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B-3487/2011

B-3487/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-20 · Italiano CH

Conservazione delle specie

Sachverhalt

A. Procedimento B-3334/2011 A.a Con decisione del 10 maggio 2011 (n. V-0905) l'Ufficio federale di veterinaria UFV (di seguito: autorità inferiore) ha ordinato nei confronti della X._______, - a seguito di un controllo nel negozio della stessa esperito in collaborazione con la Sezione antifrode doganale di Lugano - il sequestro preventivo di 3 paia di scarpe della specie "Varanus", 3 paia di scarpe della specie "Python" e 19 paia di scarpe della specie "Alligator" o "Crocodylus", accertato che mancavano l'esibizione al controllo e gli originali dell'autorizzazione di importazione e del certificato di conservazione delle specie del paese di provenienza ed invitato X._______ a trasmettere i documenti mancanti entro trenta giorni. A.b Contro questa decisione la X._______ (di seguito: ricorrente), è insorta con ricorso del 10 giugno 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando il dissequestro e la messa a disposizione della ricorrente dei beni posti sotto custodia e l'abbandono della procedura. Essa dichiara di aver effettuato le operazioni doganali in regola con le disposizioni previste, spiegando che il suo spedizioniere di fiducia si è occupato di effettuare le operazioni doganali e, come si evince dalla fattura allegata, di aver acquistato i beni in oggetto in piena liceità ed in buona fede. A.c Con ordinanza del 22 giugno 2011 lo scrivente Tribunale ha, tra le altre cose, invitato la ricorrente ad esprimersi sulla questione dell'osservanza del termine per inoltrare ricorso, rispettivamente a comunicare se e in che misura volesse mantenere il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, verrà emanata una decisione di inammissibilità. La ricorrente non ha fatto uso di tale opportunità. B. Procedimento B-3487/2011 B.a Con decisione del 20 maggio 2011 (n. V-0935) l'autorità inferiore ha disposto nei confronti di Y._______ il sequestro preventivo di un paio di scarpe della specie "Crocodylus" e di un paio di scarpe della specie "Varanus". L'autorità inferiore ha accertato che mancavano l'esibizione al controllo, nonché l'autorizzazione d'importazione e il certificato delle specie del paese di provenienza, invitando di seguito Y._______ ad inoltrare tali giustificativi entro trenta giorni. Nelle considerazioni aggiuntive l'autorità inferiore ha rilevato che la merce è stata importata su falsa dichiarazione come "specie non protetta", quindi senza documenti CITES e di controllo, specificando che la merce si trova attualmente presso la Pretura penale di Bellinzona, in quanto è in corso un'inchiesta penale per contraffazione, la quale però non riguarda le disposizioni CITES. L'autorità inferiore ha addotto che la Pretura penale aveva già messo sotto sequestro la merce e la presente decisione si aggiunge al sequestro preesistente. B.b Contro detta decisione Y._______ ha interposto ricorso in data 20 giugno 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo il dissequestro e la messa a disposizione dei beni posti sotto custodia e l'abbandono della procedura. Egli ritiene di essere assolutamente estraneo ai fatti in oggetto, essendo unicamente dipendente della ditta importatrice e venditrice dei beni, la X._______, e non il legale responsabile dell'azienda, e nemmeno colui che ha effettuato le operazioni doganali e/o d'importazione. Egli afferma che la X._______ ha provveduto ad effettuare le operazioni doganali ed ad adeguarsi fedelmente alle disposizioni previste. Le operazioni doganali sarebbero state eseguite dallo spedizioniere di fiducia dell'importatrice, la Gerlach SA, Ponte Tresa. Rinviando alla fattura d'acquisto allegata, Y._______ fa osservare che l'importatrice ha acquistato in piena liceità e buona fede i beni contestati. Infine egli indica che il Dipartimento federale delle dogane, in data 12 maggio 2011, l'ha pienamente scagionato da qualsiasi ipotesi di reato riguardo alla decisione in oggetto. B.c Su richiesta dello scrivente Tribunale formulata nella decisione incidentale del 23 giugno 2011, la X._______, ha, con scritto del 28 giugno 2011, concesso piena procura a Y._______ di rappresentarla nell'ambito del presente procedimento. Con ordinanza del 5 luglio 2011 lo scrivente Tribunale ha disposto, tra le altre cose, che il presente procedimento prosegue il suo corso con la X.______, in veste di ricorrente, rappresentata da Y._______. B.d Con risposta del 26 luglio 2011 l'autorità inferiore propone la reiezione del gravame. A motivo di tale conclusione la medesima adduce che dalle analisi effettuate in loco emerge che nel caso della merce contestata si trattava di vero cuoio di rettile di specie protetta conformemente alla convenzione CITES e di conseguenza soggetta ai controlli ed alle condizioni previste nell'ordinanza sui controlli CITES. L'autorità inferiore osserva di aver dato alla ricorrente la possibilità di rimediare alla mancata esibizione dei documenti, richiedendone la trasmissione nella decisione impugnata (cfr. anche le indicazioni nella decisione impugnata alla voce "Procedura"), tuttavia ella ha preferito interporre ricorso senza addurre i motivi per la mancanza dei documenti. Per quanto attiene alla desistenza dalla procedura penale pronunciata dall'Amministrazione federale delle dogane con decisione del 12 maggio 2011, l'autorità inferiore ribadisce che tale desistenza non ha alcuna incidenza sulle infrazioni alla Convenzione CITES. Infine l'autorità inferiore dichiara di non opporsi all'unione delle due procedure di ricorso. B.e Con ordinanza del 6 settembre 2011 lo scrivente Tribunale ha comunicato alla ricorrente che lo scambio di scritti, con l'entrata tempestiva dell'anticipo spese, può essere considerato concluso e che la decisione finale viene presa sulla base degli atti inoltrati dalle parti. B.f Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Giusta l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC, RS 273), applicabile per analogia in relazione con l'art. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), è possibile riunire in un'unica procedura più ricorsi che presentano una stretta unità di contenuto relativa ai fatti e in cui vengono poste le medesime questioni giuridiche; tale soluzione corrisponde al principio dell'economia procedurale ed è nell'interesse di tutte le parti (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, N. 3.17; cfr. per il Tribunale federale DTF 125 II 299 consid. 1b, DTF 122 II 368 consid. 1a). Nel caso di specie i due ricorsi sono diretti contro le decisioni dell'autorità inferiore del 10 maggio 2011 rispettivamente 20 maggio 2011 concernenti il sequestro preventivo di 25 rispettivamente 2 paia di scarpe in pelle di rettile di specie protetta importate, secondo il giudizio dell'autorità inferiore, in violazione della regolamentazione CITES in materia di importazione di merci. La ricorrente è in entrambi i casi l'importatrice e venditrice dei beni contestati e può essere senz'altro considerata direttamente toccata dalle due decisioni, considerato che Y._______, nei confronti di cui è stata pronunciata la decisione del 20 maggio 2011, è un suo dipendente e il suo rappresentante legale, conformemente alla procura prodotta agli atti. Inoltre ambedue i ricorsi depositati contengono la medesima motivazione. Da quanto precede emerge che la fattispecie da esaminare e le questioni di diritto che si pongono possono essere considerati molto simili o uguali ed i due procedimenti su ricorso sono connessi anche sotto l'aspetto delle parti. Per motivi di economia processuale si giustifica congiungere i due ricorsi, i quali saranno oggetto di una sola ed unica decisione.

