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B-1463/2011

B-1463/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-19 · Italiano CH

Maturità svizzera

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La do­manda di revisione è re­spinta.

E. 2 Le spese processuali di fr. 500. sono poste a carico del richiedente. Esse sono computate con l'anticipo spese di pari importo di fr. 700. da egli versato in data 14 marzo 2011. La dif­ferenza di fr. 200. verrà resti­tuita dopo la crescita in giudicato della pre­sente sentenza.

E. 3 Comunicazione a:

- richiedente (raccomandata; allegati: documenti di ritorno e formulario per restituzione anticipo);

- autorità inferiore (raccomandata). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Nicola Inglese Data di spedizione: 1 giugno 2011

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-1463/2011 Sentenza del 19 maggio 2011 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Marc Steiner, cancelliere Nicola Inglese. Parti X._______, patrocinato dall'Avv. Paola Passucci, Studio legale Ferrari Partner, Via Nassa 36-38, 6900 Lugano, richiedente, contro Commissione Svizzera di Maturità, Hallwylstrasse 4, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Domanda di revisione della sentenza del Tribunale ammini­strativo federale B-5254/2010 del 3 febbraio 2011. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il richiedente ha sostenuto nelle sessioni di gennaio e giugno 2010 per la seconda volta l'esame svizzero di maturità, che con decisione del 29 giugno 2010 la Commissione Svizzera di Matu­rità (di seguito autorità inferiore) ha comunicato al richiedente ch'egli aveva ottenuto un totale di 87 punti e ricevuto 4 insufficienze, e concluso ch'egli non soddisfaceva le condi­zioni previste agli art. 22 e 26 dell'Ordi­nanza del 7 dicembre 1998 sull'e­same svizzero di maturità (Ordinanza, RS 413.12) per il supe­ra­mento dell'esame, che contro questa decisione il richiedente è insorto con ricorso del 19 lu­glio 2010 presso lo scrivente Tribunale (procedura B-5254/2010), chie­dendo, in via principale, il rie­same delle note finali in spagnolo da 5 a 6 (da moltiplicare per il coeffi­ciente 3), nelle arti visive da 4,5 a 5 e in matema­tica da 3 a 4 (da moltipli­care per il coefficiente 2), in modo da rag­giungere un to­tale di 93 punti e un valore relativo allo scarto complessivo dal 4 delle note in­suffi­cienti inferiore a 7 (6,5) e quindi poter otte­nere la pro­mozione anche senza ulteriore applicazione del punto tec­nico e, in via subordinata, l'annulla­mento della prova di matema­tica orale e la sua riconvo­cazione con altri esaminatori, che con sentenza B-5254/2010 del 3 febbraio 2011 lo scrivente Tribunale ha respinto il ri­corso del 19 luglio 2010, che con scritto del 4 marzo 2011 il richiedente domanda la revisione della sud­detta sentenza, che secondo l'art. 47 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) per il contenuto, la forma, il migliora­mento e il completamento della domanda di revisione è applica­bile l'articolo 67 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla pro­ce­dura amministra­tiva (PA, RS 172.021), che il Tribunale amministrativo federale dispone della possibilità, rico­no­sciuta dalla prassi, di nominare lo stesso collegio giudicante del procedi­mento di ricorso anteriore anche per statuire sulla domanda di revisione (cfr. sen­tenze del Tribunale federale 4F_7/2010 del 29 giugno 2010, con­sid. 4 e 1A.155/2001 del 11 settembre 2001, con­sid. 1 e l'art. 38 LTAF i.r.c art. 34 cpv. 2 della Legge sul Tribu­nale fede­rale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), che secondo l'art. 45 LTAF gli articoli 121-128 LTF si applicano per analo­gia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo fede­rale, che la revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richie­dere il riesame di una sentenza solo per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF, che, per essere ammissibile, una domanda di revisione deve essere moti­vata e il richiedente deve spiegare per quale ragione e sulla base di quale di­sposizione di legge (art. 121 ss. LTF) egli ritiene sussistere un motivo di re­vi­sione (cfr. sen­tenza del Tribunale amministrativo fede­rale B-7948/2007 del 7 gen­naio 2008, consid. 2), che il richiedente afferma che il Tri­bunale amministrativo federale non avrebbe giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF) e non avrebbe, per svista, tenuto conto di fatti rilevanti risul­tanti dagli atti (art. 121 lett. d LTF), che il richiedente è toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse de­gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, che anche le altre condizioni formali sono adempiute e che quindi occorre entrare nel merito della domanda di revisione (art. 48 cpv. 1 e art. 52 PA ss. i.r.c art. 67 cpv. 3 PA e art. 125 cpv. 1 lett. d LTF), che, nel caso concreto, nella sua domanda di revisione il richiedente si li­mita in gran parte a narrare la cronistoria della procedura di ricorso prece­dente e a menzionare gli scritti da lui pre­sentati, che il richiedente inoltre afferma che la svista dello scrivente Tribu­nale consi­sterebbe nell'aver omesso di con­siderare l'esistenza e di conse­guenza l'applicabilità del "punto tec­nico", che, secondo il richiedente, il calcolo per il superamento dell'esame sviz­zero di maturità effettuato dallo scrivente Tribu­nale farebbe astrazione di questo "punto tecnico", il quale sarebbe sempre e comunque appli­cabile a casi analoghi anche in virtù della parità di trattamento, che, a mente del richiedente, il Tribunale amministrativo federale avrebbe do­vuto applicare mezzo "punto tecnico", ad esempio alla nota insuffi­ciente conseguita nella materia di scienze sperimentali, portandola quindi da 3,5 a 4, così che la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 avrebbe raggiunto 6,5 punti ne­gativi (in tedesco 1 contando dop­pio, in in­glese 1,5 contando il triplo) e quindi ri­marrebbe inferiore a 7, ciò che sa­rebbe suffi­ciente per ritenere supe­rato l'esame svizzero di maturità, conside­rando, che in tal caso, vi sa­rebbe la possibilità di applicare ancora mezzo "punto tecnico", che lo scrivente Tribunale di conse­guenza avrebbe dovuto esaminare le al­legazioni e censure materiali pro­dotte dal ri­corrente, ossia la sottovaluta­zione delle prestazioni d'esame nelle materie spagnolo, matema­tica e arti vi­sive, che, a tale riguardo, lo scrivente Tribunale ha fatto notare al richie­dente nella sentenza contestata che, in virtù del principio della legalità, il Tribu­nale amministrativo federale deve stretta­mente atte­nersi all'ordinamento giu­ridico (norme generali astratte) e il suo potere di controllo e la sua com­petenza non possono, in concreto, oltrepas­sare quelli del legislativo, che le norme del superamento dell'esame vengono applicate in modo uguale senza eccezione per tutti i candidati, e che quindi anche la limita­zione degli scarti di punto negativi costituisce una condizione alla quale non può essere rinunciato, che, quindi, anche se nelle materie contestate (spagnolo, arti visive, matema­tica) venisse accordato al richiedente il mas­simo dei voti, la somma degli scarti di punto in rapporto al 4 raggiungerebbe 8 punti nega­tivi (in tedesco 1 contando il doppio, in inglese 1,5 e in scienze speri­men­tali 0,5 contando il triplo) e non 6,5 punti, come fatto valere, rimanendo quindi su­pe­riore a 7, il che non sarebbe in nessun caso suffi­ciente per rite­nere su­perato l'esame svizzero di maturità, che il richiedente pretende l'applicazione di un "punto tecnico" alle note in­sufficienti nelle materie delle quali non censura e non ha censu­rato la va­lutazione delle sue prestazioni di esame, che già dalle allegazioni suesposte risulta che l'applicabilità di un "punto tec­nico", come chiesto dal richiedente, non ha né una base le­gale nelle per­tinenti prescrizioni, né fa parte della prassi dello scrivente Tri­bunale nei pro­cedimenti in casi di esami di maturità, che nemmeno il richiedente, patrocinato da un avvocato, invoca una rela­tiva base legale o prassi, che qualora il ricorrente con "punto tecnico" intenda la correzione del risul­tato d'esame negativo nell'ambito di un "caso limite" in analogia alle pro­cedure di esami concer­nenti la formazione professio­nale - un caso li­mite era ammesso, se nel quadro della procedura di ricorso gli esperti re­sponsabili avevano apportato correzioni rile­vanti suscettibili di condurre ad una rivalutazione della deci­sione sull'esame e di giustificare un rin­vio alla Commis­sione d'esame (cfr. DTAF 2010/10, con­sid. 6.2 ss.; sen­tenza del Tri­bunale amministra­tivo fe­de­rale B-6335/2009 del 19 mag­gio 2010, con­sid. 6.2 e 6.3) -, occorre costatare che in casu non sussiste una si­mile situazione, che dopo che lo scrivente Tribunale nel quadro della precisazione della prassi ha abolito la regolamenta­zione sussidiaria dei casi limite in materia di esami (cfr. DTAF 2010/10 consid. 6.2.4), nella sentenza B-5254/2010 del 3 febbraio 2011 non ha potuto far altro che presupporre che non rien­tra nelle sue compe­tenze stabilire dei cri­teri per definire o trattare dei casi li­mite e valutare d'uffi­cio se nel caso con­creto sia possi­bile pro­muo­vere un can­di­dato, che il Tribunale amministrativo federale nella controversa sentenza ha spie­gato inoltre, rimandando alla prassi del Tribu­nale federale e del Tribu­nale amministrativo federale, che tutti gli atti di pro­cedura supplementari in merito alla mancanza di un interesse degno di protezione porterebbero ad una procedura "a vuoto" ("formalistischer Leer­lauf"), e che dunque di principio sarebbe inopportuno e soprattutto con­trario all'economia processu­ale accogliere le conclusioni procedurali chieste dal ricorrente, an­che se quest'ultimo di conseguenza non è in grado di sapere né perché e dove ha sbagliato, né eventual­mente di sostanziare o precisare le sue al­legazioni, che per lo stesso motivo risulta superfluo svolgere un esame approfondito delle allegazioni e censure materiali già prodotte dal ricorrente, che l'art. 121 lett. c LTF può essere invocato soltanto, se la motiva­zione di una sentenza non contiene nessuna risposta alle censure di un ri­corso, che una risposta può derivare da una sentenza anche in modo implicito (cfr. Elisabeth Escher, in: Marcel Mar­cel Alexander Niggli/Peter Über­sax/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Ba­sler Kom­mentar, Bundesgeri­chtsge­setz, Basilea 2008, N 8 ss. ad art. 121 LTF) e che l'espressione "giudi­care" dell'art. 121 lett. c LTF non può es­sere confusa con l'accoglimento delle conclusioni o richieste ri­corsuali, che il concetto di svista ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro por­tata viene travisata (cfr. Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bunde­sgeri­chtsgesetz [BGG], Handkommentar, Berna 2007, N 22 ad Art. 121 LTF), e che la valutazione delle prove e l'apprezzamento giuridico dei fatti non fanno parte del concetto di svista e quindi del rime­dio giuridico della revi­sione (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3; sentenze del Tribu­nale federale 6F_11/2010 del 17 ago­sto 2010, con­sid. 4, 2F_5/2009 del 3 luglio 2009, consid. 3, 2F_11/2007 del 22 novembre 2007, consid. 2.1 e 1A.144/2006 del 14 luglio 2006; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Pro­zessie­ren vor dem Bundesverwaltungsge­richt, Basilea 2008, N 5.54), che il richiedente con la domanda di revisione contesta prevalentemente la valutazione giu­ri­dica della sentenza del 3 febbraio 2011 nel senso di una critica di carattere meramente appellatorio, che il richiedente misconosce inoltre che, nella suddetta sentenza di cui chiede la revisione, questa Corte non ha mancato, anche se contraria­mente al desiderio del richiedente, di giudicare le sue conclu­sioni, che l'inoltro di una domanda di revisione non consente di ridiscu­tere libera­mente la sentenza della quale è chiesta la revisione (sentenza 6F_11/2009 del Tribunale federale del 27 ottobre 2009, consid. 2.2), che ulteriori esposizioni in merito, in modo particolare sul diritto di es­sere sentito, sono inutili e che a questo punto si rimanda alle motiva­zioni della sentenza contestata, che quindi non è dato nessun motivo di revisione previsto dagli art. 121-123 LTF e che, alla luce delle considerazioni suesposte, la domanda di revi­sione è manifestamente infondata e può di conseguenza essere re­spinta senza scam­bio di scritti, che visto l'esito della procedura è giustificato addossare al richiedente le spese proces­suali per un importo complessivo di fr. 500. , che verrà com­putato con l'anticipo di fr. 700. versato dal richiedente entro il ter­mine fis­sato con decisione incidentale del 8 marzo 2011, mentre la diffe­renza di fr. 200. verrà restituita dopo la crescita in giudicato della pre­sente sen­tenza (art. 37 LTAF i.r.c 63 cpv. 1 e 4 bis PA). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La do­manda di revisione è re­spinta.

2. Le spese processuali di fr. 500. sono poste a carico del richiedente. Esse sono computate con l'anticipo spese di pari importo di fr. 700. da egli versato in data 14 marzo 2011. La dif­ferenza di fr. 200. verrà resti­tuita dopo la crescita in giudicato della pre­sente sentenza.

3. Comunicazione a:

- richiedente (raccomandata; allegati: documenti di ritorno e formulario per restituzione anticipo);

- autorità inferiore (raccomandata). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Nicola Inglese Data di spedizione: 1 giugno 2011