raggiungendo quindi 9 punti. La ricorrente ritiene che la risposta presenta sei punti ben articolati e spiegati. Il perito evidenzia che la candidata ha elencato una serie di debolezze ed aspetti importanti nell'allegato 7, tralasciando, per contro, diversi ulteriori aspetti rilevanti. Egli ritiene che nel documento G non viene data una soluzione precisa. Sulla base delle risposte fornite il perito ha assegnato il mezzo punto supplementare.
E. 4.6.8 Per quanto riguarda la domanda 3.3.1. è stato assegnato 1 punto su 5. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 2-3 punti su 5. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. Il perito evidenzia che la candidata ha elencato tre rischi legati essenzialmente all'uso di excel senza, per contro, evidenziare ulteriori aspetti rilevanti. Il perito considera parzialmente corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G in quanto di carattere generale. La soluzione relativa al caso concreto risulta incompleta. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare.
E. 4.6.9 Per quanto riguarda la domanda 3.4.1. sono stati assegnati 6 punti su 10, poi aumentati dagli esperti di 3 punti, raggiungendo quindi 9 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 8-9 punti su 10. Il perito ha dedotto 3 punti, rimanendo quindi il totale di 6 punti. Il perito evidenzia che la candidata ha elencato cinque carenze a livello di controlli informatici generali, senza, per contro, evidenziare ulteriori aspetti rilevanti. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G con l'elenco di dieci carenze. Sulla base delle risposte fornite, il perito ritiene che i punti assegnati al momento della correzione dell'esame, ovvero 6, sia congrua, per il che, rispetto al punteggio assegnato dagli esperti che hanno rivalutato l'esame, ha operato la riduzione.
E. 4.6.10 Per quanto riguarda la domanda 4.2. sono stati assegnati 9 punti su 20, poi aumentati dagli esperti di 1 punto, raggiungendo quindi 10 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 15 punti su 20. Il perito ha assegnato 3 punti supplementari, raggiungendo quindi 13 punti. La ricorrente ritiene che il ragionamento e la spiegazione siano corrette così come pure la conclusione, in linea con la SWISS GAAP RPC 20. L'unico errore sarebbe riconducibile al tasso di sconto. Infatti nell'esercizio in questione si doveva usare la WACC e non il tasso di rendimento degli immobili commerciali in ragione del 6.5%; siccome i free cash flow sono riferiti al negozio di Losanna e non sono gli affitti generati dall'immobile. A parte questo errore, il resto sarebbe tutto corretto. Il punteggio ottenuto risulta essere poco per aver sbagliato solo il tasso di sconto. Il perito ritiene che la candidata ha correttamente fatto riferimento all'impairment test previsto dalle Swiss Gaap RAC 20, calcolando correttamente il DCF ma utilizzando un tasso di sconto errato. Il perito considera corretta la soluzione evidenziata nel documento G. Sulla base delle risposte fornite, in particolare in merito al corretto calcolo del DCF, il perito ha assegnato i punti supplementari.
E. 4.6.11 Per quanto riguarda la domanda 6.1. sono stati assegnati 3 punti su 10, poi aumentati dagli esperti di 1 punto, raggiungendo quindi 4 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 5-7 punti su 10. Il perito ha assegnato 1 punto supplementari, raggiungendo quindi 5 punti. La ricorrente presuppone per la prima parte della domanda (ai sensi della RAC) che il punteggio massimo sia di 5 punti. La risposta è da ritenersi corretta in quanto gli elementi più importanti dello Swiss Gaap FER 16 sono stati spiegati correttamente. Per la seconda parte della domanda (ai sensi di IFRS) la ricorrente presuppone altresì che il punteggio massimo sia di 5 punti e ritiene la risposta corretta in quanto sarebbe esatto affermare che l'IP viene definita come una "defined benefit plan", siccome i rischi vengono spartiti tra datore di lavoro ed impiegati. Nella prima parte della risposta dovrebbero essere attribuiti da 3 a 4 punti e nella seconda da 2 a 3 punti, per una valutazione complessiva che va dai 5 ai 7 punti rispetto ai 3 punti ottenuti. Il perito ritiene che la candidata ha risposto in modo relativamente completo in merito al trattamento secondo le RAC e più limitatamente per quanto concerne gli IFRS. Egli considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G. Sulla base delle risposte fornite, in particolare in merito al trattamento secondo le RAC, ha assegnato il punteggio supplementare.
E. 4.6.12 Per quanto riguarda la domanda 6.3. sono stati assegnati 9 punti su 12. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 10 punti su 12. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. La ricorrente ritiene di aver completato l'allegato 10 in parte correttamente e di aver riportato correttamente le registrazioni contabili. Il perito ritiene che la candidata ha completato l'allegato 10 con degli errori e riportato le registrazioni contabili richieste. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G, per contro, la soluzione della candidata risulta incompleta in quanto alcune cifre dell'allegato 10 non sono corrette. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare.
E. 4.6.13 Per quanto riguarda la domanda 7.1. sono stati assegnati 2 punti su 15. Gli esperti hanno assegnato 3 punti supplementari. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 5-6 punti su 15. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. Il perito ritiene che la candidata ha elencato quattro problematiche IVA tralasciando di evidenziare ulteriori aspetti rilevanti. Egli considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G con l'elenco di 7 problematiche, per contro la soluzione della candidata risulta incompleta. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare.
E. 4.6.14 Per quanto riguarda la domanda 7.2. sono stati assegnati 4 punti su 15. Gli esperti hanno assegnato 1 punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 6-8 punti su 10. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. Il perito evidenzia che la candidata ha elencato cinque verifiche essenziali (di cui una ridondante) tralasciando di evidenziare ulteriori aspetti rilevanti. Egli considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G con l'elenco di dieci verifiche, per contro, la soluzione della candidata risulta incompleta. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare.
E. 4.6.15 Per quanto riguarda la domanda 7.3. sono stati assegnati 2 punti su 5. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 4.5 punti su 5. Il perito ha assegnato 1 punto supplementare. La ricorrente ritiene che la risposta è corretta ed è basata sulla RA1 e tutti i punti trattati nella risposta sono in linea con la RA1 sia per quanto concerne la responsabilità del consiglio di amministrazione sia del revisore. Anche il fatto di menzionare che il revisore, per tutelarsi da eventuali cause, deve introdurre un paragrafo sulla responsabilità del consiglio di amministrazione in materia di IVA nella conferma di mandato e nella dichiarazione di completezza è corretto. Il perito ritiene che la candidata ha evidenziato le responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di revisione senza però prendere posizione specifica sul fatto che l'informazione è avvenuta unicamente mediante management letter. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G aumentando quindi il punteggio.
E. 4.6.16 Per quanto riguarda la domanda 8.1. sono stati assegnati 4 punti su 5. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 5 punti su 5. Il perito ha assegnato 1 punto supplementare. Il perito ritiene che la ricorrente ha risposto correttamente alla domanda, con che l'aumento del punteggio.
E. 4.6.17 Per quanto riguarda la domanda 8.6. sono stati assegnati 7 punti su 10. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 10 punti su 10. Il perito ha assegnato 1 punto supplementare. La ricorrente ritiene che la risposta è completa avendo citato tutte le implicazioni fiscali possibili. Il perito ritiene che la candidata ha elencato gli articoli delle rispettive leggi in materia fiscale ed alcune implicazioni fiscali, tralasciando di evidenziare ulteriori aspetti rilevanti relativi per esempio al trattamento delle riserve cosi come evidenziato nella la soluzione proposta nel documento G. Il perito ha assegnato un punto supplementare.
E. 4.6.18 Per quanto riguarda la domanda 8.8. sono stati assegnati 3.5 punti su 10. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 5-6 punti su 10. Il perito ha assegnato 2 punti supplementari. La ricorrente ritiene che il fatto di riferirsi allo IAS 28 sia corretto, tenendo conto delle informazioni date nel testo. Infatti se la TOOLS Inc. detiene il 49% è corretto affermare che abbia un'influenza significativa. Pertanto anche il fatto di affermare di utilizzare il metodo del patrimonio netto per la consolidazione è corretto. Ella ritiene che dalla correzione si comprende che per le affermazioni riguardanti lo IAS 28 non sono stati ottenuti punti, pur essendo la risposta pertinente. Il perito ritiene che la candidata ha elencato le norme toccate dall'operazione soffermandosi su aspetti specifici. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G. Il perito ha assegnato punti supplementari.
E. 4.6.19 Per quanto riguarda la domanda 9.1. sono stati assegnati 5 punti su 25. Gli esperti hanno assegnato 1 punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 8-10 punti su 25. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. La ricorrente ritiene che la limitazione per i conti annuali dell'anno precedente è corretta come pure il fatto di dire che il revisore non ha potuto assistere alla presa di inventario secondo NAS 710. Anche la frase che i conti annuali sono stati verificati da un alto ufficio di revisione sarebbe corretta. La ricorrente è dell'avviso che è stato introdotto un paragrafo della NAS 710 molto importante ed elemento non usuale. Il perito ritiene che la candidata ha elencato tre differenze in confronto al rapporto standard rispetto ad una decina di possibili differenze così come proposto nella soluzione evidenziata nel documento G, tralasciando quindi di evidenziare ulteriori aspetti rilevanti e senza raccomandare o meno l'approvazione dei conti. Il perito non ha assegnato punti supplementari.
