Canone radiofonico e televiso
Sachverhalt
A. Con formulario del 1. dicembre 2002, X._______ ha annunciato alla Billag SA di possedere una radio e una televisione presso il suo domicilio di A._______. B. Da quel momento, egli ha mutato più volte recapito. Secondo un primo annuncio agli atti, risalente al 16 febbraio 2006, ha indicato che da quel giorno si sarebbe trasferito dalla via B._______ alla via C._______. In base a un ulteriore annuncio, risalente al 26 giugno 2007, ha notificato una seconda volta quale nuovo indirizzo la via C._______, aggiungendo però che il vecchio indirizzo si trovava in via D._______. Per quanto da lui stesso affermato in procedura, dal 1. settembre 2007, a seguito della separazione dalla moglie, si sarebbe poi trasferito dalla via C._______ in via D._______. C. Con lettera del 2 gennaio 2008, X._______ ha rispedito alla Billag SA il richiamo della fattura concernente il canone per il periodo dal 1. ottobre al 31 dicembre 2007, comunicando che in via D._______ non disponeva di nessun apparecchio di ricezione funzionante e che, per il canone concernente l'abitazione al vecchio indirizzo (via C._______), essa avrebbe dovuto rivolgersi direttamente ai locatari della stessa. D. Con decisione del 5 febbraio 2008, la Billag SA (prima istanza) ha confermato a X._______ di aver preso conoscenza del fatto che egli aveva rinunciato alla ricezione privata di programmi radiofonici e televisivi e che a partire dal 1. febbraio 2008 non gli avrebbe più fatturato il canone, ma che fino quel momento - quindi per il periodo tra il 1. ottobre 2007 e il 31 gennaio 2008 - il pagamento era dovuto. E. Contro la decisione citata, X._______ ha interposto ricorso il 27 febbraio successivo. Con tale atto, egli ripete quanto già affermato nella sua lettera del 2 gennaio 2008 e in una successiva lettera spedita il 30 gennaio 2008 alla Billag SA, ovvero di non disporre al suo domicilio di nessun apparecchio atto alla ricezione di programmi radiofonici e/o televisivi. A tal proposito, precisa che con lettera del 2 gennaio 2008 egli non ha affatto comunicato di aver rinunciato alla ricezione privata di programmi, bensì semplicemente di non disporre presso il suo domicilio - occupato dal 1. settembre 2007, a seguito della separazione dalla moglie - di apparecchi atti alla ricezione. F. In qualità di autorità di ricorso, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha quindi richiesto alla Billag SA una presa di posizione e l'ha trasmessa a X._______, affinché si pronunciasse in merito. Nel suo scritto del 15 maggio 2008, la Billag SA ha confermato di avere considerato la lettera del 2 gennaio 2008 come un annuncio di sospensione dell'esercizio. Con osservazioni del 28 agosto 2008, X._______ ha ribadito per contro l'avviso di non aver annunciato nessuna sospensione, perché non aveva mai in precedenza annunciato un allacciamento in via D._______. G. Il 2 ottobre 2008, osservando tra l'altro che l'obbligo di pagamento del canone per la ricezione di programmi radiofonici e televisivi non è legato a un indirizzo, bensì alla persona annunciata presso l'istanza inferiore, l'UFCOM ha respinto il ricorso contro la decisione di prima istanza. H. La decisione dell'UFCOM (autorità inferiore) è stata impugnata il 2 novembre successivo. Con tale atto, chiedendo l'annullamento della stessa e un'indennità a titolo di rimborso spese, X._______ (ricorrente) precisa di disporre di un locale hobby in via D._______, dove pure giunge la sua posta, ma rileva nel contempo che, ai fini della riscossione dei canoni radiotelevisivi, egli aveva annunciato il cambiamento d'indirizzo da via D._______ alla via C._______ già il 26 giugno 2007 e che perciò, a partire da tale data, l'indirizzo di via D._______ non doveva più essere considerato. I. Le osservazioni dell'autorità inferiore e della prima istanza datano del 6 e del 20 marzo 2009. Facendo riferimento alla decisione impugnata e alle prese di posizione redatte in precedenza, con tali atti esse chiedono che il ricorso venga respinto. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli art. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA. Impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), il provvedimento in esame è una decisione fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA. Comportando lo stesso un onere pecuniario, dato è senz'altro anche l'interesse a ricorrere. Di qui la legittimazione del ricorrente (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibilie in ordine e deve essere esaminato nel merito.
