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B-4667/2025

B-4667/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-18 · Italiano CH

Prestazione di lavoro di pubblico interesse (servizio civile)

Sachverhalt

A. Con decisione del 30 maggio 2025 il Centro regionale Bellinzona dell'Ufficio federale del servizio civile (di seguito: l'autorità inferiore) ha statuito la non entrata in materia sulla domanda di ammissione al servizio civile presentata il 29 maggio 2025 da A.________ (di seguito: il ricorrente), ritenendo che quest'ultimo, attribuito all'esercito soltanto a titolo provvisorio, non fosse soggetto all'obbligo di prestare servizio militare e non adempisse pertanto le condizioni per essere ammesso al servizio civile, B. Contro il suddetto provvedimento il 25 giugno 2025 il ricorrente è insorto dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, il TAF) chiedendone l'annullamento e la sua ammissione al servizio civile non ritenendo che la sospensione del servizio militare comunicato il 27 maggio 2025 dal Segretariato di Stato della politica di sicurezza (di seguito: SEPOS) fosse giustificato. C. Con risposta del 28 agosto 2025 l'autorità inferiore, dopo aver raccolto i necessari chiarimenti da parte del Personale dell'esercito, si è riconfermata nella propria posizione, concludendo al rigetto del ricorso, nella misura della sua ricevibilità e alla conferma della decisione impugnata. D. Il ricorrente non ha preso posizione riguardo alla risposta di causa, né ha trasmesso ulteriori osservazioni o mezzi probatori.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.1 Giusta l'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF. L'Ufficio federale del servizio civile è un'autorità federale ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. L'art. 63 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC; RS 824.0), dispone che le decisioni di prima istanza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale. La decisione di non entrata nel merito della Centro regionale Bellinzona è una decisione ai sensi della PA. Poiché nessuna delle clausole di eccezione dell'art. 32 LTAF è applicabile, il TAF è competente a decidere sul presente ricorso.

E. 1.2 Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Gli deve quindi essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso, alla forma e al contenuto del ricorso (art. 66 lett. b LSC; art. 50 e 52 cpv. 1 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 segg. PA) sono rispettate.

E. 1.3 Il ricorso è pertanto ammissibile.

E. 2.1 Oggetto del ricorso, nell'evenienza concreta, è la decisione del 30 maggio 2025 mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della richiesta del ricorrente di essere ammesso al servizio civile.

E. 2.2 In caso di un ricorso diretto contro una decisione di non entrata in materia, l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità di prime cure ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda del ricorrente e quindi negato il sussistere delle condizioni di ammissibilità (sentenza del TAF B-549/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.3 con ulteriori rinvii). Conformemente a ciò, il ricorrente può postulare unicamente che si entri nel merito della sua richiesta, ma non pretendere una decisione di merito (cfr. sentenza del TAF A-6030/2011 del 30 luglio 2012, consid. 1.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed., 2022, n. 2.164). Un ipotetico accoglimento del ricorso avrebbe quindi come conseguenza l'annullamento della decisione di non entrata nel merito e il rinvio della causa all'autorità inferiore, affinché si occupi delle questioni di merito sollevate dal ricorrente. In sunto, l'oggetto di lite è delimitato alla sola questione dell'inammissibilità (sentenza del TAF B-3126/2025 del 1° ottobre 2025 consid. 1.3; B-5561/2019 del 7 dicembre 2020 consid. 1.2).

E. 2.3 La conclusione del ricorrente tendente all'ammissione al servizio civile non è pertanto ricevibile.

E. 3.1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata (art. 1 LSC).

E. 3.2.1 L'obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d'ammissione al servizio civile passa in giudicato. Simultaneamente termina l'obbligo di prestare servizio militare (art. 10 cpv. 1 LSC). Giusta l'art. 9 lett. d LSC, l'obbligo di prestare servizio civile vincola a prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all'art. 8 LSC.