E. 4.7 La perizia rappresenta un mezzo di prova per l'accertamento dei fatti. Nell'ambito di una perizia l'esperto comunica all'autorità giudiziale sulla base delle proprie conoscenze specialistiche principi empirici o scientifici della sua disciplina, accerta i fatti rilevanti per la corte oppure trae conclusioni obiettive da fatti già esistenti. La perizia rappresenta un aiuto per il giudice a prendere una decisione. Le sue nozioni vengono così completate dalle speciali conoscenze del perito. L'apprezzamento delle prove e la soluzione delle questioni giuridiche compete al giudice. Per quanto attiene a questioni tecniche è determinante la concezione dell'esperto fintanto che essa non appaia evidentemente contraddittoria o si basi su constatazioni errate dei fatti. Di principio il giudice si scosta dall'avviso di un esperto giudiziario soltanto in presenza di motivi validi (DTF 118 Ia 144, consid. 1c; DTF 118 V 286, consid. 1b, con rinvii a prassi e dottrina; decisione del Tribunale amministrativo federale B-2199/2006 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nel caso concreto, nel referto peritale del 28 gennaio 2009 il perito ha preso posizione dettagliatamente, motivando per quale posizione a suo parere è stata correttamente valutata e quale posizione è risultata sotto- o sopravalutata. Questo Tribunale non intravvede in casu motivi per doversi scostare dalle risultanze peritali. Stando così le cose, con l'attribuzione degli 11,5 punti, la ricorrente passa da 190 a 201,5 punti. Per l'attribuzione della nota 3.5 sono necessari 205 punti; mancano perciò ancora 3,5 punti. A questo punto, come confermato dalla stessa commissione d'esame, per prassi costantemente applicata, la situazione cade così nella regolamentazione dei casi limite, secondo la quale in caso di una minima mancanza di punti (al massimo 5) la nota dello studio di casi viene aumentata a 3.5. Pertanto la ricorrente avrebbe superato l'esame con una nota media di 4 e 1,5 punti nota inferiori a 4. Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia del 16 gennaio 2008 rispettivamente la decisione della Commissione per l'esame professionale superiore d'esperto contabile del 18 settembre 2006 vengono annullate. Raggiungendo la nota 3,5 nella materia studio di casi scritto (Professional Judgement scritto), con le altre note, la ricorrente supera l'esame di esperta-contabile diplomata della sessione 2006. L'accoglimento del ricorso in applicazione del caso limite si giustifica pure malgrado le riserve sollevate dalla commissione d'esame circa la leggibilità del lavoro d'esame originale, dopo che la commissione d'esame stessa ha aumentato i punti sulla base della versione dell'esame dattiloscritta e la cui non conformità con l'originale non ha peraltro mai dimostrato; dopo che l'apprezzamento dato dall'autorità inferiore circa l'inoltro della versione dattiloscritta risulta comunque sostenibile (cfr. decisione impugnata, punto 12.1) e dopo che lo stesso perito ha confermato di essere riuscito a leggere l'originale manoscritto nella sua integralità senza particolari problemi e di non aver notato casi in cui la versione dattiloscritta non corrispondesse all'originale manoscritto (cfr. perizia, punto 2, pag. 10).
E. 5 Giusta l'art. 26 cpv. 1 lett. b PA la parte ricorrente ha diritto ad esaminare tutti gli atti adoperati come mezzi di prova. La concessione dell'esame degli atti è la regola, la sua negazione è invece l'eccezione. Atti interni dell'amministrazione, che non hanno valore probatorio e che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno, sono esclusi dal diritto di consultazione degli atti (DTF 125 II 473, consid. 4a; DTF 115 V 297, consid. 2g). In altre parole nella misura in cui traspare da altri documenti come gli esperti hanno attribuito le note, gli atti interni possono essere protetti. In casu la ricostruzione dell'attribuzione del punteggio è stata resa difficoltosa a seguito della mancanza soprattutto della griglia dei punteggi. Il vizio è comunque da considerarsi sanato visto che, per finire, per l'allestimento della perizia il perito ha potuto accedere alla griglia dei punteggi messa a disposizione della commissione d'esame.
E. 6 La ricorrente rimprovera alla commissione d'esame di aver violato il regolamento per quanto riguarda le modalità di correzione dell'esame. Ella sostiene che la sua prova non sarebbe stata corretta e valutata da due esperti cosi come previsto al punto 4.43 del Regolamento. La questione può a questo punto restare aperta. A mente di questo Tribunale, per quanto riguarda le modalità di correzione di esami v'è comunque da ritenere ciò non di meno, che siano pensabili più alternative possibili. In casu, gli indizi fatti valere dalla ricorrente non bastano ad affermare che la mancata applicazione del regolamento sia avvenuta incorrendo nell'arbitrio.
E. 7 Visto tutto quanto precede il ricorso si rivela fondato e va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Sulla base della perizia che porta alla nota 3.5 nella materia Professional Judgement scritto, congiuntamente alle altre note in "professional judgement" e "breve esposizione" ambedue orali, in cui ha ottenuto un 4.5, alla ricorrente deve essere consegnato il diploma di esperta-contabile diplomata.
E. 8 Visto l'esito del ricorso, alla ricorrente, quale parte vincente, non vengono addossate spese giudiziarie (art. 63 cpv. 1 PA). Viene restituito alla ricorrente l'anticipo di fr. 1'100.- versato in data 12 marzo 2008. Nessuna spesa processuale è messa a carico delle istanze precedenti (art. 63 cpv. 2 PA). L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). La ricorrente è stata rappresentata nel procedimento da un avvocato ed è da considerarsi parte vincente. Le viene quindi assegnata un'indennità di ripetibili (art. 64 cpv. 2 PA in relazione con art. 7 art. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Il rappresentante non ha inoltrato alcuna nota d'onorario. L'indennità di ripetibili viene così stabilita d'ufficio e fissata secondo apprezzamento, tenuto anche conto della rilevanza delle allegazioni introdotte con gli atti prodotti oltre il preliminare scambio di scritti, a fr. 2'100.- (incluso spese e IVA) (cfr. art. 14 cpv. 2 seconda frase TA-TAF). Vista anche l'insoddisfacente motivazione della decisione di non superamento dell'esame della ricorrente della commissione d'esame e considerata la necessità di fare capo ad un perito indipendente, si giustifica di ripartire la rifusione dell'indennità per ripetibili alla ricorrente in ragione di 2/3 a carico della commissione d'esame e in ragione di 1/3 a carico dell'autorità inferiore.
E. 9 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. t Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- 1.1 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata dell' Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia del 16 gennaio 2008 così come la decisione della Commissione per l'esame professionale superiore d'esperto contabile del 18 settembre 2006 sono annullate. 1.2 Viene constatato che, la ricorrente ha raggiunto la nota 3,5 nella materia studio di casi scritto (Professional Judgement scritto) e con ciò il superamento dell'esame di esperta-contabile diplomata della sessione 2006. 1.3 La commissione d'esame viene richiesta di rilasciare alla ricorrente il corrispondente certificato d'esame. L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, firmandosi con il suo Direttore congiuntamente al/alla Presidente delle commissione d'esame, è richiesto di rilasciare alla ricorrente il diploma di esperta-contabile diplomata.
- Non vengono addossate spese processuali. Alla ricorrente viene restituito dalla cassa del Tribunale l'anticipo di fr. 1'100.- versato in data 12 marzo 2008.
- Alla ricorrente è assegnata un'indennità di ripetibili di fr. 2'100.- (IVA inclusa) a carico per 1/3 (cioè fr. 700.-) dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e per 2/3 (cioè fr. 1'400.-) della commissione per l'esame professionale superiore d'esperto contabile.