E. 2 B-3334/2011Con ordinanza del 22 giugno 2011 la ricorrente è stata invitata ad esprimersi per iscritto entro il 30 giugno 2011 sull'osservanza del termine di ricorso di 30 giorni, rispettivamente di comunicare se e in che misura volesse mantenere il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, sarebbe stata emanata una decisione di inammissibilità soggetta a spese. La ricorrente ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine impartitole per esprimersi sulla questione del rispetto dei termini per l'inoltro del ricorso e, di conseguenza, conformemente alla comminatoria, non si deve entrare nel merito del ricorso del 10 giugno 2011. L'inammissibilità del ricorso risulta comunque giustificata per mancata osservanza del termine di ricorso. Invero, la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente in data 10 maggio 2011, come lei stessa scrive, e il termine di ricorso è scaduto il 9 giugno 2011. L'inoltro del ricorso in data 10 giugno 2011 è quindi avvenuto dopo la scadenza del termine. Anche ammettendo che il ricorso fosse stato inoltrato tempestivamente, sarebbe stato comunque respinto per gli stessi motivi enunciati nei considerandi relativi al procedimento B-3487/2011 (cfr. l'intero consid. 3).

E. 3 B-3487/2011

E. 3.1 Giusta l'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), lo scrivente Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), fatte salve le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In virtù dell'art. 33 lett. e LTAF, l'Ufficio federale di veterinaria è un'autorità inferiore giusta l'art. 33 e 34 LTAF, le cui decisioni sono suscettibili di essere impugnate dinanzi allo scrivente Tribunale. L'atto contestato - concernente il sequestro preventivo di due paia di scarpe importate in contravvenzione alle prescrizioni in materia di conservazione delle specie protette - può essere considerato, per costante prassi, una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA ed essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel quadro delle disposizioni generali della procedura amministrativa federale (art. 44 PA in relazione con l'art. 31 segg. LTAF; cfr. sentenza TAF B-4857/2010 del 15 giugno 2011, consid. 1). La ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Nell'evenienza in cui il sequestro preventivo ordinato sia da intendere come decisione incidentale, la medesima sarebbe impugnabile separatamente sulla scorta dell'art. 5 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 46 cpv. 1 PA. La condizione che la stessa possa causare un pregiudizio irreparabile alla ricorrente (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) sarebbe parimenti data, in quanto nella nozione di "pregiudizio irreparabile" rientrano anche interessi di natura economica (cfr. Martin Kayser, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo 2008, N 11 ad art. 46 PA; cfr. decisioni incidentali del TAF B-1099/2007 del 12 dicembre 2007, consid. 2.3.1 e B-1100/2007 del 6 dicembre 2007, consid. 2.2.1, entrambe con rinvii). I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti, in particolare il ricorso e le conclusioni sono sufficientemente motivati (art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto adempiuti, in particolare l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e la ricorrente ha prodotto una procura valida per il proprio rappresentante (art. 11 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3.2 Il sequestro preventivo che fa oggetto del ricorso è stato ordinato, conformemente alla decisione impugnata, a seguito di un'infrazione alla regolamentazione CITES (vedi consid. 3.2.1 segg. per i dettagli) in materia di importazione di merci. Di seguito va quindi esaminato se i beni importati in oggetto rientrano in una categoria dei prodotti di specie protette CITES per le quali l'importazione è soggetta a particolari condizioni e se l'autorità inferiore ha a giusto titolo disposto la misura qui contestata.

E. 3.2.1 La Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, RS 0.453, di seguito Convenzione CITES) è entrata in vigore per la Svizzera in data 1° luglio 1975. Conformemente al proprio preambolo la Convenzione CITES rappresenta un accordo multilaterale avente come scopo la cooperazione internazionale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale. Essa autorizza gli Stati contraenti ad adottare misure volte a preservare la fauna e la flora selvatiche, in particolare prevedendo di sottoporre il commercio di esemplari di specie minacciate di estinzione ad una regolamentazione atta a non mettere ulteriormente in pericolo la loro esistenza e ad autorizzarne il commercio soltanto a condizioni eccezionali. Nel caso dei beni in oggetto si tratta - come si evince dalla decisione impugnata - di un paio di scarpe della specie "Crocodylus" e di un paio di scarpe di specie "Varanus". Tutte le specie dell'ordine Crocodylia (alligatori, caimani e coccodrilli) sono menzionate all'allegato I o II della Convenzione CITES, mentre tutti i varani (tartarughe di terra, numerose tartarughe d'acqua dolce e le specie di serpente utilizzate nel settore della pelletteria come pitone e boa, cobra dagli occhiali, anaconda e serpente dei ratti) sono menzionati in particolare nell'allegato II CITES (cfr. anche le informazioni sul sito web dell'autorità inferiore http://www.bvet.admin.ch/themen/handel_wild/00976/00980/index.html?lang=it visitato l'ultima volta il 16 settembre 2011). Conformemente all'art. III e IV della Convenzione CITES l'importazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I e II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'importazione e sia di una licenza di esportazione sia di un certificato di riesportazione. Inoltre entrambi i disposti esigono che un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata e che un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato. Giusta l'art. VIII della Convenzione CITES le Parti prendono le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni.

E. 3.2.2 In applicazione, tra l'altro, della Convenzione CITES e dell'art. 14 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) il Consiglio federale ha rilasciato l'ordinanza del 18 aprile 2007 sulla conservazione delle specie (OCS; RS 453). Giusta l'art. 1 cpv. 1 OCS detta ordinanza è applicabile all'importazione, al transito e all'esportazione di, tra le altre cose, tutti gli animali vivi e morti di specie non addomesticate e le piante di cui agli allegati I-III della Convenzione CITES, nonché di altri prodotti con giustificativo, imballaggio, marca o iscrizione da cui risulti che si tratta di parti o di prodotti di animali o piante di cui agli allegati I-III della Convenzione CITES (art. 1 cpv. 1 lett. a e c OCS). Chiunque importi, faccia transitare o esporti esemplari è responsabile della completezza dei documenti richiesti (art. 4 cpv. 1 OCS). La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è responsabile della dichiarazione all'ufficio doganale di animali, piante e prodotti di cui all'art. 22 OCS e presenta i documenti richiesti (art. 5 cpv. 1 lett. a e b OCS). Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della Convenzione CITES possono essere importati o fatti transitare soltanto dietro presentazione dei permessi e dei certificati prescritti dalla Convenzione CITES e dall'OCS (art. 7 cpv. 1 OCS). È necessario un permesso dell'UFV per l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari delle specie animali menzionate negli allegati I-III della CITES (art. 8 cpv. 1 lett. a OCS). Chiunque importi o esporti esemplari menzionati nella lista del DFE (art. 1 cpv. 2 OCS) è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale (art. 22 cpv. 1 OCS). L'UFV o gli organi di controllo da esso incaricati (cfr. art. 24 OCS) può verificare la legalità dell'acquisto degli esemplari delle specie menzionate negli allegati I-III della Convenzione CITES e consultare i registri di controllo degli effettivi (art. 38 OCS). Gli esemplari menzionati negli allegati I-III della CITES per i quali non è presentato un documento valido o di cui manca la prova dell'acquisto legale vengono sequestrati dagli organi di controllo (art. 39 cpv. 1 OCS; v. anche artt. 33 cpv. 2 lett. a e 36 OCS). Al proprietario degli esemplari sequestrati può essere concesso un mese di tempo per presentare i documenti mancanti o fornire la prova dell'acquisto legale (art. 39 cpv. 2 OCS). Se entro tale termine non vengono presentati i documenti richiesti o la prova dell'acquisto legale, l'UFV confisca gli esemplari (art. 39 cpv. 3 frase 1 OCS). Sulla base dell'OCS il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha emanato l'ordinanza del 16 maggio 2007 sui controlli CITES (RS 453.1). Conformemente all'art. 2 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 di detta ordinanza gli animali e i prodotti animali elencati nell'allegato 1 devono essere dichiarati all'ufficio doganale al momento dell'importazione e per simili prodotti sono sempre previsti un controllo documentale, un controllo di identità e un controllo fisico.

E. 3.2.3 Nel caso in esame è stato accertato che le due paia di scarpe sequestrate sono di vero cuoio di rettile di specie protetta (Crocodylus; Varanus) secondo la Convenzione CITES. Per l'importazione di prodotti derivati dai rettili protetti dalla Convenzione CITES si rendono necessari un'autorizzazione d'importazione rilasciata dall'autorità inferiore e un permesso d'esportazione CITES rilasciato dall'autorità competente del Paese di provenienza (art. III e IV Convenzione CITES, art. 7 e 8 OCS, art. 1 e 5 ordinanza sui controlli CITES). Considerato che l'organo di controllo CITES di Chiasso nell'ambito delle pratiche doganali aveva constatato la mancanza dell'autorizzazione d'importazione, del certificato CITES del Paese di provenienza e dell'esibizione al controllo, è giustificato che l'autorità inferiore, sulla base dell'art. 39 e 36 OCS, si sia vista autorizzata a disporre il sequestro preventivo delle 2 paia di scarpe in discussione. La formulazione "sequestro preventivo" adottata nella decisione impugnata non è espressamente menzionata nell'OCS. Tuttavia, poiché il sequestro in questione è condizionato dall'inoltro a posteriori dei documenti mancanti e della prova legale dell'acquisto entro trenta giorni (v. decisione impugnata e art. 39 cpv. 2 OCS) e tenuto conto che, trascorso infruttuoso tale termine, l'autorità inferiore può ordinare la confisca dei beni (art. 39 cpv. 3 OCS), si può ragionevolmente intendere, secondo il principio "in maiore minus", che fino al momento in cui è possibile porre rimedio a tali mancanze, la misura pronunciata ha carattere preventivo. Non sono quindi ravvisabili indizi secondo cui l'autorità inferiore con il termine "sequestro preventivo" abbia ordinato una misura in violazione delle disposizioni di legge rilevanti.

E. 3.2.4 Da quanto precede emerge che la ricorrente al momento del controllo non disponeva dei documenti per fornire la prova dell'acquisto legale dei beni in oggetto, vale a dire né dell'autorizzazione di importazione dell'autorità inferiore, né del certificato di conservazione delle specie valido. Nella sua impugnativa la ricorrente non contesta la circostanza di non essere in possesso dei documenti necessari per l'importazione, né che i beni sequestrati non siano soggetti alla regolamentazione CITES. Ella rinvia invece a una fattura d'acquisto allegata e fa valere di aver effettuato l'acquisto in piena liceità e buona fede. A tale riguardo va rilevato che dagli artt. 4, 5 cpv. 1 e 22 OCS deriva per l'importatore un obbligo a fornire informazioni esatte e complete all'autorità di controllo (dichiarazioni dei beni, presentazione dei documenti richiesti). Tale obbligo sussiste una volta accertato che i beni destinati all'importazione sono soggetti alla Convenzione CITES. Nella decisione impugnata è stata espressamente data la possibilità alla ricorrente per rimediare, entro un termine di trenta giorni, alle contestazioni riscontrate durante il controllo. Fino ad oggi non risulta però che ella abbia prodotto i documenti necessari per l'importazione delle due paia di scarpe sequestrate, né che abbia inoltrato una richiesta di proroga del termine per presentarli, conformemente all'art. 39 cpv. 3 seconda frase OCS. La censura della ricorrente va quindi disattesa.

E. 3.2.5 La ricorrente non può trarre nulla a suo beneficio nemmeno dalla circostanza che l'Amministrazione federale delle dogane AFD abbia comunicato a Y._______ che la procedura penale avviata nei suoi confronti, sulla base dell'art. 62 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA, RS 313.0) era stata abbandonata. Dalla notifica della decisione di apertura di un'inchiesta penale doganale del 10 maggio 2011 emerge che con tale procedimento era previsto accertare se erano state commesse infrazioni alla legge federale sulle dogane del 18 marzo 2005 (RS 631.0, LD), alla legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20) e alla LPAn, per cui si tratta di altri tipi di infrazioni, il cui eventuale accertamento non dipende dalle misure pronunciate nel caso in esame. Del resto, come riportato nella decisione impugnata, è in corso un'inchiesta penale per contraffazione presso la Pretura penale di Bellinzona che ha già provveduto a sequestrare la merce in discussione.

E. 3.2.6 Visto quanto precede, si constata che nel caso dei beni importati dalla ricorrente si tratta di prodotti di specie CITES i quali necessitavano di essere dichiarati alle autorità di controllo dietro presentazione dell'atto di importazione rilasciato dall'autorità inferiore e del permesso di esportazione CITES originale. Considerato che i ricorrenti non hanno adempiuto tali condizioni, il sequestro preventivo pronunciato dall'autorità inferiore risulta conforme ai disposti di legge in materia di conservazione delle specie e si rivela una misura proporzionata alle circostanze riscontrate nel caso concreto. Di conseguenza il ricorso del 20 giugno 2011 va respinto.

E. 3.3 Visto l'esito delle procedure, le spese processuali devono di conseguenza essere messe a carico della ricorrente quale parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Le spese del procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 TS-TAF). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). In considerazione degli aspetti menzionati, nonché del fatto che la decisione di non entrata nel merito relativa al procedimento B-3334/2011 ha potuto essere resa in una sola ed unica decisione dopo la congiunzione delle procedure, si giustifica fissare le spese processuali a fr. 800.-. Esse sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo, versato dalla ricorrente in data 26 agosto 2011. Alla ricorrente non viene assegnata - in quanto soccombente - alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

Dispositiv
  1. Il ricorso nel procedimento B-3487/2011 è respinto.
  2. Il ricorso nel procedimento B-3334/2011 è dichiarato inammissibile.
  3. Le spese processuali sono fissate a fr. 800.- e poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario); - autorità inferiore (n. di rif. V-0935, V-0905; atto giudiziario). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 20 ottobre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-3487/2011B-3334/2011 Sentenza del 20 ottobre 2011 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Marc Steiner, Bernard Maitre, cancelliere Corrado Bergomi. Parti X._______, rappresentata da Y._______ , ricorrente, contro Ufficio federale di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Importazione specie protette della CITES, V-0935 e V-0905. Fatti: A. Procedimento B-3334/2011 A.a Con decisione del 10 maggio 2011 (n. V-0905) l'Ufficio federale di veterinaria UFV (di seguito: autorità inferiore) ha ordinato nei confronti della X._______, - a seguito di un controllo nel negozio della stessa esperito in collaborazione con la Sezione antifrode doganale di Lugano - il sequestro preventivo di 3 paia di scarpe della specie "Varanus", 3 paia di scarpe della specie "Python" e 19 paia di scarpe della specie "Alligator" o "Crocodylus", accertato che mancavano l'esibizione al controllo e gli originali dell'autorizzazione di importazione e del certificato di conservazione delle specie del paese di provenienza ed invitato X._______ a trasmettere i documenti mancanti entro trenta giorni. A.b Contro questa decisione la X._______ (di seguito: ricorrente), è insorta con ricorso del 10 giugno 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando il dissequestro e la messa a disposizione della ricorrente dei beni posti sotto custodia e l'abbandono della procedura. Essa dichiara di aver effettuato le operazioni doganali in regola con le disposizioni previste, spiegando che il suo spedizioniere di fiducia si è occupato di effettuare le operazioni doganali e, come si evince dalla fattura allegata, di aver acquistato i beni in oggetto in piena liceità ed in buona fede. A.c Con ordinanza del 22 giugno 2011 lo scrivente Tribunale ha, tra le altre cose, invitato la ricorrente ad esprimersi sulla questione dell'osservanza del termine per inoltrare ricorso, rispettivamente a comunicare se e in che misura volesse mantenere il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, verrà emanata una decisione di inammissibilità. La ricorrente non ha fatto uso di tale opportunità. B. Procedimento B-3487/2011 B.a Con decisione del 20 maggio 2011 (n. V-0935) l'autorità inferiore ha disposto nei confronti di Y._______ il sequestro preventivo di un paio di scarpe della specie "Crocodylus" e di un paio di scarpe della specie "Varanus". L'autorità inferiore ha accertato che mancavano l'esibizione al controllo, nonché l'autorizzazione d'importazione e il certificato delle specie del paese di provenienza, invitando di seguito Y._______ ad inoltrare tali giustificativi entro trenta giorni. Nelle considerazioni aggiuntive l'autorità inferiore ha rilevato che la merce è stata importata su falsa dichiarazione come "specie non protetta", quindi senza documenti CITES e di controllo, specificando che la merce si trova attualmente presso la Pretura penale di Bellinzona, in quanto è in corso un'inchiesta penale per contraffazione, la quale però non riguarda le disposizioni CITES. L'autorità inferiore ha addotto che la Pretura penale aveva già messo sotto sequestro la merce e la presente decisione si aggiunge al sequestro preesistente. B.b Contro detta decisione Y._______ ha interposto ricorso in data 20 giugno 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo il dissequestro e la messa a disposizione dei beni posti sotto custodia e l'abbandono della procedura. Egli ritiene di essere assolutamente estraneo ai fatti in oggetto, essendo unicamente dipendente della ditta importatrice e venditrice dei beni, la X._______, e non il legale responsabile dell'azienda, e nemmeno colui che ha effettuato le operazioni doganali e/o d'importazione. Egli afferma che la X._______ ha provveduto ad effettuare le operazioni doganali ed ad adeguarsi fedelmente alle disposizioni previste. Le operazioni doganali sarebbero state eseguite dallo spedizioniere di fiducia dell'importatrice, la Gerlach SA, Ponte Tresa. Rinviando alla fattura d'acquisto allegata, Y._______ fa osservare che l'importatrice ha acquistato in piena liceità e buona fede i beni contestati. Infine egli indica che il Dipartimento federale delle dogane, in data 12 maggio 2011, l'ha pienamente scagionato da qualsiasi ipotesi di reato riguardo alla decisione in oggetto. B.c Su richiesta dello scrivente Tribunale formulata nella decisione incidentale del 23 giugno 2011, la X._______, ha, con scritto del 28 giugno 2011, concesso piena procura a Y._______ di rappresentarla nell'ambito del presente procedimento. Con ordinanza del 5 luglio 2011 lo scrivente Tribunale ha disposto, tra le altre cose, che il presente procedimento prosegue il suo corso con la X.______, in veste di ricorrente, rappresentata da Y._______. B.d Con risposta del 26 luglio 2011 l'autorità inferiore propone la reiezione del gravame. A motivo di tale conclusione la medesima adduce che dalle analisi effettuate in loco emerge che nel caso della merce contestata si trattava di vero cuoio di rettile di specie protetta conformemente alla convenzione CITES e di conseguenza soggetta ai controlli ed alle condizioni previste nell'ordinanza sui controlli CITES. L'autorità inferiore osserva di aver dato alla ricorrente la possibilità di rimediare alla mancata esibizione dei documenti, richiedendone la trasmissione nella decisione impugnata (cfr. anche le indicazioni nella decisione impugnata alla voce "Procedura"), tuttavia ella ha preferito interporre ricorso senza addurre i motivi per la mancanza dei documenti. Per quanto attiene alla desistenza dalla procedura penale pronunciata dall'Amministrazione federale delle dogane con decisione del 12 maggio 2011, l'autorità inferiore ribadisce che tale desistenza non ha alcuna incidenza sulle infrazioni alla Convenzione CITES. Infine l'autorità inferiore dichiara di non opporsi all'unione delle due procedure di ricorso. B.e Con ordinanza del 6 settembre 2011 lo scrivente Tribunale ha comunicato alla ricorrente che lo scambio di scritti, con l'entrata tempestiva dell'anticipo spese, può essere considerato concluso e che la decisione finale viene presa sulla base degli atti inoltrati dalle parti. B.f Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza. Diritto:

1. Giusta l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC, RS 273), applicabile per analogia in relazione con l'art. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), è possibile riunire in un'unica procedura più ricorsi che presentano una stretta unità di contenuto relativa ai fatti e in cui vengono poste le medesime questioni giuridiche; tale soluzione corrisponde al principio dell'economia procedurale ed è nell'interesse di tutte le parti (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, N. 3.17; cfr. per il Tribunale federale DTF 125 II 299 consid. 1b, DTF 122 II 368 consid. 1a). Nel caso di specie i due ricorsi sono diretti contro le decisioni dell'autorità inferiore del 10 maggio 2011 rispettivamente 20 maggio 2011 concernenti il sequestro preventivo di 25 rispettivamente 2 paia di scarpe in pelle di rettile di specie protetta importate, secondo il giudizio dell'autorità inferiore, in violazione della regolamentazione CITES in materia di importazione di merci. La ricorrente è in entrambi i casi l'importatrice e venditrice dei beni contestati e può essere senz'altro considerata direttamente toccata dalle due decisioni, considerato che Y._______, nei confronti di cui è stata pronunciata la decisione del 20 maggio 2011, è un suo dipendente e il suo rappresentante legale, conformemente alla procura prodotta agli atti. Inoltre ambedue i ricorsi depositati contengono la medesima motivazione. Da quanto precede emerge che la fattispecie da esaminare e le questioni di diritto che si pongono possono essere considerati molto simili o uguali ed i due procedimenti su ricorso sono connessi anche sotto l'aspetto delle parti. Per motivi di economia processuale si giustifica congiungere i due ricorsi, i quali saranno oggetto di una sola ed unica decisione.

2. B-3334/2011Con ordinanza del 22 giugno 2011 la ricorrente è stata invitata ad esprimersi per iscritto entro il 30 giugno 2011 sull'osservanza del termine di ricorso di 30 giorni, rispettivamente di comunicare se e in che misura volesse mantenere il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, sarebbe stata emanata una decisione di inammissibilità soggetta a spese. La ricorrente ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine impartitole per esprimersi sulla questione del rispetto dei termini per l'inoltro del ricorso e, di conseguenza, conformemente alla comminatoria, non si deve entrare nel merito del ricorso del 10 giugno 2011. L'inammissibilità del ricorso risulta comunque giustificata per mancata osservanza del termine di ricorso. Invero, la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente in data 10 maggio 2011, come lei stessa scrive, e il termine di ricorso è scaduto il 9 giugno 2011. L'inoltro del ricorso in data 10 giugno 2011 è quindi avvenuto dopo la scadenza del termine. Anche ammettendo che il ricorso fosse stato inoltrato tempestivamente, sarebbe stato comunque respinto per gli stessi motivi enunciati nei considerandi relativi al procedimento B-3487/2011 (cfr. l'intero consid. 3).

3. B-3487/2011 3.1. Giusta l'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), lo scrivente Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), fatte salve le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In virtù dell'art. 33 lett. e LTAF, l'Ufficio federale di veterinaria è un'autorità inferiore giusta l'art. 33 e 34 LTAF, le cui decisioni sono suscettibili di essere impugnate dinanzi allo scrivente Tribunale. L'atto contestato - concernente il sequestro preventivo di due paia di scarpe importate in contravvenzione alle prescrizioni in materia di conservazione delle specie protette - può essere considerato, per costante prassi, una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA ed essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel quadro delle disposizioni generali della procedura amministrativa federale (art. 44 PA in relazione con l'art. 31 segg. LTAF; cfr. sentenza TAF B-4857/2010 del 15 giugno 2011, consid. 1). La ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Nell'evenienza in cui il sequestro preventivo ordinato sia da intendere come decisione incidentale, la medesima sarebbe impugnabile separatamente sulla scorta dell'art. 5 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 46 cpv. 1 PA. La condizione che la stessa possa causare un pregiudizio irreparabile alla ricorrente (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) sarebbe parimenti data, in quanto nella nozione di "pregiudizio irreparabile" rientrano anche interessi di natura economica (cfr. Martin Kayser, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo 2008, N 11 ad art. 46 PA; cfr. decisioni incidentali del TAF B-1099/2007 del 12 dicembre 2007, consid. 2.3.1 e B-1100/2007 del 6 dicembre 2007, consid. 2.2.1, entrambe con rinvii). I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti, in particolare il ricorso e le conclusioni sono sufficientemente motivati (art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto adempiuti, in particolare l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e la ricorrente ha prodotto una procura valida per il proprio rappresentante (art. 11 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3.2. Il sequestro preventivo che fa oggetto del ricorso è stato ordinato, conformemente alla decisione impugnata, a seguito di un'infrazione alla regolamentazione CITES (vedi consid. 3.2.1 segg. per i dettagli) in materia di importazione di merci. Di seguito va quindi esaminato se i beni importati in oggetto rientrano in una categoria dei prodotti di specie protette CITES per le quali l'importazione è soggetta a particolari condizioni e se l'autorità inferiore ha a giusto titolo disposto la misura qui contestata. 3.2.1. La Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, RS 0.453, di seguito Convenzione CITES) è entrata in vigore per la Svizzera in data 1° luglio 1975. Conformemente al proprio preambolo la Convenzione CITES rappresenta un accordo multilaterale avente come scopo la cooperazione internazionale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale. Essa autorizza gli Stati contraenti ad adottare misure volte a preservare la fauna e la flora selvatiche, in particolare prevedendo di sottoporre il commercio di esemplari di specie minacciate di estinzione ad una regolamentazione atta a non mettere ulteriormente in pericolo la loro esistenza e ad autorizzarne il commercio soltanto a condizioni eccezionali. Nel caso dei beni in oggetto si tratta - come si evince dalla decisione impugnata - di un paio di scarpe della specie "Crocodylus" e di un paio di scarpe di specie "Varanus". Tutte le specie dell'ordine Crocodylia (alligatori, caimani e coccodrilli) sono menzionate all'allegato I o II della Convenzione CITES, mentre tutti i varani (tartarughe di terra, numerose tartarughe d'acqua dolce e le specie di serpente utilizzate nel settore della pelletteria come pitone e boa, cobra dagli occhiali, anaconda e serpente dei ratti) sono menzionati in particolare nell'allegato II CITES (cfr. anche le informazioni sul sito web dell'autorità inferiore http://www.bvet.admin.ch/themen/handel_wild/00976/00980/index.html?lang=it visitato l'ultima volta il 16 settembre 2011). Conformemente all'art. III e IV della Convenzione CITES l'importazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I e II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'importazione e sia di una licenza di esportazione sia di un certificato di riesportazione. Inoltre entrambi i disposti esigono che un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata e che un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato. Giusta l'art. VIII della Convenzione CITES le Parti prendono le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni. 3.2.2. In applicazione, tra l'altro, della Convenzione CITES e dell'art. 14 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) il Consiglio federale ha rilasciato l'ordinanza del 18 aprile 2007 sulla conservazione delle specie (OCS; RS 453). Giusta l'art. 1 cpv. 1 OCS detta ordinanza è applicabile all'importazione, al transito e all'esportazione di, tra le altre cose, tutti gli animali vivi e morti di specie non addomesticate e le piante di cui agli allegati I-III della Convenzione CITES, nonché di altri prodotti con giustificativo, imballaggio, marca o iscrizione da cui risulti che si tratta di parti o di prodotti di animali o piante di cui agli allegati I-III della Convenzione CITES (art. 1 cpv. 1 lett. a e c OCS). Chiunque importi, faccia transitare o esporti esemplari è responsabile della completezza dei documenti richiesti (art. 4 cpv. 1 OCS). La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è responsabile della dichiarazione all'ufficio doganale di animali, piante e prodotti di cui all'art. 22 OCS e presenta i documenti richiesti (art. 5 cpv. 1 lett. a e b OCS). Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della Convenzione CITES possono essere importati o fatti transitare soltanto dietro presentazione dei permessi e dei certificati prescritti dalla Convenzione CITES e dall'OCS (art. 7 cpv. 1 OCS). È necessario un permesso dell'UFV per l'importazione, il transito e l'esportazione di esemplari delle specie animali menzionate negli allegati I-III della CITES (art. 8 cpv. 1 lett. a OCS). Chiunque importi o esporti esemplari menzionati nella lista del DFE (art. 1 cpv. 2 OCS) è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale (art. 22 cpv. 1 OCS). L'UFV o gli organi di controllo da esso incaricati (cfr. art. 24 OCS) può verificare la legalità dell'acquisto degli esemplari delle specie menzionate negli allegati I-III della Convenzione CITES e consultare i registri di controllo degli effettivi (art. 38 OCS). Gli esemplari menzionati negli allegati I-III della CITES per i quali non è presentato un documento valido o di cui manca la prova dell'acquisto legale vengono sequestrati dagli organi di controllo (art. 39 cpv. 1 OCS; v. anche artt. 33 cpv. 2 lett. a e 36 OCS). Al proprietario degli esemplari sequestrati può essere concesso un mese di tempo per presentare i documenti mancanti o fornire la prova dell'acquisto legale (art. 39 cpv. 2 OCS). Se entro tale termine non vengono presentati i documenti richiesti o la prova dell'acquisto legale, l'UFV confisca gli esemplari (art. 39 cpv. 3 frase 1 OCS). Sulla base dell'OCS il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha emanato l'ordinanza del 16 maggio 2007 sui controlli CITES (RS 453.1). Conformemente all'art. 2 cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 di detta ordinanza gli animali e i prodotti animali elencati nell'allegato 1 devono essere dichiarati all'ufficio doganale al momento dell'importazione e per simili prodotti sono sempre previsti un controllo documentale, un controllo di identità e un controllo fisico. 3.2.3. Nel caso in esame è stato accertato che le due paia di scarpe sequestrate sono di vero cuoio di rettile di specie protetta (Crocodylus; Varanus) secondo la Convenzione CITES. Per l'importazione di prodotti derivati dai rettili protetti dalla Convenzione CITES si rendono necessari un'autorizzazione d'importazione rilasciata dall'autorità inferiore e un permesso d'esportazione CITES rilasciato dall'autorità competente del Paese di provenienza (art. III e IV Convenzione CITES, art. 7 e 8 OCS, art. 1 e 5 ordinanza sui controlli CITES). Considerato che l'organo di controllo CITES di Chiasso nell'ambito delle pratiche doganali aveva constatato la mancanza dell'autorizzazione d'importazione, del certificato CITES del Paese di provenienza e dell'esibizione al controllo, è giustificato che l'autorità inferiore, sulla base dell'art. 39 e 36 OCS, si sia vista autorizzata a disporre il sequestro preventivo delle 2 paia di scarpe in discussione. La formulazione "sequestro preventivo" adottata nella decisione impugnata non è espressamente menzionata nell'OCS. Tuttavia, poiché il sequestro in questione è condizionato dall'inoltro a posteriori dei documenti mancanti e della prova legale dell'acquisto entro trenta giorni (v. decisione impugnata e art. 39 cpv. 2 OCS) e tenuto conto che, trascorso infruttuoso tale termine, l'autorità inferiore può ordinare la confisca dei beni (art. 39 cpv. 3 OCS), si può ragionevolmente intendere, secondo il principio "in maiore minus", che fino al momento in cui è possibile porre rimedio a tali mancanze, la misura pronunciata ha carattere preventivo. Non sono quindi ravvisabili indizi secondo cui l'autorità inferiore con il termine "sequestro preventivo" abbia ordinato una misura in violazione delle disposizioni di legge rilevanti. 3.2.4. Da quanto precede emerge che la ricorrente al momento del controllo non disponeva dei documenti per fornire la prova dell'acquisto legale dei beni in oggetto, vale a dire né dell'autorizzazione di importazione dell'autorità inferiore, né del certificato di conservazione delle specie valido. Nella sua impugnativa la ricorrente non contesta la circostanza di non essere in possesso dei documenti necessari per l'importazione, né che i beni sequestrati non siano soggetti alla regolamentazione CITES. Ella rinvia invece a una fattura d'acquisto allegata e fa valere di aver effettuato l'acquisto in piena liceità e buona fede. A tale riguardo va rilevato che dagli artt. 4, 5 cpv. 1 e 22 OCS deriva per l'importatore un obbligo a fornire informazioni esatte e complete all'autorità di controllo (dichiarazioni dei beni, presentazione dei documenti richiesti). Tale obbligo sussiste una volta accertato che i beni destinati all'importazione sono soggetti alla Convenzione CITES. Nella decisione impugnata è stata espressamente data la possibilità alla ricorrente per rimediare, entro un termine di trenta giorni, alle contestazioni riscontrate durante il controllo. Fino ad oggi non risulta però che ella abbia prodotto i documenti necessari per l'importazione delle due paia di scarpe sequestrate, né che abbia inoltrato una richiesta di proroga del termine per presentarli, conformemente all'art. 39 cpv. 3 seconda frase OCS. La censura della ricorrente va quindi disattesa. 3.2.5. La ricorrente non può trarre nulla a suo beneficio nemmeno dalla circostanza che l'Amministrazione federale delle dogane AFD abbia comunicato a Y._______ che la procedura penale avviata nei suoi confronti, sulla base dell'art. 62 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA, RS 313.0) era stata abbandonata. Dalla notifica della decisione di apertura di un'inchiesta penale doganale del 10 maggio 2011 emerge che con tale procedimento era previsto accertare se erano state commesse infrazioni alla legge federale sulle dogane del 18 marzo 2005 (RS 631.0, LD), alla legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20) e alla LPAn, per cui si tratta di altri tipi di infrazioni, il cui eventuale accertamento non dipende dalle misure pronunciate nel caso in esame. Del resto, come riportato nella decisione impugnata, è in corso un'inchiesta penale per contraffazione presso la Pretura penale di Bellinzona che ha già provveduto a sequestrare la merce in discussione. 3.2.6. Visto quanto precede, si constata che nel caso dei beni importati dalla ricorrente si tratta di prodotti di specie CITES i quali necessitavano di essere dichiarati alle autorità di controllo dietro presentazione dell'atto di importazione rilasciato dall'autorità inferiore e del permesso di esportazione CITES originale. Considerato che i ricorrenti non hanno adempiuto tali condizioni, il sequestro preventivo pronunciato dall'autorità inferiore risulta conforme ai disposti di legge in materia di conservazione delle specie e si rivela una misura proporzionata alle circostanze riscontrate nel caso concreto. Di conseguenza il ricorso del 20 giugno 2011 va respinto. 3.3. Visto l'esito delle procedure, le spese processuali devono di conseguenza essere messe a carico della ricorrente quale parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Le spese del procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 TS-TAF). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). In considerazione degli aspetti menzionati, nonché del fatto che la decisione di non entrata nel merito relativa al procedimento B-3334/2011 ha potuto essere resa in una sola ed unica decisione dopo la congiunzione delle procedure, si giustifica fissare le spese processuali a fr. 800.-. Esse sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo, versato dalla ricorrente in data 26 agosto 2011. Alla ricorrente non viene assegnata - in quanto soccombente - alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso nel procedimento B-3487/2011 è respinto.

2. Il ricorso nel procedimento B-3334/2011 è dichiarato inammissibile.

3. Le spese processuali sono fissate a fr. 800.- e poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario);

- autorità inferiore (n. di rif. V-0935, V-0905; atto giudiziario). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 20 ottobre 2011