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A-6566/2015

A-6566/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-08 · Italiano CH

Esercizio della professione e autorizzazioni d’installazione

Sachverhalt

A. a. H._______, nato il 16 dicembre 1961, domiciliato a ... in provincia di ... (Italia), ha conseguito nel 1996 il "Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, specializzazione elettrotecnica". Dal 1997 egli è titolare dello "Studio ... di H._______" attivo, segnatamente nel campo della posa di impianti elettrici di pubblica illuminazione e fotovoltaici.

b. Negli anni l'interessato ha conseguito numerosi attestati di partecipazione a seminari di aggiornamento ed approfondimento nel campo dell'elettronica e dell'illuminotecnica, nonché acquisito un'importante esperienza professionale in questa attività. B. Con scritto del 17 gennaio 2014 H._______ ha postulato all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito ESTI) l'equipollenza della formazione italiana conseguita nel 1996, con la formazione svizzera di "Istallatore elettricista con diploma federale", presentando una copiosa documentazione attestante la formazione conseguita, l'esperienza lavorativa maturata ed in generale il proprio precorso professionale. C. Con scritto del 21 agosto 2014 l'ESTI ha invitato l'interessato a trasmettere il "riassunto delle materie (di interesse elettrotecnico) seguite durante tutta la formazione di perito elettrotecnico e abilitazione alla libera professione di perito industriale, compreso il numero delle ore totali per materia, e un breve sunto del contenuto delle materie". L'autorità di prima istanza ha altresì rilevato che il riconoscimento dell'equivalenza della formazione italiana avrebbe potuto dipendere "dal superamento di un prova attitudinale presso l'ESTI o da un tirocinio di adattamento". Nuovamente, con email del 23 gennaio 2015, l'ESTI ha invitato H._______ a presentare della documentazione supplementare. D. Con decisione del 21 agosto 2015 l'autorità inferiore ha riconosciuto la formazione di H._______ come "equivalente a quella di istallatore elettricista con diploma federale in Svizzera". Nello specifico l'ESTI ha richiamato le normative europee in materia di "riconoscimento di esperienza professionale" evidenziando che il richiedente, abilitato dal 1997 alla libera professione di perito industriale in elettrotecnica e dal 2003 abilitato alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, adempiva tutti i requisiti ivi posti. E. Con ricorso del 14 ottobre 2015 l'Associazione ... (in seguito Associazione 1), rappresentati dal proprio presidente A._______ e dal segretario ..., come pure - a titolo personale - A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______ e G._______, titolari del diploma federale di Istallatori elettricisti hanno inoltrato ricorso, davanti al Tribunale amministrativo federale (in seguito il Tribunale o TAF), contro la decisione sopra citata, chiedendone l'annullamento e il rinvio dell'incarto all'ESTI, protestate tasse ed equa indennità. A fondamento della propria pretesa i ricorrenti hanno censurato la violazione delle normative legali federali in materia di impianti elettrici a bassa tensione, nonché la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà di commercio e proporzionalità. F. Il 28 ottobre 2015 l'Associazione ... (in seguito Associazione 2) ha anch'essa impugnato davanti allo scrivente Tribunale la decisione dell'ammissione di equipollenza, evidenziando una disparità di trattamento con cittadini svizzeri "a beneficio di un titolo di ingegnere EPF o SUP con esperienza professionale prevista e certificata", i quali possono beneficiare del titolo professionale citato, adempiuti un periodo minimo di attività di 2 anni presso una ditta di impianti elettrici e superato un esame pratico. G. Con decisione incidentale del 27 novembre 2015 il Tribunale ha congiunto i due procedimenti ricorsuali, sotto il numero di ruolo A-5466/2015. H. Con osservazioni del 15 gennaio 2016 l'ESTI ha chiesto di dichiarare entrambi i ricorsi inammissibili, protestate tasse spese e ripetibili. L'autorità di prima istanza ha evidenziato la mancanza di legittimazione attiva dei ricorrenti nella misura in cui l'interesse economico alla tutela del monopolio di fatto, istaurato in materia di istallatori elettricisti con diploma federale esistente, non sarebbe degno di protezione. Nel merito, l'ESTI si è limitata a evidenziare l'inapplicabilità delle normative federali richiamate dai ricorrenti in ragione dell'applicazione degli Accordi sulla libera circolazione delle persone e il relativo allegato III, entrato in vigore nel 2011. I. Con osservazioni finali del 22 febbraio 2016, Associazione 1, Associazione 2 e i singoli ricorrenti, si sono riconfermati nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali. Diritto:

1. 1.1 Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore (ESTI), sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (in seguito DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). La decisione del 21 agosto 2016, qui impugnata, soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedu­ra amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. 1.2 Sebbene i ricorsi adempiano alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA, essi, trasmessi con raccomandata del 14 ottobre rispettivamente 2 novembre 2015, non adempiono i requisiti posti dalla PA, in materia di termini ricorsuali. In proposito, va tuttavia rilevato che le Associazioni di categoria e i singoli ricorrenti, in quanto non destinatari diretti della decisione impugnata, sono venuti a conoscenza del contenuto della stessa solamente il 15 settembre rispettivamente il 18 ottobre 2015. La questione relativa al rispetto o meno dei termini ricorsuali, in ragione del

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 Nella fattispecie i ricorrenti non sono i destinatari della decisione impugnata bensì 7 singoli istallatori con diploma federale e due associazioni di categoria raggruppanti da una parte gli Istallatori elettricisti ticinesi e dall'altra i Maestri elettricisti Svizzera italiana. Ciò detto, si tratta quindi di determinare se essi siano a beneficio della legittimazione ricorsuale, davanti a questo Tribunale.

E. 3.1 I 7 ricorrenti fanno valere una lesione diretta dei propri diritti, poiché con la decisione impugnata l'autorità federale ha ignorato i "requisiti formali e materiali così, come previsti da legge e ordinanze in materia", che devono essere adempiuti al fine di ottenere la qualifica di Istallatore elettricista con diploma federale. L'autorità di prima istanza ha contestato invece la legittimazione dei ricorrenti, oltre che delle associazioni di categoria (cfr. più avanti), poiché essi avrebbero "interessi puramente finanziari e di protezione del mercato", i quali non sono "degni di protezione".

E. 3.2.1 Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c).

E. 3.2.2 In altre parole, il ricorrente deve avere un interesse pratico e attuale all'annullamento della decisione impugnata e addurre i fatti che considera idonei a fondare la sua legittimazione, affinché l'autorità giudiziaria possa stabilire se e in che misura la decisione impugnata leda, in modo concreto, attuale e personale, i suoi interessi degni di protezione. Egli deve avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. In particolare, la giurisprudenza ha già riconosciuto che il ricorso volto al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile; l'azione popolare è esclusa. Queste esigenze sono particolarmente degne di nota quando si è in presenza di un ricorso inoltrato da una terza persona (DTF 131 II 651 consid. 3.1, 131 II 587 consid. 2.1 con i rif.). Inoltre in una vertenza dove si poneva il quesito a sapere se i concorrenti del destinatario beneficiavano della legittimazione ricorsuale, il Tribunale federale ha stabilito che tale diritto deve essere ammesso con un certo riserbo, essendo insufficiente il semplice timore di una maggiore concorrenza. Un legame stretto e particolare con l'oggetto del litigio è per contro riconosciuto laddove i concorrenti siano sottoposti a una specifica legislazione economica, segnatamente quando siano contestate decisioni su contingenti, oppure quando l'accesso al mercato dipende dalla concessione di un'autorizzazione sottoposta alla clausola del bisogno (DTF 127 II 264 consid. 2c, 125 I 7 consid. 3d e e, 123 II 376 consid. 5b con i rif.).

E. 3.3 A fronte di quanto sopra esposto, è dunque a torto che i 7 ricorrenti pretendono di essere legittimati a ricorre. Essi hanno infatti richiamato in maniera più o meno generica, il rispetto del principio di uguaglianza e i rispetto delle normative legali in materia di impianti elettrici, sottolineando l'esigenza di una formazione specifica a fondamento del diploma federale di Istallatore elettricista il cui "scopo primario risulta essere quello di salvaguardare e proteggere la persona come tale (integrità fisica) e i beni materiali". In questo contesto i ricorrenti, oltre che non fondare in maniera sufficiente la propria legittimazione ricorsuale, misconoscono pure che il le-gislatore prima e l'esecutivo federale poi, hanno designato l'ESTI quale autorità esecutiva e di vigilanza in materia di impianti elettrici. In particolare è competente per la salvaguardia della sicurezza di terzi, obiettivo perseguito mediante l'adozione di decisioni di autorizzazione o di equipollenza. Tra i 7 ricorrenti e il destinatario della decisone impugnata sussiste semmai una relazione di concorrenza, in quanto le parti desiderano offrire le medesime prestazioni sullo stesso mercato. Tuttavia come esposto in precedenza, uno svantaggio imputabile a una maggiore concorrenza non è sufficiente per legittimare uno o più concorrenti a ricorrere. In altre parole fondare la propria legittimazione ricorsuale sulla protezione dei propri interessi economici, allo scopo di limitare la presenza dei concorrenti nel proprio campo di attività, non merita tutela con la concessione della legittimazione ricorsuale. Infine, nemmeno ci si trova confrontati con una specifica le-gislazione economica in un contesto di contingenti oppure di accesso al mercato attraverso la concessione di un'autorizzazione sottoposta alla clausola del bisogno.

E. 4.1 In base all'art. 48 cpv. 2 PA ha inoltre diritto a ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. In proposito, sebbene Associazione 1 e Associazione 2 siano due associazioni ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), non sussiste alcuna legislazione specifica, in particolare in materia di manufatti e istallazioni elettriche che permetta loro di beneficiare di un diritto particolare di ricorso giusta il disposto sopracitato. Conseguentemente la legittimazione delle stesse deve essere valutata solo in virtù dell'art. 48 cpv. 1 PA e delle condizioni cumulative ivi poste (Isabelle häner, in: auer/müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG., pag. 641).

E. 4.2 La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare i presupposti a fondamento del riconoscimento della qualità di parte, in procedura ricorsale, ad un'associazione: in particolare si tratta di adempiere in modo cumulativo le premesse del cosiddetto ricorso collettivo nell'interesse dell'associazione ("egoistische Verbandsbeschwerde"). A tal fine è necessario che l'organismo abbia la personalità giuridica, che gli statuti prevedano esplicitamente che l'organismo abbia per scopo la difesa degli interessi in questione, che gli interessi dei membri o della maggior parte di loro siano toccati dalla decisione impugnata e che questi membri - presi individualmente - abbiano il diritto di ricorrere (DTF 6c.1/2008 del 9 maggio 2008, consid. 2.1; DTF 123 II 376, consid. 5b/dd; DTF 119 Ib 374, conid. 2a/aa; DTF 113 Ib 363, consid. 2a; BLAISE KNAPP, op. cit., pag. 408). Questo cumulo di condizioni da adempiere è stato predisposto per evitare che il ricorso di un'associazione sia volto al semplice rispetto delle normative vigenti, rispettivamente alla pura tutela di interessi di terzi, non essendo l'azione popolare contemplata dal diritto svizzero (DTF 125 I 7 consid. 3a-c; DTF 123 II 425, cosid. 2).

E. 4.3 Come già esposto al consid. 3 che precede, il Tribunale rileva che ai 7 ricorrenti, membri di Associazione 1, non è stata riconosciuta la legittimazione ricorsuale; ne consegue dunque che, venendo meno un criterio cumulativo posto dalla giurisprudenza restrittiva sopra descritta, non risulta necessario approfondire l'esistenza o meno degli altri presupposti giurisprudenziali. Ne discende quindi che la legittimazione ricorsuale dell'associazione deve essere negata. Associazione 2 non gode di miglior sorte. Dagli atti istruttori infatti non emerge che i membri di questa associazione siano lesi nei propri interessi degni di protezione, conseguentemente alla decisione impugnata. In proposito essa, al pari dei 7 ricorrenti e di Associazione 1, richiama il rispetto delle normative legali vigenti, misconoscendo, allo stesso modo, la competenza dell'ESTI.

E. 5 A fronte di quanto sopra menzionato nessun ricorrente beneficia della legittimazione ricorsuale contro la decisione del riconoscimento di equipollenza della formazione conclusa e dei diplomi conseguiti da H._______, con il titolo di Istallatore elettricista con diploma federale svizzero.

E. 6 Visto quanto precede, i ricorsi, privi delle necessarie esigenze formali, sono irricevibili e la decisione impugnata non verrà esaminata nel merito. Le spese processuali devono di conseguenza essere messe a carico dei ricorrenti, in solido, quali soccombenti (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Le spese del procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 TS-TAF). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). In considerazione degli aspetti menzionati si giustifica fissare le spese processuali a 2'000 franchi. Esse sono computate con l'anticipo spese di importo superiore, versato dai ricorrenti il 10 rispettivamente 13 novembre 2015. (il dispositivo è sulla pagina seguente)

Dispositiv
  1. I ricorsi sono irricevibili.
  2. Le spese processuali, a carico dei ricorrenti in solido, ammontano a 2'000 franchi. Esse vengono computate, in ragione di 1'000 franchi per ciascun ricorso, con l'anticipo spese processuali versato il 10 e il 13 novembre 2015 dai ricorrenti. L'importo rimanente viene rifuso agli stessi.
  3. Comunicazione a: - ricorrenti 1 - 8 (atto giudiziario) - ricorrente 9 (atto giudiziario) - controparte (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ...; raccomandata) - Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni (DATEC) (atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A-6566/2015 Sentenza dell'8 giugno 2016 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Maurizio Greppi, Christoph Bandli, giudici cancelliere Manuel Borla. Parti

1. Associazione 1, ...,

2. A._______, c/o..., ...,

3. B._______, c/o ..., ...,

4. C._______, c/o ..., ...,

5. D._______, c/o ..., ...,

6. E._______, c/o ..., ...,

7. F._______, c/o ..., ...,

8. G._______, c/o ..., ..., ricorrenti 2 - 8 rappresentati dall'Associazione 1, ...,

9. Associazione 2, c/o ..., ricorrenti, contro H._______, patrocinato dall'avv. ..., ... controparte, Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorità inferiore. Oggetto Domanda di equipollenza tra formazioni. Fatti: A. a. H._______, nato il 16 dicembre 1961, domiciliato a ... in provincia di ... (Italia), ha conseguito nel 1996 il "Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, specializzazione elettrotecnica". Dal 1997 egli è titolare dello "Studio ... di H._______" attivo, segnatamente nel campo della posa di impianti elettrici di pubblica illuminazione e fotovoltaici.