- Comunicazione a: ricorrente (raccomandata, allegati: documenti di ritorno e formulario per restituzione anticipo); autorità inferiore (n. di rif. 122; raccomandata, con documenti di ritorno); prima istanza (raccomandata, con documenti di ritorno).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal taf_011_i(01) Corte II B-1011/2008 {T 0/2} Sentenza del 1o maggio 2009 Composizione Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio), Eva Schneeberger e Stephan Breitenmoser, Cancelliere Daniele Cattaneo; Parti A. _______, patrocinata dall'Avvocato Gabriele Banfi, via Nizzola 2, 6901 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, autorità inferiore; Commissione per l'esame professionale superiore d'esperto contabile, Jungholzstrasse 43, 8050 Zurigo, prima istanza; Oggetto Esame professionale superiore di esperto contabile. Fatti: A. Durante la sessione d'esame 2006 A. _______ (qui di seguito: ricorrente) ha sostenuto l'esame professionale superiore per l'ottenimento dell'attestato federale di esperta contabile. Con scritto del 18 settembre 2006 l'organizzazione responsabile per l'esame professionale superiore di esperto contabile (qui di seguito: commissione d'esame, prima istanza) ha comunicato alla ricorrente la decisione di non superamento dell'esame. Dal foglio delle note si evince che non è stata raggiunta la sufficienza nell'esame scritto "professional judgement" avendo ottenuto la nota 2.5. Nelle altre due materie, segnatamente in "professional judgement" e nella "breve esposizione" ambedue orali, ha ottenuto la nota 4.5, giungendo quindi, considerate complessivamente le tre note ed una volta moltiplicate per i fattori di ponderazione, ad un risultato di 21 punti con 4.5 punti negativi. B. B.a Contro tale decisione la ricorrente ha interposto in data 20 ottobre 2006 ricorso dinanzi all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (qui di seguito: UFFT, autorità inferiore). A motivo del gravame ella ha addotto in sostanza la violazione del diritto di essere sentito: violando il suo obbligo di motivazione, la commissione d'esame non avrebbe fornito le necessarie delucidazioni in merito agli esami sostenuti, ovvero per non potersi evincere dalla documentazione prodotta, come fossero stati assegnati i punti per ogni singola domanda né tanto meno quale fosse la soluzione ritenuta per corretta. Ella ha inoltre contestato che il suo lavoro d'esame sarebbe stato valutato da due esperti come da regolamento d'esame. La ricorrente ha infine addotto che le sue prestazioni d'esame sarebbero state sottovalutate, evidenziando che una valutazione esterna sarebbe giunta ad una nota superiore di almeno 1.5 fino a 2 punti a quella attribuita dagli esperti. La ricorrente ha poi chiesto l'esperimento di una perizia indipendente. B.b Nella presa di posizione del 2 marzo 2007 la commissione d'esame conferma la decisione di non superamento dell'esame. Sulla scorta delle prese di posizione degli esperti, ha fatto innanzitutto notare che il lavoro d'esame, redatto a tratti in italiano ed a tratti in francese con frammiste espressioni in inglese, era di difficile interpretazione ed era a tratti illeggibile. Essa ha evidenziato inoltre che l'attribuzione di 15 punti supplementari sarebbe avvenuta sulla base del lavoro d'esame inoltrato dalla ricorrente nella forma dattiloscritta, di cui però gli esperti non garantivano la fedefacienza con l'originale manoscritto. Peraltro, ha fatto notare la commissione d'esame, neppure la rivalutazione di 15 punti avrebbe portato al superamento dell'esame ed al rilascio del diploma, in quanto la nota raggiunta con i punti supplementari sarebbe stata un 3. A proposito del diritto di consultare gli atti fatto valere dalla ricorrente, gli esperti hanno ritenuto che ella sarebbe stata in possesso di tutti i documenti necessari su cui basare il ricorso. Altri documenti od un'ulteriore visione degli atti non sarebbero entrati in considerazione. La commissione d'esame ha fatto infine rilevare che la ricorrente avrebbe mancato l'opportunità di formulare richieste concrete per l'attribuzione di punti supplementari. B.c Con replica del 22 maggio 2007 la ricorrente ha eccepito, in ordine, la tempestività della risposta della commissione d'esame, ed ha in entrata contestato le critiche relative all'uso di più lingue, riprendendo per il resto sostanzialmente le censure sollevate nel ricorso, ponendo in particolare evidenza che la commissione d'esame non avrebbe in alcun modo preso posizione sulla valutazione Y. _______ dell'esame scritto allegata al ricorso del 20 ottobre 2006 (documento G). B.d Con duplica del 14 luglio 2007 la commissione d'esame si è riconfermata nel postulare la reiezione del ricorso. Essa ha contestato l'eccezione di tempestività dell'allegato responsivo sollevata dalla ricorrente. Ha poi precisato che la questione linguistica sarebbe stata irrilevante ai fini del punteggio. Per il resto la commissione d'esame ha sottolineato che attraverso i punteggi attribuiti ad ogni singola domanda era chiaro a quali domande la parte ricorrente avrebbe risposto correttamente ed in quali sarebbero state constatate lacune od errori. Essa ha poi contestato l'asserzione secondo cui non avrebbe preso posizione sul documento G, ritenendo per di più che non avrebbe avuto alcun obbligo di chinarsi in maniera dettagliata su un allegato di controparte. La commissione d'esame ha evidenziato come la valutazione prodotta sia stata effettuata senza essere a conoscenza da parte di chi l'ha fatta, né della soluzione ritenuta corretta né della griglia di valutazione di ogni singola domanda. Essa ha rilevato in aggiunta che non è possibile valutare un esame di quel tipo singolarmente, ossia senza tenere in considerazione anche gli esami svolti dagli altri candidati nell'ambito della stessa sessione. B.e Con decisione del 16 gennaio 2008 l'UFFT ha respinto il ricorso. L'autorità inferiore ha dapprima addotto, quo alla pretesa violazione del diritto di essere sentito, specificatamente la violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alla richiesta di produzione degli appunti personali presi dagli esperti durante la correzione dell'esame scritto della candidata, che tali appunti, per prassi, sono considerati come atti interni. A prescindere da ciò, dalle annotazioni e dalle correzioni apportate dagli esperti al lavoro di esame, la ricorrente poteva prendere atto della soluzione ritenuta come corretta dagli esperti. La circostanza se effettivamente per certi esercizi gli esperti non avrebbero fatto osservazioni o non avrebbero portato delle correzioni o dei visti in segno di risposta corretta o indicato dei punti alle risposte della candidata, non assurgerebbe ancora ad una violazione del diritto di essere sentito. Sulla scorta delle tavole processuali, risulterebbe peraltro in modo evidente e ripercorribile, che la commissione d'esame ha ossequiato, anche se in modo stringato e minimo, al suo dovere di controllo e di motivazione. Quo ai vizi riguardanti la modalità di correzione dell'esame, l'autorità inferiore sottolinea che dagli atti nulla emerge che il regolamento d'esami sarebbe stato violato. Essa sottolinea che agli atti figurerebbe la presa di posizione di due esperti che hanno rivalutato l'esame della candidata; essa evidenzia, che da parte sua la commissione d'esame, nella sua presa di posizione, riprenderebbe, in sunto, le osservazioni dei due esperti; nella presa di posizione duplicativa gli esperti ribadirebbero inoltre che la prova sarebbe "passata al vaglio completamente da tre esaminatori". Del resto anche l'affermazione secondo cui "le annotazioni degli esperti sul foglio d'esame di diploma sono da intendere che certi esperti scrivono le loro annotazioni direttamente sul foglio, mentre altri utilizzano un foglio di correzione da considerare come atti interni (cfr. scritto del 16 ottobre 2006), starebbe a dimostrare, secondo l'autorità inferiore, che l'esame è stato corretto da più di un esperto. Riguardo ai vizi d'apprezzamento dell'esame, l'autorità inferiore ha osservato che la ricorrente non ha apportato alcun indizio concreto che gli esperti avrebbero adottato delle modalità di valutazione arbitrarie o posto delle esigenze più severe nella correzione rispetto ad altri candidati. Ancorché venga prodotta una perizia di parte, la ricorrente non si soffermerebbe sui punti dove gli esperti avrebbero sottovalutato e/o ecceduto nella correzione della prova d'esame. Essa precisa che spetterebbe alla ricorrente, sulla base di almeno qualche indizio pertinente, fornire indicazioni più precise in che misura l'esame sarebbe stato sottovalutato. Ne discende che a difetto di indizi concreti tali da fare presumere che gli esaminatori abbiano manifestamente adottato parametri di valutazione arbitrari o comunque dato un apprezzamento insostenibile, una perizia giudiziaria non si renderebbe necessaria. Per il resto l'autorità inferiore ritiene che la circostanza che il lavoro d'esame sia stato consegnato anche in una versione dattiloscritta non doveva andare a svantaggio della candidata. Secondo l'autorità inferiore sarebbe semmai stato compito della commissione d'esame regolare la consegna dei lavori d'esame. L'UFFT ritiene infine che la vertenza non rientri nel campo di applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). C. Contro tale decisione la ricorrente, rappresentata da un legale professionista, è insorta con ricorso del 18 febbraio 2008 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ella, protestate tasse, spese e ripetibili, postula in via principale l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento delle decisioni del 16 gennaio 2008 dell'UFFT e del 18 settembre 2006 della commissione d'esame, il riconoscimento del superamento dell'esame Professional Judgement ed il conferimento del titolo di esperta-contabile diplomata. In via subordinata, protestate tasse, spese e ripetibili, ella postula l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata per carenza di motivazione circa i punti assegnati nelle singole domande e l'invio dell'incarto all'UFFT affinché richieda l'esperimento di una perizia giudiziaria. In via ancor più subordinata, chiede, postulate tasse, spese e ripetibili, l'annullamento della decisione in quanto non è stata ossequiata la procedura come dal punto 4.43 del regolamento e l'invio dell'incarto all'UFFT affinché richieda l'esperimento di una perizia giudiziaria. Quo alle motivazioni, la ricorrente ribadisce gli argomenti esposti dinanzi all'autorità inferiore di ricorso: violazione del diritto di essere sentiti, violazione del diritto di consultazione degli atti, in quanto non è stata fornita motivazione alcuna per l'operato e la valutazione della commissione d'esame; nonché la violazione della cifra 4.43 del regolamento d'esame. Ripropone in aggiunta la sottovalutazione del lavoro d'esame e ribadisce la necessità di fare allestire una perizia indipendente in quanto, trattandosi di una questione tecnica, l'autorità chiamata a decidere non dispone delle conoscenze necessarie in materia. Più in specifico, alla critica secondo cui la ricorrente non avrebbe sostanziato la sua richiesta d'aumento del punteggio raggiunto all'esame, ella sostiene che la valutazione Y. _______ dell'esame scritto pure allegata al ricorso dinanzi al TAF (documento G) costituisce una valutazione ben articolata e dettagliata che indica per ogni domanda i punti che devono essere assegnati rispetto a quelli della commissione d'esame. Tenuto conto che la nota dell'esame scritto viene computata per tre volte, con la valutazione agli atti, la ricorrente otterrebbe un punteggio complessivo che va dai 25.5 ai 27 punti, di fronte al punteggio assegnato di 21 punti. Da tale documento risulterebbe quindi l'attribuzione di una nota da 1.5 a 2 punti superiore a quella assegnata dalla commissione d'esame. Per il resto la ricorrente mette in evidenza che la commissione d'esame non ha dato seguito alla richiesta dell'UFFT di prendere posizione su detto documento. Per la ricorrente nemmeno l'assegnazione di un nuovo punteggio risultava comprensibile e non poteva essere controllata nella sua motivazione. Quo alla violazione del regolamento d'esame la ricorrente ritiene che la motivazione dell'autorità inferiore nella decisione impugnata non convince. Oltre a non esservi traccia nelle tavole processuali che il doppio controllo sia effettivamente avvenuto, vi sono pure degli elementi contraddittori nell'assegnazione dei punti con degli errori grossolani che fanno sorgere il dubbio che il doppio controllo vi sia stato. Visto che non è mai stata prodotta alcuna motivazione per i punti assegnati e visti gli errori, mal si comprende quindi, secondo la ricorrente, come l'UFFT possa sostenere che l'esame sia ripercorribile. D. Con scritto del 18 aprile 2008 la commissione d'esame sottolinea che la ricorrente ha già ricevuto in fotocopia tutti i documenti necessari per l'allestimento di un ricorso. Supporti per la correzione (per es. schizzi di soluzione) devono essere considerati come atti personali interni degli autori del tema d'esame. Essa ribadisce che i 15 punti supplementari risultano dalla presa in considerazione delle impostazioni di soluzione contenute nella soluzione riscritta della candidata e sono stati riconosciuti volontariamente sulla base di una nuova valutazione da parte degli esperti. Essi, secondo la commissione d'esame, non sono in questo caso obbligati a rendere conto in generale circa i punti concessi e non concessi. La commissione d'esame ritiene che nel caso in cui la candidata avesse avanzato delle richieste concrete, si sarebbe potuto illustrare nel dettaglio quali impostazioni di soluzione erano richieste, dove essa ha ricevuto punti e quali elementi di debolezza sono stati riscontrati nella sua soluzione. Per il resto la commissione d'esame non esprime nulla contro l'esperimento di una perizia e riconferma che la correzione dell'esame è avvenuta in doppio come da regolamento. E. Con le osservazioni del 17 aprile 2008 l'UFFT mantiene integralmente le motivazioni e le conclusioni della decisione impugnata. Quo alla mancanza dei requisiti d'indipendenza e d'imparzialità dell'UFFT sollevata dalla ricorrente visto che l'autorità inferiore esplica pure funzione di sorveglianza sulle commissioni d'esame, essa evidenzia che la ricorrente non sostanzia nel merito e non porta alcun indizio a sostegno di tale censura. F. Con scritto di replica del 7 luglio 2008 la ricorrente mantiene tutte le censure menzionate nel ricorso così come le prove offerte nonché la richiesta formale del diritto al contraddittorio. G. Con ordinanza del 14 luglio 2008 il TAF ha disposto di non raccogliere delle osservazioni alla replica nella forma di un allegato di duplica, ritenendo che la replica, a prima vista non contiene elementi nuovi equivalenti ad allegazioni, che in base agli atti in possesso della ricorrente e della consultazione concessa dall'autorità inferiore, non avrebbero già potuto essere prodotte con i precedenti atti. H. Con scritto del 23 settembre 2008 il TAF chiede alla prima istanza di produrre l'esemplare separato della trascrizione dattiloscritta dell'esame oltre alla trascrizione già contenuta nel documento G allegato al ricorso del 20 ottobre 2006 dinanzi all'UFFT nel caso ne esistesse un esemplare separato, oltre fare pervenire al TAF il lavoro d'esame manoscritto della ricorrente in originale. I. Allo scritto del 14 ottobre 2008 della commissione d'esame viene allegato il lavoro d'esame manoscritto della candidata assieme alla griglia dei punteggi. J. J.a Con ordinanza del 22 ottobre 2008 il TAF ha deciso di incaricare un perito per l'esperimento di una perizia indipendente, sottoponendo a tale scopo alle parti tre nominativi, con possibilità per le parti di opporsi e di formulare eventuali ulteriori quesiti oltre a quelli proposti dal TAF, rispettivamente la possibilità per la prima istanza di potersi esprimere sull'intenzione di portare a conoscenza anche della ricorrente dei documenti allegati allo scritto del 14 ottobre 2008, in specifico la griglia dei punteggi. J.b Dopo ricezione delle prese di posizione della ricorrente e della prima istanza, il TAF, con scritto del 19 novembre 2008, ha incaricato X. _______ di allestire la perizia indipendente, invitandolo a rispondere ai quesiti: 1) se la valutazione del lavoro di esame della candidata A. _______ in relazione alle domande 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.3, 3.2, 3.3.1, 3.4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.6, 8.8, 9.1 nell'ambito dell'esame per esperti contabili 2006, Professional Judgement 2006, scritto, è sostenibile o se egli giunge ad un'altra valutazione; il tutto sulla base della valutazione degli esperti (quella in cui gli esperti hanno già aumentato di 15 punti) e le allegazioni di A. _______ e 2) affermare se la versione dattiloscritta del lavoro di esame corrisponde con l'originale manoscritto. In caso negativo è stato invitato ad indicare dove ed in relazione a quale domanda o sottodomanda non si può senza dubbio constatare una corrispondenza. Inoltre il perito è stato invitato ad indicare ad aggiungere eventuali ulteriori osservazioni. J.c In data 28 gennaio 2009 il perito ha inoltrato il referto scritto. Dallo stesso si evince innanzitutto che per l'allestimento della perizia il perito ha valutato: le domande d'esame per esperti contabili 2006, Professional Judgement, scritto; il lavoro d'esame manoscritto della candidata; la trascrizione dattiloscritta del lavoro d'esame della candidata; la valutazione dell'esame allegata al ricorso del 18 febbraio 2008; il foglio dei punteggi degli esperti; la griglia dei punteggi; il regolamento d'esame; la scala delle note ed il memorandum per la redazione di prese di posizione concernente ricorsi contro il rifiuto di rilasciare un diploma, rispettivamente un attestato professionale. J.c.a Dal referto peritale si evince che il perito ha assegnato 11,5 punti supplementari, che aggiunti ai punti totali degli esperti che hanno rivalutato l'esame, si arriva ad un punteggio di 201,5 punti. Il perito fa osservare che nell'eseguire la perizia egli si sia basato essenzialmente sull'originale manoscritto che è riuscito a leggere nella sua integralità senza particolari problemi e senza aver notato, pur non avendo fatto un raffronto in tutti i dettagli, passaggi incongruenti tra versione manoscritta e versione dattiloscritta. J.c.b Da ultimo il perito evidenzia che la correzione dell'esame è stata effettuata tenendo in debita considerazione la griglia dei punteggi che, come egli sottolinea, mira a garantire una correzione equa ed imparziale degli esami di tutti i candidati. J.c.c Con scritto del 29 gennaio 2009 di questo Tribunale è stato trasmesso alla parti il referto peritale congiuntamente alla nota d'onorario del perito come pure la griglia dei punteggi alla ricorrente, con possibilità per le parti di formulare eventuali osservazioni conclusive. J.c.d Con presa di posizione del 13 febbraio 2009 la commissione d'esame non solleva osservazioni riguardo l'assegnazione di 11,5 punti da parte del perito, pur esprimendo, come già fatto in precedenza, dei dubbi circa la conformità di contenuto tra bella copia e copia originale del lavoro di esame consegnato dalla ricorrente. La circostanza di aver consegnato una copia del lavoro di esame allestita autonomamente sarebbe, a mente della commissione d'esame, problematico da un punto di vista della parità di trattamento nei confronti di altri candidati ritenuto che non è prassi consegnare una trascrizione dell'esame in bella copia dopo la correzione del documento originale. Per il resto la commissione d'esame osserva che conformemente alla prassi costantemente applicata, la situazione della ricorrente, con il nuovo punteggio, cade nella regolamentazione dei casi limite, secondo la quale in caso di una minima mancanza di punti (al massimo 5 punti) la nota dello studio di casi viene aumentata a 4, con il che la ricorrente avrebbe superato l'esame con una nota media di 4.0 e 1.5 punti-nota inferiori a 4. J.c.e Con ordinanza del TAF del 18 febbraio 2009 copia della presa di posizione della commissione d'esame del 13 febbraio 2009 è portata a conoscenza della ricorrente con tra l'altro l'invito a volersi esprimere sul mantenimento della richiesta di svolgere un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU. J.c.f Con scritto del 24 febbraio 2009 la ricorrente, visto lo scritto del 13 febbraio 2009 della commissione d'esame ed anche alla luce della griglia dei punteggi, ritiene superfluo inoltrare una domanda di delucidazione o complemento della perizia. Per il resto si ripropone nelle sue conclusioni chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso e quindi il superamento dell'esame del 2006 con la concessione del diploma di "esperta-contabile diplomata". La ricorrente rinuncia ad un dibattimento pubblico. Un'udienza pubblica non è quindi stata indetta. J.c.g Con ordinanza del TAF del 27 febbraio 2009 è stata trasmessa copia dello scritto del 24 febbraio 2009 per conoscenza all'autorità inferiore ed alla prima istanza, con il che la chiusura dello scambio di scritti. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, prima o durante la procedura ricorsuale, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino determinanti per l'esito di questa vertenza. Diritto: 1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 litt. a PA). Ella è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. ll rappresentante della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con valida procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA). L'anticipo delle spese processuali è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA). Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr, RS 412.10), la formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). La LFPr disciplina in particolare la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; la formazione professionale superiore; la formazione professionale continua; le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; la formazione dei responsabili della formazione professionale; le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale (art. 2 cpv. 1 LFPr). La formazione professionale superiore viene acquisita mediante: un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore (art. 27 LFPr, cfr. anche art. 23 dell'Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale, OFPr, RS 412.101). Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato (art. 28 cpv. 1 LFPr). Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli (art. 28 cpv. 2 LFPr; cfr. anche art. 24 OFPr). Conformemente a tali disposizioni, l'organizzazione incaricata per l'esame, la Camera Fiduciaria, Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali, ha rilasciato il Regolamento d'esame per l'esame professionale superiore d'esperto contabile dell'11 giugno 2004 (in seguito: Regolamento) entrato in vigore, dopo l'approvazione dell'UFFT, il 15 ottobre 2004. Giusta l'art. 1.11 del Regolamento l'esame, le cui condizioni d'ammissione richiedono una pratica professionale pluriennale ed una formazione qualificata, deve stabilire se un candidato è in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie all'esercizio indipendente della professione di esperto-contabile. Lo svolgimento dell'esame è affidato ad una commissione d'esame. Questa è responsabile della qualità dell'esame e si compone di almeno 7 membri (art. 2.11 Regolamento). Gli esami si tengono di regola una volta all'anno, a meno che la commissione d'esame in unione con l'UFFT non stabilisca diversamente (art. 4.11 Regolamento). Le persone candidate hanno diritto di essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco. (art. 4.12 Regolamento). La valutazione degli esami scritti è effettuata da almeno due periti che determinano il punteggio di comune accordo (art. 4.43 Regolamento). L'esame verte su tutti gli ambiti d'attività di un esperto-contabile (art. 5.11 Regolamento); l'esame è costituito dalle seguenti parti e dura: Professional Judgement (studio di casi), scritto, max. 480 min.; Professional Judgement (colloquio tecnico), orale, 50 - 60 min.; Breve presentazione, orale, 5 - 10 min. (art. 5.12 Regolamento). Ogni parte può essere suddivisa in voci ed eventualmente sottovoci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione da dare a ciascuna voce e sottovoce (art. 5.13 Regolamento). Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi e mezzi punti, conformemente all'art. 6.2 (art. 6.11 Regolamento); la nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui essa si suddivide. Essa è arrotondata ad un decimale. Se in assenza di voci il metodo di valutazione porta direttamente alla nota di una parte d'esame, questa viene attribuita conformemente al punto 6.2 (art. 6.12 Regolamento). Per la determinazione della nota complessiva le note delle singole parti d'esame sono ponderate nel modo seguente: Professional Judgement, scritto (studio di casi), per tre; Professional Judgement, orale (colloquio tecnico), per due; breve presentazione, per uno (art. 6.13 Regolamento). La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata ad un decimale (art. 6.14 Regolamento). Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori indicano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. L'esame è superato se il/la candidato/a ottiene nel complesso delle parti d'esame una nota complessiva ponderata pari almeno al 4.0 (24 punti nota) e contemporaneamente non vi sono note insufficienti per più di 1 ½ punti nota complessivi sotto il 4. Per la determinazione di punti nota sotto il 4, la nota Professional Judgment scritto (studio casi) conta tre volte mentre quella del Professional Judgment orale (colloquio tecnico) due volte (art. 7.11 Regolamento). Chi supera l'esame ottiene il diploma federale (art. 8.11 Regolamento). I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto: esperto/a-contabile diplomato/a (art. 8.12 Regolamen-to). 3. Il TAF esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento di fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale. In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Hanno carattere formale tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione (DTF 106 Ia 1, consid. 3c). Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (GAAC 61.32, consid. 7.2; GAAC 59.77, consid. 3.5; GAAC 56.16, consid. 4). Tuttavia secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 I 467, con rinvii a DTF 121 I 225, consid. 4b), a cui si attiene anche questo Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore. La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è di norma possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima decisione; né può essere compito del giudice quello di ripetere, in un certo qual modo, l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possieda le qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un dato ruolo (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Già per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore; il giudice deve dunque limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati condurre da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile (DTF 106 Ia 1, consid. 3c). Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (DTF 131 I 467, consid. 3.1). Dato che la restrizione del potere cognitivo non riposa su una base legale esplicita, tuttavia, essa è ammissibile, e conforme all'articolo 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], unicamente nell'ambito della valutazione vera e propria delle prestazioni d'esame fornite. 4. 4.1 Da un punto di vista formale la ricorrente censura la mancata motivazione data in merito ai punti assegnati, in particolare su quali domande la ricorrente avrebbe risposto correttamente, dove sarebbero state constatate delle lacune o degli errori e quali sarebbero state le risposte corrette. La ricorrente critica la decisione impugnata in quanto viene dato aprioristicamente valore alle dichiarazioni della commissione d'esame senza esaminarne la fondatezza e mal comprende come possa sostenere l'autorità inferiore di essere riuscita a ripercorrere l'esame quando non è mai stata prodotta nessuna motivazione per i punti assegnati nonché in considerazione degli errori grossolani riscontrabili nell'attribuzione dei punti. In aggiunta si prevale d'una violazione del diritto di essere sentiti in relazione al diritto di consultare gli atti, lamentando in sostanza la mancata trasmissione dell'incarto completo degli esami sostenuti dalla ricorrente da parte della commissione d'esame, specificatamente la produzione delle note interne e degli appunti personali presi dagli esperti durante la correzione dell'esame scritto nonché il mancato esperimento di una perizia indipendente. 4.2 L'obbligo di motivazione deriva dal diritto di essere sentito. Il diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU costituisce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale. Una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso. Si rende quindi necessario esaminare immediatamente se la medesima sia stata disattesa (DTF 124 V 183, consid. 4a; DTF 122 II 469, consid. 4a con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2P.67/2000 del 19 settembre 2000). Negli affari amministrativi, l'estensione del diritto di essere sentito è definita dagli art. 26 segg. PA, la quale lo garantisce espressamente (cfr. art. 29 e art. 30 cpv. 1 PA; DTF 117 Ib 481, consid. 5a/aa). Esso garantisce a tutte quelle persone che sono toccate di più che la collettività dall'esito di una procedura, il diritto di cooperare ed influenzare la procedura (cfr. Lorenz Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung in: ZBI 1998 pag. 97 s, soprattutto pag. 100, con rinvio alla DTF 116 Ia 94, consid. 3b; cfr. anche: Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 225). E' sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232, consid. 3.2, DTF 126 I 97, consid. 2b; DTF 124 II 146, consid. 2a, DTF 123 I 31, consid. 2c). Ovvero, l'autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (DTF 130 II 530, consid. 4.3; DTF 129 II 232, consid. 3.2.; DTF 126 I 97, consid. 2b; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, n. 437; Lothar Kneubühler, Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide, Haupt Verlag, 1998, pag. 29 segg.). 4.3 In un procedimento ricorsuale gli esperti, le di cui note vengono contestate, prendono posizione nelle loro risposta (art. 57 cpv. 1 PA). Di regola in quest'occasione gli esperti esaminano la loro valutazione ancora una volta ed indicano, se del caso, se sia giustificata una correzione del punteggio. Fintanto che non vi sono indizi di parzialità o che la valutazione degli esperti risulti insostenibile non v'è per prassi motivo di scostarsene. Condizione imprescindibile è che alle censure sostanziate sollevate dal ricorrente venga data una risposta e che la versione degli esperti, per quanto diverga da quella del ricorrente, sia comprensibile e convincente (DTAF 2007/6, consid. 3; decisione del Tribunale amministrativo federale B-6078/2008 del 14 aprile 2008, consid 3.1 con ulteriori rinvii). L'autorità adempie il suo obbligo di motivazione quando espone all'interessato quali soluzioni sarebbero state attese ed in che misura le sue risposte non avrebbero soddisfatto tali attese (cfr. sentenza del Tribunale federale 2P.81/2001 del 12 giugno 2001). Per ossequiare il diritto di esser sentiti è sufficiente che l'autorità fornisca la motivazione delle note attribuite nel corso del procedimento ricorsuale e che sia data l'occasione all'interessato di prendere posizione (cfr. sentenza non pubblicata del Tribunale federale 2P.23/2004 del 13 agosto 2004, consid. 2.2 con rinvii). Nel caso in esame la ricorrente ha chiesto che le venissero segnalati i punti carenti e sbagliati della sua prova d'esame e la soluzione ritenuta per corretta. Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ritiene che dall'incarto risulta in maniera chiara quali erano le domande poste ai candidati per ogni esercizio, quale era il punteggio massimo ottenibile per l'esercizio globale e per ogni parte di esercizio, come pure quale punteggio ha ottenuto la candidata per ogni esercizio globale e per ogni singola parte di esercizio. Nella maggior parte degli esercizi o parte degli esercizi, l'autorità inferiore evidenzia che gli esperti hanno fatto delle annotazioni o osservazioni ed hanno apportato delle correzioni e/o dei visti in segno di risposta corretta o indicato dei punti alle risposte della candidata. Da tale correzione la parte ricorrente poteva anche prendere atto della soluzione/risposta ritenuta corretta dagli esperti. Per l'autorità inferiore quindi, sulla scorta degli atti all'incarto, risulta in modo evidente e percorribile, che la commissione d'esame ha ossequiato, anche se in modo stringato e minimo, al suo dovere di controllo e di motivazione. Dagli atti preliminari di fronte all'autorità inferiore, in special modo dalla presa di posizione della commissione d'esame del 2 marzo 2007 risulta che: gli esperti si sono accontentati di dare un nuovo giudizio sulla base della versione trascritta, dalla quale ne deriva la conseguente presa di posizione nel fissare i 15 punti supplementari. Inoltre risulta che gli esperti non sono obbligati in generale a dare spiegazioni ai candidati sui punti concessi o non e viene osservato che non esiste pure la possibilità di un controllo giuridico delle decisioni sui risultati d'esame. La commissione d'esame aggiunge poi che la candidata ha perso l'opportunità di inoltrare richieste concrete per l'attribuzione di punti supplementari. Nella susseguente presa di posizione (duplica) del 14 luglio 2007 la commissione d'esame riconferma che dalla presa di posizione del 2 marzo 2007 traspare chiaramente, attraverso i punteggi attribuiti ad ogni singola domanda, quali domande la parte ricorrente ha risposto correttamente ed in quali domande sono state constatate lacune od errori. Ciò non di meno, da quanto ritenuto nella querelata decisione sulla scorta delle prese di posizione della commissione d'esame, non si evince senz'altro né quali fossero le soluzioni dell'esame pretese dalla candidata né in che misura le risposte da ella date non corrispondevano a quanto atteso. Ma neppure in relazione alle peraltro contraddittorie allegazioni della commissione d'esame riguardo alla considerazione del documento G quale base per la rivalutazione dell'esame, dato che ivi risulta dove, in quale ambito e perché la ricorrente chiede un aumento del punteggio, si evince dagli atti come e con quali motivi essa prende posizione nei confronti di tale allegato. 4.4 Eventuali carenze di motivazione possono tuttavia essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che la commissione d'esame adduca la motivazione mancante in sede di osservazioni al ricorso e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto a posteriori (DTF 116 V 28, consid. 3; DTF 105 Ib 171, consid. 3b). Tuttavia, anche se, di caso in caso, la riparazione può essere ammessa, in particolare per motivi d'economia procedurale, allorquando l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso, ragione per cui l'annullamento del giudizio querelato con rimando all'autorità inferiore costituirebbe un'inutile formalità, questa pratica deve rimanere l'eccezione e dev'essere applicata di modo restrittivo, ritenuto altresì che la stessa non va intesa come un'autorizzazione per l'autorità inferiore di disconoscere i diritti procedurali delle parti (cfr. DTF 127 V 431, consid. 3d/aa; DTF 124 II 132, consid. 2d). Nell'atto di ricorso dinanzi a questo Tribunale amministrativo federale, la ricorrente censura nuovamente che l'autorità inferiore non si è occupata della motivazione per l'operato e la valutazione della commissione d'esame. Nelle prese di posizione del 17 e 18 aprile 2008 rispettivamente dell'autorità inferiore e della commissione d'esame vengono riprese le allegazioni proposte in prima istanza ribadendo per il resto che la candidata ha perso l'opportunità di inoltrare richieste concrete per l'attribuzione di punti supplementari. Per il resto non sono stati addotti particolari motivi che giustificassero il punteggio dell'esame. Ben si può di conseguenza ammettere che la carenza di motivazione lamentata dall'insorgente non sia stata sanata. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso, nel senso della conclusione subordinata, andrebbe dunque accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente sull'esito dell'esame con decisione debitamente motivata. 4.5 Ciò non di meno, vista la particolarità del caso dove gli esperti hanno peraltro avuto più volte occasione di indicare come fossero giunti al punteggio attribuito alla ricorrente, questo Tribunale ha ritenuto giustificato l'esperimento di una perizia. Innanzitutto è risultato quanto meno discutibile se dal foglio delle note stesso l'attribuzione delle note sia stata motivata in maniera sufficiente, tra l'altro perché il punteggio non è sufficientemente posto in relazione con ogni singola domanda. Al di là di ciò vengono segnalate dalla ricorrente delle attribuzioni di punteggio che risultano a tratti incomprensibili (cfr. per esempio attribuzione di punteggi superiore al massimo possibile, ricorso del 18 febbraio 2008, punto 2.2, pag. 10). Dagli atti non si evince poi in modo chiaro, se, rispettivamente con quale motivazione viene preso posizione sulle valutazioni censurate e le richieste di aumento del punteggio contenute nel documento G. Al perito è quindi stato chiesto di esaminare se la valutazione del lavoro di esame della candidata A. _______ in relazione ai punti contestati 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.3, 3.2, 3.3.1, 3.4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.6, 8.8, 9.1 nell'ambito dell'esame per esperti contabili 2006, Professional Judgement 2006, scritto, sia sostenibile o se egli giunge ad un'altra valutazione. Per dare la sua valutazione è stato chiesto al perito di considerare la valutazione degli esperti (quella in cui gli esperti hanno già aumentato di 15 punti) e le allegazioni di A. _______. 4.6 In maniera generale va osservato che nel referto peritale il perito riprende e riassume per ogni domanda sottoposta a perizia il punteggio che si evince dal foglio dei punteggi degli esperti in rapporto al punteggio massimo ottenibile per ogni domanda o sottodomanda, il nuovo punteggio supplementare attribuito dagli esperti, i punti richiesti con il ricorso rispettivamente contenuti dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) e il punteggio attribuito dal perito stesso. 4.6.1 Per quanto riguarda la domanda 1. sono stati assegnati 16 punti su 40, poi aumentati dagli esperti di 1 punto, raggiungendo quindi 17 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 20 punti su 40. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. Dal doc. G si evince che la ricorrente ritiene che questi punti possono essere stati ottenuti dall'analisi iniziale dove globalmente si comprende che le problematiche e rischi aziendali (rischio di liquidità, rischio sullo stock, rischio ambiente informatico e del sistema contabile, rischio delle vendite, rischio del going concern) sono stati compresi e sviluppati ed è stata eseguita un'analisi pertinente. Il perito ritiene che la candidata ha analizzato la situazione della società in una parte di testo evidenziando diverse problematiche tra le quali liquidità, garanzia bancaria, fornitori, obblighi di pagamento, stock, buoni di acquisto, contabilità e sistema informatico ed ha parzialmente completato l'allegato 5. A mente del perito la parte di testo risulta abbastanza dettagliata ed esplicativa mentre l'allegato 5 riprende solo molto parzialmente i dati necessari all'allestimento dei fondi propri consolidati; una parte delle informazioni mancanti nell'allegato 5 si possono ritrovare nella parte di testo. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G; per contro la soluzione della candidata risulta incompleta in quanto non ha risposto pienamente alla domanda che era di allestire una situazione dei fondi propri consolidati. Le problematiche evidenziate nella parte di testo sono già state considerate nei punti assegnati. 4.6.2 Per quanto riguarda la domanda 2.1. sono stati assegnati 7 punti su 30. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 15-20 punti su 30. Il perito ha assegnato 3 punti supplementari, raggiungendo quindi 10 punti. La ricorrente ritiene che dai punti ottenuti è evidente che i rischi riscontrati alla domanda 1 non sono stati tenuti in conto, mentre a giusta ragione lo dovevano essere. Il perito ritiene che la candidata ha fatto riferimento alle problematiche evidenziate in risposta alla domanda 1 e, quale proposta concreta per migliorare le situazione del Gruppo, ha evidenziato unicamente l'allestimento dei conti consolidati. La candidata ha inoltre evidenziato problematiche legate all'indipendenza del revisore ed al sistema informatico. Il perito considera parzialmente corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G in quanto non fa riferimento alla situazione di perdita di capitale/eccedenza di debiti dopo le rettifiche di valore necessarie a seguito delle informazioni evidenziate nell'esame. La soluzione della candidata, risulta secondo il perito, incompleta in quanto si è limitata a proporre l'allestimento dei conti consolidati. Per l'analisi sulla liquidità fatta in risposta alla domanda 1, alla quale la candidata rimanda, il perito ha assegnato i punti supplementari. 4.6.3 Per quanto riguarda la domanda 2.2. sono stati assegnati 14 punti su 30. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 20 punti su 30. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. Il perito ritiene che la candidata ha allestito un elenco di 5 rischi con la rispettiva ponderazione. La candidata ha fatto inoltre riferimento alla NAS400 relativa alla valutazione del rischio e del controllo interno. La candidata conclude di accettare il mandato. La motivazione per il perito è carente. Egli considera parzialmente corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G in quanto di carattere generale (non elenca i rischi specifici del Gruppo). La soluzione della candidata risulta incompleta in quanto l'elenco dei rischi evidenziato è limitato e non ha motivato la conclusione di accettare il mandato. 4.6.4 Per quanto riguarda la domanda 2.3. sono stati assegnati 12.5 punti su 20, poi aumentati dagli esperti di 1 punto, raggiungendo quindi 13.5 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 16-18 punti su 20. Il perito ha assegnato 1.5 punti supplementari, raggiungendo quindi 15 punti. La ricorrente ritiene che, fatta eccezione per il punto 7 in cui la risposta è incompleta, per tutti gli altri punti le risposte sono corrette e complete. Il perito ritiene che la candidata ha preso posizione su ciascuno dei punti menzionati motivandolo e fornendo, per la maggior parte di casi, una conclusione. Egli ritiene che la candidata non ha fatto sempre riferimento alle norme della categoria professionale. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G. Per le risposta ai punti 5, 6 e 7 il perito ha assegnato i punti supplementari. 4.6.5 Per quanto riguarda la domanda 3.1.1. sono stati assegnati 4 punti su 5, poi aumentati dagli esperti di 1 punto, raggiungendo quindi 5 punti. Il perito non ha assegnato punti supplementari, essendo già stato raggiunto il punteggio massimo. 4.6.6 Per quanto riguarda la domanda 3.1.3. è stato assegnato 1 punto su 5, poi aumentato dagli esperti di 1.5 punti, raggiungendo quindi 2.5 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 5 punti su 5. Il perito ha assegnato 0.5 punti supplementari, raggiungendo quindi 3 punti. La ricorrente ritiene che tutte le procedure scritte nella risposta sono corrette e sono in linea con la soluzione e con quanto indicato nel "Manuel suisse d'audit 1998, pag. 260-261". Visto che tutte le procedure sono corrette la ricorrente ritiene che il punteggio finale per questa domanda deve essere di 5 punti anziché di 1. Il perito evidenzia che la candidata ha elencato una serie di procedure di revisione applicabili facendo anche riferimento alla NAS501 elementi probatori. Egli considera parzialmente corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G in quanto di carattere generale ma non elenca procedure di revisione specifiche alla situazione del caso in esame. Sulla base delle risposte fornite il perito ha assegnato i punti supplementari. 4.6.7 Per quanto riguarda la domanda 3.2. sono stati assegnati 8 punto su 20, poi aumentato dagli esperti di 0.5 punti, raggiungendo quindi 8.5 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 12-13 punti su 20. Il perito ha assegnato 0.5 punti supplementari, raggiungendo quindi 9 punti. La ricorrente ritiene che la risposta presenta sei punti ben articolati e spiegati. Il perito evidenzia che la candidata ha elencato una serie di debolezze ed aspetti importanti nell'allegato 7, tralasciando, per contro, diversi ulteriori aspetti rilevanti. Egli ritiene che nel documento G non viene data una soluzione precisa. Sulla base delle risposte fornite il perito ha assegnato il mezzo punto supplementare. 4.6.8 Per quanto riguarda la domanda 3.3.1. è stato assegnato 1 punto su 5. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 2-3 punti su 5. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. Il perito evidenzia che la candidata ha elencato tre rischi legati essenzialmente all'uso di excel senza, per contro, evidenziare ulteriori aspetti rilevanti. Il perito considera parzialmente corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G in quanto di carattere generale. La soluzione relativa al caso concreto risulta incompleta. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. 4.6.9 Per quanto riguarda la domanda 3.4.1. sono stati assegnati 6 punti su 10, poi aumentati dagli esperti di 3 punti, raggiungendo quindi 9 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 8-9 punti su 10. Il perito ha dedotto 3 punti, rimanendo quindi il totale di 6 punti. Il perito evidenzia che la candidata ha elencato cinque carenze a livello di controlli informatici generali, senza, per contro, evidenziare ulteriori aspetti rilevanti. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G con l'elenco di dieci carenze. Sulla base delle risposte fornite, il perito ritiene che i punti assegnati al momento della correzione dell'esame, ovvero 6, sia congrua, per il che, rispetto al punteggio assegnato dagli esperti che hanno rivalutato l'esame, ha operato la riduzione. 4.6.10 Per quanto riguarda la domanda 4.2. sono stati assegnati 9 punti su 20, poi aumentati dagli esperti di 1 punto, raggiungendo quindi 10 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 15 punti su 20. Il perito ha assegnato 3 punti supplementari, raggiungendo quindi 13 punti. La ricorrente ritiene che il ragionamento e la spiegazione siano corrette così come pure la conclusione, in linea con la SWISS GAAP RPC 20. L'unico errore sarebbe riconducibile al tasso di sconto. Infatti nell'esercizio in questione si doveva usare la WACC e non il tasso di rendimento degli immobili commerciali in ragione del 6.5%; siccome i free cash flow sono riferiti al negozio di Losanna e non sono gli affitti generati dall'immobile. A parte questo errore, il resto sarebbe tutto corretto. Il punteggio ottenuto risulta essere poco per aver sbagliato solo il tasso di sconto. Il perito ritiene che la candidata ha correttamente fatto riferimento all'impairment test previsto dalle Swiss Gaap RAC 20, calcolando correttamente il DCF ma utilizzando un tasso di sconto errato. Il perito considera corretta la soluzione evidenziata nel documento G. Sulla base delle risposte fornite, in particolare in merito al corretto calcolo del DCF, il perito ha assegnato i punti supplementari. 4.6.11 Per quanto riguarda la domanda 6.1. sono stati assegnati 3 punti su 10, poi aumentati dagli esperti di 1 punto, raggiungendo quindi 4 punti. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 5-7 punti su 10. Il perito ha assegnato 1 punto supplementari, raggiungendo quindi 5 punti. La ricorrente presuppone per la prima parte della domanda (ai sensi della RAC) che il punteggio massimo sia di 5 punti. La risposta è da ritenersi corretta in quanto gli elementi più importanti dello Swiss Gaap FER 16 sono stati spiegati correttamente. Per la seconda parte della domanda (ai sensi di IFRS) la ricorrente presuppone altresì che il punteggio massimo sia di 5 punti e ritiene la risposta corretta in quanto sarebbe esatto affermare che l'IP viene definita come una "defined benefit plan", siccome i rischi vengono spartiti tra datore di lavoro ed impiegati. Nella prima parte della risposta dovrebbero essere attribuiti da 3 a 4 punti e nella seconda da 2 a 3 punti, per una valutazione complessiva che va dai 5 ai 7 punti rispetto ai 3 punti ottenuti. Il perito ritiene che la candidata ha risposto in modo relativamente completo in merito al trattamento secondo le RAC e più limitatamente per quanto concerne gli IFRS. Egli considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G. Sulla base delle risposte fornite, in particolare in merito al trattamento secondo le RAC, ha assegnato il punteggio supplementare. 4.6.12 Per quanto riguarda la domanda 6.3. sono stati assegnati 9 punti su 12. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 10 punti su 12. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. La ricorrente ritiene di aver completato l'allegato 10 in parte correttamente e di aver riportato correttamente le registrazioni contabili. Il perito ritiene che la candidata ha completato l'allegato 10 con degli errori e riportato le registrazioni contabili richieste. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G, per contro, la soluzione della candidata risulta incompleta in quanto alcune cifre dell'allegato 10 non sono corrette. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. 4.6.13 Per quanto riguarda la domanda 7.1. sono stati assegnati 2 punti su 15. Gli esperti hanno assegnato 3 punti supplementari. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 5-6 punti su 15. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. Il perito ritiene che la candidata ha elencato quattro problematiche IVA tralasciando di evidenziare ulteriori aspetti rilevanti. Egli considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G con l'elenco di 7 problematiche, per contro la soluzione della candidata risulta incompleta. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. 4.6.14 Per quanto riguarda la domanda 7.2. sono stati assegnati 4 punti su 15. Gli esperti hanno assegnato 1 punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 6-8 punti su 10. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. Il perito evidenzia che la candidata ha elencato cinque verifiche essenziali (di cui una ridondante) tralasciando di evidenziare ulteriori aspetti rilevanti. Egli considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G con l'elenco di dieci verifiche, per contro, la soluzione della candidata risulta incompleta. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. 4.6.15 Per quanto riguarda la domanda 7.3. sono stati assegnati 2 punti su 5. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 4.5 punti su 5. Il perito ha assegnato 1 punto supplementare. La ricorrente ritiene che la risposta è corretta ed è basata sulla RA1 e tutti i punti trattati nella risposta sono in linea con la RA1 sia per quanto concerne la responsabilità del consiglio di amministrazione sia del revisore. Anche il fatto di menzionare che il revisore, per tutelarsi da eventuali cause, deve introdurre un paragrafo sulla responsabilità del consiglio di amministrazione in materia di IVA nella conferma di mandato e nella dichiarazione di completezza è corretto. Il perito ritiene che la candidata ha evidenziato le responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di revisione senza però prendere posizione specifica sul fatto che l'informazione è avvenuta unicamente mediante management letter. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G aumentando quindi il punteggio. 4.6.16 Per quanto riguarda la domanda 8.1. sono stati assegnati 4 punti su 5. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 5 punti su 5. Il perito ha assegnato 1 punto supplementare. Il perito ritiene che la ricorrente ha risposto correttamente alla domanda, con che l'aumento del punteggio. 4.6.17 Per quanto riguarda la domanda 8.6. sono stati assegnati 7 punti su 10. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 10 punti su 10. Il perito ha assegnato 1 punto supplementare. La ricorrente ritiene che la risposta è completa avendo citato tutte le implicazioni fiscali possibili. Il perito ritiene che la candidata ha elencato gli articoli delle rispettive leggi in materia fiscale ed alcune implicazioni fiscali, tralasciando di evidenziare ulteriori aspetti rilevanti relativi per esempio al trattamento delle riserve cosi come evidenziato nella la soluzione proposta nel documento G. Il perito ha assegnato un punto supplementare. 4.6.18 Per quanto riguarda la domanda 8.8. sono stati assegnati 3.5 punti su 10. Gli esperti non hanno assegnato alcun punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 5-6 punti su 10. Il perito ha assegnato 2 punti supplementari. La ricorrente ritiene che il fatto di riferirsi allo IAS 28 sia corretto, tenendo conto delle informazioni date nel testo. Infatti se la TOOLS Inc. detiene il 49% è corretto affermare che abbia un'influenza significativa. Pertanto anche il fatto di affermare di utilizzare il metodo del patrimonio netto per la consolidazione è corretto. Ella ritiene che dalla correzione si comprende che per le affermazioni riguardanti lo IAS 28 non sono stati ottenuti punti, pur essendo la risposta pertinente. Il perito ritiene che la candidata ha elencato le norme toccate dall'operazione soffermandosi su aspetti specifici. Il perito considera corretta la proposta di soluzione evidenziata nel documento G. Il perito ha assegnato punti supplementari. 4.6.19 Per quanto riguarda la domanda 9.1. sono stati assegnati 5 punti su 25. Gli esperti hanno assegnato 1 punto supplementare. Con il ricorso, rispettivamente come si evince dalla valutazione d'esame del 20 ottobre 2006 (doc. G) la ricorrente postula l'attribuzione di 8-10 punti su 25. Il perito non ha assegnato alcun punto supplementare. La ricorrente ritiene che la limitazione per i conti annuali dell'anno precedente è corretta come pure il fatto di dire che il revisore non ha potuto assistere alla presa di inventario secondo NAS 710. Anche la frase che i conti annuali sono stati verificati da un alto ufficio di revisione sarebbe corretta. La ricorrente è dell'avviso che è stato introdotto un paragrafo della NAS 710 molto importante ed elemento non usuale. Il perito ritiene che la candidata ha elencato tre differenze in confronto al rapporto standard rispetto ad una decina di possibili differenze così come proposto nella soluzione evidenziata nel documento G, tralasciando quindi di evidenziare ulteriori aspetti rilevanti e senza raccomandare o meno l'approvazione dei conti. Il perito non ha assegnato punti supplementari. 4.7 La perizia rappresenta un mezzo di prova per l'accertamento dei fatti. Nell'ambito di una perizia l'esperto comunica all'autorità giudiziale sulla base delle proprie conoscenze specialistiche principi empirici o scientifici della sua disciplina, accerta i fatti rilevanti per la corte oppure trae conclusioni obiettive da fatti già esistenti. La perizia rappresenta un aiuto per il giudice a prendere una decisione. Le sue nozioni vengono così completate dalle speciali conoscenze del perito. L'apprezzamento delle prove e la soluzione delle questioni giuridiche compete al giudice. Per quanto attiene a questioni tecniche è determinante la concezione dell'esperto fintanto che essa non appaia evidentemente contraddittoria o si basi su constatazioni errate dei fatti. Di principio il giudice si scosta dall'avviso di un esperto giudiziario soltanto in presenza di motivi validi (DTF 118 Ia 144, consid. 1c; DTF 118 V 286, consid. 1b, con rinvii a prassi e dottrina; decisione del Tribunale amministrativo federale B-2199/2006 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nel caso concreto, nel referto peritale del 28 gennaio 2009 il perito ha preso posizione dettagliatamente, motivando per quale posizione a suo parere è stata correttamente valutata e quale posizione è risultata sotto- o sopravalutata. Questo Tribunale non intravvede in casu motivi per doversi scostare dalle risultanze peritali. Stando così le cose, con l'attribuzione degli 11,5 punti, la ricorrente passa da 190 a 201,5 punti. Per l'attribuzione della nota 3.5 sono necessari 205 punti; mancano perciò ancora 3,5 punti. A questo punto, come confermato dalla stessa commissione d'esame, per prassi costantemente applicata, la situazione cade così nella regolamentazione dei casi limite, secondo la quale in caso di una minima mancanza di punti (al massimo 5) la nota dello studio di casi viene aumentata a 3.5. Pertanto la ricorrente avrebbe superato l'esame con una nota media di 4 e 1,5 punti nota inferiori a 4. Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia del 16 gennaio 2008 rispettivamente la decisione della Commissione per l'esame professionale superiore d'esperto contabile del 18 settembre 2006 vengono annullate. Raggiungendo la nota 3,5 nella materia studio di casi scritto (Professional Judgement scritto), con le altre note, la ricorrente supera l'esame di esperta-contabile diplomata della sessione 2006. L'accoglimento del ricorso in applicazione del caso limite si giustifica pure malgrado le riserve sollevate dalla commissione d'esame circa la leggibilità del lavoro d'esame originale, dopo che la commissione d'esame stessa ha aumentato i punti sulla base della versione dell'esame dattiloscritta e la cui non conformità con l'originale non ha peraltro mai dimostrato; dopo che l'apprezzamento dato dall'autorità inferiore circa l'inoltro della versione dattiloscritta risulta comunque sostenibile (cfr. decisione impugnata, punto 12.1) e dopo che lo stesso perito ha confermato di essere riuscito a leggere l'originale manoscritto nella sua integralità senza particolari problemi e di non aver notato casi in cui la versione dattiloscritta non corrispondesse all'originale manoscritto (cfr. perizia, punto 2, pag. 10). 5. Giusta l'art. 26 cpv. 1 lett. b PA la parte ricorrente ha diritto ad esaminare tutti gli atti adoperati come mezzi di prova. La concessione dell'esame degli atti è la regola, la sua negazione è invece l'eccezione. Atti interni dell'amministrazione, che non hanno valore probatorio e che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno, sono esclusi dal diritto di consultazione degli atti (DTF 125 II 473, consid. 4a; DTF 115 V 297, consid. 2g). In altre parole nella misura in cui traspare da altri documenti come gli esperti hanno attribuito le note, gli atti interni possono essere protetti. In casu la ricostruzione dell'attribuzione del punteggio è stata resa difficoltosa a seguito della mancanza soprattutto della griglia dei punteggi. Il vizio è comunque da considerarsi sanato visto che, per finire, per l'allestimento della perizia il perito ha potuto accedere alla griglia dei punteggi messa a disposizione della commissione d'esame. 6. La ricorrente rimprovera alla commissione d'esame di aver violato il regolamento per quanto riguarda le modalità di correzione dell'esame. Ella sostiene che la sua prova non sarebbe stata corretta e valutata da due esperti cosi come previsto al punto 4.43 del Regolamento. La questione può a questo punto restare aperta. A mente di questo Tribunale, per quanto riguarda le modalità di correzione di esami v'è comunque da ritenere ciò non di meno, che siano pensabili più alternative possibili. In casu, gli indizi fatti valere dalla ricorrente non bastano ad affermare che la mancata applicazione del regolamento sia avvenuta incorrendo nell'arbitrio. 7. Visto tutto quanto precede il ricorso si rivela fondato e va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Sulla base della perizia che porta alla nota 3.5 nella materia Professional Judgement scritto, congiuntamente alle altre note in "professional judgement" e "breve esposizione" ambedue orali, in cui ha ottenuto un 4.5, alla ricorrente deve essere consegnato il diploma di esperta-contabile diplomata. 8. Visto l'esito del ricorso, alla ricorrente, quale parte vincente, non vengono addossate spese giudiziarie (art. 63 cpv. 1 PA). Viene restituito alla ricorrente l'anticipo di fr. 1'100.- versato in data 12 marzo 2008. Nessuna spesa processuale è messa a carico delle istanze precedenti (art. 63 cpv. 2 PA). L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). La ricorrente è stata rappresentata nel procedimento da un avvocato ed è da considerarsi parte vincente. Le viene quindi assegnata un'indennità di ripetibili (art. 64 cpv. 2 PA in relazione con art. 7 art. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Il rappresentante non ha inoltrato alcuna nota d'onorario. L'indennità di ripetibili viene così stabilita d'ufficio e fissata secondo apprezzamento, tenuto anche conto della rilevanza delle allegazioni introdotte con gli atti prodotti oltre il preliminare scambio di scritti, a fr. 2'100.- (incluso spese e IVA) (cfr. art. 14 cpv. 2 seconda frase TA-TAF). Vista anche l'insoddisfacente motivazione della decisione di non superamento dell'esame della ricorrente della commissione d'esame e considerata la necessità di fare capo ad un perito indipendente, si giustifica di ripartire la rifusione dell'indennità per ripetibili alla ricorrente in ragione di 2/3 a carico della commissione d'esame e in ragione di 1/3 a carico dell'autorità inferiore. 9. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. t Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. 1.1 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata dell' Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia del 16 gennaio 2008 così come la decisione della Commissione per l'esame professionale superiore d'esperto contabile del 18 settembre 2006 sono annullate. 1.2 Viene constatato che, la ricorrente ha raggiunto la nota 3,5 nella materia studio di casi scritto (Professional Judgement scritto) e con ciò il superamento dell'esame di esperta-contabile diplomata della sessione 2006. 1.3 La commissione d'esame viene richiesta di rilasciare alla ricorrente il corrispondente certificato d'esame. L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, firmandosi con il suo Direttore congiuntamente al/alla Presidente delle commissione d'esame, è richiesto di rilasciare alla ricorrente il diploma di esperta-contabile diplomata. 2. Non vengono addossate spese processuali. Alla ricorrente viene restituito dalla cassa del Tribunale l'anticipo di fr. 1'100.- versato in data 12 marzo 2008. 3. Alla ricorrente è assegnata un'indennità di ripetibili di fr. 2'100.- (IVA inclusa) a carico per 1/3 (cioè fr. 700.-) dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e per 2/3 (cioè fr. 1'400.-) della commissione per l'esame professionale superiore d'esperto contabile. 4. Comunicazione a: ricorrente (raccomandata, allegati: documenti di ritorno e formulario per restituzione anticipo); autorità inferiore (n. di rif. 122; raccomandata, con documenti di ritorno); prima istanza (raccomandata, con documenti di ritorno). Il Presidente del collegio: Il Cancelliere: Francesco Brentani Daniele Cattaneo Data di spedizione: 18 maggio 2009