E. 3.2.2 Il servizio civile è un modo per adempiere al proprio obbligo di servire, al pari del servizio militare. Trattandosi di un servizio sostitutivo, esso ha senso solo se sussiste un obbligo di servire e quindi interessa soltanto le persone soggette all'obbligo principale. Di conseguenza il servizio civile è aperto esclusivamente a chi deve prestare servizio militare (cfr. Messaggio del 22 giugno 1994 a sostegno della legge federale sul servizio civile sostitutivo [di seguito: Messaggio], FF 1994 III 1445, pag. 1461). Il Messaggio precisa che è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare chi è stato reclutato. Chi è soggetto all'obbligo di leva ma non è ancora stato reclutato non può ancora essere ammesso al servizio civile. Si entra nel merito di una domanda d'ammissione soltanto quando può essere dimostrato che il reclutamento ha avuto luogo (cfr. Messaggio, FF 1994 III 1445, pag. 1481). Oltre a ciò, l'obbligo di prestare servizio militare presuppone l'abilità al servizio. Può dunque essere soggetto all'obbligo di prestare servizio civile soltanto chi è abile al servizio militare, o detto in altri termini le persone inabili al servizio militare sono escluse dal servizio civile (cfr. Messaggio, FF 1994 III 1445, pagg. 1481-1482; sentenza del TAF B-3126/2025 del 1° ottobre 2025 consid. 4.3).

E. 3.3.1 Giusta l'art. 9 cpv. 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10) le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare al reclutamento, al fine di verificare la loro idoneità al servizio militare (art. 10 cpv. 1 lett. b e 12 LM). L'art. 12 cpv. 4 dell'ordinanza del 22 novembre 2017 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21) dispone che il reclutamento dura al massimo tre giorni e che se entro tale termine non è possibile prendere alcuna decisione in merito all'idoneità, le persone soggette all'obbligo di leva interessate sono chiamate a un reclutamento complementare.

E. 3.3.2 Ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LM le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se non può essere loro ceduta un'arma personale per uno dei motivi elencati all'art. 113 cpv. 1 LM. Nell'ambito del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva è verificato, segnatamente, se sussistono motivi d'impedimento per la consegna di un'arma personale (art. 10 cpv. 1 lett. c LM, art. 13 lett. c OOPSM). Ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b OOPSM, una persona idonea al servizio militare è attribuita provvisoriamente a una funzione di reclutamento dell'esercito, se è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone, ma non vi è ancora alcuna decisione secondo l'art. 24 dell'ordinanza dell'8 novembre 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 128.31) o alcuna informazione secondo l'art. 23 cpv. 2 OCSP.

E. 3.3.3 Dopo il reclutamento i militari che presentano circostanze personali particolari - come seri segni o indizi di un potenziale di pericolo di abuso per la consegna dell'arma personale secondo l'art. 113 LM - possono prestare servizio militare soltanto con il consenso del Comando Istruzione (Cdo Istr) (art. 33 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d OOPSM). Se il Cdo Istr viene a conoscenza delle circostanze personali particolari ai sensi della precedente disposizione, ordina una serie di misure precauzionali necessarie, quali, il licenziamento dal servizio militare, il ritiro dell'arma personale, un cambiamento di funzione o di incorporazione, una sospensione delle chiamate in servizio (art. 34 OOPSM).

E. 3.4.1 L'esame degli indizi di cui all'art. 113 cpv. 1 LM compete al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS (art. 113 cpv. 2 lett. a LM) e la procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'art. 30 lett. 1 della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128).

E. 3.4.2 Giusta l'art. 31 cpv. 2 LSIn per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone il Consiglio federale designa uno o più servizi specializzati (servizi specializzati CSP). L'art. 16 dell'ordinanza dell'8 novembre 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 128.31) elenca i servizi specializzati (cpv. 1) precisando che il Servizio specializzato CSP DDPS fa parte della Segreteria di Stato della politica di sicurezza SEPOS (cpv. 2). In conformità con la LSIn la SEPOS gestisce il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone del DDPS (art. 7 cpv. 2 lett. e cif. 2 dell'ordinanza del 7 marzo 2003 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport [OOrg-DDPS; RS 172.214.1]).

E. 4.1 Nell'evenienza concreta, il ricorrente, cittadino svizzero, nato il (...) 2002 è soggetto all'obbligo di leva. Egli ha partecipato a una prima fase del reclutamento tra il 3 e il 4 maggio 2023, terminata a causa di non meglio precisati "Administrativ entlassen". Egli è stato in seguito convocato per una seconda fase del reclutamento svoltasi dall'11 al 12 febbraio 2025 in occasione della quale è stato rimandato ("Zurückgestellt") per non meglio precisate ragioni mediche. Soltanto il 27 maggio 2025 è stato ritenuto idoneo al servizio ("Tauglich"), provvisoriamente attribuito ("Provisorische Zuteilung") alla funzione di "Syst Sdt" dal 27 maggio al 27 novembre 2025 e iscritto alla scuola reclute RS 45-2 programmata per l'anno successivo, nel periodo compreso fra il 29 giugno al 30 ottobre 2026 ("Grundausbildungsdienst RS" [GADR]).

E. 4.2 Il 27 maggio 2025, ossia il medesimo giorno in cui è stato ritenuto idoneo al servizio, la SEPOS ha comunicato al ricorrente e al Comando del centro di reclutamento Monteceneri, che il conseguimento della sua valutazione rispettivamente del controllo di sicurezza relativo alle persone non era realizzabile nel corso del ciclo di reclutamento, ragione per cui occorreva ritenerlo non controllato ai sensi dell'art. 113 cpv. 1 LM.

E. 4.3 Alla luce dell'attribuzione a titolo provvisorio all'esercito, l'autorità inferiore ha ritenuto che al momento del deposito della domanda d'ammissione al servizio civile, il 29 maggio 2025, il ricorrente non fosse ancora assoggettato all'obbligo di prestare servizio militare. Per tale motivo essa ha emanato una decisione di non entrata in materia.

E. 4.4 Nel quadro della procedura ricorsuale, l'autorità inferiore ha chiesto il 22 luglio e il 4 agosto 2025 dei chiarimenti al Personale dell'esercito (di seguito: Persa) riguardo allo statuto del ricorrente ed ai motivi del controllo di sicurezza. Negli scritti del 30 luglio e del 12 agosto 2025 il Persa ha riferito che in occasione del reclutamento viene effettuato un esame dei motivi ostativi per il rilascio di un'arma personale ai sensi dell'art. 113 LM in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 3 lett. a OCSP. Ha quindi confermato che, non essendo stato possibile concludere l'esame del ricorrente in occasione del reclutamento, quest'ultimo era stato attribuito in modo provvisorio a una funzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b OOPSM. Al riguardo il Persa ha rilevato che al momento del reclutamento non vi erano indizi o prove tali da far supporre un rischio che giustificasse una dichiarazione di rischio ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 lett. c LSIn e che ostasse all'assegnazione provvisoria all'esercito. Per tale motivo occorre ritenere il ricorrente pienamente reclutato, sebbene a titolo provvisorio e non, invece, "non-reclutabile" giusta l'art. 21 cpv. 2 LM. Secondo il Persa non esiste una base legale che stabilisca che i militari possano prestare servizio militare solo con un esame di sicurezza delle persone concluso positivamente; tantopiù che il suddetto esame di sicurezza delle persone quand'anche concluso ha meramente carattere raccomandatorio (art. 41 cpv. 1 LSln). In conclusione, il Persa ritiene che anche le persone provvisoriamente attribuite all'esercito sono soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

E. 5.1 Alla luce di quanto esposto sopra e, in particolare, delle prese di posizione del Persa, occorre ritenere che se da un lato il controllo di sicurezza relativo alle persone, è parte integrante del reclutamento (art. 10 cpv. 1 lett. c LM), dall'altro la mancata conclusione del suddetto controllo non è percepito dalle autorità militari come ostativo alla conclusione della procedura di reclutamento e all'attribuzione della persona soggetta all'obbligo di leva, una funzione nell'esercito, seppur in via provvisoria. Tale attribuzione provvisoria e l'iscrizione del ricorrente alla scuola reclute che prenderà il via a fine giugno 2026, diverrà definitiva nella misura in cui dal controllo di sicurezza relativo alle persone non emerga alcun segno o indizio di un potenziale di pericolo di abuso per la consegna dell'arma personale ai sensi dell'art. 113 cpv. 1 LM. Nel caso contrario, il ricorrente non potrà essere ritenuto idoneo a prestare servizio militare e l'attribuzione provvisoria all'esercito decadrà. Come giustamente rilevato dal Persa, ciò può verificarsi anche successivamente alla fase di reclutamento, nel caso in cui il Cdo Istr venga a conoscenza di circostanze personali particolari (art. 33 e 34 OOPSM).

E. 5.2 Ora, sebbene, dal punto di vista dell'amministrazione militare, sia coerente che la procedura di reclutamento possa concludersi con un attribuzione provvisoria sottoposta a condizione risolutiva - ossia che la definitiva attribuzione del reclutando a una funzione nell'esercito sia subordinata all'esito positivo del controllo di sicurezza relativo alle persone - e che ciò consenta, nel frattempo, di considerare l'interessato soggetto all'obbligo di prestare servizio militare (cfr. scritto del Persa del 12 agosto 2025, p. 5), tale impostazione non può essere estesa al servizio civile. Infatti, conformemente al quadro normativo vigente, è soggetto all'obbligo di prestare servizio civile unicamente chi è riconosciuto definitivamente abile al servizio militare.

E. 5.3 Ne discende che, fintantoché l'idoneità al servizio militare non sia accertata in modo definitivo e privo di condizioni - vale a dire sino al completamento e al positivo esito del controllo di sicurezza relativo alle persone - il ricorrente non può validamente presentare una domanda di ammissione al servizio civile, non soddisfacendo i requisiti formali di cui all'art. 1 LSC.

E. 5.4 Di conseguenza, non essendo adempiute le condizioni formali è a giusto titolo e in conformità con il diritto federale, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione di non entrata in materia.

E. 6 In conclusione, nella misura in cui sono ricevibili, le censure del ricorrente devono essere respinte e la decisione dell'autorità inferiore deve essere confermata.

E. 7 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è gratuita, pertanto, non vengono prelevate spese processuali. Non vengono versate ripetibili (art. 65 cpv. 1 LSC).

E. 8 La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 83 lett. i della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). (Il dispositivo si trova alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'Organo centrale d'esecuzione del servizio civile. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Luca Rossi Data di spedizione: 27 novembre 2025 Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) - Ufficio federale del servizio civile CIVI, Organo centrale, Malerweg 6, 3600 Thun (raccomandata).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-4667/2025 Sentenza del 18 novembre 2025 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Christian Winiger, Jean-Luc Baechler, cancelliere Luca Rossi. Parti A.________, ricorrente, contro Ufficio federale del servizio civile Centro regionale Bellinzona, autorità inferiore. Oggetto Decisione di non entrata in materia sulla domanda d'ammissione al servizio civile. Fatti: A. Con decisione del 30 maggio 2025 il Centro regionale Bellinzona dell'Ufficio federale del servizio civile (di seguito: l'autorità inferiore) ha statuito la non entrata in materia sulla domanda di ammissione al servizio civile presentata il 29 maggio 2025 da A.________ (di seguito: il ricorrente), ritenendo che quest'ultimo, attribuito all'esercito soltanto a titolo provvisorio, non fosse soggetto all'obbligo di prestare servizio militare e non adempisse pertanto le condizioni per essere ammesso al servizio civile, B. Contro il suddetto provvedimento il 25 giugno 2025 il ricorrente è insorto dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, il TAF) chiedendone l'annullamento e la sua ammissione al servizio civile non ritenendo che la sospensione del servizio militare comunicato il 27 maggio 2025 dal Segretariato di Stato della politica di sicurezza (di seguito: SEPOS) fosse giustificato. C. Con risposta del 28 agosto 2025 l'autorità inferiore, dopo aver raccolto i necessari chiarimenti da parte del Personale dell'esercito, si è riconfermata nella propria posizione, concludendo al rigetto del ricorso, nella misura della sua ricevibilità e alla conferma della decisione impugnata. D. Il ricorrente non ha preso posizione riguardo alla risposta di causa, né ha trasmesso ulteriori osservazioni o mezzi probatori. Diritto:

1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Giusta l'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF. L'Ufficio federale del servizio civile è un'autorità federale ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. L'art. 63 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC; RS 824.0), dispone che le decisioni di prima istanza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale. La decisione di non entrata nel merito della Centro regionale Bellinzona è una decisione ai sensi della PA. Poiché nessuna delle clausole di eccezione dell'art. 32 LTAF è applicabile, il TAF è competente a decidere sul presente ricorso. 1.2 Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Gli deve quindi essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso, alla forma e al contenuto del ricorso (art. 66 lett. b LSC; art. 50 e 52 cpv. 1 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 segg. PA) sono rispettate. 1.3 Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Oggetto del ricorso, nell'evenienza concreta, è la decisione del 30 maggio 2025 mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della richiesta del ricorrente di essere ammesso al servizio civile. 2.2 In caso di un ricorso diretto contro una decisione di non entrata in materia, l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità di prime cure ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda del ricorrente e quindi negato il sussistere delle condizioni di ammissibilità (sentenza del TAF B-549/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.3 con ulteriori rinvii). Conformemente a ciò, il ricorrente può postulare unicamente che si entri nel merito della sua richiesta, ma non pretendere una decisione di merito (cfr. sentenza del TAF A-6030/2011 del 30 luglio 2012, consid. 1.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed., 2022, n. 2.164). Un ipotetico accoglimento del ricorso avrebbe quindi come conseguenza l'annullamento della decisione di non entrata nel merito e il rinvio della causa all'autorità inferiore, affinché si occupi delle questioni di merito sollevate dal ricorrente. In sunto, l'oggetto di lite è delimitato alla sola questione dell'inammissibilità (sentenza del TAF B-3126/2025 del 1° ottobre 2025 consid. 1.3; B-5561/2019 del 7 dicembre 2020 consid. 1.2). 2.3 La conclusione del ricorrente tendente all'ammissione al servizio civile non è pertanto ricevibile. 3. 3.1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata (art. 1 LSC). 3.2 3.2.1 L'obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d'ammissione al servizio civile passa in giudicato. Simultaneamente termina l'obbligo di prestare servizio militare (art. 10 cpv. 1 LSC). Giusta l'art. 9 lett. d LSC, l'obbligo di prestare servizio civile vincola a prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all'art. 8 LSC. 3.2.2 Il servizio civile è un modo per adempiere al proprio obbligo di servire, al pari del servizio militare. Trattandosi di un servizio sostitutivo, esso ha senso solo se sussiste un obbligo di servire e quindi interessa soltanto le persone soggette all'obbligo principale. Di conseguenza il servizio civile è aperto esclusivamente a chi deve prestare servizio militare (cfr. Messaggio del 22 giugno 1994 a sostegno della legge federale sul servizio civile sostitutivo [di seguito: Messaggio], FF 1994 III 1445, pag. 1461). Il Messaggio precisa che è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare chi è stato reclutato. Chi è soggetto all'obbligo di leva ma non è ancora stato reclutato non può ancora essere ammesso al servizio civile. Si entra nel merito di una domanda d'ammissione soltanto quando può essere dimostrato che il reclutamento ha avuto luogo (cfr. Messaggio, FF 1994 III 1445, pag. 1481). Oltre a ciò, l'obbligo di prestare servizio militare presuppone l'abilità al servizio. Può dunque essere soggetto all'obbligo di prestare servizio civile soltanto chi è abile al servizio militare, o detto in altri termini le persone inabili al servizio militare sono escluse dal servizio civile (cfr. Messaggio, FF 1994 III 1445, pagg. 1481-1482; sentenza del TAF B-3126/2025 del 1° ottobre 2025 consid. 4.3). 3.3 3.3.1 Giusta l'art. 9 cpv. 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10) le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare al reclutamento, al fine di verificare la loro idoneità al servizio militare (art. 10 cpv. 1 lett. b e 12 LM). L'art. 12 cpv. 4 dell'ordinanza del 22 novembre 2017 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21) dispone che il reclutamento dura al massimo tre giorni e che se entro tale termine non è possibile prendere alcuna decisione in merito all'idoneità, le persone soggette all'obbligo di leva interessate sono chiamate a un reclutamento complementare. 3.3.2 Ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LM le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se non può essere loro ceduta un'arma personale per uno dei motivi elencati all'art. 113 cpv. 1 LM. Nell'ambito del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva è verificato, segnatamente, se sussistono motivi d'impedimento per la consegna di un'arma personale (art. 10 cpv. 1 lett. c LM, art. 13 lett. c OOPSM). Ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b OOPSM, una persona idonea al servizio militare è attribuita provvisoriamente a una funzione di reclutamento dell'esercito, se è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone, ma non vi è ancora alcuna decisione secondo l'art. 24 dell'ordinanza dell'8 novembre 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 128.31) o alcuna informazione secondo l'art. 23 cpv. 2 OCSP. 3.3.3 Dopo il reclutamento i militari che presentano circostanze personali particolari - come seri segni o indizi di un potenziale di pericolo di abuso per la consegna dell'arma personale secondo l'art. 113 LM - possono prestare servizio militare soltanto con il consenso del Comando Istruzione (Cdo Istr) (art. 33 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d OOPSM). Se il Cdo Istr viene a conoscenza delle circostanze personali particolari ai sensi della precedente disposizione, ordina una serie di misure precauzionali necessarie, quali, il licenziamento dal servizio militare, il ritiro dell'arma personale, un cambiamento di funzione o di incorporazione, una sospensione delle chiamate in servizio (art. 34 OOPSM). 3.4 3.4.1 L'esame degli indizi di cui all'art. 113 cpv. 1 LM compete al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS (art. 113 cpv. 2 lett. a LM) e la procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'art. 30 lett. 1 della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128). 3.4.2 Giusta l'art. 31 cpv. 2 LSIn per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone il Consiglio federale designa uno o più servizi specializzati (servizi specializzati CSP). L'art. 16 dell'ordinanza dell'8 novembre 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 128.31) elenca i servizi specializzati (cpv. 1) precisando che il Servizio specializzato CSP DDPS fa parte della Segreteria di Stato della politica di sicurezza SEPOS (cpv. 2). In conformità con la LSIn la SEPOS gestisce il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone del DDPS (art. 7 cpv. 2 lett. e cif. 2 dell'ordinanza del 7 marzo 2003 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport [OOrg-DDPS; RS 172.214.1]). 4. 4.1 Nell'evenienza concreta, il ricorrente, cittadino svizzero, nato il (...) 2002 è soggetto all'obbligo di leva. Egli ha partecipato a una prima fase del reclutamento tra il 3 e il 4 maggio 2023, terminata a causa di non meglio precisati "Administrativ entlassen". Egli è stato in seguito convocato per una seconda fase del reclutamento svoltasi dall'11 al 12 febbraio 2025 in occasione della quale è stato rimandato ("Zurückgestellt") per non meglio precisate ragioni mediche. Soltanto il 27 maggio 2025 è stato ritenuto idoneo al servizio ("Tauglich"), provvisoriamente attribuito ("Provisorische Zuteilung") alla funzione di "Syst Sdt" dal 27 maggio al 27 novembre 2025 e iscritto alla scuola reclute RS 45-2 programmata per l'anno successivo, nel periodo compreso fra il 29 giugno al 30 ottobre 2026 ("Grundausbildungsdienst RS" [GADR]). 4.2 Il 27 maggio 2025, ossia il medesimo giorno in cui è stato ritenuto idoneo al servizio, la SEPOS ha comunicato al ricorrente e al Comando del centro di reclutamento Monteceneri, che il conseguimento della sua valutazione rispettivamente del controllo di sicurezza relativo alle persone non era realizzabile nel corso del ciclo di reclutamento, ragione per cui occorreva ritenerlo non controllato ai sensi dell'art. 113 cpv. 1 LM. 4.3 Alla luce dell'attribuzione a titolo provvisorio all'esercito, l'autorità inferiore ha ritenuto che al momento del deposito della domanda d'ammissione al servizio civile, il 29 maggio 2025, il ricorrente non fosse ancora assoggettato all'obbligo di prestare servizio militare. Per tale motivo essa ha emanato una decisione di non entrata in materia. 4.4 Nel quadro della procedura ricorsuale, l'autorità inferiore ha chiesto il 22 luglio e il 4 agosto 2025 dei chiarimenti al Personale dell'esercito (di seguito: Persa) riguardo allo statuto del ricorrente ed ai motivi del controllo di sicurezza. Negli scritti del 30 luglio e del 12 agosto 2025 il Persa ha riferito che in occasione del reclutamento viene effettuato un esame dei motivi ostativi per il rilascio di un'arma personale ai sensi dell'art. 113 LM in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 3 lett. a OCSP. Ha quindi confermato che, non essendo stato possibile concludere l'esame del ricorrente in occasione del reclutamento, quest'ultimo era stato attribuito in modo provvisorio a una funzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b OOPSM. Al riguardo il Persa ha rilevato che al momento del reclutamento non vi erano indizi o prove tali da far supporre un rischio che giustificasse una dichiarazione di rischio ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 lett. c LSIn e che ostasse all'assegnazione provvisoria all'esercito. Per tale motivo occorre ritenere il ricorrente pienamente reclutato, sebbene a titolo provvisorio e non, invece, "non-reclutabile" giusta l'art. 21 cpv. 2 LM. Secondo il Persa non esiste una base legale che stabilisca che i militari possano prestare servizio militare solo con un esame di sicurezza delle persone concluso positivamente; tantopiù che il suddetto esame di sicurezza delle persone quand'anche concluso ha meramente carattere raccomandatorio (art. 41 cpv. 1 LSln). In conclusione, il Persa ritiene che anche le persone provvisoriamente attribuite all'esercito sono soggette all'obbligo di prestare servizio militare. 5. 5.1 Alla luce di quanto esposto sopra e, in particolare, delle prese di posizione del Persa, occorre ritenere che se da un lato il controllo di sicurezza relativo alle persone, è parte integrante del reclutamento (art. 10 cpv. 1 lett. c LM), dall'altro la mancata conclusione del suddetto controllo non è percepito dalle autorità militari come ostativo alla conclusione della procedura di reclutamento e all'attribuzione della persona soggetta all'obbligo di leva, una funzione nell'esercito, seppur in via provvisoria. Tale attribuzione provvisoria e l'iscrizione del ricorrente alla scuola reclute che prenderà il via a fine giugno 2026, diverrà definitiva nella misura in cui dal controllo di sicurezza relativo alle persone non emerga alcun segno o indizio di un potenziale di pericolo di abuso per la consegna dell'arma personale ai sensi dell'art. 113 cpv. 1 LM. Nel caso contrario, il ricorrente non potrà essere ritenuto idoneo a prestare servizio militare e l'attribuzione provvisoria all'esercito decadrà. Come giustamente rilevato dal Persa, ciò può verificarsi anche successivamente alla fase di reclutamento, nel caso in cui il Cdo Istr venga a conoscenza di circostanze personali particolari (art. 33 e 34 OOPSM). 5.2 Ora, sebbene, dal punto di vista dell'amministrazione militare, sia coerente che la procedura di reclutamento possa concludersi con un attribuzione provvisoria sottoposta a condizione risolutiva - ossia che la definitiva attribuzione del reclutando a una funzione nell'esercito sia subordinata all'esito positivo del controllo di sicurezza relativo alle persone - e che ciò consenta, nel frattempo, di considerare l'interessato soggetto all'obbligo di prestare servizio militare (cfr. scritto del Persa del 12 agosto 2025, p. 5), tale impostazione non può essere estesa al servizio civile. Infatti, conformemente al quadro normativo vigente, è soggetto all'obbligo di prestare servizio civile unicamente chi è riconosciuto definitivamente abile al servizio militare. 5.3 Ne discende che, fintantoché l'idoneità al servizio militare non sia accertata in modo definitivo e privo di condizioni - vale a dire sino al completamento e al positivo esito del controllo di sicurezza relativo alle persone - il ricorrente non può validamente presentare una domanda di ammissione al servizio civile, non soddisfacendo i requisiti formali di cui all'art. 1 LSC. 5.4 Di conseguenza, non essendo adempiute le condizioni formali è a giusto titolo e in conformità con il diritto federale, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione di non entrata in materia.

6. In conclusione, nella misura in cui sono ricevibili, le censure del ricorrente devono essere respinte e la decisione dell'autorità inferiore deve essere confermata.

7. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è gratuita, pertanto, non vengono prelevate spese processuali. Non vengono versate ripetibili (art. 65 cpv. 1 LSC).

8. La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 83 lett. i della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). (Il dispositivo si trova alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'Organo centrale d'esecuzione del servizio civile. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Luca Rossi Data di spedizione: 27 novembre 2025 Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)

- Ufficio federale del servizio civile CIVI, Organo centrale, Malerweg 6, 3600 Thun (raccomandata).