opencaselaw.ch

B-4597/2019

B-4597/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-28 · Italiano CH

Altro

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.

E. 4 Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario);

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario);

- Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP (atto giudiziario). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 29 gennaio 2020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-4597/2019 Sentenza del 28 gennaio 2020 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Jean-Luc Baechler, Eva Schneeberger, cancelliera Maria Cristina Lolli. Parti X._______, [...], ricorrente, contro Ufficio federale di giustizia UFG, [...], autorità inferiore. Oggetto Contributo di solidarietà per vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari del 1981. Visto la domanda del 12 gennaio 2018 per un contributo di solidarietà ai sensi della Legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE, RS 211.223.13), inoltrata da X._______ (in seguito: la ricorrente) all'Ufficio federale di giustizia UFG (in seguito: l'autorità inferiore o UFG), lo scritto del 31 luglio 2019 con il quale l'autorità inferiore ha sottoposto il caso in specie ai membri della commissione consultiva (Cocosol), i quali non hanno sollevato alcuna obbiezione alla proposta dell'UFG di non entrare nel merito del caso, la decisione del 16 agosto 2019 con la quale l'UFG ha deciso di non entrare nel merito della domanda della ricorrente, in quanto i fatti addotti da quest'ultima sarebbero occorsi dopo il 1981 ed esulerebbero, quindi, dal campo d'applicazione temporale della LMCCE, il ricorso dell'11 settembre 2019, interposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF), con richiesta di assistenza giudiziaria, l'ordinanza del 20 settembre 2019 del Tribunale, con la quale la ricorrente è stata invitata a compilare il formulario per la domanda di gratuito patrocinio e a rinviarlo al Tribunale unitamente ai relativi mezzi di prova entro il 21 ottobre 2019, la risposta dell'autorità inferiore, del 18 ottobre 2019, con la quale la medesima ha confermato quanto deciso in precedenza e ha chiesto che il ricorso venga respinto, con eventuali spese a carico della ricorrente, il mancato invio da parte della ricorrente, entro il termine impartito, del formulario per la domanda di gratuito patrocinio e dei relativi mezzi di prova, la copia del "Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria" (la ricorrente afferma di aver inviato l'originale al Municipio di [...], in data 11 settembre 2019), e considerato che il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1), che il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), che contro le decisioni dell'UFG è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 33 lett. d LTAF), che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a, il ricorso è inammissibile contro le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. c-f, che, secondo l'art. 8 cpv. 1 LMCCE, contro la reiezione della domanda per un contributo di solidarietà può essere fatta opposizione entro 30 giorni presso l'autorità competente, nell'evenienza l'autorità inferiore (art. 18 cpv. 1 LMCCE in collegamento con art. 1 dell'Ordinanza del 15 febbraio 2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 [OMCCE, RS 211.223.131]), che, nella fattispecie, con decisione del 16 agosto 2019 l'UFG ha deciso di non entrare nel merito della domanda della ricorrente, considerando che la domanda della ricorrente non era stata rigettata per delle ragioni materiali ed indicando il Tribunale amministrativo federale come istanza di ricorso, che, tuttavia, l'autorità inferiore non ha spiegato perché la necessità secondo cui le date degli eventi descritti dalla ricorrente devono rientrare nel campo d'applicazione temporale della LMCCE, dovrebbe essere compresa come una condizione di ricevibilità della domanda, che, al contrario, alla luce della motivazione della sua decisione risulta che l'autorità inferiore sia entrata nel merito della domanda per un contributo di solidarietà della ricorrente e l'abbia respinta, che, d'altra parte, l'entrata nel merito e la reiezione della domanda corrispondono a quanto espressamente prescritto dall'art. 6 cpv. 3 lett. a OMCCE, secondo cui una domanda è manifestamente infondata segnatamente se le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari indicati esulano chiaramente dal campo d'applicazione temporale della LMCCE, che, pertanto, tale situazione conduce chiaramente ad un rigetto della domanda - e non ad un rifiuto di entrata in merito - il quale può successivamente fare l'oggetto di un'opposizione ai sensi dell'art. 8 LMCCE e non di un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che, tuttavia, l'autorità inferiore si è espressa in maniera chiara sulla questione, la sua opinione è ben nota e che non vi sono motivi di pensare che quest'ultima potrebbe variare se l'autorità inferiore fosse invitata ad emettere una decisione di opposizione, per cui un rinvio della causa risulterebbe vano dal profilo del risultato ultimo, che, di conseguenza, nonostante l'assenza di una decisione di opposizione e in considerazione del principio dell'economia processuale, il Tribunale rinuncia, in via eccezionale, al rinvio della causa all'autorità inferiore perché proceda ad una decisione di opposizione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LMCCE, che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA), che, inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate, che, al fine di rispettare il diritto di accesso alla giustizia della ricorrente, il Tribunale non ha richiesto alla medesima il pagamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, che nulla osta, dunque, alla ricevibilità del ricorso, che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché di applicare il diritto che considera determinante e di darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a con rinvii; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.), che, nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 con rinvii; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300), che, nella fattispecie, l'oggetto della contestazione è la questione se gli eventi riportati dalla ricorrente rientrino nel campo di protezione della LMCCE, che la LMCCE ha come scopo il riconoscimento e la riparazione dell'ingiustizia inflitta alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari in Svizzera prima del 1981 (art. 1 cpv. 1), che la LMCCE si applica anche alle persone che hanno subito una misura ordinata prima del 1981, ma eseguita soltanto successivamente (art. 1 cpv. 2), che, giusta l'art. 2 lett. a LMCCE, per misure coercitive a scopo assistenziale si intendono le misure ordinate in Svizzera prima del 1981 dalle autorità ed eseguite da queste ultime o su loro incarico e sotto la loro vigilanza, al fine di proteggere o educare fanciulli, adolescenti o adulti, che, giusta l'art. 2 lett. b LMCCE, per collocamenti extrafamiliari si intendono collocamenti di fanciulli e adolescenti al di fuori delle proprie famiglie, in istituti o stabilimenti, presso famiglie ospitanti o affilianti oppure presso aziende commerciali o agricole, ordinati da un'autorità o decisi da privati in Svizzera prima del 1981, che nel suo ricorso dell'11 settembre 2019 la ricorrente afferma che nel 1973 i suoi parenti, insieme alle autorità locali di [...], avrebbero costretto la medesima e sua madre a fuggire velocemente e a rifugiarsi all'estero, specificando che alla base di tali persecuzioni vi sarebbe stato il desiderio di impossessarsi della casa del padre defunto della ricorrente, ereditata invece da sua madre, la quale, pur di proteggere la ricorrente e la sorella, avrebbe accettato di consegnare loro la casa di famiglia, che tali eventi non rappresentano né misure coercitive a scopo assistenziale secondo l'art. 2 lett. a LMCCE, né collocamenti extrafamiliari ai sensi dell'art. 2 lett. b LMCCE e, pertanto, non rientrano nel campo di protezione della LMCCE, che nel suo ricorso la ricorrente continua affermando che all'inizio degli anni '80 sua madre, forte della distanza fisica dai parenti e meno spaventata, avrebbe deciso di avanzare i suoi diritti sui loro terreni e sulla loro abitazione, dove nel frattempo erano andati a vivere gli zii, i quali, dopo i primi contatti da parte della madre della ricorrente, avrebbero riattivato le autorità di [...], nonché le autorità italiane, diffondendo maldicenze e divulgando diffamazioni secondo le quali sia la ricorrente che sua madre, sarebbero state accusate di prostituzione, che neppure tali eventi rappresentano misure coercitive a scopo assistenziale secondo l'art. 2 lett. a LMCCE o collocamenti extrafamiliari ai sensi dell'art. 2 lett. b LMCCE e, pertanto, non rientrano nel campo di protezione della LMCCE, che nella domanda per un contributo di solidarietà, interposta dalla ricorrente all'UFG in data 12 gennaio 2018, la ricorrente racconta che all'inizio degli anni '80 gli zii si sarebbero presentati ad [...] (Italia) accompagnati da due carabinieri italiani e due assistenti sociali, i quali avrebbero ricondotto contro la sua volontà la ricorrente (incinta per la quinta volta) in Svizzera, insieme ai quattro figli, alla madre e alla sorella, sistemando in un primo momento lei e i figli in una casa di [...], ed in un secondo momento collocando i figli nella Casa [...] (TI), mentre lei nella Casa [...], che, secondo gli atti disponibili, il rimpatrio forzato della ricorrente, dei suoi quattro figli, di sua madre e di sua sorella, risulta essere avvenuto il 4/5 marzo 1982, mentre il collocamento dei figli nella Casa [...] (TI) risulta essere stato effettuato il 10 marzo 1982, che, viste le date di tali eventi, i medesimi esulano dal campo di applicazione temporale della LMCCE e non rientrano, pertanto, nel campo di protezione della stessa, che, infine, nella sua domanda del 12 gennaio 2018, la ricorrente racconta che una volta sposato il signor A._______, la medesima avrebbe partorito il 4 luglio (anno non specificato) la quinta figlia e che successivamente, su richiesta delle autorità grigionesi, sarebbe stata sterilizzata contro la sua volontà, che, secondo gli atti disponibili, la sterilizzazione forzata della ricorrente risulta essere avvenuta il 5 luglio 1982 all'Ospedale [...], che, vista la data della sterilizzazione forzata, la medesima esula dal campo di applicazione temporale della LMCCE e non rientra, pertanto, nel campo di protezione della stessa, che, visto quanto precede, il ricorso è respinto, che le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente e che, se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF), che, viste le circostanze del caso di specie, non si prelevano spese processuali, che la parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF), le quali comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF), che, nella fattispecie, non essendo rappresentata, alla ricorrente soccombente non si assegna alcuna indennità a titolo di spese ripetibili, che, di conseguenze, la richiesta di assistenza giudiziaria (art. 65 PA), inoltrata dalla ricorrente, è divenuta priva di oggetto, (Il dispositivo si trova alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario);

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario);

- Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP (atto giudiziario). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 29 gennaio 2020