b. Negli anni l'interessato ha conseguito numerosi attestati di partecipazione a seminari di aggiornamento ed approfondimento nel campo dell'elettronica e dell'illuminotecnica, nonché acquisito un'importante esperienza professionale in questa attività. B. Con scritto del 17 gennaio 2014 H._______ ha postulato all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito ESTI) l'equipollenza della formazione italiana conseguita nel 1996, con la formazione svizzera di "Istallatore elettricista con diploma federale", presentando una copiosa documentazione attestante la formazione conseguita, l'esperienza lavorativa maturata ed in generale il proprio precorso professionale. C. Con scritto del 21 agosto 2014 l'ESTI ha invitato l'interessato a trasmettere il "riassunto delle materie (di interesse elettrotecnico) seguite durante tutta la formazione di perito elettrotecnico e abilitazione alla libera professione di perito industriale, compreso il numero delle ore totali per materia, e un breve sunto del contenuto delle materie". L'autorità di prima istanza ha altresì rilevato che il riconoscimento dell'equivalenza della formazione italiana avrebbe potuto dipendere "dal superamento di un prova attitudinale presso l'ESTI o da un tirocinio di adattamento". Nuovamente, con email del 23 gennaio 2015, l'ESTI ha invitato H._______ a presentare della documentazione supplementare. D. Con decisione del 21 agosto 2015 l'autorità inferiore ha riconosciuto la formazione di H._______ come "equivalente a quella di istallatore elettricista con diploma federale in Svizzera". Nello specifico l'ESTI ha richiamato le normative europee in materia di "riconoscimento di esperienza professionale" evidenziando che il richiedente, abilitato dal 1997 alla libera professione di perito industriale in elettrotecnica e dal 2003 abilitato alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, adempiva tutti i requisiti ivi posti. E. Con ricorso del 14 ottobre 2015 l'Associazione ... (in seguito Associazione 1), rappresentati dal proprio presidente A._______ e dal segretario ..., come pure - a titolo personale - A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______ e G._______, titolari del diploma federale di Istallatori elettricisti hanno inoltrato ricorso, davanti al Tribunale amministrativo federale (in seguito il Tribunale o TAF), contro la decisione sopra citata, chiedendone l'annullamento e il rinvio dell'incarto all'ESTI, protestate tasse ed equa indennità. A fondamento della propria pretesa i ricorrenti hanno censurato la violazione delle normative legali federali in materia di impianti elettrici a bassa tensione, nonché la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà di commercio e proporzionalità. F. Il 28 ottobre 2015 l'Associazione ... (in seguito Associazione 2) ha anch'essa impugnato davanti allo scrivente Tribunale la decisione dell'ammissione di equipollenza, evidenziando una disparità di trattamento con cittadini svizzeri "a beneficio di un titolo di ingegnere EPF o SUP con esperienza professionale prevista e certificata", i quali possono beneficiare del titolo professionale citato, adempiuti un periodo minimo di attività di 2 anni presso una ditta di impianti elettrici e superato un esame pratico. G. Con decisione incidentale del 27 novembre 2015 il Tribunale ha congiunto i due procedimenti ricorsuali, sotto il numero di ruolo A-5466/2015. H. Con osservazioni del 15 gennaio 2016 l'ESTI ha chiesto di dichiarare entrambi i ricorsi inammissibili, protestate tasse spese e ripetibili. L'autorità di prima istanza ha evidenziato la mancanza di legittimazione attiva dei ricorrenti nella misura in cui l'interesse economico alla tutela del monopolio di fatto, istaurato in materia di istallatori elettricisti con diploma federale esistente, non sarebbe degno di protezione. Nel merito, l'ESTI si è limitata a evidenziare l'inapplicabilità delle normative federali richiamate dai ricorrenti in ragione dell'applicazione degli Accordi sulla libera circolazione delle persone e il relativo allegato III, entrato in vigore nel 2011. I. Con osservazioni finali del 22 febbraio 2016, Associazione 1, Associazione 2 e i singoli ricorrenti, si sono riconfermati nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali. Diritto:

1. 1.1 Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE. L'autorità inferiore (ESTI), sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (in seguito DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). La decisione del 21 agosto 2016, qui impugnata, soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedu­ra amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio. 1.2 Sebbene i ricorsi adempiano alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA, essi, trasmessi con raccomandata del 14 ottobre rispettivamente 2 novembre 2015, non adempiono i requisiti posti dalla PA, in materia di termini ricorsuali. In proposito, va tuttavia rilevato che le Associazioni di categoria e i singoli ricorrenti, in quanto non destinatari diretti della decisione impugnata, sono venuti a conoscenza del contenuto della stessa solamente il 15 settembre rispettivamente il 18 ottobre 2015. La questione relativa al rispetto o meno dei termini ricorsuali, in ragione del considerando che segue e dell'esito del ricorso, può comunque rimanere irrisolta.