E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
E. 3.1 Giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), chi tiene pronti all'uso o mette in funzione apparecchi atti a ricevere programmi radiofonici o televisivi deve pagare un canone (DTF 121 II 183, consid. 3; decisione del Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006, consid. 2.3). Il canone di ricezione è prelevato indipendentemente dal fatto che il detentore di tali apparecchi li utilizzi o meno (decisione del Tribunale amministrativo federale A-2254/2006 del 31 maggio 2007, consid. 4.2 e le referenze ivi citate).
E. 3.2 Per l'art. 68 cpv. 3-5 LRTV, il detentore deve annunciarne il possesso. Egli deve inoltre annunciare tutte le ulteriori modifiche concernenti la fattispecie. Sempre per la medesima norma, l'obbligo di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o è stato messo in funzione e termina allo scadere del mese in cui tutti gli apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all'uso, tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato all'organo di riscossione del canone. Da essa risulta quindi pure che un esonero con effetto retroattivo dall'obbligo di pagamento del canone è escluso.
E. 3.3 In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro avvenimento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al singolo amministrato (decisione del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16 febbraio 2005, consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste basi, l'amministrazione può non da ultimo pretendere dal singolo delle comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (decisioni del Tribunale federale 2C_629/2007, consid. 2.1; 2A.621/2004 del 3 novembre 2004, consid. 2.1).
E. 4 Nella fattispecie, per mezzo della decisione impugnata l'UFCOM conferma che il ricorrente è tenuto al pagamento del canone fino alla fine di gennaio 2008 e che, di conseguenza, egli deve versare a tale titolo anche gli importi richiestigli per il periodo tra il 1. ottobre 2007 e il 31 gennaio successivo. Esso ritiene infatti che il primo annuncio concernente una mutazione della sua situazione con ripercussioni sull'obbligo di pagare il canone risalga al 2 gennaio 2008. Da parte sua, il ricorrente è invece dell'avviso che per statuire sul suo obbligo di pagamento del canone sia invece determinante l'annuncio del 26 giugno 2007, con cui egli comunicava il cambiamento d'indirizzo dalla via D._______ alla via C._______. A torto. In quell'occasione egli ha in effetti annunciato unicamente un cambiamento d'indirizzo, riguardante sempre e ancora la sua persona, che nulla ha influito riguardo al suo obbligo di pagamento. Come risulta dal formulario agli atti, sullo stesso ha per altro indicato di continuare a possedere sia una televisione che un apparecchio radio, a conferma che solo il suo indirizzo era mutato.
E. 5 Diverso è per contro il discorso riguardo alla lettera del 2 gennaio 2008, con cui egli ha indicato alla Billag SA di non ritenere di dover pagare il canone. A differenza di tutti quelli da lui inviati in precedenza alla prima istanza che, come detto, costituivano unicamente degli annunci di cambio d'indirizzo senza rilievo sull'obbligo di pagamento del canone, questo scritto contiene infatti la comunicazione di un'informazione che giustifica la fine dell'assoggettamento che, in base agli atti, aveva avuto inizio con la sottoscrizione del formulario di annuncio di ricezione privata il 1. dicembre 2002. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, anche in questo caso, la reazione della prima istanza è stata però corretta. Preso atto di quanto scrittole, essa ha confermato che avrebbe emesso una nuova fattura a suo carico e che, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 cpv. 5 LRTV, lo avrebbe liberato dal pagamento del canone a partire dal 1. febbraio 2008.
E. 6 Anche il fatto che la sua comunicazione riguardasse la via D._______, non invece la via C._______, risulta irrilevante ai fini dell'obbligo di pagamento del canone. Se da un lato è vero che egli non disponeva di nessun televisore o apparecchio radio in via D._______ è altrettanto vero che, in difetto di un annuncio al momento della separazione dalla moglie il 1. settembre 2007 che desse conto del fatto che non intendeva più essere debitore dei canoni dovuti per quell'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 68 cpv. 5 LRTV, il 2 gennaio 2008 egli era comunque ancora tenuto al pagamento del canone per gli apparecchi che si trovavano alla via C._______. Sempre a tal proposito, occorre infine osservare che ciò sarebbe vero pure se durante il periodo in oggetto il canone per la via C._______ fosse già stato pagato dalla famiglia del ricorrente, come da lui sostenuto nella presa di posizione del 28 agosto 2008. In mancanza di un annuncio valido fino al 2 gennaio 2008, nemmeno tale fatto lo libererebbe infatti dall'obbligo di pagare il canone fino al 31 gennaio 2008 (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4466/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 5.3; A-2255/2006 del 4 luglio 2007, consid. 3.2; A-2250/2006 del 26 aprile 2007, consid. 3).
E. 7 Per quanto precede, in difetto di un valido annuncio a norma dell'art. 68 cpv. 5 LRTV prima del 2 gennaio 2008 - sull'importanza del quale gli utenti vengono per altro resi espressamente attenti anche nelle singole fatture (cfr. fattura del 21 gennaio 2008 agli atti, in cui è menzionata in grassetto la frase "Meldepflicht bei Änderungen im Haushalt") -, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
E. 8 Con decisione del 15 dicembre 2008, conformemente alla richiesta del 20 novembre precedente, il ricorrente è stato dispensato dal pagamento di eventuali spese processuali. Nonostante la sua soccombenza, non viene pertanto prelevata nessuna spesa (art. 63 e art. 65 PA). All'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese.
- Non vengono assegnate ripetibili.
- Comunicazione a: ricorrente (atto giudiziario) Billag SA (raccomandata) autorità inferiore (raccomandata) Segretariato generale del DATEC (atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-6898/2008 {T 0/2} Sentenza del 23 ottobre 2009 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Christoph Bandli, André Moser, cancelliere Marco Savoldelli. Parti X._______, ricorrente, contro Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1701 Friborgo, prima istanza, Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne, autorità inferiore. Oggetto Canone di ricezione dei programmi radiofonici e televisivi. Fatti: A. Con formulario del 1. dicembre 2002, X._______ ha annunciato alla Billag SA di possedere una radio e una televisione presso il suo domicilio di A._______. B. Da quel momento, egli ha mutato più volte recapito. Secondo un primo annuncio agli atti, risalente al 16 febbraio 2006, ha indicato che da quel giorno si sarebbe trasferito dalla via B._______ alla via C._______. In base a un ulteriore annuncio, risalente al 26 giugno 2007, ha notificato una seconda volta quale nuovo indirizzo la via C._______, aggiungendo però che il vecchio indirizzo si trovava in via D._______. Per quanto da lui stesso affermato in procedura, dal 1. settembre 2007, a seguito della separazione dalla moglie, si sarebbe poi trasferito dalla via C._______ in via D._______. C. Con lettera del 2 gennaio 2008, X._______ ha rispedito alla Billag SA il richiamo della fattura concernente il canone per il periodo dal 1. ottobre al 31 dicembre 2007, comunicando che in via D._______ non disponeva di nessun apparecchio di ricezione funzionante e che, per il canone concernente l'abitazione al vecchio indirizzo (via C._______), essa avrebbe dovuto rivolgersi direttamente ai locatari della stessa. D. Con decisione del 5 febbraio 2008, la Billag SA (prima istanza) ha confermato a X._______ di aver preso conoscenza del fatto che egli aveva rinunciato alla ricezione privata di programmi radiofonici e televisivi e che a partire dal 1. febbraio 2008 non gli avrebbe più fatturato il canone, ma che fino quel momento - quindi per il periodo tra il 1. ottobre 2007 e il 31 gennaio 2008 - il pagamento era dovuto. E. Contro la decisione citata, X._______ ha interposto ricorso il 27 febbraio successivo. Con tale atto, egli ripete quanto già affermato nella sua lettera del 2 gennaio 2008 e in una successiva lettera spedita il 30 gennaio 2008 alla Billag SA, ovvero di non disporre al suo domicilio di nessun apparecchio atto alla ricezione di programmi radiofonici e/o televisivi. A tal proposito, precisa che con lettera del 2 gennaio 2008 egli non ha affatto comunicato di aver rinunciato alla ricezione privata di programmi, bensì semplicemente di non disporre presso il suo domicilio - occupato dal 1. settembre 2007, a seguito della separazione dalla moglie - di apparecchi atti alla ricezione. F. In qualità di autorità di ricorso, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha quindi richiesto alla Billag SA una presa di posizione e l'ha trasmessa a X._______, affinché si pronunciasse in merito. Nel suo scritto del 15 maggio 2008, la Billag SA ha confermato di avere considerato la lettera del 2 gennaio 2008 come un annuncio di sospensione dell'esercizio. Con osservazioni del 28 agosto 2008, X._______ ha ribadito per contro l'avviso di non aver annunciato nessuna sospensione, perché non aveva mai in precedenza annunciato un allacciamento in via D._______. G. Il 2 ottobre 2008, osservando tra l'altro che l'obbligo di pagamento del canone per la ricezione di programmi radiofonici e televisivi non è legato a un indirizzo, bensì alla persona annunciata presso l'istanza inferiore, l'UFCOM ha respinto il ricorso contro la decisione di prima istanza. H. La decisione dell'UFCOM (autorità inferiore) è stata impugnata il 2 novembre successivo. Con tale atto, chiedendo l'annullamento della stessa e un'indennità a titolo di rimborso spese, X._______ (ricorrente) precisa di disporre di un locale hobby in via D._______, dove pure giunge la sua posta, ma rileva nel contempo che, ai fini della riscossione dei canoni radiotelevisivi, egli aveva annunciato il cambiamento d'indirizzo da via D._______ alla via C._______ già il 26 giugno 2007 e che perciò, a partire da tale data, l'indirizzo di via D._______ non doveva più essere considerato. I. Le osservazioni dell'autorità inferiore e della prima istanza datano del 6 e del 20 marzo 2009. Facendo riferimento alla decisione impugnata e alle prese di posizione redatte in precedenza, con tali atti esse chiedono che il ricorso venga respinto. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli art. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA. Impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), il provvedimento in esame è una decisione fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA. Comportando lo stesso un onere pecuniario, dato è senz'altro anche l'interesse a ricorrere. Di qui la legittimazione del ricorrente (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibilie in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.). 3. 3.1 Giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), chi tiene pronti all'uso o mette in funzione apparecchi atti a ricevere programmi radiofonici o televisivi deve pagare un canone (DTF 121 II 183, consid. 3; decisione del Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006, consid. 2.3). Il canone di ricezione è prelevato indipendentemente dal fatto che il detentore di tali apparecchi li utilizzi o meno (decisione del Tribunale amministrativo federale A-2254/2006 del 31 maggio 2007, consid. 4.2 e le referenze ivi citate). 3.2 Per l'art. 68 cpv. 3-5 LRTV, il detentore deve annunciarne il possesso. Egli deve inoltre annunciare tutte le ulteriori modifiche concernenti la fattispecie. Sempre per la medesima norma, l'obbligo di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o è stato messo in funzione e termina allo scadere del mese in cui tutti gli apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all'uso, tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato all'organo di riscossione del canone. Da essa risulta quindi pure che un esonero con effetto retroattivo dall'obbligo di pagamento del canone è escluso. 3.3 In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro avvenimento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al singolo amministrato (decisione del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16 febbraio 2005, consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste basi, l'amministrazione può non da ultimo pretendere dal singolo delle comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (decisioni del Tribunale federale 2C_629/2007, consid. 2.1; 2A.621/2004 del 3 novembre 2004, consid. 2.1). 4. Nella fattispecie, per mezzo della decisione impugnata l'UFCOM conferma che il ricorrente è tenuto al pagamento del canone fino alla fine di gennaio 2008 e che, di conseguenza, egli deve versare a tale titolo anche gli importi richiestigli per il periodo tra il 1. ottobre 2007 e il 31 gennaio successivo. Esso ritiene infatti che il primo annuncio concernente una mutazione della sua situazione con ripercussioni sull'obbligo di pagare il canone risalga al 2 gennaio 2008. Da parte sua, il ricorrente è invece dell'avviso che per statuire sul suo obbligo di pagamento del canone sia invece determinante l'annuncio del 26 giugno 2007, con cui egli comunicava il cambiamento d'indirizzo dalla via D._______ alla via C._______. A torto. In quell'occasione egli ha in effetti annunciato unicamente un cambiamento d'indirizzo, riguardante sempre e ancora la sua persona, che nulla ha influito riguardo al suo obbligo di pagamento. Come risulta dal formulario agli atti, sullo stesso ha per altro indicato di continuare a possedere sia una televisione che un apparecchio radio, a conferma che solo il suo indirizzo era mutato. 5. Diverso è per contro il discorso riguardo alla lettera del 2 gennaio 2008, con cui egli ha indicato alla Billag SA di non ritenere di dover pagare il canone. A differenza di tutti quelli da lui inviati in precedenza alla prima istanza che, come detto, costituivano unicamente degli annunci di cambio d'indirizzo senza rilievo sull'obbligo di pagamento del canone, questo scritto contiene infatti la comunicazione di un'informazione che giustifica la fine dell'assoggettamento che, in base agli atti, aveva avuto inizio con la sottoscrizione del formulario di annuncio di ricezione privata il 1. dicembre 2002. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, anche in questo caso, la reazione della prima istanza è stata però corretta. Preso atto di quanto scrittole, essa ha confermato che avrebbe emesso una nuova fattura a suo carico e che, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 cpv. 5 LRTV, lo avrebbe liberato dal pagamento del canone a partire dal 1. febbraio 2008. 6. Anche il fatto che la sua comunicazione riguardasse la via D._______, non invece la via C._______, risulta irrilevante ai fini dell'obbligo di pagamento del canone. Se da un lato è vero che egli non disponeva di nessun televisore o apparecchio radio in via D._______ è altrettanto vero che, in difetto di un annuncio al momento della separazione dalla moglie il 1. settembre 2007 che desse conto del fatto che non intendeva più essere debitore dei canoni dovuti per quell'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 68 cpv. 5 LRTV, il 2 gennaio 2008 egli era comunque ancora tenuto al pagamento del canone per gli apparecchi che si trovavano alla via C._______. Sempre a tal proposito, occorre infine osservare che ciò sarebbe vero pure se durante il periodo in oggetto il canone per la via C._______ fosse già stato pagato dalla famiglia del ricorrente, come da lui sostenuto nella presa di posizione del 28 agosto 2008. In mancanza di un annuncio valido fino al 2 gennaio 2008, nemmeno tale fatto lo libererebbe infatti dall'obbligo di pagare il canone fino al 31 gennaio 2008 (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4466/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 5.3; A-2255/2006 del 4 luglio 2007, consid. 3.2; A-2250/2006 del 26 aprile 2007, consid. 3). 7. Per quanto precede, in difetto di un valido annuncio a norma dell'art. 68 cpv. 5 LRTV prima del 2 gennaio 2008 - sull'importanza del quale gli utenti vengono per altro resi espressamente attenti anche nelle singole fatture (cfr. fattura del 21 gennaio 2008 agli atti, in cui è menzionata in grassetto la frase "Meldepflicht bei Änderungen im Haushalt") -, il ricorso dev'essere integralmente respinto. 8. Con decisione del 15 dicembre 2008, conformemente alla richiesta del 20 novembre precedente, il ricorrente è stato dispensato dal pagamento di eventuali spese processuali. Nonostante la sua soccombenza, non viene pertanto prelevata nessuna spesa (art. 63 e art. 65 PA). All'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: ricorrente (atto giudiziario) Billag SA (raccomandata) autorità inferiore (raccomandata) Segretariato generale del DATEC (atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: