Maturità svizzera
Sachverhalt
A. A.a X._______ (in seguito: il ricorrente) si è presentato al primo tentativo dell'esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2019, totalizzando un punteggio di 78.5, comunicatogli dalla Commissione svizzera di maturità CSM (in seguito: l'autorità inferiore o CSM) con decisione del 3 luglio 2019. Con tali risultati, il medesimo non ha adempiuto ai criteri per il superamento dell'esame secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12]) per il quale sarebbe stato necessario un punteggio minimo di 84 e al massimo quattro note insufficienti. A.b Egli si è ripresentato per il secondo tentativo dell'esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2020, al termine del quale l'autorità inferiore gli ha comunicato, tramite decisione del 15 luglio 2020, di aver totalizzato un punteggio di 79.0 e accumulato tre insufficienze. A.b.a Per far fronte alla situazione pandemica venutasi a creare, iI Consiglio federale ha adottato l'Ordinanza del 13 maggio 2020 sullo svolgimento dell'esame svizzero di maturità 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (in seguito: Ordinanza COVID-19, [RS 413.17]), per poter garantire uno svolgimento degli esami in una situazione complessa e nel rispetto delle misure di protezione. Una volta confermata la sessione estiva 2020 e sulla base di tale Ordinanza, la CSM ha comunicato a tutti i candidati, con lettera del 18 giugno 2020, che l'esame si sarebbe svolto in deroga all'Ordinanza ESM in ossequio dell'Ordinanza COVID-19. Al fine di mitigare il più possibile le conseguenze derivanti da tale situazione straordinaria, iI Consiglio federale e la CSM hanno adottato, nell'ambito delle loro rispettive competenze, varie misure, dando segnatamente ai candidati la possibilità di ritirare la propria iscrizione senza conseguenze fino al giorno prima dell'inizio della sessione, mettendo in atto, al momento dell'attribuzione delle note di maturità, un meccanismo idoneo a compensare l'assenza delle prove orali, e offrendo ai candidati al secondo esame parziale e all'esame completo, la possibilità di annullare Ie note conseguite nella sessione estiva 2020, senza che il sostenimento dell'esame completo o del secondo esame parziale contino come tentativo d'esame. A.b.b In data 28 luglio 2020, il ricorrente ha richiesto all'autorità inferiore, conformemente all'art. 3 Ordinanza COVID-19, l'annullamento delle note ottenute nella sessione estiva 2020. A.b.c Tale richiesta à stata accolta da parte della CSM con scritto del 18 agosto 2020. A.c In seguito all'annullamento dei voti ottenuti nella sessione estiva 2020, il ricorrente si è presentato nuovamente al secondo tentativo dell'esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2021, ottenendo i seguenti risultati: Materia: Scritto Orale Nota finale Punti Prima lingua Italiano 3.5 3.5 3.5 10.5 Seconda lingua Tedesco 4.0 4.0 4.0 8.0 Terza lingua Inglese 4.0 5.0 4.5 13.5 Matematica 2.0 2.0 2.0 4.0 Biologia 4.0 - 4.0 4.0 Chimica 4.5 - 4.5 4.5 Fisica 4.0 - 4.0 4.0 Storia 4.0 - 4.0 4.0 Geografia 5.0 - 5.0 5.0 Arti visive 5.0 - 5.0 5.0 Opzione specifica Spagnolo 3.0 3.5 3.5 10.5 Opzione complementare Economia e diritto - 4.5 4.5 4.5 Lavoro di maturità 4.0 - 4.0 4.0 Totale dei punti dopo il secondo tentativo 81.5 B. Con decisione del 30 giugno 2021, la CSM ha comunicato al ricorrente che, avendo totalizzato un punteggio di 81.5, giusta l'art. 22 dell'Ordinanza ESM, l'esame non risulterebbe superato e, pertanto, non potrebbe essere rilasciato l'attestato di maturità. A tal proposito, la CSM ha informato il ricorrente che le condizioni per la ripetizione dell'esame e le norme concernenti le note acquisite sono indicate nell'art. 26 Ordinanza ESM. Tuttavia, nella fattispecie, il ricorrente avrebbe esaurito le possibilità di ripetizione e non avrebbe, pertanto, più diritto a presentarsi all'esame. C. In data 16 agosto 2021, il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). Il ricorrente ha postulato testualmente quanto segue: In via principale
1. Il ricorso presentato da X._______ è accolto.
2. La decisione 30 giugno 2021 con la quale la Commissione svizzera di maturità CSM del Dipartimento federale dell'economia della formazione e della ricerca, Berna, ha dichiarato l'esame non superato è annullata.
3. In applicazione dell'art. 22 dell'ordinanza, il punteggio conseguito rientra tra le condizioni previste per la promozione. In particolare ottiene l'applicazione nei suoi confronti della lettera b) del predetto articolo.
4. A X._______ è rilasciato l'attestato di maturità per l'anno 2021.
5. Non sono prelevate né spese né anticipi. In via subordinata
6. Il ricorso presentato da X._______ è accolto.
7. A X._______ è concessa la possibilità - in deroga agli art. 26 e 27 dell'ordinanza - di ripetere gli esami nella prima sessione utile.
8. Non sono prelevate né spese né anticipi. Il ricorrente afferma di essere seguito da due anni da un medico-psichiatra che lavora con lui per evitare dei blocchi quando si trova sotto pressione e per gestire l'ansia che segnatamente degli esami possono generare in lui. A sostegno di ciò, egli allega un certificato della Dr. med. A._______ (in seguito: Dr. med. A._______), Psichiatria e Psicoterapia Infanzia e Adolescenza FMH, del 7 agosto 2021, prodotto a sessione d'esame conclusa e dopo la notifica della decisione. In tale certificato, la Dr. med. A._______ dichiara che il ricorrente è in cura da lei dal luglio 2019. All'epoca presentava una sintomatologia ansioso-depressiva reattiva all'insuccesso dell'esame di maturità, peggiorata con l'avvicinarsi della sessione estiva 2021, al punto tale da iniziare una terapia farmacologica a fine aprile 2021. Ad oggi, in seguito all'insuccesso del tentativo di superamento dell'esame di maturità nella sessione estiva 2021, il suo stato di salute avrebbe subito un peggioramento repentino con sintomi depressivi reattivi (cfr. allegato 8 del ricorso). Il medesimo chiede che venga valutato "in che misura, sulla base del certificato medico prodotto col presente gravame, iI complesso stato di salute al momento dell'ultima ripetizione dell'esame di maturità, possa avere condizionato l'esito dello stesso con particolare riferimento al profitto, all'impegno e alla concentrazione" (ricorso pag. 13). Egli afferma "[...] che non si è tenuto adeguatamente conto del fatto che almeno quattro note - essendo state determinate da un precario stato di salute dell'allievo - sono state pesantemente condizionate nel loro profitto e dal limitato impegno" (ricorso pagg. 13-14). Pertanto, egli si appella alla possibilità di "considerare anche a esami di maturità conclusi - lo stato di salute compromesso del candidato" (ricorso pag. 15). Il ricorrente censura dei vizi procedurali durante la sessione estiva di esame 2021, nella misura in cui "le note finali di italiano, spagnolo e nel lavoro di maturità sarebbero state contraddistinte da una scorretta procedura di valutazione" (ricorso pag. 14). In tal senso, il medesimo insinua che la commissione d'esame avrebbe agito in modo arbitrario e poco trasparente. Infatti, non accorgendosi del malessere del ricorrente in almeno due sessioni di esame, la medesima avrebbe sottovalutato la situazione dimostrando una certa insensibilità, sbagliando nell'ostacolarne la tranquillità e le prestazioni. In sostanza, il ricorrente censura un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché un'arbitrarietà nella valutazione della sua prestazione complessiva. Tale arbitrarietà sarebbe dimostrata dal rifiuto da parte dell'autorità inferiore di considerare, anche ad esami terminati, lo stato di salute compromesso del candidato. Al suo ricorso, il ricorrente ha allegato i seguenti documenti:
- 1aDecisione impugnata (risultato dell'esame di maturità 2021)
- 1bPanoramica dei risultati deI 30 giugno 2021
- 2aRisultato dell'esame sessione 7.1.2020-18.1.2020
- 2bPanoramica dei risultati deI 15 luglio 2020
- 3aRisultato dell'esame sessione 27.5.2019-22.6.2019
- 3bPanoramica dei risultati deI 3 luglio 2019
- 3cRisultato dell'esame sessione 28.5.2018-23.6.2018
- 4Esame di matematica 2020
- 5Esame di italiano 2021
- 6Esame di spagnolo 2021
- 7Lavoro di maturità 2021
- 8Certificato medico, Dr. med. FMH Irene Zilioli, Lugano
- Procura D. In data 5 novembre 2021, l'autorità inferiore ha trasmesso l'incarto a sua disposizione e preso posizione sul ricorso, confermando la propria decisione e chiedendo di respingere quest'ultimo. Nella sua argomentazione, la CSM afferma che il ricorrente non l'avrebbe mai informata dei suoi problemi di salute, né nell'ambito della sessione estiva 2021, né in precedenza. Nonostante la malattia fosse nota al ricorrente dal luglio 2019 e avesse seguito un percorso terapeutico, egli non avrebbe mai fatto richiesta di deroga, né avrebbe mai informato l'autorità inferiore dei suoi problemi di salute. Il ricorrente sarebbe stato a conoscenza del suo stato di salute prima e durante gli esami, accettando consapevolmente il rischio di presentarsi alla sessione in uno stato carente. Il certificato medico prodotto dopo la sessione d'esame non potrebbe, pertanto, invalidarne il risultato. Per quanto concerne le affermazioni del ricorrente circa un presunto atteggiamento scorretto degli esaminatori, nonché presunti episodi avvenuti durante gli esami orali, la CSM li respinge categoricamente. Tali affermazioni non sarebbero infatti corroborate da alcun fatto oggettivamente constatabile. E. Con replica del 18 dicembre 2021, il ricorrente ha riconfermato l'esposizione dei fatti e le motivazioni presentate in sede di ricorso. In aggiunta, egli ha sollevato delle perplessità circa la validità e la legalità della procedura seguita dalla CSM in applicazione dell'Ordinanza COVID-19. Il medesimo è, infatti, dell'avviso che applicando l'Ordinanza COVID-19, piuttosto che l'Ordinanza ESM, senza adattare quest'ultima, il Consiglio Federale ne avrebbe compromesso e vanificato il contenuto. Il ricorrente afferma che il Consiglio Federale "Senza apportare i dovuti accorgimenti, così agendo avrebbe inequivocabilmente e contemporaneamente violato sia il principio della legalità che quello della sicurezza del diritto. Uno sconquasso giuridico." (replica pag. 5). In virtù di ciò, egli chiede che codesto Tribunale esamini la situazione e faccia chiarezza sulla questione se la prevalenza dell'Ordinanza COVID-19 sia data anche nella fattispecie. Inoltre, per quanto concerne l'argomentazione dell'autorità inferiore, secondo la quale il ricorrente non avrebbe fatto richiesta di deroga ai sensi dell'art. 27 Ordinanza ESM (cfr. consid. 5.1) prima dell'esame, essa rappresenterebbe del formalismo eccessivo. Infine, il ricorrente rimprovera alla CSM di aver messo a sua disposizione una copia dei suoi esami scritti di italiano e spagnolo, nonché le griglie di valutazione di tali esami e del lavoro di maturità, solo in fase di ricorso. Al fine di constatare la buona fede del ricorrente, il medesimo è dell'avviso che sarebbe stato meglio allestire dei verbali al momento degli esami orali. In tal senso, i documenti forniti dall'autorità inferiore non potrebbero essere considerati tali, in quanto redatti dopo l'esame, in assenza del candidato e della possibilità di rilettura da parte di quest'ultimo. Egli sostiene anche che l'autorità inferiore avrebbe dovuto informare i candidati prima dell'esame circa i criteri che sarebbero stati adottati nella correzione. F. In data 3 febbraio 2022, la CSM ha inoltrato una duplica, tramite la quale ha riconfermato quanto espresso nella sua risposta, nonché preso posizione su singoli punti della replica del ricorrente. Tale scritto è stato inoltrato al ricorrente per conoscenza in data 4 febbraio 2022. G. Con scritto del 22 febbraio 2022, il ricorrente ha fatto richiesta di poter visualizzare la prima presa di posizione del Dr. B._______ (esperto presente all'esame orale di spagnolo), nonché la possibilità di inoltrare una triplica. H. Con ordinanza del 25 febbraio 2022, l'autorità inferiore è stata invitata ad inoltrare, al più tardi entro l'11 marzo 2022, la prima presa di posizione del Dr. B._______. I. In data 11 marzo 2022, un esemplare dello scritto dell'autorità inferiore del 10 marzo 2022 è stato trasmesso, assieme agli allegati, al ricorrente per conoscenza. J. Con scritto del 22 marzo 2022, il ricorrente ha fatto pervenire un'ulteriore presa di posizione, nella quale ha in sostanza ribadito quanto espresso nel ricorso e nella replica. In tale occasione, il ricorrente afferma che la conclusione "in via subordinata" del ricorso (cfr. fatti C), ovvero la richiesta di concedere al ricorrente la possibilità di ripetere gli esami nella prima sessione utile, sarebbe compromessa. Ciò sarebbe dovuto ad un atteggiamento poco collaborativo dell'autorità inferiore, la quale alimenterebbe una violazione del principio della celerità e alla mancata produzione di documenti importanti che avrebbero contribuito all'allestimento della decisione contestata, se non dopo la presentazione di una corrispondente richiesta in sede di replica (cfr. fatti G). Per di più, il medesimo dichiara che quanto apportato come motivazione aggiuntiva da parte della CSM nella sua duplica, sarebbe da giudicare tardiva ed ininfluente. Pertanto, ne richiede lo stralcio. K. Con scritto del 10 giugno 2022, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di decidere sul ricorso in tempi brevi. L. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).
E. 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali.
E. 1.3 Le decisioni dell'autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM [RS 413.12] in collegamento con art. 37 LTAF e art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.
E. 1.4 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).
E. 1.5 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.
E. 1.6 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c).
E. 2.1 Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determinante e di darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a con rinvii; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 con rinvii; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300).
E. 2.2 Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall'apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 6.2 e 131 I 467 consid. 3.1 con rinvii). L'adozione di un certo riserbo si impone dato che l'autorità di ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall'autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 consid. 4c e 106 Ia 1 consid. 3c con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3 rispettivamente con rinvii).
E. 2.3 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali spetta al ricorrente (sentenze del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 e B-4383/2016 del 18 settembre 2018 consid. 6.2, rispettivamente con rinvii).
E. 2.4 Nella fattispecie, l'oggetto del ricorso è la decisione del 30 giugno 2021 di superamento degli esami di maturità (cfr. fatti B), la cui seconda sessione di esame parziale si è svolta nel contesto pandemico dovuto al coronavirus. Non sono invece oggetto del ricorso gli esami svolti nel 2019 e nel 2020, nonché le decisioni del 3 luglio 2019 (cfr. fatti A.a) e del 15 luglio 2020 (cfr. fatti A.b), cresciute in giudicato. Pertanto, di quanto affermato o contestato a tale riguardo da parte del ricorrente non verrà tenuto conto nella presente vertenza. Dunque, nella fattispecie, si tratta di verificare da un lato se, nel contesto pandemico, l'autorità inferiore abbia a giusto titolo rifiutato di rivalutare la prestazione del ricorrente sulla base del certificato medico fornito dal medesimo a posteriore o se, così facendo, sia incorsa in un vizio formale che ha posto il ricorrente in una posizione di svantaggio rispetto agli altri candidati (cfr. consid. 4-6). Tale censura ha come oggetto l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge, dunque, un aspetto formale di tale esame. Pertanto, il Tribunale può esaminare liberamente quanto fatto valere dal ricorrente. Dall'altro lato, la rivalutazione, nonché modifica dei voti di italiano, spagnolo e nel lavoro di maturità (cfr. consid. 8), rappresenta una questione di natura materiale, rispetto alla quale il Tribunale assume un certo riserbo (cfr. consid. 2.1 e 2.3).
E. 3 Sul piano formale, il ricorrente censura dei vizi procedurali nell'ambito della valutazione e delle note finali di italiano, spagnolo e del lavoro di maturità.
E. 3.1.1 Secondo il ricorrente, per quanto concerne la nota finale di italiano (3.5), un'attenta lettura della prova scritta evidenzierebbe chiaramente una serie di incongruenze le quali renderebbero complicata la comprensione della valutazione a livello di punteggio assegnato. Infatti, "vari segni numerici apposti a lato del lavoro sono in gran parte poco leggibili, poco chiari, confusi e disordinati ma soprattutto senza un minimo di spiegazione intellegibile". Ciò contrasterebbe con il principio secondo cui esaminatori ed esperti sarebbero tenuti a spiegare in modo intelligibile ogni nota che formulano e che appongono ad un lavoro. Le medesime incongruenze varrebbero anche per la nota finale di spagnolo. Per di più, in questo caso, vi sarebbe un errore di calcolo del punteggio, visibile a pag. 10 dell'esame scritto. Secondo il ricorrente, la calligrafia nella stesura del punteggio calcolato (pagg. 9 e 10) sarebbe diversa. Anche per quanto concerne l'esame orale di spagnolo il ricorrente richiama ad un comportamento scorretto da parte del docente esaminatore, il quale ad inizio esame avrebbe detto al ricorrente "noi ci conosciamo già" e avrebbe terminato dandogli una stretta di mano. In riferimento a tale episodio, il ricorrente chiede a codesto Tribunale di fare chiarezza sull'accaduto. Infine, anche la nota del lavoro di maturità non sarebbe comprensibile. Infatti, nonostante l'apportamento delle modifiche richieste dagli esaminatori nell'ambito del primo lavoro di maturità, dunque, rivisto nella sessione d'esame in questione, il voto finale sarebbe inferiore e la motivazione identica alla prima.
E. 3.1.2 Censurando le sopracitate incongruenze nella valutazione delle prove scritte di italiano e spagnolo, nonché del lavoro di maturità, il ricorrente fa valere perlomeno implicitamente una violazione del suo diritto di essere sentito, dal punto di vista dell'obbligo per l'autorità inferiore di motivare la propria decisione in maniera tale da mettere il ricorrente nelle condizioni di poterne valutare la portata e differirla all'autorità di ricorso.
E. 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]). La sua violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle probabilità di successo nelle questioni di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 con rinvii). Tale diritto, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 29 PA comporta segnatamente l'obbligo per l'autorità decisionale di motivare sufficientemente la propria decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 142 II 154 consid. 4.2, rispettivamente con rinvii). Tale obbligo è soddisfatto quando l'interessato ha la possibilità di valutarne la portata e, se necessario, di deferirlo ad un'autorità superiore con piena cognizione di causa. È sufficiente che l'autorità inferiore menzioni almeno brevemente i motivi dai quali è stata guidata e su cui si è basata la sua decisione. Essa non è tenuta a pronunciarsi su tutti i motivi delle parti e può pertanto limitarsi ai punti essenziali per la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 consid. 3.2 e 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 6.1). Eccezionalmente, una violazione del diritto di essere sentito, occorsa nella procedura precedente, può reputarsi sanata, se il ricorrente può esporre la propria causa davanti ad un'autorità di ricorso che esamina con pieno potere cognitivo tutte le questioni che avrebbero potuto porsi dinanzi all'autorità inferiore, se quest'ultima avesse sentito regolarmente il ricorrente (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 con rinvii).
E. 3.3 Il Tribunale considera che le motivazioni apportate dall'autorità inferiore (cfr. fatti D, F e I) consentono al ricorrente di poter valutare la portata della decisione e di deferirla all'autorità superiore - ovvero il Tribunale - come del resto il medesimo ha effettuato in maniera esaustiva, e illustrano sufficientemente su quali elementi essa ha basato la propria decisione.
E. 3.4.1 Sempre nell'ambito del diritto di essere sentito, il ricorrente fa valere (cfr. fatti J) che quanto apportato come motivazione aggiuntiva da parte della CSM nella sua duplica, sarebbe da giudicare tardiva ed ininfluente, e sarebbe, pertanto, da stralciare.
E. 3.4.2 A tale proposito, il Tribunale rileva che è perfettamente legittimo da parte dell'autorità inferiore di completare le proprie argomentazioni nell'ambito del ricorso. Il Tribunale ha fornito al ricorrente, in data 26 novembre 2021, la risposta della CSM con gli allegati, come da prassi, concedendole la facoltà di esprimersi al riguardo entro il 10 gennaio 2022. Per quanto concerne la duplica, il Tribunale ne ha fatto pervenire una copia (allegati inclusi) al ricorrente, in data 4 febbraio 2022. Anche in questa occasione, il ricorrente ha avuto la possibilità di prendere posizione, in data 22 marzo 2022.
E. 3.5 Pertanto, risultando la decisione sufficientemente comprensibile e motivata, tenuto altresì conto della risposta e della duplica, va considerato rispettato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
E. 4 Il ricorrente censura una violazione del principio e del diritto della parità di trattamento sancito all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), in quanto la sua condizione psichica non sarebbe stata sufficientemente presa in considerazione durante lo svolgimento dell'esame e della sua valutazione, non rilevando tutti i fatti giuridicamente pertinenti, inerenti alla sua salute. Per quanto concerne il certificato medico inoltrato, il ricorrente sembrerebbe volerlo qualificare come nuovo elemento di prova ai sensi dell'art. 68 PA. In tal senso egli cita la sentenza del Tribunale federale 2D_46/2017 del 18 maggio 2018 "Selon I'art. 68 LPA, sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne I'ont pas été dans les précédentes procédures" (replica pag. 7), asserendone la realizzazione nella fattispecie.
E. 5 L'Ordinanza ESM disciplina le sessioni d'esame, l'iscrizione ad esso, le condizioni d'ammissione, nonché il suo scopo (art. 1 cpv.1). La CSM è responsabile dello svolgimento dell'esame. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) funge da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa (art. 2). Giusta l'art. 8 cpv. 1, l'esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari. L'art. 10 cpv. 1 Ordinanza ESM prevede che la Commissione emana direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana. Le direttive contengono segnatamente le procedure d'esame e i criteri di valutazione (lett. c). Basandosi su tale articolo la CSM ha redatto le Direttive per l'esame svizzero di maturità, valide dal 1° gennaio 2012 (cfr. <file:///C:/Users/U80847854/Downloads/direttive%20(2).pdf>, consultato il 16 giugno 2022).
E. 5.1 A tal proposito, secondo l'art. 27 Ordinanza ESM l'istanza inferiore può accordare delle deroghe: Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano (p. es. nel caso di candidati andicappati), la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato. Ciò lascia alla discrezione della CSM, sia la decisione sulla natura, che sulla portata di eventuali deroghe ed eccezioni al regolamento d'esame. Ciò non significa, tuttavia, che l'autorità inferiore sia completamente libera nel prendere le proprie decisioni. Piuttosto, deve trovare la soluzione più opportuna, tenendo conto dei principi giuridici riguardanti l'esercizio del potere discrezionale. Dopotutto, l'autorità inferiore è vincolata dalla costituzione e deve, in particolare, rispettare i principi di uguaglianza dei diritti e di proporzionalità e il dovere di salvaguardare gli interessi pubblici (cfr. DTAF 2008/26 consid. 5.1 con rinvii). Una decisione viola il principio della parità di trattamento quando fa delle distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in virtù della situazione di fatto da giudicare o quando non fa delle distinzioni che sono necessarie in considerazione delle circostanze, cioè quando ciò che è simile non viene trattato in modo identico e ciò che è dissimile non viene trattato in modo diverso. Il trattamento diverso o identico ingiustificato deve riguardare una situazione di fatto importante (DTF 141 I 235 consid. 7.1 con rinvii; sentenza del TAF B-1789/2016 del 25 novembre 2016 consid. 3.1). Le disabilità sono caratteristiche personali particolari che, ad un esame, pongono i candidati disabili in una posizione di svantaggio rispetto ai candidati non disabili. Se questi svantaggi personali non vengono presi in considerazione nella progettazione di un esame mediante misure compensative positive, il valore informativo della prestazione dell'esame può talvolta essere notevolmente distorto (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4).
E. 5.1.1 Secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost., nessuno può essere discriminato, tra l'altro, a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. È vietato un qualsiasi tipo di nesso di fatto infondato con la caratteristica dell'handicap, in particolare con uno svantaggio ad esso associato, che deve essere considerato come degradante o emarginante. Una norma può prevedere una tale differenziazione inammissibile da sé (la cosiddetta discriminazione diretta o indiretta) oppure, nei suoi effetti reali, discriminare in particolare i membri di gruppi specificamente protetti contro la discriminazione, senza che ciò sia oggettivamente giustificato (cfr. DTF 143 I 129 consid. 2.3.1, 139 I 169 consid. 7.2, 139 I 292 consid. 8.2 e 134 I 105 consid. 5; DTAF 2008/26 consid. 4.2). In riferimento a persone disabili in un contesto formativo, nonché di esame, il divieto di discriminazione indiretta, di cui all'art. 8 cpv. 2 Cost., conferisce a quest'ultime il diritto a facilitazioni formali dell'esame, adattate alle loro esigenze individuali. Il necessario adattamento formale dello svolgimento dell'esame, a specifiche situazioni di disabilità, può essere effettuato in diversi modi, tenendo, tuttavia, sempre conto del tipo e del grado di disabilità. Questi includono, in particolare, prolungamento del tempo a disposizione, pause più lunghe o supplementari, lo svolgimento dell'esame in più fasi, altre forme d'esame o l'uso di un computer. D'altro canto, una misura di adattamento in concretizzazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost. non significa che le capacità centrali, la cui esistenza deve essere garantita dalla formazione in questione, non possano più essere verificate (cfr. DTF 134 I 105 consid. 5, 122 I 130 consid. 3c/aa; sentenza del TF 2D_7/2011 del 19 maggio 2011 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.5). Inoltre, le disabilità devono essere sufficientemente chiarite da un ente indipendente (sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.4). Per l'eliminazione di svantaggi esistenti nei confronti dei disabili, giusta l'art. 8 cpv. 4 Cost., in qualità di mandato indipendente, la legge prevede i provvedimenti necessari (DTF 141 I 9 consid. 3.1, 139 II 289 consid. 2.2.1, 134 I 105 consid. 5 con rinvii; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.1).
E. 5.1.2 La Confederazione ha esercitato tale mandato nell'ambito delle sue competenze, in particolare con l'emanazione della Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis, RS 151.3).
E. 5.1.2.1 Il suo scopo è quello di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili (art. 1 cpv. 1 LDis). Ai sensi della LDis, per disabile si intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, di intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un'attività lucrativa (art. 2 cpv. 1 LDis; DTF 131 V 9 consid. 3.5.1.2, sentenza del TF 2C_930/2011 del 1° maggio 2012 consid. 3.3). Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio, oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili (art. 2 cpv. 2 LDis; DTF 139 II 289 consid. 2.2.2). Ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LDis, sussiste uno svantaggio nell'accesso a una formazione o a una formazione continua in particolare quando l'utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l'assistenza personale loro necessaria sono ostacolate (lett. a) o la durata e l'assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili (lett. b). Chi è svantaggiato ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LDis, a causa di un ente pubblico, può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che l'ente pubblico elimini lo svantaggio o vi rinunci (art. 8 cpv. 2 LDis; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.2).
E. 5.1.2.2 Nel compensare gli svantaggi, va sempre notato che un candidato disabile non può ricevere un trattamento preferenziale rispetto agli altri candidati a causa degli speciali adattamenti dell'esame. L'obiettivo degli adeguamenti della struttura d'esame è unicamente quello di compensare la posizione svantaggiata derivante dalla disabilità, ma non di offrire al candidato disabile un vantaggio rispetto agli altri candidati. Tuttavia, con riguardo per la disabilità, i requisiti tecnici non devono essere ridotti e le agevolazioni concesse non devono condurre all'impossibilità di verificare delle competenze importanti per l'esercizio di una professione. Non sono, pertanto, da concedere semplificazioni per quanto riguarda i requisiti richiesti dall'oggetto dell'esame. Nel caso in cui un esame qualifichi il candidato per una professione, che richiede determinate capacità fisiche o mentali, occorre garantire che gli impedimenti personali possano essere compensati in misura sufficiente anche nell'esercizio di essa. Per quanto riguarda la questione della natura e dell'entità della compensazione, bisogna esaminare quali semplificazioni siano necessarie affinché un candidato disabile abbia le stesse possibilità di superare l'esame come se la sua disabilità non esistesse (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4.5 con rinvii).
E. 5.2 Nella fattispecie, come attestato dal certificato medico prodotto dal ricorrente, egli soffrirebbe di blocchi e attacchi di ansia sotto pressione, nonché di una sintomatologia ansioso-depressiva, già dal luglio 2019. Qualora tali disturbi dovessero essere presi in considerazione dal profilo della disabilità, egli ha avuto due anni di tempo per inoltrare all'autorità inferiore una domanda debitamente motivata di deroga alle disposizioni dell'Ordinanza ESM secondo l'art. 27. Tuttavia, agli atti non risulta che il ricorrente abbia mai inoltrato alla CSM una tale richiesta.
E. 6 Nella misura in cui la sua condizione psichica debba essere considerata come una malattia, il caso del ricorrente va analizzato come segue.
E. 6.1 Secondo la giurisprudenza consolidata, un motivo di impedimento può, in linea di principio, essere invocato solo dal candidato prima o durante l'esame. La produzione di un certificato medico in una data successiva non può mettere in discussione il risultato ottenuto durante un esame. È davvero difficile concepire un sistema d'esame efficiente se i certificati medici prodotti dopo l'esame possono invalidare un test passato. Dunque, un candidato ad un esame che si sente male, che soffre delle conseguenze di un incidente, che affronta problemi psicologici, che è confrontato a gravi difficoltà familiari o che ha una paura smisurata dell'esame deve, se ritiene che tali circostanze possono impedirgli di sostenere normalmente l'esame, manifestarle prima dell'inizio di quest'ultimo (sentenze del TAF B-1789/2016 del 25 novembre 2016 consid. 4.1 con rinvii e B-3354/2009 del 24 settembre 2009 consid. 2.2 con rinvii).
E. 6.1.1 L'annullamento a posteriori dei risultati d'esame per malattia, è possibile se un candidato non è oggettivamente in grado, senza averne colpa, di far valere immediatamente il suo motivo d'impedimento esercitando liberamente la sua volontà (ad esempio in caso di incapacità temporanea di discernimento o di incapacità di agire ragionevolmente nel momento in questione; cfr. sentenze del TF 2C_135/2015 del 5 marzo 2015 consid. 6.1, 2C_1054/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5.1 in fine; sentenza del TAF B-6326/2015 del 30 novembre 2016 consid. 4.1.2).
E. 6.1.2 Inoltre, un'eccezione al principio secondo cui un motivo d'impedimento può essere invocato dal candidato solo prima o durante l'esame, richiede che siano soddisfatte cinque condizioni cumulativamente (sentenze del TAF B-1789/2016 del 25 novembre 2016 consid. 4.2 con rinvii e B-3354/2009 del 24 settembre 2009 consid. 2.2 con rinvii), ossia:
a) la malattia si manifesta solo al momento dell'esame, senza che nessun sintomo sia stato constatato prima. In caso contrario, iI candidato accetta il rischio di presentarsi all'esame in uno stato carente, che non può giustificare successivamente l'annullamento dei risultati dell'esame;
b) nessun sintomo è visibile durante I'esame;
c) iI candidato consulta un medico immediatamente dopo I'esame;
d) iI medico constata immediatamente una malattia improvvisa e grave che, nonostante I'assenza di sintomi visibili, rende evidente l'esistenza di un nesso causale con iI risultato negativo dell'esame;
e) iI risultato dell'esame deve influire suI superamento o meno della sessione d'esame neI suo insieme.
E. 6.2 Nella fattispecie, in virtù di quanto esposto dalle parti, si constata che la sessione d'esame è cominciata il 31 maggio 2021. Il ricorrente non ha comunicato alcun problema di salute all'autorità inferiore, né prima di tale data, né durante la sessione, nonostante la sua situazione di salute gli fosse già nota dal luglio 2019. Il ricorrente afferma di avere dei blocchi quando si trova sotto pressione e difficoltà a gestire l'ansia che segnatamente degli esami possono generare in lui i quali si sarebbero aggravati con il susseguirsi degli insuccessi durante le sessioni di esame 2019 e 2020. Dunque, essendo il ricorrente a conoscenza del suo stato di salute prima e durante gli esami, egli ha accettato consapevolmente il rischio di presentarsi alla sessione in uno stato di salute carente (cfr. consid. 6.1.1 condizione a). Con ciò manca una condizione necessaria per poter invocare un motivo d'impedimento. Nonostante l'assenza di una condizione basti di per sé per non poter far valere un motivo d'impedimento, nella fattispecie si constata che, ad eccezione della condizione (e), anche le restanti condizioni non risultano date. Ne consegue che non vi sono elementi per fare un'eccezione al principio secondo il quale il candidato deve annunciare i suoi problemi di salute prima o durante l'esame. Essendo a conoscenza delle Direttive per l'esame di maturità svizzero, segnatamente del quadro generale applicabile ai problemi di salute che sorgono durante un esame, il ricorrente non può che prendersela con se stesso per non aver rispettato le proprie responsabilità in relazione al suo stato di salute.
E. 6.3 Pertanto, la denuncia basata sullo stato di salute del ricorrente deve essere respinta e il certificato medico prodotto dopo la sessione d'esame non può invalidarne il risultato.
E. 7 In seguito, il Tribunale si esprime sulle restanti censure del ricorrente.
E. 7.1 Per quanto concerne le lamentele del ricorrente circa le incongruenze della valutazione degli esami, segnatamente la presenza di "vari segni numerici apposti a lato del lavoro [...]", che renderebbero la comprensione delle correzioni complicata (cfr. consid. 3.1), l'autorità inferiore nella sua risposta afferma che: "L'approccio valutativo adottato all'esame scritto di italiano di tutti i candidati si orienta ai criteri di valutazione definiti aI punto 2.3.3.1 delle direttive ed è di tipo olistico, non analitico-numerico. Questo approccio, ampiamente riconosciuto e tipico nella valutazione delle prove di scrittura nella prima lingua, non prevede alcun punteggio numerico per definire e stabilire livelli di prestazione nei diversi ambiti di osservazione che strutturano la rubrica valutativa. II ricorrente cade in un grave equivoco scambiando per "segni numerici" Ie lettere dell'alfabeto (O, G, L...), che sono tracciate a margine del prodotto testuale secondo la prassi, ben codificata, della correzione detta rilevativa e categorizzante - allo scopo di marcare secondo la tassonomia linguistico-grammaticale l'errore localizzato neI testo (O=ortografico; G=grammaticale; M=morfosintattico; L=lessicale...). La scheda di valutazione allegata all'esame, fornita al ricorrente al momento della consultazione degli atti, riporta in modo chiaro una legenda delle abbreviazioni adottate a margine dell'elaborato (cfr. allegato 10)." (risposta punto 2.2). Agli atti, non vi sono elementi per discostarsi da quanto espresso dall'autorità inferiore, considerato altresì che il ricorrente non sembra contestare la spiegazione addotta dalla CSM, bensì si limita a lamentare il fatto che ciò sia avvenuto in fase di ricorso, mettendo il ricorrente nella condizione di cadere in un equivoco (replica, punto 13). Tuttavia, egli non apporta alcuna ulteriore argomentazione o censura in tal senso.
E. 7.2 Il ricorrente censura delle incongruenze anche nella valutazione dell'esame di spagnolo. In relazione all'affermazione del ricorrente "In prima battuta dall'esame del lavoro appare inconfutabile un errore nel calcolo del punteggio, chiaramente visibile a pag. 10. Infatti nell'elaborato i punti calcolati dall'esaminatore sono 21.5 (parte b) mentre il punteggio calcolato manualmente e correttamente è 24.5 (parte b)." (ricorso pag. 24), l'autorità inferiore afferma nella sua risposta che: "[...] l'esame scritto di spagnolo è composto di due parti: una di comprensione della lettura e una di produzione scritta. Ciascuna delle parti totalizza 50 punti ed è accompagnata da una griglia di valutazione in cui appaiono i criteri di valutazione e iI loro peso. Questi ultimi sono ripartiti in modo tale che quelli riguardanti il contenuto abbiano un peso maggiore (60% deI totale dei punti) rispetto a quelli di forma (40%). [...] Si precisa che la griglia a pagina 10 è composta da due parti, com'è indicato daI titolo della stessa: la parte superiore riguarda la comprensione alla lettura, necessaria per poter svolgere la parte di espressione scritta. Di conseguenza, i 10 punti totalizzabili in questa parte sono da considerare nella parte di comprensione del testo. Questo elemento è chiaramente indicato sia a pagina 2 dell'esame, dove si chiarisce la ripartizione del punteggio, sia a pagina 9, dalla cui griglia si evince chiaramente che sono stati totalizzati 3 punti per la parte di comprensione del testo (necessari per poter svolgere la produzione scritta). Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, iI calcolo del punteggio è dunque corretto." (risposta punto 2.3). Per quanto riguarda la dichiarazione del ricorrente, secondo cui le sue formulazioni nell'esame di spagnolo non sarebbero "né troppo vaghe né inconcludenti" (ricorso pag. 25), egli si limita ad un'affermazione, senza, tuttavia, apportare in alcun modo un'argomentazione materiale o censura in tal senso. Dunque, anche per quanto riguarda l'esame di spagnolo, agli atti non vi sono elementi per discostarsi da quanto espresso dall'autorità inferiore, considerato che il ricorrente non sembra contestare la spiegazione addotta dalla CSM.
E. 7.3 Infine, il ricorrente lamenta delle incongruenze anche nella valutazione del lavoro di maturità. Da un lato egli censura il fatto che qualcuno abbia apportato delle modifiche a penna su due note delle tre complessive (ricorso pag 26). La CSM ha motivato ciò, dichiarando che "Le modifiche a penna denunciate daI ricorrente sono state apportate congiuntamente dall'esaminatore e dall'esperto al momento dell'assegnazione definitiva della nota al termine dell'esame orale. Risulta evidente che la griglia era stata provvisoriamente compilata dall'esaminatore nelle parti valutabili prima dell'esame orale, cioè quelle che riguardano la relazione scritta. AI termine dell'esame orale e dopo discussione con l'esperto, è stata assegnata, in via definitiva, la nota 5.0 per la parte A (relazione scritta, contenuto), la nota 4.0 per la parte B (relazione scritta, forma) e la nota 3.5 per la parte C (presentazione orale e discussione). Le modifiche a penna denunciate (4.5 nella parte A modificato in 5.0; 4.5 nella parte B modificato in 4.0), sia detto per inciso, per effetto della ponderazione, vanno a favore del ricorrente." (risposta punto 2.4). Dall'altro lato, il ricorrente asserisce che la valutazione data sarebbe identica a quella precedente, malgrado egli abbia apportato le modifiche richieste dagIi esaminatori. Tuttavia, il voto risulterebbe inferiore a quello precedente (4 invece di 4.5 ottenuto nella sessione precedente). A tal proposito, l'autorità inferiore ha spiegato nella sua risposta che (punto 2.4) "Fra la versione del lavoro di maturità presentata alla sessione estiva 2020 e quella oggetto deI ricorso, sono state apportate delle correzioni parziali, non sufficienti a giustificare una modifica della valutazione, sia per quel che riguarda il contenuto (parte A), sia per quel che riguarda Ia forma (parte B) della relazione scritta.". Per quanto riguarda la nota finale della versione presentata alla sessione estiva 2021, inferiore a quella della versione presentata alla sessione estiva 2020, la CSM precisa che "Nell'ambito della sessione estiva 2020, in deroga alle disposizioni dell'ordinanza, iI lavoro di maturità non è stato presentato oralmente e la nota finale è stata fissata unicamente in base alla relazione scritta (parte A e parte B). La nota insufficiente assegnata alla parte C (3.5) nell'ambito della sessione estiva 2021 giustifica I'abbassamento della nota complessiva, ottenuta calcolando Ia media ponderata della nota sul contenuto della relazione scritta, di quella sulla forma sempre della relazione scritta e della nota della presentazione orale e della discussione.". Pertanto, secondo quanto fornito dalle parti, anche per quanto concerne il lavoro di maturità, agli atti non vi sono elementi per discostarsi da quanto espresso dall'autorità inferiore. Del resto, il ricorrente non sembra contestare la spiegazione addotta dalla CSM.
E. 7.4 Infine, per quanto concerne la questione dell'eventuale stretta di mano, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza ed eventuale conformità con le norme COVID, questione che esula dalle competenze del Tribunale, attribuire un qualsivoglia significato a tale gesto ai fini del risultato dell'esame di maturità rappresenterebbe una mera speculazione, irrilevante ai fini dell'esito del presente ricorso.
E. 8 In conclusione, se da un lato non vi sono motivi formali atti a giustificare una rivalutazione o modifica dei voti finali di italiano, spagnolo e del lavoro di maturità, dall'altro lato, il ricorrente non apporta alcuna motivazione a livello materiale o di contenuto degli esami che giustificherebbe una riconsiderazione generale delle prestazioni del medesimo.
E. 9.1 Alla luce di quanto precede e in assenza di contestazioni relative alla valutazione materiale del rendimento del ricorrente nell'esame di maturità in questione, si deve concludere che la decisione impugnata non viola il diritto federale, non accerta i fatti rilevanti in modo inesatto o incompleto e non è intempestiva (art. 49 PA).
E. 9.2 In virtù di quanto precede, il Tribunale non considera la decisione arbitraria (art. 9 Cost.).
E. 9.3 Pertanto, il ricorso si rivela infondato e va respinto, nonché la decisione del 30 giugno 2021 confermata.
E. 10 Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 9.1), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 800.- e sono poste a carico del ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 800.- già versato dal ricorrente in data 27 settembre 2021.
E. 11 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, al ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 30 giugno 2021 è confermata.
- Le spese processuali vengono fissate a fr. 800.- e poste a carico del ricorrente. Questo importo verrà compensato dall'anticipo spese di fr. 800.- già pagato dal ricorrente in data 27 settembre 2021.
- Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 28 giugno 2022 Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario; allegato: copia dello scritto del ricorrente del 10 giugno 2022)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisioni del 06.07.2022 e del 21.07.2022, (2C_514/2022, 2D_26/2022) Corte II B-3665/2021 Sentenza del 20 giugno 2022 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Daniel Willisegger, Jean-Luc Baechler, cancelliera Maria Cristina Lolli. Parti X._______, [...], patrocinato dallo Studio di consulenza legale Zoppi-Agustoni, Via Lugano 16, casella postale 305, 6982 Agno, ricorrente, contro Commissione svizzera di maturità CSM, c/o Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esame svizzero di maturità. Fatti: A. A.a X._______ (in seguito: il ricorrente) si è presentato al primo tentativo dell'esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2019, totalizzando un punteggio di 78.5, comunicatogli dalla Commissione svizzera di maturità CSM (in seguito: l'autorità inferiore o CSM) con decisione del 3 luglio 2019. Con tali risultati, il medesimo non ha adempiuto ai criteri per il superamento dell'esame secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12]) per il quale sarebbe stato necessario un punteggio minimo di 84 e al massimo quattro note insufficienti. A.b Egli si è ripresentato per il secondo tentativo dell'esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2020, al termine del quale l'autorità inferiore gli ha comunicato, tramite decisione del 15 luglio 2020, di aver totalizzato un punteggio di 79.0 e accumulato tre insufficienze. A.b.a Per far fronte alla situazione pandemica venutasi a creare, iI Consiglio federale ha adottato l'Ordinanza del 13 maggio 2020 sullo svolgimento dell'esame svizzero di maturità 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (in seguito: Ordinanza COVID-19, [RS 413.17]), per poter garantire uno svolgimento degli esami in una situazione complessa e nel rispetto delle misure di protezione. Una volta confermata la sessione estiva 2020 e sulla base di tale Ordinanza, la CSM ha comunicato a tutti i candidati, con lettera del 18 giugno 2020, che l'esame si sarebbe svolto in deroga all'Ordinanza ESM in ossequio dell'Ordinanza COVID-19. Al fine di mitigare il più possibile le conseguenze derivanti da tale situazione straordinaria, iI Consiglio federale e la CSM hanno adottato, nell'ambito delle loro rispettive competenze, varie misure, dando segnatamente ai candidati la possibilità di ritirare la propria iscrizione senza conseguenze fino al giorno prima dell'inizio della sessione, mettendo in atto, al momento dell'attribuzione delle note di maturità, un meccanismo idoneo a compensare l'assenza delle prove orali, e offrendo ai candidati al secondo esame parziale e all'esame completo, la possibilità di annullare Ie note conseguite nella sessione estiva 2020, senza che il sostenimento dell'esame completo o del secondo esame parziale contino come tentativo d'esame. A.b.b In data 28 luglio 2020, il ricorrente ha richiesto all'autorità inferiore, conformemente all'art. 3 Ordinanza COVID-19, l'annullamento delle note ottenute nella sessione estiva 2020. A.b.c Tale richiesta à stata accolta da parte della CSM con scritto del 18 agosto 2020. A.c In seguito all'annullamento dei voti ottenuti nella sessione estiva 2020, il ricorrente si è presentato nuovamente al secondo tentativo dell'esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2021, ottenendo i seguenti risultati: Materia: Scritto Orale Nota finale Punti Prima lingua Italiano 3.5 3.5 3.5 10.5 Seconda lingua Tedesco 4.0 4.0 4.0 8.0 Terza lingua Inglese 4.0 5.0 4.5 13.5 Matematica 2.0 2.0 2.0 4.0 Biologia 4.0 - 4.0 4.0 Chimica 4.5 - 4.5 4.5 Fisica 4.0 - 4.0 4.0 Storia 4.0 - 4.0 4.0 Geografia 5.0 - 5.0 5.0 Arti visive 5.0 - 5.0 5.0 Opzione specifica Spagnolo 3.0 3.5 3.5 10.5 Opzione complementare Economia e diritto - 4.5 4.5 4.5 Lavoro di maturità 4.0 - 4.0 4.0 Totale dei punti dopo il secondo tentativo 81.5 B. Con decisione del 30 giugno 2021, la CSM ha comunicato al ricorrente che, avendo totalizzato un punteggio di 81.5, giusta l'art. 22 dell'Ordinanza ESM, l'esame non risulterebbe superato e, pertanto, non potrebbe essere rilasciato l'attestato di maturità. A tal proposito, la CSM ha informato il ricorrente che le condizioni per la ripetizione dell'esame e le norme concernenti le note acquisite sono indicate nell'art. 26 Ordinanza ESM. Tuttavia, nella fattispecie, il ricorrente avrebbe esaurito le possibilità di ripetizione e non avrebbe, pertanto, più diritto a presentarsi all'esame. C. In data 16 agosto 2021, il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). Il ricorrente ha postulato testualmente quanto segue: In via principale
1. Il ricorso presentato da X._______ è accolto.
2. La decisione 30 giugno 2021 con la quale la Commissione svizzera di maturità CSM del Dipartimento federale dell'economia della formazione e della ricerca, Berna, ha dichiarato l'esame non superato è annullata.
3. In applicazione dell'art. 22 dell'ordinanza, il punteggio conseguito rientra tra le condizioni previste per la promozione. In particolare ottiene l'applicazione nei suoi confronti della lettera b) del predetto articolo.
4. A X._______ è rilasciato l'attestato di maturità per l'anno 2021.
5. Non sono prelevate né spese né anticipi. In via subordinata
6. Il ricorso presentato da X._______ è accolto.
7. A X._______ è concessa la possibilità - in deroga agli art. 26 e 27 dell'ordinanza - di ripetere gli esami nella prima sessione utile.
8. Non sono prelevate né spese né anticipi. Il ricorrente afferma di essere seguito da due anni da un medico-psichiatra che lavora con lui per evitare dei blocchi quando si trova sotto pressione e per gestire l'ansia che segnatamente degli esami possono generare in lui. A sostegno di ciò, egli allega un certificato della Dr. med. A._______ (in seguito: Dr. med. A._______), Psichiatria e Psicoterapia Infanzia e Adolescenza FMH, del 7 agosto 2021, prodotto a sessione d'esame conclusa e dopo la notifica della decisione. In tale certificato, la Dr. med. A._______ dichiara che il ricorrente è in cura da lei dal luglio 2019. All'epoca presentava una sintomatologia ansioso-depressiva reattiva all'insuccesso dell'esame di maturità, peggiorata con l'avvicinarsi della sessione estiva 2021, al punto tale da iniziare una terapia farmacologica a fine aprile 2021. Ad oggi, in seguito all'insuccesso del tentativo di superamento dell'esame di maturità nella sessione estiva 2021, il suo stato di salute avrebbe subito un peggioramento repentino con sintomi depressivi reattivi (cfr. allegato 8 del ricorso). Il medesimo chiede che venga valutato "in che misura, sulla base del certificato medico prodotto col presente gravame, iI complesso stato di salute al momento dell'ultima ripetizione dell'esame di maturità, possa avere condizionato l'esito dello stesso con particolare riferimento al profitto, all'impegno e alla concentrazione" (ricorso pag. 13). Egli afferma "[...] che non si è tenuto adeguatamente conto del fatto che almeno quattro note - essendo state determinate da un precario stato di salute dell'allievo - sono state pesantemente condizionate nel loro profitto e dal limitato impegno" (ricorso pagg. 13-14). Pertanto, egli si appella alla possibilità di "considerare anche a esami di maturità conclusi - lo stato di salute compromesso del candidato" (ricorso pag. 15). Il ricorrente censura dei vizi procedurali durante la sessione estiva di esame 2021, nella misura in cui "le note finali di italiano, spagnolo e nel lavoro di maturità sarebbero state contraddistinte da una scorretta procedura di valutazione" (ricorso pag. 14). In tal senso, il medesimo insinua che la commissione d'esame avrebbe agito in modo arbitrario e poco trasparente. Infatti, non accorgendosi del malessere del ricorrente in almeno due sessioni di esame, la medesima avrebbe sottovalutato la situazione dimostrando una certa insensibilità, sbagliando nell'ostacolarne la tranquillità e le prestazioni. In sostanza, il ricorrente censura un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché un'arbitrarietà nella valutazione della sua prestazione complessiva. Tale arbitrarietà sarebbe dimostrata dal rifiuto da parte dell'autorità inferiore di considerare, anche ad esami terminati, lo stato di salute compromesso del candidato. Al suo ricorso, il ricorrente ha allegato i seguenti documenti:
- 1aDecisione impugnata (risultato dell'esame di maturità 2021)
- 1bPanoramica dei risultati deI 30 giugno 2021
- 2aRisultato dell'esame sessione 7.1.2020-18.1.2020
- 2bPanoramica dei risultati deI 15 luglio 2020
- 3aRisultato dell'esame sessione 27.5.2019-22.6.2019
- 3bPanoramica dei risultati deI 3 luglio 2019
- 3cRisultato dell'esame sessione 28.5.2018-23.6.2018
- 4Esame di matematica 2020
- 5Esame di italiano 2021
- 6Esame di spagnolo 2021
- 7Lavoro di maturità 2021
- 8Certificato medico, Dr. med. FMH Irene Zilioli, Lugano
- Procura D. In data 5 novembre 2021, l'autorità inferiore ha trasmesso l'incarto a sua disposizione e preso posizione sul ricorso, confermando la propria decisione e chiedendo di respingere quest'ultimo. Nella sua argomentazione, la CSM afferma che il ricorrente non l'avrebbe mai informata dei suoi problemi di salute, né nell'ambito della sessione estiva 2021, né in precedenza. Nonostante la malattia fosse nota al ricorrente dal luglio 2019 e avesse seguito un percorso terapeutico, egli non avrebbe mai fatto richiesta di deroga, né avrebbe mai informato l'autorità inferiore dei suoi problemi di salute. Il ricorrente sarebbe stato a conoscenza del suo stato di salute prima e durante gli esami, accettando consapevolmente il rischio di presentarsi alla sessione in uno stato carente. Il certificato medico prodotto dopo la sessione d'esame non potrebbe, pertanto, invalidarne il risultato. Per quanto concerne le affermazioni del ricorrente circa un presunto atteggiamento scorretto degli esaminatori, nonché presunti episodi avvenuti durante gli esami orali, la CSM li respinge categoricamente. Tali affermazioni non sarebbero infatti corroborate da alcun fatto oggettivamente constatabile. E. Con replica del 18 dicembre 2021, il ricorrente ha riconfermato l'esposizione dei fatti e le motivazioni presentate in sede di ricorso. In aggiunta, egli ha sollevato delle perplessità circa la validità e la legalità della procedura seguita dalla CSM in applicazione dell'Ordinanza COVID-19. Il medesimo è, infatti, dell'avviso che applicando l'Ordinanza COVID-19, piuttosto che l'Ordinanza ESM, senza adattare quest'ultima, il Consiglio Federale ne avrebbe compromesso e vanificato il contenuto. Il ricorrente afferma che il Consiglio Federale "Senza apportare i dovuti accorgimenti, così agendo avrebbe inequivocabilmente e contemporaneamente violato sia il principio della legalità che quello della sicurezza del diritto. Uno sconquasso giuridico." (replica pag. 5). In virtù di ciò, egli chiede che codesto Tribunale esamini la situazione e faccia chiarezza sulla questione se la prevalenza dell'Ordinanza COVID-19 sia data anche nella fattispecie. Inoltre, per quanto concerne l'argomentazione dell'autorità inferiore, secondo la quale il ricorrente non avrebbe fatto richiesta di deroga ai sensi dell'art. 27 Ordinanza ESM (cfr. consid. 5.1) prima dell'esame, essa rappresenterebbe del formalismo eccessivo. Infine, il ricorrente rimprovera alla CSM di aver messo a sua disposizione una copia dei suoi esami scritti di italiano e spagnolo, nonché le griglie di valutazione di tali esami e del lavoro di maturità, solo in fase di ricorso. Al fine di constatare la buona fede del ricorrente, il medesimo è dell'avviso che sarebbe stato meglio allestire dei verbali al momento degli esami orali. In tal senso, i documenti forniti dall'autorità inferiore non potrebbero essere considerati tali, in quanto redatti dopo l'esame, in assenza del candidato e della possibilità di rilettura da parte di quest'ultimo. Egli sostiene anche che l'autorità inferiore avrebbe dovuto informare i candidati prima dell'esame circa i criteri che sarebbero stati adottati nella correzione. F. In data 3 febbraio 2022, la CSM ha inoltrato una duplica, tramite la quale ha riconfermato quanto espresso nella sua risposta, nonché preso posizione su singoli punti della replica del ricorrente. Tale scritto è stato inoltrato al ricorrente per conoscenza in data 4 febbraio 2022. G. Con scritto del 22 febbraio 2022, il ricorrente ha fatto richiesta di poter visualizzare la prima presa di posizione del Dr. B._______ (esperto presente all'esame orale di spagnolo), nonché la possibilità di inoltrare una triplica. H. Con ordinanza del 25 febbraio 2022, l'autorità inferiore è stata invitata ad inoltrare, al più tardi entro l'11 marzo 2022, la prima presa di posizione del Dr. B._______. I. In data 11 marzo 2022, un esemplare dello scritto dell'autorità inferiore del 10 marzo 2022 è stato trasmesso, assieme agli allegati, al ricorrente per conoscenza. J. Con scritto del 22 marzo 2022, il ricorrente ha fatto pervenire un'ulteriore presa di posizione, nella quale ha in sostanza ribadito quanto espresso nel ricorso e nella replica. In tale occasione, il ricorrente afferma che la conclusione "in via subordinata" del ricorso (cfr. fatti C), ovvero la richiesta di concedere al ricorrente la possibilità di ripetere gli esami nella prima sessione utile, sarebbe compromessa. Ciò sarebbe dovuto ad un atteggiamento poco collaborativo dell'autorità inferiore, la quale alimenterebbe una violazione del principio della celerità e alla mancata produzione di documenti importanti che avrebbero contribuito all'allestimento della decisione contestata, se non dopo la presentazione di una corrispondente richiesta in sede di replica (cfr. fatti G). Per di più, il medesimo dichiara che quanto apportato come motivazione aggiuntiva da parte della CSM nella sua duplica, sarebbe da giudicare tardiva ed ininfluente. Pertanto, ne richiede lo stralcio. K. Con scritto del 10 giugno 2022, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di decidere sul ricorso in tempi brevi. L. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali. 1.3 Le decisioni dell'autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM [RS 413.12] in collegamento con art. 37 LTAF e art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.4 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.5 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.6 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c). 2.1 Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determinante e di darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a con rinvii; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 con rinvii; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). 2.2 Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall'apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 6.2 e 131 I 467 consid. 3.1 con rinvii). L'adozione di un certo riserbo si impone dato che l'autorità di ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall'autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 consid. 4c e 106 Ia 1 consid. 3c con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3 rispettivamente con rinvii). 2.3 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali spetta al ricorrente (sentenze del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 e B-4383/2016 del 18 settembre 2018 consid. 6.2, rispettivamente con rinvii). 2.4 Nella fattispecie, l'oggetto del ricorso è la decisione del 30 giugno 2021 di superamento degli esami di maturità (cfr. fatti B), la cui seconda sessione di esame parziale si è svolta nel contesto pandemico dovuto al coronavirus. Non sono invece oggetto del ricorso gli esami svolti nel 2019 e nel 2020, nonché le decisioni del 3 luglio 2019 (cfr. fatti A.a) e del 15 luglio 2020 (cfr. fatti A.b), cresciute in giudicato. Pertanto, di quanto affermato o contestato a tale riguardo da parte del ricorrente non verrà tenuto conto nella presente vertenza. Dunque, nella fattispecie, si tratta di verificare da un lato se, nel contesto pandemico, l'autorità inferiore abbia a giusto titolo rifiutato di rivalutare la prestazione del ricorrente sulla base del certificato medico fornito dal medesimo a posteriore o se, così facendo, sia incorsa in un vizio formale che ha posto il ricorrente in una posizione di svantaggio rispetto agli altri candidati (cfr. consid. 4-6). Tale censura ha come oggetto l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge, dunque, un aspetto formale di tale esame. Pertanto, il Tribunale può esaminare liberamente quanto fatto valere dal ricorrente. Dall'altro lato, la rivalutazione, nonché modifica dei voti di italiano, spagnolo e nel lavoro di maturità (cfr. consid. 8), rappresenta una questione di natura materiale, rispetto alla quale il Tribunale assume un certo riserbo (cfr. consid. 2.1 e 2.3).
3. Sul piano formale, il ricorrente censura dei vizi procedurali nell'ambito della valutazione e delle note finali di italiano, spagnolo e del lavoro di maturità. 3.1 3.1.1 Secondo il ricorrente, per quanto concerne la nota finale di italiano (3.5), un'attenta lettura della prova scritta evidenzierebbe chiaramente una serie di incongruenze le quali renderebbero complicata la comprensione della valutazione a livello di punteggio assegnato. Infatti, "vari segni numerici apposti a lato del lavoro sono in gran parte poco leggibili, poco chiari, confusi e disordinati ma soprattutto senza un minimo di spiegazione intellegibile". Ciò contrasterebbe con il principio secondo cui esaminatori ed esperti sarebbero tenuti a spiegare in modo intelligibile ogni nota che formulano e che appongono ad un lavoro. Le medesime incongruenze varrebbero anche per la nota finale di spagnolo. Per di più, in questo caso, vi sarebbe un errore di calcolo del punteggio, visibile a pag. 10 dell'esame scritto. Secondo il ricorrente, la calligrafia nella stesura del punteggio calcolato (pagg. 9 e 10) sarebbe diversa. Anche per quanto concerne l'esame orale di spagnolo il ricorrente richiama ad un comportamento scorretto da parte del docente esaminatore, il quale ad inizio esame avrebbe detto al ricorrente "noi ci conosciamo già" e avrebbe terminato dandogli una stretta di mano. In riferimento a tale episodio, il ricorrente chiede a codesto Tribunale di fare chiarezza sull'accaduto. Infine, anche la nota del lavoro di maturità non sarebbe comprensibile. Infatti, nonostante l'apportamento delle modifiche richieste dagli esaminatori nell'ambito del primo lavoro di maturità, dunque, rivisto nella sessione d'esame in questione, il voto finale sarebbe inferiore e la motivazione identica alla prima. 3.1.2 Censurando le sopracitate incongruenze nella valutazione delle prove scritte di italiano e spagnolo, nonché del lavoro di maturità, il ricorrente fa valere perlomeno implicitamente una violazione del suo diritto di essere sentito, dal punto di vista dell'obbligo per l'autorità inferiore di motivare la propria decisione in maniera tale da mettere il ricorrente nelle condizioni di poterne valutare la portata e differirla all'autorità di ricorso. 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]). La sua violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle probabilità di successo nelle questioni di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 con rinvii). Tale diritto, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 29 PA comporta segnatamente l'obbligo per l'autorità decisionale di motivare sufficientemente la propria decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 142 II 154 consid. 4.2, rispettivamente con rinvii). Tale obbligo è soddisfatto quando l'interessato ha la possibilità di valutarne la portata e, se necessario, di deferirlo ad un'autorità superiore con piena cognizione di causa. È sufficiente che l'autorità inferiore menzioni almeno brevemente i motivi dai quali è stata guidata e su cui si è basata la sua decisione. Essa non è tenuta a pronunciarsi su tutti i motivi delle parti e può pertanto limitarsi ai punti essenziali per la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 consid. 3.2 e 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 6.1). Eccezionalmente, una violazione del diritto di essere sentito, occorsa nella procedura precedente, può reputarsi sanata, se il ricorrente può esporre la propria causa davanti ad un'autorità di ricorso che esamina con pieno potere cognitivo tutte le questioni che avrebbero potuto porsi dinanzi all'autorità inferiore, se quest'ultima avesse sentito regolarmente il ricorrente (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 con rinvii). 3.3 Il Tribunale considera che le motivazioni apportate dall'autorità inferiore (cfr. fatti D, F e I) consentono al ricorrente di poter valutare la portata della decisione e di deferirla all'autorità superiore - ovvero il Tribunale - come del resto il medesimo ha effettuato in maniera esaustiva, e illustrano sufficientemente su quali elementi essa ha basato la propria decisione. 3.4 3.4.1 Sempre nell'ambito del diritto di essere sentito, il ricorrente fa valere (cfr. fatti J) che quanto apportato come motivazione aggiuntiva da parte della CSM nella sua duplica, sarebbe da giudicare tardiva ed ininfluente, e sarebbe, pertanto, da stralciare. 3.4.2 A tale proposito, il Tribunale rileva che è perfettamente legittimo da parte dell'autorità inferiore di completare le proprie argomentazioni nell'ambito del ricorso. Il Tribunale ha fornito al ricorrente, in data 26 novembre 2021, la risposta della CSM con gli allegati, come da prassi, concedendole la facoltà di esprimersi al riguardo entro il 10 gennaio 2022. Per quanto concerne la duplica, il Tribunale ne ha fatto pervenire una copia (allegati inclusi) al ricorrente, in data 4 febbraio 2022. Anche in questa occasione, il ricorrente ha avuto la possibilità di prendere posizione, in data 22 marzo 2022. 3.5 Pertanto, risultando la decisione sufficientemente comprensibile e motivata, tenuto altresì conto della risposta e della duplica, va considerato rispettato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
4. Il ricorrente censura una violazione del principio e del diritto della parità di trattamento sancito all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), in quanto la sua condizione psichica non sarebbe stata sufficientemente presa in considerazione durante lo svolgimento dell'esame e della sua valutazione, non rilevando tutti i fatti giuridicamente pertinenti, inerenti alla sua salute. Per quanto concerne il certificato medico inoltrato, il ricorrente sembrerebbe volerlo qualificare come nuovo elemento di prova ai sensi dell'art. 68 PA. In tal senso egli cita la sentenza del Tribunale federale 2D_46/2017 del 18 maggio 2018 "Selon I'art. 68 LPA, sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne I'ont pas été dans les précédentes procédures" (replica pag. 7), asserendone la realizzazione nella fattispecie.
5. L'Ordinanza ESM disciplina le sessioni d'esame, l'iscrizione ad esso, le condizioni d'ammissione, nonché il suo scopo (art. 1 cpv.1). La CSM è responsabile dello svolgimento dell'esame. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) funge da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa (art. 2). Giusta l'art. 8 cpv. 1, l'esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari. L'art. 10 cpv. 1 Ordinanza ESM prevede che la Commissione emana direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana. Le direttive contengono segnatamente le procedure d'esame e i criteri di valutazione (lett. c). Basandosi su tale articolo la CSM ha redatto le Direttive per l'esame svizzero di maturità, valide dal 1° gennaio 2012 (cfr. , consultato il 16 giugno 2022). 5.1 A tal proposito, secondo l'art. 27 Ordinanza ESM l'istanza inferiore può accordare delle deroghe: Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano (p. es. nel caso di candidati andicappati), la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato. Ciò lascia alla discrezione della CSM, sia la decisione sulla natura, che sulla portata di eventuali deroghe ed eccezioni al regolamento d'esame. Ciò non significa, tuttavia, che l'autorità inferiore sia completamente libera nel prendere le proprie decisioni. Piuttosto, deve trovare la soluzione più opportuna, tenendo conto dei principi giuridici riguardanti l'esercizio del potere discrezionale. Dopotutto, l'autorità inferiore è vincolata dalla costituzione e deve, in particolare, rispettare i principi di uguaglianza dei diritti e di proporzionalità e il dovere di salvaguardare gli interessi pubblici (cfr. DTAF 2008/26 consid. 5.1 con rinvii). Una decisione viola il principio della parità di trattamento quando fa delle distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in virtù della situazione di fatto da giudicare o quando non fa delle distinzioni che sono necessarie in considerazione delle circostanze, cioè quando ciò che è simile non viene trattato in modo identico e ciò che è dissimile non viene trattato in modo diverso. Il trattamento diverso o identico ingiustificato deve riguardare una situazione di fatto importante (DTF 141 I 235 consid. 7.1 con rinvii; sentenza del TAF B-1789/2016 del 25 novembre 2016 consid. 3.1). Le disabilità sono caratteristiche personali particolari che, ad un esame, pongono i candidati disabili in una posizione di svantaggio rispetto ai candidati non disabili. Se questi svantaggi personali non vengono presi in considerazione nella progettazione di un esame mediante misure compensative positive, il valore informativo della prestazione dell'esame può talvolta essere notevolmente distorto (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4). 5.1.1 Secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost., nessuno può essere discriminato, tra l'altro, a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. È vietato un qualsiasi tipo di nesso di fatto infondato con la caratteristica dell'handicap, in particolare con uno svantaggio ad esso associato, che deve essere considerato come degradante o emarginante. Una norma può prevedere una tale differenziazione inammissibile da sé (la cosiddetta discriminazione diretta o indiretta) oppure, nei suoi effetti reali, discriminare in particolare i membri di gruppi specificamente protetti contro la discriminazione, senza che ciò sia oggettivamente giustificato (cfr. DTF 143 I 129 consid. 2.3.1, 139 I 169 consid. 7.2, 139 I 292 consid. 8.2 e 134 I 105 consid. 5; DTAF 2008/26 consid. 4.2). In riferimento a persone disabili in un contesto formativo, nonché di esame, il divieto di discriminazione indiretta, di cui all'art. 8 cpv. 2 Cost., conferisce a quest'ultime il diritto a facilitazioni formali dell'esame, adattate alle loro esigenze individuali. Il necessario adattamento formale dello svolgimento dell'esame, a specifiche situazioni di disabilità, può essere effettuato in diversi modi, tenendo, tuttavia, sempre conto del tipo e del grado di disabilità. Questi includono, in particolare, prolungamento del tempo a disposizione, pause più lunghe o supplementari, lo svolgimento dell'esame in più fasi, altre forme d'esame o l'uso di un computer. D'altro canto, una misura di adattamento in concretizzazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost. non significa che le capacità centrali, la cui esistenza deve essere garantita dalla formazione in questione, non possano più essere verificate (cfr. DTF 134 I 105 consid. 5, 122 I 130 consid. 3c/aa; sentenza del TF 2D_7/2011 del 19 maggio 2011 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.5). Inoltre, le disabilità devono essere sufficientemente chiarite da un ente indipendente (sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.4). Per l'eliminazione di svantaggi esistenti nei confronti dei disabili, giusta l'art. 8 cpv. 4 Cost., in qualità di mandato indipendente, la legge prevede i provvedimenti necessari (DTF 141 I 9 consid. 3.1, 139 II 289 consid. 2.2.1, 134 I 105 consid. 5 con rinvii; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.1). 5.1.2 La Confederazione ha esercitato tale mandato nell'ambito delle sue competenze, in particolare con l'emanazione della Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis, RS 151.3). 5.1.2.1 Il suo scopo è quello di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili (art. 1 cpv. 1 LDis). Ai sensi della LDis, per disabile si intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, di intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un'attività lucrativa (art. 2 cpv. 1 LDis; DTF 131 V 9 consid. 3.5.1.2, sentenza del TF 2C_930/2011 del 1° maggio 2012 consid. 3.3). Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio, oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili (art. 2 cpv. 2 LDis; DTF 139 II 289 consid. 2.2.2). Ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LDis, sussiste uno svantaggio nell'accesso a una formazione o a una formazione continua in particolare quando l'utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l'assistenza personale loro necessaria sono ostacolate (lett. a) o la durata e l'assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili (lett. b). Chi è svantaggiato ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LDis, a causa di un ente pubblico, può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che l'ente pubblico elimini lo svantaggio o vi rinunci (art. 8 cpv. 2 LDis; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.2). 5.1.2.2 Nel compensare gli svantaggi, va sempre notato che un candidato disabile non può ricevere un trattamento preferenziale rispetto agli altri candidati a causa degli speciali adattamenti dell'esame. L'obiettivo degli adeguamenti della struttura d'esame è unicamente quello di compensare la posizione svantaggiata derivante dalla disabilità, ma non di offrire al candidato disabile un vantaggio rispetto agli altri candidati. Tuttavia, con riguardo per la disabilità, i requisiti tecnici non devono essere ridotti e le agevolazioni concesse non devono condurre all'impossibilità di verificare delle competenze importanti per l'esercizio di una professione. Non sono, pertanto, da concedere semplificazioni per quanto riguarda i requisiti richiesti dall'oggetto dell'esame. Nel caso in cui un esame qualifichi il candidato per una professione, che richiede determinate capacità fisiche o mentali, occorre garantire che gli impedimenti personali possano essere compensati in misura sufficiente anche nell'esercizio di essa. Per quanto riguarda la questione della natura e dell'entità della compensazione, bisogna esaminare quali semplificazioni siano necessarie affinché un candidato disabile abbia le stesse possibilità di superare l'esame come se la sua disabilità non esistesse (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4.5 con rinvii). 5.2 Nella fattispecie, come attestato dal certificato medico prodotto dal ricorrente, egli soffrirebbe di blocchi e attacchi di ansia sotto pressione, nonché di una sintomatologia ansioso-depressiva, già dal luglio 2019. Qualora tali disturbi dovessero essere presi in considerazione dal profilo della disabilità, egli ha avuto due anni di tempo per inoltrare all'autorità inferiore una domanda debitamente motivata di deroga alle disposizioni dell'Ordinanza ESM secondo l'art. 27. Tuttavia, agli atti non risulta che il ricorrente abbia mai inoltrato alla CSM una tale richiesta.
6. Nella misura in cui la sua condizione psichica debba essere considerata come una malattia, il caso del ricorrente va analizzato come segue. 6.1 Secondo la giurisprudenza consolidata, un motivo di impedimento può, in linea di principio, essere invocato solo dal candidato prima o durante l'esame. La produzione di un certificato medico in una data successiva non può mettere in discussione il risultato ottenuto durante un esame. È davvero difficile concepire un sistema d'esame efficiente se i certificati medici prodotti dopo l'esame possono invalidare un test passato. Dunque, un candidato ad un esame che si sente male, che soffre delle conseguenze di un incidente, che affronta problemi psicologici, che è confrontato a gravi difficoltà familiari o che ha una paura smisurata dell'esame deve, se ritiene che tali circostanze possono impedirgli di sostenere normalmente l'esame, manifestarle prima dell'inizio di quest'ultimo (sentenze del TAF B-1789/2016 del 25 novembre 2016 consid. 4.1 con rinvii e B-3354/2009 del 24 settembre 2009 consid. 2.2 con rinvii). 6.1.1 L'annullamento a posteriori dei risultati d'esame per malattia, è possibile se un candidato non è oggettivamente in grado, senza averne colpa, di far valere immediatamente il suo motivo d'impedimento esercitando liberamente la sua volontà (ad esempio in caso di incapacità temporanea di discernimento o di incapacità di agire ragionevolmente nel momento in questione; cfr. sentenze del TF 2C_135/2015 del 5 marzo 2015 consid. 6.1, 2C_1054/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5.1 in fine; sentenza del TAF B-6326/2015 del 30 novembre 2016 consid. 4.1.2). 6.1.2 Inoltre, un'eccezione al principio secondo cui un motivo d'impedimento può essere invocato dal candidato solo prima o durante l'esame, richiede che siano soddisfatte cinque condizioni cumulativamente (sentenze del TAF B-1789/2016 del 25 novembre 2016 consid. 4.2 con rinvii e B-3354/2009 del 24 settembre 2009 consid. 2.2 con rinvii), ossia:
a) la malattia si manifesta solo al momento dell'esame, senza che nessun sintomo sia stato constatato prima. In caso contrario, iI candidato accetta il rischio di presentarsi all'esame in uno stato carente, che non può giustificare successivamente l'annullamento dei risultati dell'esame;
b) nessun sintomo è visibile durante I'esame;
c) iI candidato consulta un medico immediatamente dopo I'esame;
d) iI medico constata immediatamente una malattia improvvisa e grave che, nonostante I'assenza di sintomi visibili, rende evidente l'esistenza di un nesso causale con iI risultato negativo dell'esame;
e) iI risultato dell'esame deve influire suI superamento o meno della sessione d'esame neI suo insieme. 6.2 Nella fattispecie, in virtù di quanto esposto dalle parti, si constata che la sessione d'esame è cominciata il 31 maggio 2021. Il ricorrente non ha comunicato alcun problema di salute all'autorità inferiore, né prima di tale data, né durante la sessione, nonostante la sua situazione di salute gli fosse già nota dal luglio 2019. Il ricorrente afferma di avere dei blocchi quando si trova sotto pressione e difficoltà a gestire l'ansia che segnatamente degli esami possono generare in lui i quali si sarebbero aggravati con il susseguirsi degli insuccessi durante le sessioni di esame 2019 e 2020. Dunque, essendo il ricorrente a conoscenza del suo stato di salute prima e durante gli esami, egli ha accettato consapevolmente il rischio di presentarsi alla sessione in uno stato di salute carente (cfr. consid. 6.1.1 condizione a). Con ciò manca una condizione necessaria per poter invocare un motivo d'impedimento. Nonostante l'assenza di una condizione basti di per sé per non poter far valere un motivo d'impedimento, nella fattispecie si constata che, ad eccezione della condizione (e), anche le restanti condizioni non risultano date. Ne consegue che non vi sono elementi per fare un'eccezione al principio secondo il quale il candidato deve annunciare i suoi problemi di salute prima o durante l'esame. Essendo a conoscenza delle Direttive per l'esame di maturità svizzero, segnatamente del quadro generale applicabile ai problemi di salute che sorgono durante un esame, il ricorrente non può che prendersela con se stesso per non aver rispettato le proprie responsabilità in relazione al suo stato di salute. 6.3 Pertanto, la denuncia basata sullo stato di salute del ricorrente deve essere respinta e il certificato medico prodotto dopo la sessione d'esame non può invalidarne il risultato.
7. In seguito, il Tribunale si esprime sulle restanti censure del ricorrente. 7.1 Per quanto concerne le lamentele del ricorrente circa le incongruenze della valutazione degli esami, segnatamente la presenza di "vari segni numerici apposti a lato del lavoro [...]", che renderebbero la comprensione delle correzioni complicata (cfr. consid. 3.1), l'autorità inferiore nella sua risposta afferma che: "L'approccio valutativo adottato all'esame scritto di italiano di tutti i candidati si orienta ai criteri di valutazione definiti aI punto 2.3.3.1 delle direttive ed è di tipo olistico, non analitico-numerico. Questo approccio, ampiamente riconosciuto e tipico nella valutazione delle prove di scrittura nella prima lingua, non prevede alcun punteggio numerico per definire e stabilire livelli di prestazione nei diversi ambiti di osservazione che strutturano la rubrica valutativa. II ricorrente cade in un grave equivoco scambiando per "segni numerici" Ie lettere dell'alfabeto (O, G, L...), che sono tracciate a margine del prodotto testuale secondo la prassi, ben codificata, della correzione detta rilevativa e categorizzante - allo scopo di marcare secondo la tassonomia linguistico-grammaticale l'errore localizzato neI testo (O=ortografico; G=grammaticale; M=morfosintattico; L=lessicale...). La scheda di valutazione allegata all'esame, fornita al ricorrente al momento della consultazione degli atti, riporta in modo chiaro una legenda delle abbreviazioni adottate a margine dell'elaborato (cfr. allegato 10)." (risposta punto 2.2). Agli atti, non vi sono elementi per discostarsi da quanto espresso dall'autorità inferiore, considerato altresì che il ricorrente non sembra contestare la spiegazione addotta dalla CSM, bensì si limita a lamentare il fatto che ciò sia avvenuto in fase di ricorso, mettendo il ricorrente nella condizione di cadere in un equivoco (replica, punto 13). Tuttavia, egli non apporta alcuna ulteriore argomentazione o censura in tal senso. 7.2 Il ricorrente censura delle incongruenze anche nella valutazione dell'esame di spagnolo. In relazione all'affermazione del ricorrente "In prima battuta dall'esame del lavoro appare inconfutabile un errore nel calcolo del punteggio, chiaramente visibile a pag. 10. Infatti nell'elaborato i punti calcolati dall'esaminatore sono 21.5 (parte b) mentre il punteggio calcolato manualmente e correttamente è 24.5 (parte b)." (ricorso pag. 24), l'autorità inferiore afferma nella sua risposta che: "[...] l'esame scritto di spagnolo è composto di due parti: una di comprensione della lettura e una di produzione scritta. Ciascuna delle parti totalizza 50 punti ed è accompagnata da una griglia di valutazione in cui appaiono i criteri di valutazione e iI loro peso. Questi ultimi sono ripartiti in modo tale che quelli riguardanti il contenuto abbiano un peso maggiore (60% deI totale dei punti) rispetto a quelli di forma (40%). [...] Si precisa che la griglia a pagina 10 è composta da due parti, com'è indicato daI titolo della stessa: la parte superiore riguarda la comprensione alla lettura, necessaria per poter svolgere la parte di espressione scritta. Di conseguenza, i 10 punti totalizzabili in questa parte sono da considerare nella parte di comprensione del testo. Questo elemento è chiaramente indicato sia a pagina 2 dell'esame, dove si chiarisce la ripartizione del punteggio, sia a pagina 9, dalla cui griglia si evince chiaramente che sono stati totalizzati 3 punti per la parte di comprensione del testo (necessari per poter svolgere la produzione scritta). Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, iI calcolo del punteggio è dunque corretto." (risposta punto 2.3). Per quanto riguarda la dichiarazione del ricorrente, secondo cui le sue formulazioni nell'esame di spagnolo non sarebbero "né troppo vaghe né inconcludenti" (ricorso pag. 25), egli si limita ad un'affermazione, senza, tuttavia, apportare in alcun modo un'argomentazione materiale o censura in tal senso. Dunque, anche per quanto riguarda l'esame di spagnolo, agli atti non vi sono elementi per discostarsi da quanto espresso dall'autorità inferiore, considerato che il ricorrente non sembra contestare la spiegazione addotta dalla CSM. 7.3 Infine, il ricorrente lamenta delle incongruenze anche nella valutazione del lavoro di maturità. Da un lato egli censura il fatto che qualcuno abbia apportato delle modifiche a penna su due note delle tre complessive (ricorso pag 26). La CSM ha motivato ciò, dichiarando che "Le modifiche a penna denunciate daI ricorrente sono state apportate congiuntamente dall'esaminatore e dall'esperto al momento dell'assegnazione definitiva della nota al termine dell'esame orale. Risulta evidente che la griglia era stata provvisoriamente compilata dall'esaminatore nelle parti valutabili prima dell'esame orale, cioè quelle che riguardano la relazione scritta. AI termine dell'esame orale e dopo discussione con l'esperto, è stata assegnata, in via definitiva, la nota 5.0 per la parte A (relazione scritta, contenuto), la nota 4.0 per la parte B (relazione scritta, forma) e la nota 3.5 per la parte C (presentazione orale e discussione). Le modifiche a penna denunciate (4.5 nella parte A modificato in 5.0; 4.5 nella parte B modificato in 4.0), sia detto per inciso, per effetto della ponderazione, vanno a favore del ricorrente." (risposta punto 2.4). Dall'altro lato, il ricorrente asserisce che la valutazione data sarebbe identica a quella precedente, malgrado egli abbia apportato le modifiche richieste dagIi esaminatori. Tuttavia, il voto risulterebbe inferiore a quello precedente (4 invece di 4.5 ottenuto nella sessione precedente). A tal proposito, l'autorità inferiore ha spiegato nella sua risposta che (punto 2.4) "Fra la versione del lavoro di maturità presentata alla sessione estiva 2020 e quella oggetto deI ricorso, sono state apportate delle correzioni parziali, non sufficienti a giustificare una modifica della valutazione, sia per quel che riguarda il contenuto (parte A), sia per quel che riguarda Ia forma (parte B) della relazione scritta.". Per quanto riguarda la nota finale della versione presentata alla sessione estiva 2021, inferiore a quella della versione presentata alla sessione estiva 2020, la CSM precisa che "Nell'ambito della sessione estiva 2020, in deroga alle disposizioni dell'ordinanza, iI lavoro di maturità non è stato presentato oralmente e la nota finale è stata fissata unicamente in base alla relazione scritta (parte A e parte B). La nota insufficiente assegnata alla parte C (3.5) nell'ambito della sessione estiva 2021 giustifica I'abbassamento della nota complessiva, ottenuta calcolando Ia media ponderata della nota sul contenuto della relazione scritta, di quella sulla forma sempre della relazione scritta e della nota della presentazione orale e della discussione.". Pertanto, secondo quanto fornito dalle parti, anche per quanto concerne il lavoro di maturità, agli atti non vi sono elementi per discostarsi da quanto espresso dall'autorità inferiore. Del resto, il ricorrente non sembra contestare la spiegazione addotta dalla CSM. 7.4 Infine, per quanto concerne la questione dell'eventuale stretta di mano, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza ed eventuale conformità con le norme COVID, questione che esula dalle competenze del Tribunale, attribuire un qualsivoglia significato a tale gesto ai fini del risultato dell'esame di maturità rappresenterebbe una mera speculazione, irrilevante ai fini dell'esito del presente ricorso.
8. In conclusione, se da un lato non vi sono motivi formali atti a giustificare una rivalutazione o modifica dei voti finali di italiano, spagnolo e del lavoro di maturità, dall'altro lato, il ricorrente non apporta alcuna motivazione a livello materiale o di contenuto degli esami che giustificherebbe una riconsiderazione generale delle prestazioni del medesimo. 9. 9.1 Alla luce di quanto precede e in assenza di contestazioni relative alla valutazione materiale del rendimento del ricorrente nell'esame di maturità in questione, si deve concludere che la decisione impugnata non viola il diritto federale, non accerta i fatti rilevanti in modo inesatto o incompleto e non è intempestiva (art. 49 PA). 9.2 In virtù di quanto precede, il Tribunale non considera la decisione arbitraria (art. 9 Cost.). 9.3 Pertanto, il ricorso si rivela infondato e va respinto, nonché la decisione del 30 giugno 2021 confermata.
10. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 9.1), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 800.- e sono poste a carico del ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 800.- già versato dal ricorrente in data 27 settembre 2021.
11. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, al ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 30 giugno 2021 è confermata.
2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 800.- e poste a carico del ricorrente. Questo importo verrà compensato dall'anticipo spese di fr. 800.- già pagato dal ricorrente in data 27 settembre 2021.
3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 28 giugno 2022 Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario; allegato: copia dello scritto del ricorrente del 10 giugno 2022)