2. Nella fattispecie i ricorrenti non sono i destinatari della decisione impugnata bensì 7 singoli istallatori con diploma federale e due associazioni di categoria raggruppanti da una parte gli Istallatori elettricisti ticinesi e dall'altra i Maestri elettricisti Svizzera italiana. Ciò detto, si tratta quindi di determinare se essi siano a beneficio della legittimazione ricorsuale, davanti a questo Tribunale. 3. 3.1 I 7 ricorrenti fanno valere una lesione diretta dei propri diritti, poiché con la decisione impugnata l'autorità federale ha ignorato i "requisiti formali e materiali così, come previsti da legge e ordinanze in materia", che devono essere adempiuti al fine di ottenere la qualifica di Istallatore elettricista con diploma federale. L'autorità di prima istanza ha contestato invece la legittimazione dei ricorrenti, oltre che delle associazioni di categoria (cfr. più avanti), poiché essi avrebbero "interessi puramente finanziari e di protezione del mercato", i quali non sono "degni di protezione". 3.2 3.2.1 Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). 3.2.2 In altre parole, il ricorrente deve avere un interesse pratico e attuale all'annullamento della decisione impugnata e addurre i fatti che considera idonei a fondare la sua legittimazione, affinché l'autorità giudiziaria possa stabilire se e in che misura la decisione impugnata leda, in modo concreto, attuale e personale, i suoi interessi degni di protezione. Egli deve avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. In particolare, la giurisprudenza ha già riconosciuto che il ricorso volto al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile; l'azione popolare è esclusa. Queste esigenze sono particolarmente degne di nota quando si è in presenza di un ricorso inoltrato da una terza persona (DTF 131 II 651 consid. 3.1, 131 II 587 consid. 2.1 con i rif.). Inoltre in una vertenza dove si poneva il quesito a sapere se i concorrenti del destinatario beneficiavano della legittimazione ricorsuale, il Tribunale federale ha stabilito che tale diritto deve essere ammesso con un certo riserbo, essendo insufficiente il semplice timore di una maggiore concorrenza. Un legame stretto e particolare con l'oggetto del litigio è per contro riconosciuto laddove i concorrenti siano sottoposti a una specifica legislazione economica, segnatamente quando siano contestate decisioni su contingenti, oppure quando l'accesso al mercato dipende dalla concessione di un'autorizzazione sottoposta alla clausola del bisogno (DTF 127 II 264 consid. 2c, 125 I 7 consid. 3d e e, 123 II 376 consid. 5b con i rif.). 3.3 A fronte di quanto sopra esposto, è dunque a torto che i 7 ricorrenti pretendono di essere legittimati a ricorre. Essi hanno infatti richiamato in maniera più o meno generica, il rispetto del principio di uguaglianza e i rispetto delle normative legali in materia di impianti elettrici, sottolineando l'esigenza di una formazione specifica a fondamento del diploma federale di Istallatore elettricista il cui "scopo primario risulta essere quello di salvaguardare e proteggere la persona come tale (integrità fisica) e i beni materiali". In questo contesto i ricorrenti, oltre che non fondare in maniera sufficiente la propria legittimazione ricorsuale, misconoscono pure che il le-gislatore prima e l'esecutivo federale poi, hanno designato l'ESTI quale autorità esecutiva e di vigilanza in materia di impianti elettrici. In particolare è competente per la salvaguardia della sicurezza di terzi, obiettivo perseguito mediante l'adozione di decisioni di autorizzazione o di equipollenza. Tra i 7 ricorrenti e il destinatario della decisone impugnata sussiste semmai una relazione di concorrenza, in quanto le parti desiderano offrire le medesime prestazioni sullo stesso mercato. Tuttavia come esposto in precedenza, uno svantaggio imputabile a una maggiore concorrenza non è sufficiente per legittimare uno o più concorrenti a ricorrere. In altre parole fondare la propria legittimazione ricorsuale sulla protezione dei propri interessi economici, allo scopo di limitare la presenza dei concorrenti nel proprio campo di attività, non merita tutela con la concessione della legittimazione ricorsuale. Infine, nemmeno ci si trova confrontati con una specifica le-gislazione economica in un contesto di contingenti oppure di accesso al mercato attraverso la concessione di un'autorizzazione sottoposta alla clausola del bisogno. 4. 4.1 In base all'art. 48 cpv. 2 PA ha inoltre diritto a ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. In proposito, sebbene Associazione 1 e Associazione 2 siano due associazioni ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), non sussiste alcuna legislazione specifica, in particolare in materia di manufatti e istallazioni elettriche che permetta loro di beneficiare di un diritto particolare di ricorso giusta il disposto sopracitato. Conseguentemente la legittimazione delle stesse deve essere valutata solo in virtù dell'art. 48 cpv. 1 PA e delle condizioni cumulative ivi poste (Isabelle häner, in: auer/müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG., pag. 641). 4.2 La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare i presupposti a fondamento del riconoscimento della qualità di parte, in procedura ricorsale, ad un'associazione: in particolare si tratta di adempiere in modo cumulativo le premesse del cosiddetto ricorso collettivo nell'interesse dell'associazione ("egoistische Verbandsbeschwerde"). A tal fine è necessario che l'organismo abbia la personalità giuridica, che gli statuti prevedano esplicitamente che l'organismo abbia per scopo la difesa degli interessi in questione, che gli interessi dei membri o della maggior parte di loro siano toccati dalla decisione impugnata e che questi membri - presi individualmente - abbiano il diritto di ricorrere (DTF 6c.1/2008 del 9 maggio 2008, consid. 2.1; DTF 123 II 376, consid. 5b/dd; DTF 119 Ib 374, conid. 2a/aa; DTF 113 Ib 363, consid. 2a; BLAISE KNAPP, op. cit., pag. 408). Questo cumulo di condizioni da adempiere è stato predisposto per evitare che il ricorso di un'associazione sia volto al semplice rispetto delle normative vigenti, rispettivamente alla pura tutela di interessi di terzi, non essendo l'azione popolare contemplata dal diritto svizzero (DTF 125 I 7 consid. 3a-c; DTF 123 II 425, cosid. 2). 4.3 Come già esposto al consid. 3 che precede, il Tribunale rileva che ai 7 ricorrenti, membri di Associazione 1, non è stata riconosciuta la legittimazione ricorsuale; ne consegue dunque che, venendo meno un criterio cumulativo posto dalla giurisprudenza restrittiva sopra descritta, non risulta necessario approfondire l'esistenza o meno degli altri presupposti giurisprudenziali. Ne discende quindi che la legittimazione ricorsuale dell'associazione deve essere negata. Associazione 2 non gode di miglior sorte. Dagli atti istruttori infatti non emerge che i membri di questa associazione siano lesi nei propri interessi degni di protezione, conseguentemente alla decisione impugnata. In proposito essa, al pari dei 7 ricorrenti e di Associazione 1, richiama il rispetto delle normative legali vigenti, misconoscendo, allo stesso modo, la competenza dell'ESTI.

5. A fronte di quanto sopra menzionato nessun ricorrente beneficia della legittimazione ricorsuale contro la decisione del riconoscimento di equipollenza della formazione conclusa e dei diplomi conseguiti da H._______, con il titolo di Istallatore elettricista con diploma federale svizzero.

6. Visto quanto precede, i ricorsi, privi delle necessarie esigenze formali, sono irricevibili e la decisione impugnata non verrà esaminata nel merito. Le spese processuali devono di conseguenza essere messe a carico dei ricorrenti, in solido, quali soccombenti (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Le spese del procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 TS-TAF). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). In considerazione degli aspetti menzionati si giustifica fissare le spese processuali a 2'000 franchi. Esse sono computate con l'anticipo spese di importo superiore, versato dai ricorrenti il 10 rispettivamente 13 novembre 2015. (il dispositivo è sulla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. I ricorsi sono irricevibili.

2. Le spese processuali, a carico dei ricorrenti in solido, ammontano a 2'000 franchi. Esse vengono computate, in ragione di 1'000 franchi per ciascun ricorso, con l'anticipo spese processuali versato il 10 e il 13 novembre 2015 dai ricorrenti. L'importo rimanente viene rifuso agli stessi.

3. Comunicazione a:

- ricorrenti 1 - 8 (atto giudiziario)

- ricorrente 9 (atto giudiziario)

- controparte (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ...; raccomandata)

- Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni (DATEC) (atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: